Incarto n.
12.2020.150

Rinvio TF

Lugano

16 marzo 2021/lk

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2011.14 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 3 gennaio 2011 da

 

 

AP 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

 

 

 

con cui l'attrice ha postulato il disconoscimento del debito di fr. 74'173.05 oltre interessi

del 5% dal 9 giugno 2009 di cui al PE n. __________ dell’UE di __________ e l’annullamento

della procedura esecutiva;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e

che il Pretore ha respinto con decisione 18 dicembre 2018;

 

appellante l’attrice con appello 18 gennaio 2019, con cui ha chiesto la riforma del

giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi;

 

mentre la convenuta con risposta 5 marzo 2019 ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

 

preso atto della sentenza 25 novembre 2020 (inc. n. 4A_285/2020) con cui la Prima

Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo parzialmente il ricorso in

materia civile presentato il 27 maggio 2020 dell’attrice, ha annullato la decisione 12

marzo 2020 di questa Camera, con la quale l’appello era stato respinto (inc. n.

12.2019.10), rinviandole la causa per una nuova decisione ai sensi dei considerandi;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

 

1.         Fra AO 1 (qui di seguito “AO 1”) e AP 1 (qui di seguito “AP 1”) era in essere un rapporto di affari nell’ambito del quale la prima realizzava e forniva alla seconda delle matrici per lo stampo di oggetti plastici.

 

2.         Il 19 aprile 2010 AO 1ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. D), escutendola per l’importo di fr. 83'959.30 oltre interessi e accessori a fronte di svariate fatture impagate, avverso il quale l’escussa ha interposto opposizione.

 

3.         Con decisione 18 novembre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha disposto il rigetto provvisorio dell’opposizione per l’ammontare di fr. 74'173.05 oltre interessi (doc. B). L’appello inoltrato dall’escussa è stato dichiarato inammissibile dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) con decisione 15 dicembre 2010 (doc. C1 e C2).

 

4.         Con petizione 3 gennaio 2011 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, postulando il disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e l’annullamento della procedura esecutiva di cui al PE n. __________, sostenendo in sintesi che i documenti prodotti dalla controparte nell’ambito del rigetto dell’opposizione (doc. E-I) non costituivano un valido riconoscimento di debito in quanto sottoscritti da una persona (il direttore tecnico __________ D__________) non abilitata a rappresentarla, che gli importi pretesi di cui alle offerte/fatture doc. E e F erano errati e che i prodotti non le erano stati consegnati, oppure erano stati restituiti in quanto inutilizzabili, oppure presentavano difetti. Con la medesima petizione l’attrice ha altresì chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 85'000.- oltre interessi (risarcimento del danno). Con decisione 14 luglio 2011, il Pretore ha dichiarato l’azione creditoria inammissibile per assenza del necessario tentativo di conciliazione. Essendo l’appello e il successivo ricorso dell’attrice al Tribunale federale stati respinti, la decisione è cresciuta in giudicato.

 

5.         Con risposta 4 marzo 2011 la convenuta si è opposta alla petizione, rilevando in particolare che già in passato __________ D__________ aveva agito per conto della controparte concludendo per essa diversi contratti, che le matrici sono state sempre consegnate conformemente alle ordinazioni e che non vi è mai stata una notifica di asseriti difetti. Nelle uniche due occasioni in cui delle matrici le sono state restituite, ciò è avvenuto nel primo caso a causa di una modifica voluta dalla controparte, e nel secondo caso per risolvere un problema di incastramento dei pezzi fabbricati dovuto a modifiche delle matrici effettuate dalla stessa controparte.

 

6.         Con replica 28 aprile 2011 e duplica 19 maggio 2011 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni. Esperita l’istruttoria, comprendente la perizia giudiziaria del 7 marzo 2016 e la successiva delucidazione peritale del 28 aprile 2017 relative alla conformità o difettosità delle matrici, in occasione del verbale di udienza dell’11 dicembre 2017 hanno avuto luogo le arringhe finali delle parti.

