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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.235 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 1° dicembre 2014 da
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alla quale, deceduta nel corso della procedura d’appello, è poi subentrato il primo
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contro |
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AP 1 AP 1 , al quale, deceduto nel corso della procedura di prima istanza, è poi subentrato il primo
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con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 139'889.- oltre interessi al 5% dal 16 ottobre 2014 su fr. 135'775.15 nonché la conferma della decisione di sequestro del 19 novembre 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, e del decreto di sequestro della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto, con decisione 31 agosto 2020, ha parzialmente accolto, condannando il convenuto AP 1 al pagamento di fr. 112'263.85 oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 2014;
appellanti il convenuto AP 1, che con appello 1° ottobre 2020 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado, e l’attore AO 1, che con appello incidentale 4 novembre 2020 ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di condannare il convenuto AP 1 al pagamento di fr. 138'039.- oltre interessi al 5% dal 16 ottobre 2014 su fr. 23'511.30 e dal 20 ottobre 2014 su fr. 112'263.85, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
preso atto della risposta all’appello 4 novembre 2020 dell’attore AO 1 e della risposta all’appello incidentale 22 marzo 2021 del convenuto AO 1, con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese e di ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Gli AO 1 e V__________ __________ hanno svolto, dal 26 ottobre 2012 al 2 aprile 2014, prestazioni di avvocatura e di notariato nell’ambito della successione fu E__________ __________.
La presente vertenza trae origine dal rifiuto di Eri__________ __________, figlio della defunta, e di AP 1, figlio invece di quest’ultimo, di corrispondere loro, oltre ai fr. 156'611.45 già versati sino ad allora (cfr. doc. E5), ulteriori importi per le prestazioni da loro eseguite.
2. Con petizione 1° dicembre 2014, non sottoposta all’esigenza di una preventiva procedura di conciliazione (art. 199 cpv. 2 lett. a CPC), gli AO 1 e V__________ __________ hanno convenuto in giudizio Er__________ __________ e AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la loro condanna in solido al pagamento di fr. 139'889.- oltre interessi al 5% dal 16 ottobre 2014 su fr. 135'775.15 nonché la conferma della decisione di sequestro del 19 novembre 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, e del decreto di sequestro della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. A convalida del sequestro ottenuto, essi, in estrema sintesi, hanno preteso l’importo di fr. 110'000.- che il 1° aprile 2014 AP 1, in rappresentanza di Er__________ __________, si sarebbe impegnato a corrispondere a liquidazione dell’estratto conto 6 febbraio 2014 (doc. E5, dal quale si evinceva che, a fronte delle somme di fr. 267'795.85 fatturate sino ad allora, erano ancora scoperti fr. 111'184.40), l’importo complessivo di fr. 25'775.15 per le 4 fatture da loro emesse dopo il 1° aprile 2014 (di fr. 16'715.70 [doc. E1 p. 2], di fr. 2'458.- [doc. E2 p. 4], di fr. 4'087.25 [doc. E2 p. 2] e di fr. 2'514.20 [doc. E3]), l’importo di fr. 2'263.85 per gli interessi di mora frattanto scaduti come pure la tassa di giustizia di fr. 650.- e le ripetibili di fr. 1’200.- (doc. RR) poste a loro carico in una precedente procedura di sequestro risoltasi, per loro, negativamente.
I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.
3. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti (e i rispettivi successivi allegati spontanei), con decisione 31 agosto 2020, resa dopo il decesso del convenuto Er__________ __________ - di cui il convenuto AP 1 era l’unico erede (cfr. Erbschein allegato alla lettera 5 giugno 2018 dell’avv. PA 1) -, il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato il convenuto AP 1 al pagamento di fr. 112'263.85 oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 2014, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di complessivi fr. 200.- per il 20% a carico degli attori in solido e per l’80% a carico del convenuto AP 1, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 4’500.- per ripetibili parziali. Egli, in buona sostanza, ha riconosciuto agli attori unicamente l’importo di fr. 110'000.- che il 1° aprile 2014 AP 1, in rappresentanza del padre Er__________ __________, si era impegnato a corrispondere a liquidazione dell’estratto conto 6 febbraio 2014 e l’importo di fr. 2'263.85 per gli interessi di mora.
4. La decisione pretorile è stata impugnata da tutte le parti.
Con appello 1° ottobre 2020, che a seguito del decesso dell’attrice __________ V__________ __________ - di cui l’attore AO 1 era l’unico erede (cfr. certificato ereditario allegato alla lettera 28 gennaio 2021 dell’avv. PA 2 [doc. 4.1 d’appello AO 1]) - è poi stato avversato dal solo attore AO 1 con risposta 4 novembre 2020, il convenuto AP 1, ritenendo che in realtà la controparte non potesse pretendere da lui alcunché, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.
