Incarti n.
12.2020.124

12.2020.127

Lugano

17 giugno 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.172 (già inc. n. OR.2015.19) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 28 gennaio 2015 da

 

 

AO 1 

rappr. da  PA 2,  

 

 

contro

 

 

AO 1 

rappr. da  PA 2  

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 89'651.55 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010 su fr. 77'000.- e dal 30 ottobre 2014 su             fr. 12'651.55, somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 111'901.55 oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2009 su fr. 99'050.- e dal 30 ottobre 2014 su fr. 12'851.55;

 

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 7 settembre 2020 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 62'990.- oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2009;

 

appellanti entrambe le parti, con tre diversi rimedi giuridici: la convenuta, che con appello 7 ottobre 2020 (inc. n. 12.2020.124) ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e in via subordinata di accoglierla per fr. 48'890.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado; l’attrice, che con appello 13 ottobre 2020 (inc. n. 12.2020.127) ha chiesto di riformare la decisione pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 111'901.55 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010 su fr. 99'050.- e dal 30 ottobre 2014 su fr. 12'851.55, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; e ancora la convenuta, che con appello incidentale 1° dicembre 2020 (inc. n. 12.2020.127) ha chiesto che gli interessi dovuti sulle eventuali somme a favore dell’attrice avessero semmai a decorrere solo dal 7 settembre 2020, sempre protestando spese e ripetibili;

 

preso atto della risposta 12 novembre 2020 dell’attrice all’appello della convenuta (inc. n. 12.2020.124), della risposta 1° dicembre 2020 della convenuta all’appello dell’attrice (inc. n. 12.2020.127) e della risposta 11 dicembre 2020 dell’attrice all’appello incidentale della convenuta (inc. n. 12.2020.127), con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese e di ripetibili;

 

vista la replica spontanea 11 dicembre 2020 dell’attrice alla risposta della convenuta all’appello della prima (inc. n. 12.2020.127);

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Con contratto 6 febbraio 2007 (doc. E) Ma__________ __________, J__________ __________ e M__________ __________, nella loro qualità di promotori e committenti, hanno appaltato a AP 1, nella sua qualità di assuntore generale, la costruzione di un condominio di 10 appartamenti (denominato “Residenza __________”) sulla part. __________ RFD di __________, fondo che è poi stato costituito in proprietà per piani (doc. D).

                                         Gli appartamenti così edificati, oggetto di un regolare collaudo il 1° dicembre 2008 (doc. 2), sono stati venduti, tra il novembre 2008 e l’agosto 2014 (doc. 3-6), ai singoli comproprietari.

                                        

 

                                   2.   Ritenendo che, nonostante gli interventi nel frattempo messi in atto, non fosse stato possibile ovviare in modo soddisfacente alle infiltrazioni d’acqua riscontrate nelle cantine e nel garage rispettivamente al problema causato dal ristagno d’acqua all’entrata dell’edificio, il 2 febbraio 2012 la Comunione dei comproprietari ha dapprima inoltrato nei confronti dei committenti e venditori un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare (inc. n. CA.2012.55), che ha portato all’allestimento da parte dell’ing. F__________ __________ di tre distinti rapporti peritali attestanti la almeno parziale persistenza di questi e di altri problemi (doc. N, O e P), e il 27 gennaio 2014 ha poi promosso nei loro confronti un’istanza di conciliazione in vista della loro condanna al pagamento di complessivi fr. 96'701.70 oltre interessi.

                                         Il 17/20 ottobre 2014 la Comunione dei comproprietari e i committenti e venditori hanno quindi sottoscritto un accordo transattivo (doc. EE), nell’ambito del quale è stata concordata la cessione da parte di questi ultimi alla prima, a fronte del pagamento di fr. 12'000.- da parte di costoro, di “tutti i diritti di garanzia derivanti dal contratto d’appalto del 6 febbraio 2007 ed eventuali accordi complementari, conclusi con la AP 1 ed in generale tutti i diritti derivanti dall’edificazione del mappale __________ RFD __________ e meglio come da dichiarazione allegata quale inserto A”, avente appunto per oggetto la cessione vera e propria “di tutti i diritti di garanzia dagli stessi vantati nei confronti della AP 1 derivanti dal contratto per opere da impresario costruttore di data 6 febbraio 2007 per l’edificazione di un nuovo condominio in PPP sulla particella __________ RFD __________” (doc. Z).   