 

7.         Con decisione 18 dicembre 2018 il Pretore ha respinto l’azione di disconoscimento del debito, ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 9'300.-, a carico dell’attrice, pure condannata a versare alla controparte fr. 7'500.- per ripetibili. In sintesi, dopo aver osservato che AO 1 aveva l’onere di dimostrare l’esistenza del contratto, la sua esecuzione e la conformità della mercede con quanto pattuito, mentre AP 1 doveva dimostrare l’esistenza di eventuali difetti e il buon fondamento dei derivanti diritti (fra cui eventualmente quello alla ricusa dell’opera), il Pretore ha osservato che la prima ha fatto fronte al proprio onere probatorio, al contrario della seconda.

 

8.         Con appello 18 gennaio 2019 AP 1 si è aggravata contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la petizione e sancire conseguentemente il disconoscimento del debito e l’annullamento della relativa esecuzione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. L’appellante ha essenzialmente contestato il potere di rappresentanza di __________ D__________, la valida stipulazione di un contratto e l’avvenuta dimostrazione delle pretese della controparte, sostenendo poi che l’istruttoria ha evidenziato le manchevolezze nei prodotti forniti (ritenuto che le difficoltà incontrate dal perito nell’esame dei lamentati difetti sarebbe casomai imputabile alla carente documentazione prodotta dalla parte avversa) e lamentando inoltre una presunta carente motivazione della decisione pretorile.

 

9.         Con risposta 5 marzo 2019 AO 1 si è opposta all’appello postulandone l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.

 

10.      Con decisione 12 marzo 2020 (inc. 12.2019.10) questa Camera ha respinto l’appello, nella misura in cui ricevibile, confermando la decisione impugnata. In sintesi, acclarata la sufficiente motivazione della decisione di primo grado, l’esistenza del contratto e la conformità della mercede fatturata con quella pattuita, questa Camera ha concluso che l’assunto pretorile secondo cui AO 1 ha dimostrato l’esecuzione di quanto contrattualmente pattuito (segnatamente la consegna delle matrici ordinate) non è stato validamente criticato con l’appello. Parimenti è stato confermato l’accertamento pretorile secondo cui AP 1 non ha dimostrato l’esistenza di difetti imputabili alla controparte. 

 

11.      Con ricorso in materia civile del 27 maggio 2020 AP 1 ha postulato innanzi al Tribunale federale la riforma del giudizio di seconda sede nel senso di accogliere l’appello e conseguentemente la sua petizione, accertando l’inesistenza del debito di fr. 74'173.05 e annullando la procedura esecutiva di cui al PE n. __________. La ricorrente ha innanzitutto evidenziato che le sue contestazioni relative al non corretto adempimento del contratto da parte di AO 1 non si limitavano alla (mancata) consegna delle opere: con l’appello essa aveva piuttosto rimarcato che la controparte, malgrado l’onere della prova a lei incombente, non aveva comprovato di avere svolto tutte le prestazioni dovute e di aver consegnato degli stampi utilizzabili e dunque conformi al contratto. Lo stesso perito avrebbe sostanzialmente concluso che la medesima non ha eseguito l’incarico conferitole (essendo il CD di cui al doc. 3 inutilizzabile, rispettivamente non contenendo lo stesso tutta la documentazione tecnica necessaria che AO 1 avrebbe dovuto allestire). La controparte nemmeno avrebbe dimostrato il valore di quanto eseguito, ritenuto che le fatture non bastano per comprovare la congruenza fra il lavoro svolto e gli importi richiesti a titolo di mercede. La ricorrente ha poi ribadito che, contrariamente a quanto accertato in prima e in seconda istanza, la difettosità delle opere sarebbe stata dimostrata, rispettivamente che eventuali lacune probatorie sarebbero imputabili alla mancata produzione della necessaria documentazione da parte di AO 1.

 

12.      Il Tribunale federale, con decisione 25 novembre 2020 (inc. n. 4A_285/2020) ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione di secondo grado e ritornando gli atti a questa Camera per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. In sintesi, l’Alta Corte ha costatato che in effetti le censure dell’appellante in relazione all’adempimento del contratto non riguardavano unicamente la consegna delle opere (non più controversa). Piuttosto, ai punti 2.3-2.6 del gravame essa aveva spiegato che le prestazioni che l’appaltatrice doveva fornire includevano tutto il procedimento di ideazione e progettazione informativa, la realizzazione della documentazione tecnica (modelli matematici) atta alla realizzazione dei vari stampi, nonché la produzione, la consegna e l’eventuale successivo adeguamento dei prodotti alle necessità del cliente affinché fossero utilizzabili, rilevando che quest’ultima non aveva prodotto la documentazione che attestasse l’esecuzione di tali prestazioni, tant’è che secondo il perito giudiziario gli atti non permettevano di valutarne l’operato. Il Tribunale federale ha pertanto annullato la decisione 12 marzo 2020 della scrivente Camera e le ha rinviato l’incarto al fine di accertare, entro i limiti delle allegazioni delle parti, il contenuto del contratto in questione, e meglio quali obblighi contrattuali avesse assunto AO 1 oltre alla fornitura degli stampi (se ve ne fossero), e verificare in quale misura fossero stati eseguiti. Di qui la necessità di una nuova pronuncia.

