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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
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sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2013.3 della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 8 febbraio 2013 da
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IS 1
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contro |
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CO 1
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con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 462'198.05 oltre interessi quale risarcimento del danno, domanda avversata dal convenuto e che il Pretore, con sentenza 22 marzo 2019, ha respinto;
appellante l’attrice, con atto di appello 8 maggio 2019, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
e ora sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di appello presentata dall’attrice contestualmente all’appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con sentenza 22
marzo 2019 il Pretore del Distretto di Blenio ha respinto la petizione 8
febbraio 2013 di IS 1 chiedente la condanna di CO 1 al pagamento di fr.
462'198.05 oltre interessi quale risarcimento del danno asseritamente subito
per inadempienze contrattuali dell’affittuario convenuto.
2. L’attrice è insorta contro il giudizio pretorile con appello 8 maggio 2019 (inc. n. 12.2019.77), con cui ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi, postulando altresì di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio “nella misura più ampia possibile” per la procedura di secondo grado.
3. Ai sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative. Il giudice decide in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC), fondandosi sulle circostanze esistenti al momento dell’introduzione dell’istanza di gratuito patrocinio (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4, DTF 133 III 614 consid. 5 e rinvii).
4. Per quanto riguarda il requisito dell’indigenza, ovvero la verifica a sapere se l'appellante disponga di mezzi sufficienti per far fronte all'onere del processo di questa sede, la questione può rimanere indecisa, visto l’esito del giudizio.
5. Relativamente al
secondo requisito dell'art. 117 lett. b CPC, per giurisprudenza sono prive di
probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di vittoria sono
notevolmente più ridotte dei rischi di sconfitta e che conseguentemente non possono
essere considerate come serie, mentre che una causa non è considerata priva di
successo quando le possibilità di vittoria e di sconfitta si equivalgono,
oppure se le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde: decisivo è in
definitiva sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si
determinerebbe a intraprendere il procedimento in base alle spese che si
esporrebbe a sopportare (DTF 142 III 139 consid. 5.1; Huber, in
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar, 2ª edizione, n. 59 ad art. 117 CPC; Trezzini, Commentario pratico al
CPC, 2a edizione, Vol. 1, pag. 589).
Sapere se sussistono sufficienti probabilità di successo dev'essere
valutato in base a un esame sommario (art. 119 cpv. 3 CPC), fondato sulle
circostanze esistenti al momento dell'introduzione dell'istanza di gratuito
patrocinio (DTF 139 III 476 consid. 2.2).
6. Con la petizione l’attrice
aveva sostanzialmente asserito di aver subito un danno ingente a seguito
dell’esondazione del fiume Brenno con conseguente accumulo di materiale inerte sui
fondi di sua proprietà e danneggiamento di alcune infrastrutture, con una
perdita di redditività della sua azienda agricola. L’attrice ha ritenuto
responsabile di questo evento il convenuto che, in qualità di affittuario dei
terreni sui quali ha esercitato un’attività di estrazione e deposito di
materiale, avrebbe violato i suoi doveri contrattuali, in particolare scavando
oltre il consentito e indebolendo gli argini naturali, poi ceduti sotto la
pressione dell’acqua.
7. Il convenuto, con la
risposta, ha contestato la pretesa e i fatti invocati a sostegno della stessa,
rilevando in particolare di non essere responsabile di quanto avvenuto a
seguito di un evento naturale straordinario, di aver sempre rispettato il
contratto e esercitato l’attività conformemente alle autorizzazioni
amministrative ricevute e sottolineato come l’attrice non avesse fornito
adeguate indicazioni e prove in relazione al preteso danno e alla sua
quantificazione.
Con le successive comparse le parti si sono sostanzialmente limitate a ribadire
le rispettive tesi e domande.
8. Il giudizio
pretorile ha anzitutto esaminato l’esistenza di una violazione contrattuale da
parte del convenuto, concludendo che l’attrice sarebbe venuta meno all’obbligo
di motivazione che le incombeva al tal proposito, non avendo sostanziato il
rimprovero mosso (sentenza impugnata pag. 5 consid. 3.1).