 

 

                                   3.   Con petizione 28 gennaio 2015 la AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. AA), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di una somma poi aumentata in sede conclusionale a fr. 111'901.55 oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2009 su fr. 99'050.- e dal 30 ottobre 2014 su fr. 12'851.55. Essa, agendo quale cessionaria delle pretese dei committenti e venditori (doc. Z), ha preteso in estrema sintesi, dopo aver già tolto i fr. 12'000.- nel frattempo ricevuti da questi ultimi, l’attribuzione delle somme necessarie per ovviare ai vari difetti riscontrati nello stabile (fr. 3'050.- per le opere da eseguire all’entrata, fr. 2'000.- per un intervento “fessurazione”, fr. 20’000.- per i problemi nelle cantine e fr. 74'000.- per i difetti nel garage) e il risarcimento delle spese legali a lei frattanto occorse (fr. 11'516.75 per spese legali preprocessuali, fr. 634.80 per spese della procedura di assunzione di prove a titolo cautelare e fr. 700.- per spese delle due procedure di conciliazione).

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

 

 

                                   4.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con la decisione 7 settembre 2020 qui impugnata - emanata dopo che con pronuncia 12 luglio 2017 (inc. n. 12.2016.22) la scrivente Camera, riformando il giudizio pretorile preliminare 21 dicembre 2015, aveva respinto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, ritenuto che il 28 agosto 2017 (inc. n. 4A_379/2017) il Tribunale federale aveva poi dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile presentato contro la stessa - il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 62'990.- oltre interessi al 5% dal 29 luglio 2009, ponendo la tassa di giustizia di fr. 6’000.- e le spese, comprese quelle della perizia giudiziaria e quelle della procedura di conciliazione (di fr. 500.-), per 2/5 a carico dell’attrice e per 3/5 a carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili. Egli ha in sostanza riconosciuto all’attrice, per altro in misura limitata, solo la pretesa avente per oggetto le somme necessarie alla riparazione di alcuni difetti (fr. 1’890.- per le opere da eseguire all’entrata, fr. 13’000.- per i problemi nelle cantine e fr. 48'100.- per i difetti nel garage).

 

 

                                   5.   La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.

                                         Con appello 13 ottobre 2020 (inc. n. 12.2020.127), avversato dalla convenuta con risposta 1° dicembre 2020 (a cui ha fatto seguito la replica spontanea 11 dicembre 2020), l’attrice, ribadendo la fondatezza di tutte le sue pretese tranne per quanto riguardava la data di decorrenza degli interessi per la pretesa avente per oggetto le somme necessarie alla riparazione dei difetti, ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 111'901.55 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010 su fr. 99'050.- e dal 30 ottobre 2014 su fr. 12'851.55, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                         In precedenza, con appello 7 ottobre 2020 (inc. n. 12.2020.124), avversato dall’attrice con risposta 12 novembre 2020, la convenuta, ritenendo che la pretesa avente per oggetto le somme necessarie alla riparazione dei difetti fosse del tutto infondata e comunque potesse essere accolta solo in misura ancor più ridotta (fr. 890.- per le opere da eseguire all’entrata, fr. 12’000.- per i problemi nelle cantine e fr. 36'000.- per i difetti nel garage) e con una diversa data di decorrenza degli interessi, aveva chiesto di riformare la decisione pretorile nel senso di respingere la petizione e in via subordinata di accoglierla per fr. 48'890.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado. Nell’ambito della procedura ricorsuale promossa dalla controparte (inc. n. 12.2020.127), con appello incidentale 1° dicembre 2020, avversato dall’attrice con risposta 11 dicembre 2020, ha poi pure chiesto che gli interessi sulle eventuali somme dovute a qualsiasi titolo a favore della controparte avessero semmai a decorrere solo dal 7 settembre 2020, sempre protestando spese e ripetibili.