Con appello incidentale 4 novembre 2020, avversato dal convenuto AP 1 con risposta 22 marzo 2021, il solo attore AO 1, auspicando invece il riconoscimento anche dell’importo complessivo di fr. 25'775.15 più interessi relativo alle 4 fatture emesse dopo il 1° aprile 2014, ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di condannare il convenuto AP 1 al pagamento di fr. 138'039.- oltre interessi al 5% dal 16 ottobre 2014 su fr. 23'511.30 e dal 20 ottobre 2014 su fr. 112'263.85, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Nella sua decisione, per quanto qui interessa, il Pretore aggiunto ha preliminarmente respinto, in ordine, l’eccezione di irricevibilità della petizione per la mancata richiesta da parte degli attori di essere liberati dal segreto professionale, rilevando come la stessa era stata formulata per la prima volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale e comunque siccome quell’aspetto nemmeno costituiva un presupposto processuale.
Nel merito, dopo aver respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto AP 1, e ciò ritenendo che quest’ultimo, che pretendeva di non essere stato parte del contratto di mandato conferito agli attori, fosse nel frattempo subentrato, a seguito del decesso del convenuto Er__________ __________, pacificamente parte di quel contratto (cfr. le relative procure di cui ai doc. FFF p. 1, 2 e 4) e di cui egli era l’unico erede, nella sua posizione giuridica, ha osservato che i convenuti avevano abbandonato in sede conclusionale l’eccezione di compensazione nei confronti delle eventuali somme precedentemente versate in eccesso agli attori, e si è quindi chinato sulle singole pretese vantate dagli attori, risolvendole come si è detto più sopra (cfr. consid. 3).
Le pretese di fr. 110'000.- a liquidazione delle prestazioni di cui all’estratto conto 6 febbraio 2014 e di fr. 2'263.85 per gli interessi di mora sono dunque state da lui accolte. La prima è stata ammessa sulla base della testimonianza, ritenuta del tutto attendibile, di __________ F__________, collaboratore indipendente e secondo cugino dell’attore AO 1, teste che aveva riferito che il 1° aprile 2014 AP 1 aveva promesso di pagare quell’importo all’attore AO 1, il quale a sua volta aveva poi accettato quella proposta (cfr. verbale 24 febbraio 2016 p. 5 seg.); d’altronde nemmeno i legali dei convenuti avevano categoricamente escluso che le parti avessero allora trovato un accordo, da una parte avendo sostenuto un semplice successivo cambiamento di idea da parte dei clienti rispetto all’accordo iniziale (cfr. doc. OO7) e dall’altra avendo confermato l’esistenza di una loro disponibilità al pagamento delle fatture scoperte nella convinzione che la fatturazione futura sarebbe stata eseguita secondo gli usi (cfr. doc. OO2); poco importava poi se il 3 aprile 2014 (doc. 1) l’avv. PA 1 fosse stato incaricato di contestare gli onorari degli attori, se il 23 aprile 2014 (doc. HHH) costui - ma la circostanza era comunque irricevibile siccome non evocata negli allegati preliminari - avesse inoltrato una memoria difensiva volta a contrastare un eventuale sequestro presentato dagli attori sulla base di quell’accordo e ancora se per i convenuti - ma ciò non era stato in ogni caso provato - il 16 aprile 2014 l’attore AO 1 si fosse rivolto ai loro legali tedeschi partendo dal presupposto che gli onorari non gli erano ancora stati riconosciuti. In merito alla seconda, ha osservato che la stessa corrispondeva agli interessi maturati sull’importo di fr. 110'000.- dal 2 aprile 2014, data della revoca del mandato, al 1° dicembre 2014, data di introduzione della petizione.
Le pretese relative alle 4 fatture emesse dopo il 1° aprile 2014 di fr. 16'715.70, di fr. 2'458.-, di fr. 4'087.25 e di fr. 2'514.20, contestate dai convenuti in quanto sproporzionate, sono per contro state tutte respinte. In merito alla prima gli attori avevano disatteso l’onere di allegazione e di specificazione, negli allegati introduttivi non essendovi alcuna uniformità di esposizione per quanto atteneva le ore esposte per la causa civile e non essendo state dettagliate chiaramente le ore dedicate all’assistenza dei legali tedeschi, essi essendosi limitati a riportare le ore maturate durante l’intero mandato. In merito alla seconda mancava agli atti qualsiasi prova (ad esempio peritale) che dimostrasse la correttezza delle ore esposte, fermo restando che 2 di queste ultime 9 ore erano comunque state eseguite dopo la revoca del mandato e come tale nemmeno avrebbero potuto essere conteggiate. Anche per quanto riguardava la terza, che perlopiù non era già fatturabile in quanto relativa al periodo successivo alla revoca del mandato e per il resto non si capiva in che misura fosse invece fatturabile siccome precedente alla stessa, non era stato rispettato l’onere di allegazione e di specificazione. La quarta non poteva essere riconosciuta siccome interamente relativa al periodo successivo alla rescissione del mandato.
