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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Fiscalini, presidente,
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.187 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con istanza 22 febbraio 2019 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell'amministrazione e dell’organo di revisione;
nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 26 marzo 2019, ha accolto l'istanza, pronunciando lo scioglimento della convenuta e ordinandone la liquidazione in via di fallimento;
appellante la convenuta con appello 3 aprile 2019, con cui ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di revocare lo scioglimento e la messa in liquidazione;
preso atto delle osservazioni (recte: risposta) 15 aprile 2019 dell’istante, degli scritti 12 e 19 giugno 2019 della convenuta, della comunicazione 9 luglio 2019 dell’istante e dell’ulteriore scritto 12 luglio 2019 della convenuta;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 22 febbraio 2019 l’AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, priva di amministrazione, a seguito del decesso del suo amministratore unico __________ (cfr. doc. A e B), rispettivamente priva dell’organo di revisione, a seguito della cancellazione dell’ufficio di revisione __________ (cfr. doc. A), e invano diffidata, con raccomandata del 30 aprile 2018 (doc. C) prima e con pubblicazione sul FUSC del 13 dicembre 2018 (doc. D) poi, a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che il 26 febbraio 2019 il Pretore ha assegnato alla convenuta, mediante comunicazione sul foglio ufficiale, un termine di 20 giorni per designare l’amministrazione e l’organo di revisione, pena lo scioglimento della società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che il termine essendo scaduto infruttuosamente, con decisione 26 marzo 2019, notificata alla convenuta mediante comunicazione sul foglio ufficiale, il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della stessa (dispositivo n. 1) e ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento (dispositivo n. 2), ponendo a suo carico le spese di pubblicazione sul foglio ufficiale (dispositivo n. 3);
che con l’appello 3 aprile 2019, che qui ci occupa, la convenuta ha chiesto di annullare il querelato giudizio e di revocare lo scioglimento e la messa in liquidazione, ritenendo non date le condizioni per un tale provvedimento e preavvisando comunque di essere intenzionata a ripristinare la situazione legale;
che, con risposta 15 aprile 2019, l’istante ha rilevato che la controparte non aveva ancora prodotto la documentazione necessaria per iscrivere il nuovo amministratore e il nuovo ufficio di revisione, rispettivamente comprovante la rinuncia alla revisione limitata (opting-out);
che con scritto 19 giugno 2019, successivo alla lettera 12 giugno 2019 con cui preannunciava quanto avrebbe messo in atto, la convenuta ha informato il tribunale che il 18 giugno 2019 era stata tenuta un’assemblea generale straordinaria (di cui è stato allegato il verbale), nella quale tra le altre cose erano stati designati un nuovo amministratore nella persona di __________ e un nuovo organo di revisione nella persona di __________, e che le deliberazioni adottate a quel momento erano da lei già state notificate all’istante per le necessarie iscrizioni;
che con scritto 9 luglio 2019 l’istante ha confermato (producendo l’estratto RC aggiornato) che la convenuta aveva provveduto a ripristinare la situazione legale;
che con scritto 12 luglio 2019 la convenuta ha ribadito (producendo a sua volta un analogo estratto RC) la richiesta di annullare il querelato giudizio e di revocare lo scioglimento e la messa in liquidazione, rilevando che ora la situazione legale era effettivamente stata ripristinata;
che nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, la decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della stessa e di ordinarne la liquidazione in via di fallimento era ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società, in modo del tutto inspiegabile ed incomprensibile, non aveva reagito né alle richieste dell’istante di ripristinare la situazione legale formulate in due diversi momenti, con la raccomandata del 30 aprile 2018 (doc. C) e con la pubblicazione sul FUSC del 13 dicembre 2018 (doc. D), né tanto meno alla diffida pretorile 26 febbraio 2019 con cui le era stato assegnato un ultimo termine per agire in tal senso, accompagnato dall’esplicita comminatoria dello scioglimento della società e della sua liquidazione, per cui da questo comportamento il giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure avrebbe dato seguito ad eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo mancante (TF 8 luglio 2013 4A_158/2013 consid. 2.1.6, 29 luglio 2013 4A_706/2012 consid. 2.2.2, 16 dicembre 2013 4A_354/2013 consid. 2.1.3);
che resta da esaminare se la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; II CCA 16 dicembre 2011 inc. n. 12.2011.206);
che questa ipotesi si è effettivamente realizzata, visto e considerato che, come risulta dalle prove nel frattempo versate agli atti (ricevibili siccome si tratta di documenti allestiti dopo l’emanazione della decisione impugnata e con ciò di “nova autentici” ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC), il 18 giugno 2019 la convenuta aveva provveduto a designare il nuovo amministratore e il nuovo organo di revisione, dandone poi comunicazione all’istante, e, come riconosciuto anche da quest’ultimo nella sua presa di posizione 8 luglio 2019, la situazione legale era stata in tal modo ripristinata;
che, in tali circostanze, l’istanza chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di amministrazione e dell’organo di revisione (art. 707 e 727 CO), non più attuale, deve essere stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto (cfr. TF 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.1);
che le spese giudiziarie di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, SJ 132 I p. 541), e dovrebbero di principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che nel caso di specie ricorrono tuttavia giusti motivi per derogare a questo principio;
che la presente procedura e quella dinnanzi al Pretore avrebbero in effetti potuto essere evitate se la convenuta, anziché rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, di modo che, in applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC, si giustifica di porre a suo carico le spese processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili (cfr. per analogia TF 22 novembre 2012 4A_411/2012 consid. 3, 1° marzo 2013 4A_560/2012 consid. 3.2 e 4; II CCA 24 giugno 2013 inc. n. 12.2013.57, 28 giugno 2013 inc. n. 12.2013.62, 27 novembre 2013 inc. n. 12.2013.165, 19 dicembre 2014 inc. n. 12.2014.197, 29 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.221, 12 febbraio 2015 inc. n. 12.2014.189);
che in definitiva l’appello della convenuta deve essere evaso ai sensi dei considerandi che precedono;
che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi
richiamati, per le spese, gli art. 107 cpv. 1 lett. e e 108 CPC nonché la LTG
decide:
1. L’appello 3 aprile 2019 di AP 1 è evaso nel senso che i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 26 marzo 2019 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna sono annullati e l’istanza 22 febbraio 2019 dell’Ufficio del registro di commercio è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva d’oggetto. Gli altri dispositivi della decisione impugnata rimangono invariati.
2. Le spese processuali d’appello di fr. 1’000.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).