Incarto n.
12.2020.151

Lugano

24 giugno 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.16 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 23 gennaio 2018 da

 

 

AP 1 

rappr. da  PA 1  

 

 

contro

 

 

AO 1

AP 1  

entrambi rappr. daPA 2  

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 133'200.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e il rigetto in via definitiva, limitatamente a tale somma, delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e con due domande riconvenzionali promosse singolarmente da ciascuno di loro hanno chiesto l’accertamento dell’inesistenza dei due crediti di fr. 25'000.- oltre interessi al 1° gennaio 2016 pure contenuti in quei due PE;

 

sulle quali il Pretore si è pronunciato, con decisione 30 ottobre 2020, con cui ha (parzialmente) accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al pagamento di fr. 133'200.- oltre interessi al 5% dal 23 gennaio 2017 e rigettando entro tali limiti le opposizioni ai PE, ed ha accolto le domande riconvenzionali, accertando l’inesistenza dei due ulteriori crediti di fr. 25'000.- ciascuno oltre interessi pure contenuti in quei PE;

 

appellanti tutte le parti: i convenuti, che con appello 2 dicembre 2020 hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado; l’attore, che con appello incidentale 3 marzo 2021 ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere le domande riconvenzionali, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

preso atto della risposta all’appello 3 marzo 2021 dell’attore e della risposta all’appello incidentale 29 aprile 2021 dei convenuti, con cui le parti hanno postulato la reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese e di ripetibili;

 

richiamata la decisione 8 marzo 2021 con cui questa Camera ha respinto la domanda dell’attore, formulata sempre in data 3 marzo 2021, volta alla soppressione dell’effetto sospensivo all’appello, all’esecuzione anticipata della decisione pretorile e, in via subordinata, all’adozione di provvedimenti conservativi;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Il 27 dicembre 2012 F__________ __________, AO 1 e L__________ __________, da una parte, e AP 2 e AP 1, dall’altra, hanno sottoscritto un accordo denominato “contratto di mutuo” (doc. A), in base al quale i primi concedevano ai secondi “un mutuo fruttifero di fr. 400'000.-” con un interesse del 2% annuo, che sarebbe giunto a scadenza al più tardi il 30 aprile 2015. Con “riconoscimento di debito” di pari data (doc. B1), AP 2 e AP 1 hanno riconosciuto a F__________ __________, AO 1 e L__________ __________, con riferimento al menzionato contratto di mutuo, un “premio forfetario di fr. 133'200.- … esigibile a conclusione dell’operazione immobiliare [N.d.R. denominata “Villa __________” a __________], ma al più tardi entro il 30 aprile 2015.

                                         A inizio luglio 2015 AO 1, che nel frattempo era divenuto cessionario delle pretese contrattuali vantate da F__________ __________ e L__________ __________ nei confronti di AP 2 e AP 1 (cfr. doc. B2 ed E), e questi ultimi hanno sostanzialmente prorogato il precedente contratto, sottoscrivendo un nuovo accordo denominato “contratto di mutuo” (doc. I), in base al quale il primo, dal 1° luglio 2015, concedeva ai secondi “un mutuo fruttifero di fr. 400'000.-” con un interesse ora aumentato al 5% annuo, che sarebbe giunto a scadenza al più tardi il 30 settembre 2016. Con “riconoscimento di debito” di pari data (doc. F), AP 2 e AP 1 hanno riconosciuto a AO 1, con riferimento al menzionato contratto di mutuo, un “premio forfetario di fr. 133'200.- … esigibile a conclusione dell’operazione immobiliare, ma al più tardi entro il 30 settembre 2016.

 

 

                                   2.   Il 23 gennaio 2017 AO 1 ha escusso singolarmente AP 2 e AP 1, con i PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano (doc. G e H), per l’importo complessivo di fr. 558'200.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016, indicando quale titolo e motivo del credito “1) contratto di mutuo (debitore solidale con” AP 1 nel primo PE, rispettivamente AP 2 nel secondo “) fr. 400'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016; 2) riconoscimento di debito fr. 133'200.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016; 3) risarcimento danni (art. 106 CO) fr. 25'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016.

                                         Ai due PE è stata interposta tempestiva opposizione.

 

 

                                   3.   Ottenuta la necessaria autorizzazione ad agire, AO 1, che nel frattempo era riuscito a farsi rimborsare da AP 2 e AP 1 fr. 400'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e nei confronti del quale era stato aperto d’ufficio un procedimento penale per il reato di usura, con petizione 23 gennaio 2018 ha convenuto in giudizio questi ultimi innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la loro condanna al pagamento di fr. 133'200.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2016 e il rigetto in via definitiva, limitatamente a tale somma, delle opposizioni interposte ai due PE. Egli, in estrema sintesi, ha preteso il pagamento del premio forfetario pattuito a suo tempo.

                                         I convenuti si sono opposti alla petizione e con due domande riconvenzionali promosse singolarmente da ciascuno di loro hanno chiesto l’accertamento dell’inesistenza dei due crediti di fr. 25'000.- oltre interessi al 1° gennaio 2016 pure contenuti in quei PE.

 

                                     

                                   4.   Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 30 ottobre 2020, ha (parzialmente) accolto la petizione, condannando i convenuti in solido al pagamento di fr. 133'200.- oltre interessi al 5% dal 23 gennaio 2017 e rigettando entro tali limiti le opposizioni ai PE (dispositivo n. 1), ed ha accolto le domande riconvenzionali, accertando l’inesistenza dei due ulteriori crediti di fr. 25'000.- ciascuno oltre interessi pure contenuti nei due PE (dispositivo n. 2); la tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 6'500.- e le spese della procedura di conciliazione (di fr. 1'000.-) sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti altresì a rifondere alla controparte, sempre in solido, fr. 11’000.- per ripetibili (dispositivo n. 3.1); la tassa di giustizia e le spese delle domande riconvenzionali di complessivi fr. 3'000.- sono invece state poste a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alle controparti fr. 5’000.- per ripetibili (dispositivo n. 3.2). Il giudice di prime cure ha in sostanza ammesso le domande delle parti, modificando unicamente la data di decorrenza degli interessi di mora rivendicati nell’ambito dell’azione principale.

 

 

                                   5.   La decisione pretorile è stata impugnata da entrambe le parti.

                                         Con appello 2 dicembre 2020, avversato dall’attore con risposta 3 marzo 2021, i convenuti hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado.

                                         Con appello incidentale 3 marzo 2021, avversato dai convenuti con risposta 29 aprile 2021, l’attore chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere le domande riconvenzionali, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

 

 

 

                                         sull’appello

                                     

 

                                   6.   Il Pretore, nell’ambito del giudizio sull’azione principale, ha evidenziato che l’attore, al quale doveva essere riconosciuta la legittimazione attiva in conseguenza della sottoscrizione in suo favore da parte dei convenuti del riconoscimento di debito di cui al doc. F, poggiava la sua pretesa di fr. 133'200.- oltre interessi proprio su quest’ultimo documento, nel quale costoro - come già nel riconoscimento di debito di cui al doc. B1, che era stato ripreso nel suo contenuto - avevano espressamente fatto riferimento al contratto di mutuo sottoscritto quello stesso giorno con l’attore (doc. I), riconoscendo l’importo del premio forfetario, esigibile a conclusione dell’operazione immobiliare ma al più tardi il 30 settembre 2016. Ed ha aggiunto che spettava pertanto ai convenuti dimostrare che l’accordo avente per oggetto l’importo in questione fosse nullo, siccome costitutivo di una società leonina o comunque sproporzionato e eccessivo.

                                         Il giudice di prime cure ha innanzitutto escluso l’esistenza tra le parti di una società leonina, dall’istruttoria non essendo emerso alcun elemento relativo alla loro volontà di intendere il premio forfetario quale partecipazione agli utili dell’operazione immobiliare promossa dai convenuti né all’esistenza di un animus societatis.

                                         Rammentato che in base alla dottrina (Weber, Berner Kommentar, n. 32 segg. e n. 43 alle note preliminari agli art. 312-318 CO) nell’ambito del contratto di mutuo ad interessi di cui agli art. 312 segg. CO erano considerati interessi anche un eventuale premio di rischio o bonus a condizione che esso andasse calcolato in base alla durata del mutuo, egli ha quindi negato che le parti, nell’ambito del contratto di mutuo da loro concluso, potessero aver pattuito un corrispettivo sproporzionato o eccessivo. Preso atto che gli interessi del 2% rispettivamente del 5% annuo concordati nei contratti di mutuo di cui ai doc. A e I costituivano senz’altro degli interessi in senso stretto e accertato, sulla base delle deposizioni agli atti (dell’attore, del convenuto AP 2 e di L__________ __________), che il premio forfetario di fr. 133'200.- doveva essere inteso quale ulteriore corrispettivo per la concessione della somma di fr. 400'000.- fino alla scadenza del mutuo, inizialmente prevista per il 30 aprile 2015 e poi prolungata al 30 settembre 2016, ne ha dedotto che nel caso di specie gli interessi concordati e l’ulteriore corrispettivo pattuito non soggiacevano alle disposizioni sui tassi d’interesse massimi previste dalla LLC, in concreto non applicabile, e nemmeno ledevano i limiti massimi posti dall’art. 20 CO (i convenuti non avendo per contro dichiarato entro un anno dalla conclusione del contratto che non intendevano mantenerlo ai sensi dell’art. 21 CO), che sulla base della giurisprudenza potevano essere fissati attorno al 18% (DTF 93 II 189 consid. b). Dovendosi considerare l’intera durata pattuita del mutuo, l’importo di fr. 133'200.-, dovuto una tantum, risultava in effetti essere pari a un tasso annuo dell’8.88% (fr. 133'200.- : fr. 400'000.- x 100 : 45 mesi x 12 mesi), che, aumentato del 5% annuo pattuito nel contratto di mutuo (doc. I), corrispondeva a una percentuale totale annua del 13.88%, inferiore con ciò non solo al tasso massimo del 15% previsto dalla LLC ma anche e soprattutto alla soglia del 18% proposta dalla giurisprudenza nell’ambito dell’art. 20 CO.

