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Incarto n. |
Lugano 3 marzo 2021/lk
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2019.5205 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 25 ottobre 2019 da
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CO 1 (__________)
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contro |
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RE 1
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con cui l’istante ha chiesto di riconoscere e di dichiarare esecutiva in Svizzera la
decisione n. 519/2019 del 12 luglio 2019 del Tribunale monocratico di prima istanza di
__________ (Grecia), nonché di decretare sulla base di tale decisione, in virtù dell’art. 271
cpv. 1 n. 6 LEF (titolo di rigetto definitivo dell’opposizione), il sequestro di tutti gli averi,
somme, titoli, crediti, pagamenti in uscita, valori, beni di ogni tipo che si trovino sui conti,
depositi, relazioni bancarie, tesori oppure in cassette di sicurezza presso __________,
Lugano, dei quali RE 1 sia titolare o avente diritto economico, fino a
concorrenza dell’importo di € 200'000.- oltre a tasse e spese;
istanza che il Pretore con Decisione 28 ottobre 2019 ha accolto;
e ora sul Reclamo 5 febbraio 2020 con cui il convenuto ha postulato in via principale
la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di exequatur e di
annullare conseguentemente il sequestro con protesta di spese e ripetibili di entrambe
le sedi, in via subordinata di sospendere la procedura sino a definizione del
ricorso da lui promosso innanzi alla Corte di Appello di __________, e in via ancora
più subordinata di condizionare il riconoscimento e l’esecuzione della suesposta
decisione al versamento di una cauzione di € 200'000.-, rispettivamente in subordine di
fr. 220'000.-, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
mentre l’istante con risposta 20 aprile 2020 si è opposto al reclamo chiedendone
l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili;
viste altresì la replica 15 giugno 2020, la duplica 9 luglio 2020, la triplica 7 agosto 2020
e la quadruplica 11 settembre 2020 inoltrate dalle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. La presente controversia trae origine dalla successione di __________ M__________, cittadino greco, e dalle prestazioni fornite dall’avv. CO 1 in favore del suo erede, il fratello RE 1, riguardanti in particolare il trapasso di una relazione bancaria detenuta dal defunto presso __________.
B. Con decisione n. 519/2019 del 15 luglio 2019 il Tribunale monocratico di prima istanza di __________ (Grecia) ha condannato RE 1 a versare a CO 1 € 650'500.- oltre interessi a titolo di onorari d’avvocato, nonché a pagare parte delle spese processuali sostenute da quest’ultimo, quantificate in € 27'000.-. La sentenza è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva per l’importo di € 200'000.- (doc. C).
C. Con istanza 25 ottobre 2019 CO 1 ha postulato innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività in Svizzera della suddetta decisione e, a fronte di tale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, il sequestro degli averi di pertinenza di RE 1 presso __________, Lugano, nelle modalità sopra descritte.
D. Con decisione 28 ottobre 2019 il Pretore ha accolto l’istanza, e meglio con il dispositivo 1.1 ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la decisione n. 519/2019 del giudice greco (per l’importo di € 200'000.-) ai sensi della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug), per poi disporre su tale base, con dispositivo 1.2, il sequestro dei beni del convenuto così come richiesto dall’istante. Le tasse e le spese, pari a fr. 600.- per quanto riguarda l’exequatur e a fr. 350.- per quanto riguarda il sequestro, sono state integralmente poste a carico del convenuto (dispositivi 2 e 3). In sintesi il Pretore, per quanto qui d’interesse con riferimento alla procedura di exequatur, dopo aver stabilito la propria competenza, ha accertato l’esecutività della decisione per l’importo di € 200'000.- (art. 38 cpv. 1 CLug) e l’adempimento dei requisiti formali posti dagli art. 53-55 CLug (cfr. doc. C, D ed E).
