Incarto n.

 12.2019.177

Lugano

22 febbraio 2021/lk

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

Federspiel Peer

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.158 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione del 25 giugno 2015 da

 

 

 AP 1 

rappr. da  PA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

rappr. dall’  PA 2 

 AO 2 

rappr. dall’  PA 3 

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna delle controparti, in solido, al pagamento di fr. 53'600.- oltre interessi e accessori,

 

domanda a cui si sono opposti i convenuti e che il Pretore aggiunto (in seguito: Pretore) ha respinto con sentenza del 19 settembre 2019,

 

appellante l’attore con atto di appello di data 21 ottobre 2019 con cui chiede, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e, in via subordinata, l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore affinché completi l’istruttoria ed emani una nuova decisione, protestate tasse, spese e ripetibili,

 

mentre i convenuti con risposte di data 2 dicembre e 5 dicembre 2019 postulano la reiezione dell’appello con protesta di tasse, spese e ripetibili,

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto,

 

in fatto e in diritto:

 

 

1.     AP 1 - di professione fiduciario commercialista e immobiliare iscritto all’albo cantonale - è stato amministratore unico, con diritto di firma individuale, di R__________ SA (in seguito: R__________) - società attiva in ambito edile e di genio civile – dal 5 aprile 2006 al 21 luglio 2009, data della sua radiazione dal registro di commercio.

AO 1 e la figlia AO 2 hanno entrambi svolto un ruolo in seno a R__________. In particolare, AO 2 ha lavorato, a tempo parziale, alle dipendenze della società occupandosi (essenzialmente) del segretariato mentre che AO 1, pur non figurando formalmente tra i dipendenti dell’impresa, ne ha seguito l’attività sui cantieri, si è occupato delle assunzioni dei collaboratori e ha tenuto i contatti coi clienti. Sia AO 1 che la figlia AO 2 hanno negato di essere azionisti della società.

La contabilità di R__________ era tenuta da NA__________, società fiduciaria facente capo proprio a AP 1, che ne era l’amministratore unico.

R__________ si è trovata in mora col pagamento dei contributi paritetici, omissione per cui è stata ripetutamente diffidata e precettata e che ha determinato il rilascio di vari attestati di carenza beni. Stando a quanto indicato al registro di commercio, la società è stata “sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (...) del 17.08.2010 a far tempo dal 19.08.2010”. In seguito “la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi con decreto della Pretura del Distretto di Lugano del 18.02.2011”. R__________ è poi stata radiata d’ufficio in data 24 settembre 2014.

 

2.     Con decisione dell’11 novembre 2011 la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito: Cassa) ha condannato AP 1 a risarcire l’importo di CHF 57'485.95 in applicazione dell’art. 52 LAVS per i contributi paritetici non soluti durante il periodo da gennaio 2007 a giugno 2009; giudizio che questi ha impugnato contestando la propria responsabilità e sostenendo di aver assunto la carica di amministratore a titolo fiduciario su richiesta di AO 1 e della figlia AO 2 i quali sarebbero stati i veri organi di fatto della società, tesi che la Cassa non ha però accolto. La decisione è cresciuta in giudicato, dopo essere stata confermata in tre gradi di giudizio (doc. 6 e G, nonché incarto richiamato dalla Cassa). AP 1 ha concluso un accordo transattivo con la Cassa a cui ha versato, a estinzione del debito, l’importo di fr. 45'500.- (doc. O). Egli ha pure pagato la somma di fr. 8’100.- a titolo di imposte alla fonte arretrate per gli anni 2008 e 2009 che non erano state pagate da R__________ (doc. O).

 

In data 11 luglio 2012 la Cassa ha emanato nei confronti di AO 1 e di AO 2 due decisioni intese al risarcimento del danno giusta l’art. 52 LAVS che hanno fatto oggetto di opposizione e sono poi state annullate in data 5 novembre 2012 (doc. 4 e 5 nonché incarto richiamato dalla Cassa).