 

13.      Una decisione di rinvio del Tribunale federale ha carattere vincolante: la cognizione del giudice cantonale, al quale la causa è rinviata, è limitata dai motivi di tale decisione di rinvio, ritenuto che costui è pure condizionato da ciò che è stato deciso definitivamente dal Tribunale federale e dalle constatazioni di fatto che non erano state impugnate davanti a quest’ultima Corte (STF  4A_458/2011 del 22 marzo 2012, consid. 2; DTF 135 III 334, consid. 2; DTF 131 III 91, consid. 5.2; IICCA del 2 maggio 2016, inc. n. 12.2015.152, consid. 7; IICCA del 28 luglio 2016, inc. n. 12.2015.226, consid. 8).

 

 

14.      Nella decisione annullata si era già detto che la sentenza di primo grado non poteva ritenersi insufficientemente motivata, avendo il Pretore illustrato la ripartizione dell’onere probatorio, spiegato le ragioni che lo avevano indotto a confermare la validità del contratto, gli importi fatturati, la dimostrazione dell’adempimento contrattuale da parte di AO 1 e la mancata dimostrazione dei difetti lamentati da AP 1, indicando dunque in maniera comprensibile le ragioni fattuali e giuridiche che hanno portato alla sua decisione. Laddove l’appellante rimproverava al Pretore di non aver considerato quanto da lei esposto in occasione delle arringhe finali, ovvero che l’impossibilità del perito di fornire concludenti risposte è stata unicamente causata dalla carente documentazione presentata dalla controparte, si era pure osservato che l’argomentazione non è evincibile dal relativo verbale 11 dicembre 2017 (ove le parti si sono limitate a riconfermarsi nelle rispettive allegazioni e domande) e che come già esposto dal primo giudice, l’assenza di prove relative ai difetti deve andare a carico della parte gravata dall’onere probatorio (ovvero di AP 1).

A questo stadio della lite, tali aspetti non sono da riesaminare e devono pertanto essere confermati. Parimenti non sono più in discussione gli accertamenti della scrivente Camera relativi all’esistenza e validità del contratto (a fronte di un ampliamento tacito dei poteri di rappresentanza di __________ D__________, dell’accettazione dei contratti e del loro parziale adempimento da parte di AP 1), nonché alla consegna degli stampi (questioni peraltro non debitamente censurate con l’appello). Lo stesso dicasi per l’ammontare della mercede fatturata, ritenuto che con l’appello AP 1non ha sollevato sufficienti censure a tal riguardo e che laddove la mercede è preventivamente pattuita ai sensi dell’art. 373 CO (come nel caso in esame), essa non viene calcolata

secondo il valore e il costo dell’opera ex art. 374 CO. Il Tribunale federale non ha preteso accertamenti al riguardo, né in relazione all’utilizzabilità e alla conformità degli stampi. Conformemente al giudizio di rinvio, il tema centrale della presente decisione è il contenuto del contratto e l’esecuzione di tutte le prestazioni pattuite da parte di AO 1.

 

15.      A tal proposito, le parti non hanno formalmente sottoscritto un contratto che specificasse i diritti e gli obblighi di ciascuna. Secondo quanto da esse indicato, il loro rapporto contrattuale risale ad anni addietro e ha avuto quale oggetto la progettazione, realizzazione e fornitura continuativa di svariati stampi per la produzione di oggetti plastici sulla base delle richieste e delle indicazioni fornite dai vari clienti di AP 1e delle relative conferme d’ordine da questa sottoscritte. Il rapporto contrattuale è pertanto qualificabile come una serie di incarichi continuati riconducibili essenzialmente all’appalto, in quanto concernenti l’elaborazione e la realizzazione puntuale e specifica di matrici sulla base delle indicazioni della cliente (Gauch, Der Werkvertrag, 6 ed. 2019, n. 7 seg.; DTF 124 III 456 E. 4b/aa).

 

16.      Giusta l’art. 55 CPC, le parti devono dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova. L’obbligo di una parte di sostanziare i fatti rilevanti significa che la stessa è tenuta ad allegare e a specificare quei fatti non solo nei loro fondamenti, ma in maniera chiara e esaustiva così da permettere a lei di offrire le necessarie prove, alla controparte di poter prendere posizione e di far assumere le eventuali controprove, rispettivamente al giudice di apprezzare i fatti e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti. L’ampiezza dell’onere di allegazione e di specificazione dipende dalla natura della norma di legge invocata dalla parte e dal comportamento processuale della controparte. In altre parole, l’onere di allegazione e specificazione e quello di contestazione hanno fra loro un rapporto speculare. In caso di contestazione da parte del convenuto, le affermazioni dell’attore devono essere ancor più descritte e rese concrete. Viceversa, più le allegazioni attoree sono motivate e sostanziate, più sono elevate le esigenze della contestazione della parte avversa. Una contestazione meramente generica o globale è quindi insufficiente. Essa deve essere sufficientemente concreta e specifica, affinché la controparte possa comprendere quali sono i fatti contestati nonché sia posta nella condizione di poter ulteriormente precisare le proprie pretese e offrire le prove atte a dimostrarle (DTF 141 III 433, consid. 2.6; DTF 144 II 519, consid. 5.2.2.3; DTF 144 III 67, consid. 2.1; DTF 144 III 67 consid. 2.1).

 

17.      Applicando l’onere di allegazione e contestazione alla fattispecie, se ne deriva che AO 1 aveva l’onere di allegare e, in caso di sufficiente contestazione, dimostrare di aver svolto tutte le prestazioni pattuite (ciò che attiene al contenuto del contratto), laddove invece il fatto che gli stampi avessero o meno le caratteristiche previste contrattualmente o dei difetti tecnici rientrava negli oneri allegatori e probatori della committente.

Ora, in causa AO 1 ha sostenuto di avere realizzato e consegnato gli stampi conformemente a quanto pattuito nelle conferme d’ordine, producendo la relativa documentazione in formato elettronico (v. doc. 3 e elenco contenuto alle p. 2-3 della perizia 7 marzo 2016) e chiedendo l’audizione del suo collaboratore __________ V__________. Pertanto, a suo modo di vedere, i suoi obblighi si esaurivano nella realizzazione e consegna di quanto ordinato. In ossequio al suo onere di contestazione, AP 1 avrebbe dunque potuto eccepire, oltre alla mancata realizzazione e/o consegna delle opere, che il contenuto del contratto e degli obblighi dell’appaltatrice non si limitavano a quanto sopra.

 

18.      Come già detto, con il suo gravame l’appellante ha affermato che l’appellata avrebbe dovuto allestire e consegnarle documentazione tecnica e progetti e realizzare degli stampi utilizzabili, assistendola sino all’impiego industriale del prodotto (svolgendo i necessari interventi di messa a punto, come avrebbe sottolineato il perito). Malgrado ciò, essa non avrebbe prodotto la necessaria documentazione, che anche a detta dello stesso perito sarebbe stata carente e non comprovante il suo operato.

Simili contestazioni e riflessioni non emergono dalla decisione pretorile, per cui l’appellante avrebbe innanzitutto dovuto indicare dove, negli allegati di prima sede, avrebbe esposto queste tesi trascurate dal primo giudice. Non lo ha fatto, rinviando unicamente alle considerazioni peritali di cui si è appena detto. In effetti, i suoi allegati di prima sede sono del tutto silenti a tal riguardo: né con la petizione, né con la replica, essa ha eccepito la mancata realizzazione e consegna di documenti, o che la controparte avrebbe contrattualmente dovuto assisterla in fase di collaudo e di utilizzo degli stampi e che abbia disatteso tali obblighi, né ha sostenuto che la mercede di cui alle offerte comprendesse anche modifiche o adeguamenti successivi alla consegna. Essa non ha nemmeno indicato e spiegato se e perché le matrici prodotte non corrispondessero a quanto ordinato: ha unicamente osservato che la collaborazione fra le parti aveva per oggetto la loro fornitura, ha contestato l’esistenza di un valido contratto nonché la consegna o l’utilizzabilità delle matrici in questione, sostenendo di aver notificato i suddetti difetti alla controparte e che quest’ultima non si è dimostrata in grado di sistemarli. Quest’ultimo aspetto rientra tuttavia nel suo onere allegatorio e probatorio, nel senso che la medesima, una volta dimostrati i difetti e la loro tempestiva notifica, avrebbe potuto avanzare i diritti di cui all’art. 368 CO (compreso quello alla riparazione gratuita dell’opera).

