Incarto n.
12.2019.48

Lugano

10 maggio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

 

chiamata a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso presentato il 22 febbraio 2019 da

 

 

RI 1 

rappr. da  PA 1 

 

 

 

 

contro la decisione 14 febbraio 2019 (inc. n. __________ - __________) con cui l'Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della società in applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 ORC;

 

vista la risposta 4 marzo 2019 dell’Ufficio del registro di commercio;

 

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che a far tempo dal 13 ottobre 2015 il recapito (o domicilio legale) iscritto nel registro di commercio della società RI 1 risulta essere in __________ a __________; 

 

                                         che l’Ufficio del registro di commercio, informato da un terzo che la società non aveva più il domicilio legale nel luogo della sua sede statutaria, con raccomandata 19 novembre 2018, in applicazione dell’art. 153a cpv. 1 e 2 ORC, ha assegnato alla stessa un termine di 30 giorni per procedere alla notificazione del nuovo domicilio legale o per comunicare la validità di quello attualmente iscritto a registro, con la comminatoria dell’emanazione di una decisione formale di scioglimento e dell’applicazione di un’ammenda;

 

                                         che, preso atto che l’invio raccomandato è stato ritornato dalla Posta svizzera con la dicitura “non ritirato”, con pubblicazione sul FUSC del 13 dicembre 2018 alla società, in applicazione dell’art. 153a cpv. 3 ORC, è stato assegnato un ultimo termine di 30 giorni per ristabilire la situazione legale del proprio domicilio e per notificare all’Ufficio del registro di commercio la relativa iscrizione, con la comminatoria dello scioglimento della società e dell’applicazione di un’ammenda;

 

                                         che, rilevato come anche quest’ultimo termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 14 febbraio 2019 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società e nominato quale liquidatrice la sua amministratrice unica (dispositivo n. 1), ha ordinato l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n. 2), ha posto le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, di complessivi fr. 495.- (dispositivo n. 3), a carico della società e della sua amministratrice unica in solido (dispositivo n. 5) ed ha posto l’ammenda, di fr. 500.- (dispositivo n. 4), a carico dell’amministratrice unica (dispositivo n. 5);

 

                                         che con il ricorso 22 febbraio 2019, che qui ci occupa, la società ha chiesto di revocare il suo scioglimento e la nomina della liquidatrice, rilevando come avesse provveduto a notificare un nuovo recapito presso PA 1 in __________ a __________, comunicato frattanto anche all’Ufficio del registro di commercio (doc. E), di annullare rispettivamente porre unicamente a carico della società le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, nonché di annullare o almeno ridurre a un importo imprecisato l’ammenda a carico della sua amministratrice unica;

 

                                         che con risposta 4 marzo 2019 l’Ufficio del registro di commercio ha confermato che a seguito della comunicazione ricevuta dalla società, corredata dei documenti necessari, “l’iscrizione della modifica del domicilio legale della ricorrente può … essere validamente effettuata” per cui “la situazione legale è … stata ripristinata e il ricorso è … divenuto privo d’oggetto”, aggiungendo però che il fatto che la situazione fosse stata ripristinata solo durante la fase ricorsuale giustificava di confermare la decisione impugnata in merito alle tasse, mentre che per quanto riguardava invece l’ammontare dell’ammenda si è rimessa al giudizio dell’autorità giudiziaria;

 

                                         che il ricorso in esame, presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro di commercio (art. 165 cpv. 4 ORC), è senz’altro tempestivo;

 

                                         che nel caso di specie è incontestabile, e per altro neppure è stato contestato dalla società, che l’Ufficio del registro di commercio abbia provveduto a ragione ad applicare nei suoi confronti la procedura di cui agli art. 153a e 153b ORC ed abbia deciso altrettanto a ragione per il suo scioglimento;

 

                                         che nel gravame la società ha nondimeno evidenziato di aver nel frattempo ripristinato la situazione legale, come da sua comunicazione all’Ufficio del registro di commercio, e quest’ultimo ha dato atto che i documenti a lui inviati erano senz’altro idonei a tale scopo;

 

