Incarto n.
12.2019.55

Lugano

26 giugno 2019/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello

quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG)

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.669 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) - della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 5 febbraio 2019 da

 

 

AO 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 AP 1 

 AP 2 

 

 

 

 

 

chiedente l’espulsione immediata dei convenuti, domanda alla quale questi ultimi si sono opposti, e che il Pretore ha accolto con decisione 27 febbraio 2019;

 

appellanti i convenuti con appello 8 marzo 2019, a cui si è opposta la locatrice con osservazioni 8 aprile 2019, con il quale chiedono “che l’istanza di sfratto venga annullata” e “che venga confermata e concessa la dilazione di pagamento”;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che il AO 1 ha concesso in locazione a partire dal 1° ottobre 2011 a AP 1 e a AP 2 l’appartamento di 4 ½ locali al piano terreno, interno n. __________ e i parcheggi interni n. __________ e __________, nell’immobile sito in via __________ a __________, per una pigione mensile complessiva di fr. 2’240.-, oltre le spese accessorie (doc. A, A1 e A2);

 

                                         che con scritti separati 21 novembre 2018 la locatrice ha regolarmente diffidato i conduttori a voler versare entro 30 giorni il saldo scoperto (di fr. 27'819.-) a titolo di pigione e il relativo acconto per spese accessorie per il periodo gennaio 2018 – novembre 2018, prospettando la disdetta del contratto per mora ai sensi dell’art. 257d CO (doc. B – B5);

che con raccomandata e modulo ufficiale 27 dicembre 2018 la locatrice ha notificato ai conduttori separatamente la disdetta straordinaria del contratto per il 31 gennaio 2019 (doc. C – C10);

 

                                         che non avendo i convenuti provveduto alla regolare riconsegna dell’ente locato e dei relativi parcheggi entro tale scadenza, con istanza 5 febbraio 2019, nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la locatrice ha chiesto alla Pretura di ordinare l’immediata espulsione dei conduttori dai locali ancora occupati, con le comminatorie di rito;

che in occasione dell’udienza del 26 febbraio 2019 l’istante si è riconfermata nella domanda, mentre i convenuti, regolarmente citati, non hanno fatto atto di comparsa;


che con giudizio 27 febbraio 2019 il Pretore ha accolto l’istanza e ha fatto ordine ai conduttori di riconsegnare l’ente locato e i due posteggi entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, con le comminatorie di rito;

 

                                         che con appello 8 marzo 2019 i convenuti sono insorti contro la decisione pretorile, chiedendo “che l’istanza di sfratto venga annullata” e “che venga confermata e concessa la dilazione di pagamento;

che la locatrice con osservazioni 8 aprile 2019 si è opposta al gravame;

 

                                         che contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti il cui valore è di almeno
fr. 71'280.-, come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

 

                                         che l’appello e le osservazioni sono tempestive;

 

                                         che dal 1° gennaio 2011 l’espulsione di un conduttore dai locali occupati dopo la fine del contratto per disdetta, ordinaria o straordinaria, avviene o in procedura semplificata (art. 243 e segg. CPC) previa conciliazione o in procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) che non richiede la previa conciliazione (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a ed., n. 1429, pag. 260);

 

                                         che il presente giudizio si deve fondare unicamente sul contenuto dell’incarto di prima istanza (inc. n. SO.2019.669), non potendo il giudice di seconda istanza nella procedura sommaria di tutela nei casi manifesti riesaminare la liquidità della fattispecie sulla base di documenti prodotti solamente con l’impugnativa, nemmeno qualora questi rispettassero le condizioni poste dall’art. 317 CPC (DTF 4A_420/2012 del 7 novembre 2012, consid. 5, in SJ 2013 I, p. 129);

 

                                         che l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

 

                                         che nel caso concreto AP 1 e AP 2 hanno presentato un breve testo di appello con il quale non contestano le circostanze poste alla base della conclusione pretorile, ovvero la mora nel pagamento delle pigioni scadute, rispettivamente che il contratto di locazione è stato validamente disdetto dalla locatrice con effetto al 31 gennaio 2019 e che entro tale termine i locali non sono stati riconsegnati, limitandosi a esporre i motivi che hanno condotto alle loro difficoltà finanziarie, indicando altresì di avere nel frattempo provveduto a saldare parzialmente le pigioni scoperte secondo un piano di pagamento da loro proposto, di cui postulano la conferma rispettivamente la concessione in questa sede, chiedendo inoltre di tenere conto della loro situazione familiare e della durata della locazione;


che tale modo di procedere è inammissibile e comporta l’irricevibilità dell’appello per carente motivazione, non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 311 CPC: gli appellanti non si confrontano infatti minimamente con il giudizio impugnato, né per quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne l’applicazione del diritto;


che gli accertamenti e le conclusioni del primo giudice non risultano quindi validamente criticati, ciò che comporta la conferma della sentenza impugnata;

 

                                         che nulla muta al riguardo l’impegno assunto dai conduttori a versare il saldo scoperto secondo un piano di pagamento rateale, di cui chiedono “che venga confermato”;

 

                                         che abbondanzialmente va pure rilevato come non rientri manifestamente nella competenza di questo Giudice l’emanazione di una decisione volta a confermare o concedere una dilazione di pagamento, come richiesto in modo irrito dagli appellanti;

che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG; il valore litigioso della procedura di appello, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 71’280.-, come indicato dal Pretore;

 

                                         che a RA 1, che non ha dimostrato di essere un rappresentante professionalmente qualificato ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC (in relazione con l’art. 12 cpv. 1 lett. a della Legge cantonale di complemento al CPC) e non ha chiesto un’indennità per inconvenienza ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, non possono essere riconosciute ripetibili;

 

                                         che, terminando con una non entrata nel merito di un’impugnazione manifestamente inammissibile, la procedura può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG).

 

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello 8 marzo 2019 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 100.- sono poste a carico degli appellanti. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    ;

-    ;

-   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         

 

A. Fiscalini

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).