Incarto n.
12.2019.129

Lugano

13 settembre 2019/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2017.6 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 31 agosto 2017 da

 

 

 CO 1 

  PA 2 

 

 

contro

 

 

 IS 1 

  PA 1 

 

 

 

 

 

con cui l'attore ha chiesto di dichiarare nulla, subordinatamente annullare, la disdetta del contratto di affitto agricolo, domanda avversata dal convenuto che ha formulato una domanda riconvenzionale chiedente, tra l’altro, il pagamento di un’indennità di fr. 100'000.- a titolo di risarcimento danni;

 

domanda principale che il Pretore, con sentenza 1° luglio 2019, ha accolto, accogliendo nel contempo la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 27'500.-;

 

appellante il convenuto con atto di appello 7 agosto 2019, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e accogliere integralmente la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

e ora sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di appello presentata dal convenuto contestualmente all’appello;

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con sentenza 1° luglio 2019 il Pretore del Distretto di Leventina ha accolto la petizione 31 agosto 2017 di CO 1, annullando la disdetta del contratto di affitto agricolo notificatagli da IS 1, e nel contempo ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale di quest’ultimo limitatamente a fr. 27'500.- pretesi a titolo di indennità per lavori svolti a favore dell’affittuario.

                                   2.   Il convenuto è insorto contro il giudizio pretorile con appello 7 agosto 2019 (inc. n. 12.2019.126), con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e accogliere integralmente la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Contestualmente all’appello IS 1 ha postulato di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di secondo grado (inc. n. 12.2019.129), “in maniera la più completa con il gratuito patrocinio dell’avv. PAT 1”.

 

                                   3.   Ai sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative. Il giudice decide in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), fondandosi sulle circostanze esistenti al momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4, DTF 133 III 614 consid. 5 e rinvii).

 

                                   4.   È indigente colui che non è in misura di sopportare le spese della procedura senza intaccare il minimo vitale proprio e della propria famiglia. Un’eventuale eccedenza conduce a negare l’indigenza se essa permette alla parte istante di pagare le spese processuali entro un anno nel caso di processi relativamente poco esigenti, in procedimenti più complessi entro due anni. All’istante incombe l’onere di indicare e dimostrare in modo completo - per quanto possibile - la propria situazione economica, in particolare l’entità delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese (art. 119 cpv. 2 CPC; DTF 135 I 221 consid. 5.1 con rinvii; TF 18 ottobre 2011 5A_617/2011 consid. 2.2 con rinvii, 7 febbraio 2012 5A_810/2011 consid. 2.2 e 2.3, 5 ottobre 2011 4A_459/2011 consid. 1.2 - 1.5).

                                     

                                         In seconda istanza il gratuito patrocinio deve coprire le spese processuali di quel giudizio e le spese di patrocinio del richiedente.


Per la quantificazione delle spese processuali va anzitutto tenuto conto del valore litigioso, indicato dal Pretore in fr. 160'000.- per l’azione principale e in fr. 181'000.- per la domanda riconvenzionale (dedotta per il calcolo del valore in questa sede la somma di fr. 27'500.- riconosciuta).
Alla luce dell’oggetto della vertenza e delle censure di appello, una tassa di fr. 200.- appare adeguata ai sensi degli art. 9 cpv. 3 e 13 LTG per le pretese riconducibili a una controversia in materia di affitto agricolo, segnatamente alla questione della validità della disdetta del contratto di affitto e di trasferimento dell’azienda con cessione di beni. Non può essere riconosciuta questa qualifica, e si impone pertanto il prelievo di una tassa di giustizia sulla base dei criteri fissati dagli art. 7 e 13 LTG, alle pretese relative alla questione dello scioglimento della società semplice ai sensi dell’art. 545 CO e alla sua liquidazione (sentenza consid. n. 3 e 4, pag. 15 e segg.) e alla remunerazione dell’attore riconvenzionale per le prestazioni lavorative fornite a favore della controparte quale “contoterzista”.
Le spese processuali del giudizio d’appello possono pertanto essere stimate, alla luce dei summenzionati criteri, in circa fr. 7’000.-, non essendoci motivi per non attenersi ai limiti stabiliti dalla tariffa, riservata semmai una deroga in virtù dell’art. 2 cpv. 2 LTG.

Con riferimento ai costi di patrocinio, in applicazione dei limiti previsti dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, è prevedibile un onere comunque non superiore a quello delle spese processuali.


Si tratta quindi di verificare se l'appellante disponga di mezzi sufficienti per far fronte a tali oneri del processo di questa sede.