 

3.     Previo tentativo di conciliazione (CM.2014.419), in data 25 giugno 2015 AP 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano chiedendo la condanna di AO 1 e di AO 2 al pagamento dell’importo fr. 53'600.-, oltre interessi. In breve, egli ha sostenuto che i convenuti erano gli amministratori di fatto di R__________, mentre lui aveva funto solo da prestanome in quanto AO 1, a causa della sua situazione di insolvenza, non poteva ricoprire la carica di amministratore formale. A riprova di ciò AP 1 avrebbe subito conferito a AO 1 e a AO 2 le procure generali doc. C e D che li autorizzavano a svolgere tutta l’amministrazione ordinaria e straordinaria. AP 1 ha quindi rimproverato alle controparti di avergli scientemente sottaciuto l’andamento societario, tanto da giustificare finalmente le sue dimissioni. Egli ha imputato ai convenuti l’esclusiva responsabilità del danno subito dalla Cassa e, di conseguenza, da lui stesso; da qui la presente azione di regresso.

 

Con scritti di risposta separati AO 1 e AO 2 si sono integralmente opposti alla petizione. In primis, essi hanno eccepito l’intervenuta prescrizione dell’azione di regresso. I convenuti hanno poi negato di essere stati organi di fatto di R__________ e di aver avuto un potere decisionale al suo interno. Essi hanno quindi posto l’accento sugli obblighi che incombevano all’attore in quanto amministratore della società e hanno sostenuto che quest’ultimo era l’unico responsabile del mancato pagamento dei tributi dovuti. I convenuti hanno altresì negato di aver ricevuto le procure generali prodotte agli atti dall’attore e hanno affermato di essere venuti a conoscenza della loro esistenza unicamente a fine luglio 2012 nell’ambito dei procedimenti avviati dalla Cassa nei loro confronti (doc. 3). AO 1 ha pure invocato la carenza di legittimazione attiva dell’attore.

 

In sede di replica e duplica le parti hanno approfondito e ribadito le rispettive antitetiche posizioni. In particolare, l’attore ha contestato la prescrizione dell’azione e ha sostenuto che l’azione di regresso da lui intentata traeva fondamento da un rapporto contrattuale e sottostava pertanto al termine di prescrizione quinquennale di cui agli art. 128 CO e art. 760 CO e non a quello annuale invocato dai convenuti. Egli ha fatto altresì riferimento al termine di due anni di cui all’art. 52 cpv. 3 LAVS.

Tutte le parti hanno chiesto l’assunzione di mezzi di prova. Richiesta ribadita in sede di prime arringhe e su cui il Pretore ha statuito con ordinanza del 24 marzo 2016 con la quale ha ammesso alcuni testimoni e l’interrogatorio di AO 1 e di AO 2 mentre che ha respinto le domande di edizione di documenti dai convenuti, dalla Cassa, dall’UE, dall’UF e dalla Banca __________ avanzate da AP 1 come pure la richiesta di ispezione a RC, ritenendo queste richieste imprecise, inquisitorie e comunque non atte a provare il ruolo di amministratori di fatto dei convenuti.

In data 7 novembre 2016 l’attore ha chiesto una modifica dell’ordinanza sulle prove nel senso di ammettere le domande di edizione e, in subordine, ha postulato l’assunzione di nuove prove. Richieste respinte dal Pretore con decisione del 18 agosto 2017, confermata dalla Terza Camera Civile del Tribunale d’appello in data 4 gennaio 2018.

 

Esperita l’istruttoria i contendenti hanno rinunciato alla discussione finale presentando tre memoriali conclusivi scritti in cui hanno ribadito le rispettive antitetiche allegazioni e domande.

 

4.    Con decisione del 19 settembre 2019 il Pretore, dopo aver ripercorso i fatti, ha affrontato le allegazioni delle parti alla luce del materiale processuale e delle risultanze istruttorie giungendo alla conclusione che la tesi attorea secondo cui i convenuti erano gli organi materiali della società fosse priva di fondamento. In particolare, egli ha ritenuto che, preso atto del funzionamento gestionale e amministrativo di R__________ descritto dai testi, “l’attore sapeva o avrebbe dovuto sapere prestando la diligenza minima insita nella sua funzione di amministratore formale” del mancato pagamento dei contributi paritetici per il periodo dal 2007 al giugno 2009 e questo in quanto lo stesso conosceva la situazione contabile della società - che veniva tenuta da NA__________, fiduciaria a lui riconducibile - e sapeva che la stessa impiegava dei lavoratori. Sempre per il primo giudice dagli atti non risultava che, tramite accordo interno, i convenuti si fossero assunti questo onere sgravando di riflesso l’attore e, tantomeno, che tra le parti fosse stato concluso un contratto di mandato. In relazione alle due procure generali doc. C e D, il Pretore ha osservato che trattasi di atti unilaterali e non di contratti e che, oltretutto, entrambi i convenuti avevano negato di averle ricevute. Visto l’esito, il Pretore non ha approfondito la questione della prescrizione, precisando nondimeno che quella societaria di un anno era ampiamento scaduta mentre che quella contrattuale ai sensi dell’art. 128 CO non lo era. Per le stesse ragioni è rimasta indecisa pure l’obiezione di carente legittimazione attiva sollevata da AO 1.

