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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.40 (già inc. n. OR.2011.33 e inc. n. OR.2016.32) della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 20 dicembre 2011 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 rappr. da RA 2 |
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di CHF 178'647.60 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2008;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto con decisione 29 settembre 2020 ha respinto;
appellante l'attrice con atto di appello 28 ottobre 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per CHF 178'000.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2008, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 8 gennaio 2021 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Le sorelle AP 1 e M__________ __________ hanno aperto, nel 1988 rispettivamente nel 1992, due relazioni bancarie presso la succursale di __________ della __________, ora AO 1 SA, la prima il conto n__________ (doc. 3), la seconda il conto n. __________ (doc. A13). All’interno della banca esse sono state seguite dal consulente R__________ __________, al quale nel luglio 2007 è poi subentrato Ma__________ __________.
2. Il 25 settembre 2007 AP 1, sulla base dell’ordine impartito al suo consulente il giorno precedente (doc. A16), ha provveduto ad acquistare, per un importo di CHF 30'000.-, il prodotto strutturato n.v. 3411177, corrispondente al fondo denominato “Opportunity Note Plus Lehman Brothers”.
Quello stesso giorno M__________ __________, con quelle medesime modalità (doc. A15), ha effettuato un identico investimento.
Il 28 dicembre 2007 M__________ __________, sulla base di un ordine impartito il 19 dicembre 2007 sempre al suo consulente (doc. A18), ha acquistato, per un importo di EUR 78'000.-, il prodotto strutturato n.v. 3615570, corrispondente al fondo denominato “100% Capital Protected Notes Plus Lehman Brothers”.
Il 15 settembre 2008 Lehman Brothers Holding Inc. ha depositato i bilanci, ciò che ha comportato il crollo del valore dei titoli da essa emessi o garantiti, tra cui i prodotti strutturati n.v. 3411177 “Opportunity Note Plus Lehman Brothers” e n.v. 3615570 “100% Capital Protected Notes Plus Lehman Brothers”.
3. Con petizione 20 dicembre 2011 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. A12), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenerne la condanna al pagamento di CHF 178'647.60 oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2008. Essa, agendo anche quale cessionaria delle pretese della sorella M__________ (doc. A10), ha in sintesi rimproverato alla convenuta una violazione del contratto venuto in essere tra le parti e, dopo aver pure denunciato l’acquisto dei titoli per errore essenziale, ha preteso il risarcimento o la rifusione del loro valore.
La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.
4. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con la decisione 29 settembre 2020 qui impugnata - emanata dopo che a seguito dell’appello 28 gennaio 2014 dell’attrice una prima pronuncia sul merito resa il 13 dicembre 2013 dal Pretore aggiunto avv. Adriano Bernasconi era stata annullata il 25 luglio 2016 [inc. n. 12.2016.105] dalla scrivente Camera (su rinvio del Tribunale federale, che a sua volta aveva annullato [inc. n. 4A_679/2015] il precedente giudizio d’appello [inc. n. 12.2014.16], siccome non erano date le condizioni per ammettere, al momento dell’emanazione della decisione, la sostituzione del giudice inizialmente investito del procedimento, ossia del Pretore aggiunto avv. Gloria Federici) e dopo che a seguito dell’appello 19 giugno 2017 dell’attrice una seconda pronuncia sul merito resa il 23 maggio 2017 dal Pretore aggiunto inizialmente investito del procedimento era stata pure annullata il 30 settembre 2019 [inc. n. 12.2019.140] da questa Camera (su rinvio del Tribunale federale, che a sua volta aveva annullato [inc. n. 4A_27/2019] il precedente giudizio d’appello [inc. n. 12.2017.93], siccome quel magistrato non poteva limitarsi a ricopiare sostanzialmente la decisione di merito resa in precedenza dal suo collega della Pretura) - il Pretore aggiunto inizialmente investito del procedimento ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di CHF 3'800.- e le spese di CHF 200.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte CHF 12'000.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha in particolare escluso che la convenuta, che nell’occasione non aveva agito nell’ambito di una gestione d’affari senza mandato ma nell’ambito di un contratto di consulenza agli investimenti, avesse violato gli obblighi contrattuali che le incombevano. Ha ritenuto che non fossero adempiuti i presupposti per ammettere l’esistenza di un errore essenziale. Ed ha aggiunto che in ogni caso l’attrice non poteva chiedere in causa la rifusione in franchi svizzeri (ossia in ragione di CHF 118'647.60) del prodotto strutturato n.v. 3615570 di EUR 78'000.- e della relativa commissione di EUR 780.-.
