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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2020.5 della Pretura del Distretto di Vallemaggia - promossa con petizione 17 aprile 2020 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12’000.- netti oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2019;
domanda su cui il convenuto, rimasto precluso, non si è espresso, e che il Pretore con decisione non motivata 22 ottobre 2020, poi motivata il 29 ottobre 2020, ha accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 12’000.- netti oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2019 nonché dei rituali oneri sociali previsti;
appellante il convenuto con appello 30 novembre 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, in via subordinata di accoglierla per fr. 2'300.- netti oltre accessori e in via ancor più subordinata di accoglierla per fr. 5'704.90 netti oltre accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 22 dicembre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con contratto 17 maggio 2019 (doc. 1), concluso a tempo indeterminato e con un periodo di prova di 3 mesi (e un relativo termine di preavviso di 3 giorni), AO 1 è stata assunta dalla ditta __________ __________, con inizio dell’attività previsto per il 20 maggio 2019, in qualità di cameriera / gerente di un nuovo snack bar a __________ con uno stipendio mensile di fr. 3'470.- lordi per 13 mensilità.
Con lettera 28 agosto 2019 essa ha disdetto il contratto di lavoro con effetto dal 30 settembre 2019 (doc. 6).
2. Ritenendo di non aver sin dall’inizio potuto lavorare, pur avendo regolarmente offerto le sue prestazioni, a seguito della mancata apertura dell’esercizio pubblico, prevista per fine maggio / inizio giugno 2019, con petizione 17 aprile 2020 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Vallemaggia AP 1, titolare della ditta individuale __________ __________, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 12’000.- netti, somma corrispondente ai 4 salari mensili comprensivi della relativa quota parte di tredicesima (di circa fr. 3'000.- netti ciascuno, cfr. doc. 7) a lei dovuti dal 1° giugno al 30 settembre 2019, oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2019.
Il convenuto, ancorché richiesto a due riprese di presentare le sue osservazioni, non si è determinato sulla domanda.
3. Con decisione non motivata 22 ottobre 2020, poi motivata il 29 ottobre 2020 su tempestiva richiesta 27 ottobre 2020 del convenuto, il Pretore, in accoglimento della petizione, ha condannato quest’ultimo al pagamento di fr. 12’000.- netti oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2019 nonché dei rituali oneri sociali previsti, senza prelevare tassa di giustizia e spese e obbligandolo a rifondere all’attrice fr. 100.- a titolo di ripetibili.
Il giudice di prime cure ha accertato che l’attrice dal 20 maggio 2019 aveva tentato di fornire la propria prestazione lavorativa a favore del convenuto, recandosi più volte presso l’esercizio pubblico, trovandolo costantemente chiuso ed interpellando dunque ripetutamente il convenuto, il quale, dopo aver inizialmente tergiversato precisando che l’attività non poteva (ancora) avere inizio per questioni tecnico-amministrative (“… devono montare la motopompa, devono rompere il muro martedì …”, cfr. doc. 2), il 28 agosto 2019 aveva dichiarato il contratto decaduto “causa mancata apertura” (cfr. doc. 5). Ciò posto e considerato che all’attrice non poteva essere rimproverato alcunché, ha concluso che il convenuto aveva rifiutato d’accettare la prestazione lavorativa senza validi motivi, non essendo giustificato in base alla dottrina non accettare il lavoro di un dipendente per semplici motivi economici o tecnici.
4. Con l’appello 30 novembre 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 22 dicembre 2020, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, in via subordinata di accoglierla per fr. 2'300.- netti oltre accessori e in via ancor più subordinata di accoglierla per fr. 5'704.90 netti oltre accessori, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Delle rispettive argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
5. A sostegno delle sue domande d’appello, in questa sede il convenuto ha preliminarmente sostenuto che in applicazione della massima inquisitoria sociale il Pretore avrebbe dovuto accertare d’ufficio tutta una serie di circostanze fattuali che l’attrice non aveva provveduto a menzionare nella sua petizione. Nonostante fosse pacificamente rimasto precluso in causa, egli si è pertanto ritenuto autorizzato ad addurle con il suo gravame, versando agli atti le necessarie prove documentali. A torto.