 

5.     Con atto di appello di data 21 ottobre 2019 AP 1 censura un’errata applicazione del diritto e un errato e incompleto accertamento dei fatti. Egli ricorre inoltre contro il rifiuto del Pretore di accogliere le sue domande di edizione documenti (appello, pagg. 3, 8 e seg.). Riproponendo sostanzialmente quanto addotto in prima sede l’appellante ribadisce la tesi secondo cui sarebbe dimostrato che gli appellati erano organi di fatto della società e che esisteva un mandato nei suoi confronti in virtù del quale AO 1 gli avrebbe conferito l’incarico di rappresentarlo nel CdA di R__________ (appello, pag. 9 in fine). L’appellante prosegue quindi illustrando una serie di elementi che comproverebbero il potere gestionale e dirigenziale esercitato da AO 1 e da AO 2. A detta di AP 1, la responsabilità per il mancato pagamento degli oneri sociali e fiscali incombeva a questi ultimi che devono pertanto essere condannanti a risarcirlo per titolo di regresso per quanto da lui versato. Da ultimo, egli nega che sia intervenuta la prescrizione dell’azione e sostiene l’applicabilità alla fattispecie degli art. 128 cpv. 3 e 760 cpv. 1 CO che prevedono una prescrizione di cinque anni, rispettivamente un’applicazione per analogia dell’art. 52 cpv. 3 LAVS prevedente una prescrizione di due anni.

 

6.     Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo sono le risposte degli appellati, inoltrate nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

 

7.     Per quanto attiene alle contestazioni appellatorie inerenti alla reiezione da parte del Pretore delle sue domande di edizione documenti (appello, pag. 3 seg.), è necessario ricordare che benché l’art. 152 CPC codifichi il diritto delle parti all’assunzione dei mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte, questo diritto non è assoluto ma è controbilanciato dalla facoltà che ha il giudice di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove. Il giudice può pertanto rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non li ritiene pertinenti (per tutti Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed., Vol. 1, n. 5 segg. ad art. 152 CPC), eventualità che si realizzano in concreto

Come meglio emergerà anche dai considerandi che seguono, nel caso in esame, contrariamente a quanto afferma l’appellante, le decisioni pretorili (cfr. ordinanze del 24 marzo 2016 e del 18 agosto 2017) che hanno portato al rigetto delle richieste attoree si rivelano corrette. Le domande di edizione di documenti e di informazioni presentate da AP 1 in prima sede e da questi riproposte in sede di appello (appello, pag. 9, a cui si rinvia) presentano infatti varie criticità che ostano alla loro ammissione. In particolare, la richiesta di edizione rivolta alla Cassa denota carattere inquisitorio e non è atta a dimostrare il ruolo di organo di fatto degli appellati; come correttamente evidenziato dal Pretore, le domande di edizione nei confronti di __________ non sono state debitamente motivate e non soddisfano i requisiti dell’art. 229 CPC (cfr. ordinanza del 18 agosto 2017 a cui si rinvia); la richiesta nei confronti di Banca __________ non è giudicata idonea a fornire nuovi e/o decisivi elementi che vadano al di là di quanto già emerso in fase istruttoria e questo benché - come si vedrà in seguito - questa Camera condivida solo in parte le valutazioni pretorili (consid. 8.1 e 8.2). Su questo punto l’appello va quindi respinto.

