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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2016.2 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 24 febbraio 2016 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (I)
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta, unitamente a C__________ R__________, E__________ R__________ e V__________ R__________, al pagamento di fr. 1'420'000.- oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2011;
domanda avversata dai
convenuti, con risposta 2 giugno 2016, che ne hanno postulato la reiezione;
domanda respinta parzialmente, con decisione incidentale 14 luglio 2016,
limitatamente alla pretesa formulata nei confronti di C__________ R__________,
E__________ R__________ e V__________ R__________, il Pretore avendo ritenuto
che essi non avessero legittimazione passiva;
azione che il Pretore con decisione 10 dicembre 2018 ha accolto, condannando AP
1 a versare all’attrice fr. 1'420'000.- oltre interessi al 5%, ponendo le spese
processuali di complessivi fr. 30'000.- a carico della convenuta, condannata a
rifondere fr. 40'000.- a titolo di ripetibili;
appellante la convenuta con appello 23 gennaio 2019 con cui chiede di annullare il giudizio impugnato e respingere la petizione, con protesta di spese processuali e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre, con risposta 1°
aprile 2019, l’attrice postula la reiezione del gravame, chiedendo altresì di
essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
richiamata la decisione 26 febbraio 2019 con cui questa Camera ha respinto l’istanza 18 febbraio 2019 di ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’appellante;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa;
in fatto: A. Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 24 febbraio 2016 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud AP 1, C__________ R__________, E__________ __________ e V__________ R__________, chiedendo la loro condanna al pagamento di fr. 1'420'000.- oltre interessi al 5% dal 7 gennaio 2011. Tale somma sarebbe dovuta con riferimento a un contratto di compravendita valutaria stipulato tra l’attrice e G__________ R__________, nel frattempo deceduto, del quale i convenuti sarebbero i successori in diritto in quanto moglie, rispettivamente figli.
B. Con risposta 2 giugno
2016 i convenuti si sono opposti integralmente alla petizione contestando
l’esistenza del credito, hanno sollevato eccezioni di incompetenza del giudice
e di intervenuta prescrizione e hanno chiesto l’estromissione dalla lite di C__________
R__________, E__________ R__________ e V__________ R__________, unica erede del
decujus sulla base delle disposizioni testamentarie essendo la moglie AP 1.
A loro dire, la tesi del
contratto di compravendita di valuta sarebbe solamente un tentativo pretestuoso
di giustificare a posteriori l’agire delittuoso messo in atto dal figlio
dell’attrice a danno di uno dei convenuti, con l’intento di migliorarne la
posizione nell’ambito del procedimento penale svoltosi in Italia, sfociato in
una condanna in primo grado per il reato di estorsione. A mente dei convenuti
nulla dimostrerebbe l’esistenza di un contratto e di un relativo debito, le
relazioni personali e contrattuali tra l’attrice e G__________ R__________
essendo state di ben altra natura.
C. Con decisione
incidentale 14 luglio 2016 il Pretore, accertata la competenza territoriale, ha
respinto la pretesa formulata nei confronti di C__________ R__________, E__________
R__________ e V__________ R__________, estromettendoli dalla causa. Per questi
tre litisconsorti, convenuti in giudizio quali successori in diritto del loro
defunto padre, il Pretore ha accertato l’assenza di legittimazione passiva, la
causa continuando così solo nei confronti della loro madre, erede unica secondo
le volontà testamentarie dell’asserito debitore, nel frattempo deceduto.
Con sentenza 10 marzo 2017 la prima Camera civile del Tribunale d’appello (inc.
11.2016.96/101) ha confermato tale decisione pretorile respingendo le censure
formulate dall’attrice appellante. Il giudizio è cresciuto in giudicato, il
Tribunale federale avendo dichiarato irricevibile il ricorso presentato
dall’attrice con sentenza 22 maggio 2017 (inc. 4A_235/2017).
Raccolte replica e duplica e sentiti vari testi, con conclusioni scritte 17 e
19 ottobre 2018 le parti hanno riconfermato le rispettive e opposte
argomentazioni, tesi e domande.
