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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa - inc. SE.2018.303 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20 agosto 2018 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 HR
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta a pagarle fr. 17'987,05 oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2017; domanda cui si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione 11 gennaio 2019 con seguito di tassa di giustizia, spese e ripetibili a carico della parte convenuta;
appellante la convenuta con atto di appello del 19 febbraio 2019 con cui chiede di accertare la nullità, subordinatamente di annullare il primo giudizio, protestate tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza;
preso atto dell’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata in data 14 marzo 2019 dall’appellante, completata in data 17 giugno 2019;
premesso che alla parte appellata non sono state richieste osservazioni all’appello né all’istanza di assistenza giudiziaria;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
20 ottobre 2017 AO 1 ha introdotto un’istanza per il tentativo di conciliazione
nei confronti di AP 1 in relazione alla rescissione di una polizza assicurativa
casco totale e alla restituzione di un importo versato per la riparazione del
veicolo assicurato.
L’udienza di conciliazione si è tenuta il 14 marzo 2018 e in quell’occasione i
comparenti, l’avv. PA 2 per AO 1 e l’avv. PA 1 per la madre AP 1, hanno
concordato una sospensione della procedura per valutare una possibile soluzione
della vertenza.
Considerata l’impossibilità di addivenire a un accordo il Segretario assessore,
così richiesto dal legale di AO 1, ha rilasciato a quest’ultima
l’autorizzazione ad agire in data 15 giugno 2018.
2. Il
20 agosto 2018 AO 1 ha presentato una petizione chiedendo la condanna di AP 1
al pagamento di
fr. 17'987,05 oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 2017 a titolo di
restituzione dell’importo anticipato per la riparazione del veicolo danneggiato
in un incidente avvenuto nell’ottobre 2016, ritenuto che dopo il pagamento era
stata appurata una reticenza, nel senso che erano emerse risposte non
corrispondenti alla verità nella proposta per la polizza di assicurazione
veicoli a motore sottoscritta nel 2015, con conseguente rescissione del
contratto.
Entro il termine fissato e poi prorogato dal Pretore per presentare
osservazioni scritte, l’avv. PA 1 con lettera 2 novembre 2018 ha sollevato
l’eccezione di difetto di competenza della giurisdizione adita, la madre
essendosi trasferita in Croazia a far tempo dal 31 dicembre 2017.
Al dibattimento del 7 gennaio 2019 la parte attrice in replica ha confermato la
sua domanda e prodotto l’elenco delle prove. L’avv. PA 1 ha dal canto suo
sollevato nuovamente l’eccezione del difetto di giurisdizione per il motivo
indicato nella citata lettera del 2 novembre 2018 nonché con riferimento
all’art. 32 cpv. 1 lett. a CPC; ha invocato il difetto di legittimazione
passiva, l’incidente essendo stato causato da lei e non dalla madre, ciò che
equivarrebbe a una “denuncia di lite della convenuta in favore di PA 1”; ha
quindi chiesto di decidere l’eccezione del difetto di giurisdizione prima di
entrare nel merito della petizione che contestava comunque in toto e di cui
chiedeva la reiezione.
La parte attrice ha contestato la bontà delle eccezioni sollevate opponendosi a
limitare la discussione al tema della competenza territoriale.
3. Con
decisione 11 gennaio 2019 il Pretore ha respinto l’istanza della convenuta
chiedente di limitare il processo al solo tema della competenza territoriale e
ha accolto la petizione con seguito di tassa, spese e ripetibili a carico della
parte soccombente.
Nel suo giudizio il Pretore ha premesso che la legge non conferisce alcun
diritto alle parti di ottenere una decisione preliminare riferita a un
presupposto processuale aggiungendo che la sua competenza era data, la
litispendenza essendo stata creata dall’inoltro dell’esperimento di
conciliazione del 20 ottobre 2017, allorquando la convenuta era ancora
domiciliata a __________, mentre l’applicazione dell’art. 32 CPC (quand’anche
pertinente) non portava a diversa conclusione. Nel merito il primo giudice,
riassunti i punti essenziali risultanti dalla petizione e dai documenti, ha
rilevato che tornava applicabile l’art. 150 cpv. 1 CPC poiché non emergeva
alcun notevole dubbio circa il buon fondamento dell’azione, cosicché i fatti
allegati e dettagliati dall’attrice non andavano ulteriormente provati, non
essendo stati contestati, con conseguente accoglimento della pretesa.