 

8.     L’appellante prosegue censurando il mancato riconoscimento da parte del Pretore del ruolo di organo di fatto di AO 1 e di AO 2. A detta dello stesso, questo ruolo emergerebbe in modo chiaro dalle risultanze istruttorie che proverebbero come i due si siano “occupati in esclusiva degli aspetti gestionali ed amministrativi della R__________” (appello, pag. 6). Essi sarebbero pertanto i soli responsabili del mancato pagamento dei tributi.

 

8.1.   La contestazione si rivela - parzialmente - fondata. Per quanto attiene a AO 1, infatti, l’istruttoria ha evidenziato che questi - pur non figurando né tra i dipendenti né tra gli organi formali di R__________ - svolgeva un ruolo cardine all’interno della società dove si occupava, tra le altre cose, della gestione dei cantieri, dell’assunzione delle maestranze, dei contatti con i clienti e - in parte - pure della gestione finanziaria, ciò che emerge in maniera chiara dalle dichiarazioni rese dai testi e dalla figlia AO 2.

          Più nel dettaglio, in relazione al ruolo operativo ricoperto da AO 1, Mi__________, responsabile tecnico di R__________, si è così espresso “(…) aiutavo a seguire il cantiere, di cui si occupava maggiormente il sig.AO 1. I capitolati e le offerte, così come anche le liquidazioni, erano allestite dal sig. AO 1. Era sempre AO 1 che si occupava dei contatti con i clienti e di reperire gli appalti. Io ero stipendiato di R__________ e gli stipendi mi venivano pagati da AO 2. Le direttive agli operai sui cantieri erano per lo più impartire da AO 1 (…)” (audizione del 21 giugno 2016, pag. 2). A sua volta, Av__________, impiegato quale manovale muratore di R__________, ha affermato che “sono stato assunto in questa società dal sig. AO 1. Era sempre AO 1 che seguiva gli operai e andava sui cantieri a seguire i lavori (…) Quando non mi sono stati pagati gli stipendi da R__________ mi sono rivolto a AO 1 per chiedere spiegazioni e lui mi promise che avrebbe pagato gli stipendi a breve” (audizione del 21 giugno 2016, pag. 3). Per sua parte Ro__________, anch’egli manovale alle dipendenze della società, esprimendosi sulla funzione ricoperta dal qui appellato ha precisato che “era il sig. AO 1 che si occupava di dare le direttive agli operai e che andava sul cantiere per questo (…). La paga ci veniva consegnata negli uffici in via C__________ dai sig.ri AO 2 e AO 1 (…)” (audizione del 21 giugno 2016, pag. 4).

          A titolo di complemento vale inoltre la pena ricordare che sia Mi__________ (audizione cit., pag. 1 seg.) che Ro__________ (audizione cit., pag. 4) hanno riferito di aver lavorato per l’impresa Te__________ Sagl, poi fallita, di AO 1 era titolare e di essere poi stati invitati da quest’ultimo ad andare a lavorare per la nuova società, circostanza che - già solo alla luce di quanto sin qui illustrato - lascia ragionevolmente ritenere che il convenuto era coinvolto nella gestione di questa nuova impresa.

 

Particolarmente significative si rivelano inoltre le dichiarazioni di AO 2 dalle quali traspaiono competenze di AO 1 non solo in ambito operativo ma (per quanto in maniera più limitata) pure in ambito finanziario. In sede di interrogatorio formale l’appellata si è così espressa: “(…) Per la R__________ svolgevo in genere mansioni di segretariato. Ricordo che io registravo le ore di lavoro degli operai dipendenti di R__________, le inviavo alla sig.ra Ri____________________ di Na__________ che si occupava della contabilità, successivamente mettevo i soldi nella busta paga e li consegnavo agli operai. Era mio papà AO 1 che andava a prendere i soldi che io poi mettevo nella busta paga degli operai, io non avevo diritto di firma in banca (Banca __________) (…). I lavori amministrativi e di segretariato per R__________ li svolgevo solo io (…). Era mio papà unitamente al geometra che si occupava dei cantieri. Probabilmente era mio padre che si occupava dei contratti con i clienti. Era mio papà con il geometra che dava gli ordini e le disposizioni agli operai sui cantieri. (…) Le liquidazioni e i capitolati erano compito di mio papà, io non me ne occupavo.” In merito al pagamento delle fatture ella ha inoltre precisato che “Ero io che mi occupavo materialmente di questi pagamenti tramite l’ebanking, era però mio papà che mi diceva quanto e a chi pagare. Il materiale di cantiere veniva pagato spesso cash dagli operai, ai quali R__________ aveva consegnato denaro necessario. Mi è capitato di ritirare dei PE emessi a carico di R__________, dei quali non ho avvertito Na__________. Ho però consegnato questi PE a mio papà AO 1. Io non trasmettevo i PE emessi a carico di R__________ a Na__________, in quanto non era mio compito, ritenuto che di ciò si occupava mio padre. (…). (interrogatorio del 14 ottobre 2016, pag. 2 seg.).