E. Con reclamo 5 febbraio 2020 RE 1 si è aggravato contro tale decisione, chiedendone in via principale la riforma nel senso di respingere l’istanza di exequatur e di annullare conseguentemente il sequestro (con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi), in via subordinata di sospendere la procedura sino a definizione del ricorso da lui promosso innanzi alla Corte di Appello di __________, e in via ancora più subordinata di condizionare il riconoscimento e l’esecuzione della suesposta decisione al versamento di una cauzione di € 200'000.- (rispettivamente in subordine di fr. 220'000.-), con protesta di spese e ripetibili di seconda sede. In sintesi, egli ha sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale del Pretore e la sussistenza di un motivo di diniego ai sensi della Convenzione di Lugano (contrarietà all’ordine pubblico materiale svizzero), evidenziando altresì delle carenze nella decisione da eseguire, che come detto è oggetto di impugnazione.
F. Con risposta 20 aprile 2020 CO 1 si è opposto al gravame chiedendone l’integrale reiezione, pure con protesta di spese e ripetibili.
G. Con replica 15 giugno 2020, duplica 9 luglio 2020, triplica 7 agosto 2020 e quadruplica 11 settembre 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie posizioni.
E considerato
in diritto:
1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC). Giusta l'art. 327a cpv. 3 CPC e 43 cpv. 5 CLug, il ricorso contro la dichiarazione di esecutività dev’essere proposto entro il termine di due mesi dalla notificazione della stessa se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno stato diverso da quello in cui è rilasciata la dichiarazione di esecutività. Nella fattispecie, in assenza di conferme circa la formale notifica e l’avvenuta ricezione della decisione impugnata da parte del ricorrente per via rogatoriale, nonché tenuto conto del ritiro della documentazione da parte del suo patrocinatore presso lo sportello della Pretura di Lugano in data 4 dicembre 2019, il reclamo 5 febbraio 2020 deve ritenersi tempestivo.
2. Quanto alla competenza funzionale a trattare il presente reclamo, che nel caso di specie concerne il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza estera, la stessa, posto che la decisione impugnata si fonda su una questione di diritto delle obbligazioni (onorari d’avvocato), spetta a questa Camera (art. 48 lett. b n. 5 LOG).
3. Ai sensi dell’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti. Ove però il reclamo sia diretto contro una decisione d’exequatur emessa in via principale, come nella fattispecie, il giudice esamina con cognizione piena i motivi di diniego previsti dalla Convenzione di Lugano (art. 327a CPC). Il reclamo deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). Spetta al reclamante allegare e dimostrare perché vi sarebbero motivi che ostano al riconoscimento e all’esecuzione della decisione estera (cfr. DTF 138 III 82, consid. 3.5.3).
4. Giusta l'art. 45 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 43 CLug rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli art. 34 e 35 CLug. Per costante dottrina e giurisprudenza, l’art. 45 cpv. 1 CLug, formulato in maniera eccessivamente restrittiva, consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti dell’exequatur (applicabilità della Convenzione di Lugano, presenza di una decisione esecutiva ai sensi degli art. 32 e 38 CLug, produzione dei necessari documenti ex art. 53 seg. CLug), i presupposti processuali per emettere la decisione di exequatur in primo e secondo grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal giudice dell’exequatur (Hofmann/Kunz in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 19 seg. ad art. 45 CLug; Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer [ed.], Lugano-Übereinkommen [LugÜ], 2a ed. 2011, n. 2 seg. ad art. 45 CLug; STF 5A_934/2016 del 23 agosto 2017, consid. 4; STF 4A_228/2010 del 6 luglio 2010, consid. 4; IICCA del 26 agosto 2014, inc. 12.2013.197, consid. 7).
Riservato quanto sopra, la decisione straniera non può formare oggetto di un riesame nel merito (art. 36 e 45 cpv. 2 CLug): il giudice dell’esecuzione non verifica se il giudice estero ha accertato correttamente i fatti, ha apprezzato correttamente le prove, ha determinato e applicato correttamente il diritto o ha commesso errori procedurali (Schuler in: Oetiker/Weibel [ed.], Basler Kommentar, Lugano Übereinkommen, 2011, n. 4 seg. ad art. 36 CLug).
5. Siccome entrambe le parti, nei propri scritti di seconda sede, hanno allegato nuovi fatti e prodotto nuovi mezzi di prova, è inoltre opportuno fare le seguenti riflessioni.