4. Con
appello datato 19 febbraio 2019, pervenuto via mail il giorno 21 e per posta il
giorno 25 febbraio successivo, AP 1 chiede di accertare la nullità della
sentenza impugnata, subordinatamente di annullarla con argomenti di cui si dirà
nei considerandi che seguono.
In data 26 febbraio 2019 è stato richiesto all’appellante il versamento di un
anticipo di fr. 500.- entro il 14 marzo seguente.
Con scritto 14 marzo 2019 la rappresentante dell’appellante ha postulato la
concessione dell’assistenza giudiziaria. Il Presidente di questa Camera ha
assegnato all’istante il termine del 29 aprile 2019 per produrre la
documentazione completa e aggiornata relativa alla situazione di reddito e di
sostanza. Il termine è stato poi prorogato al 20 maggio successivo. Con lettera
17 giugno 2019 l’avv. PA 1 ha ribadito la richiesta di assistenza giudiziaria a
favore della madre, subordinatamente ha chiesto di ridurre sensibilmente
l’importo richiesto o, in ulteriore subordine, di decidere con la sentenza;
allo scritto ha allegato il calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio
esecuzione di Lugano e 2 lettere di quest’ultimo.
5. Contro
una sentenza emanata nella procedura semplificata con un valore litigioso di
fr. 17'987,05 è dato il rimedio dell’appello da proporre entro il termine di 30
giorni (v. art. 308 e 311 CPC).
Nella concreta fattispecie l’appello andrebbe dichiarato irricevibile già
poiché tardivo. A fronte di una sentenza notificata il 22 gennaio 2019,
l’appello doveva essere consegnato al tribunale oppure, all’indirizzo di
questo, alla posta svizzera, il più tardi il 21 febbraio 2019 (v. art. 143 cpv.
1 CPC). Ora, l’appello datato 19 febbraio 2019 è pervenuto alla cancelleria del
Tribunale d’appello il giorno 25 successivo. Premesso che la comunicazione
e-mail del 21 febbraio 2019 ore 20.00 è priva di validità, lo è altrettanto la
dichiarazione manoscritta datata 21 febbraio 2019 ore 19.35, firmata da persona
di cui nemmeno risulta facilmente leggibile il nome, giunta a questo tribunale
sempre il 25 febbraio 2019 con un altro invio rispetto a quello dell’appello. È
evidente che una persona può aver visto l’avv. PA 1 imbucare una busta
indirizzata al Tribunale d’appello ma nulla dimostra che la stessa busta
contenesse proprio l’appello di AP 1.
In ogni modo, anche volendo prescindere dall’intempestività dell’appello,
questo è da respingere siccome manifestamente infondato per i motivi di cui si dirà
nei considerandi che seguono.
6. L’appellante
solleva avantutto la nullità del primo giudizio a causa dell’invalidità
dell’autorizzazione ad agire in quanto AO 1 non è comparsa personalmente
all’udienza di conciliazione, limitandosi a delegare il suo patrocinatore, in
contrasto con quanto prescrive l’art. 204 cpv. 1 CPC.
Ora, è vero che l’obbligo di comparsa personale all’udienza di conciliazione
vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche (v. Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 9 ad
art. 204) e, come sopra indicato, all’udienza del 14 marzo 2018 per l’istante è
comparso il solo avv. PA 2. Vero anche che in quell’occasione il Segretario
assessore avrebbe dovuto rilevare il difetto. Occorre però rimarcare che l’avv.
PA 1 né in quell’occasione, ma neppure nel corso del procedimento di primo
grado - ossia con la comparsa scritta del 2 novembre 2019 o al dibattimento del
7 gennaio 2019 – ha sollevato quel vizio procedurale. Il principio della buona
fede processuale vieta quindi di esaminare un presupposto processuale fatto
valere per la prima volta solo in sede di appello (v. Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011,
n. 68 ad art. 59; per un caso in cui il Tribunale federale ha esaminato la
validità dell’autorizzazione ad agire poiché già contestata in prima sede v.