Gli interessi di mora sulle somme dovute, di fr. 112'263.85, sono infine stati fatti decorrere dalla data d’inoltro della prima istanza di sequestro, quella che era poi stata respinta (cfr. doc. RR).
sulle eccezioni preliminari
6. Nel suo appello, il convenuto AP 1 ha riproposto la tesi secondo cui la petizione avrebbe già dovuto essere respinta in ordine in quanto gli attori non erano a suo tempo stati svincolati dal segreto professionale dall’autorità cantonale competente.
Come già rilevato anche dal giudice di prime cure, la censura è innanzitutto irricevibile, visto che lo svincolo dal segreto professionale non costituisce un presupposto processuale giusta l’art. 59 CPC e in ogni caso i fatti alla base di quella tesi erano stati addotti dai convenuti per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151, 31 marzo 2021 inc. n. 12.2020.56). Per altro dal fatto che costoro non avessero sollevato quell’eccezione negli allegati preliminari si poteva e doveva già ritenere che essi avessero implicitamente acconsentito alla rivelazione dei segreti custoditi dagli attori (cfr. DTF 98 IV 217 consid. 2, secondo cui il consenso allo svincolo può essere dato anche per atti concludenti, in particolare laddove la parte tutelata dal segreto non obietta nel momento in cui esso viene rivelato a un terzo).
Essa sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito, atteso che la rivelazione in un allegato di causa di un segreto professionale senza l’autorizzazione della parte tutelata dal segreto o dell’autorità cantonale competente a rilasciare lo svincolo dallo stesso avrebbe comportato unicamente eventuali conseguenze penali o disciplinari (cfr. TF 2C_8/2019 del 1° febbraio 2019 consid. 2.2, 2C_101/2019 del 18 febbraio 2019 consid. 4.2), ma non di natura civile (diverso è invece il caso, retto dall’art. 152 cpv. 2 CPC, in cui una parte si sia poi avvalsa di una prova ottenuta in violazione del segreto professionale, cfr. TF 4A_200/2016 del 5 ottobre 2017 consid. 3.1). Oltretutto nel caso concreto nemmeno risulta che l’attore AO 1 abbia rivelato dei segreti professionali senza il consenso dei convenuti, visto e considerato che in occasione dell’udienza di prime arringhe (cfr. verbale 7 luglio 2015 p. 1 e relativi allegati) questi ultimi, che per altro già in precedenza avevano dato per scritto il loro consenso a svincolare gli attori dal segreto professionale per quanto riguardava la pratica denominata “successione E__________ __________, causa civile di impugnazione di un documento nullo pubblicato quale testamento dalla signora L__________ __________” (cfr. le procure di cui ai doc. FFF p. 1 e 2, in base alle quali “per il caso in cui il mandatario dovesse agire in via esecutiva e/o giudiziaria per il riconoscimento delle sue pretese e/o altre questioni inerenti al mandato che sorgessero tra le parti, per iniziativa dell’una o dell’altra, il mandante dichiara sin d’ora, a titolo preventivo, di svincolare il mandatario dal segreto professionale”), non si erano opposti ai mezzi di prova notificati dalla controparte, tra i quali vi era per l’appunto l’interrogatorio dell’attore AO 1 (cfr. per analogia DTF 97 II 369, secondo cui il consenso allo svincolo può essere ammesso anche nel caso in cui la parte chiede l’assunzione quale teste della persona che custodisce il segreto) e nulla avevano poi eccepito nemmeno al momento dell’effettuazione dell’interrogatorio. Il convenuto AP 1 è oltretutto assai malvenuto ad aver sollevato una tale eccezione, dopo che con osservazioni 31 agosto 2015 era stato fatto notare alla controparte, la quale con scritto 14 luglio 2015 aveva insistito (in vista delle rogatorie da effettuare all’estero) per ottenere per sé e per i suoi collaboratori dipendenti o indipendenti un formale svincolo dal segreto professionale, “l’esistenza di una recente, ma non recentissima, decisione della Commissione per l’avvocatura del Tribunale d’appello … che ha precisato che per controversie con il cliente per il pagamento delle prestazioni legali il legale non abbisogna di formale autorizzazione di svincolo dal segreto professionale” (p. 2) e con ciò la sostanziale inutilità di una tale richiesta.
7. Il convenuto AP 1, ribadendo di non essere mai stato parte del contratto di mandato conferito agli attori e di non poter con ciò essere convenuto in giudizio (anche perché il momento determinante per decidere la questione era quello iniziale e non quello dell’emanazione della decisione), ha nuovamente chiesto di accogliere la sua eccezione di carenza di legittimazione passiva e con ciò di respingere la petizione nella misura in cui era stata inizialmente promossa nei suoi confronti, con conseguente attribuzione di ripetibili in suo favore.