 

A non averne dubbio le mansioni e le attribuzioni di AO 1, che emergono dalle audizioni riportate qui sopra, la cui veridicità non è stata da questi contestata, sono quelle di una persona che esercita un reale potere gestionale e dirigenziale in seno alla società - sia in ambito operativo che finanziario; un potere pertanto atto a influire in maniera significativa sulla determinazione della volontà della società stessa e che - malgrado la strenua negazione del diretto interessato - porta questa Camera a definire lo stesso quale organo di fatto di R__________, ai sensi della giurisprudenza (per tutte DTF 132 III 523 consid. 4.5 con rinvii). La valutazione pretorile che nega questa qualifica è pertanto errata.

 

Doveroso, da ultimo, un appunto in relazione all’atteggiamento assunto in sede giudiziaria dallo stesso AO 1; questi, dopo aver inizialmente fermamente negato ogni suo coinvolgimento nella R__________ (cfr. doc. 4 indirizzato alla Cassa in cui ha affermato di “non aver mai avuto mansioni di sorta in seno la R__________ (…). Del pari contestato è l’assunto secondo cui l’opponente prendesse delle decisioni operative (…) essendo egli estraneo alla R__________”, pag. 2), innanzi al Pretore - confrontato con l’evidenza delle risultanze istruttorie - ha infine dovuto ammettere di essere stato operativo in seno alla società pur cercando di ridimensionare il proprio ruolo (conclusioni, pag. 5). Ora, un tale atteggiamento si scontra con il precetto della buona fede processuale e mina la credibilità del convenuto.

 

8.2.     Discorso diverso va invece fatto in relazione a AO 2. Essa figura infatti tra i dipendenti della società (doc. P e Q) e - stando a quanto emerso in istruttoria - era incaricata del segretariato. L’appellata ha precisato di essersi occupata, in particolare, della registrazione delle ore lavorative degli operai, dell’emissione delle fatture, della trasmissione a NA__________ dei dati necessari alla contabilità, della consegna delle buste paga e dei pagamenti ebanking (interrogatorio cit., pag. 2 seg.); parole che hanno trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni rese dai testi (audizioni cit. di Mi__________, pag. 2, di Av__________, pag. 3, e di Ro__________ pag. 4).

            Si tratta invero di incombenze che rientrano tra i compiti usuali di una segretaria e che non bastano certo per qualificare la stessa quale organo di fatto. Diversamente da quanto sembra credere l’appellante (appello, pag. 7), nell’era digitale l’esecuzione di pagamenti tramite l’ebanking non ha nulla di eccezionale e fa parte di quelle mansioni che una segretaria può essere chiamata a svolgere dal proprio datore di lavoro.

Le (sole) dichiarazioni della teste __________ Ri__________, direttrice di N__________ SA e convivente di AP 1, secondo cui entrambi i convenuti si erano fatti carico integralmente della gestione (operativa e finanziaria) della società escludendo dalla stessa AP 1 e privandolo nel contempo della possibilità di controllare la regolarità di pagamenti, in particolare dei tributi, non sono sufficienti per qualificare AO 2 quale organo di fatto (audizione del 15 giugno 2016, pag. 2 segg. a cui si rinvia). Per quanto attiene alla stessa la contestazione appellatoria va pertanto respinta.