Con sentenza 10 dicembre 2018 il Pretore ha accolto la petizione e di
conseguenza condannato AP 1 a versare all’attrice fr. 1'420'000.- oltre
interessi al 5% dal 7 gennaio 2011.
D. Con appello 23
gennaio 2019 AP 1 chiede di annullare il giudizio nel senso di respingere la
pretesa azionata dall’attrice.
Con decisione 26 febbraio 2019 (inc. n. 12.2019.46) questa Camera ha respinto
l’istanza 18 febbraio 2019 di AP 1 chiedente l’ammissione al gratuito
patrocinio.
Con risposta
all’appello 1° aprile 2019 AO 1 postula la reiezione del gravame, con protesta
di spese giudiziarie di secondo grado, chiedendo di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Gli argomenti delle parti saranno ripresi, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto.
considerato
in diritto: 1. Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). Nella fattispecie l’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
2. Il giudizio
pretorile riassume le contrapposte versioni dei fatti e accenna preliminarmente
a dottrina e giurisprudenza in materia di onere della prova (art. 8 CC),
indicando quali sarebbero i limiti della formazione del convincimento da parte
del giudice, proponendo ampi stralci di dottrina al riguardo e ricordando il
tenore degli art. 157 e 168 CPC.
Dipartendosi dall’assenza di prove documentali in merito alle circostanze
invocate dall’attrice, il Pretore passa in rassegna le altre risultanze
istruttorie, sostanzialmente costituite dalle dichiarazioni rese dai testi e,
con ripetuto riferimento al convincimento personale raggiunto, esprime
considerazioni in merito alla loro valenza indiziaria e alle relative
convergenze deducendone che “può considerarsi provata la conclusione tra le
parti di un contratto di compravendita valutaria ed il fatto che l’attrice abbia
adempiuto alla propria prestazione, mentre G__________ R__________ è risultato
parzialmente inadempiente; ritenuto che le parti si sono accordate sul prezzo,
le modalità e l’oggetto del contratto di compravendita valutaria, gli elementi
essenziali del contratto sono dati”. A mente del Pretore ciò giustifica
quindi l’accoglimento della pretesa di fr. 1'420'000.-, oltre interessi dal
giorno dell’esecuzione della prestazione contrattualmente pattuita.
3. L’appellante rimprovera
anzitutto al Pretore di non aver deciso in merito all’eccezione di prescrizione
della pretesa.
Visto l’esito del giudizio, la questione può rimanere indecisa.
4. L’appellante censura
l’errato apprezzamento dei fatti e l’erronea applicazione del diritto, il
Pretore avendo a suo dire basato il giudizio sul suo solo convincimento, in
assenza di elementi atti a provare l’esistenza del contratto di compravendita
valutaria e in particolare l’esatto ammontare della pretesa.
Al Pretore viene altresì rimproverato di non aver considerato una serie di
elementi contrari alla tesi dell’attrice, quali le emergenze degli atti
istruttori della procedura penale italiana, sfociata in una condanna del figlio
dell’attrice per un’estorsione ai danni del figlio dell’appellante.
L’appellante censura pertanto l’applicazione dei disposti dell’art. 157 CPC da
parte del giudice che, in assenza di prove documentali, si sarebbe formato
un’impressione personale sulla base di elementi estranei alle risultanze delle
deposizioni testimoniali, gli elementi essenziali del contratto quali prezzo,
condizioni contrattuali e causale essendo rimasti sconosciuti.
Con riferimento ai testi D__________ M__________, S__________ C__________ e C__________
P__________, l’appellante rileva come nessun elemento della loro deposizione,
avendo essi riferito per sentito dire e non per percezione diretta, ha permesso
di definire gli estremi del contratto, il fondamento della somma richiesta in
causa e quali fossero i veri intendimenti delle parti di quel presunto contratto,
un eventuale scambio di denaro tra di loro potendo essere riconducibile a
qualsiasi impegno contrattuale o altra ragione. Neppure le testimonianze
avrebbero inoltre permesso di determinare la somma effettivamente consegnata nella
circostanza invocata dall’attrice.