Secondo l’art. 326 cpv. 1 CPC in un reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Avendo tuttavia il debitore, nella procedura unilaterale di exequatur, l’opportunità di esprimersi soltanto in seconda sede, egli deve dunque avere la possibilità di presentare liberamente nuovi fatti e mezzi di prova (DTF 138 III 82, consid. 3.5.3; STF 5A_818/2014 del 29 luglio 2015, consid. 4.1; Verda Chiocchetti in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIa ed., Vol. 2, n. 6 seg. ad art. 327a CPC). Ne consegue altresì il diritto dell’istante di prendere posizione sulle contestazioni avverse mai tematizzate in prima sede presentando a sua volta, se del caso, nuovi fatti e prove, potendo applicarsi per analogia l’art. 317 CPC (cfr. STF 5A_568/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 4). I nuovi elementi proposti dalle parti verranno pertanto tenuti in considerazione laddove ammissibili e rilevanti ai fini del giudizio.
Sulla competenza territoriale
6. Il reclamante censura innanzitutto la competenza territoriale del Pretore, dichiaratosi competente quale giudice del luogo ove si trovano i beni da sequestrare (luogo dell’esecuzione ex art. 39 cpv. 2 CLug). A suo modo di vedere, la controparte non avrebbe reso verosimile l’esistenza di motivi giustificanti un’esecuzione al foro di Lugano. Egli non avrebbe fornito né il nome della relazione bancaria né sufficienti elementi per ammettere l’esistenza di averi a Lugano né nel resto del Ticino, ove peraltro non esiste alcuna succursale di __________, avente sede a __________ (cfr. doc. 3 prodotto con il reclamo). Il sequestro sarebbe dunque stato casomai da ordinare in tal luogo (sede del terzo debitore). Da parte sua il resistente, dopo aver precisato che il decreto di sequestro 28 ottobre 2019 (rivelatosi inefficace poiché erroneamente rivolto nei confronti di __________, Lugano, struttura giuridica non più esistente, anziché di __________), è stato nel frattempo sostituito dal decreto di sequestro 14 novembre 2019, ha osservato che tale sequestro ha avuto buon esito, ciò che dimostrerebbe l’esistenza degli averi in questione (cfr. doc. B-D prodotti con la risposta al reclamo). Queste considerazioni hanno trovato la ferma contestazione del ricorrente, il quale ha evidenziato che fino allo spirare del termine di opposizione al sequestro rispettivamente fino a una decisione definitiva su tale opposizione, la banca non può fornire informazioni sull’esito del sequestro (doc. 5 e 6 prodotti con la replica 15 giugno 2020 e DTF 125 III 391).
7. Ora, i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova appena descritti, pur essendo di principio ammissibili, non sono determinanti per l’esito del giudizio, per i motivi che seguiranno.
8. Nell’ambito di un’istanza di exequatur, giusta l’art. 39 cpv. 2 CLug, la competenza territoriale è determinata dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l’esecuzione o dal luogo dell’esecuzione, che dev’essere determinato secondo il diritto svizzero quale lex fori (DTF 124 III 505, consid. 3).
È quest’ultimo foro a rientrare in considerazione nella fattispecie, in cui si prospetta l’esecuzione di un credito pecuniario al luogo del sequestro ex art. 52 LEF. Secondo questo disposto, combinato con l’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro può essere concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni da sequestrare.
Per fondare la competenza del giudice dell’exequatur ai sensi dell’art. 39 cpv. 2 CLug, una parte della dottrina ritiene sufficiente che l’istante manifesti l’intenzione di ottenere l’esecuzione della decisione nel suo circondario, nella previsione che in quel luogo vi siano o vi saranno in futuro dei beni patrimoniali. Altri autori pretendono perlomeno che l’istante corrobori la verosimile esistenza di motivi giustificanti un’esecuzione in quel luogo (IICCA del 19 febbraio 2016, inc. 12.2014.218, consid. 8; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 42 seg. ad art. 39 CLug; Staehelin/ Bopp, op. cit., n. 7 seg. ad art. 39 CLug).
