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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.258 della Prcon cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto PI 1 e in solido delle convenute AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 230'317.45, somma poi aumentata con le conclusioni a fr. 244'833.80, oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2011, domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, ritenuto che il convenuto PI 1, con domanda riconvenzionale, ha a sua volta chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 200'000.- oltre interessi al 5% dal 18 agosto 2011;
sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 28 settembre 2020, con cui ha parzialmente accolto la petizione, condannando in solido le convenute AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 128'177.35 oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2011, e ha respinto la domanda riconvenzionale;
appellanti le convenute AP 1 e AP 2, che, con appello 28 ottobre 2020, hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili, e l’attrice, che, con appello incidentale 11 dicembre 2020, ha chiesto in via principale la riforma della decisione pretorile sulla petizione nel senso di condannare in solido le convenute AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 196'423.80 oltre interessi al 5% su fr. 183'941.90 dal 25 maggio 2011 e su fr. 12'481.90 dal 30 aprile 2012, e in via subordinata l’annullamento della pronuncia di primo grado sulla petizione con rinvio della causa al Pretore per nuova decisione, il tutto con protesta di spese e ripetibili;
preso atto della risposta all’appello 11 dicembre 2020 dell’attrice, rispettivamente della risposta all’appello incidentale 28 gennaio 2021 delle convenute AP 1 e AP 2, con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese e di ripetibili, mentre che il convenuto PI 1, con le osservazioni (recte: risposta all’appello incidentale) 14 ottobre 2021 - limitata alla sola richiesta in via subordinata - si è rimesso al giudizio di questa Camera;
viste la replica spontanea all’appello incidentale 10 febbraio 2021 dell’attrice e la duplica spontanea all’appello incidentale 22 febbraio 2021 delle convenute AP 1 e AP 2;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Con risoluzione 5 marzo 2008 (doc. A) il PI 1 ha comunicato all’arch. I__________ G__________, che era alla testa del Team incaricato della progettazione del __________ di __________, composto tra gli altri da AO 1, di aver preso atto con soddisfazione dell’accettazione dell’ “impostazione data dal committente che prevede, a partire dal momento dell’appalto all’impresa generale, la cessazione del rapporto contrattuale tra il PI 1 e il Team e la creazione di un nuovo rapporto tra l’impresa alla quale verrà aggiudicata la commessa e il Team” e gli ha confermato che “nel capitolato di concorso (seconda fase) e nel contratto d’appalto da sottoscrivere dopo l’aggiudicazione” l’impresa generale sarebbe stata obbligata a “stipulare un contratto con il Team (o con i suoi membri)”, aggiungendo che nel “contesto del concorso e del contratto d’appalto verranno anche definiti le prestazioni e gli onorari che dovranno essere riconosciuti al Team, che per altro formeranno oggetto di allegato nel contratto attualmente in discussione tra PI 1 e Team”.
B. Sulla base di questa risoluzione, il 13 giugno 2008 il PI 1 e i membri del Team hanno dapprima stipulato un accordo denominato “contratto per prestazioni con Team di progettazione” (doc. B), retto tra l’altro, all’art. 2, dalle norme SIA 102, 103 e 108, in virtù del quale hanno in particolare concordato, all’art. 4 e negli allegati B, C, D, E e F, le prestazioni da eseguire dai vari membri del Team e, all’art. 12, la modalità di computo degli onorari per le loro prestazioni fino all’appalto e per quelle successive, precisando, con riferimento a queste ultime, che “il committente disporrà, segnatamente nel capitolato di concorso per l’appalto delle opere di costruzione, affinché l’impresa generale stipuli con i membri del Team un contratto di mandato relativo alle prestazioni da effettuare, conformemente al presente contratto, a partire dalla crescita in giudicato dall’appalto”, e che “la stipulazione di tale contratto sarà condizione vincolante nell’ambito del concorso per l’appalto della costruzione del __________ e verrà ripresa nel relativo contratto d’appalto”, ritenuto che “il committente garantirà il pagamento all’impresa generale assegnataria della commessa delle prestazioni effettuate dai membri del Team sulla base del contratto tra lo stesso e l’impresa generale”.
Nel giugno 2008 il PI 1 ha poi pubblicato il concorso per l’aggiudicazione dell’appalto concernente le opere da impresa generale per la costruzione del __________, indicando, all’art. 2.4 delle Informazioni amministrative relative allo stesso (doc. 2 delle convenute AP 1 e AP 2 [qui di seguito con i numeri arabi, salvo diversa indicazione, s’intenderanno i documenti versati agli atti da quelle due convenute]), che “la committenza si è avvalsa della consulenza del Team di progettazione I__________ G__________, che ha consegnato il progetto, e ha riconosciuto le prestazioni secondo le norme SIA fino all’allestimento dei documenti esecutivi definitivi” e che “l’impresa generale dovrà stipulare dei contratti con i singoli membri del Team di progettazione per le restanti prestazioni e importi secondo i modelli delle tabelle al capitolo 2.5.1 - 2.5.4”, ritenuto in particolare che all’art. 2.5.2 delle Informazioni amministrative (doc. 2), per le “prestazioni ing. civile” dello studio “AO 1”, era stato stabilito “secondo le norme SIA 103” un importo corrispondente di “fr. 458'620.- (2005) indicizzato al 2008 secondo il modello KBOB (0.023) per un importo di fr. 469'169.-”.
L’8 aprile 2009 il PI 1 ha quindi aggiudicato le opere di impresa generale al consorzio formato da AP 2, AP 2 e E__________, e il 26 novembre 2009 il committente e il deliberatario hanno sottoscritto il relativo contratto di appalto generale (doc. 4): nello stesso, all’art. 5.1.3, è stato in particolare previsto che “il deliberatario si impegna a sottoscrivere con ogni singolo progettista del Team di progettazione dell’arch. I__________ G__________ un contratto di mandato che riprenda i contenuti del contratto di mandato figurante al capitolo 6.19 al classificatore 1 della documentazione di appalto”, ritenuto che “i precitati contratti si riferiranno esclusivamente alle prestazioni di base non ancora eseguite dal Team di progettazione secondo le relative normative SIA e riprodotte nelle tabelle figuranti quale Allegato 12” e che “tali tabelle vincolano il deliberatario a riguardo della retribuzione finanziaria dei singoli progettisti”; nell’art. 14.1 è inoltre stato stabilito che “le parti concordano un termine di un mese affinché il deliberatario concluda con l’arch. I__________ G__________ e con gli altri membri del Team di progettazione i sopraccitati contratti”, ritenuto che “qualora entro il termine di un mese … l’arch. I__________ G__________ e/o gli altri membri del Team di progettazione non avranno sottoscritto con il deliberatario i contratti di cui al punto 5.1.3 del presente accordo, sarà presunta la loro volontà contraria alla firma. In tale circostanza il deliberatario è fin d’ora autorizzato a contattare un altro architetto o altri professionisti idonei, a negoziare e a concludere i relativi contratti previa approvazione del committente”.
