Incarto n.
12.2020.165

Lugano

15 aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

 

 

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2020.27 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 23 agosto 2016 da

 

 

 AP 1 

 AP 2 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

rappr. da:  RA 1 

 

 

 

 

chiedente “che tutti i beni dal mobilio agli effetti personali presenti nell’appartamento non vengano dagli stessi proprietari alterati o eliminati, in quanto la vertenza è tutt’ora in corso e non è stata emessa una sentenza passata in giudicato. Qualora lo stato di fatto dei luoghi sia stato alterato dai proprietari e gli stessi abbiano provveduto ad eliminare anche gli effetti personali, chiedo a titolo di risarcimento oltre alla somma di 48'382 CHF un indennizzo supplementare anche per l’abbigliamento eliminato senza autorizzazione…di circa 10'000 CHF”;

 

causa che il Pretore con decisione 23 novembre 2020 ha stralciato dai ruoli poiché divenuta priva di oggetto e di interesse per gli istanti, ponendo a loro carico gli oneri processuali di fr. 500.-;

 

appellanti gli istanti con appello 23 dicembre 2020 con cui si “oppongono alla decisione” impugnata e chiedono la riforma del dispositivo sulle spese, previa restituzione del termine per appellare;

 

considerato che il gravame non è stato intimato al convenuto per osservazioni;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:     che gli istanti dal 1° agosto 2005 conducevano in locazione un appartamento di 3 locali in via __________ a __________ per una pigione di fr. 600.- mensili oltre a un acconto per spese accessorie di fr. 100.- mensili (doc. 4 inc. OR.2016.4 della Pretura del Distretto di Riviera);

 

                                        che a seguito della vendita dell’immobile dal mese di settembre 2012 è subentrato nel contratto in qualità di locatore AO 1 (doc. P inc. OR.2016.4 della Pretura del Distretto di Riviera);

 

                                        che con scritto 18 febbraio 2016 AO 1 ha concesso ai conduttori “la disdetta anticipata per giusta causa per presenza di topi/ratti nell’appartamento non considerando più validi i modi e i termini previsti dal contratto di locazione”, permettendo loro di lasciare l’appartamento entro e non oltre il 31 luglio 2016 e impegnandosi “alla restituzione dell’affitto del mese corrente alla restituzione delle chiavi” (doc. A inc. OR.2016.4 della Pretura del Distretto di Riviera);

 

                                        che dal mese di marzo 2016 i conduttori hanno lasciato l’ente locato, lasciandovi depositati mobili e sacchi della spazzatura pieni di vestiti;

 

                                        che il 15 luglio 2016 gli istanti hanno adito l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Biasca per ottenere dal locatore un indennizzo di fr. 48'382.- a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell’inagibilità dell’ente locato siccome infestato dai ratti che avrebbero rovinato tutto il mobilio e i loro vestiti;

 

                                        che il 19 luglio 2016 AP 2 ha depositato tutte le chiavi alla Pretura del Distretto di Riviera senza nulla aggiungere, e le stesse sono poi state consegnate al locatore il successivo 8 agosto (incarto SO.2016.209 agli atti);

 

                                        che con l’istanza 23 agosto 2016 che qui ci occupa AP 1 e AP 2 hanno adito la Pretura del Distretto di Riviera chiedendo che fosse fatto divieto al locatore di alterare o eliminare i mobili e gli effetti personali ancora presenti nell’ente locato, ritenuto che la vertenza concernente il risarcimento del danno non era ancora terminata e che il deposito da parte loro delle chiavi in Pretura il 19 luglio precedente avrebbe dovuto essere inteso a titolo cautelativo;

 

                                        che il medesimo giorno l’allora Pretora del Distretto di Riviera con decisione supercautelare ha fatto ordine al locatore di non alterare e eliminare i beni esistenti nell’ente locato, rispettivamente di non alterare lo stato dell’appartamento precedentemente a disposizione dei conduttori;

 

                                        che al termine dell’udienza di discussione 24 agosto 2016 la allora giudice ha deciso seduta stante in via cautelare nelle more istruttorie, facendo ordine al locatore di consegnare tutte le chiavi alla Pretura e vietandogli di usare l’ente locato, che sarebbe restato a disposizione dei conduttori. Ella ha altresì fissato agli istanti un termine di 15 giorni per, tra l’altro, chiedere una prova a futura memoria riguardante la costatazione dei locali e dei beni presenti nell’appartamento, rispettivamente del loro valore; scaduto tale termine sarebbe stato possibile emanare senza altre formalità la decisione definitiva in merito all’assegnazione delle chiavi;

 

                                        che il locatore ha consegnato le chiavi ancora il medesimo giorno;

 

                                        che con scritto 26 agosto 2016 rispettivamente 27 agosto 2016 AP 1 e AP 2 hanno autorizzato la restituzione delle chiavi al locatore, poiché lo scopo del deposito in Pretura non aveva “più ragione di essere”, posto che “c’è già stato l’inquinamento delle prove”, precisando di mantenere il divieto fatto al locatore di disporre delle loro cose;

 

                                        che il 2 settembre 2016 tutte le chiavi sono state restituite al locatore;

 

                                        che il 30 settembre 2020 la nuova Pretora del Distretto di Riviera si è ricusata;

 

                                        che con decisione 23 novembre 2020 il Pretore del Distretto di Bellinzona, preso atto degli scritti 26/27 agosto 2016 degli istanti e della conseguente restituzione di tutte le chiavi al locatore, che essi avevano lasciato scadere infruttuoso il termine per chiedere la prova a futura memoria sugli oggetti da loro lasciati nell’ente locato, che nella procedura di merito non ne avevano nemmeno rivendicato la restituzione e che non erano state esperite prove al proposito, ha stralciato la causa dai ruoli poiché divenuta priva di oggetto e di interesse per gli istanti, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- a loro carico;

 

                                        che con appello 23 dicembre 2020 gli istanti chiedono la restituzione del termine per appellare, asserendo che AP 2 sarebbe stato impossibilitato a occuparsi della causa poiché avrebbe contratto il Covid-19 in forma grave e ciò gli avrebbe oggettivamente impedito di presentare l’atto di appello; essi chiedono altresì la riforma del dispositivo sulle spese;

 

                                        che l’appello non è stato intimato alla controparte per la risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);

 

                                        che non avendo gli istanti lamentato una notificazione irregolare della decisione impugnata, il gravame avrebbe dovuto essere presentato nel termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC) dalla notificazione della decisione pretorile, avvenuta tramite invio raccomandato del 23 novembre 2020 (vedi tracciamento degli invii n. 98.__________81; 98.__________83 agli atti), di modo che l’appello 23 dicembre 2020 è di principio irricevibile siccome tardivo;

 

                                        che giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC ad istanza della parte che non ha osservato un termine il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa nell’inosservanza o di averne solo in lieve misura; la domanda deve essere presentata entro 10 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC), fermo restando che se vi è già stata pronuncia del giudice la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato (art. 148 cpv. 3 CPC);

 

                                        che per costante dottrina e giurisprudenza un impedimento non colposo ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC si verifica in caso di impossibilità oggettiva o soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i termini (Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 148); configura impossibilità soggettiva ogni ostacolo, di natura fisica o psichica, che impedisca a una parte di occuparsi dei propri affari o di incaricare un terzo che agisca al suo posto (DTF 119 II 86 consid. 2a);

 

                                        che un certificato medico non basta da sé solo per sorreggere un'istanza di restituzione del termine, l'istante dovendo spiegare e rendere verosimile il genere di malattia o la tipologia dell'infortunio, come pure la relativa incidenza sull'impossibilità di agire per tempo (Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in: RDS 2015 I pag. 158 con rinvii; Gozzi, op. cit., n. 39 ad art. 148 CPC, TF del 22 dicembre 2015 5A_927/2015 consid. 5.1);

 