A torto. Come già rilevato dal giudice di prime cure, il momento determinante per statuire sulla legittimazione delle parti è in effetti proprio quello dell’emanazione della decisione (cfr. DTF 118 Ia 129 consid. 1; JdT 2007 III 116; II CCA 17 maggio 2011 inc. n. 12.2009.80), ritenuto che per il resto è ormai incontestato che a seguito del decesso del convenuto Er__________ __________, pacificamente parte del contratto con gli attori (cfr. le relative procure di cui ai doc. FFF p. 1, 2 e 4) e dunque legittimato passivamente, il convenuto AP 1 fosse subentrato nella sua posizione giuridica.
sulle singole pretese attoree
8. Giusta l’art. 8 CC, l’avvocato che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell’onere di allegare prima, e - in caso di contestazione - di dimostrare poi, l’esistenza dell’asserito mandato nonché la congruità della sua pretesa (cfr. II CCA 30 gennaio 2007 inc. n. 12.2005.217, 5 aprile 2011 inc. n. 12.2008.171). Con riferimento a quest’ultimo aspetto, egli è in particolare tenuto ad allegare prima, e - in caso di contestazione - di dimostrare poi, che l’onorario rivendicato corrisponde alle modalità di computo concordate, è conforme alla regolamentazione cantonale applicabile, è giustificato in base all’uso, oppure ancora è oggettivamente proporzionato in base a tutte le circostanze pertinenti (cfr. DTF 135 III 259 consid. 2.2; II CCA 12 agosto 2013 inc. n. 12.2012.117).
9. In questa sede il convenuto AP 1 ha nuovamente preteso di non essersi impegnato il 1° aprile 2014, in rappresentanza del padre Er__________ __________, a corrispondere l’importo di fr. 110'000.- a liquidazione dell’estratto conto 6 febbraio 2014.
9.1. Egli ha innanzitutto evidenziato che “la sentenza non si esprime sulla questione” di sapere se le pretese degli attori fossero “esorbitanti” o “eccessive”, aggiungendo che un tale “elemento … andava preso in considerazione per ammettere o negare se quel 1 aprile il convenuto avesse realmente accettato di pagare la somma poi riconosciuta dal Pretore” (appello p. 5 seg.).
La censura, con la quale egli per altro nemmeno ha auspicato l’annullamento della decisione pretorile per un’eventuale carenza di motivazione, deve senz’altro essere disattesa. La questione non è in effetti rilevante né per il giudizio sulla venuta in essere a quel momento di quel presunto accordo (e ciò siccome il suo perfezionamento sarebbe stato senz’altro possibile anche a fronte di una fatturazione residua esorbitante o eccessiva) né per stabilire se in precedenza, prima del ricevimento dell’estratto conto 6 febbraio 2014, e dunque nella misura in cui avevano già anticipato fr. 156'611.45, i convenuti avessero versato alla controparte delle somme in eccesso e potessero così porle in compensazione con la pretesa oggetto di quell’eventuale accordo (e ciò in quanto l’assunto pretorile secondo cui essi avevano abbandonato in sede conclusionale l’eccezione di compensazione nei confronti delle eventuali somme precedentemente versate in eccesso agli attori non è stato da loro censurato in questa sede). Oltretutto nell’appello, in violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non è stato minimamente spiegato per quali motivi le pretese degli attori sarebbero state effettivamente esorbitanti o eccessive.
9.2. Per il convenuto AP 1 la controparte non avrebbe comunque sufficientemente provato l’esistenza del presunto accordo del 1° aprile 2014. A torto.
9.2.1. Contrariamente a quanto preteso nell’appello, non vi è innanzitutto ragione di far astrazione dalla testimonianza, attestante l’esistenza di quell’accordo, resa dal commercialista e consulente fiscale B__________ __________, presente a quell’incontro.
9.2.1.1. In questa sede il convenuto AP 1 ha fatto notare che il teste, in occasione della sua deposizione, non sarebbe stato da lui svincolato dal segreto professionale (verbale 24 febbraio 2016 p. 2: “L’avv. PA 1 fa presente che nella misura in cui dovesse sussistere un segreto professionale in rapporto ai convenuti, questi non svincolano il teste dal segreto professionale”) sicché la sua deposizione costituirebbe persino “carta straccia” (appello p. 10).
La censura, sollevata per la prima volta solo in questa sede, è manifestamente irricevibile in ordine (art. 317 cpv. 1 CPC).
Essa sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito. Da una parte non risulta in effetti che nell’occasione il testimone, che per sua ammissione si occupava perlopiù dei documenti bancari e delle dichiarazioni fiscali dei convenuti (cfr. verbale 24 febbraio 2016 p. 1 seg.), abbia riferito una circostanza fattuale coperta dal segreto professionale. Dall’altra, come si è già detto in precedenza, in occasione dell’udienza di prime arringhe (cfr. verbale 7 luglio 2015 p. 1 e relativi allegati) i convenuti, che per altro già in precedenza avevano dato per scritto il loro consenso a svincolare gli attori e i loro subdelegati (tra cui i loro collaboratori) dal segreto professionale per quanto riguardava la pratica denominata “successione E__________ __________, causa civile di impugnazione di un documento nullo pubblicato quale testamento dalla signora L__________ __________” (cfr. le procure di cui ai doc. FFF p. 1 e 2), non si erano opposti ai mezzi di prova notificati dalla controparte, tra i quali vi era per l’appunto quella testimonianza (cfr. per analogia DTF 97 II 369). Il convenuto AP 1 è per altro assai malvenuto ad aver ora sollevato una tale eccezione, dopo che con osservazioni 31 agosto 2015 era stato fatto notare alla controparte, la quale con scritto 14 luglio 2015 aveva insistito (in vista delle rogatorie da effettuare all’estero) per ottenere per sé e per i suoi collaboratori dipendenti o indipendenti un formale svincolo dal segreto professionale, “l’esistenza di una recente, ma non recentissima, decisione della Commissione per l’avvocatura del Tribunale d’appello … che ha precisato che per controversie con il cliente per il pagamento delle prestazioni legali il legale non abbisogna di formale autorizzazione di svincolo dal segreto professionale” precisando in seguito che “ovviamente, così come il segreto si estende ai suoi collaboratori, anche lo svincolo segue tale precetto” (p. 2), e con ciò la sostanziale inutilità di una tale richiesta.
9.2.1.2. Nemmeno è poi possibile seguire il convenuto AP 1 laddove ha preteso che il teste sarebbe stato in ogni caso inattendibile, trattandosi di un collaboratore indipendente e secondo cugino dell’attore AO 1 e non essendo stato in grado di rispondere ad alcune domande.
La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’attendibilità di un testimone non può di principio essere messa in dubbio, in assenza di incoerenze o contraddizioni nel suo resoconto, per il solo fatto che egli fosse dipendente di una parte (cfr. TF 4P.243/2004 del 15 marzo 2005 consid. 4.3.3), ritenuto che nel caso di specie dalla testimonianza di B__________ __________, il quale per altro - come già evidenziato con pertinenza nel querelato giudizio - nemmeno si trovava in un rapporto di subordinazione con gli attori ma agiva con un ampio margine di indipendenza da loro (cfr. verbale 24 febbraio 2016 p. 2), non sono risultate particolari incoerenze o contraddizioni. Il fatto che egli non sia un giurista non basta per ritenere che avesse equivocato sulla portata della discussione allora intervenuta. Il fatto che abbia riferito che i convenuti avevano a suo tempo proposto di effettuare un incontro “per trovare un accordo commerciale con gli attori sui conti” e che in seguito, in occasione dell’incontro, “sorprendentemente … non avevano approfondito il discorso degli onorari degli attori ma avevano promesso solo di effettuare dei versamenti” (verbale 24 febbraio 2016 p. 4 seg.) non è tale da inficiarne la credibilità. Il fatto che abbia dichiarato di non ricordare “se nei giorni seguenti all’incontro del 1 aprile 2014 io abbia ricevuto copie di e-mail da parte dell’AO 1 in cui si confermava la volontà dei convenuti di versare gli importi di fr. 50'000.- e fr. 60'000.- discussi in quell’incontro” ed in particolare il doc. PP36 (verbale 24 febbraio 2016 p. 5), se con l’importo di fr. 110'000.- allora concordato “fossero intese tutte le prestazioni fornite dallo studio legale a saldo” (verbale 24 febbraio 2016 p. 6) e “se il giorno dell’incontro del 1 aprile 2014 l’AO 1 mi abbia detto che avrebbe trascritto il contenuto degli accordi presi” (verbale 24 febbraio 2016 p. 6) è a sua volta privo di rilevanza per la sua attendibilità. Nel fatto che abbia dichiarato di non ricordare “se in quell’incontro si sia discusso” dei doc. E6 e E5, ossia degli estratti conto 18 dicembre 2013 e 6 febbraio 2014, aggiungendo poi però di ricordare che “si discusse delle note professionali globali dello studio legale degli attori e del loro accumularsi, ma non ricordo che fu fatto sulla base dei doc. E5 e E6” (verbale 24 febbraio 2016 p. 4 seg.), non si ravvisa alcuna contraddizione. E lo stesso discorso vale per quanto riguarda la sua dichiarazione di non ricordare “il doc. PP36, … nel quale l’AO 1 ricapitolava l’accordo intervenuto il 1 aprile 2014”, nonostante abbia poi aggiunto che “comunque non contesto di aver ricevuto in copia tale documento” (verbale 24 febbraio 2016 p. 5). Per completezza di motivazione, si osserva infine che il convenuto AP 1 è assai malvenuto a contestare l’attendibilità del teste, salvo poi fondarsi sulla sua testimonianza per provare altre circostanze a suo favore (cfr. TF 4A_260/2008 del 17 novembre 2008 consid. 3.1) e meglio il fatto che egli fosse solo il rappresentante di Er__________ __________ (cfr. appello p. 6).