C. La presente vertenza trae origine dal fatto che AO 1, che sosteneva di aver nel frattempo già provveduto ad effettuare parte delle prestazioni successive all’appalto concordate negli accordi sottoscritti con il PI 1, non ha però accettato di sottoscrivere, siccome a suo dire non conformi a quanto previsto da questi ultimi, quattro bozze di accordo a lei sottoposte tra il febbraio e l’aprile 2010 dal consorzio formato da AP 1, AP 2 e E__________ e dal fatto che con scritto 30 aprile 2010 (doc. L) quest’ultimo, visto che “con riferimento allo scritto 15 aprile 2010 [N.d.R.: doc. 19] del consorzio stesso con allegato contratto di mandato … allo stesso non avete dato seguito alcuno e che pertanto non sussiste alcun rapporto contrattuale fra la vostra società ed il consorzio”, le ha vietato formalmente di accedere al cantiere, provvedendo in seguito a sostituirla, con il successivo beneplacito del PI 1 (doc. 6), con lo studio d’ingegneria __________ (cfr. doc. P).
D. Ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire (doc. Z), con petizione 17 dicembre 2012 AO 1, ritenendo che il contratto di mandato venuto in essere con il consorzio deliberatario - di cui E__________ non faceva ormai più parte - e garantito a suo tempo dal PI 1, da lei parzialmente già adempiuto, le sarebbe stato revocato pretestuosamente e intempestivamente, ha convenuto in giudizio quest’ultimo ente pubblico, AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la condanna di costoro - delle ultime due in solido - al pagamento di fr. 230'317.45 oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2011. Essa, in estrema sintesi, ha preteso il pagamento di fr. 193'052.65 a titolo di onorario, di fr. 2'859.- per prestazioni “a richiesta per adattamenti”, di fr. 21'923.90 per indennizzo del 10% per la revoca intempestiva del mandato e di fr. 12'481.90 per spese legali preprocessuali.
I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione (ritenuto che il convenuto PI 1 ha pure inoltrato una domanda riconvenzionale, su cui non è qui necessario riferire).
E. Una volta esperita l’istruttoria di causa, le parti, in sede conclusionale, si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro rispettive domande, ritenuto però che l’attrice ha provveduto ad aumentare le sue richieste a fr. 244'833.80 oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2011. Essa ha a quel momento preteso il pagamento di fr. 199'442.90 (fr. 185'355.90 + IVA [al 7.6%]) a titolo di onorario, di fr. 3'076.30 (fr. 2'859.- + IVA [al 7.6%]) per prestazioni “a richiesta per adattamenti”, di fr. 5'529.10 (fr. 5'138.56 + IVA [al 7.6%]) per spese forfetarie del 3%, di fr. 24'303.60 (fr. 22'587.01 + IVA [al 7.6%]) per indennizzo del 10% per la revoca intempestiva del mandato e di fr. 12'481.90 per spese legali preprocessuali.
F. Con la decisione 28 settembre 2020 qui oggetto di impugnativa il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato in solido le convenute AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 128'177.35 oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2011, ha posto la tassa di giustizia di fr. 8'000.- e le spese di fr. 38’186.- a carico dell’attrice e delle convenute AP 1 e AP 2 in ragione di metà ciascuna, ha dichiarato compensate le ripetibili per quanto riguardava l’attrice e le convenute AP 1 e AP 2 e ha imposto all’attrice di pagare al convenuto PI 1 fr. 14’000.- per ripetibili. In buona sostanza, dall’unica pretesa riconosciuta a favore dell’attrice, quella di fr. 193'517.25 a titolo di onorario, egli ha dedotto i fr. 65'339.90 da lei già ricevuti direttamente dall’arch. I__________ G__________.
G. Con appello 28 ottobre 2020, avversato dall’attrice con risposta 11 dicembre 2020, le convenute AP 1 e AP 2, ritenendo che in realtà la controparte non potesse pretendere da loro alcunché, hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con appello incidentale 11 dicembre 2020 - avversato dalle convenute AP 1 e AP 2 con risposta 28 gennaio 2021 (a cui hanno fatto seguito la replica spontanea 10 febbraio 2021 e la duplica spontanea 22 febbraio 2021), mentre che il convenuto PI 1 con risposta 14 ottobre 2021, limitata alla sola richiesta in via subordinata, si è rimesso al giudizio di questa Camera - l’attrice, auspicando il riconoscimento di fr. 175'505.20 (fr. 162'957.49 + IVA [al 7.7%]) a titolo di onorario, di fr. 3'079.15 (fr. 2'859.- + IVA [al 7.7%]) per prestazioni “a richiesta per adattamenti”, di fr. 5'357.55 (fr. 4'974.50 + IVA [al 7.7%]) per spese forfetarie del 3% e di fr. 12'481.90 per spese legali preprocessuali, ha chiesto in via principale la riforma della decisione pretorile nel senso di condannare in solido le convenute AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 196'423.80 oltre interessi al 5% su fr. 183'941.90 dal 25 maggio 2011 e su fr. 12'481.90 dal 30 aprile 2012, e in via subordinata l’annullamento della pronuncia di primo grado sulla petizione con rinvio della causa al Pretore per nuova decisione, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado.
considerando
in diritto:
1. Nella sua decisione, per quanto qui interessa, il Pretore ha innanzitutto accertato che l’attrice, malgrado la mancata sottoscrizione del contratto d’ingegneria - segnatamente per il disaccordo sul tema della liberatoria (scarico) da lei pretesa - propostole a più riprese dalle convenute AP 1 e AP 2, aveva effettivamente svolto, successivamente alla delibera all’impresa generale, una serie di prestazioni (cfr. perizia p. 3), che erano poi state utilizzate da queste ultime (cfr. doc. FF e HH; testi arch. I__________ G__________, ing. S__________ M__________, ing. D__________ G__________, P__________ B__________ e arch. P__________ W__________), e aveva dunque concluso con loro un contratto di appalto per atti concludenti (come dichiarato espressamente dal teste ing. D__________ G__________ e confermato da tutte le risultanze probatorie), non essendo invece risultato da nessun documento, e ciò essendo semmai stato superato dai fatti, che le parti avessero riservato la forma scritta. Egli ha poi aggiunto, sempre in base alla perizia giudiziaria, da cui non vi era motivo di distanziarsi, che per queste sue prestazioni - che corrispondevano all’82% di quelle fatturabili per l’autorimessa (oltre al 23% di quanto fatturabile per il controllo dei lavori relativi alla stessa), al 25% di quelle fatturabili per la hall e al 14% di quelle fatturabili per il museo - l’attrice poteva esporre un onorario di fr. 193'517.25, da cui dovevano però essere dedotti i fr. 65'339.90 da lei già ricevuti direttamente dall’arch. I__________ G__________. A tale proposito, ha evidenziato che per la prima fase l’attrice era stata integralmente pagata e non era stato da lei comprovato che avesse svolto lavori straordinari che non ne facevano parte e nemmeno risultava che avesse mai rivendicato un onorario aggiuntivo rispetto a quello pattuito, sicché i fr. 65'339.90 riguardavano proprio la seconda fase. Era del resto a torto che l’attrice aveva sostenuto che le parti convenute non avevano “mai preteso qualcosa di simile con risposte e dupliche”.