                                        che in concreto gli istanti hanno addotto che a causa delle condizioni di salute di AP 2, che aveva contratto il Covid-19 in forma grave, non sarebbe stato possibile occuparsi della causa giuridica e hanno prodotto un certificato medico da cui risulta che AP 2 “è stato ricoverato nel reparto di cure intense dell’ospedale di __________ dal 08/10/2020 al 3/11/2020 e successivamente alla clinica __________ di __________ dal 3/11/2020 al 18/12/2020”;

 

                                        che tale certificato medico non permette da solo di ritenere che i problemi di salute di AP 2 fossero tali da aver potuto impedire a lui e/o a AP 1 di inoltrare l’appello tempestivamente, ritenuto che la decisione è stata loro notificata il 23 novembre 2020, ossia in un periodo in cui AP 2 era ricoverato in una clinica riabilitativa già da tre settimane e non risultando che fosse impossibilitato a muoversi o incapace di prendere i necessari provvedimenti per incaricare un terzo;

 

                                        che gli istanti, venendo meno al loro onere di motivazione, non hanno spiegato le ragioni per cui non sarebbe stato possibile rispettare il termine per inoltrare l’appello o prendere le necessarie disposizioni, ad esempio incaricando un patrocinatore che avrebbe potuto far valere le loro ragioni;

 

                                        che, in tali circostanze, è escluso che essi possano beneficiare eccezionalmente della restituzione del termine per appellare; l’impedimento addotto, non meglio motivato, non può costituire una valida giustificazione ai sensi dell’art. 148 cpv. 1 CPC e l’appello è pertanto tardivo;

 

                                        che, in concreto, anche volendo prescindere dalla tardività dell’appello, lo stesso andrebbe dichiarato irricevibile per carente motivazione;

 

                                        che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve pertanto esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore; egli non deve dunque spiegare perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (tra le tante cfr. II CCA del 16 luglio 2020, inc. 12.2020.41);

 

                                        che gli appellanti si limitano a “opporsi” alla decisione e al dispositivo sulle spese, limitandosi a ribadire di non essersi disinteressati del mobilio e dei loro effetti personali ma senza contestare le circostanze di fatto ritenute dal Pretore per considerare la causa priva di oggetto e di interesse e accollare loro gli oneri processuali;

 

                                        che in merito al dispositivo sulle spese il richiamo all’art. 107 CPC contenuto nell’appello sarebbe in ogni caso infondato;

 

                                        nel caso in cui la causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto e senza interesse, il giudice, ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, può prescindere dai principi di ripartizione secondo la soccombenza e ripartire le spese giudiziarie secondo equità: per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli, di regola, valuterà sommariamente quale sarebbe stato il presumibile esito del processo (FF 2006 p. 6669; Tappy, Commentaire Romand, 2ª ed., n. 25 ad art. 107 CPC); se tuttavia la caducità della causa è provocata da una parte, questa va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (TF 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.2; II CCA 22 settembre 2020 inc. n .12.2020.58; IICCA 15 gennaio 2020 inc. 12.2017.22);

 

                                        che in concreto sono gli stessi appellanti, non avendo inoltrato la richiesta di prova a futura memoria e non avendo rivendicato la restituzione degli oggetti e dei beni nella procedura di merito, ad avere reso l’istanza priva di oggetto e di interesse, di modo che si giustificava di addossare loro in solido gli oneri processuali;

 

                                        che l’appello non è stato intimato alla controparte e la procedura, non ponendo questioni di principio e non risultando di rilevante importanza, può essere decisa dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG);

 

                                        che in considerazione delle particolarità del caso si può rinunciare al prelievo di spese processuali, ritenuto che non si attribuiscono ripetibili alla controparte, a cui l’appello non è stato notificato;

 

                                        che il valore litigioso per interporre un eventuale rimedio giuridico al Tribunale federale supera la soglia di fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:

 

                                   1.   L’appello 23 dicembre 2020 di AP 1 e AP 2 è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    ;

-    ;

-    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).