                                     

 

                                   6.   L’appello incidentale della convenuta (non però la censura in esso contenuta relativa alla decorrenza degli interessi, che verrà esaminata al consid. 12) dev’essere dichiarato irricevibile. Avendo essa in precedenza già inoltrato un appello con cui aveva postulato in via principale la riforma dell’intera decisione pretorile nel senso di respingere la petizione con protesta di spese e ripetibili, le era in effetti preclusa la possibilità di presentare in seguito un ulteriore gravame, principale o incidentale, volto ad ottenere una modifica meno incisiva di quel giudizio, segnatamente una riduzione della somma o degli interessi eventualmente dovuti alla controparte. Una richiesta in tal senso avrebbe del resto potuto essere formulata già nel suo appello (ciò che per l’appunto essa aveva fatto con la sua domanda in via subordinata di accogliere la petizione per soli fr. 48'890.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010) e comunque avrebbe potuto essere inserita anche nella sua risposta all’appello della controparte, con cui aveva postulato la reiezione del gravame (TF 4A_267/2015 del 27 giugno 2016 consid. 3).

 

 

                                   7.   In questa sede la convenuta ha sostenuto che la petizione avrebbe dovuto essere respinta già per il fatto che negli allegati preliminari l’attrice, oltre a non aver indicato se le sue pretese si fondassero sulle disposizioni del CO oppure sulle norme SIA 118, non aveva specificato qual era stato il diritto di garanzia scelto (riparazione del difetto ad opera dell’appaltatore o tramite un terzo, minor valore dell’opera, risarcimento del danno, recesso dal contratto), e semmai aveva lasciato intendere che sarebbe stato scelto il minor valore dell’opera o il risarcimento del danno (replica p. 1; recte: p. 2) senza però avvedersi che quest’ultima circostanza comportava la nullità della cessione da loro successivamente effettuata (doc. Z).

 

 

                               7.1.   La censura relativa all’applicabilità delle norme SIA 118, prodotte agli atti sub doc. T, è infondata, essendo incontestabile che negli allegati preliminari l’attrice, facendo giustamente riferimento a quanto era stato concordato nel contratto d’appalto venuto in essere tra i committenti e la convenuta (doc. E), aveva indicato che le sue pretese si fondavano proprio su quella particolare regolamentazione (petizione p. 2 e replica p. 3).

 

 

                               7.2.   La censura concernente la mancata indicazione da parte dell’attrice negli allegati preliminari del diritto di garanzia scelto dai committenti e da lei stessa, rispettivamente la presunta indicazione da parte sua a favore del minor valore o del risarcimento del danno tale da comportare la nullità della cessione a suo favore (doc. Z), deve a sua volta essere respinta.

                                         Sul tema dell’allegazione, si osserva che l’attrice negli allegati preliminari aveva indicato, sia pure in modo un po’ ermetico, che “i promotori hanno sempre tenuto informata la convenuta dei difetti che venivano loro segnalati dall’attrice, chiedendo nel contempo di intervenire a risolvere le varie problematiche (plico doc. U [nel quale - si aggiunga qui - essi avevano assegnato all’impresa un termine per la riparazione, aggiungendo che in caso di mancato riscontro le riparazioni sarebbero state fatte eseguire da terzi])”, che “i vari tentativi di intervenire da parte dei promotori e dell’impresa qui convenuta per correggere la situazione si sono rivelati dei meri palliativi, che non hanno apportato nulla di concreto e nessun sostanziale miglioramento” e che sulla base delle perizie a titolo cautelare (doc. N, O e P) “il costo di ripristino dei difetti” da lei concretamente rivendicato in quanto cessionaria dei promotori “è stato quantificato in fr. 77'000.-” oltre interessi (petizione p. 2 seg.), lasciando con ciò intendere che i promotori, e lei stessa nella sua qualità di cessionaria, avevano optato proprio per la riparazione dei difetti da parte di un terzo. Poco importa invece se essa, a p. 2 della replica, abbia provveduto ad esporre delle considerazioni giuridiche in merito al “credito derivante dal diritto al minor valore e “al risarcimento dei danni”, il giudice non essendo vincolato da un’eventuale erronea interpretazione giuridica fornita dalle parti (art. 57 CPC; TF 5A_673/2011 del 11 aprile 2012 consid. 3, 5A_862/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 4).