Disattesa (per ragioni che qui non è necessario riassumere) la pretesa relativa all’indennizzo del 10% per la revoca intempestiva del mandato, il Pretore ha infine respinto le ulteriori due pretese dell’attrice, quella di fr. 2'859.- per prestazioni “a richiesta per adattamenti” e quella di fr. 12'481.90 per spese legali preprocessuali, per i seguenti motivi. Sulla prima il perito giudiziario aveva concluso che questi controlli ad hoc rientravano nelle usuali prestazioni di controllo lavori e progetto esecutivo dell’attrice. In merito alla seconda, l’attrice aveva misconosciuto l’eccezionalità di riconoscere a una parte le spese sorte per la consultazione di un avvocato prima dell’apertura del processo civile, ciò che presupponeva che tale consultazione fosse necessaria e adeguata e che le spese non fossero coperte dalle ripetibili: nel caso concreto, invece, tale eccezionalità non era data, poiché la presente fattispecie non si scostava di per sé dai parametri di normalità, riguardo a quanto era stato necessario per prepararla, e non bastava che la causa fosse complessa per attivare una simile pretesa risarcitoria, perché la preparazione della stessa rientrava per l’appunto nel perimetro delle ripetibili.
sulla richiesta in via subordinata dell’appello incidentale
2. Ancorché eccepita unicamente nell’appello incidentale e oltretutto solo in via subordinata, la censura dell’attrice relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) per il fatto che il giudice di prime cure, con decisioni ordinatorie processuali del 6 novembre 2017, del 28 febbraio 2019 e del 31 luglio 2019, aveva respinto alcune prove da lei tempestivamente offerte e in particolare non aveva sentito i testi ing. R__________ A__________ e A__________ L__________, e non aveva ammesso alcuni suoi quesiti peritali e altri suoi quesiti di delucidazione peritale - censura che, come indicato nel gravame, implicherebbe, se fondata, l’annullamento della decisione sulla petizione e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito -, va trattata preliminarmente (DTF 124 V 90 consid. 2, 127 V 431 consid. 3d/aa, 141 V 495 consid. 2.2).
Essa deve senz’altro essere disattesa. Le prove in questione erano in effetti state richieste dall’attrice con due diverse finalità: le domande peritali erano state richieste per quantificare quale sarebbe stata, nell’ipotesi in cui il suo onorario non avesse potuto essere stabilito in base al calcolo da lei offerto (fondato sulle norme SIA 103), la sua corretta remunerazione in base al tempo da lei impiegato (ossia, di fatto, in base all’art. 374 CO); le domande di delucidazione peritale e le assunzioni testimoniali erano invece state richieste per chiarire se l’importo di fr. 65'339.90 da lei in precedenza ricevuto dall’arch. I__________ G__________ doveva essere dedotto, come da lei preteso, dall’onorario previsto contrattualmente di fr. 469'970.42 (con conseguente riduzione a fr. 404'630.52 della somma su cui dovevano poi essere calcolate le sue spettanze per onorario, da fissarsi così in fr. 160'343.89 [fr. 153'398.56 x 82% + fr. 93'836.98 x 14% + fr. 26'736.09 x 25% + fr. 64'068.99 x 23%, cfr. appello incidentale p. 30]), oppure doveva essere dedotto, come invece ritenuto dal perito giudiziario e dal primo giudice, dal corrispettivo stabilito in suo favore di fr. 193'517.25 (con conseguente riduzione delle sue spettanze per onorario a fr. 128'177.35). Sennonché, come si vedrà più avanti, visto che una calcolazione dell’onorario dell’attrice in base all’art. 374 CO anziché in base alle norme SIA 103 non entrava in realtà in linea di conto (cfr. consid. 4.3 e 6), e considerato che la questione di sapere quale doveva essere la conseguenza del ricevimento dei fr. 65'339.90 versati direttamente dall’arch. I__________ G__________ poteva a ben vedere essere risolta anche senza dover far capo a quelle prove (cfr. consid. 9.1), si deve concludere per la loro inutilità.
sulle richieste dell’appello
3. La richiesta preliminare dell’attrice (contenuta nella risposta all’appello) di assumere in questa sede alcune prove da lei tempestivamente offerte in prima istanza ma respinte dal giudice di prime cure e in particolare di ammettere alcuni suoi quesiti peritali, dev’essere disattesa per le medesime ragioni che avevano imposto di respingere la sua domanda di annullamento della decisione impugnata (cfr. consid. 2).
4. In questa sede le convenute AP 1 e AP 2, riferendosi all’accertamento in senso opposto reso dal giudice di prime cure, hanno innanzitutto contestato che tra loro e l’attrice potesse essere venuto in essere un contratto d’ingegnere per atti concludenti, aggiungendo a tale proposito che le parti avevano riservato, esplicitamente o quanto meno per atti concludenti, la forma scritta ai sensi dell’art. 16 CO.
4.1. In base agli art. 1 cpv. 1 e 2 cpv. 1 CO, il contratto è concluso quando i contraenti hanno manifestato, reciprocamente e in maniera concordante, la loro volontà su tutti i punti essenziali. L’accordo deve vertere sui punti oggettivamente essenziali relativi al genere di contratto in discussione e, inoltre, sui punti soggettivamente essenziali, ossia su quelli che almeno una delle parti considera come talmente importanti da non essere disposta ad impegnarsi a meno che si sia trovato un accordo anche sugli stessi. La parte che subordina la sua volontà di contrattare a un accordo su dei punti che non sono oggettivamente essenziali deve farlo sapere chiaramente all’altra parte; in caso contrario, quei punti devono essere considerati secondari e l’assenza di un accordo sugli stessi non impedisce il perfezionamento del contratto (TF 4C.72/2006 del 30 maggio 2006 consid. 2, 4A_409/2017 del 17 gennaio 2018 consid. 4.3).
4.2. Per stabilire se tra le parti sia effettivamente venuto in essere un contratto d’ingegnere vanno dapprima accertati i fatti rilevanti.
4.2.1. Dal fascicolo processuale (consid. A e B) è innanzitutto risultato: che, a seguito della risoluzione 5 marzo 2008 (doc. A), il 13 giugno 2008 il PI 1 e i membri del Team incaricato della progettazione, tra cui l’attrice, avevano stipulato un accordo (doc. B), retto tra l’altro dalle norme SIA 103, nel quale erano state concordate le prestazioni da eseguire da ciascun membro del Team e la modalità di computo degli onorari dovuti per le prestazioni fino all’appalto e per quelle successive, aspetti questi che avrebbero poi dovuto essere ripresi, sulla base dei nuovi contratti da concludere con ciascun membro, dall’impresa generale incaricata dell’appalto; che nelle Informazioni amministrative relative all’appalto concernente le opere da impresa generale (doc. 2) pubblicate nel giugno 2008, il PI 1 aveva imposto all’impresa generale deliberataria, di “stipulare dei contratti con i singoli membri del Team di progettazione per le restanti prestazioni e importi secondo i modelli delle tabelle al capitolo 2.5.1 - 2.5.4”, ritenuto in particolare che per le prestazioni dell’attrice era stato stabilito “secondo le norme SIA 103” un importo corrispondente di “fr. 458'620.- (2005) indicizzato al 2008 secondo il modello KBOB (0.023) per un importo di fr. 469'169.-”; e che il 26 novembre 2009 il PI 1 e il consorzio deliberatario avevano poi sottoscritto un contratto di appalto generale (doc. 4), che in sostanza riprendeva tutte le appena menzionate indicazioni contenute nelle Informazioni amministrative relative all’appalto concernente le opere da impresa generale.
