Incarto n.
12.2019.104

Rinvio TF

Lugano

3 luglio 2019/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dal giudice:

Bozzini, vicepresidente,

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.201 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22 ottobre 2013 da

 

 

AO 1 

e da AO 1, Lugano
(la seconda sostituita dalla prima in corso di procedura ai sensi dell’art. 83 CPC a seguito di cessione della pretesa)

entrambe rappr.te dall’avv.  RA 2

 

 

contro

 

 

 AP 1 

 AP 2 

entrambi rappr.ti dall’avv.  RA 1 

 

 

 

 

con cui le attrici hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di Euro 384'939.17 oltre interessi al 5% dal 16 maggio 2013, domanda che i convenuti, con particolarità procedurali di cui si dirà in seguito, hanno contestato postulando in un primo tempo l’integrale reiezione della petizione (“prima arringa” 10 settembre 2014, atto III) e in seguito la reiezione parziale (“prima arringa” 28 aprile 2015, atto IV), domanda riconfermata con la conclusione 21 dicembre 2015 (atto VII);

 

domande sulle quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 31 agosto 2016, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al pagamento di Euro 159'939.- oltre interessi a AO 1 (la seconda attrice  avendo nel frattempo ceduto la sua pretesa alla prima, con conseguente sostituzione in corso di procedura ai sensi dell’art. 83 CPC);

 

appellanti i convenuti con appello 7 ottobre 2016 con cui hanno chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione o, in via subordinata, l’annullamento del giudizio con rinvio degli atti al primo giudice per completazione dell’istruttoria e nuova decisione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l’appellata, con risposta 6 dicembre 2016, ha chiesto di dichiarare irricevibile il gravame, subordinatamente ne ha postulato la reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

e ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale di seconda istanza a seguito della sentenza 4A_381/2018 emanata il 7 giugno 2019 dalla I Corte di diritto civile del Tribunale federale, che in accoglimento del ricorso in materia civile interposto dai convenuti ha annullato la sentenza di appello dell’11 giugno 2018 (inc. n. 12.2016.159);

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                           che con decisione 11 giugno 2018 (inc. 12.2016.159) questa Camera ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l’appello 7 ottobre 2016 interposto dai convenuti avverso la decisione 31 agosto 2016 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1 (inc. OR.2013.201), ponendo le spese processuali della procedura di appello, di fr. 6'000.-, a carico degli appellanti, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili di seconda sede;

 

                                           che con sentenza 7 giugno 2019 (inc. 4A_381/2018) la I Corte di diritto civile del Tribunale federale, adita su ricorso in materia civile dei convenuti, ha annullato il giudizio di appello e, per motivi di economia processuale, rinviato direttamente la causa al Pretore, “affinché predisponga la ripresa della procedura con l’assegnazione di un nuovo termine di grazia per la presentazione della risposta”, ordinando nel contempo a questa Camera di “statuire nuovamente su spese e ripetibili della procedura di appello” (sentenza del TF 4A_381/2018 consid. 3);

 

                                           che la decisione del Tribunale federale implica che questa Camera annulli la decisione 31 agosto 2016 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

 

                                           che restano da decidere le spese processuali e le ripetibili della procedura di appello (inc. n. 12.2016.159) nei limiti del rinvio;

 

                                           che la determinazione delle spese giudiziarie avviene, di regola, secondo il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                           che per motivi di equità in concreto si rinuncia tuttavia al prelievo delle spese processuali, l’annullamento della sentenza impugnata non essendo addebitabile a colpa delle parti (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

 

                                           che in merito alle ripetibili la parte appellata, che si era opposta al gravame, risulta interamente soccombente; esse, calcolate sulla base di un valore litigioso di Euro 159'939.-, sono pertanto poste a suo carico;

 

                                           che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;

 

                                           che la presente decisione, non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza, può essere emanata da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG);

 

 

Per questi motivi,

 

 

richiamati per le spese gli artt. 106 segg. CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

decide:

 

1.     La decisione 31 agosto 2016, inc. n. OR.2013.201, della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata.

 

2.     La causa inc. n. OR.2013.201 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è rinviata al Pretore, affinché predisponga la ripresa della procedura con l’assegnazione di un nuovo termine di grazia per la presentazione della risposta (sentenza del Tribunale federale 7 giugno 2019 inc.  4A_381/2018 consid. 3).

 

3.     Non si assegnano spese processuali per la procedura di appello di cui all’inc. n. 12.2016.159. Per la medesima procedura AO 1 rifonderà agli appellanti fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.

 

4.     Per la presente decisione non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

      

5.    Notificazione:

 

-     

-      

 

       Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).