DTF 139 III 273, consid. 2.3 a pag. 277 i.f.).
Giova aggiungere che l’appellante non ha sollevato alcun interesse degno di
protezione all’annullamento dell’autorizzazione ad agire e con esso della
decisione pretorile. Il comportamento processuale della convenuta, così come
sopra riassunto, dimostra che una nuova procedura di conciliazione non avrebbe
alcuna possibilità oggettiva di successo e quindi la censura sollevata si
riduce a una strategia volta a ritardare l’esito della causa (in questo senso
v. Trezzini, op. cit., n. 14 ad
art. 197), ciò che nuovamente contrasta con l’esigenza della buona fede
processuale (v. art. 52 CPC). Infine, non si vede quale senso avrebbe obbligare
AO 1 a riproporre un’istanza di conciliazione alla quale potrebbe ora
unilateralmente rinunciare essendo AP 1 domiciliata all’estero (v. art. 199
cpv. 2 lett. a CPC).
7. L’appellante
ripropone l’eccezione del difetto di competenza territoriale della Pretura di
Lugano a dipendenza del suo trasferimento in Croazia al 31 dicembre 2017.
Il Pretore ha considerato che la sua competenza territoriale era data dal fatto
che la litispendenza si era creata con l’inoltro dell’istanza di conciliazione
il 20 ottobre 2017, allorquando la convenuta aveva ancora il suo domicilio a
Lugano, aggiungendo che anche volendo applicare l’art. 32 CPC (come invocato dalla
convenuta nel corso del dibattimento del 7 gennaio 2019) nulla mutava al
riguardo.
La censura dell’appellante, sostanzialmente incentrata sull’importanza del foro
del consumatore, risulta invero di difficile comprensione. Rilevante ai fini
del giudizio è tuttavia il fatto che l’appellante non si confronta con quanto
riportato nel primo giudizio e su questo punto l’appello dev’essere dichiarato
irricevibile per difetto di motivazione (v. art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante
non spiega infatti per quale motivo, a fronte di un tentativo di conciliazione
introdotto prima della sua partenza per la Crozia, non si sarebbe creata la
pendenza della causa (v. art. 62 cpv. 1 CPC) con conseguente fissazione del
foro (v. art. 64 cpv. 1 CPC), in concreto quello di Lugano. Ciò posto, l’invocata
applicazione dell’art. 32 CPC, che prevede sempre il foro del (consumatore)
convenuto, non consente certo di derogare alle regole sulla pendenza della
causa, come sembra intendere l’appellante.
8. Nel
prosieguo del suo appello AP 1 rimprovera al Pretore di aver negato alla sua
patrocinatrice il diritto di duplicare, come si evincerebbe dal verbale del
dibattimento del 7 gennaio 2019.
Ricevuta la petizione 20 agosto 2018 il Pretore l’ha notificata alla convenuta
assegnandole un termine per presentare osservazioni scritte. Queste sono state inviate
in data 2 novembre 2018 ancorché limitate all’eccezione del difetto della
competenza territoriale della Pretura di Lugano, non ritenendo invece la
convenuta di esprimersi su altri punti, in particolare sul merito della
petizione. All’udienza del 7 gennaio 2019 dopo che l’attrice si è limitata, in
replica, a confermare la propria posizione e a produrre un elenco dei mezzi di
prova, l’attrice ha riproposto l’eccezione sopra indicata e sollevato in
aggiunta quella del difetto della legittimazione passiva (di cui si dirà al
prossimo considerando), a quel punto la parte attrice ha contestato le due
eccezioni. Da quanto precede emerge che la convenuta ha effettivamente avuto la
possibilità di duplicare di modo che la sua censura riferita alla violazione
del diritto di essere sentita va respinta. In ogni modo la critica si esaurisce
in un’enunciazione teorica sulla violazione di quel diritto, senza spiegazione
da parte dell’appellante su quale argomento il primo giudice le avrebbe
impedito di prendere posizione, senza contare che dal suddetto verbale nulla
emerge al riguardo.