4.2.2. È in questo particolare contesto che nel dicembre 2009 l’attrice e il consorzio si sono incontrati per decidere sul da farsi: nell’incontro del 15 dicembre 2009 (doc. E1), il cui verbale si concludeva con la frase “le trattative per il contratto con l’ing. AO 1 … (non sono state trattate in questa sede)”, l’amministratore unico dell’attrice ha comunicato al consorzio di essere pronto “a consegnare i piani armatura alle scadenze come a programmi GU [N.d.R.: General Unternehmung] ma” ha condizionato la loro consegna “all’evasione delle pendenze tra Team e committente (PI 1), cioè allo scarico delle prestazioni (escluse pendenze finanziarie)”, al che il consorzio ha provveduto a consegnare “all’ing. AO 1 il programma lavori”, dal quale risultava che “le prime scadenze sono le seguenti: piani esecutivi e d’armatura per la posa delle 3 gru: 12 gennaio 2010; piani esecutivi prime tappe platee teatro e autorimessa: metà gennaio 2010”; il 23 dicembre 2009 (doc. E2) l’attrice ha comunicato al consorzio che “considerata la vostra urgenza, con il permesso del Team, acconsento di proseguire per la seconda fase alle condizioni prestabilite anche in mancanza dello scarico di cui sopra”, dicendosi altresì “pronto ad assecondare le esigenze della nuova committenza con il massimo impegno ma non a “riprendere” imposizioni sulle quali il Team ed in modo particolare il sottoscritto ha puntualmente dissentito”. A seguito di questi reciproci impegni, l’attrice si è poi effettivamente attivata a favore del consorzio (cfr. testi arch. I__________ G__________ [verbale 15 giugno 2015 p. 3], ing. D__________ G__________ [verbale 8 settembre 2015 p. 3], ing. R__________ P__________ [verbale 13 ottobre 2015 p. 4 segg.], F__________ R__________ [verbale 28 gennaio 2016 p. 8], ing. M__________ M__________ [rogatoria 3 marzo 2016 p. 13], P__________ B__________ [verbale 1° giugno 2016 p. 2 segg.] e arch. P__________ W__________ [verbale 9 gennaio 2017 p. 8]) ed in particolare il 3 febbraio (doc. G), il 15 marzo (doc. H) e il 28 aprile 2010 (doc. I) ha provveduto a trasmettergli, dopo aver partecipato a molteplici riunioni-sedute (doc. CC; testi ing. D__________ G__________ [verbale 8 settembre 2015 p. 2] e P__________ B__________ [verbale 1° giugno 2016 p. 7]), aver evaso per scritto varie richieste formulategli (doc. E3, KK, LL e PP; teste ing. D__________ G__________ [verbale 8 settembre 2015 p. 3]) e aver controllato dei piani (doc. MM; teste ing. D__________ G__________ [verbale 8 settembre 2015 p. 3]), tutta una serie di piani e di liste esecutive (cfr. doc. FF e GG; cfr. pure testi arch. I__________ G__________ [verbale 15 giugno 2015 p. 3 segg.], ing. D__________ G__________ [verbale 8 settembre 2015 p. 2 segg.], ing. R__________ P__________ [verbale 13 ottobre 2015 p. 4 segg.], P__________ B__________ [verbale 1° giugno 2016 p. 2 segg.] e arch. P__________ W__________ [verbale 17 febbraio 2017 p. 3]).
4.2.3. Nel frattempo, tra il febbraio e l’aprile 2010, il consorzio aveva sottoposto all’attrice alcune bozze contrattuali: alla prima bozza del 16 febbraio 2010 (doc. F) il 19 febbraio 2010 l’attrice, dopo aver rammentato di essersi “dichiarato disposto a collaborare facendo in modo di raggiungere tutti gli obiettivi ragionevoli da voi fissati”, di aver “elaborato tutti i documenti in anticipo sulle date prefissatemi, alcuni consegnati, altri in attesa di riprecisazione da parte della GU, geometria” e di aver “pure consegnato, per raccomandata, 2 vincoli concernenti il programma sottopostomi”, ha risposto invitando cortesemente la controparte, in attesa di un sollecito riscontro, “a volermi sottoporre una bozza di contratto che adempia ai vincoli precedentemente convalidati dalla PI 1” (doc. K1); alla seconda bozza del 18 marzo 2010 l’attrice, richiesta di “non esitare a fare tutte quelle osservazioni che lei ritenga opportune” (doc. K5), il 22 marzo 2010 ha risposto ribadendo quanto già scritto il 19 febbraio 2010 e contestando esplicitamente alcune clausole, il tutto sempre con invito alla controparte, in attesa di un sollecito riscontro, a sottoporle un contratto conforme al contratto con la PI 1 (doc. K2); alla terza bozza del 28 marzo 2010 (allegata, con correzioni, al doc. K3), allestita dopo un incontro avvenuto il giorno precedente, l’attrice, richiesta di “leggerlo con attenzione e se ancora ci fossero delle cose che non vanno bene non esiti a segnalarmele che mettiamo a posto anche quelle” (doc. K6), ha risposto il 1° aprile 2010 rimandando in allegato quella bozza “con gli aggiornamenti che ritengo conseguenti al “contratto base”” (doc. K3); il 15 aprile 2010 (doc. 19) il consorzio ha inviato “la nostra ultima e definitiva offerta contrattuale [N.d.R.: allegata al doc. rich. IV°, ritenuto che, si aggiunga qui, questa bozza, non firmata, teneva conto solo in minima parte degli aggiornamenti richiesti dall’attrice con il doc. K3] con preghiera di restituirci firmate tutte le quattro copie trasmesse entro e non oltre i prossimi successivi 7 giorni e pertanto entro il 22 aprile 2010” aggiungendo che “in caso di suo mancato riscontro entro il termine suddetto, riterremo decaduto il suo interesse ad un rapporto contrattuale con lo scrivente consorzio”: ora, nonostante il 19 aprile 2010 (doc. K4) l’attrice abbia tempestivamente risposto che vi erano ancora alcuni punti da chiarire (e meglio il rincaro [tematica che invero era già stata evasa con la terza bozza, cfr. consid. 9.2], i tempi / aggiornamento del programma, le “2 diffide” e un documento concernente lo strato di copertura e protezione delle solette dell’autorimessa [ciò che, a ben vedere, impone di rettificare l’accertamento pretorile secondo cui la mancata sottoscrizione del contratto d’ingegneria sarebbe dovuta segnatamente per il disaccordo sul tema della liberatoria (scarico) pretesa dall’attrice]), tanto da aver proposto che “per evadere gli “ultimi sospesi” mi permetto proporvi un colloquio”, il consorzio con scritto 30 aprile 2010 (doc. L), rilevando che “con riferimento allo scritto 15 aprile 2010 del consorzio stesso con allegato contratto di mandato … allo stesso non avete dato seguito alcuno e che pertanto non sussiste alcun rapporto contrattuale fra la vostra società ed il consorzio”, le ha vietato formalmente di accedere al cantiere e l’ha poi a sostituita con un altro studio d’ingegneria.