                                         Di qui l’accoglimento della petizione, volta al pagamento del premio forfetario di fr. 133'200.-, senza che occorresse esaminare se l’attore avesse abusato delle asserite difficoltà finanziarie dei convenuti (ciò che in ogni caso non era stato provato), ritenuto che i relativi interessi di mora del 5% sono tuttavia stati riconosciuti solo a far tempo dal 23 gennaio 2017, data dei PE (doc. G e H), visto che il premio forfetario era diventato esigibile solo il 30 settembre 2016, l’operazione immobiliare non essendosi conclusa in precedenza, e che dalla documentazione agli atti non risultava alcuna precedente messa in mora.

 

 

                                   7.   In questa sede i convenuti hanno innanzitutto rimproverato al Pretore di aver estromesso dagli atti, con disposizione ordinatoria 26 maggio 2020, quattro documenti da loro prodotti dopo la fine dello scambio degli allegati preliminari e meglio il 27 febbraio 2019, il 20 agosto 2019, il 26 agosto 2019 e il 6 maggio 2020, segnatamente il verbale d’interrogatorio penale 27 febbraio 2019 di L__________ __________, il verbale d’interrogatorio penale 20 agosto 2019 dell’attore, la loro lettera 20 agosto 2019 al Procuratore pubblico e la decisione di sospensione del procedimento penale resa da quest’ultimo il 5 maggio 2020, dei quali hanno in sostanza chiesto l’ammissione in seconda istanza (senza invece aver postulato l’annullamento del querelato giudizio pretorile con rinvio della causa al Pretore per una nuova decisione sulla base degli stessi).

                                     

                                     

                               7.1.   La richiesta di ammissione agli atti di questi documenti può rimanere indecisa, essendo incontestabile - come si dirà più avanti (cfr. consid. 8.3, 9.4 e 10.1.2) - che quei quattro documenti, ed in particolare il verbale d’interrogatorio penale 27 febbraio 2019 di L__________ __________ e il verbale d’interrogatorio penale 20 agosto 2019 dell’attore (gli altri due documenti non sono per contro stati neppure menzionati dai convenuti a sostegno delle loro ulteriori censure d’appello e in tal modo sono di fatto stati ritenuti non rilevanti da loro stessi), non sarebbero stati tali da modificare l’esito del giudizio qui impugnato nemmeno laddove, per ipotesi, fossero stati ammessi agli atti.

                                        

 

                                   8.   I convenuti hanno ribadito che nel caso di specie in base al principio dell’affidamento la pattuizione del premio forfetario doveva essere interpretata come la “partecipazione a un investimento, che nei risultati configura società leonina, secondo la quale una parte partecipa solo agli eventuali redditi, un sodalizio illecito e quindi da considerare sciolto” (appello p. 26), atteso che l’attore, “in perfetta convergenza di interessi da cui risulta l’animus societatis, … ha conferito alla società semplice l’importo di fr. 400'000.-, mentre gli appellanti hanno fornito, quale conferimento, il proprio lavoro in prima persona per portare avanti l’operazione immobiliare, nelle attività di costruzione e di vendita, senza il buon esito delle quali non avrebbero potuto ritornare alcun “premio”” (appello p. 23). La venuta in essere di una società semplice tra le parti sarebbe stata pretesa dallo stesso attore “marginalmente” nella sua deposizione e “principalmente in ambito penale” (appello p. 23 seg.). E comunque diversi ulteriori elementi istruttori “avrebbero obbligato il giudice di prime cure a indagare approfonditamente la volontà delle parti di siglare una partecipazione agli utili dell’operazione immobiliare” (appello p. 24).

 

 

                               8.1.   Per l'interpretazione di disposizioni contrattuali è in primo luogo decisiva la vera e concorde volontà delle parti contraenti (“interpretazione soggettiva”), che se del caso deve essere stabilita sulla base di indizi empirici, quali il tenore delle loro dichiarazioni scritte o orali, rispettivamente il contesto generale, ossia le circostanze precedenti o successive idonee a eventualmente determinarla (DTF 144 III 93 consid. 5.2.2; TF 4A_227/2020 del 28 gennaio 2021 consid. 3.2.1).

                                         Se il giudice non è in grado di determinare la vera e concorde volontà delle parti contraenti - siccome le prove difettano o non sono concludenti - oppure se constata che una parte non ha compreso la volontà espressa dall’altra al momento della conclusione del contratto - ciò che va stabilito sulla base delle risultanze istruttorie - le dichiarazioni contrattuali vanno interpretate secondo il principio dell'affidamento (“interpretazione oggettiva”) e cioè come il destinatario poteva e doveva in buona fede capirle nella situazione concreta (DTF 144 III 93 consid. 5.2.3; TF 4A_227/2020 del 28 gennaio 2021 consid. 3.2.1). In una tale eventualità il senso di un testo, apparentemente chiaro, non è necessariamente determinante, motivo per cui un'interpretazione meramente letterale è proibita. Anche se il tenore di una clausola contrattuale appare a prima vista limpido, può risultare da altre condizioni contrattuali, dallo scopo previsto dalle parti o da altre circostanze che la lettera di tale clausola non restituisca esattamente il senso dell'accordo. Non ci si allontana invece dal senso letterale del testo adottato dagli interessati, se non vi è alcuna ragione seria per ritenere che esso non corrisponda alla loro volontà (TF 4A_348/2015 del 15 settembre 2016 consid. 3.3).

