Incarto n.
12.2020.157

Lugano

19 luglio 2021          

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.213 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15 novembre 2016 da

 

 

AO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

contro

 

 

AP 1 

  PA 1 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 29'578.02 oltre interessi e accessori e il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano per l’incasso della somma di fr. 32'208.69;

 

domande avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 5 novembre 2020 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al versamento di € 9'606.- oltre interessi al 5% dal 17 ottobre 2014 e rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al menzionato PE per tale importo;

 

appellante la convenuta con appello 9 dicembre 2020 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;

 

mentre con risposta 11 febbraio 2021 l’attrice postula la reiezione del gravame, protestando le spese giudiziarie d’appello;

 

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

 

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 22 maggio 2014 AO 1 e AP 1 hanno perfezionato un contratto in base al quale la prima avrebbe fornito alla seconda delle “casseforme telaio easyset H2,70 Vern. Pannello in legno SP.9mm” per un importo complessivo di € 39'654.44 (doc. D). La merce è stata consegnata il 21 agosto 2014 (doc. 20) direttamente alla ditta C__________ SA presso il cantiere in cui lavorava a __________, con cui AP 1 aveva concluso un contratto di noleggio del menzionato materiale con possibilità di riscatto finale (doc. 2).

                                         Il 6 agosto 2014 la fornitrice ha fatturato a AP 1 l’importo di € 39'654.44 (doc. E, doc. 3) mentre il 17 settembre successivo ha emesso una seconda fattura, per l’importo di € 1'723.58, avente per oggetto la fornitura “Angolo EasySET 20x25x270” (doc. F). Ne è seguita una serie di problematiche inerenti la difettosità della merce fornita che non ha potuto essere risolta in via bonale.

                                         A fronte di un saldo ancora scoperto di € 29'578.02, tenuto conto dell’acconto di € 11'800.- (doc. G) versato dall’acquirente, il 13 aprile 2016 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il PE n. __________ per l’incasso del saldo menzionato (pari a fr. 32'208.69), a cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. J).

 

                                  B.   Con petizione 15 novembre 2016 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. C), ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al versamento di € 29'578.02, oltre interessi e accessori, nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE menzionato.

 

                                  C.   Con risposta 23 gennaio 2017 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione, osservando, tra l’altro, che il materiale fornito sarebbe stato difettoso e opponendo in compensazione le seguenti poste di danno: fr. 19'300.68 pari al minor valore della merce (doc. 18); fr. 6'460.80 per il dispendio di tempo (doc. 15); fr. 256.55 per i costi di trasporto e dogana (doc. 19); almeno fr. 8'000.- a titolo di perdita di guadagno e fr. 12'000.- per i danni d’immagine. Dalla pretesa dell’attrice di € 27'854.44 (pari a fr. 30'330.70 al tasso di cambio del 7 aprile 2016, giorno della domanda di esecuzione) andrebbe pertanto dedotta la somma di fr. 46'018.03, per un saldo in suo favore di fr. 15'687.33, di modo che all’attrice non sarebbe più dovuto alcunché.

 

                                  D.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 5 novembre 2020 qui impugnata, ha accolto la petizione limitatamente a € 9'606.-, condannando la convenuta al pagamento di tale importo e rigettando per la medesima somma l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Il primo giudice ha posto gli oneri processuali di complessivi fr. 2'950.- a carico della convenuta in ragione di 1/3 e in ragione di 2/3 a carico dell’attrice, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla prima fr. 3'200.- a titolo di ripetibili parziali.

 

                                  E.   Con appello 9 dicembre 2020 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 11 febbraio 2021 l’attrice si è opposta integralmente al gravame, protestando spese e ripetibili di appello.

 

 

Considerato

 

in diritto:                 1.   L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 5 novembre 2020 è stata ritirata dall’appellante il 9 novembre seguente (v. tracciamento dell’invio doc. A agli atti), per cui l’appello 9 dicembre 2020 è tempestivo, così come lo è la risposta inoltrata dall’attrice nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312 cpv. 2 CPC.