5. Con l’appello 28 ottobre 2020 che qui ci occupa, avversato dalla convenuta con risposta 8 gennaio 2021, l'attrice ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per un importo arrotondato a CHF 178'000.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2008, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa ha rilevato che la responsabilità della convenuta era in realtà fondata sulle norme sulla gestione d’affari senza mandato e, se anche così non fosse, era comunque data, dovendosi ammettere che la controparte aveva violato gli obblighi contrattuali, rispettivamente che i presupposti dell’errore essenziale erano adempiuti. Nulla ostava in ogni caso alla rifusione in franchi svizzeri dell’investimento di EUR 78'000.- e della relativa commissione di EUR 780.-.
6. Va innanzitutto evidenziato che l’attrice, al di là delle puntuali contestazioni esposte con riferimento a ben determinati aspetti e di cui meglio si dirà più avanti, non ha censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui le testimonianze rese dai consulenti della convenuta (R__________ __________ e Ma__________ __________) sarebbero in generale attendibili, non essendo sufficienti a far venir meno la loro forza probatoria le eventuali affermazioni in senso contrario da lei fornite in sede di interrogatorio, a meno che beninteso fossero suffragate da ulteriori riscontri oggettivi.
7. Nel querelato giudizio il Pretore aggiunto, accertato che l’attrice e la sorella non avevano sottoscritto con la banca alcun altro e più specifico contratto oltre alla documentazione di base firmata in occasione dell’apertura dei conti (doc. 3, 4 e A13) e che esse, sia prima che dopo il luglio 2007, si erano avvalse della consulenza agli investimenti offerta dalla convenuta, la quale sottoponeva loro delle proposte di investimento che esse valutavano e discutevano con il consulente prima di decidere se effettuarle (cfr. doc. A15, A16, A17, A18, 34 p. 7, 35 p 8 e 36; testi R__________ __________ p. 18 e Ma__________ __________ p. 9; interrogatorio dell’attrice p. 31 seg.), ha in primo luogo accertato che tra le parti era venuto in essere un contratto di consulenza agli investimenti. In tal modo egli ha disatteso le opposte tesi dell’attrice, quella secondo cui le parti avrebbero invece concluso un vero e proprio mandato di gestione patrimoniale e quella secondo cui la convenuta, in assenza della sottoscrizione di un mandato supplementare che contemplasse autorizzazioni generali riguardanti la facoltà di operare investimenti borsistici, avrebbe agito nell’ambito di una gestione d’affari senza mandato: quest’ultima argomentazione, oltre ad essere irrita siccome sottratta al contraddittorio e formulata tardivamente solo in sede conclusionale, sarebbe stata in ogni caso pure infondata, visto che gli ordini di investimento, con i quali la convenuta era stata inequivocabilmente autorizzata a procedere, erano stati da lei dati per scritto (doc. A15, A16 e A18).
7.1. La censura con cui l’attrice ha contestato la venuta in essere di un contratto di consulenza agli investimenti è irricevibile in ordine, visto che quella parte non si è confrontata puntualmente con la motivazione addotta dal giudice di prime cure - secondo cui ciò poteva essere dedotto dal fatto che lei e la sorella non avevano sottoscritto con la banca alcun altro e più specifico contratto oltre alla documentazione di base firmata in occasione dell’apertura dei conti (doc. 3, 4 e A13) e dal fatto che esse, sia prima che dopo il luglio 2007, si erano avvalse della consulenza agli investimenti offerta dalla convenuta, la quale sottoponeva loro delle proposte di investimento che esse valutavano e discutevano con il consulente prima di decidere se effettuarle (cfr. doc. A15, A16, A17, A18, 34 p. 7, 35 p 8 e 36; testi R__________ __________ p. 18 e Ma__________ __________ p. 9; interrogatorio dell’attrice p. 31 seg.) - e in particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa non potesse essere condivisa e dovesse dunque essere modificata (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2).
7.2. Essa sarebbe stata destinata all’insuccesso anche nel merito.
A fronte delle molteplici e incontestabili risultanze istruttorie evocate nella decisione e delle inequivocabili e categoriche ammissioni rese dalla stessa attrice negli allegati preliminari secondo cui “tutti i titoli presenti nei due patrimoni sono stati consigliati e venduti da Ma__________ __________ all’attrice e a sua sorella, le quali si limitavano a ratificare … È stato così che la convenuta ha indotto il suo funzionario, Ma__________ __________, a “consigliare” i prodotti Lehman Brothers” (cfr. petizione p. 4 seg.), la conclusione pretorile circa la venuta in essere un contratto di consulenza agli investimenti è in effetti ineccepibile.
7.2.1. Ciò posto, l’attrice non potrebbe comunque essere seguita laddove ha preteso, in modo invero poco chiaro, che dalle testimonianze di R__________ __________ (p. 18) e Ma__________ __________ (p. 9) si evincerebbe che tra le parti era venuto in essere un vero e proprio mandato di gestione patrimoniale. A parte il fatto che questa circostanza è stata addotta dall’attrice per la prima volta e con ciò in modo irrito solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 CPC), si osserva che da quelle due deposizioni (quella di R__________ __________ secondo cui l’attrice e la sorella “chiedevano consigli per investimenti o altre questioni bancarie … Posso dire che le signore __________ non sarebbero state in grado da sole di operare investimenti. Le stesse chiedevano a me la consulenza per tale ipotesi. Sulla base di quello che la banca proponeva vedevamo insieme cosa comprare” e quella di Ma__________ __________ secondo cui - dopo aver scritto, a p. 7 del doc. 34 e a p. 8 del doc. 35, che “la cliente si presenta in banca per poter avere delle informazioni e consigli su dei possibili investimenti da effettuare … Decide di valutare le nostre proposte” - con l’attrice e la sorella “avendo le signore __________ un profilo orientato al reddito, abbiamo deciso di acquistare quanto è poi stato acquistato”) risultava piuttosto che la decisione di effettuare i vari investimenti, pur essendo stata certo discussa e concordata tra le due clienti e i consulenti, era sempre avvenuta nell’ambito di un contratto di consulenza agli investimenti.
7.2.2. L’attrice nemmeno potrebbe essere seguita laddove, rilevando che gli accordi relativi agli investimenti poi venuti in essere non erano stati conclusi nella forma scritta pattuita (art. 16 CO), ha preteso, in via subordinata, che la convenuta avrebbe eseguito quegli investimenti di propria iniziativa e senza disporre delle necessarie autorizzazioni contrattuali, non contemplate dai documenti di base sottoscritti, agendo così nell’ambito di una gestione d’affari senza mandato. A parte il fatto che il Pretore aggiunto aveva dichiarato irrita quell’argomentazione in quanto la stessa, e meglio le circostanze di fatto che ne stavano alla base, erano state sottratte al contraddittorio ed erano state formulate tardivamente solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 CPC), senza che in questa sede l’attrice sia stata in grado di smentire quell’accertamento - per altro corretto, non essendo vero che la tematica fosse già stata evocata ai punti 4 e 5 della petizione e della replica - , si osserva in effetti che il giudice di prime cure aveva pure evidenziato che quell’argomentazione sarebbe stata infondata siccome, a prescindere dall’eventuale mancato ossequio della forma precedentemente concordata, gli ordini di investimento, con i quali la convenuta era stata autorizzata a procedere, erano comunque stati da lei dati per scritto (doc. A15, A16 e A18), senza che nuovamente l’attrice abbia censurato in questa sede quel suo accertamento, che con ciò dev’essere considerato assodato. Tale conclusione rende per altro priva di rilevanza la sua ulteriore censura, sollevata anch’essa per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, con cui essa aveva lamentato, su quel particolare tema, il mancato rispetto delle disposizioni sull’onere della prova.
Ciò detto, non è per altro nemmeno vero che dagli ordini di investimento di cui ai doc. A15, A16 e A18 non si potesse ragionevolmente dedurre un’autorizzazione alla convenuta a procedere con quegli investimenti: contrariamente a quanto preteso dall’attrice, gli stessi non erano in effetti stati formulati “in modo sibillino” e vago, ma erano chiari e comprensibili e comunque contenevano tutte le informazioni del caso (doc. A15 e A16: “sottoscrivere CHF 30'000.- del n.v. 3411177 addebitando il conto” dell’attrice e della sorella; doc. A18: “alla scadenza del n.v. 1352625 il 28.12.2007 [N.d.R. che qualche giorno prima, il 24 settembre 2007, aveva un corso di EUR 11'010.-, importo da moltiplicarsi poi per le 7 quote a quel momento investite, cfr. doc. A15], sottoscrivere EUR del n.v. 3615570 al miglior prezzo possibile”), tanto più che tutte quelle operazioni, oggetto dei relativi conteggi (doc. A22, 39, 40 e 41) e poi registrate nelle distinte patrimoniali di fine anno (doc. 7 e 8), nemmeno erano state oggetto di contestazione nel termine di un mese previsto dalle condizioni generali.
8. Nel prosieguo del suo esposto il Pretore aggiunto ha esaminato se alla convenuta, che aveva dunque agito nell’ambito di un contratto di consulenza agli investimenti, potesse essere rimproverata una violazione degli obblighi contrattuali, osservando che ciò poteva essere ammesso solo qualora i suoi consigli agli investimenti fossero risultati manifestamente irragionevoli (TF 10 dicembre 2012 4A_444/2012 consid. 3.2).