9.2.2. Ad ogni buon conto, l’esito non sarebbe stato diverso nemmeno qualora, per mera e denegata ipotesi, fosse stato necessario far astrazione dalla testimonianza di B__________ __________.
La sua versione sulla venuta in essere dell’accordo del 1° aprile 2014 è in effetti stata confermata dall’attore AO 1, lui pure presente all’incontro, nel suo interrogatorio (cfr. verbale 18 aprile 2016 p. 9 segg.) e soprattutto dal fatto che quello stesso giorno il medesimo, oltre ad aver trascritto il tenore di quell’accordo nel dettaglio dell’elenco delle prestazioni svolte in quella giornata (cfr. doc. VV9 “elenco delle prestazioni della pratica 7108/02” p. 3), abbia trasmesso ai convenuti uno scritto (doc. E1) - poi pacificamente seguito da altre numerose missive di analogo contenuto (cfr. conclusioni di parte convenuta p. 12; interrogatorio dell’attore AO 1, verbale 18 aprile 2016 p. 11; teste PA 1, verbale 17 maggio 2016 p. 2) - che pure confermava il contenuto degli accordi allora raggiunti, senza che la controparte in seguito, per oltre due mesi, avesse ritenuto di contestarlo (cfr. interrogatorio dell’attore AO 1, verbale 18 aprile 2016 p. 11; teste PA 1, verbale 17 maggio 2016 p. 2).
I convenuti, dal canto loro, non sono per contro stati in grado di comprovare, non avendo versato agli atti le eventuali deposizioni in senso contrario delle altre persone intervenute all’incontro del 1° aprile 2014, ossia dell’avv. M__________ __________, del convenuto AP 1 e di sua moglie (poco importa invece la testimonianza dell’PA 1, rimasta isolata, che, a p. 2 del verbale 17 maggio 2016, si era limitato a riferire quanto gli sarebbe stato riferito da costoro), che allora non sarebbe in realtà stato perfezionato alcun accordo.
9.2.3. Come in parte evidenziato dal giudice di prime cure, le ulteriori circostanze (indiziarie) qui evocate dal convenuto AP 1 non sono sufficienti per mutare il convincimento a cui è giunta la scrivente Camera.
In particolare, il fatto che il 3 aprile 2014 l’PA 1 fosse stato incaricato dai convenuti di contestare gli onorari degli attori (doc. 1) e che il 24 giugno 2014 (doc. OO7), dopo aver inoltrato - circostanza questa la cui irricevibilità per altro nemmeno è stata censurata in questa sede - una memoria difensiva volta a contrastare un eventuale sequestro presentato dagli attori sulla base di quell’accordo (doc. HHH), avesse per la prima volta messo in dubbio il tenore dello stesso dichiarando che a suo tempo i suoi clienti erano stati unicamente “disposti a versarle fr. 60'000.- (non fr. 110'000.-)” e “alla luce delle considerazioni suesposte e del suo insistere per averne ancora fr. 136'956.55 ora hanno ben altre intenzioni e si riservano di reclamare la restituzione di quanto eccede una normale assistenza (circa 100 ore)”, non esclude affatto che il 1° aprile 2014 essi avessero effettivamente concluso l’accordo di cui si è detto e successivamente potessero aver cambiato idea.
Il fatto che gli attori, in un unico passaggio dei loro allegati preliminari, e dunque verosimilmente per una svista, avessero dichiarato di aver avuto unicamente “l’impressione del raggiunto accordo con pagamento promesso” (replica p. 32), non può a sua volta essere enfatizzato o strumentalizzato oltre misura dai convenuti, essendo incontestabile che per il resto gli attori, negli allegati preliminari, avevano invece sempre sostenuto la perfetta venuta in essere di quell’accordo (cfr. petizione p. 5, 10 seg. e 15; replica p. 3 seg., 9, 17 segg., 23 seg., 35 seg.).
Nemmeno il fatto che, accettando di pagare anche quei fr. 110'000.-, i convenuti, il cui reddito sarebbe stato tutto sommato contenuto, avrebbero di fatto ammesso, a loro dire contro ogni logica, il buon fondamento di una fatturazione di quasi fr. 260'000.- per un mandato in realtà assai semplice e svolto sull’arco di poco più di 14 mesi, appare infine rilevante.
10. In questa sede l’attore AO 1 ha da parte sua ribadito il buon fondamento della pretesa di fr. 25'775.15 relativa alle 4 fatture emesse dopo il 1° aprile 2014 (la prima di fr. 16'715.70, la seconda di fr. 2'458.-, la terza di fr. 4'087.25 e la quarta di fr. 2'514.20).