 

 

                               8.2.   Nel caso di specie non vi è in realtà alcuna seria ragione per allontanarsi dal senso letterale dei due riconoscimenti di debito (doc. B1 e F), dai quali risulta inequivocabilmente che il premio forfetario era stato riconosciuto dai convenuti all’attore “con riferimento al contratto di mutuo sottoscritto in data odierna”. Non va oltretutto scordato che quei documenti, al pari dei contratti di mutuo, erano stati allestiti dai convenuti stessi, e meglio dal loro legale avv. G__________ __________, sicché ogni eventuale dubbio interpretativo avrebbe dovuto essere risolto a loro sfavore.

                                        

 

                               8.3.   Del resto le circostanze addotte dai convenuti a sostegno della venuta in essere tra le parti di una società semplice - oltretutto leonina (sul tema, cfr. II CCA 27 settembre 2019 inc. n. 12.2018.97) -, per altro da escludersi già per il fatto che l’attore precedentemente non aveva accettato di sottoscrivere con i convenuti un formale accordo denominato “proposta investimento sotto forma di società semplice” relativo proprio all’operazione immobiliare “Villa __________” (doc. M), si sono rivelate del tutto inconsistenti.

                                         I convenuti non hanno in effetti provato che l’attore avrebbe preteso l’esistenza di una società semplice “marginalmente” nella sua deposizione e “principalmente in ambito penale” (appello p. 23 seg.): dal solo fatto che egli, nella sua deposizione, abbia dichiarato che i convenuti “facevano vedere che avrebbero dovuto guadagnare sui 20 milioni con l’operazione di Villa __________” (verbale p. 7), che “il prestito avveniva nel contesto della realizzazione del progetto di Villa __________ a __________. A fronte di un prestito di fr. 400'000.- avrei ricevuto interessi del 2% ed un premio alla conclusione del progetto di fr. 133'200.-” (verbale p. 9), che a suo dire “si tratta di un premio … per il quale io ero disposto a fare l’investimento” (verbale p. 11), che quel premio “mi veniva versato per aver messo a disposizione i soldi” (verbale p. 8), che non si aspettava di non incassare quel premio (verbale p. 10) e che non era stato discusso cosa sarebbe successo qualora i convenuti non avessero conseguito alcun utile o anzi avessero subito una perdita (verbale p. 9), rispettivamente, per quanto riguardava l’ambito penale, che nel verbale d’interrogatorio 20 agosto 2019 possa aver definito il premio forfetario “un buono per la riuscita” della cosa (p. 5) e possa talora aver denominato l’operazione effettuata “un investimento” (p. 3 e 6), non si può ancora concludere che il premio forfetario non fosse stato concordato nell’ambito di un contratto di mutuo, ma piuttosto nell’ambito di un rapporto di società semplice.

                                         Nemmeno sono tali da modificare questa conclusione le ulteriori circostanze istruttorie che, per i convenuti, avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure “a indagare approfonditamente la volontà delle parti di siglare una partecipazione agli utili dell’operazione immobiliare”, e in particolare la deposizione di L__________ __________ secondo cui “per noi quel mutuo era una sorta di investimento” (verbale p. 2), secondo cui il premio forfetario era “praticamente” costitutivo “degli interessi che ci venivano versati sull’importo di cui al doc. A” (verbale p. 2) e secondo cui “l’importo di fr. 133'200.- mi sembrava tanto” (verbale p. 3), rispettivamente, nell’ambito penale, il suo verbale d’interrogatorio 27 febbraio 2019, nel quale aveva dichiarato che il premio “era collegato all’utile generato dalla vendita degli appartamenti di Villa __________” (p. 3).

 

 

                                   9.   I convenuti hanno rilevato che, nella misura in cui fosse stato concordato nell’ambio del contratto di mutuo, il premio forfetario avrebbe dovuto essere considerato nullo ai sensi dell’art. 20 CO siccome sproporzionato ed eccessivo. Non essendo risultato che il suo ammontare fosse stato a suo tempo concordato in funzione della durata del contratto di mutuo ed essendo anzi risultato che il premio forfetario sarebbe stato immediatamente e interamente dovuto già all’atto di sottoscrizione di quel contratto, il giudice di prime cure non avrebbe dovuto calcolare a quale percentuale annua lo stesso, tenuto conto dell’intera durata pattuita del mutuo e del tasso d’interesse del 5% ulteriormente stipulato, avrebbe corrisposto di fatto, ma avrebbe dovuto prendere atto che esso ammontava al 33% del capitale mutuato, percentuale ampiamente superiore a quanto ammissibile nell’ambito degli art. 20 e 21 CO, vista anche la chiara volontà dell’attore di approfittare della situazione di bisogno in cui essi si erano venuti a trovare.

 

 

                               9.1.   Non avendo i convenuti censurato, in violazione del loro obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), l’assunto pretorile secondo cui essi non avrebbero dichiarato entro un anno dalla conclusione del contratto che non intendevano mantenerlo ai sensi dell’art. 21 CO, in questa sede non possono più pretendere che quest’ultima disposizione sarebbe invece da applicare.

