Incarto n.
12.2019.5

Lugano

26 luglio 2019/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dal giudice:

Fiscalini, presidente,

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2018.7 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 11 gennaio 2018 da

 

 

CO 1 

rappr. dall’RA 1 

 

 

contro

 

 

  RE 1 

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto di ordinare alla banca __________, di chiudere il conto risparmio cauzione affitti a essa intestato e di versare il saldo a suo favore (circa fr. 10'575.-) una volta dedotto l’importo di fr. 332.- a favore della convenuta,

 

domanda avversata dalla convenuta con risposta 5 marzo 2018 nell’ambito della quale ha formulato una domanda riconvenzionale di fr. 50'000.- a titolo di risarcimento danni;

 

preso atto della replica e osservazioni alla riconvenzionale presentate il 13 marzo dall’attrice, nonché della duplica e replica alla risposta riconvenzionale di data 27 aprile 2018 della convenuta;

 

su cui il Pretore aggiunto si è pronunciato con decisione 16 novembre 2018 stralciando dal ruolo la petizione in seguito a ritiro della stessa e respingendo in ordine in quanto irricevibile la domanda riconvenzionale;

 

statuendo ora sul reclamo 10 gennaio 2019 dell’avv. RE 1 con cui chiede l’accertamento della nullità, subordinatamente l’annullamento del dispositivo n. 2 della predetta decisione in merito al riconoscimento dell’importo di fr. 500.- a titolo di indennità a suo favore;

 

mentre CO 1 ha comunicato il 13 febbraio 2019 di non avere osservazioni da formulare;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

che con petizione 11 gennaio 2018 CO 1 ha chiesto di ordinare alla banca __________, di chiudere il conto risparmio cauzione affitti a essa intestato e di versare il saldo a suo favore (circa fr. 10'575.-) una volta dedotto l’importo di
fr. 332.- a favore dell’avv. RE 1, tenuto conto della conclusione di un rapporto di sublocazione tra le parti così come descritto nell’atto introduttivo di causa;

 

che in data 5 marzo 2018 la convenuta ha presentato una risposta con cui ha fatto valere una serie di eccezioni preliminari e quindi si è opposta alla domanda di causa, e con il medesimo allegato ha formulato una domanda riconvenzionale di almeno fr. 50'000.- a titolo di risarcimento danni nei confronti della sua ex (sub)conduttrice;

 

che con replica e osservazioni alla riconvenzionale l’attrice principale ha chiesto di accogliere la sua petizione e di dichiarare la domanda riconvenzionale irricevibile, subordinatamente di respingerla;

 

che in sede di duplica la convenuta ha sostanzialmente confermato la sua risposta mentre con la replica riconvenzionale ha chiesto, in applicazione dell’art. 224 cpv. 2 CPC, di rimettere l’azione principale e la domanda riconvenzionale al giudice competente per il maggior valore;

 

che con scritto 6 novembre 2018 l’attrice ha comunicato di aver ottenuto dal nuovo locatore la liberazione integrale della cauzione, ha ritirato la petizione e chiesto lo stralcio della causa principale e di quella riconvenzionale;

 

che con decisione 16 novembre 2018 il Pretore aggiunto ha stralciato dai ruoli la petizione di CO 1 per ritiro, ha posto la tassa e le spese a carico di quest’ultima condannandola altresì a rifondere alla parte convenuta fr. 500.- a titolo di indennità; parallelamente ha respinto in ordine in quanto irricevibile la domanda riconvenzionale con seguito di tassa di giustizia, spese e indennità a carico dell’attrice riconvenzionale;

 

che avverso la predetta decisione è insorta l’__________ RE 1 con un reclamo e un appello del 10 gennaio 2019;

 

che per quanto attiene al reclamo (ex art. 110 e 321 CPC) l’__________. RE 1 rimprovera avantutto al Pretore aggiunto di aver omesso di notificarle la decisione della controparte di ritirare la petizione, impedendole di formulare una pretesa a titolo di indennità, in seguito evidenzia come la decisione di attribuirle fr. 500.- sia priva di motivazione con riferimento alle normative in concreto applicabili;

 

che sia sul diritto di essere sentiti che sul diritto di una parte a ottenere una decisone motivata non occorre esprimersi trattandosi di principi ben noti, sia alle parti che al primo giudice, bastando qui rinviare agli art. 29 cpv. 2 Cost., 53 e 238 let. g CPC;

 

che è evidente che la dichiarazione di ritiro della petizione doveva essere notificata alla controparte per raccogliere le sue osservazioni sulle spese giudiziarie (v. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 39 ad art. 241);

 

che è inoltre opportuno rammentare che la dichiarazione di ritiro di un’azione già notificata andava in ogni caso trasmessa alla parte convenuta (sul tema v. Trezzini, op. cit., Vol. 2, n. 36 ad art. 241; Vol. 1, n. 1 seg., in particolare n. 6 ad art. 65);

che già per i suesposti motivi, attinenti al diritto di essere sentiti, il reclamo dev’essere accolto con conseguente annullamento del dispositivo n. 2 della decisione impugnata e rinvio degli atti al primo giudice affinché si pronunci nuovamente dopo aver raccolto le osservazioni della convenuta sul tema delle spese giudiziarie;

 

che la reclamante lamenta altresì a ragione un’assenza di motivazione in relazione alla fissazione dell’indennità d’inconvenienza, fissata dal primo giudice a fr. 500.-;

 

che questo difetto di motivazione è invero la diretta conseguenza della mancata notifica della dichiarazione 6 novembre 2018 della parte attrice: è in effetti evidente che il Pretore aggiunto non poteva motivare la fissazione dell’indennità d’inconvenienza in assenza di una richiesta della convenuta;

 

che il punto 1 del dispositivo rimane invece invariato: da un lato la reclamante non ne ha postulato né la nullità né l’annullamento, d’altro lato ella non spiega per quale motivo il Pretore aggiunto avrebbe dovuto liberare l’importo della cauzione a suo favore;

 

che non essendosi opposta al reclamo CO 1 non può essere considerata soccombente e pertanto astretta al pagamento di spese processuali, rispettivamente di indennità;

 

che nel presente caso non si giustifica di porre le spese processuali a carico dello Stato del Cantone Ticino (v. DTF 5A_737/2016 del 27 marzo 2017, consid. 2.3);

 

che allo Stato del Cantone Ticino non possono essere addebitate ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC) e il diritto cantonale non prevede una diversa regolamentazione;

 

che la presente decisione può essere presa dalla Camera nella composizione a giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 let. b cfr. 3 LOG.

 

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:         

1.      Il reclamo 10 gennaio 2019 dell’__________ RE 1 contro il dispositivo n. 2 della decisione 16 novembre 2018, inc. SE.2018.7, del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, è accolto.

§. Di conseguenza il punto 2 della predetta decisione è annullato e gli atti rinviati al Pretore aggiunto affinché proceda come indicato nei considerandi.

 

 

2.      Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano indennità.

 

 

3.      Notificazione:

 

-      

-   

 

                           Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.