 

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore, premesso che lo scopo della fornitura di cui al contratto doc. D era il noleggio del relativo materiale da parte della convenuta alla C__________ __________ SA, __________ (con la quale il 21 maggio 2014 aveva perfezionato un contratto di noleggio con riscatto finale) e che la merce era stata fornita direttamente a quest’ultima il 21 agosto 2014, ha accertato che sia la merce fornita originariamente sia quella fornita successivamente in sostituzione era difettosa. Il primo giudice ha ritenuto tempestiva la notifica dei difetti e riconosciuto alla convenuta un danno pari al minor valore del materiale (per fr. 19'300.-) e ai costi di trasporto e sdoganamento (di fr. 256.65). Il Pretore, ritenuto che la somma di € 1'723.50 di cui alla fattura doc. F concerneva la riparazione di un difetto e non poteva essere accollata all’acquirente, ha calcolato che l’importo ancora dovuto all’attrice corrispondeva a € 27'854.- (29'578.02 ./. 1'723.50), da cui andavano dedotti fr. 19'300.- (pari a € 18'000.-) e fr. 265.55 (pari a € 248.-), per l’importo complessivo di € 9'606.-. Egli ha quindi condannato la convenuta al pagamento di tale somma e rigettato in via definitiva per tale importo l’opposizione al PE n. __________.

 

                                   3.   L’appellante rimprovera il Pretore per non avere dedotto dalla pretesa azionata in causa dall’attrice la perdita di guadagno conseguente al mancato acquisto, da parte dei suoi clienti C__________ __________ SA e P__________ __________ Sagl, di un’ulteriore serie di casseri a seguito della difettosità della prima fornitura. A suo dire, l’istruttoria avrebbe fornito elementi sufficienti per ritenere comprovato il mancato guadagno.

 

                                3.1   Nella decisione impugnata il Pretore, accertato che i menzionati clienti non avevano formalizzato alcuna intenzione di acquisto e che le trattative con la convenuta erano al mero stadio in cui si era ventilata una tale possibilità, ha ritenuto non dimostrato il nesso di causalità tra l’agire anti-contrattuale dell’attrice e l’asserito mancato acquisto di un’ulteriore serie di casseri da parte delle due ditte menzionate, trattandosi di un interessamento troppo vago e privo di qualsiasi quantificazione monetaria.

 

                                3.2   Preliminarmente occorre rilevare che per quanto concerne la ditta C__________ __________ SA, la censura è irricevibile già solo per il fatto che la circostanza che quest’ultima avrebbe “acquistato una seconda fornitura di casseri da un’altra ditta…che avrebbe altrimenti acquistato” da AP 1 (appello, pag. 4) è stata allegata dall’appellante solo con le conclusioni, e con ciò tardivamente (art. 229 cpv. 1 CPC). Ma anche se così non fosse, la censura è altresì irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante si limita in effetti a proporre una soggettiva e personale interpretazione delle risultanze istruttorie, trascrivendo parzialmente quanto già formulato in sede di conclusioni, senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni del Pretore sul tema, non essendo sufficiente al riguardo l’obiezione che “secondo il normale corso delle cose” se AO 1 non avesse fornito dei casseri difettosi, i contratti per una nuova fornitura si sarebbero concretizzati.

 

                                3.3   La censura è infondata anche nel merito, dall’istruttoria non sono infatti emersi sufficienti elementi oggettivi per potere ritenere dimostrata l’esistenza di un nesso causale tra l’agire dell’attrice e il mancato acquisto dei casseri da parte delle ditte menzionate, non essendo sufficienti al riguardo né le dichiarazioni del tutto generiche e non circostanziate del teste __________ R__________ né quelle del teste __________ C__________, il quale sul tema nemmeno si è espresso. Contrariamente a quanto pretende l’appellante, nemmeno le dichiarazioni di __________ T__________ (amministratore unico della convenuta), non confermate da altre risultanze istruttorie e con una forza probatoria ridotta (DTF 143 III 297 consid. 9.3.2; TF 5A_56/2018 del 6 marzo 2018 consid. 4.2.2), permettono di scalfire la conclusione del primo giudice. Ma anche se per ipotesi si volesse ritenere che la difettosità della prima fornitura abbia comportato la rinuncia degli ulteriori acquisti, la convenuta non è riuscita a dimostrare l’entità dell’asserito mancato guadagno, la circostanza che in entrambi i casi le condizioni contrattuali sarebbero state uguali alla prima fornitura non essendo stata dimostrata. È vero che il teste __________ R__________ si è espresso in tal senso, ciò non è tuttavia ancora sufficiente per potere dedurre che la perdita di guadagno corrisponda a quanto preteso dalla convenuta, tanto più che egli ha precisato di non ricordare l’offerta di prezzo dei casseri formulata alla P__________ __________ Sagl. Per quanto concerne la C__________ SA, inoltre, la quantificazione formulata dal suo amministratore unico, in assenza di ulteriori riscontri oggettivi, è priva di qualsiasi valore probatorio.