                                         Sulla validità della cessione dei committenti (doc. Z) dopo la loro scelta della riparazione dei difetti da parte di un terzo, confermata dall’istruttoria, si può senz’altro rinviare alle considerazioni, che si danno qui per riprodotte, che il 12 luglio 2017 avevano indotto questa Camera a respingere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva (inc. n. 12.2016.22).

 

 

                                   8.   In questa sede l’attrice ha ribadito il buon fondamento della sua pretesa di fr. 2'000.-, relativa a un non meglio precisato intervento “fessurazione (doc. O p. 16)” (appello p. 7), che il Pretore aveva invece disatteso rilevando che l’istruttoria aveva invece permesso di appurare che “allo stato attuale permangono nelle cantine, nel garage ed all’entrata dello stabile problemi d’infiltrazione d’acqua e di ristagno dell’acqua piovana” ma nessun altro problema (decisione p. 11).

                                         La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). L’attrice, a parte la stringatissima indicazione da lei fornita e di cui si è appena detto, non si è in effetti confrontata con l’argomentazione che aveva portato il giudice di prime cure a non ammettere quella pretesa, pacificamente relativa al corridoio esterno di accesso all’edificio (doc. O p. 14), e nemmeno ha fornito alcun dettaglio aggiuntivo a sostegno della stessa, che oltretutto nel suo gravame era stata esposta, manifestamente in modo erroneo, tra le pretese riguardanti le cantine ed il garage.

 

 

                                   9.   Entrambe le parti hanno censurato il giudizio con cui il Pretore, per le opere da eseguire all’entrata, aveva riconosciuto all’attrice complessivi fr. 1’890.- (fr. 1'000.- per la sistemazione delle crepe degli scalini, fr. 720.- per i costi di impermeabilizzazione della vasca da fiori e fr. 170.- per i costi di ripristino dello zoccolino e dell’intonaco). Mentre l’attrice ha preteso la totalità dei fr. 3'050.- azionati a questo titolo (fr. 1'000.- per la sistemazione delle crepe degli scalini, fr. 1’200.- per i costi di impermeabilizzazione della vasca da fiori e fr. 850.- per i costi di ripristino dello zoccolino e dell’intonaco), la convenuta ha contestato di dovere alcunché, dicendosi però disposta in via subordinata a pagare fr. 890.- (fr. 720.- per i costi di impermeabilizzazione della vasca da fiori e fr. 170.- per i costi di ripristino dello zoccolino e dell’intonaco).

 

 

                               9.1.   Come si dirà qui di seguito, la pretesa dev’essere respinta siccome il difetto alla base delle opere di ripristino non è stato notificato tempestivamente.

 

 

                            9.1.1.   È vero che il 20 agosto 2010, ossia entro i due anni dal collaudo dell’opera - avvenuto come detto il 1° dicembre 2008 (doc. 2) - e con ciò tempestivamente (art. 172 delle norme SIA 118), l’attrice aveva segnalato il fatto che “durante i periodi di pioggia, davanti alla porta d’entrata del condominio, vengono a formarsi delle pozzanghere che non riescono a smaltirsi causa il mal posizionamento della pavimentazione esterna” (doc. F), tanto che in occasione del sopralluogo del 30 agosto 2010, effettuato in presenza della convenuta, era stata persino concordata, quale misura di risanamento, l’esecuzione all’ “entrata stabile” di una pavimentazione “in lastre di granito” (doc. G).

                                         È però altrettanto vero che nell’ambito delle perizie a titolo cautelare l’attrice ha poi dato atto che la problematica era stata risolta con l’intervento allora concordato (doc. N p. 3 e O p. 3).