5.1. L'art. 247 cpv. 2 lett. b cifra 2 CPC stabilisce che nelle controversie in materia di diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30’000.- il giudice accerta d'ufficio i fatti.
La massima inquisitoria sancita da questa norma corrisponde al concetto di “massima inquisitoria sociale” o “principio inquisitorio attenuato” sviluppato dalla dottrina e dalla giurisprudenza a proposito dell'ora abrogato art. 343 CO (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, in: FF 2006 p. 6738; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 247 CPC). Secondo tale principio, il giudice accerta d'ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, ovvero deve interrogare le parti e informarle sul loro obbligo di collaborare nell'istruttoria e di fornire le necessarie prove. La massima inquisitoria sociale riguarda la raccolta del materiale probatorio - ovvero l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio - davanti al giudice di prima istanza, non invece l'oggetto della controversia, che resta nella libera disposizione delle parti. Queste rimangono tenute a esporre - nei modi e nei tempi stabiliti dalle norme procedurali applicabili - le circostanze all'origine delle loro pretese e a indicare i mezzi di prova disponibili (DTF 130 III 102 consid. 2.2, 125 III 231 consid. 4a). Se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova offerti, il giudice è tenuto a interpellare le parti e può assumere prove di propria iniziativa (TF 4A_522/2008 del 3 settembre 2009 consid. 3.1). La massima inquisitoria sociale non esonera le parti dal loro obbligo di collaborare alla determinazione della fattispecie rilevante (DTF 130 III 102 consid. 2.2, 125 III 231 consid. 4a), né obbliga il giudice a istruire d'ufficio la causa se una parte rinuncia a spiegare la sua posizione (DTF 139 III 13 consid. 3.2; TF 4A_484/2011 del 2 novembre 2011 consid. 2.2, 4A_475/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 2.2, 4A_265/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 6; Tappy, op. cit. n. 23 ad art. 247 CPC). La massima inquisitoria sociale mira, infatti, a favorire una procedura accessibile anche ai laici, non a supplire alle carenze di una parte negligente, rispettivamente preclusa (TF 4C.255/2006 del 2 ottobre 2006 consid. 4.2; II CCA 12 giugno 2015 inc. n. 12.2015.18, 16 maggio 2016 inc. n. 12.2015.57).
5.2. Alla luce di quanto precede, è evidente che le nuove circostanze fattuali e le nuove prove documentali di cui il convenuto, precluso in causa, vorrebbe prevalersi per la prima volta solo in questa sede sono proceduralmente irrite (art. 317 cpv. 1 CPC) e non possono essere prese in considerazione per il giudizio. Oltretutto il convenuto nemmeno ha spiegato per quali ragioni i fatti e le prove addotte dall’attrice in prima sede avrebbero dovuto far sorgere nel giudice di prime cure dei dubbi sulla completezza della fattispecie oggetto del giudizio.
6. Con la sua domanda in via principale il convenuto ha chiesto la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la petizione. Egli ha sostenuto che la mancata apertura / inagibilità dell’esercizio pubblico, che aveva poi comportato la rescissione del contratto di locazione di quest’ultimo e con ciò l’impossibilità di prestare qualsiasi attività lavorativa, fosse dovuta al ritardo nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento che gli erano stati promessi dal locatore e al mancato rilascio della licenza edilizia per l’esercizio dell’attività di snack bar (cfr. doc. C e E d’appello), circostanze queste per le quali egli non sarebbe dunque stato responsabile.