                                         Essendo stata pacificamente ammessa l’inapplicabilità della LLC, la fattispecie deve pertanto essere esaminata, come giustamente rilevato dal giudice di prime cure, solo sulla base dell’art. 20 CO.

 

 

                               9.2.   Contrariamente a quanto preteso dai convenuti, non è affatto vero che il premio forfetario sarebbe stato immediatamente e interamente dovuto già all’atto di sottoscrizione del contratto di mutuo e che il suo ammontare non sarebbe stato a suo tempo concordato in funzione della durata di quel contratto.

                                         Sulla prima questione, si osserva che nei due riconoscimenti di debito (doc. B1 e F) i convenuti avevano accettato che il premio forfetario sarebbe stato “esigibile a conclusione dell’operazione immobiliare, ma al più tardi entro il 30 aprile 2015” rispettivamente “entro il 30 settembre 2016. Non risulta, nemmeno dai contratti di mutuo (doc. A e I), che il premio forfetario (che per altro neppure risulta esservi menzionato) avrebbe potuto essere reso esigibile in precedenza o addirittura sin dalla sottoscrizione del contratto.

                                         Sul secondo aspetto, è incontestabile che il premio forfetario sia stato concordato in funzione del contratto di mutuo (con riferimento al contratto di mutuo sottoscritto in data odierna”, cfr. doc. B1 e F) e soprattutto, essendo evidente che l’importo mutuato era stato richiesto per far sì che l’operazione immobiliare potesse essere portata a termine (cfr. verbale d’interrogatorio penale 12 giugno 2017 di AP 2 [doc. N] p. 1, in cui è stato ammesso che “io mi trovavo nella condizione, a calcoli fatti, di trovare i fondi per concludere l’operazione immobiliare”), della sua durata nel tempo. La pattuizione relativa all’esigibilità del premio forfetario (che - come detto - sarebbe stato “esigibile a conclusione dell’operazione immobiliare, ma al più tardi entro il 30 aprile 2015” rispettivamente “entro il 30 settembre 2016, cfr. doc. B1 e F) conferma questa circostanza, anche perché i convenuti avevano chiaramente fatto intendere che la conclusione dell’operazione non era imminente e sarebbe verosimilmente avvenuta proprio entro il 30 aprile 2015, termine poi prolungato al 30 settembre 2016 (cfr. deposizione dell’attore p. 8 da cui si evince che “sui riconoscimenti di debito B1 e F i convenuti hanno indicato la data del 30.4.2015 rispettivamente del 30.09.2016 che erano la data dove loro presumevano che avrebbero concluso il progetto”; cfr. pure deposizione di AP 2 p. 5 da cui risulta che “a quel momento (dicembre 2012) dovevo tirare su dei soldi perché la banca ci aveva detto che non ci avrebbe a quel momento finanziato una percentuale ulteriore”, e verbale d’interrogatorio penale 12 giugno 2017 del medesimo [doc. N] p. 1 e 2, in cui è stato di fatto ammesso, ancorché con un calcolo errato, che il premio forfetario, pari al “33% del capitale sull’arco di un anno e mezzo”, era stato definito proprio in base alla durata del mutuo).

 

 

                               9.3.   Nel caso concreto - come per altro osservato con pertinenza anche dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello nella sua decisione 11 febbraio 2021 (validamente versata agli atti dall’attore con il suo appello incidentale in forza dell’art. 317 cpv. 1 CPC) resa a fronte del decreto di abbandono 19 ottobre 2020 emanato dal Procuratore pubblico (anch’esso validamente versato agli atti quale doc. F dai convenuti con il loro appello giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC) - per calcolare il tasso d’interesse annuo complessivo, rispetto al mutuo di fr. 400'000.-, al quale corrisponde il premio forfetario di fr. 133'200.- sommato agli interessi annui del 2% rispettivamente del 5%, si possono così formulare le seguenti tre ipotesi di lavoro.

 

 

                            9.3.1.   La prima ipotesi consiste nel calcolare l’interesse annuo al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo 27 dicembre 2012. Questo contratto, con la scadenza al 30 aprile 2015, prevedeva una durata di 28 mesi, un interesse annuo del 2% ed il premio forfetario di fr. 133'200.-. Visto che questo premio era inteso quale corrispettivo per la concessione della somma mutuata fino alla scadenza del mutuo ed è di conseguenza da ripartire sull’intera durata pattuita del mutuo, l’importo forfetario di fr. 133'200.- corrisponde a un interesse annuo del 14.27%. Aggiungendovi il 2% annuo pattuito nel contratto di mutuo, risulta che al 27 dicembre 2012 le parti si sarebbero accordate per un interesse annuo complessivo del 16.27%.