 

8.3.      L’accertata partecipazione di AO 1 alla gestione e alla formazione della volontà di R__________ e la conseguente sua qualifica quale organo di fatto hanno quale logica conseguenza - alla luce della severa giurisprudenza federale e cantonale in materia di responsabilità degli amministratori, siano essi formali o di fatto (per una ricapitolazione dei principi si rinvia alla sentenza del TCA del 18 febbraio 2013 inc. 13.2012.5 consid. 2.6 con riferimenti; anche sentenza TCA del 28 gennaio 2004 inc. 31.2003.18 consid. 2.10.2 con riferimenti) - il riconoscimento di una responsabilità dello stesso AO 1 per le omissioni che hanno portato all’accertata lesione dell’art. 52 LAVS di cui trattasi (doc. G) come pure in relazione al mancato pagamento delle imposte alla fonte (doc. O).

 

            In concreto, questo accertamento non ha però quale conseguenza un esonero di responsabilità per AP 1. Infatti, nella sua veste di amministratore formale egli avrebbe (comunque) dovuto controllare il regolare pagamento dei tributi, ciò che avrebbe potuto fare facilmente rivolgendosi direttamente alla Cassa, rispettivamente all’autorità fiscale. In considerazione proprio delle criticità evidenziate da AP 1 nei suoi allegati di causa (ritardi nella consegna della documentazione contabile, spostamento dell’indirizzo societario, ecc.) siffatta verifica si sarebbe rivelata non solo giustificata ma indispensabile. Le mancanze di AP 1 sono state estremamente gravi, circostanza che non poteva certo sfuggire allo stesso - è doveroso ricordarlo, un professionista del settore fiduciario - e sono state accertate in maniera inequivocabile e definitiva dalle competenti autorità, alle motivazioni delle cui sentenze si rinvia (doc. G nonché sentenza TCA del 18 febbraio 2013 inc. 31.2012.5 consid. 2.6 e sentenza STFA del 12 giugno 2013 inc. 9C_212/2013 in inc. rich. dalla Cassa). Proprio in ragione della grave violazione dei suoi doveri come amministratore formale (art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO) egli non può ragionevolmente pretendere di essere sgravato integralmente dalle sue responsabilità rivalendosi in toto sull’amministratore di fatto con il quale condivide la responsabilità delle mancanze che hanno portato al mancato pagamento dei tributi qui in discussione.

            Una siffatta responsabilità non è di contro ravvisabile nei confronti di AO 2, non ricoprendo la stessa alcuna funzione gestionale o dirigenziale all’interno di R__________.

 

9.         Accertato il ruolo di amministratore di fatto di AO 1 e la sua corresponsabilità per le citate omissioni è ora necessario verificare su che basi giuridiche AP 1 possa fondare la propria azione di regresso, e di riflesso se la stessa sia tempestiva o piuttosto prescritta, come sostenuto dagli appellati.

In virtù di quanto esposto in precedenza l’azione nei confronti di AO 2 si rivela priva di fondamento.

 

10.      In questa sede, AP 1, riproponendo sostanzialmente quanto addotto innanzi al Pretore, sostiene “l’esistenza di un contratto di mandato (concluso quantomeno implicitamente)” con AO 1 in virtù del quale avrebbe assunto la carica di amministratore unico a titolo fiduciario per conto di quest’ultimo, fungendo da prestanome. Il mandato si sarebbe “concretizzato per il tramite delle due società” circostanza che con cambierebbe però la sostanza delle cose (appello, pag. 7 e 9 in fine e seg.). Sempre secondo l’appellante la presente azione trae pertanto fondamento da un rapporto contrattuale e sottostà al termine di prescrizione quinquennale e non a quello annuale come invece sostenuto dalle controparti.

 

10.1      Quanto allegato dall’appellante è credibile. Assodato il ruolo di organo di fatto di AO 1 pare infatti assai inverosimile che AP 1 abbia potuto assumere la funzione di amministratore formale senza che vi fosse un accordo tra i due.