6.1. La censura dev’essere respinta nella misura in cui è ricevibile.
Essa è in larghissima misura fondata su circostanze fattuali e prove - i doc. C e E d’appello - che sono state addotte per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) e che dunque non possono essere prese in considerazione. Dall’unica circostanza proceduralmente ammissibile, quella evincibile al punto 3 della petizione, secondo cui “purtroppo a giugno (N.d.R.: 2019) lo snack bar non ha potuto esser aperto, a causa di intoppi ascrivibili al datore di lavoro, in particolare per questioni legate al collaudo dell’esercizio pubblico”, secondo cui nei giorni successivi all’8 giugno 2019 l’attrice non era mai stata contattata “se non per giustificare che il ritardo (nell’apertura del locale) era dovuto a dei problemi con la termopompa o così mi dicevano” (cfr. doc. 2) e secondo cui a un certo momento e meglio “in data 16 luglio 2019” il convenuto aveva informato telefonicamente l’attrice che “vi erano dei problemi che concernevano il collaudo del locale (che non era ancora stato effettuato), verosimilmente dovuto alla termopompa e/o ad altri motivi di cui io non ero al corrente” e che “in considerazione di tali difficoltà quest’ultimo (N.d.R. il convenuto) ed il proprietario del locale … hanno concordato l’annullamento del contratto di locazione”, non si può assolutamente concludere, già per il fatto che il concordato annullamento del contratto di locazione risultava pacificamente essere avvenuto durante il periodo di validità del contratto di lavoro, per l’esistenza di un’impossibilità iniziale della prestazione lavorativa, tale da comportare la nullità dell’obbligazione del lavoratore giusta l’art. 20 cpv. 1 CO (DTF 96 II 18 consid. 2a, 95 II 554 consid. 4b). È invece a ragione, che il giudice di prime cure ha concluso per l’esistenza di un impedimento al lavoro per mora del datore di lavoro, che lasciava inalterato il suo obbligo al pagamento del salario al lavoratore ai sensi dell’art. 324 cpv. 1 CO: il ritardo nell’apertura dell’esercizio pubblico, dovuto oltretutto a non meglio precisati motivi tecnici - riferiti a problemi con la termopompa e nel collaudo - di cui per altro non era stato possibile valutare l’effettiva gravità, costituiva in effetti una circostanza imputabile al convenuto, rispettivamente al suo locatore (che nell’occasione andava considerato come un suo ausiliario ex art. 101 CO), essendo incontestabile che la messa a disposizione dei locali in cui doveva essere esercitata l’attività lavorativa rientrasse nelle attività preparatorie del datore di lavoro (Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 6ª ed., n. 3 seg. ad art. 324 CO).
7. Con le sue richieste in via subordinata e in via ancor più subordinata il convenuto ha postulato la riforma della pronuncia pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 2'300.- netti, o al massimo per fr. 5'704.90 netti, in entrambi i casi oltre accessori. Egli ha rilevato come a seguito delle comunicazioni da lui effettuate all’attrice nel periodo di prova, e meglio il 20 giugno 2019 per scritto (doc. C d’appello, secondo cui “il contratto di lavoro è da ritenersi nullo in quanto l’esercizio non ha avuto le autorizzazioni necessarie nei tempi richiesti”), rispettivamente il 16 luglio 2019 per telefono (petizione punto 3, secondo cui “non se ne faceva più nulla del progetto poiché vi erano dei problemi che concernevano il collaudo del locale” e poiché “in considerazione di tali difficoltà quest’ultimo (N.d.R. il convenuto) ed il proprietario del locale … hanno concordato l’annullamento del contratto di locazione”) e ancora il 25 luglio 2019 per WhatsApp (con cui, come ammesso anche dalla controparte nella lettera 20 agosto 2019 di cui al doc. 4, essa gli avrebbe pertanto chiesto di significarle formalmente la disdetta, cfr. doc. 2), il contratto di lavoro, oramai divenuto d’impossibile esecuzione ab initio, fosse stato da lui disdetto con effetto dai tre giorni successivi (doc. 1) e dunque dal 23 giugno 2019 (così la richiesta in via subordinata) o al più tardi dal 28 luglio 2019 (questa invece la richiesta in via ancor più subordinata).