                                        

 

                            9.3.2.   Per la seconda ipotesi di lavoro, il calcolo dell’interesse annuo si basa sulla durata ininterrotta dei due contratti di mutuo dal 27 dicembre 2012 al 30 settembre 2016, ovverossia 45 mesi. In tal caso, il premio forfetario di fr. 133'200.- corrisponde a un interesse annuo dell’8.88%. Aggiungendo gli interessi annui pattuiti nei due contratti di mutuo, risulta che l’interesse annuo complessivo sarebbe stato del 10.88% dal 27 dicembre 2012 al 30 giugno 2015 e del 13.88% dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.

                                        

 

                            9.3.3.   La terza ipotesi di lavoro si basa sulla durata totale dei due contratti di mutuo così come sottoscritti, corrispondente a 43 mesi (dagli atti non emerge, in effetti, se fosse prevista la corresponsione degli interessi del mutuo anche per i mesi di maggio e giugno 2015). In questo caso, il premio forfetario di fr. 133'200.- corrisponde a un interesse annuo del 9.29%. Aggiungendo gli interessi annui pattuiti nei due contratti di mutuo, risulta che l’interesse annuo complessivo sarebbe stato dell’11.29% dal 27 dicembre 2012 al 30 aprile 2015 e del 14.29% dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.

 

 

                            9.3.4.   Ebbene, in nessuna delle tre ipotesi di lavoro l’interesse annuo complessivo pattuito dalle parti sull’importo mutuato di fr. 400'000.- risulta essere superiore alla soglia massima del 18% a cui il Tribunale federale aveva fatto riferimento nella sua giurisprudenza relativa all’art. 20 CO (DTF 93 II 189 consid. b, che ha poi trovato conferma in TF 4A_69/2014 del 28 aprile 2014 consid. 6.3.1 - 6.3.3 e 4A_350/2020 del 12 marzo 2021 consid. 5.2.2) e dunque non può essere considerato lesivo di quella disposizione, tanto più che lo stesso era stato in definitiva concesso per evitare di far naufragare un’operazione immobiliare del valore di ben fr. 52'000'000.-, che avrebbe permesso ai convenuti di ottenere un guadagno di fr. 20’000'000.- (doc. M e deposizione dell’attore p. 8). Il tutto, fermo restando in ogni caso che, contrariamente a quanto preteso dai convenuti, l’eventuale lesione della norma non avrebbe escluso tout court il pagamento del premio forfetario, ma avrebbe semmai comportato la sua riduzione al limite massimo consentito (cfr. TF 4A_404/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 5.6.3.1).

 

 

                               9.4.   In tali circostanze non occorre stabilire se, come ulteriormente preteso dai convenuti, da alcune risultanze istruttorie, segnatamente dal verbale d’interrogatorio penale 20 agosto 2019 dell’attore (p. 3 segg.), si potesse effettivamente concludere che quest’ultimo aveva approfittato della situazione di bisogno in cui essi si erano allora venuti a trovare.

 

 

                                10.   I convenuti hanno rilevato che la pretesa dell’attore sarebbe stata in ogni caso da respingere siccome non ancora esigibile, potendo essere fatta valere solo al momento in cui l’operazione immobiliare “Villa __________” sarebbe giunta a conclusione, ciò che non si era ancora verificato, il tutto com’era stato ammesso, nelle rispettive deposizioni, dallo stesso attore e da L__________ __________.

 

 

                             10.1.   La censura, con cui i convenuti hanno in sostanza chiesto di far astrazione dal termine ultimo di esigibilità della pretesa del 30 settembre 2016, deve senz’altro essere disattesa.

 

 

                          10.1.1.   Essa è innanzitutto irricevibile in ordine, non essendo stata evocata negli allegati preliminari nonostante l’attore avesse sostenuto che “i convenuti avevano sottoscritto un nuovo riconoscimento di debito … con termine di rimborso scadente al 30 settembre 2016 (petizione p. 5), ed essendo invece stata da loro addotta per la prima volta, e con ciò in modo irrito (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 2 ottobre 2017 inc. n. 12.2016.96, 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151), solo in sede conclusionale.

 

 

                          10.1.2.   Essa sarebbe stata comunque da respingere anche nel merito.

                                         Nel caso di specie, visti i principi che reggono l’interpretazione dei contratti e di cui già si è detto (cfr. consid. 8.1), non vi è in effetti alcuna seria ragione per allontanarsi dal senso letterale del riconoscimento di debito (doc. F), dal quale risulta inequivocabilmente che il premio forfetario a favore dell’attore, pur essendo di principio esigibile “a conclusione dell’operazione immobiliare”, al più tardi lo sarebbe tuttavia stato il 30 settembre 2016 (“ma al più tardi entro il 30 settembre 2016).

                                         Oltretutto il solo fatto che l’attore abbia dichiarato che i convenuti “mi dissero che al termine e alla buona riuscita dell’operazione di Villa __________ mi avrebbero pagato questo premio” (verbale p. 7) e, alla domanda a sapere se era giusto dire che egli avrebbe potuto richiedere il premio solo alla conclusione del progetto, abbia risposto “sì. Diciamo però che sui riconoscimenti di debito B1 e F i convenuti hanno indicato la data del 30.04.2015 rispettivamente del 30.09.2016 che erano la data dove loro presumevano che avrebbero concluso il progetto” (verbale p. 8), rispettivamente che L__________ __________ abbia riferito che “non so se l’operazione “Villa __________” è terminata”, aggiungendo che “alla fine ci sarebbe stata la restituzione di … fr. 133'200.-” (verbale p. 4), è ben lungi dal dimostrare, in assenza di migliori risultanze, che la frase contenuta nel riconoscimento di debito, secondo cui “al più tardi” la pretesa sarebbe tuttavia stata “esigibile … entro il 30 settembre 2016”, non avesse mai avuto o non avesse più avuto alcuna valenza pratica. Poco importa dunque se attualmente, come dichiarato tra gli altri anche da L__________ __________ nel verbale d’interrogatorio penale 27 febbraio 2019 (p. 3), l’operazione immobiliare non sia ancora giunta a conclusione.