4.3. Alla luce di questi accertamenti ed in particolare dell’impegno assunto dal consorzio con il PI 1 (doc. 2 e 4) di concludere un contratto d’ingegnere con l’attrice alle condizioni già concordate in precedenza tra quell’ente pubblico e quest’ultima (doc. B), è incontestabile che nel caso di specie tra il consorzio e l’attrice sia poi effettivamente venuto in essere un contratto, quanto meno per atti concludenti. Essi, sin dai primi contatti tra loro, finalizzati indubbiamente a rispettare gli impegni assunti con il PI 1 di cui si è detto, si sono in effetti dati atto, almeno implicitamente, di essere d’accordo sui punti oggettivamente essenziali relativi a quel genere di contratto, ossia sulle prestazioni da effettuare dal professionista e sull’onorario dovuto in suo favore in base alla norma SIA 103 (cfr. per analogia Tercier, La formation du contrat et le clauses d’architecte in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 112 segg.), tant’è che, ancor prima dell’eventuale sottoscrizione del contratto, l’attrice era già stata incaricata dal consorzio di dare inizio alle sue prestazioni (cfr. doc. E1, E2, CC, FF, GG, KK, LL, MM e PP; cfr. testi arch. I__________ G__________ [verbale 15 giugno 2015 p. 3 segg.], ing. D__________ G__________ [verbale 8 settembre 2015 p. 3 segg.], ing. R__________ P__________ [verbale 13 ottobre 2015 p. 4 segg.], P__________ B__________ [verbale 1° giugno 2016 p. 2 segg.] e arch. P__________ W__________ [verbale 17 febbraio 2017 p. 3]) e oltretutto quest’ultimo aveva senz’altro accettato (cfr. doc. G, H, I e doc. K1 rimasto incontestato; cfr. pure teste ing. D__________ G__________, che, a p. 2 segg. del verbale 8 settembre 2015, ha in particolare confermato che l’attrice era effettivamente intervenuta, allestendo e consegnando i piani, fornendo chiarimenti e precisazioni e occupandosi dei necessari controlli, aggiungendo che il consorzio, avendo richiesto quelle prestazioni, era al corrente di questi fatti e non aveva mai avuto da ridire) quanto gli era stato consegnato, utilizzandolo poi almeno parzialmente (cfr. appello p. 8). In tali circostanze, il fatto che le parti, pur avendo confermato a più riprese nel corso delle trattative il loro accordo sulle prestazioni da effettuare dal professionista e sull’onorario dovuto in suo favore in base alla norma SIA 103, non siano poi giunte alla formale sottoscrizione del documento contrattuale (per altro per ragioni assai pretestuose imputabili al consorzio) non osta al perfezionamento del contratto, visto che non è stato a suo tempo preteso, tanto meno in modo riconoscibile alla controparte, e comunque non risulta, che i punti su cui non era poi stato possibile raggiungere un accordo (quelli menzionati nel doc. K4) costituissero dei punti soggettivamente essenziali (trattandosi in realtà di punti secondari).
Mentre l’esistenza di un’esplicita pattuizione tra le parti in merito alla riserva della forma scritta ai sensi dell’art. 16 CO non è stata assolutamente provata, tanto è vero che nessuno dei documenti indicati nell’appello (doc. F, K1, K3, K4, K5, 17, 18 e 19) contiene un accordo in tal senso, nulla permette poi di ritenere, ciò essendo comunque stato superato dal già menzionato conferimento dell’incarico di dare inizio alle sue prestazioni ancor prima dell’eventuale sottoscrizione del relativo contratto (cfr. TF 4A_409/2017 del 17 gennaio 2018 consid. 5.3), che le parti, per il solo fatto di essersi poi scambiate delle bozze contrattuali non firmate, avessero riservato la forma scritta per atti concludenti (cfr. TF 4A_9/2015 del 29 luglio 2015 consid. 4.2, 4A_409/2017 del 17 gennaio 2018 consid. 5.3). Per completezza di motivazione, si aggiunga che, contrariamente a quanto preteso a p. 6 dell’appello, nemmeno è vero che l’attrice non avrebbe mai contestato nelle sue comparse scritte di prima sede che la forma scritta fosse stata riservata, essa essendosi invece espressa in quel senso a p. 10 della replica.
4.4. La censura delle convenute AP 1 e AP 2 avrebbe in ogni caso già dovuto essere dichiarata irricevibile siccome le stesse, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si sono confrontate criticamente né con l’accertamento pretorile secondo cui dalla perizia giudiziaria era risultato che, successivamente alla delibera all’impresa generale, l’attrice aveva effettivamente svolto tutta una serie di prestazioni; né con l’accertamento pretorile secondo cui, in base ai doc. FF e HH nonché alle testimonianze, tra gli altri, dell’arch. I__________ G__________ (non essendo sufficiente che le sue dichiarazioni siano state qui censurate siccome “generiche”) e dell’ing. D__________ G__________, le prestazioni così svolte dall’attrice erano poi state utilizzate da costoro; né con l’accertamento pretorile secondo cui da quelle due circostanze si poteva dunque concludere, come per altro dichiarato espressamente dal teste ing. D__________ G__________ e confermato da tutte le risultanze probatorie, per la venuta in essere tra loro di un contratto per atti concludenti; né ancora con l’accertamento pretorile secondo cui il fatto che le parti avessero eventualmente riservato la forma scritta era semmai stato superato da quanto accertato nella decisione.
5. Le convenute AP 1 e AP 2 hanno in seguito evidenziato che in ogni caso l’invio parziale di piani da parte dell’attrice, per altro da loro mai sollecitati, costituirebbe un aliud, in sé non remunerabile.
Nella misura in cui esse hanno preteso che l’invio parziale di piani da parte dell’attrice costituirebbe un aliud, la censura, oltre che irricevibile siccome evocata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC), è chiaramente infondata, visto che a fronte di un accordo tra le parti che prevedeva inequivocabilmente l’effettuazione di tutte le prestazioni da ingegnere relative all’opera (a p. 6 dell’appello le stesse convenute hanno, a tale proposito, fatto riferimento alle prestazioni da eseguire riportate al punto 2.5.2 del doc. C), l’invio parziale di piani da parte dell’attrice non costituiva un aliud.