Abbondanzialmente il Pretore ha pure fatto propria la conclusione del referto
peritale che ha rilevato di non poter dedurre dall’esame della documentazione
disponibile circostanze atte a provare da parte dell’affittuario una violazione
degli accordi o delle prescrizioni applicabili (sentenza impugnata pag. 5
consid. 3.2).
Accertata la mancanza del requisito della responsablità, il primo giudice ha “per
completezza” osservato come difettassero pure le restanti condizioni di
applicazione dell’art. 97 CO, segnatamente un nesso di causalità naturale e
adeguata tra l’ipotetica violazione contrattuale e il preteso danno (a fronte
dell’evento naturale straordinario quale l’alluvione) e la dimostrazione di un
danno eccedente quello già riparato con l’allontanamento del materiale inerte depositato
con l’esondazione del fiume su una parte dei pascoli, ripristinati dal
convenuto conformemente ad un accordo raggiunto con l’attrice.
9. L’appellante
formula, peraltro in modo disorganico all’interno delle argomentazioni
d’appello, generici rimproveri al Pretore per non aver assunto alcune prove, non
meglio specificate, lamentandosi del fatto che il primo giudice abbia fatto
proprie le conclusioni del referto peritale, che sarebbe incompleto.
La censura, così come formulata, risulta irricevibile per carente motivazione
(art. 311 cpv. 1 CPC) e pertanto, su questo punto, l’appello appare destituito
di possibilità di esito favorevole.
10. L’appellante non si
confronta con il rimprovero del primo giudice relativo alla carente allegazione
e alla mancanza di prove al riguardo, con riferimento all’invocata violazione
contrattuale.
Ignorando del tutto questo passaggio del giudizio pretorile, l’appellante si
limita infatti a insistere nel riproporre le sue tesi in merito ad altri
aspetti, ovvero agli elementi del giudizio affrontati dal Pretore a titolo
meramente abbondanziale.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, in presenza di una decisione pretorile
fondata su più motivazioni indipendenti, la parte appellante è tenuta a
dimostrare, pena l’irricevibilità, che ciascuna di esse è contraria al diritto
(Reetz, in: Sutter-Somm Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar,
3a ed., n. 43 ad art. 308-318; Hungerbühler/Bucher,
DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid.
4.3, secondo cui in effetti, se una sola di esse reggesse, le contestazioni
delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei motivi della
decisione dell'autorità inferiore).
Nel caso di specie
l’attrice ha disatteso questo suo obbligo. Già per questo motivo, a fronte di
questa problematica di ricevibilità ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC su un
elemento cardine del giudizio, l’appello appare senz’altro destituito di
possibilità di esito positivo.
11. A ben vedere non appaiono
ricevibili, a loro volta per carente motivazione, neppure le censure relative
alla prova del danno e alla mancanza del nesso di causalità adeguata.
Infatti, anche a questo riguardo l’appellante si limita a riproporre nuovamente
le argomentazioni sostenute con le comparse in prima sede, senza confrontarsi
adeguatamente con il giudizio impugnato. Tale modo di procedere fa apparire le
sue censure, a questo esame sommario, come irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC) e
l’impugnazione di conseguenza destinata all’insuccesso.
12. Risultando l’appello
privo di probabilità di successo, l’istanza di ammissione al gratuito
patrocinio deve dunque essere respinta.
All’appellante sarà assegnato, con decisione separata, un termine per versare
alla cassa del Tribunale d’appello l’anticipo delle spese di fr. 8’000.-, a
passaggio in giudicato della presente decisione.
13. Nella procedura di
gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali, tranne
nel caso di temerarietà o malafede (art. 119 cpv. 6 CPC). Non vengono inoltre di
principio attribuite ripetibili anche se la controparte, invitata ad
esprimersi, ha presentato osservazioni (DTF 139 III 334 consid. 4.2). In
concreto, le osservazioni si sono peraltro limitate a poche righe per una semplice
comunicazione dell’opposizione.
14. L'impugnabilità di un giudizio incidentale, come quello emesso in tema di assistenza giudiziaria, segue la via dell'azione principale (TF 14 febbraio 2012 5A_565/2011 consid. 1.1).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 117 segg. CPC,
decide:
1. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio 8 maggio 2019 di IS 1 è respinta.
2. Non si preleva una tassa di giustizia. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
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Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).