L’appellante sembra poi rimproverare al primo giudice di aver considerato non
contestati i fatti della petizione ma non spiega per quale motivo ciò sarebbe
errato. È peraltro evidente che, a fronte di una petizione di 11 pagine,
affermare semplicemente che la medesima “viene comunque contestata in toto e se
ne chiede la reiezione” (v. verbale citato, pag. 2, terzo periodo i.f.) non
adempie l’onere di contestazione previsto all’art. 222 cpv. 2 seconda frase CPC
(in concreto applicabile in virtù di quanto prevede l’art. 219 CPC). Sul tema
basterà ricordare che più le allegazioni sono motivate, più sono elevate le
esigenze della contestazione (v. DTF 144 III 519, consid. 5.2.2.3).
9. Nell’ultimo
punto del suo appello AP 1 rimprovera al Pretore di non essersi pronunciato
sull’eccezione del difetto di legittimazione passiva e sull’istanza di denuncia
di lite, commettendo così un diniego di giustizia formale.
L’obbligo di motivazione non significa che il giudice deve pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su ogni tema sollevato dalle parti ma può limitarsi a
dare riscontro delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, ossia quelle
atte a influire sulla decisione (per molte v. II CCA 16 agosto 2016, inc.
12.2015.150, consid. 6.2. con rinvii alla giurisprudenza federale).
In concreto la
petizione è stata introdotta nei confronti di AP 1, quale contraente
dell’assicurazione casco totale per l’autoveicolo Audi __________, targato TI __________,
quale detentore del veicolo indicato e quale conducente principale (v. doc. A e
B). Alla luce di questi dati non si vede chi altri che AP 1 avrebbe dovuto
essere convenuto. Non può così essere rimproverato al primo giudice di aver dato
per implicita la legittimazione passiva della convenuta. Il fatto che
l’incidente all’origine della vertenza assicurativa sia stato causato dalla
figlia PA 1 nulla muta in tema di legittimazione passiva. È ancora una volta evidente
che l’assicurazione può rimproverare la reticenza e disdire il contratto
concluso con il contraente, non certo con la persona che si trovava alla guida
del veicolo al momento dell’incidente. In altri termini, la reticenza e la conseguente
rescissione del contratto, che sono il fondamento della pretesa risarcitoria,
non potevano certo essere fatte valere nei confronti della conducente.
Nello scenario qui descritto non si vede pertanto quale spazio vi sia per una
denuncia di lite, né la convenuta lo spiega, e ciò a prescindere da problemi
deontologici dal momento che non possono certo convivere la posizione di
rappresentante legale della convenuta litisdenunciante e quella di litisdenunciata.
In ogni modo, contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, una denuncia
di lite non ha quale conseguenza la reintroduzione dell’azione nei confronti
del(la) litisdenunciato(a) (v. art. 79 cpv. 1 CPC).
Ne deriva che il fatto che il primo giudice non si sia espresso sulla denuncia
di lite, così come formulata nel corso dell’udienza del 7 gennaio 2019, non
configura in alcun modo un diniego di giustizia.
10. In
conclusione l’appello, nella misura in cui è ricevibile, si rivela
manifestamente infondato, con conseguente sua reiezione e relativa conferma del
giudizio impugnato. Per questa ragione, in base a quanto prevede l’art. 312
cpv. 1 CPC la controparte non è stata invitata a presentare osservazioni.
11. La
parte appellante ha presentato un’istanza di concessione dell’assistenza
giudiziaria che dev’essere respinta già per l’assenza di probabilità di
successo dell’appello (v. art 117 lett. b CPC), come emerge dai considerandi
che precedono.
La domanda di gratuito patrocinio è comunque da respingere anche per i seguenti
motivi.
