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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Fiscalini, presidente |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
visto l'appello 3 dicembre 2020 presentato da:
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AP 1 (IT) alla quale sono subentrati gli eredi: __________, __________ (IT) __________, __________ (IT) __________, __________ (IT) |
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contro |
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AO 1 AO 2 )
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letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1. Nell’estate 2005 AP 1 ha costituito in qualità di disponente (settlor) un trust irrevocabile e discrezionale con sede nelle Isole Cayman denominato “__________ Trust”, immettendovi all’incirca 15 milioni di franchi (oltre 6 mio. EUR e 8 mio. USD, cfr. doc. 4, 5, 6 e 10). AO 1 (qui di seguito anche solo: “AO 1”) svolge la funzione di trustee, mentre AO 2 quella di protector.
2. A partire dal maggio 2012 AP 1, a seguito del deterioramento delle sue condizioni di salute, è stata affiancata da un’amministratrice di sostegno, __________, la quale ha fra l’altro iniziato a occuparsi della situazione patrimoniale e fiscale della sua assistita e a conseguentemente richiedere alla trustee e al protector informazioni relative al trust e al patrimonio ivi conferito, rimanendo tuttavia insoddisfatta dei riscontri ottenuti. Da qui si è sviluppata fra le parti una controversia in relazione alla validità e alla gestione del trust: in sintesi, la settlor (per il tramite della sua amministratrice di sostegno) ha invocato la nullità del trust nonché lamentato un agire inadeguato della trustee e del protector; questi ultimi invece hanno rivendicato la valida costituzione del trust e la bontà del loro operato, rispettivamente l’impossibilità per AP 1 di interferire nella gestione del trust.
3. La controversia ha segnatamente indotto AP 1 a introdurre nel dicembre 2015 una procedura cautelare innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 (inc. CA.2015.578 della Pretura e inc. 12.2016.46 di questa Camera) e nel maggio 2017 una causa innanzi al Tribunale di Milano, volta in particolare ad accertare la nullità del trust. La trustee ha da parte sua avviato nel novembre 2017 una procedura alle Isole Cayman tendente fra le altre cose ad accertare che “__________ Trust” è un trust irrevocabile e discrezionale validamente istituito secondo il diritto delle Isole Cayman e soggetto all’esclusiva giurisdizione delle Corti di quello Stato.
4. Tale opposizione di vedute ha costituito anche l’origine della presente procedura, avviata da AP 1 con istanza supercautelare e cautelare 10 aprile 2019 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, accolta dal Pretore il medesimo giorno in via superprovvisionale. In sintesi, conformemente a quanto richiesto dall’istante, egli ha fatto ordine a AO 1 di astenersi dallo svolgere azioni che producessero effetti giuridici per il trust e da attività che esulassero dall’ordinaria gestione del patrimonio conferito nel trust, di comunicare quest’ultima limitazione alle entità incaricate del deposito, conservazione, gestione e amministrazione del suddetto patrimonio, di astenersi dal richiedere al protector il consenso o la ratifica di modifiche o atti ricadenti sotto la sua supervisione, nonché di conservare tutta la documentazione relativa alla sua attività di trustee; egli ha altresì fatto ordine ad AO 2 di comunicare alla trustee e alla banca svizzera presso la quale è allocato il patrimonio di astenersi da qualsiasi attività esulante dall’ordinaria gestione del medesimo, di negare il suo consenso alle modifiche o agli atti di cui sopra e di conservare la documentazione relativa alla sua designazione e alla sua attività quale protector; il tutto con le comminatorie dell’art. 292 CPS e della multa disciplinare in caso di inosservanza.
5. Con decisione cautelare intermedia 17 settembre 2019 il Pretore ha confermato le misure supercautelari di cui sopra. Il relativo appello 30 settembre 2019 di AO 1 (inc. 12.2019.165 di questa Camera) è stato ritirato a seguito del raggiungimento, fra quest’ultima e AP 1, dell’accordo transattivo del 21 novembre 2019 con cui esse hanno concordato che AO 1 potesse prelevare fondi del trust per far fronte ai costi legali ragionevoli e documentati derivanti dalle procedure giudiziarie riferite al trust e introdotte fino al 10 aprile 2019 (a Milano, a Lugano e alle Isole Cayman) nonché dalle ulteriori procedure giudiziarie avviate il 16 agosto 2019 da AO 1 innanzi alla Grand Court of The Cayman Islands.
6. Con decisione 23 novembre 2020 il Pretore ha infine respinto l’istanza cautelare, revocando le misure (super)cautelari fino a quel momento vigenti.