Essa è poi infondata anche nella misura in cui le due convenute hanno preteso che l’invio dei piani non era mai stato sollecitato dal consorzio. Tale circostanza, a sostegno della quale esse non hanno qui indicato alcuna prova, è in effetti stata smentita chiaramente dall’istruttoria (cfr. testi ing. D__________ G__________ [verbale 8 settembre 2015 p. 3] e ing. R__________ P__________ [verbale 13 ottobre 2015 p. 7]). Oltretutto dal solo fatto che il consorzio abbia provveduto a consegnare all’attrice il programma dei lavori contenente “le prime scadenze sono le seguenti: piani esecutivi e d’armatura per la posa delle 3 gru: 12 gennaio 2010; piani esecutivi prime tappe platee teatro e autorimessa: metà gennaio 2010” (doc. E1) l’attrice poteva e doveva in buona fede intendere, specialmente dopo che gli aveva comunicato che “considerata la vostra urgenza, con il permesso del Team, acconsento di proseguire per la seconda fase alle condizioni prestabilite” (doc. E2) senza aver poi ricevuto alcun cenno in senso contrario, che in tal modo l’allestimento dei piani previsti dal programma dei lavori le era effettivamente stato richiesto.
6. Le convenute AP 1 e AP 2 hanno infine rilevato, sempre con riferimento ai piani consegnati dall’attrice, che la loro utilizzazione non era stata assolutamente provata, men che meno in sede peritale, ritenuto che in ogni caso la (sola) avvenuta utilizzazione dei piani delle armature e delle liste ferro per l’autorimessa, a loro dire riferita dai testi ing. G__________ S__________ (verbale 17 giugno 2015 p. 2), ing. S__________ M__________ (verbale 7 settembre 2015 p. 2), ing. R__________ P__________ (verbale 13 ottobre 2015 p. 5 seg.), F__________ R__________ (verbale 28 gennaio 2016 p. 8) e arch. P__________ W__________ (verbale 17 marzo 2017 p. 3), non poteva esserle remunerata in mancanza di un accordo sull’applicabilità della norma SIA 103 e, dovendosi quindi applicare l’art. 374 CO, in assenza di allegazioni sul valore del lavoro e sulle spese impiegati dalla controparte.
La censura, già irricevibile, siccome formulata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC), nella misura in cui è riferita alla (sola) avvenuta utilizzazione dei piani delle armature e delle liste ferro per l’autorimessa è ampiamente infondata. Accertato che l’attrice era stata richiesta di allestire i piani che aveva poi provveduto a consegnare (consid. 4.3 e 5), poco importa in effetti se gli stessi, che in base agli accordi venuti in essere tra le parti dovevano pacificamente essere remunerati in base alle norme SIA 103 (consid. 4.2 e 4.3), poi applicate dal perito giudiziario e dal giudice di prime cure, fossero o meno stati effettivamente utilizzati dal consorzio, circostanza questa che per altro il perito giudiziario ha ritenuto verosimile sulla base delle conferme fornite da alcuni testi (cfr. delucidazione peritale p. 2). Oltretutto, a parte che i testi menzionati nell’appello in realtà non si erano espressi nei termini ora pretesi dalle due convenute, va rilevato che, come si è visto in precedenza (consid. 4.4), queste ultime, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC; TF 4A_704/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 4, 4A_607/2019 del 22 aprile 2020 consid. 4.6), nemmeno hanno qui censurato che, almeno in base ai doc. HH e FF nonché alla testimonianza, tra gli altri, dell’arch. I__________ G__________ (non essendo sufficiente che le sue dichiarazioni siano state qui censurate siccome “generiche”) e dell’ing. D__________ G__________, le prestazioni svolte dall’attrice, e dunque non solo quelle relative ai piani delle armature e delle liste ferro per l’autorimessa, erano poi state utilizzate dal consorzio.
sulla richiesta in via principale dell’appello incidentale
7. La richiesta preliminare dell’attrice di assumere in questa sede alcune prove da lei tempestivamente offerte in prima istanza ma respinte dal giudice di prime cure e in particolare di sentire i testi ing. R__________ A__________ e A__________ L__________ e di ammettere alcuni suoi quesiti di delucidazione peritale, dev’essere disattesa per le medesime ragioni che avevano imposto di respingere la sua domanda di annullamento della decisione impugnata (cfr. consid. 2).
8. Nella misura in cui sono state esposte con l’aggiunta dell’IVA al 7.7% le pretese rivendicate in questa sede dall’attrice devono senz’altro essere dichiarate irricevibili (art. 317 cpv. 1 e 2 CPC). Negli allegati preliminari l’attrice non aveva in effetti mai sostenuto che le pretese da lei azionate non fossero già comprensive dell’IVA e che dunque alle stesse dovesse essere aggiunta quell’imposta, che per altro in sede conclusionale, e con ciò già in modo irrito (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC), era da lei stata esposta solo con un tasso del 7.6%.
Qui di seguito ci si limiterà pertanto ad esaminare se ed eventualmente in quale misura essa possa effettivamente pretendere fr. 162'957.49 a titolo di onorario, fr. 2'859.- per prestazioni “a richiesta per adattamenti”, fr. 4'974.50 per spese forfetarie del 3% e fr. 12'481.90 per spese legali preprocessuali.
9. La somma di fr. 162'957.49 qui nuovamente richiesta dall’attrice a titolo di onorario è in realtà formata da due posizioni ben distinte: l’importo di fr. 160'343.89 corrisponde all’onorario - calcolato per il resto secondo i parametri accertati nella perizia giudiziaria, fatta propria dal giudice di prime cure - che le sarebbe spettato nel caso in cui, come da lei auspicato, l’importo di fr. 65'339.90 da lei ricevuto dall’arch. I__________ G__________ fosse stato dedotto dall’onorario complessivo di fr. 469'970.42 (cfr. il relativo calcolo già esposto al consid. 2); l’importo di fr. 2'613.60 (fr. 2'500.40 x 82% + fr. 1'529.55 x 14% + fr. 435.80 x 25% + fr. 1'044.32 x 23%, cfr. appello incidentale p. 30) corrisponde invece agli aumenti dell’1.63% calcolati sull’indice KBOB.
9.1. La richiesta dell’attrice di vedersi attribuire, a titolo di onorario, fr. 160'343.89 in luogo dei fr. 128'177.35 riconosciutile dal giudice di prime cure, fondata sulla diversa interpretazione della deduzione dei fr. 65'339.90 da lei ricevuti direttamente dall’arch. I__________ G__________, deve senz’altro essere ammessa.