Le suddette censure non sono state esposte neppure in sede conclusiva (ciò che sarebbe in ogni caso stato irrituale): in tale sede, AP 1 si è semplicemente e laconicamente riconfermata negli allegati introduttivi. Le stesse sono state presentate tardivamente soltanto con l’appello e sono pertanto irricevibili (art. 317 CPC).

 

19.      Una simile lacuna non può essere sanata dal contenuto della perizia giudiziaria, che ad ogni modo era incentrata sull’accertamento di eventuali difetti e non afferma ciò che l’appellante pretende. Il perito ha solamente osservato che è comune che un progettista sia presente al momento del collaudo (p. 4) e che è possibile che chi realizza uno stampo si assuma l’incarico e il costo di eventuali messe a punto (p. 6), senza tuttavia accertare il contenuto del contratto o una violazione di doveri da parte dell’appaltatrice (ciò che peraltro non gli competeva di stabilire), rispettivamente senza mai mettere in dubbio che le matrici ordinate siano effettivamente state realizzate o consegnate. Egli ha poi elencato, alla p. 3, tutte le prove sottopostegli, fra cui i documenti digitali contenuti nel CD di cui al doc. 3 e riguardanti le matrici (ad esempio conferme d’ordine, bolle di consegna, fatture, solleciti di pagamento, disegni 2D e matematiche 3D di parti e pezzi). Pur rimarcando altresì i documenti mancanti (non solo determinati disegni, ma anche capitolati, protocolli di stampaggio e rapporti di collaudo), il medesimo non ha imputato tale lacuna informativa all’una o all’altra parte, né ha chiarito quale delle due avrebbe dovuto essere in possesso dei relativi documenti e produrli in causa: ha unicamente osservato che la documentazione non gli permetteva di accertare la presenza di difetti o le relative cause.

 

20.      Si può comunque abbondanzialmente precisare che anche dalle ulteriori risultanze istruttorie non emerge un’estensione del contratto così come pretesa in secondo grado dall’appellante: solo le conferme d’ordine (doc. E-I) menzionano talvolta, e assai genericamente, l’esecuzione di un collaudo (in quali modalità non è dato sapere), stabilendo per il resto che la mercede includeva la progettazione degli stampi, la fabbricazione di tasselli, i trattamenti termici, e il costo di trasporto e consegna. Dal doc. L emerge che le successive modifiche richieste per gli stampi venivano fatturate separatamente. Nei doc. P e Q, le ordinazioni in questione vengono descritte quali contratti di fornitura o d’acquisto. In sede di audizione, né __________ D__________ né __________ V__________ hanno menzionato l’obbligo di consegna di documentazione o obblighi successivi alla consegna degli stampi (cfr. verbale del 21 agosto 2013).

 

21.      Se ne deve concludere, alla luce delle allegazioni e delle (generiche) contestazioni di causa, che AO 1 non è stata posta nella condizione né era tenuta a meglio specificare il contenuto del contratto e l’estensione dei suoi obblighi e ad apportare ulteriori mezzi di prova, ma poteva limitarsi a dimostrare la realizzazione e la consegna delle matrici di cui trattasi, ritenuto che le prove agli atti (testi __________ D__________ e __________ V__________, verbale del 21 agosto 2013 e doc. 3, 5 e 6) possono bastare a tal riguardo, a conferma della decisione pretorile.

 

22.      Esulando la questione dei difetti dal tema della presente decisione, per essa valgono le considerazioni già esposte nell’annullata decisione 12 marzo 2020 ai consid. 7 e 8, ovvero innanzitutto che l’appellante non poteva semplicemente sostenere che la controparte dovesse dimostrare l’assenza di difetti, senza indicare i motivi per i quali l’attribuzione dell’onere della prova effettuata dal Pretore sarebbe erronea (art. 310 e 311 CPC).

