Incarto n.
12.2019.60

Lugano

9 aprile 2019/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente della seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Quale giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 1 LOG)

 

 

 

 

 

visto l'appello 15/20 marzo 2019 presentato da

 

 

AP 1 

 

 

contro

 

 

la Decisione di sfratto 15 febbraio 2019, inc. SO.2019.502, del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa promossa con istanza 29 gennaio 2019 da

 

 

 AO 1

 rappr. dal curatore  

patrocinata dall’  PA 1

 

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto e in diritto:

che con decisione 15 febbraio 2019 il Pretore ha accolto l’istanza di AO 1 e fatto ordine alla AP 1, e per essa all’amministratore unico __________ __________, di mettere a libera disposizione dell’istante la superficie commerciale nello stabile di cui al mappale 261 RFD __________ entro 10 giorni dalla notificazione, con le comminatorie di rito; ha altresì condannato la convenuta a versare all’istante fr. 29'000.- oltre interessi a titolo di pigioni arretrate nonché fr. 1'000.- a far tempo dal mese di gennaio 2019 a titolo di indennità per occupazione illecita fino alla completa liberazione delle superfici locate;

 

che la predetta decisione è stata recapitata lunedì 18 febbraio 2019;

 

che con atto di appello datato 15 marzo 2019, consegnato alla Posta il 20 successivo, AP 1 ha impugnato il primo giudizio chiedendo in sostanza che “la struttura sita in via ceresio 49 fosse sottoposta controlli di tecnici di riscaldamenti e elettrici da voi nominati per evincere che i lavori da me fatti sono stati a regola d’arte.”;

 

che contro decisioni rese in procedura sommaria il termine per proporre l’appello è di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), come peraltro indicato in calce alla decisione impugnata;

 

che, a fronte di una notificazione avvenuta il 18 febbraio 2019, l’appello consegnato alla posta svizzera in data 20 marzo 2019 (art. 143 CPC) è irrimediabilmente tardivo e dev’essere dichiarato irricevibile;

 

che l’amministratore unico dell’appellante giustifica il ritardo nell’inoltro dell’impugnativa con un intervento chirurgico urgente al quale ha dovuto sottoporsi proprio durante i termini d’appello;

 

che l’art. 148 cpv. 1 CPC prevede che, ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura, mentre il cpv. 2 della norma precisa che la domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla cessazione del motivo di inosservanza;

 

che l’insorgente ha prodotto un certificato medico dal quale emerge che il suo amministratore unico __________ __________ è stato sottoposto a intervento chirurgico oftalmologico il 19 febbraio 2019 e che “Si consiglia nell’immediato postoperatorio l’applicazione di terapia antibiotica locale e di evitare l’esposizione ad ambienti polverosi”;

 

che, in difetto di più precise informazioni che incombeva all’appellante di fornire, non è così dato sapere quanto tempo sono durate le conseguenze della predetta operazione, di modo che non risulta possibile verificare se il termine previsto dall’art. 148 cpv. 2 CPC risulta o meno rispettato, con conseguente reiezione della domanda di restituzione;

 

che l’obbligo di motivazione previsto all’art. 311 cpv. 1 CPC comporta che l’atto di appello deve criticare compiutamente la motivazione del giudizio di prima istanza spiegando per quali ragioni sarebbe errato e con ciò da riformare (v. Verda Chiocchetti in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, art. 311, n. 21);

 

che, in concreto, anche volendo prescindere dalla tardività dell’appello, lo stesso andrebbe dichiarato irricevibile per carenza di motivazione;

 

che l’appellante si limita in effetti a ribadire di avere dei crediti nei confronti della locatrice ma omette di pronunciarsi sull’argomentazione del primo giudizio, in particolare sul fatto che, contrariamente al credito delle pigioni, quello da essa vantato non è liquido o immediatamente comprovabile (v. ad es. doc. G e H), pertanto non può al momento essere posto in compensazione, ciò che è peraltro corretto;

 

che il credito vantato dalla società appellante è oggetto di una separata procedura (v. doc. K), di modo che i suoi diritti procedurali risultano salvaguardati;

 

che occorre ancora precisare che questo giudice non può procedere alla nomina di “controlli di tecnici di riscaldamenti e elettrici” per la verifica dei lavori effettuati dall’amministratore dell’appellante, come da questi auspicato;

 

che le spese processuali vanno di principio a carico di chi le ha provocate ma nel presente caso si può prescindere da qualsiasi prelievo; non si assegnano altresì ripetibili, l’appello non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

che il presente giudizio può essere deciso dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG;

 

che il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale è superiore a fr. 15'000.-.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   L'appello 20 marzo 2019 di AP 1 __________, é irricevibile.

 

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

                                   3.   Notificazione:

 

-   

-      

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente

 

A. Fiscalini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).