Al Pretore viene inoltre rimproverato di non aver considerato le prove agli
atti sulla questione della malattia invalidante di G__________ R__________, che
avrebbe costituito un impedimento allo svolgimento dei fatti come indicati
dall’attrice, e di non aver tenuto conto adeguatamente del comportamento
processuale delle parti, in particolare dell’attesa di ben cinque anni prima
che la presunta creditrice facesse valere la sua pretesa e le contraddizioni
tra le versioni da questa rese nel procedimento civile rispetto a quelle del
parallelo procedimento penale italiano a carico del figlio.
5. Giusta l’art. 157
CPC il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove.
La prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso
che la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova
completa (Rep. 1974, pag. 128). In tale eventualità il giudice può dedurre il
proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del
rapporto giuridico litigioso da prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227). Di
principio un singolo indizio o una singola presunzione di fatto non
rappresentano una prova piena, bensì una conseguenza verosimile. Occorre
infatti che vi sia un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro
globalità, fermo restando che, anche in tal caso, vale la regola secondo cui
elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il
risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono
prove contrastanti (II CCA 25 gennaio 2007, inc. n. 12.2006.24).
L’art. 8 CC non è violato se il giudice si fonda su indizi (DTF 109 II 338), sull’insieme
delle circostanze (DTF 105 III 43), se riconosce che una grande verosimiglianza
può considerarsi una prova (DTF 104 II 216) e persino se pone alla base del
proprio giudizio dei fatti che si deve presumere si siano svolti secondo il
corso naturale degli eventi, anche se non sono stati stabiliti a mezzo di una
prova, salvo nel caso in cui l’altra parte sostanzi delle circostanze atte a
metterli in dubbio (DTF 100 II 352).
6. Nella fattispecie, come riconosciuto dal Pretore, non
vi è alcuna documentazione relativa ai rapporti contrattuali tra le parti,
segnatamente al contratto di compravendita valutaria o alle circostanze
connesse con il relativo adempimento, quali ad esempio documenti bancari
attestanti prelievi o trasferimenti di somme di denaro, ricevute o
corrispondenza scritta tra le parti.
Come correttamente censurato dall’appellante la conclusione pretorile si fonda
su circostanze rimaste in buona parte prive di riscontri probatori, senza che
si possa ritenere sussistere un insieme concorde di indizi, apprezzabili nella
loro globalità.
A ben vedere, anzi, il primo giudice ha omesso di considerare elementi probatori
che si elidono a vicenda in quanto contraddittori, lasciando così senza prova
la circostanza di fatto sulla quale vi sono prove contrastanti.
7. Già l’esistenza di un accordo di compravendita
valutaria è stata ritenuta dal Pretore senza appurarne tutti gli elementi
rilevanti, a ben vedere nemmeno esaustivamente descritti dall’attrice nelle sue
comparse scritte. Nebulose sono infatti rimaste le circostanze che avrebbero
condotto l’attrice, residente in Ticino e operante quale fiduciaria finanziaria
(doc. C), a disporre di una notevole somma di denaro contante in valuta estera
(Euro 1'300'000.-), così come le modalità con le quali la controparte
contrattuale, cittadino italiano residente in Lombardia, avrebbe avuto la
disponibilità di fr. 1'690'000.- in contanti in vista di uno scambio brevi manu
su suolo svizzero, senza nessuna ricevuta o prova documentale, durante un
incontro presso un bar di un centro commerciale.
Il Pretore stesso non è stato in grado di indicare con precisione nella
sentenza le modalità concordate, facendo genericamente rimando alla tesi
dell’attrice secondo la quale i termini dell’accordo avrebbero semplicemente
fatto riferimento a due analoghe fruttuose transazioni avvenute nei mesi
precedenti. Di queste però poco o nulla è dato a sapere, mancando agli atti
qualsiasi prova al riguardo, se non che, per ammissione stessa dell’attrice, in
tali operazioni ella avrebbe agito per conto di L__________ __________ G__________,
socia in affari che disponeva della liquidità necessaria, che non avrebbe
invece accettato di partecipare all’operazione oggetto della vertenza.