 

                                3.4   L’appellante critica poi il Pretore per non avere stimato la perdita di guadagno in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO. Sennonché nulla può essere rimproverato al primo giudice, ritenuto che la convenuta, sia negli atti introduttivi sia in questa sede, non ha allegato o provato l’esistenza di una fattispecie in cui la prova piena non poteva essere pretesa. Secondo la giurisprudenza, l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO presuppone in effetti che la prova dell’asserito danno non sia possibile a causa della natura del danno, rispettivamente che essa non sia ragionevolmente esigibile. L’art. 42 cpv. 2 CO non vuole invece essere lo strumento a disposizione della parte che non ossequia l’onere probatorio a suo carico. Questa rimane tenuta a fornire, nella misura del possibile, nei tempi e nei modi previsti dalla procedura applicabile, tutti gli elementi suscettibili di permettere al giudice di procedere a una stima del danno ex aequo et bono. In altre parole, l'art. 42 cpv. 2 CO non apre la possibilità di chiedere al giudice, senza fornire precise indicazioni, di pronunciare un risarcimento discrezionale (DTF 140 III 416 consid. 4.3.1; DTF 128 III 271 consid. 2b/aa). In concreto, l’appellante si è limitata a sostenere che la C__________ __________ SA e la P__________ __________ Sagl avrebbero rinunciato ad acquistare un’ulteriore serie di casseri a seguito della difettosità della prima fornitura, cifrando la perdita in “almeno il 30%” del guadagno conseguito con la prima fornitura (risposta, ad 4.6, pag. 11), senza ulteriori indicazioni e senza che tale assunto sia stato dimostrato. In assenza di qualsiasi indicazione in termini quantitativi e temporali (numero di casseri e prezzo unitario, spese di trasporto e di sdoganamento, ecc.) nonché di risultanze istruttorie in tal senso, il giudice non era e non è ora in grado di rendere un eventuale giudizio di equità con la necessaria cognizione di causa.  

 

                                   4.   L’appellante critica poi il Pretore per non avere dedotto la pretesa di fr. 5'809.20 a titolo di mancato guadagno riconducibile al tempo perso “per cercare di ovviare ai problemi causati dai difetti” e quella di fr. 651.60 relativa ai costi di trasferta asseritamente sostenuti nell’ambito delle trattative avviate con l’appellata per la loro riparazione. La censura, oltre che irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), limitandosi l’appellante a ribadire quanto sostenuto in prima sede, senza spiegare i motivi di fatto e di diritto per cui sarebbe errata la conclusione del Pretore, è infondata. La convenuta in prima sede, a sostegno della sua pretesa, adeguatamente contestata dall’attrice, ha prodotto una tabella da lei stessa redatta, riportante il tempo investito e i chilometri percorsi tra il 3 settembre 2014 e il 14 aprile 2015, con l’indicazione del costo orario e delle distanze (doc. 15). Tale documento costituisce una mera allegazione di parte e le indicazioni ivi contenute non sono suffragate da alcun ulteriore elemento oggettivo, di modo che a giusta ragione il primo giudice ne ha dedotto che essa avesse fallito nel proprio onere. Per i motivi già esposti al considerando precedente, in assenza di migliori indicazioni e di atti istruttori idonei a dimostrare la congruità e l’adeguatezza del costo orario e di quello dei chilometri (quantificati dalla convenuta in fr. 94.-/ora, rispettivamente in 0.60 cts./km), anche il rilievo relativo alla mancata applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO deve essere disatteso.

                                         A nulla serve il doc. B prodotto con l’appello, che corrisponde sostanzialmente al doc. 15 con l’aggiunta dei luoghi in cui l’appellante si sarebbe recata. Giova al riguardo ricordare che, giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC, nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli neppure con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze. Con ogni evidenza, non solo tali condizioni non si realizzano nella presente fattispecie, ma l’appellante nemmeno rispetta le esigenze di motivazione connesse con questa norma. L’appellante non fa alcun riferimento all’art. 317 CPC, né tantomeno spiega perché il doc. B e le relative indicazioni dei luoghi non fossero già proponibili in prima sede. Ne discende che il doc. B è inammissibile. Lo stesso sarebbe comunque privo di qualsiasi valenza probatoria, costituendo una mera allegazione di parte non suffragata da alcun ulteriore elemento oggettivo.