 

                                   5.   Per quel che concerne il reddito e la situazione patrimoniale del richiedente, va anzitutto rilevato che al momento dell’inoltro della domanda di gratuito patrocinio per la procedura d’appello egli non ha minimamente esposto la sua situazione economica.
Con interpello ai sensi dell’art. 56 CPC il Presidente di questa Camera ha assegnato all’istante un termine per rimediare e presentare un’istanza di gratuito patrocinio conforme all’art. 119 CPC, invitandolo a “specificare in modo adeguato gli elementi rilevanti e produrre i relativi documenti giustificativi, con particolare riferimento ai redditi e alla situazione patrimoniale, segnatamente alla sostanza immobiliare e mobiliare”.
Con scritto 29 agosto 2019 l’istante ha fornito alcuni chiarimenti e prodotto una serie di documenti a sostegno dell’asserita situazione finanziaria disastrosa, a suo dire correlata con il contenzioso oggetto della procedura.

                                   6.   A ben vedere neppure tale complemento all’istanza adempie gli obblighi di specificazione incombenti alla parte richiedente, mancando un’adeguata e completa esposizione della situazione reddituale e patrimoniale (art. 119 cpv. 2 CPC).
Pur tenendo conto dell’applicabilità del principio inquisitorio limitato, non incombe al giudice tentare ulteriormente di porvi rimedio con nuovi atti istruttori o cercando di dedurre gli elementi dalla documentazione (peraltro parziale), a maggior ragione a fronte di una situazione fattuale che il richiedente non ha esposto con la necessaria trasparenza e un minimo grado di dettaglio.
La domanda di gratuito patrocinio andrebbe pertanto respinta già per questo motivo.

                                   7.   Medesima sorte è comunque data considerando gli elementi di fatto deducibili dalle scarse allegazioni e dai documenti prodotti. Da questi si evince infatti l’esistenza di una sostanza rilevante, come peraltro già evidenziato nel giudizio pretorile senza che a tal proposito vi sia stata una contestazione puntuale o un chiarimento.
Il Pretore ha infatti ritenuto che, sulla base dei valori della sostanza immobiliare indicata nel certificato municipale, unitamente alla stima del valore dell’azienda agricola deducibile dall’incarto richiamato dall’Ufficio della consulenza agricola, pur tenuto conto degli oneri ipotecari, il convenuto disponesse di una sostanza sufficiente per far fronte alle spese di procedura, a maggior ragione se considerata pure la somma di fr. 27'500.- riconosciutagli quale indennità, come richiesto in via riconvenzionale.
Dalla tassazione per l’anno 2016 si evince infatti una sostanza immobiliare stimata secondo i valori fiscali a fr. 785'376.- e debiti privati e aziendali tali da comportare una sostanza netta di fr. 248'876.-.
A maggior ragione una sostanza rilevante emerge se si considera la notoria discrepanza tra i valori di stima fiscale e i valori commerciali delle proprietà immobiliari, segnatamente dei terreni edificabili.
Dai documenti agli atti emerge peraltro come la sostanza immobiliare non sia costituita unicamente da beni riconducibili all’azienda agricola oggetto del contratto di affitto litigioso o a fondi comunque altrimenti soggetti alla LDFR (ad esempio il terreno edificabile mapp. 677 RF Faido di complessivi mq 1135 con edificio abitativo), ma comprenda anche una serie di terreni edificabili di evidente valore commerciale: questo è il caso ad esempio per i fondi mapp. 575 RF Faido di complessivi mq 1'322 con edificio (doc. 6), mapp. 680 RF Faido di mq 751 e mapp. 682 RF Faido di mq 792.

 

                                   8.   A fronte di tale circostanza, non può certo bastare a sovvertire la presunzione di adeguata disponibilità patrimoniale che consenta all'appellante di far fronte alle spese processuali la sua semplice dichiarazione secondo la quale gli averi immobiliari non sarebbero monetizzabili (ad esempio con un aggravio ipotecario) o facilmente realizzabili.
La prima condizione cumulativa fissata dall'art. 117 lett. a CPC per il riconoscimento del gratuito patrocinio non è pertanto data.

 

                                   9.   Visto quanto sopra, appare superfluo esaminare l’adempimento della seconda condizione relativa alla prognosi sull’esito presumibile dell’appello e alla conseguente probabilità di successo della causa (art. 117 lett. b CPC).

 

                                10.   L’istanza deve dunque essere respinta. All’appellante sarà nuovamente assegnato, con decisione separata, un ultimo termine per versare alla cassa del Tribunale d’appello l’anticipo delle spese di fr. 7'000.-, a passaggio in giudicato della presente decisione.

                                11.   Nella procedura di gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali, tranne nel caso di temerarietà o malafede (art. 119 cpv. 6 CPC). Non vengono inoltre attribuite ripetibili anche se la controparte, invitata a esprimersi, ha presentato osservazioni (DTF 139 III 334 consid. 4.2). In concreto, la Camera non ha d’altronde ritenuto di dover sentire l’attore appellato, com'era sua facoltà (art. 119 cpv. 3 CPC).

 

 






Per questi motivi,

 

 

 

decide:                       

 

 

                                   1.   L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio 7 agosto 2019 di IS 1 è respinta.

 

                                   2.   Non si preleva una tassa di giustizia. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-     

-     

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF).