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RI 1
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ontro la decisione 10 ottobre 2019 (n. 14193/2019)
dell'
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Ufficio del registro di commercio, Biasca
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che ne ha ordinato lo scioglimento;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che, con pubblicazione sul
Foglio ufficiale svizzero di commercio del 20 agosto 2019, l'Ufficio del
registro di commercio ha diffidato, ai sensi degli art. 153 e 153a ORC, le
persone obbligate alla notificazione a ripristinare entro trenta giorni la
situazione legale concernente il domicilio legale della società RI 1 e a
notificare la relativa iscrizione;
che il 10 ottobre 2019 l'Ufficio del registro di commercio, preso atto come
all'ordine impartito non era stato dato seguito, ha emanato una decisione di
scioglimento della società, nominando il liquidatore e modificando di
conseguenza il tenore dell'iscrizione a registro di commercio, infliggendo nel
contempo un'ammenda di fr. 500.- a R, in qualità di persona obbligata alla
notificazione;
che con il ricorso 6
novembre 2019 RI 1, rappresentata dall’amministratore unico Jean-Claude Racine,
è insorta contro la decisione; comunicato che in occasione dell’assemblea
generale del 1° novembre 2019 la sede societaria sarebbe stata modificata e
stabilita a , Canton Vaud, la ricorrente ha rilevato di ritenere la procedura
priva d’oggetto e chiesto l’annullamento dell’ammenda inflitta siccome la
società, non avvertita, sarebbe stata impedita a procedere adottando le
necessarie misure;
che con risposta 15
novembre 2019 l’Ufficio del registro di commercio, sottolineata preliminarmente
la correttezza della procedura adottata, ha preso atto delle indicazioni della
ricorrente; rilevato di non aver nel frattempo ricevuto alcuna informazione
atta a sanare la situazione legale, ha chiesto di respingere il ricorso e
confermare la decisione di scioglimento impugnata, segnalando alla ricorrente la
facoltà di sanare il vizio durante la fase ricorsuale;
che con scritto 22 novembre 2019 l’Ufficio del registro di commercio ha
comunicato l’avvenuta iscrizione del preannunciato trasferimento della sede della
società;
che con replica 26 novembre2019 la ricorrente ha a sua volta comunicato
l’intervenuto trasferimento della sede statutaria ribadendo la richiesta di
stralcio della procedura senza spese e l’annullamento dell’ammenda;
che con duplica 2 dicembre 2019 l’Ufficio del registro di commercio ha
confermato l’intervenuto ripristino della situazione legale nelle more della
procedura e il venir meno dei motivi per decretare lo scioglimento della
società, chiedendo la conferma della decisione in merito a tasse e ammenda;
che contro la predetta decisione è proponibile il ricorso nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione (art. 165 ORC) dinanzi alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 cpv. 1 lett. b. cifra 3 LOG): l’atto ricorsuale, presentato il 6 novembre 2019 da R per conto di RI 1 è pertanto tempestivo;
che nel caso di specie la
decisione di scioglimento della società risulta corretta, l’istruttoria avendo
permesso di accertare che RI 1non ha reagito alla richiesta dell’Ufficio del
registro di commercio, pubblicata sul FUSC del 20 agosto 2019, di ripristinare
la situazione legale;
che resta da esaminare se la società abbia nondimeno provveduto a ripristinare
la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe
idoneo a evitare lo scioglimento della società che presentava lacune
nell’organizzazione (Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n.
12.2011.206);
che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che,
come del resto risulta dalle prove prodotte (ricevibili siccome si tratta di
documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova
autentici”) e come confermato dall’Ufficio del registro di commercio, la società
ha nel frattempo provveduto al trasferimento fuori Cantone della sede e ha così
ripristinato la situazione legale relativa al domicilio;
che, in tali circostanze, la decisione impugnata deve essere annullata per
quanto concerne i dispositivi n. 1, 2 relativi allo scioglimento, alla nomina
del liquidatore e alla nuova iscrizione nel registro di commercio;
che la negligente inattività della società e del suo amministratore unico, responsabile
per non aver tempestivamente dato seguito all’ordine impartito dal competente
Ufficio con la pubblicazione sul FUSC del 20 agosto 2019, è alla base dei
dispositivi della decisione relativi alle spese e all’ammenda inflitta a ;
che la decisione a tal riguardo merita conferma sul principio, ma deve essere riformata
per quanto concerne l’importo dell’ammenda inflitta all’amministratore; nel valutare
la gravità dell’inadempienza rimproveratagli si giustifica infatti di tener
conto del fatto che l'Ufficio del registro di commercio, constatata l’assenza
di un domicilio legale nel luogo della sede statutaria, ha inusualmente rinunciato
a preventivamente diffidare la societa, tramite invio postale, procedendo
direttamente in tal senso con la sumenzionata pubblicazione sul FUSC;
che le spese giudiziarie vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al capitale sociale della ricorrente (TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133) e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 47 LPAmm), ma nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che la presente procedura avrebbe in effetti potuto essere evitata se la società, anziché rimanere passiva di fronte all’ingiunzione, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che in definitiva il ricorso deve essere accolto parzialmente ai sensi dei considerandi che precedono.
Per questi motivi
decide: 1. Il ricorso 20 dicembre 2018 di RI 1 in liquidazione è parzialmente
accolto nel senso che i dispositivi n. 1
e 2 della decisione 10 ottobre 2019 dell’Ufficio del registro di commercio sono
annullati.
Il dispositivo n. 4 della decisione impugnata viene modificato e l’ammenda
ridotta a fr. 100.-, mentre i dispositivi n. 3 e 5 rimangono invariati.
2. Le spese processuali di fr. 200.-, anticipate dalla ricorrente, sono poste integralmente a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente
(Giudice Bozzini)
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).