 

 

                            9.1.2.   Il difetto ora in discussione, concernente più che altro le crepe negli scalini che portavano al pianerottolo d’entrata e la vasca da fiori adiacente all’entrata (problemi questi che avevano poi causato le infiltrazioni nella parete interna del pianerottolo d’entrata e la conseguente necessità di ripristinarne lo zoccolino e l’intonaco, cfr. perizia p. 6 segg.), è in realtà diverso, e soprattutto nulla ha a che vedere con il ristagno d’acqua nel pianerottolo e con la nuova pavimentazione in granito posata (tant’è che a p. 10 della perizia è anzi stato precisato che “le foto mostrano che l’acqua piovana scende dai gradini e tende ad andare verso l’esterno quando arriva sul pianerottolo (grazie alla pendenza [realizzata - si aggiunga qui - mediante la nuova pavimentazione])”; in tal senso pure perizia p. 13). Esso è venuto alla luce unicamente in occasione dell’allestimento del primo referto a titolo cautelare (doc. N), reso il 19 ottobre 2012 e notificato all’attrice 23 ottobre 2012 (cfr. inc. n. CA.2012.55 rich.), nel quale il perito, richiesto di accertare i difetti presenti nel garage, nelle cantine e sullo spiazzo antistante l’entrata del condominio, aveva avuto modo di evidenziare anche l’esistenza di “un’infiltrazione di acqua all’interno della porta d’entrata …, che si manifesta con una macchia sulla parete … e con acqua sotto lo zerbino”, la cui origine “potrebbe essere una mancanza d’impermeabilizzazione della vasca dei fiori adiacente, oppure dell’acqua superficiale che scendendo dai 3 scalini scoperti (in caso di forte pioggia) scorre verso la porta e si infiltra sotto la soglia” (doc. N p. 3 seg.; cfr. pure doc. O p. 3 seg.).

                                         Ora, non trattandosi né di un difetto già segnalato nel periodo di garanzia di due anni (art. 172 delle norme SIA 118) né di un difetto conseguente all’eliminazione di un precedente problema (art. 176 delle norme SIA 118), lo stesso, per eventualmente innescare la responsabilità della convenuta, avrebbe dovuto esserle segnalato - laddove fosse stato riconducibile a un difetto occulto, il che per altro nemmeno sembra essere il caso - subito dopo la sua scoperta (art. 179 cpv. 2 delle norme SIA 118), ciò che tuttavia non risulta essere avvenuto. La problematica è in effetti stata segnalata per la prima volta alla convenuta, che - come detto - non era parte alla procedura di assunzione di prove a titolo cautelare, solo il 3 aprile 2013 (doc. U4; cfr. doc. U5), a seguito dell’invio del secondo referto a titolo cautelare (doc. O), allestito nel “marzo 2013” e notificato all’attrice il 29 marzo 2013 (cfr. inc. n. CA.2012.55 rich.). Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dalle testimonianze di Ma__________ __________, arch. E__________ __________, A__________ __________ e S__________ __________ non si poteva invece concludere che questo difetto fosse stato notificato tempestivamente.

 

 

                                10.   Anche il giudizio con cui il Pretore, per i difetti riscontrati nelle cantine e nel garage, aveva riconosciuto all’attrice complessivamente fr. 51’100.- (fr. 13'000.- [il 65% di fr. 20'000.-] per i primi e fr. 48’100.- [il 65% di fr. 74'000.-] per i secondi), è stato censurato da entrambe le parti. Mentre l’attrice ha preteso la totalità dei fr. 94'000.- rivendicati in sede conclusionale a questo titolo (fr. 20'000.- [il 100% di fr. 20'000.-] e fr. 74’000.- [il 100% di fr. 74'000.-]), la convenuta ha chiesto di ridurre la somma da lei dovuta a un importo non superiore a fr. 48’000.- (fr. 12’000.- [il 60% di fr. 20'000.-] e fr. 36'000.- [il 60% di fr. 60'000.-]).

 

 

                             10.1.   A questo stadio della lite è pacifico che le spese per eliminare i difetti nelle cantine ammontino a fr. 20'000.- (doc. O p. 16).