Ciò premesso, egli ha innanzitutto rilevato che dal fatto che l’attrice, dopo aver svolto l’apprendistato di commercio, fosse divenuta assistente di direzione presso il __________ e dal fatto che la sorella, sarta e venditrice diplomata, gestisse in proprio un commercio di abiti usati, non si poteva ancora concludere che esse fossero persone semplici o addirittura persone di cultura medio bassa (l’attrice) o molto bassa (la sorella). Dall’importanza del capitale da loro complessivamente detenuto di CHF 1'679'531.- (cfr. doc. 6-8; e meglio - si aggiunga qui - CHF 265'473.- detenuti dall’attrice [doc. 7], CHF 604'959.- detenuti dalla sorella [doc. 8] e CHF 809'099.- detenuti da entrambe nel conto congiunto n. __________ [doc. 6]), dalla loro qualità di clienti facoltose al beneficio di una consulenza “private banking” (teste A__________ __________ p. 24 seg.; doc. A14, A15 e A16) e soprattutto dall’istoriato delle operazioni bancarie da loro autorizzate nel corso degli anni e meglio dai numerosi investimenti in obbligazioni di società estere, in fondi obbligazionari, in valuta estera, e persino in prodotti derivati e strutturati (testi R__________ __________ p. 18 e Ma__________ __________ p. 9; doc. A15, A16, 7 p. 2, 12-17, 18-26, 28, 34 p. 7 e 35 p. 7), nei quali avevano consacrato tra il 75% e il 30% del loro rispettivo patrimonio, si doveva piuttosto concludere che esse, pur non essendo certamente in grado di effettuare da sole degli investimenti (teste R__________ __________ p. 18), non potevano essere considerate del tutto sprovvedute di nozioni nell’ambito degli investimenti e “digiune” della materia, ciò che imponeva di “commisurare”, e meglio, di ammettere unicamente in misura ridotta, l’obbligo d’informazione della convenuta nei loro confronti.
Egli ha in seguito accertato che il profilo di rischio stilato dalla convenuta per l’attrice e la sorella con i termini “calcolato” e “moderato” (doc. 32 e 33) coincideva con i desiderata espressi da queste ultime, che ricercavano investimenti “non a rischio”, ritenuto in particolare che, per stessa ammissione dell’attrice, non a rischio era considerato “un prodotto che garantisce la totalità del capitale” (interrogatorio dell’attrice p. 30).
Egli ha quindi stabilito che i prodotti strutturati Lehman Brothers proposti nell’occasione dalla convenuta erano assimilabili a quelli di natura obbligazionaria con capitale protetto dall’emittente alla scadenza (testi Ma__________ __________ p. 9, 10 e 14 e Al__________ __________ p. 25; rapporto della FINMA “Affaire Madoff et distribution de produits Lehman: incidences sur les activités de conseil en placement et de gestion de fortune” di cui al doc. 46 p. 17 seg., secondo cui, atteso che il gruppo Lehman Brothers fino al suo fallimento godeva di una buona solvibilità tanto da aver ricevuto un rating A2 dall’agenzia di rating Moodys, i suoi prodotti strutturati a capitale protetto erano assimilabili a cash bond o obbligazioni ordinarie ed erano idonei alla distribuzione alla clientela retail, poco importando invece, in termini di rischio legati all’emittente dei prodotti in questione, se l’emittente non fosse la convenuta) e che per l’attrice e la sorella era in ogni caso indifferente sapere chi fosse stato l’emittente del relativo prodotto (interrogatorio dell’attrice p. 32). A suo giudizio, oltretutto, l’attrice e la sorella, alle quali il prospetto dei prodotti (doc. 37 e 38) ed in particolare il cosiddetto “rischio emittente” erano stati illustrati e spiegati con un vocabolario il più semplice possibile, erano state informate sui rischi delle operazioni (doc. 34 e 35 p. 6; teste Ma__________ __________ p. 9 seg.).
Alla luce di questi accertamenti, ha pertanto ritenuto da una parte che i prodotti strutturati Lehman Brothers proposti nell’occasione dalla convenuta fossero conformi al profilo di rischio richiesto (in quanto si trattava di prodotti a capitale protetto e dunque, per l’attrice, di prodotti “non a rischio”), e dall’altra che la dicitura “elevato grado di rischio” rispettivamente “risque élevé” presente nei rispettivi prospetti (doc. 37 e 38) fosse in realtà da considerare quale semplice avvertenza legale obbligatoria (“disclaimer”, doc. 37 e 38; teste Ma__________ __________ p. 14), aggiungendo che nemmeno il successivo fallimento di Lehman Brothers, evento ritenuto imprevedibile (avvenuto in particolare senza che i suoi prodotti avessero dato segni di cedimento, cfr. doc. 44, e in un momento in cui la sua quotazione risultava ancora in rialzo, cfr. doc. 45 p. 1) e giudicato quasi impossibile da molti operatori del mercato (rapporto della FINMA di cui al doc. 46 p. 14), mutava queste conclusioni o costituiva una violazione dell’obbligo d’informazione a carico della convenuta, specialmente poi in assenza di riserve in merito alla sua solvibilità da parte delle agenzie di rating o delle riviste specialistiche (TF 18 aprile 2017 4A_403/2016 consid. 3.3).