                                         che giusta l’art. 153b cpv. 3 ORC, se entro 3 mesi dall’iscrizione dello scioglimento della società le condizioni legali sono ripristinate mediante la notifica per l’iscrizione del nuovo domicilio legale conformemente alla legge, l’Ufficio del registro di commercio può revocare lo scioglimento; nel caso di specie, ritenuto che lo stesso Ufficio ha già dato atto che tali condizioni erano state adempiute, è evidente che l’eventuale conferma da parte di questa Camera dello scioglimento della società, quando è sin d’ora chiaro che l’iscrizione dello stesso nel registro sarebbe poi revocata dall’Ufficio del registro di commercio in considerazione di una già implicitamente inoltrata domanda di revoca dello scioglimento per l’intervenuto ripristino della situazione legale da parte della società, costituirebbe un inutile esercizio formale contrario al principio di proporzionalità e allo spirito della norma, tale oltretutto da causare ulteriori inutili procedure e spese (oltre alle tasse di iscrizione e di diffida e alle spese relative allo scioglimento, che vanno qui confermate, come se lo stesso fosse però stato ordinato);

 

                                         che la società ha altresì chiesto di annullare e almeno ridurre a un importo imprecisato l’ammenda di fr. 500.- posta a carico della sua amministratrice unica, corrispondente al massimo previsto dalla legge (art. 943 cpv. 1 CO), rilevando che tale importo “risulta essere sproporzionato e non tiene in considerazione che trattasi di lieve infrazione dovuta all’avvicendamento sia dell’organo della società (amministratore) sia dell’azionariato e che nel caso di esame risulta essere la prima volta che si è verificato e quindi non vi è recidiva”;

 

                                         che l'ammenda in oggetto costituisce una multa (amministrativa) d'ordine e non ha carattere penale; essa è in effetti volta a sanzionare le violazioni delle disposizioni amministrative del registro di commercio che prevedono l'obbligo di un'iscrizione nello stesso e, più precisamente, punisce la disobbedienza a un'ingiunzione dell'Ufficio del registro di commercio a procedere in tal senso; per questo motivo la sua inflizione dev'essere preceduta da una comminatoria che prospetti questa conseguenza (Eckert, Basler Kommentar, 5ª ed., n. 1 segg. ad art. 943 CO; Vianin, Commentaire Romand, n. 1 segg. ad art. 943 CO); la determinazione dell'importo della multa è rimessa al potere d'apprezzamento dell'Ufficio del registro di commercio, che terrà conto, nel singolo caso, del grado di colpa e della gravità della violazione (Tagmann, Handelsregisterverordnung (HRegV), n. 47 ad art. 152), ritenuto che la sanzione e il suo importo devono inoltre essere brevemente motivati (II CCA 5 ottobre 2017 inc. n. 12.2017.59);

 

                                         che nel caso di specie la giustificazione principale addotta dalla società non risulta pertinente, atteso che gli avvicendamenti societari da lei menzionati precedevano di almeno un mese la procedura avviata dall’Ufficio del registro di commercio (doc. B-D); d’altro canto, però, nemmeno la motivazione esposta nella decisione, secondo cui la persona obbligata alla notificazione non si era in alcun modo manifestata durante tutta la procedura e aveva quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi obblighi legali, appare sufficiente a giustificare l’importo massimo di fr. 500.-: stando così le cose, un’ammenda di fr. 300.- appare maggiormente consona alla situazione concreta;

 

                                         che in tali circostanze il ricorso deve in definitiva essere evaso nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 sono annullati e l’ammenda a carico dell’amministratrice della società, di cui ai dispositivi n. 4 e 5, è ridotta a fr. 300.-;

 

                                         che, vista la pressoché integrale soccombenza della società, le spese processuali della procedura ricorsuale, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 480'000.-, pari al capitale nominale della stessa (doc. G; cfr. TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6), devono rimanere a suo carico (art. 47 LPAmm, applicabile in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC), ritenuto che all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm);

 

                                         che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

 

 

 

 

Per questi motivi

richiamati l’art. 15 LTG e gli art. 47 e 49 LPAmm

 

 

decide:

 

                                   1.   Il ricorso 22 febbraio 2019 di RI 1 è evaso nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 14 febbraio 2019 dell’Ufficio del registro di commercio sono annullati e l’ammenda a carico dell’amministratrice della società, di cui ai dispositivi n. 4 e 5 della stessa decisione, è ridotta a fr. 300.-.

                                        

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1’000.-, da anticiparsi dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-     

-   

 

                                         Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).