7. Con appello 3 dicembre 2020 AP 1 si è aggravata contro questa decisione, chiedendo in via preliminare il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame (art. 315 cpv. 4 e 5 CPC) e subordinatamente l’adozione di misure supercautelari di seconda sede nel senso di ripristinare, in pendenza di appello e inaudita altera parte, il regime superprovvisionale sancito dal Pretore, e nel merito la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la sua istanza cautelare.
8. Con decisione supercautelare 15 dicembre 2020 il Presidente di questa Camera ha ripristinato provvisoriamente, in pendenza di appello, l’assetto supercautelare originariamente adottato dal Pretore e confermato con la decisione cautelare intermedia.AO 2
9. e AO 1 si sono opposti al gravame con le rispettive risposte 25 e 29 gennaio 2021. AP 1 ha poi approfondito le sue posizioni con separate repliche spontanee 12 febbraio 2021, cui hanno fatto seguito le dupliche spontanee 5 marzo 2021 di AO 1 e 8 marzo 2021 di AO 2.
10. Con istanza congiunta del 2 febbraio 2021 AP 1 e AO 1 hanno chiesto a questa Camera la modifica dell’assetto supercautelare di seconda sede nel senso di autorizzare AO 1 a effettuare in favore di AP 1 un singolo pagamento di USD 760'000.- prelevandolo dal patrimonio del trust. Con istanza 25 febbraio 2021 AO 2 ha pure postulato la modifica del regime supercautelare di seconda sede chiedendo che il patrimonio del trust potesse essere impiegato anche per il pagamento dei costi legali a suo carico.
11. Con decisione 6 maggio 2021 il Presidente di questa Camera ha accolto l’istanza congiunta 2 febbraio 2021 e ha parzialmente accolto l’istanza 25 febbraio 2021, limitando l’assetto supercautelare di seconda sede così come indicato nel relativo dispositivo. AP 1
12. è deceduta in data 22 maggio 2021. Pertanto, con ordinanza 1° giugno 2021 la procedura di appello è stata sospesa sino al 1° ottobre 2021 onde consentire all’avv. PA 1 di comunicare il nominativo degli eredi e la loro decisione in merito alla continuazione della controversia giudiziaria. Con tre ulteriori ordinanze il suddetto termine è stato prorogato sino al 1° novembre 2021, al 15 gennaio 2022 e ancora sino al 28 febbraio 2022 al fine di permettere al patrocinatore di completare la documentazione da lui prodotta e farla autenticare.
13. Con comunicazioni 6 settembre 2021, 25 ottobre 2021, 12 gennaio 2022 e infine 25 febbraio 2022 l’avv. PA 1 ha prodotto la necessaria documentazione attestante che eredi di AP 1, subentranti quindi ex lege nei suoi diritti, erano A__________, residente a __________, P__________, residente a __________, e G__________, residente ad __________; il legale ha altresì prodotto le procure in suo favore onde proseguire la causa giudiziaria.
14. Con ordinanza 8 marzo 2022 il Presidente di questa Camera ha conseguentemente disposto il subentro dei summenzionati eredi quale parte appellante e ha riattivato la procedura.
15. Con istanza congiunta 25 marzo 2022 gli eredi di AP 1 e AO 1 hanno comunicato di avere raggiunto, in data 22 marzo 2022, un accordo transattivo (“Settlement Agreement” annesso all’istanza) volto a dirimere definitivamente la vertenza. Con il medesimo, gli eredi si sono in sostanza impegnati nei confronti della trustee a riconoscere la piena validità del trust, ad acconsentire allo stralcio della presente procedura (ritiro dell’appello con compensazione delle ripetibili) e di ogni altra procedura pendente e a rinunciare a qualsiasi ulteriore iniziativa a tal proposito in cambio del pagamento dell’importo complessivo di € 3'120'960.-, da versare preliminarmente su un conto escrow del notaio avv. __________ (come precisato nell’Escrow Agreement pure annesso all’istanza 25 maggio 2022) e da poi girare in loro favore a stralcio avvenuto. Le suddette parti hanno pertanto chiesto di limitare ulteriormente il regime supercautelare di secondo grado nei confronti della trustee, al fine di concederle il prelievo del suddetto importo dal patrimonio conferito nel trust ed effettuare il pagamento di cui sopra, dando così seguito all’accordo transattivo.