Ed ha infine pure escluso che alla convenuta potesse essere rimproverata una carente informazione dell’attrice e della sorella sui rischi insiti nelle operazioni borsistiche (natura dei prodotti, rischi, loro emittente, ecc.). In effetti, a parte il fatto che la consegna dell’opuscolo “Rischi particolari nel commercio di valori mobiliari” dell’ASB (doc. 30/2), ritenuta dalla giurisprudenza essere una sufficiente informativa (DTF 133 III 97 consid. 5.3 e 6), doveva in realtà essere considerata provata (la versione resa dall’attrice nel suo interrogatorio circa la mancata consegna dello stesso essendo stata smentita dalla firma apposta da lei e dalla sorella in calce al contratto di mandato di gestione patrimoniale conferito con riferimento al conto congiunto n. __________ nel quale veniva invece dato atto dell’avvenuta consegna dello stesso, doc. 29 ad 2a), il primo giudice ha rammentato che l’istruttoria aveva permesso di confermare che, per tutte le operazioni qui contestate, la convenuta aveva effettivamente fornito la consulenza necessaria (doc. 34, 35, 37 e 38; teste Ma__________ __________ p. 9 seg.).
Di qui l’assenza di qualsiasi responsabilità della convenuta per gli investimenti consigliati, non manifestamente irragionevoli al momento in cui erano stati prospettati. Oltretutto le operazioni in questione, ordinate in piena consapevolezza dall’attrice e dalla sorella, nemmeno erano state contestate entro 30 giorni dalla loro effettuazione, sicché dovevano essere considerate ratificate.
8.1. In questa sede l’attrice ha innanzitutto escluso che il Pretore aggiunto potesse desumere che lei e la sorella dovessero essere considerate del tutto sprovvedute di nozioni nell’ambito degli investimenti e “digiune” della materia dal fatto che esse detenessero complessivamente un capitale importante, che fossero al beneficio di una consulenza “private banking” e che l’una lavorasse come assistente di direzione presso il __________ con diploma di commercio e l’altra, sarta e venditrice diplomata, gestisse in proprio un commercio di abiti usati. Il rilievo è di per sé pertinente, visto e considerato che queste circostanze non appaiono in realtà determinanti per stabilire se esse disponessero o meno di una certa esperienza in materia d’investimenti. Sennonché, nel caso concreto il giudice di prime cure aveva pure accertato, ciò che appare invece senz’altro rilevante per il giudizio sulla particolare tematica, che l’attrice e la sorella avevano in precedenza già provveduto ad effettuare, sia pure sempre con la consulenza della convenuta, numerosi investimenti in obbligazioni di società estere, in fondi obbligazionari, in valuta estera e persino in prodotti derivati e strutturati (che, contrariamente a quanto preteso in questa sede dall’attrice, non riguardavano perlopiù il conto congiunto n. __________), nei quali avevano consacrato tra il 75% e il 30% del loro rispettivo patrimonio.
In tali circostanze, non è possibile rimettere in discussione la conclusione del giudice di prime cure secondo cui l’attrice e la sorella, sia pure non certo in grado di effettuare da sole degli investimenti (teste R__________ __________ p. 18), non fossero del tutto sprovvedute e “digiune” della materia.
8.2. Gli accertamenti pretorili secondo cui il profilo di rischio stilato dalla convenuta per l’attrice e la sorella con i termini “calcolato” e “moderato” coincideva con i desiderata espressi da queste ultime, che ricercavano investimenti “non a rischio”, e secondo cui, per stessa ammissione dell’attrice, non a rischio doveva essere considerato “un prodotto che garantisce la totalità del capitale”, non sono stati oggetto di censura in questa sede e con ciò devono senz’altro essere considerati assodati.
8.3. Confrontato con l’ulteriore accertamento pretorile secondo cui i prodotti Lehman Brothers consigliati dalla convenuta erano conformi al profilo di rischio richiesto, l’attrice in questa sede ha obiettato che non era stato provato che i prodotti considerati “non molto diversi dalle obbligazioni quotate in borsa” nel rapporto della FINMA (doc. 46), che per altro “non è né la verità né la Bibbia” ma è “un semplice organo di controllo dalle funzioni politiche che non è certo esente da svarioni grossolani” (appello p. 24), fossero proprio quelli venduti nell’occasione dalla convenuta, e che in base agli stessi prospetti allestiti dalla controparte (doc. 37 e 38) quei prodotti, diversamente da quanto dichiarato dai funzionari della convenuta Ma__________ __________ e A__________ __________, comportavano in realtà “un elevato grado di rischio” ed erano destinati “soltanto agli investitori in grado di comprenderli e di assumersi tutti i relativi rischi”.