 

                                   5.   L’appellante rimprovera inoltre il primo giudice per avere dedotto dall’importo riconosciuto a favore dell’attrice di € 27'854.- il minor valore della merce fornita (fr. 19'300.-) e le spese di sdoganamento (dal Pretore erroneamente cifrate in fr. 265.55, in realtà fatte valere per fr. 256.55), convertendo queste due pretese compensatorie in euro, senza tuttavia indicare, in violazione del suo obbligo di motivazione, il tasso di cambio. A prescindere dalla questione dell’asserita carente motivazione della decisione impugnata, si osserva che la convenuta non ha comunque preteso che la stessa dovesse essere annullata e completata per questo motivo, essendosi essa limitata a chiedere la riforma del giudizio impugnato nel senso dell’integrale reiezione della petizione, di modo che la critica risulta inammissibile. Si rileva a ogni modo che il tasso di cambio, ancorché implicitamente, è stato indicato nella decisione impugnata, risultando lo stesso da una semplice operazione aritmetica (€ 18'000 : fr. 19'300 = 0.93). Tasso di cambio, quest’ultimo, uguale a quello esistente il giorno della decisione rispettivamente al momento dell’inoltro della risposta quando la convenuta ha opposto per la prima volta in compensazione le sue pretese (questo è infatti il momento determinante per stabilire il tasso di cambio, al riguardo cfr. Schraner, Zürcher Kommentar, n. 215 ad art. 84 CO), di modo che l’appello deve ad ogni modo essere dichiarato irricevibile per assenza di un interesse degno di protezione (decisione del TF 4A-555/2014 del 12 marzo 2015).

 

                                   6.   In merito al dispositivo n. 2 con cui il Pretore ha ordinato il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ limitatamente all’importo riconosciuto con la petizione (€ 9'606.-), l’appellante gli rimprovera di non avere indicato il tasso di conversione in franchi svizzeri, “ritenuto che nella domanda di esecuzione la pretesa in valuta estera è stata cifrata” in quella valuta (appello, ad 25, pag. 7). A suo dire, ciò dovrebbe avvenire al tasso di cambio attuale, più favorevole alla debitrice. La censura è infondata.

                                         In concreto è pacifico che per la fornitura dei casseri le parti avevano pattuito un prezzo complessivo di € 39'654.44 (doc. D). Trattandosi di una pretesa espressa in euro l'attrice era pertanto legittimata a postulare in giudizio la sola condanna dell'acquirente al pagamento di una somma di denaro in euro (DTF 135 III 88 consid. 4; 137 III 158 consid. 3.1), mentre la richiesta di rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo andava formulata in valuta nazionale (DTF 72 III 100 consid. 3; decisione del Tribunale federale 4C.258/2006 del 14 gennaio 2008; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 1, n. 25 ad art. 58 CPC). Secondo l'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF, la richiesta d'incasso inviata al competente Ufficio deve indicare l'importo del credito in moneta legale svizzera. La conversione in valuta legale svizzera al corso dell’offerta delle devise del giorno della domanda di esecuzione è una regola di ordine pubblico che non lascia spazio ad alcuna scelta delle parti né permette al giudice di derogarvi (DTF 137 III 623 consid. 3). La conversione avviene al saggio del giorno della domanda di esecuzione secondo il sito www.fxtop.com che non deve essere né allegato né provato siccome esso è ritenuto un fatto notorio dal Tribunale federale (DTF 135 III 88, consid. 4.1). Tasso di cambio, quest’ultimo, determinante anche nell’ambito del rigetto dell’opposizione (DTF 137 III 623). Ne deriva che in concreto, seppure il tasso di cambio non sia stato indicato esplicitamente nel dispositivo dal primo giudice, nulla può essergli rimproverato, lo stesso essendo infatti indiscutibile. Nella fattispecie, l’attrice ha allegato di avere inoltrato la domanda di esecuzione il 7 aprile 2016, ciò che non è stato contestato dalla controparte, di modo che il tasso di cambio €/fr. determinante è pari a 1.09.

 

                                   7.   Da ultimo, l’appellante rimprovera il Pretore per avere riconosciuto gli interessi di mora dal 17 ottobre 2014. La censura è irricevibile, essendo stata sollevata per la prima volta, e con ciò irritualmente, solo in seconda istanza (art. 317 cpv. 1 CPC). La convenuta negli allegati preliminari si è infatti limitata a chiedere la reiezione della petizione, senza contestare la data di decorrenza degli interessi moratori debitamente allegata dalla controparte (petizione, ad 4, pag. 4).

                                        

                                   8.   Ne discende che l’appello presentato dalla convenuta dev’essere respinto e la decisione impugnata confermata. Le spese processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 9'606.- (pari a fr. 10'182.36 al tasso di cambio il giorno della sentenza impugnata, di 1.06), seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

 

                                   9.   Il valore di causa non raggiunge la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

 

decide:                     1.   L’appello 9 dicembre 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 5 novembre 2020 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali di fr. 1'300.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili d’appello.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-     ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).