Incarto n.
12.2019.4

Lugano

26 luglio 2019/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dal giudice:

Fiscalini, presidente,

 

vicecancelliera:             Bellotti

 

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2018.7 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con petizione 11 gennaio 2018 da

 

 

AO 1 

rappr. dall’RA 1 

 

 

contro

 

__________ AP 1, Lugano

 

 

con cui l’attrice ha chiesto di ordinare alla banca __________, di chiudere il conto risparmio cauzione affitti a essa intestato e di versare il saldo a suo favore (circa fr. 10'575.-) una volta dedotto l’importo di fr. 332.- a favore della convenuta,

 

domanda avversata dalla convenuta con risposta 5 marzo 2018 nell’ambito della quale ha formulato una domanda riconvenzionale di fr. 50'000.- a titolo di risarcimento danni;

 

preso atto della replica e osservazioni alla riconvenzionale presentate il 13 marzo dall’attrice, nonché della duplica e replica alla risposta riconvenzionale di data 27 aprile 2018 della convenuta;

 

su cui il Pretore aggiunto si è pronunciato con decisione 16 novembre 2018 stralciando dal ruolo la petizione in seguito a ritiro della stessa e respingendo in ordine in quanto irricevibile la domanda riconvenzionale;

 

statuendo ora sull’appello 10 gennaio 2019 dell’__________ AP 1 con cui chiede l’accertamento della nullità, subordinatamente l’annullamento dei dispositivi n. 3 e 4 della predetta decisione che respinge in ordine in quanto irricevibile la domanda riconvenzionale con seguito di tassa, spese e indennità a favore della controparte;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

che con petizione 11 gennaio 2018 AO 1 ha chiesto di ordinare alla banca __________, di chiudere il conto risparmio cauzione affitti a essa intestato e di versare il saldo a suo favore (circa fr. 10'575.-) una volta dedotto l’importo di fr. 332.- a favore dell’__________ AP 1, tenuto conto della conclusione di un rapporto di sublocazione tra le parti così come descritto nell’atto introduttivo di causa;

 

che in data 5 marzo 2018 la convenuta ha presentato una risposta con cui ha fatto valere una serie di eccezioni preliminari e quindi si è opposta alla domanda di causa, e con il medesimo allegato ha formulato una domanda riconvenzionale di almeno fr. 50'000.- a titolo di risarcimento danni nei confronti della sua ex (sub)conduttrice;

 

che con replica e osservazioni alla riconvenzionale l’attrice principale ha chiesto di accogliere la sua petizione e di dichiarare la domanda riconvenzionale irricevibile, subordinatamente di respingerla;

 

che con la duplica la convenuta ha sostanzialmente confermato la sua risposta mentre con la replica riconvenzionale ha chiesto, in applicazione dell’art. 224 cpv. 2 CPC, di rimettere l’azione principale e la domanda riconvenzionale al giudice competente per il maggior valore;

 

che con scritto 6 novembre 2018 l’attrice ha comunicato di aver ottenuto dal nuovo locatore la liberazione integrale della cauzione, ha ritirato la petizione e chiesto lo stralcio della causa principale e di quella riconvenzionale;

 

che con decisione 16 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli la petizione di AO 1 per ritiro, ha posto la tassa e le spese a carico di quest’ultima condannandola altresì a rifondere alla parte convenuta fr. 500.- a titolo di indennità; parallelamente ha respinto in ordine in quanto irricevibile la domanda riconvenzionale con seguito di tassa di giustizia, spese e indennità a carico dell’attrice riconvenzionale;

 

che avverso la predetta decisione è insorta l’__________ AP 1 con un reclamo e un appello del 10 gennaio 2019;

 

che il primo giudice, preso atto che all’azione principale con un valore litigioso di fr. 10'575.- era applicabile la procedura semplificata, mentre alla domanda riconvenzionale con un valore litigioso di almeno fr. 50'000.- era applicabile quella ordinaria, in applicazione dell’art. 224 cpv. 1 CPC ha considerato quest’ultima irricevibile;

 

che l’appellante sostiene che il giudice adito avrebbe dovuto trattare l’azione principale e la domanda riconvenzionale quale giudice competente per il maggior valore; rileva inoltre che in applicazione dell’art. 243 cpv. 2 CPC avrebbe dovuto trattare entrambe le tematiche con la procedura semplificata essendo attinenti al diritto della locazione;

 

che in base all’art. 224 cpv. 1 CPC, come rettamente spiegato dal primo giudice, una domanda riconvenzionale è proponibile se può essere giudicata secondo la procedura applicabile all’azione principale;

 

che in altre parole a fronte di un’azione soggetta alla procedura semplificata, come è pacificamente quella promossa da AO 1, non può essere opposta un’azione soggetta alla procedura ordinaria, come è pacificamente quellla promossa in via riconvenzionale dall’__________ AP 1;

 

che l’art. 224 cpv. 2 CPC trova applicazione unicamente allorquando cambia la competenza materiale del giudice in ragione del valore più alto, non in caso di procedure differenti; non vanno confuse infatti l’esigenza della medesima procedura con quella della competenza del tribunale (v. Pahud in: DIKE - Komm - ZPO, 2a ed., Vol. 2, n. 16 ad art. 224; Hoffmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2a ed., pag. 203, 204; A. Staehelin/D. Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., § 14 n. 33);

 

che l’appellante richiama a torto l’art. 243 cpv. 2 lett. c CPC: la pretesa fatta valere con la domanda riconvenzionale concerne l’accertamento di un credito relativo ai danni che avrebbe causato AO 1 in violazione degli accordi tra le parti (v. risposta con domande pregiudiziali e riconvenzionali 5 marzo 2018, pag. 9), ossia di tutta evidenza un’ipotesi estranea a quelle indicate nella norma citata;

 

che per i suesposti motivi l’appello dev’essere respinto con relativa conferma dei dispositivi 3 e 4 del giudizio impugnato;

 

che le spese processuali seguono la soccombenza; nella loro determinazione, in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 LTG, si prescinde dall’applicazione dei parametri stabiliti dagli art. 7 e 13 LTG;

 

che non avendo postulato la reiezione dell’appello a AO 1 non possono essere riconosciute ripetibili, peraltro neppure richieste;

 

che la presente decisione può essere presa dalla Camera nella composizione a giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 let. b cfr. 3 LOG.

 

 

Per questi motivi,

 

decide:         

1.      L’appello 10 gennaio 2019 dell’__________ AP 1 contro i dispositivi n. 3 e 4 della decisione 16 novembre 2018, inc. SE.2018.7, del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, è respinto.

2.      Le spese processuali di fr. 200.- sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

3.      Notificazione:

 

-      

-  

 

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).