                                        

 

 

                                         sull’appello incidentale

 

 

                                11.   Nell’ambito del giudizio sulle domande riconvenzionali, il Pretore, per quanto è qui ancora di interesse, ha ritenuto che i convenuti disponessero dell’interesse degno di protezione a postulare l’accertamento dell’inesistenza dei crediti di fr. 25'000.- oltre interessi contenuti nei due PE (doc. G e H), ai quali avevano interposto opposizione. L’attore non aveva in effetti mai sostenuto di aver avviato l’esecuzione per interrompere la prescrizione, né che essi avessero rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla stessa, di modo che, in base alla giurisprudenza (DTF 141 III 68 consid. 2.7), si poteva pretendere che quest’ultimo difendesse la sua pretesa in un procedimento civile promosso dagli escussi.

                                         Nel merito, il giudice di prime cure ha quindi osservato che l’attore non aveva nemmeno tentato di sostanziare l’esistenza del credito in esame ed anzi, affermando che si trattava di un credito fatto valere a titolo di risarcimento danni per spese di patrocinio relative alla presente procedura, e dunque di un danno che egli stesso aveva definito “tutto in divenire” e che avrebbe potuto cifrare solo a sentenza cresciuta in giudicato e ad incasso avvenuto del proprio credito (replica e risposta riconvenzionale p. 12), aveva di fatto ammesso che attualmente non esisteva alcun credito esigibile di fr. 25'000.-, tantomeno un credito per il quale i convenuti si trovavano in mora a far tempo dal 1° gennaio 2016.

                                         Di qui l’accoglimento delle domande riconvenzionali, ritenuto che le relative ripetibili, quantificate in fr. 5'000.- in considerazione di un valore litigioso di fr. 50'000.- (stante che l’importo di fr. 25'000.- era stato chiesto ad entrambi i convenuti, non in via solidale, cfr. doc. G e H), sono state da lui poste a carico dell’attore soccombente.

 

 

                                12.   In questa sede l’attore ha innanzitutto contestato che ai convenuti potesse essere riconosciuto un interesse degno di protezione a proporre l’azione di accertamento dell’inesistenza del credito: in primo luogo i PE fatti spiccare nei loro confronti avevano “anche” un effetto interruttivo della prescrizione “senza che” a lui “debbano essere addossati oneri probatori particolari”; secondariamente i convenuti non risultavano minimamente limitati nella loro libertà commerciale, da loro esercitata tramite la H__________ __________ SA; ma soprattutto, in terza ed ultima analisi, non si poteva pretendere, in base alla giurisprudenza (DTF 120 II 20 consid. 3a), che egli avesse sin d’ora a difendere in causa la sua pretesa di fr. 25'000.- a titolo di risarcimento danni, che “allo stato attuale delle cose … non è ovviamente ancora in grado di cifrare e comprovare, … ritenuto che una quantificazione del danno per le spese legali necessarie al suo patrocinio potrà naturalmente essere fatta soltanto a procedura ultimata” (appello incidentale p. 20 seg.).

                                        

 

                             12.1.   Con sentenza pubblicata in DTF 141 III 68 il Tribunale federale ha riconosciuto corretto e giustificato allentare la prassi inaugurata nella sentenza DTF 120 II 20 e riconoscere di principio all’escusso un interesse degno di protezione all’accertamento dell’inesistenza di un credito, non appena lo stesso era stato posto in esecuzione, senza che egli fosse concretamente obbligato a dimostrare importanti limitazioni della sua libertà di movimento economico. Per l’Alta Corte, dal (presunto) creditore che aveva escusso senza una precedente procedura giudiziaria un credito, nonostante lo stesso fosse contestato e un’opposizione fosse dunque prevedibile, si poteva in effetti pretendere che difendesse la sua pretesa in un procedimento civile, ritenuto che egli aveva in ogni caso la possibilità di ritirare l’esecuzione, facendo così venir meno l’interesse del debitore all’accertamento negativo del credito. Andava unicamente riservato il caso in cui l’esecuzione era stata comprovatamente avviata al solo scopo di interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 135 n. 2 CO, dopo che il (presunto) debitore aveva rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla prescrizione, e la pretesa del (presunto) creditore non poteva essere immediatamente fatta valere giudizialmente nel suo intero ammontare per validi motivi (consid. 2.7 e 2.8).

 

 

                             12.2.   Alla luce della giurisprudenza appena evocata, è incontestabile che il giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto ai convenuti l’interesse degno di protezione a postulare l’accertamento dell’inesistenza dei crediti di fr. 25'000.- oltre interessi contenuti nei due PE  di cui ai doc. G e H debba essere confermato.