16. Con decisione 30 maggio 2022 il Presidente di questa Camera ha accolto l’istanza congiunta 25 marzo 2022, limitando ulteriormente il pendente regime superprovvisionale di seconda sede onde consentire il prelievo, da parte della trustee AO 1, di € 3'120'960.- dal patrimonio conferito nel trust al fine di attuare l’accordo transattivo (Settlement Agreement) del 22 marzo 2022.
17. Con scritto 28 giugno 2022 gli eredi di AP 1, dando seguito a tale accordo, hanno comunicato a questa Camera il ritiro dell’appello, rilevando che non vi sono pretese per ripetibili fra i medesimi e AO 1 (v. anche Settlement Agreement, § 2.3 lett. c/ii). AO 2 non ha presentato osservazioni al riguardo.
18. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (STF 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). In tale situazione, il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). La presente decisione di stralcio comporta il decadimento integrale del regime provvisionale stabilito da questa Camera per il procedimento di seconda sede. Resta da stabilire la ripartizione e quantificazione delle spese giudiziarie.
19. Ora, per quanto riguarda le varie istanze relative alla limitazione del regime (super)provvisionale di seconda sede, si prescinde dal prelievo di spese processuali e dall’assegnazione di ripetibili, dal momento che ogni parte ha perlomeno parzialmente ottenuto le postulate modifiche senza particolari opposizioni delle parti avverse e che eventuali ripetibili possono ritenersi vicendevolmente compensate. In altri termini, per queste decisioni una rigorosa applicazione del principio della soccombenza sarebbe privo di senso.
20. Per quanto riguarda il tema principale, la desistenza equivale come detto a soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), dalla quale deriva l’obbligo, per chi ritira un appello, di assumere in linea di principio il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso. D’altronde, lo scritto di ritiro del 28 giugno 2022 non espone considerazioni contrarie né risulta un diverso accordo fra le parti se non in relazione alle ripetibili, e ciò limitatamente ai rapporti fra la parte appellante e AO 1 (rinuncia a reciproche pretese).
21. Nella fattispecie la parte appellante è dunque tenuta a farsi carico dei costi dovuti alla procedura di appello. Considerato che si tratta di una procedura cautelare (ancorché con un soggiacente valore litigioso elevato non oggetto però della presente causa) e che la stessa termina senza una decisione, le spese processuali, da fissare in proporzione degli atti compiuti (art. 2, 10, 13 e 21 LTG), possono essere contenute in fr. 3'000.-, corrispondenti all’anticipo versato.
22. Quanto alle spese di patrocinio, come detto fra gli eredi di AP 1 e AO 1 non vi sono reciproche pretese; la parte appellante dovrà nondimeno versare ripetibili ad AO 2, che le ha rivendicate sia con la risposta all’appello che con la duplica spontanea. Le stesse, in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 e 2 RTar, tenuto conto del presumibile dispendio di tempo e dell’importanza della lite, ma anche del suo esito, e in assenza di specifiche quantificazioni da parte del protector, possono essere stabilite in fr. 5'000.-.
23. La presente decisione di stralcio ai sensi dell’art. 241 CPC ha carattere meramente dichiarativo, ovvero si limita a prendere atto del ritiro dell'appello, accertandone la validità processuale e certificando l’effetto di decisione (art. 236 CPC) della desistenza. Di conseguenza, essa è impugnabile con ricorso al Tribunale federale unicamente sul tema delle spese (superando il valore litigioso della controversia ampiamente la soglia di fr. 30'000.- di cui all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, v. anche art. 51 LTF e DTF 137 III 47 consid. 1.2.2 e 1.2.3), rispettivamente può essere riconsiderata da questa Camera mediante lo strumento della revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC) in presenza di un vizio nella dichiarazione di ritiro (cfr. STF 5A_327/2015 del 17 giugno 2015 consid. 1.1 e 2.1, DTF 139 III 133 consid. 1.2, 1.3 e 1.4).
24. Terminando la presente procedura con lo stralcio della causa, il presente giudizio viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 1 LOG.
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 3 dicembre 2020 di AP 1 (cui sono subentrati i suoi eredi __________ __________, __________ __________ e __________ __________) è stralciato dai ruoli.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 3’000.-, sono poste a carico della parte appellante. La medesima rifonderà ad AO 2 fr. 5’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione, relativamente allo stralcio, è possibile presentare unicamente un’istanza di revisione ai sensi dell’art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. Relativamente alle spese, attinenti a una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- (art. 51 e 74 LTF) è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (art. 72 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione, con la limitazione dell’art. 98 LTF. Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).