Oltre al comune buon senso, suffragano ulteriormente le allegazioni attoree il fatto che AO 1 sia stato l’amministratore unico della società sino a quando questa ha cambiato la propria ragione sociale da No__________ SA a R__________ SA e AP 1 ne è diventato l’amministratore unico (doc. B), la situazione debitoria di AO 1 (doc. E), la presenza agli atti della procura generale che quest’ultimo nega di aver ricevuto ma che innegabilmente egli ha esercitato nei fatti (ciò che come già detto mina la sua credibilità), il conferimento di un mandato di gestione della contabilità e di amministrazione da R__________ a NA__________ - circostanza confermata dallo stesso AO 1 - e, da ultimo, pure le parole della teste __________ Ri__________ (audizione del 15 giugno 2016, pag. 2 segg. a cui si rinvia), per quanto le stesse non rivestano un ruolo decisivo nella valutazione complessiva effettuata da questa Camera. L’attendibilità di questa deposizione va infatti ammessa con riserva per il fatto che in merito alla tematica delle procure e degli accordi tra le parti ella non riferisce fatti di cui ha avuto conoscenza diretta ma riporta quanto è venuta a sapere in maniera indiretta (verosimilmente dall’appellante medesimo), circostanza che già da sola ne relativizza la portata probatoria.

 

Sulla base di questi elementi occorre ammettere l’esistenza di un rapporto di mandato - concluso quantomeno per atti concludenti - tra AO 1 e AP 1 e, di riflesso, riconoscere il fondamento contrattuale dell’azione di regresso fatta valere in giudizio da quest’ultimo. La stessa soggiace pertanto al termine di prescrizione quinquennale ed è tempestiva (art. 128 e 760 CO; cfr. Corboz in: Commentaire Romand, CO II, n. 39 segg. ad art. 760 CO; Gericke/Waller in: Basler Kommentar, OR II, n. 7 ad art. 760 CO).

 

10.2.   È ora necessario verificare in che misura detta azione possa essere accolta. Come illustrato poc’anzi (consid 8.3), nel concreto caso, le violazioni imputabili a AP 1 sono particolarmente biasimevoli. In primis, perché commesse da un professionista del ramo, secondariamente, perché concernono il mancato pagamento dei tributi sociali e delle imposte e danneggiano, pertanto, i lavoratori, la società e pure la collettività, terzo, perché per l’appellante sarebbe stato estremamente facile verificarne il regolare pagamento. Contrariamente a quanto sembra credere AP 1, la venuta in essere di un contratto fiduciario non lo libera (integralmente) dalle sue responsabilità.

In concreto, tra amministratore di fatto e amministratore unico è ravvisabile unicamente una corresponsabilità per le omissioni che hanno portato all’accertata lesione dell’art. 52 LAVS nonché al mancato pagamento delle imposte alla fonte per gli anni 2008 e 2009 da parte di R__________.

In assenza di ulteriori riscontri questa Camera ritiene equo ripartire la responsabilità tra AP 1 e AO 1 in ragione di metà ciascuno; ciò si traduce nell’accoglimento della pretesa qui fatta valere in giudizio nella misura di fr. 26'800.-.

 

11.      Ne discende il parziale accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata ai sensi dei considerandi. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di prima e seconda sede seguono la rispettiva soccombenza delle parti. Il valore litigioso per un eventuale ricorso al Tribunale federale supera i fr. 30'000.-.

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

decide:                      I.   L’appello 21 ottobre 2019 di AP 1 è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza del 19 settembre 2019 del Pretore aggiunto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

 

1.      In quanto presentata nei confronti della convenuta AO 2 la petizione è respinta.

 

2.      In quanto presentata nei confronti del convenuto AO 1 la petizione è parzialmente accolta.

Di conseguenza AO 1 è condannato a pagare a AP 1 l’importo di fr. 26’800.- oltre interessi al 5% dal 19 settembre 2013.

 

3.      La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 3'150.- sono poste a carico di AP 1 in ragione di 2/3 e di AO 1 in ragione di 1/3. AP 1 rifonderà a AO 2 l’importo di fr. 4'300.- a titolo di ripetibili. Le ripetibili tra AP 1 e AO 1 sono compensate.

 

4.    Invariato

 

                                   II.    Le spese processuali di appello di complessivi fr. 3’500.- sono poste a carico di AP 1 e di AO 1 in ragione di metà ciascuno. AP 1 verserà a AO 2 l’importo di fr. 2’000.- a titolo di ripetibili di appello.

                                          Le ripetibili di appello tra AP 1 e AO 1 sono compensate.

 

                                  III.   Notificazione:

 

-    ;

-    ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).