Nella loro risposta le convenute AP 1 e AP 2, confrontate con il calcolo dell’onorario a favore dell’attrice proposto con la petizione e risultante dal doc. DD, si erano in effetti limitate a definirlo “cervellotico” (risposta p. 15) e “assolutamente errato” (duplica p. 17). In tal modo, avendo di fatto espresso una semplice contestazione generica o globale, esse non avevano però sufficientemente contestato (cfr. TF 4A_415/2016 del 25 novembre 2016 consid. 4.1 e 4.2, 4A_553/2017 del 26 febbraio 2018 consid. 4.2-4.4) che “per la stima” dell’importo di fr. 285'451.64 (relativo all’onorario senza le prestazioni inerenti il controllo dei lavori, da aggiungere solo in seguito) - sul quale dovevano poi essere applicate, previa ripartizione delle prestazioni riferibili all’autorimessa, alla hall, al museo e alla parete con ancoraggi, le percentuali effettivamente svolte dall’attrice per ciascuna di esse - “si è partiti dall’onorario totale indicato nel contratto che l’attrice avrebbe dovuto sottoscrivere con l’impresa generale, fissato in fr. 469'970.40” e che soprattutto a quest’ultimo importo “è stato dedotto”, oltre alla deduzione di fr. 123'757.12 relativa al controllo dei lavori (“si sono poi dedotte le prestazioni inerenti il controllo dei lavori, poiché eseguite - come si dirà tra breve - solo in parte dall’attrice”, petizione p. 12 seg.) e all’aggiunta del rincaro secondo l’indice KBOB di fr. 4'754.80 (petizione p. 12 seg.), anche “quanto versato dall’arch. G__________ [N.d.R.: la somma di fr. 65'339.90]” e ciò siccome “il calcolo dell’onorario dell’ingegnere indicato nel contratto, infatti, comprendeva anche delle prestazioni legate alla prima fase (precedente la sottoscrizione del contratto d’impresa generale tra il PI 1 e il consorzio), che sono state nel frattempo saldate dall’arch. G__________”, ritenuto che “l’importo già onorato deriva dall’adattamento delle percentuali di ripartizione tra il PI 1 e l’impresa generale aggiudicataria dell’appalto (4% in più a carico del PI 1, 4% in meno a carico dell’impresa generale) per rapporto a quanto originariamente previsto dal contratto d’appalto alla voce 4.2.51 “progetto esecutivo” (23% a carico del PI 1 e 22% a carico dell’impresa generale; cfr. doc. AA, lettera del 29 luglio 2010)” (petizione p. 12). In altre parole, le due convenute non avevano allora sufficientemente contestato proprio il fatto che parte dell’onorario di fr. 469'970.40 previsto a favore dell’attrice per la seconda fase le fosse invece già stato pagato dall’arch. I__________ G__________ (per conto del PI 1), siccome relativo a prestazioni da lei già effettuate in precedenza, nella prima fase e che di conseguenza l’onorario “di partenza” a favore dell’attrice per la seconda fase (senza le prestazioni inerenti il controllo dei lavori, da aggiungere solo in seguito) - sul quale dovevano poi essere applicate, previa ripartizione delle prestazioni riferibili all’autorimessa, alla hall, al museo e alla parte con ancoraggi, le percentuali effettivamente svolte dall’attrice per ciascuna di esse -, si fosse di fatto ridotto a fr. 404'630.52 (come esplicitamente indicato anche nel doc. DD e nel doc. 13 del convenuto PI 1), con le conseguenze asserite dall’attrice.
In tali circostanze, l’assunto del perito giudiziario, secondo cui “ritengo che questo importo [N.d.R.: la somma di fr. 65'339.90] sia da considerare quale acconto alle prestazioni previste nella fase 2 per un corrispettivo totale di fr. 469'970.40 ed a carico dell’impresa generale” e secondo cui “occorre togliere questo importo da quello indicato in tabella di fr. 193'517.25” (perizia p. 3), non può essere seguito, non essendo fondato su alcuna concreta risultanza istruttoria e misconoscendo oltretutto un accertamento di fatto, quello secondo cui l’onorario “di partenza” a favore dell’attrice per la seconda fase (senza le prestazioni inerenti il controllo dei lavori, da aggiungere solo in seguito) si era di fatto ridotto a fr. 404'630.52, che le due convenute non avevano mai contestato e di fatto avevano anzi ammesso.
9.2. Anche la richiesta dell’attrice volta all’attribuzione di fr. 2'613.60 per gli aumenti KBOB dell’1.63% (doc. EE) può essere ammessa.
L’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che, nell’ambito delle trattative per la sottoscrizione del contratto, il consorzio e l’attrice, che sul tema dei rincari a favore di quest’ultima erano inizialmente in disaccordo, avevano per finire raggiunto un’intesa, che prevedeva proprio il riconoscimento degli aumenti KBOB a far tempo dal 2006 (cfr. l’email 28 marzo 2010 di cui al doc. K6, con cui il consorzio, riferendosi implicitamente all’art. 8 della bozza contrattuale del 26 marzo 2010 allegata al doc. K3 [in cui era stato da lui proposto che “l’onorario forfetario sarà adeguato al rincaro a partire dal 17 giugno 2009 1 aprile 2006 secondo il modello KBOB al mese di novembre 2008, sulla base dell’indice KBOB 2005”], aveva poi comunicato all’attrice, con riferimento agli “indici e rincari inseriti”, che “l’unica cosa aperta sui rincari è il tempo da cui partono, lei chiede dal 2006, io invece le propongo dal 2008, data della nostra offerta in quanto per noi questa partita è completamente passante sia l’importo base che il rincaro e il PI 1 per il rincaro ci passa data offerta più 6 mesi, quindi se riconosciamo dal 2006 al 2008 sono soldi che ci mette il consorzio. Però, se per lei è importante 2006, accettiamo il rincaro dal 2006, con le stesse modalità del contratto Team con la PI 1”, al che l’attrice aveva risposto con l’email 1° aprile 2010 di cui al doc. K3, con cui aveva dunque confermato che l’art. 8 della bozza contrattuale doveva essere riformulato nel senso che “l’onorario forfetario sarà adeguato al rincaro a partire dal 1 aprile 2006 sulla base dell’indice KBOB 2005”; in tal senso pure teste __________ [verbale 28 gennaio 2016 p. 4], secondo cui il consorzio aveva accettato tutte le richieste dell’attrice ed in particolare “anche una richiesta per noi strana che era il calcolo del rincaro dal 2006 quando noi abbiamo firmato il contratto di appalto nel 2009 e dunque il periodo 2006-2009 non poteva essere di nostra competenza: ho chiesto e ottenuto autorizzazione dal mio superiore __________ di __________”).
Lo stesso perito giudiziario, pur non avendo considerato quella somma nel calcolo dell’onorario dell’attrice da lui effettuato, ha inoltre dato atto che “l’adeguamento al rincaro secondo KBOB è usuale per mandati di questo tipo” (perizia p. 3 seg.), lasciando intendere che, nell’ipotesi - comunque, come detto, non verificatasi - in cui le parti non si fossero accordate su quella questione, la stessa avrebbe dovuto essere risolta in quel modo.
Oltretutto, come si è visto nel considerando precedente, nella loro risposta le convenute AP 1 e AP 2, confrontate con il calcolo dell’onorario a favore dell’attrice proposto con la petizione e risultante dal doc. DD, non avevano sufficientemente contestato, accettandolo, che “per la stima” dell’importo di fr. 285'451.64 (relativo all’onorario senza le prestazioni inerenti il controllo dei lavori, da aggiungere solo in seguito) occorreva partire “dall’onorario totale indicato nel contratto che l’attrice avrebbe dovuto sottoscrivere con l’impresa generale, fissato in fr. 469'970.40” e che soprattutto, per quanto qui interessa, dallo stesso, oltre a togliere i fr. 123'757.12 relativi al controllo dei lavori, doveva per l’appunto essere aggiunto il rincaro secondo l’indice KBOB di fr. 4'754.80 (“il tutto è quindi stato aggiornato al rincaro secondo l’indice KBOB”, petizione p. 13 seg.).