La censura è infondata. Innanzitutto la presunta inattendibilità del rapporto della FINMA di cui al doc. 46, per altro addotta dall’attrice per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, non può essere condivisa, visto che il fatto che quell’autorità sarebbe “un semplice organo di controllo dalle funzioni politiche che non è certo esente da svarioni grossolani” (appello p. 24) non è di per sé tale da far ritenere inattendibili le conclusioni da lei tratte al termine di un’inchiesta ufficiale. Ciò posto, ritenuto che in quel rapporto, a p. 18, era stato accertato che i “produits structurés à capital protégé du groupe Lehman” - com’erano incontestabilmente, ancorché non menzionati in modo esplicito nello stesso, quelli consigliati nell’occasione all’attrice e alla sorella (dal prospetto del prodotto strutturato “Opportunity Note Plus Lehman Brothers” essendo risultato che lo stesso prevedeva una protezione del capitale alla scadenza del 100% [cfr. doc. 37 e 38] e il prodotto strutturato “100% Capital Protected Notes Plus Lehman Brothers” prevedendo quella stessa protezione già nella sua denominazione) - erano “comparables à des obligations de caisse ou à des obligations ordinaires”, si può senz’altro condividere, come rilevato dai testi Ma__________ __________ (p. 9 e 14) e Al__________ __________ (p. 25), che quei prodotti erano assimilabili a quelli di natura obbligazionaria con capitale protetto dall’emittente alla scadenza, e quindi, come rilevato dal teste Ma__________ __________ (p. 14), che l’indicazione contenuta nei prospetti (doc. 37 e 38) secondo cui quei prodotti, dalla struttura complessa, comportavano “un elevato grado di rischio” ed erano con ciò destinati “soltanto agli investitori in grado di comprenderli e di assumersi tutti i relativi rischi” costituiva più che altro una semplice avvertenza legale obbligatoria (“disclaimer”). Si aggiunga, a questo proposito, che la stessa attrice ha per altro evidenziato che “nell’ordinamento svizzero non esiste l’istituto della “semplice avvertenza legale obbligatoria, disclaimer”” (appello p. 23), aggiungendo che un’avvertenza di quel genere nemmeno aveva valore legale.
Ad ogni buon conto, il fatto che quei prodotti, in base ai loro prospetti (doc. 37 e 38), comportassero “un elevato grado di rischio” e fossero destinati “soltanto agli investitori in grado di comprenderli e di assumersi tutti i relativi rischi”, non sarebbe tale da migliorare la posizione dell’attrice nemmeno qualora la dicitura in tal senso avesse effettivamente avuto valore legale: con riferimento al rischio dei prodotti in questione, è in effetti incontestabile che gli stessi, prevedendo una protezione del capitale alla scadenza del 100%, erano comunque conformi al profilo di rischio richiesto dall’attrice e dalla sorella, visto e considerato che, come si è detto (consid. 8.2), in quel profilo rientrava “un prodotto che garantisce la totalità del capitale”; con riferimento ai possibili destinatari di quei prodotti, non avendo l’attrice censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui lei e la sorella, alle quali il prospetto dei prodotti e in particolare il “rischio emittente” erano stati illustrati e spiegati con un vocabolario il più semplice possibile, erano state informate sui rischi delle operazioni da loro ordinate (doc. 34 e 35 p. 6, 37 e 38; teste Ma__________ __________ p. 9 seg.), si può senz’altro ritenere che esse fossero così in grado di comprenderli e, a fronte del loro importante patrimonio complessivo rispettivamente individuale, fossero parimenti in grado di assumersene il rischio (concretamente limitato a poco più del 10% del loro patrimonio complessivo, rispettivamente a poco più dell’11% del patrimonio individuale dell’attrice e a poco più del 24% del patrimonio individuale della sorella).