                                         Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, non è invece vero che le spese per eliminare i difetti nel garage ammontino a fr. 60'000.- (fr. 45'000.- + fr. 15'000.-) anziché a fr. 74'000.- (fr. 45'000.- + fr. 29'000.-). Il rilievo è innanzitutto irricevibile, atteso che la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è confrontata con l’assunto pretorile secondo cui il perito giudiziario aveva accertato che, per riparare quei difetti, ai fr. 45'000.- da lui stimati in un primo tempo (perizia p. 27) bisognava aggiungere anche la spesa per l’intervento d’impermeabilizzazione della ditta __________, che inizialmente era stata da lui stimata in fr. 15'000.- (perizia p. 27), salvo poi essere stata da lui “attualizzata”, una volta ricevuta la relativa offerta che era però risultata più cara del previsto, a fr. 29'000.- (complemento peritale p. 7). Esso sarebbe comunque stato destinato all’insuccesso anche nel merito, atteso che quell’accertamento è stato effettivamente confermato dall’istruttoria, nulla permettendo di ritenere che la somma di fr. 29'000.- fosse invece riferita a un intervento diverso e più incisivo di quello previsto nella perizia giudiziaria (quello relativo a un intervento parzialmente dall’interno e parzialmente dall’esterno, complemento peritale p. 6 segg.).

 

 

                             10.2.   Il perito giudiziario ha accertato che sia i difetti nelle cantine sia i problemi nel garage erano imputabili al 10% al progettista, al 30% alla direzione lavori e al 60% alla ditta esecutrice (perizia p. 22 e 26). Richiesto di indicare le ragioni che l’avevano indotto ad accollare il 10% di responsabilità al progettista, egli ha risposto che la suddivisione percentuale delle responsabilità per i difetti era stata da lui quantificata “in base alla nostra esperienza pluridecennale sui cantieri” (complemento peritale p. 3).

                                         Ritenendo quest’ultima motivazione generica e non supportata da più precise indicazioni, il Pretore ha suddiviso equamente il 10% attribuito al progettista tra la direzione lavori e la ditta esecutrice, alle quali ha così imputato il 35% rispettivamente il 65% della responsabilità per i difetti. In questa sede, l’attrice, rilevando come nulla potesse essere rimproverato al progettista e alla direzione lavori, ha chiesto di aumentare al 100% la responsabilità della convenuta, mentre quest’ultima ha chiesto di confermare la percentuale del 60% riportata nella perizia.

                                        

 

                          10.2.1.   L’accertamento fattuale effettuato a p. 22 e 26 della perizia (che imputava la responsabilità per i difetti al 10% al progettista, al 30% alla direzione lavori e al 60% alla ditta esecutrice) può in realtà essere confermato. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure e dall’attrice, il fatto che quella circostanza sia stata motivata sulla base dell’esperienza del perito non è in effetti ancora sufficiente per rimetterla in discussione (TF 4A_ 390/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 1.3.2, 6B_1117/2020 del 2 novembre 2020 consid. 3 e 3.4.2; II CCA 4 dicembre 2007 inc. n. 12.2006.180, 8 maggio 2009 inc. n. 12.2008.48, 26 luglio 2019 inc. n. 12.2017.178). E nemmeno è possibile seguire l’attrice, in assenza di puntuali riscontri istruttori segnatamente peritali, laddove aveva preteso che al progettista e alla direzione lavori non poteva essere ascritta alcuna responsabilità, rispettivamente laddove aveva concluso che il fatto che l’esperto in altri passaggi della sua perizia avesse affermato che le problematiche riscontrate erano “principalmente” riconducibili ad errori di esecuzione (perizia p. 20 e 24) sarebbe stato sufficiente per ammettere una responsabilità integrale della convenuta.

 

 

                          10.2.2.   Ciò posto, in diritto, è senz’altro giustificato ed equo attribuire alla convenuta una responsabilità per l’insorgenza dei difetti pari solo al 60% e con ciò ridurre del 40% le somme da porre a suo carico per il risanamento dell’opera (art. 170 cpv. 3 delle norme SIA 118; TF 4A_213/2015 del 31 agosto 2015 consid. 7.2.2).