Neppure indagata e adeguatamente esaminata dal primo giudice è stata inoltre la
verosimiglianza di una consegna di una simile ingente somma senza il rilascio
di una ricevuta, a fronte dell’asserito mancato concomitante versamento della
controprestazione pattuita, circostanza ancor più inverosimile, secondo
l’ordinario andamento degli affari tenuto conto dell’agire dell’attrice quale
professionista (fiduciaria finanziaria) e alla precedente messa in guardia da
parte della socia in affari, riluttante a fronte dell’operazione, al punto di
aver formulato un’eloquente premonizione: “stavolta ta vet a finii maa…”
(trad.: “questa volta finirai male”, petizione pag. 8).
Tutto ciò considerato, se ne deve concludere che il primo giudice è incorso in
un errato apprezzamento delle prove, come giustamente sostenuto
dall’appellante.
8. Anche se si volesse sorvolare sulla poco lineare e
insufficientemente specificata tesi dell’attrice in merito alle circostanze
rilevanti del contratto, vista l’assenza di una prova documentale, non si può
ritenere che l’istruttoria abbia saputo mettere in evidenza una serie di
elementi convergenti che consentano di riconoscere il buon fondamento dell’azione.
Gli elementi considerati dal Pretore risultano infatti ampiamente insufficienti
per ossequiare all’onere probatorio imposto dall’art. 8 CC. Il giudizio impugnato fa addirittura assurgere le
affermazioni dell’attrice a valenza di prova, attribuendo apoditticamente un significato a una serie di circostanze
senza vagliare se possano essere ipotizzabili altri scenari, attribuendo a sue supposizioni, rispettivamente
deduzioni, un’importanza probatoria.
Il giudizio pretorile sorvola infatti sulle
circostanze relative al raggiungimento di un accordo tra le parti e sul prezzo
della compravendita valutaria, nemmeno indicato nella sentenza e semplicemente
dato per verosimile sulla base della pretesa dell’attrice.
Nulla è dato a sapere sulla verosimiglianza della congruità del tasso di cambio
e sul rispetto delle prescrizioni legali in materia di compravendita valutaria di
un’ingente somma in contanti tra soggetti privati, o ancora sulle asserite
modalità con le quali l’attrice ha affermato, senza provarlo, di aver contratto
diversi debiti a tasso zero dai suoi clienti al fine di “recuperare la
necessaria liquidità in Euro” (petizione pag. 8).
A torto il Pretore ha quindi ritenuto di poter
lasciare privi di riscontro probatorio i termini di un accordo, del quale nulla
si sa in merito al momento della stipulazione, alla forma, al tasso di cambio
stabilito e agli aventi diritto economico delle somme in contanti da scambiare.
Le parziali informazioni indirettamente apprese da testimoni non sono state in
grado di fornire una prova al riguardo. Anche volendo assecondare la
valutazione delle deposizioni estremamente favorevoli all’attrice fatta dal
Pretore, restano lacune su circostanze rilevanti, potendosi al più dedurre
unicamente la preparazione, il giorno precedente allo scambio, di una borsa
contenente una non precisata somma (siccome non contata in presenza del
testimone) e dell’avvenuto incontro tra le parti del contratto, in occasione del
quale nessuno ha assistito ai colloqui e agli eventuali accordi presi.
Nulla è peraltro stato appurato, il Pretore non facendone cenno alcuno, in
merito ai contatti tra le parti nei giorni immediatamente successivi, mancando
agli atti qualsiasi prova al riguardo.
9. D’altro canto il primo giudice ha erroneamente
ritenuto di poter ignorare il comportamento dell’asserita creditrice, l’attesa
durata anni prima di reagire alla pretesa inadempienza contrattuale e i
tentativi successivamente messi in atto, nei confronti degli eredi di G__________
R__________, per recuperare non meglio definite somme di denaro. Queste circostanze
appaiono infatti senz’altro di rilievo, in un giudizio chiamato a valutare
elementi esclusivamente indiziari, nell’esame della coerenza della versione
fornita dall’attrice. In particolare risulta infatti una discrepanza tra la
tesi avanzata in sede civile, a cinque anni di distanza dai fatti, e quanto da
essa riferito (o accertato dal magistrato) nell’ambito del procedimento penale
svoltosi in Italia, con particolare riferimento al ruolo del figlio
dell’attrice nel tentativo di incasso di un credito per conto della madre e
alle emergenze in merito a contratti di compravendita di oro e ad altri affari
commerciali tra gli stessi soggetti, legati peraltro da una pluriennale relazione
sentimentale.