                                         L’attore, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha innanzitutto spiegato per quale ragione di fatto e di diritto l’assunto pretorile secondo cui egli non avrebbe mai sostenuto di aver avviato l’esecuzione per interrompere la prescrizione né che i convenuti avessero rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla stessa (ciò che bastava per ammettere l’interesse degno di protezione dei convenuti all’accertamento dell’inesistenza del credito), sarebbe stato errato e avrebbe dovuto essere modificato, le sue considerazioni ricorsuali sulla presunta inesistenza di “oneri probatori particolari” a suo carico essendo irrilevanti sul tema.

                                         Egli non ha in ogni caso allegato e provato che l’esecuzione fosse stata comprovatamente avviata al solo scopo di interrompere la prescrizione dopo che i convenuti avevano rifiutato di sottoscrivere una rinuncia alla stessa, in questa sede essendosi invece limitato a sostenere che l’esecuzione era stata da lui promossa “anche” con finalità interruttive della prescrizione, ma nulla più.

 

 

                                13.   In via subordinata l’attore ha censurato l’entità delle ripetibili poste a suo carico, da lui ritenute sproporzionate ed eccessive a fronte di un valore litigioso di soli fr. 25'000.- (atteso che, per lui, i convenuti erano stati escussi in via solidale per quell’importo, cfr. domanda di esecuzione 19 gennaio 2017 allegata all’appello incidentale), dell’entità delle ripetibili assegnate per l’azione principale (fr. 11'000.- a fronte di un valore litigioso di fr. 133'200.-) e dell’esiguo dispendio orario occorso alle controparti per esporre in poche righe le domande riconvenzionali e le repliche riconvenzionali, e di cui ha pertanto chiesto una riduzione a fr. 1'500.-.

 

 

                             13.1.   Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (cfr. II CCA 11 marzo 2014 inc. n. 12.2013.88, 25 novembre 2014 inc. n. 12.2014.121; III CCA 14 febbraio 2011 inc. 13.2011.3).

 

 

                             13.2.   Nel caso di specie è senz’altro a ragione che il giudice di prime cure ha ritenuto che le ripetibili dovessero essere calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 50'000.- (due volte fr. 25'000.-), visto che nei due PE l’importo di fr. 25'000.- non era stato chiesto in via solidale ad entrambi i convenuti (cfr. doc. G e H). La circostanza che con la relativa domanda d’esecuzione i convenuti sarebbero in realtà stati escussi in via solidale non può invece essere presa in considerazione per il giudizio, essendo stata addotta dall’attore, oltretutto sulla base di un documento (cfr. domanda di esecuzione 19 gennaio 2017 allegata all’appello incidentale) che avrebbe ragionevolmente potuto e dovuto essere versato agli atti già con gli allegati preliminari, per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC).

 

 

                             13.3.   Visto che in presenza di una causa, come quella in esame, terminata con un giudizio di merito e con un valore litigioso di fr. 50'000.- (due volte fr. 25'000.-), l’art. 11 cpv. 1 RTar permetteva di quantificare le ripetibili sulla base di un’aliquota dal 10% al 20% del valore litigioso, è incontestabile che il Pretore, attribuendo nella fattispecie un’indennità per ripetibili di fr. 5’000.- (pari al 10% del valore litigioso, ossia ad una percentuale bassa), è rimasto ampiamente nei limiti delle tariffe applicabili, per cui il suo giudizio sul tema, per altro consono alle particolarità della lite (che ha comportato, per il patrocinatore dei convenuti, l’allestimento sul tema di due brevi allegati preliminari, l’esame di due brevi allegati preliminari della controparte e l’allestimento dell’allegato conclusionale, il tutto beninteso nell’ambito di una procedura che riguardava anche l’azione principale), sfugge di principio a qualsiasi critica e può essere confermato. L’eventuale raffronto, sempre auspicato dall’attore, con l’entità delle ripetibili attribuite per l’azione principale (sostanzialmente pari all’8.25% del valore litigioso), assai più difficoltosa e impegnativa, non entra invece in linea di conto (anche perché l’art. 11 cpv. 1 RTar permetteva in tal caso di quantificare le relative ripetibili sulla base di un’aliquota assai inferiore, dal 6% al 9% del valore litigioso).

 

 

 

                                         conclusione

 

 

                                14.   Ne discende che l’appello dei convenuti e l’appello incidentale dell’attore devono essere respinti nella misura in cui sono ricevibili.

                                         Le spese giudiziarie delle procedure di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 2 dicembre 2020 di AP 2 e AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                   II.   Le spese processuali di cui all’appello, di fr. 7'000.-, sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre in solido, fr. 6'000.- per ripetibili.

 

 

                                  III.   L’appello incidentale 3 marzo 2021 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                 IV.   Le spese processuali di cui all’appello incidentale, di fr. 3'000.-, sono poste a carico dell’appellante in via incidentale, che rifonderà alle controparti fr. 2’500.- per ripetibili.

 

 

                                  V.   Notificazione:

 

-     ;

-   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).