10.1. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure (per altro con riferimento solo alla prima e alla terza fattura) e come invece preteso dall’attore AO 1, nel caso di specie è in realtà incontestabile che gli attori, con riferimento a queste 4 fatture, hanno senz’altro ossequiato l’onere di allegazione e di specificazione che incombeva loro. Pacifico che il mandato legale conferito da Er__________ __________ fosse di carattere oneroso (cfr. doc. FFF p. 1, 2 e 4), essi hanno in effetti dapprima allegato di aver a suo tempo concordato, oltre al rimborso delle spese vive, una tariffa oraria di fr. 480.- per la loro attività, una tariffa oraria di fr. 250.- per l’attività dei loro collaboratori fiscalisti e una tariffa oraria di fr. 50.- per l’attività delle loro segretarie (cfr. petizione p. 9 e replica p. 21, entrambe riferite al doc. O e poi confermate dal doc. HHH p. 3, dal teste B__________ __________ a p. 4 del verbale 24 febbraio 2016 e dall’interrogatorio dell’attore AO 1 a p. 8 del verbale 18 aprile 2016), e in seguito, a comprova dell’entità delle pretese riferite a quelle fatture, da loro puntualmente azionate in causa (cfr. petizione p. 17 e soprattutto replica p. 4, 6 e 35), hanno versato agli atti tutta una serie di schede (doc. VV9-VV12) da cui si poteva evincere, in dettaglio, il dispendio temporale avuto ogni giorno per ogni singola prestazione effettuata da loro e dai loro vari collaboratori (di cui è stato pure fornito un breve riassunto), il tutto con riferimento ad ogni specifica pratica.
10.2. Avendo gli attori in tal modo dato seguito al loro onere di allegazione e di specificazione con riferimento alle 4 fatturazioni in esame (cfr. TF 4A_10/2020 del 12 maggio 2020 consid. 6), i convenuti, se del caso, avrebbero a loro volta dovuto provvedere alla loro puntuale e dettagliata contestazione (cfr. TF 4A_10/2020 del 12 maggio 2020 consid. 7.1 e 7.2).
Ora, nonostante nel querelato giudizio sia stato indicato, a p. 11 e 15, che i convenuti avevano contestato quelle 4 fatture ritenendole sproporzionate (le tariffe orarie e le spese vive non risultano invece essere state contestate), è senz’altro a ragione che gli attori hanno qui fatto notare che una contestazione di quel genere, prescindendo da un confronto critico e puntuale dell’entità delle prestazioni concretamente esposte nelle schede di cui ai doc. VV9-VV12, fosse in realtà eccessivamente vaga e generica e dovesse con ciò essere considerata insufficiente.
In tali circostanze, le somme fatturate nell’occasione dagli attori devono di principio esser loro pagate.
10.3. Resta però il fatto, come già rilevato anche dal giudice di prime cure (con riferimento alla seconda [in parte], alla terza [in parte] e alla quarta fattura), che agli attori non potevano di principio essere remunerate, tanto meno per le tariffe orarie concordate a suo tempo, le prestazioni professionali che risultavano essere state da loro eseguite successivamente alla revoca del mandato (cfr. Fellmann, Berner Kommentar, n. 554 ad art. 394 CO), avvenuta il 2 aprile 2014, essendo per altro per la prima volta solo in questa sede e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), che gli attori hanno preteso, senza per altro averlo sufficientemente provato, che nell’occasione potesse invece essersi trattato di prestazioni, di per sé remunerabili (cfr. Fellmann, op. cit., n. 102 ad art. 400 CO), inerenti al rendiconto richiesto loro dai convenuti. Dalle pretese degli attori devono pertanto essere dedotte 2 delle 9 ore esposte a fr. 250.- + IVA nell’ambito della seconda fattura (per complessivi fr. 540.-, cfr. doc. VV11) e la totalità delle prestazioni esposte nell’ambito della quarta fattura (fr. 2'514.20, doc. VV12), mentre che nessuna deduzione può essere ammessa con riferimento alla terza fattura, visto e considerato che nella stessa (di fr. 4'087.25, doc. VV10) gli attori, pur avendo elencato anche alcune prestazioni eseguite successivamente alla revoca del mandato (circa 8 delle circa 41 ore esposte a fr. 480.- + IVA), avevano poi concesso alla controparte, con riferimento all’accordo concluso il 1° aprile 2014 (cfr. doc. E1), un importantissimo sconto (di oltre fr. 16'874.- + IVA), di modo che la fatturazione così ridotta copriva di fatto solo le pretese svolte prima della revoca del mandato.