8.4. L’appello dell’attrice dev’essere dichiarato irricevibile in ordine, rispettivamente respinto nel merito, anche con riferimento alla tematica dell’informazione fornita dalla convenuta all’attrice e alla sorella, che nell’appello è stata ritenuta insufficiente siccome da una parte non sarebbe stata provata la consegna dell’opuscolo “rischi particolari nel commercio di valori mobiliari” dell’ASB di cui al doc. 30/2 in occasione della sottoscrizione del profilo d’investimento riferito al conto congiunto n. __________ (doc. 30/1), che a suo dire non presentava nessuna “crocetta” nella corrispondente casella, e dall’altra in quanto il teste R__________ __________ avrebbe categoricamente dichiarato che l’attrice e la sorella non erano comunque in grado di capire le spiegazioni dei prodotti strutturati descritti in quell’opuscolo. Venendo meno all’obbligo di motivazione che le incombeva (art. 311 cpv. 1 CPC), l’attrice non si è in effetti confrontata puntualmente, spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto non potessero essere condivise e dovessero dunque essere modificate (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2), con le ragioni che avevano indotto il giudice di prime cure a decidere quella questione a suo sfavore e meglio a concludere che la consegna di quell’opuscolo era invece stata confermata in calce al contratto di mandato di gestione patrimoniale riferito sempre al conto congiunto n. __________ (doc. 29 ad 2a) e che in ogni caso il consulente della convenuta aveva provveduto a fornire la necessaria e sufficiente informazione (teste Ma__________ __________ p. 9 seg. e 13 seg.; doc. 34 e 35). Oltretutto nemmeno si può ritenere che quell’opuscolo, laddove non fosse già stato trasmesso al momento dell’apertura del conto o al momento in cui era stato dichiarato obbligatorio dalla FINMA (teste Ma__________ __________ p. 14), non sarebbe stato consegnato in occasione della sottoscrizione del profilo d’investimento riferito al conto congiunto n. __________ di cui al doc. 30/1 (teste Ma__________ __________ p. 14): pur essendo vero che quel documento non presentava nessuna “crocetta” nella corrispondente casella, è però altrettanto vero che in quella casella era presente un “visto/cerchietto”, del tutto analogo a quello che risultava essere stato apposto nel contratto di mandato di gestione patrimoniale, di pari data (doc. 29 ad 1). E neppure è risultato che il teste R__________ __________ avrebbe dichiarato categoricamente che l’attrice e la sorella non erano in grado di capire le spiegazioni dei prodotti strutturati descritti in quell’opuscolo, egli, richiesto di chiarire “se i prodotti “strutturati” e i forwards e futures di cui a p. 19 di questo opuscolo 30/2 potevano essere compresi dalle clienti senza una spiegazione molto dettagliata del consulente bancario”, avendo in effetti risposto che “alla luce della mia esperienza e della conoscenza delle clienti … ciò non era possibile”, salvo però aver aggiunto che “per le clienti __________ era necessario sicuramente un ampliamento, un complemento di spiegazione da parte del consulente” e ancora che “io personalmente posso dire che ho sempre dato alla signore __________ delle spiegazioni e dei complementi di informazione sui prodotti che gli proponevo” (p. 18 seg.), ciò che, come detto, era stato a sua volta fatto anche dal consulente Ma__________ __________.
8.5. In un capitolo denominato “la responsabilità ex mandato” (appello p. 35) l’attrice ha infine contestato che la lite fosse paragonabile, nella parte in fatto, a quella oggetto della sentenza TF 10 dicembre 2012 4A_444/2012, menzionata dal Pretore aggiunto nel suo giudizio. Sennonché, il giudice di prime cure mai aveva proposto una tale analogia fattuale, limitandosi ad evidenziare che nel consid. 3.2 di quella decisione il Tribunale federale aveva deciso che nell’ambito di un contratto di consulenza agli investimenti una violazione degli obblighi contrattuali poteva essere ammessa solo qualora i consigli agli investimenti fossero risultati manifestamente irragionevoli.
8.6. Alla luce di quanto precede, si deve in definitiva ritenere che l’attrice non è stata in grado di sostanziare e di provare l’esistenza di eventuali circostanze di fatto e di diritto tali da sovvertire la conclusione del Pretore aggiunto circa l’assenza di qualsiasi responsabilità della convenuta per gli investimenti da lei consigliati, che non erano risultati manifestamente irragionevoli al momento in cui erano stati prospettati.
Oltretutto quegli investimenti, che non risultavano essere stati contestati entro 30 giorni dalla loro effettuazione, dovevano essere considerati ratificati in forza delle condizioni generali della convenuta, che l’attrice ha negato di aver sottoscritto, per la prima volta e con ciò in modo irrito solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), e che invece risultano essere state da lei accettate (cfr. doc. 4 e A13). Contrariamente a quanto da lei sostenuto, sempre per la prima volta e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) solo in questa sede, nemmeno è risultato che le condizioni generali della convenuta non prevedessero una tale sanzione, nelle varie distinte patrimoniali trasmesse all’attrice e alla sorella essendo stato rammentato che “conformemente alle condizioni generali della nostra banca le contestazioni che si riferiscono ad estratti vanno notificate entro un mese. Trascorso tale termine gli estratti saranno ritenuti approvati, anche se la banca non ha ricevuto in restituzione la conferma di benestare che in taluni casi viene inviata al cliente per la firma …” (cfr. doc. 7 e 8).
9. Nella sua decisione il Pretore aggiunto ha in seguito ritenuto che nemmeno erano dati gli estremi per ammettere un errore essenziale da parte dell’attrice (art. 24 CO): innanzitutto non era stato dimostrato che lei e la sorella non fossero state messe al corrente della reale situazione (informazioni sulla natura dei prodotti strutturati, rischi, loro emittente, ecc.); inoltre i prodotti in questione corrispondevano al loro profilo di rischio; e infine, anche nella denegata ipotesi in cui non fossero state al corrente che l’emittente / debitore non era la convenuta ma un terzo, non era stato provato che le stesse, conoscendo la reale situazione, non avrebbero concluso il contratto, tutt’altro.