                                         La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che l’appaltatrice responsabile dell’insorgenza di un difetto non è tenuta a rispondere integralmente del pregiudizio causato se vi è una corresponsabilità del committente o dei suoi eventuali ausiliari, ritenuto che in quest’ultima categoria rientrano tra gli altri gli ingegneri e gli architetti ai quali il committente ha attribuito una posizione di predominanza rispetto ad altre persone incaricate nel cantiere ed ai quali segnatamente è stata conferita la facoltà di dare istruzioni a queste ultime (DTF 130 III 591 consid. 5.5.1), com’è evidentemente il caso per la direzione lavori (in tal senso pure art. 166 cpv. 4 delle norme SIA 118).

                                         Nel caso di specie, è così incontestabile che la convenuta non debba rispondere del 30% del pregiudizio che era stato causato dalla direzione lavori. Ritenuto poi che questa era stata concretamente assunta da Ma__________ __________ - che come detto era anche uno dei tre committenti iniziali -, dall’arch. Ad__________ __________ e dall’arch. E__________ __________ (cfr. teste arch. Ad__________ __________ p. 6; cfr. pure teste arch. E__________ __________ p. 3, il quale ha confermato che la direzione lavori era stata svolta da lui e dall’arch. Ad__________ __________; cfr. anche doc. 2) e che gli ultimi due risultavano oltretutto essere i progettisti del condominio in questione (cfr. testi arch. Ad__________ __________ p. 6 e arch. E__________ __________ p. 3), è evidente che la convenuta nemmeno debba rispondere del 10% del pregiudizio che era stato causato dai progettisti, trattandosi sempre delle medesime persone fisiche che erano state incaricate della direzione lavori e che con ciò si trovavano in una posizione di predominanza nei suoi confronti.

                                        

 

                             10.3.   All’attrice, per i difetti nelle cantine e nel garage, possono in definitiva essere riconosciuti complessivamente fr. 56’400.- (fr. 12'000.- [il 60% di fr. 20'000.-] per i primi e fr. 44’400.- [il 60% di fr. 74'000.-] per i secondi).

 

 

                                11.   Il Pretore ha integralmente respinto le pretese dell’attrice volte al risarcimento delle spese legali a lei frattanto occorse (fr. 12'851.55): per quanto atteneva alle spese legali preprocessuali e giudiziarie inerenti la procedura di cui all’inc. n. CA.2012.55 (doc. Q, R e S), ha osservato che le stesse non potevano essere poste a carico della convenuta, che non vi era parte e verso la quale l’attrice non deteneva alcun diritto di garanzia né alcun credito riconducibile all’esercizio di diritti di garanzia esercitati dai promotori immobiliari; per quanto atteneva alle spese legali preprocessuali inerenti l’avvio della procedura di conciliazione a seguito della cessione dei diritti dei promotori verso la convenuta (doc. S), ha rilevato che l’attrice non aveva in alcun modo sostanziato la sua pretesa né giustificato il carattere necessario delle prestazioni da lei fatturate; per quanto riguardava le spese di conciliazione, le stesse dovevano seguire la soccombenza, da determinarsi sulla base delle pretese ammesse nel giudizio, fermo restando che ciò valeva solo per la tassa di giustizia di fr. 500.- prelevata nella procedura promossa nei confronti della convenuta, non però per la tassa di giustizia prelevata nella procedura promossa nei confronti dei promotori, che in effetti nemmeno aveva visto coinvolto la convenuta.