10.4. Le pretese di cui alle 4 fatture possono in definitiva essere ammesse in misura di fr. 22'720.95 (la prima per fr. 16'715.70, la seconda per fr. 1’918.- e la terza per fr. 4'087.25), fermo restando che a tale somma devono essere aggiunti gli interessi al 5% dal 20 ottobre 2014, gli attori non avendo spiegato perché, diversamente da quanto deciso dal giudice di prime cure con riferimento alle altre pretese riconosciute, la loro decorrenza avrebbe ora dovuto essere anticipata già al 16 ottobre 2014.
11. In questa sede il convenuto AP 1 ha pure contestato di essere tenuto a corrispondere fr. 2'263.85 a titolo di interessi di mora. Da una parte ha implicitamente rilevato che gli attori non vantavano in realtà alcuna pretesa nei suoi confronti sicché nemmeno potevano esservi delle somme per le quali egli sarebbe stato in mora. E dall’altra ha esplicitamente osservato che “la decisione” pretorile “appare inoltre incomprensibile dove fissa un importo dovuto di fr. 110'000.- a cui aggiunge gli interessi dal momento del presunto accordo per poi sommare le due pretese e sul risultato fare ancora decorrere gli interessi moratori” (appello p. 16).
Mentre la prima censura dev’essere respinta siccome - come si è visto in precedenza (consid. 9 e 10) - gli attori erano effettivamente creditori della controparte per tutta una serie di importi, la seconda merita tutto sommato accoglimento, visto e considerato che nella sede pretorile gli interessi moratori erano stati richiesti dagli attori solo sulla somma in capitale a loro favore, ridotta dei fr. 2'263.85 già riconosciuti loro a titolo di interessi di mora (e ciò evidentemente per non incorrere in una violazione del divieto di anatocismo, art. 105 cpv. 3 CO). Tale impostazione ha per altro trovato implicita conferma nella formulazione del petitum dell’appello incidentale (domanda di pagamento di fr. 138'039.- oltre interessi al 5% su complessivi fr. 135’775.15), in cui la parte attrice ha di fatto riconosciuto di non poter pretendere interessi di mora sull’importo di fr. 2'263.85.
12. In un ultimo capitolo il convenuto AP 1 si è opposto all’eventuale attribuzione di ripetibili, per le procedure di secondo grado, all’attore AO 1, patrocinato in causa da un avvocato del proprio studio legale (cfr. risposta all’appello incidentale p. 7).
La richiesta dev’essere disattesa, applicando per analogia le pertinenti argomentazioni già esposte nel querelato giudizio. In quell’occasione era stato rammentato che in un caso del genere valevano le regole che normalmente si applicavano nel caso in cui un avvocato si era difeso da solo in una procedura giudiziaria (cfr. TF 2C_807/2008 del 19 giugno 2009 consid. 4.3) e che dunque il diritto alle ripetibili (comunque da ridursi, per raffronto a un mandato “normale”) andava ammesso unicamente se la causa era complessa, se gli interessi in gioco erano importanti, se il lavoro svolto gli aveva impedito l’attività professionale o gli aveva comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi da lui profusi erano ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ª ed., p. 245; DTF 110 V 132 consid. 4d, 129 V 113 consid. 4.1). Nel caso di specie queste condizioni ricorrono incontestabilmente anche in seconda sede: la procedura d’appello presentava in effetti un certo grado di complessità e aveva sicuramente comportato un certo dispendio di tempo, che a sua volta poteva aver limitato la normale conduzione dello studio legale dell’attore; gli interessi in gioco potevano essere ritenuti importanti, visto l’ammontare delle pretese ancora litigiose in seconda sede; e infine, per quanto riguardava il risultato concretamente ottenuto (con la parte attrice risultata in larghissima misura vincente), non si poteva certo dire che lo stesso non fosse proporzionato con gli sforzi profusi nella procedura ricorsuale.
conclusione
13. Ne discende che l’appello del convenuto AP 1 dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile e che l’appello incidentale dell’attore AO 1 dev’essere parzialmente accolto nel senso che la petizione va ammessa limitatamente a fr. 134'984.80 oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 2014 su fr. 132'720.95.
Le spese giudiziarie delle procedure di primo e di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 1° ottobre 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 6’000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili.
III. L’appello incidentale 4 novembre 2020 dell’AO 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione 31 agosto 2020 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di conseguenza AP 1 è condannato a pagare all’AO 1 fr. 134'984.80 oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 2014 su fr. 132'720.95.
2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di complessivi fr. 200.- sono poste per il 3% a carico dell’AO 1 e per il 97% a carico di AP 1, che verserà alla controparte fr. 7'000.- per ripetibili.
IV. Le spese processuali della procedura d’appello incidentale, di fr. 2'000.-, sono poste per il 10% a carico dell’appellante incidentale e per il 90% a carico della controparte, che rifonderà all’appellante incidentale fr. 1’200.- per ripetibili parziali.
V. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).