9.1. In questa sede l’attrice ha ribadito che la convenuta era tenuta a risarcirla anche in base alle regole dell’errore essenziale, rilevando che lei e la sorella volevano acquistare soltanto investimenti “non a rischio”, ciò che a suo dire non era invece il caso per i prodotti Lehman Brothers qui in esame.
9.2. Il rilievo dev’essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), in quanto l’attrice non si è confrontata con la motivazione addotta sul tema dal giudice di prime cure ed in particolare non ha spiegato per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa non potesse essere condivisa e dovesse dunque essere modificata (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 27 settembre 2012 4A_252/2012 consid. 9.2.1, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2). Esso sarebbe stato in ogni caso destinato all’insuccesso anche nel merito, visto e considerato che, come si è visto in precedenza (consid. 8.2 e 8.3), nulla permetteva di confermare che i prodotti consigliati nell’occasione dalla convenuta non fossero conformi al profilo di rischio richiesto, limitato agli investimenti “non a rischio”, nei quali, per stessa ammissione dell’attrice, rientrava “un prodotto che garantisce la totalità del capitale” (interrogatorio dell’attrice p. 30).
10. Il Pretore aggiunto ha infine rilevato che in ogni caso l’attrice, in applicazione dell’art. 84 CO, non avrebbe potuto chiedere in causa la rifusione in franchi svizzeri (ossia in ragione di CHF 118'647.60) dell’investimento di EUR 78'000.- e della relativa commissione di EUR 780.-. A fronte di un investimento effettuato in valuta straniera era in effetti in tale valuta, e non in quella svizzera, che doveva essere inoltrata la domanda di causa, poco importando se nell’occasione la moneta di riferimento dei conti fosse il franco svizzero.
10.1. In questa sede l’attrice ha nuovamente obiettato che il risarcimento del danno provocato in un conto la cui moneta di riferimento era il franco svizzero doveva essere fatto valere in quella valuta.
10.2. Nel caso concreto è pacifico che le parti, entrambe con domicilio rispettivamente sede in Svizzera, siano legate da un rapporto contrattuale retto dal diritto svizzero e che sia pertanto applicabile l’art. 84 CO, in virtù del quale i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1), ritenuto che se il debito è invece espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2).
Ritenuto che la facoltà alternativa di liberarsi con il pagamento in moneta svizzera prevista dal cpv. 2 della norma riguardava solo il debitore, il Tribunale federale, con sentenza 14 gennaio 2008 (DTF 134 III 151 consid. 2.2, 2.4 e 2.5), ponendo fine a una prassi tollerante, ne ha dedotto che il creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera, come nel caso di specie, era tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (TF 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1 pubbl. in RtiD I 2011 p. 677, 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1) e che il tribunale aveva unicamente la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella valuta (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1), ritenuto che una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 15 dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1 e 4.3).
10.3. Contrariamente a quanto preteso dall’attrice, non è vero che nella presente fattispecie il fatto che la moneta di riferimento del conto fosse il franco svizzero farebbe sì, per quanto riguardava l’investimento di EUR 78'000.- (e la relativa commissione di EUR 780.-), che non si era confrontati con una controversia avente per oggetto un debito espresso in valuta straniera. La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di precisare, in considerazione del fatto che lo scopo della domanda di risarcimento è quello di rimediare al danno subito, che in tal caso appare sensato provvedervi proprio mediante la valuta nella quale la diminuzione del patrimonio si è realizzata (cfr. TF 7 settembre 2004 4C.191/2004 consid. 6, pubbl. in SJ 2005 I 174, 19 luglio 2017 4A_39/2017 consid. 2; cfr. pure per analogia DTF 137 III 158 consid. 3.2 e 3.3, sia pure riferita a una pretesa extracontrattuale), che in concreto è per l’appunto quella straniera (cfr. pure Weber, Berner Kommentar, 2ª ed., n. 314 ad art. 84 CO e Weber, Fremdwährungsschulden in der Praxis, in BJM 1983 p. 109, secondo cui in caso di risarcimento contrattuale si giustifica di regola un parallelismo con la valuta del contratto; in tal senso ancora la già menzionata TF 7 settembre 2004 4C.191/2004 consid. 6, secondo cui ciò dev’essere segnatamente il caso quando il risarcimento deve rimpiazzare una prestazione in pagamento; medesima soluzione in II CCA 31 gennaio 2014 inc. n. 12.2011.224).
11. Ne discende che l’appello dell’attrice dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conferma della decisione pretorile.
Le spese processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore ancora litigioso di CHF 178'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 28 ottobre 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese processuali di CHF 8’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 6’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).