10. L’attrice ha in seguito censurato il giudizio con cui il Pretore ha respinto la sua pretesa di fr. 2'859.- per prestazioni “a richiesta per adattamenti”, da lui ritenuta rientrante, sulla base della perizia giudiziaria, nelle usuali prestazioni di controllo lavori e progetto esecutivo. Essa ha in sostanza osservato che se, come a suo dire pacificamente avvenuto nell’occasione, l’impresa generale aveva chiesto all’ingegnere, per ragioni non dipendenti da costui, il controllo di alcuni piani da essa rielaborati, da lui poi effettuato, si era ovviamente in presenza di una prestazione supplementare, che in base agli art. 3.3.4 e 4.2.51 delle norme SIA 103 dovevano essere remunerate a parte.
La censura dev’essere disattesa. Negli allegati preliminari l’attrice non si era in effetti espressa in quei termini, essendosi invece limitata a sostenere che quelle prestazioni, di cui le convenute AP 1 e AP 2 nelle loro comparse scritte non avevano contestato né l’effettuazione né l’ammontare della remunerazione (contestando tuttavia di doverla pagare), “si sono rese necessarie per il controllo dei piani di armatura della platea rielaborati dall’impresa generale (posa del ferro per l’armatura a distanze diverse da quelle previste da AO 1)” e che “ciò ha richiesto 14.5 ore al disegnatore costruttore (tariffa oraria di fr. 132.-), onde fr. 1'914.-, e 4.5 ore all’ingegnere titolare (tariffa oraria di fr. 210.-), da cui un importo di fr. 945.-” (petizione p. 14). In assenza di allegazioni più precise e dettagliate da parte dell’attrice, come invece quelle poi fornite aggiuntivamente in questa sede, non si può pertanto ritenere che il giudice di prime cure, confrontato per altro con il parere del perito giudiziario secondo cui l’importo in questione non si riferiva a una prestazione supplementare ma era “compreso nell’incarico per controllo lavori e progetto esecutivo” (delucidazione peritale p. 2), abbia misconosciuto a torto che le convenute non avevano contestato in causa che l’attrice avesse svolto una prestazione supplementare e abbia così sbagliato a non riconoscerle quella pretesa.
11. L’attrice ha quindi ribadito in questa sede che alle somme a suo favore, quelle di fr. 162'957.49 e di fr. 2'859.- (quest’ultima in realtà a lei non riconosciuta, cfr. consid. 10), doveva essere aggiunto “anche l’importo pari al 3% per le spese come previsto dal contratto con il PI 1 (cfr. doc. 25 del PI 1, art. 15) e nelle bozze [N.d.R.: dei contratti con il consorzio] agli atti (bozze di cui al doc. F, punto 16, e al doc. K3, art. 10)” per complessivi fr. 4'974.50 (appello incidentale p. 33).
La pretesa deve senz’altro essere disattesa, essendo stata esposta per la prima volta, e con ciò in modo irrito (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC), solo in sede conclusionale.
12. L’attrice ha infine censurato il giudizio con cui il Pretore, non ritenendo date le condizioni per il riconoscimento della pretesa di fr. 12'481.90 per spese legali preprocessuali, ha concluso per la sua reiezione (doc. Y). A suo dire l’estrema complessità della controversia, che riguardava un progetto edificatorio multimilionario e che oltretutto aveva imposto una meticolosa ricostruzione e un approfondito esame di tutti gli impegni via via assunti dalle molte parti coinvolte, giustificava pienamente l’attribuzione delle spese legali preprocessuali richieste.
Il rilievo è ampiamente infondato. Le spese legali di cui l’attrice ha preteso il risarcimento, che sono poi quelle svolte dal suo legale PA 1 dal 23 luglio 2010 al 14 marzo 2012 (cfr. doc. Y), concernono in effetti il contenzioso con il PI 1, patrocinato dal suo legale PA 3, ma nulla hanno a che vedere con AP 1 e AP 2 o con il consorzio di cui esse erano parte, tutti patrocinati dal loro legale PA 2, che mai sono stati menzionati nel lungo elenco delle stesse come destinatari delle prestazioni allora effettuate dal suo legale (elenco che invece menziona, a più riprese, il PI 1 e il suo legale PA 3, entrambi destinatari di molteplici, telefonate e missive). Oltretutto negli allegati preliminari l’attrice, venendo meno al suo obbligo di allegazione, nemmeno aveva spiegato in cosa sarebbe consistito il presunto coinvolgimento nella fase preprocessuale delle convenute AP 1 e AP 2, essa essendosi anzi limitata a evidenziare, sul tema, che “il 25 maggio 2011 AO 1 si è rivolta al PI 1 facendo valere delle pretese di fr. 217'835.55 fondate sulla risoluzione del 5 marzo 2008 e sul contratto per prestazioni con il Team del 13 giugno 2008; dopo ben tre solleciti il PI 1 le ha contestate integralmente il 28 ottobre 2011, adducendo contropretese del tutto ingiustificate; ulteriori scambi epistolari non hanno portato ad alcun avvicinamento delle rispettive posizioni; con scritto 15 febbraio 2012 il PI 1 ha comunicato a AO 1 “di non voler dare seguito alla sua richiesta volta a proporre una procedura di mediazione” (doc. U)” (petizione p. 9).
conclusione
13. Ne discende che l’appello delle convenute AP 1 e AP 2 dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile e che l’appello incidentale dell’attrice dev’essere parzialmente accolto nel senso che la petizione va ammessa per fr. 162'957.49 oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2011.
Le spese giudiziarie delle procedure di primo e di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ritenuto che per il giudizio sulle spese giudiziarie dell’appello incidentale si è altresì tenuto conto che la sua richiesta in via subordinata, in merito alla quale (e solo ad essa) si era espresso anche il convenuto PI 1, “pesava” all’incirca un quarto della richiesta in via principale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 28 ottobre 2020 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 10’000.-, sono poste a carico delle appellanti AP 1 e AP 2 in solido, che rifonderanno in solido all’appellata AO 1 fr. 8'000.- per ripetibili.
III. L’appello incidentale 11 dicembre 2020 di AO 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la decisione 28 settembre 2020 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza, AP 1 e AP 2 sono condannate in solido a pagare a AO 1 fr. 162'957.49 oltre interessi al 5% dal 25 maggio 2011.
1.1 La tassa di giustizia di fr. 8'000.-, da anticipare da AO 1, e le spese di fr. 38’186.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico di AO 1 per 1/3 e per 2/3 sono poste a carico di AP 1 e AP 2 in solido. AP 1 e AP 2 verseranno in solido a AO 1 fr. 4'500.- per ripetibili parziali. AO 1 verserà al PI 1 fr. 14'000.- per ripetibili.
IV. Le spese processuali della procedura d’appello incidentale, di fr. 5'000.-, sono poste per 2/3 a carico dell’appellante incidentale AO 1 e per 1/3 sono poste a carico delle appellate incidentali AP 1 e AP 2 in solido. L’appellante incidentale AO 1 rifonderà a titolo di ripetibili fr. 1'500.- alle appellate incidentali AP 1 e AP 2 e fr. 750.- all’appellato incidentale PI 1.
V. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).