Anche le sue argomentazioni relative alla presenza di difetti e ai derivanti costi e pregiudizi non bastano a sovvertire il giudizio impugnato: essa ha citato con eccessiva genericità la “documentazione agli atti”, i doc. N, V1-11 e Z1-Z9 (p. 6 gravame) e la testimonianza di __________ D__________ (p. 9 gravame) senza spiegare perché da essi si dovrebbe ricavare la dimostrazione dei difetti e la relativa responsabilità di AO 1, ciò che non adempie al suo onere di formulare censure puntuali e sostanziate (non incombendo al giudice di ricercare all’interno degli atti gli elementi idonei a comprovare le sue tesi), né ha specificato gli asseriti costi di ripristino e messa in esecuzione, richiamando ancora una volta solo in termini generali un plico di documenti (gravame, p. 10). L’appellante ha poi rinviato alle manchevolezze dei prodotti emerse nelle risultanze peritali, citando le p. 6-7 della perizia e menzionando alcuni stampi, senza tuttavia approfondire la tematica e confrontarsi con quanto esposto dal primo giudice in relazione alla dimostrazione dei difetti e alla presunta responsabilità della controparte (p 5-7 della sentenza impugnata). Come esplicitato nella perizia (ad esempio p. 4 seg.) e rimarcato dal Pretore, la presenza di problematiche riferite ai prodotti può derivare da svariati fattori e ancora non significa l’imputabilità di tali problemi a AO 1, che non ha potuto essere acclarata. Tali accertamenti, in assenza di valide contestazioni, pure resistono alla critica.

Infine, l’appellante ha menzionato l’impossibilità di dimostrare i difetti in assenza della documentazione tecnica, che avrebbe dovuto essere realizzata e prodotta dalla controparte. Ora, è pur vero che la dimostrazione della difettosità di un’opera può comportare, per la committente, ostacoli pratici e difficoltà probatorie, e che l’appaltatrice può conseguentemente essere obbligata, secondo le regole della buona fede, a collaborare all’amministrazione delle prove e produrre i necessari dettagli e le informazioni tecniche, laddove un suo ingiustificato rifiuto può essere interpretato a suo sfavore (v. Zindel/Pulver/Schott in: Honsell/Vogt/ Wiegand [ed.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6. ed., n. 90 seg. ad art. 368 CO; Chaix in: Thévenoz/Werro [ed.], Commentaire Romand, Code des obligations I, 2 ed., n. 74 ad art. 368 CO). Tuttavia, nel gravame l’appellante non ha approfondito la questione. Non ha espresso particolari considerazioni relative a un’emergenza probatoria e alla sua impossibilità di procurarsi i documenti necessari da sottoporre al perito, né sostiene di avere infruttuosamente richiesto un’edizione di documenti dalla controparte, né che questa, malgrado una richiesta del giudice, si sia indebitamente rifiutata di collaborare. Peraltro, dalla perizia (v. p. 3-5) e dalla successiva delucidazione (v. p. 1) si evince che l’esame del perito è stato ostacolato non solo dall’insufficiente documentazione tecnica agli atti, ma anche dal troppo tempo trascorso da quando sono emersi i problemi, dalle modifiche nel frattempo operate sulle matrici, dall’assenza di protocolli atti a rilevare e segnalare problemi durante la messa in servizio dello stampo e dall’assenza di ulteriori informazioni. Ne consegue che AP 1, gravata dell’onere della prova, si deve assumere le conseguenze negative della mancata dimostrazione di quanto asserito.

 

23.      Per tutti questi motivi, la presente controversia non può avere un diverso esito. L’appello 18 gennaio 2019 di AP 1 deve essere respinto (nella misura in cui è ricevibile), con conseguente conferma della decisione impugnata.

 

24.      Le spese giudiziarie della procedura di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 74'173.05 (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 6'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a e 13 cpv. 1 RTar, tenuto conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 3’500.-.

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

 

decide:                 

 

                                   1.   L’appello 18 gennaio 2019 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 6’000.-, sono a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 3'500.- a titolo di ripetibili di seconda sede.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    

 ;

-     .

 

                                         Comunicazione al Tribunale Federale, I Corte di diritto civile.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).