Come esposto nei fatti l’appellante, rappresentata dalla figlia avvocato, ha inoltrato
la domanda in data 14 marzo 2019 senza illustrare la sua situazione
finanziaria. Il Presidente di questa Camera le ha assegnato un termine per
produrre la documentazione completa e aggiornata relativa alla sua situazione
di reddito e di sostanza. L’appellante ha prodotto alcuni documenti il 17
giugno 2019, a fronte di un termine prorogato che scadeva il 20 maggio
precedente, ciò che già avrebbe quale conseguenza la reiezione dell’istanza. Ma
soprattutto, i documenti prodotti si riferiscono al minimo d’esistenza
calcolato dall’UE di Lugano e non alla situazione aggiornata, ossia successiva
al trasferimento in Croazia. Anche questo difetto conduce alla reiezione
dell’istanza. Questa non avrebbe avuto miglior sorte anche se si volessero
considerare i dati citati dell’UE: in effetti, non può validamente rivendicare
una situazione di indigenza, e quindi richiedere l’aiuto dello Stato per non
dar seguito a una richiesta di anticipo di fr. 500.-, la persona sola che
dispone di fr. 4'536,10 mensili. In particolare si osserva che non può
pretendersi indigente chi, nelle attuali condizioni di mercato, paga un affitto
di fr. 1'800.- mensili e si permette un leasing auto di fr. 777,65 (sul
concetto di indigenza e la sua inconciliabilità con oneri personali eccessivi
v. II CCA 20 aprile 2018, inc. 12.2018.2).
12. Le
spese giudiziarie della procedura di appello, limitate alle sole spese
processuali, seguono la soccombenza e sono fissate in fr. 700.- in applicazione
dell’art. 7 cpv. 1 LTG, importo che l’appellante è perfettamente in grado di
sopportare per i motivi esposti al considerando che precede. Non si assegnano
ripetibili, l’appello non essendo stato notificato per osservazioni. Il valore
litigioso, determinante ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale
ammonta a
fr. 17'987,05.
Per la procedura di gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese
processuali, salvo in caso di malafede o temerarietà (v. art. 119 cpv. 6 CPC).
Nel presente caso la temerarietà è palese per tutti i motivi illustrati al
considerando che precede e che dimostrano come quell’iniziativa sia stata
promossa soltanto per ritardare il procedimento (v. Messaggio concernente il
Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 6675; Rüegg/Rüegg in Basler Kommentar ZPO, 3. ed.,
n. 10 ad art. 119). Ciò premesso, si impone di porre la tassa di giustizia per
la procedura di gratuito patrocinio a carico dell’avv. PA 1 in applicazione
dell’art. 108 CPC, disposizione secondo cui le spese giudiziarie inutili devono
essere poste a carico di chi le ha causate (sull’attribuzione di spese
giudiziarie a carico di rappresentanti di una parte v. sentenze TF 13 dicembre
2016, inc. 4A_ 370/2016, consid. 4.3; 3 marzo 2015, inc. 4A_612/2014, consid.
1.3; v. anche II CCA 2 marzo 2018, inc. 12.2015.215/216). Causa senza dubbio
spese giudiziarie inutili l’avvocato che, oltre a presentare un’istanza del
tutto carente, inoltra una documentazione nuovamente carente, in quanto non
completa e non aggiornata, oltre 20 giorni dalla scadenza del termine prorogato
dal giudice, e ciò anche senza considerare la manifesta infondatezza di
quell’iniziativa processuale.
L’impugnabilità del giudizio incidentale in materia di gratuito patrocinio
segue la via dell’azione principale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95, 106, 108, 119 CPC e la LTG
decide:
1. L’appello 19 febbraio 2019 di AP 1 nella misura in cui è ricevibile è respinto.
§ Di conseguenza è confermata la decisione 11 gennaio 2019, inc. SE.2018.303, del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1.
2.
Le spese processuali della
procedura di appello, pari a fr. 700.-, sono poste a carico di AP 1. Non si
assegnano ripetibili.
3.
L’istanza 14 marzo/17 giugno
2019 di concessione dell’assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è
respinta.
4. Le spese processuali della procedura di gratuito patrocinio, pari a fr. 300.-, sono poste a carico dell’avv. PA 1.
5. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).