                                         In questa sede l’attrice ha riproposto, pari pari, le sue pretese a titolo di spese legali, da lei ritenute “ben giustificate”, dopo aver osservato che “il Pretore ha riconosciuto in maniera molto ridotta (solo fr. 300.-) i costi sopportati dall’appellante per poter ottenere il riconoscimento del proprio buon diritto. Nelle proprie valutazioni, il giudice di prime cure non ha considerato che tutti i costi sopportati dall’appellante si sono resi necessari poiché fin da subito la AP 1 ha rifiutato di affrontare le problematiche nei modi corretti. Invece di verificare e soprattutto correggere i difetti, l’appellata ha fin da subito negato ogni sua responsabilità, obbligando l’appellante a muoversi giudizialmente per poter ottenere quanto gli spettava, ossia un’edificazione priva di difetti. La procedura è stata dapprima avviata contro i promotori, con cui i condomini avevano un rapporto contrattuale ed in seguito, verificata la difficoltà di agire nominalmente, stanti le differenti tipologie di contratto di compravendita degli appartamenti, contro la qui appellata a seguito della cessione dei diritti di garanzia alla Comunione dei comproprietari. L’origine della problematica è tuttavia sempre la stessa, ossia l’esistenza dei difetti dovuti alla cattiva esecuzione delle opere da parte della AP 1. Nessuna spesa sarebbe stata necessaria qualora l’appellata avesse eseguito correttamente le opere che le sono state appaltate o perlomeno avesse agito correttamente quando le sono stati segnalati i difetti, riparandoli in garanzia” (appello 13 ottobre 2020 p. 7). Non essendosi essa in tal modo confrontata criticamente con la decisione pretorile che aveva respinto quelle pretese, spiegando le ragioni per cui la stessa sarebbe stata errata e da riformare, la sua censura deve senz’altro essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

 

 

                                12.   Il Pretore ha infine ritenuto che gli interessi di mora sulle somme attribuite all’attrice per l’eliminazione dei difetti dovessero pacificamente decorrere a far tempo dal 29 luglio 2009.

                                         In questa sede la convenuta ha dapprima chiesto che gli stessi decorressero solo dal 20 agosto 2010 (appello 7 ottobre 2020 p. 2 e 11), trovando sin da subito l’esplicita adesione dell’attrice (appello 13 ottobre 2020 p. 8, risposta all’appello 12 novembre 2020 p. 9, replica spontanea 11 dicembre 2020 p. 4), ciò che impone di riformare in tal senso la decisione pretorile.

                                         Poco importa invece se la convenuta, in modo contraddittorio, abbia in seguito auspicato una loro decorrenza unicamente dalla data della decisione pretorile (appello incidentale 1° dicembre 2020 p. 8), questa sua ulteriore richiesta, oltre ad essere manifestamente infondata nel merito (art. 102 CO, cfr. doc. F), dovendo senz’altro essere disattesa già in base al principio della buona fede processuale e dell’abuso di diritto (art. 52 CPC e art. 2 cpv. 2 CC; TF 4A_590/2016 del 26 gennaio 2017 consid. 2.1).

 

 

                                13.   Ne discende che l’appello della convenuta dev’essere parzialmente accolto nel senso che la petizione va ammessa limitatamente alla somma di fr. 56'400.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010, che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile e che l’appello incidentale della convenuta dev’essere dichiarato irricevibile.

Le spese giudiziarie delle procedure di primo e di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 7 ottobre 2020 di AP 1 (inc. n. 12.2020.124) è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 7 settembre 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

 

                                     1.    La petizione è parzialmente accolta.

                                                Di conseguenza AP 1 è condannata a pagare alla AO 1 fr. 56'400.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2010.

                                        2.     La tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese, ivi comprese quelle peritali sopportate in questa sede e quelle della procedura di conciliazione di fr. 500.-, da anticipare come di rito, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

 

 

                                   II.   Le spese processuali di cui all’appello 7 ottobre 2020, di fr. 4'000.-, sono poste per 9/10 a carico dell’appellante e per 1/10 a carico della controparte, alla quale l’appellante rifonderà fr. 2'500.- per ripetibili parziali.

 

 

                                  III.   L’appello 13 ottobre 2020 della AO 1 (inc. n. 12.2020.127) è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                 IV.   Le spese processuali di cui all’appello 13 ottobre 2020, di fr. 3'500.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili.

 

 

                                  V.   L’appello incidentale 1° dicembre 2020 di AP 1 (inc. n. 12.2020.127) è irricevibile.

 

 

                                 VI.   Le spese processuali di cui all’appello incidentale 1° dicembre 2020, di fr. 100.-, sono poste a carico dell’appellante in via incidentale, che rifonderà alla controparte fr. 200.- per ripetibili.

 

 

                                VII.   Notificazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

                      

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).