7.1. La domanda in via subordinata deve senz’altro essere dichiarata irricevibile, essendo fondata su circostanze fattuali e prove - il doc. C d’appello (di cui l’attrice, nella risposta all’appello, ha oltretutto contestato il ricevimento, che in definitiva è così rimasto non provato) - che sono state addotte per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC) e che dunque non possono essere prese in considerazione per il giudizio. Essa sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito, e meglio per le ragioni che verranno esposte qui di seguito.
7.2. La domanda in via ancor più subordinata è invece infondata.
Dal solo fatto, pacificamente risultante dalla petizione, che il 16 luglio 2019 il convenuto, richiesto telefonicamente dall’attrice di ragguagliarla sull’apertura dell’esercizio pubblico, le abbia comunicato che “non se ne faceva più nulla del progetto” e con ciò di ritenere nullo/estinto sin dall’inizio il contratto di lavoro per impossibilità della prestazione lavorativa, l’attrice non poteva ancora concludere in modo chiaro e inequivocabile che egli, se le condizioni per una sua nullità ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 CO non fossero state adempiute (ciò che per l’appunto era stato il caso, cfr. supra consid. 6.1), avesse inteso subordinatamente significarle anche una disdetta ordinaria per il primo successivo termine utile. La disdetta, che diversamente dalla dichiarazione di nullità per impossibilità della prestazione (cfr. DTF 129 III 209 consid. 2.2 e contrario) è un atto formatore unilaterale, deve in effetti essere espressa in modo chiaro e inequivocabile, così che chi la riceva possa comprendere senza ambiguità il senso della dichiarazione e se del caso la possa contestare, con la conseguenza che ogni oscurità o incomprensibilità deve andare a scapito del dichiarante (Portmann, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 8 ad art. 335 CO; Streiff/Von Känel, op. cit., n. 2 ad art. 335 CO). La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di stabilire che la conversione di un atto giuridico privo di validità in un altro invece valido non può di principio essere ammessa quando si tratta di atti formatori (DTF 135 III 441 consid. 3.3, 123 III 124 consid. 3d), il giudice non potendo supplire a una volontà che non è stata manifestata dalla parte interessata (DTF 135 III 441 consid. 3.3; TF 4A_531/2014 del 20 gennaio 2015 consid. 2.2): se dunque, per esempio, non è possibile convertire una disdetta straordinaria rivelatasi priva di fondamento in una disdetta ordinaria (TF 4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 consid. 5.2), lo stesso deve valere, a maggior ragione, anche per una dichiarazione di nullità per impossibilità della prestazione che dovesse pure rivelarsi infondata.
Nemmeno dal fatto che l’attrice il 25 luglio 2019 avrebbe chiesto per WhatsApp al convenuto di significarle formalmente la disdetta (cfr. doc. 2 e 4) - il che per altro conferma che essa non poteva ancora concludere in modo chiaro e inequivocabile che egli in precedenza avesse inteso subordinatamente significarle anche una disdetta ordinaria - si può infine concludere per l’avvenuta formalizzazione di una disdetta del contratto di lavoro.
8. Ne discende che l’appello del convenuto dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado seguono di principio la soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC). Sennonché, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Ancorché vincente in questa sede, all’attrice non vengono attribuite né un’indennità per ripetibili, non avendo essa fatto capo ad un patrocinatore (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), né un’indennità per inconvenienti, non avendo essa provveduto a motivare una richiesta in tal senso (TF 22 ottobre 2013 4A_355/2013 consid. 4.2; II CCA 21 agosto 2015 inc. n. 12.2013.181, 9 dicembre 2015 inc. n. 12.2015.36, 22 agosto 2018 inc. n. 12.2016.211, 10 settembre 2018 inc. n. 12.2017.25).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
I. L’appello 30 novembre 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Non si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono né indennità per inconvenienti né ripetibili.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).