10. Va infine rilevato come, alla luce delle speciali
circostanze che hanno visto il Pretore ricorrere al libero apprezzamento di
prove indiziarie, non appare neppure giustificabile aver omesso di
espressamente considerare nel giudizio la conseguenza, dal punto di vista
dell’apprezzamento delle circostanze, del decesso di uno degli asseriti
stipulanti del contratto, ovvero della parte alla quale è imputata la mora nel
pagamento. Tale particolarità non è infatti rimasta priva di conseguenze,
limitando drasticamente i diritti alla difesa della convenuta. A fronte delle allegazioni
dell’attrice, la parte convenuta quale erede successore in diritto non poteva
infatti essere a conoscenza degli accordi presi, degli incontri tra le parti al
presunto contratto, dell’eventuale esistenza di documentazione (corrispondenza
o ricevute), dell’intreccio di relazioni personali, sentimentali e di affari,
del ruolo di terze persone o ancora della provenienza degli ingenti capitali e
della loro titolarità.
Nel procedere secondo logica sulla via dell’apprezzamento di elementi indiziari
il Pretore non poteva pertanto omettere di considerare che la relazione tra le parti dell’asserito
contratto, in difetto di elementi di segno opposto, risultasse ben più
complessa di quanto indicato dall’attrice, secondo una versione dei fatti reticente
e spiegazioni tutt’altro che lineari e corrispondenti all’usuale andamento
delle cose. Significativo a questo riguardo è il fatto che sia rimasta inspiegabilmente
ignorata dal Pretore la circostanza (indicata dall’attrice a pag. 14 della
petizione) di una relazione sentimentale con G__________ R__________, “perdurata
per diversi anni”, atta a mettere in ben altra luce le poche circostanze
emerse in merito ai rapporti tra le parti del contratto litigioso.
11. Ne deriva che l’appello dev’essere accolto con
conseguente riforma della decisione pretorile nel senso della reiezione della
petizione.
12. Visto quanto precede, può rimanere indecisa la censura
relativa al mancato esame, nel giudizio pretorile, delle circostanze che
avrebbero impedito a G__________ R__________, siccome invalidato da grave
malattia, di essere presente all’incontro e di procedere assumendo impegni
contrattuali come preteso dall’attrice.
13. Con la risposta all’appello 1° aprile 2019 l’appellata
ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio per la presente
procedura. Ritenuto lo stato
d’indigenza dell’appellata e considerato che la sua posizione di resistente in
seconda sede, a prescindere dall’esito dell’appello, non poteva di principio
essere considerata priva di probabilità di esito favorevole già in
considerazione del giudizio, a lei favorevole, di primo grado (DTF 139 III 475
consid. 2.3; II CCA 10 marzo 2017 inc. n. 12.2015.139 e 194), la sua richiesta
volta alla concessione del gratuito patrocinio e dell’esonero dalle spese giudiziarie, per la procedura ricorsuale, può essere accolta.
14. Le spese processuali di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC) e sono poste a carico dell’attrice (e per essa, al
beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato), che rifonderà alla
controparte adeguate ripetibili.
L’importo litigioso, ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale, supera i fr. 30'000.-.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello 23 gennaio 2019 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 10 dicembre 2018 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 30'000.- sono poste a carico dell’attrice, e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 40'000.- a titolo di ripetibili.
II. La domanda 1° aprile 2019 di ammissione al gratuito patrocinio di AO 1 per la procedura di appello è accolta.
III. Gli oneri processuali della procedura di appello di complessivi fr. 10'000.- sono posti a carico di AO 1 (e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato), che rifonderà a AP 1 fr. 15'000.- a titolo di ripetibili.
IV. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).