9. Una relazione bancaria è qualificabile come un credito del titolare nei confronti della banca. Secondo costante giurisprudenza, essa dev’essere reputata localizzata al domicilio o alla sede del suo titolare oppure, se questi è domiciliato all’estero, al domicilio o alla sede del terzo debitore in Svizzera (la banca). Se tuttavia il titolare trae il proprio credito da affari con una succursale del terzo debitore, la pretesa può essere eccezionalmente sequestrata presso la sede svizzera della succursale, qualora tale relazione d’affari costituisca un punto di collegamento preponderante (DTF 128 III 473, consid. 3.1; DTF 140 III 512, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF), per “succursale” si deve intendere una “stabile organizzazione” nel senso dell’art. 12 CPC (domicilio professionale o d’affari, succursale, agenzia), ovvero una parte della società commerciale principale, dalla quale dipende, che esercita la stessa attività, durevolmente, in propri locali o stabilimenti e dispone di una certa indipendenza economica e organizzativa, anche se non è iscritta a registro di commercio. Laddove tali presupposti siano adempiuti, il sequestro è in altre parole ammesso presso le agenzie locali di grandi società (CEF del 30 marzo 2011, inc. 15.2011.25, consid. 3.3; CEF del 19 maggio 2008, inc. 14.2007.109, consid. 4). La CEF ha peraltro già avuto modo di precisare che le agenzie principali di __________, fra cui quella di Lugano, adempiono a tali requisiti e possono pertanto essere considerate delle succursali, rispettivamente possono costituire un foro di sequestro (CEF del 12 luglio 2019, inc. 15.2019.52/
14.2019.53, consid. 3.6b; CEF del 20 febbraio 2009, inc. 14.2008.125, consid. 3.3c; CEF del 24 aprile 2007, inc. 14.2005.150/151 e 14.2006.35, consid. 3.2d; v. anche STF 5A_279/2010 del 24 giugno 2010, consid. 3). Tale giurisprudenza è stata confermata dal Tribunale federale (STF 5A_609/2019 del 22 dicembre 2020, consid. 2 seg.).
10. Nella fattispecie, CO 1 ha postulato l’exequatur di tutti gli averi bancari intestati alla controparte e situati presso la banca __________ a Lugano, indicando i motivi per cui riteneva verosimile l’esistenza perlomeno di un conto presso la medesima. Trattasi di un sequestro cosiddetto “generico” (“Gattungsarrest”) di principio ammesso dalla giurisprudenza (DTF 142 III 291, consid. 5.1; CEF del 23 luglio 2018, inc. 15.2018.57, consid. 3.1; CEF del 26 gennaio 2006, inc. 15.2005.115, consid. 3.2; CEF del 10 aprile 2000, inc. 14.1999.80, consid. 5).
Dalla documentazione agli atti (doc. B e C, p. 17-18 e 21) emerge effettivamente che ricorrente e resistente si sono recati insieme, verso la fine del 2010, presso gli uffici di __________ di Lugano, per attuare il trapasso della relazione bancaria di __________ M__________ (con contestuale apertura di un nuovo conto personale presso la medesima banca intestato a RE 1). Di più, tali documenti attestano numerosi scambi telefonici e postali, oltre che incontri, fra i medesimi e gli uffici di Lugano (v. ad esempio il doc. C, p. 17-18), non lasciando per contro emergere contatti con la sede di __________ o con altre località. Pertanto, CO 1 non solo ha chiaramente manifestato l’intenzione di ottenere un’esecuzione a Lugano, ma ha altresì sostanziato la possibile esistenza di una relazione bancaria presso __________ che può essere situata a Lugano.
11. Ne deriva che il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, dev’essere ritenuto territorialmente competente a giudicare sull’istanza di exequatur. Non è pertanto necessario esaminare l’ammissibilità dell’ulteriore documentazione prodotta in questa sede dal resistente a tal riguardo con la duplica (doc. H, ovvero la versione inglese dello scritto già agli atti quale doc. B) e con la quadruplica (doc. L-P, riguardanti l’attuazione dei due sequestri e le opposizioni del sequestrato), comunque ininfluente ai fini del giudizio.
Sui motivi di diniego
12. Subordinatamente, il reclamante evidenzia la sussistenza di un motivo di diniego ai sensi dell’art. 34 cifra 1 CLug, e meglio di una violazione dell’ordine pubblico materiale svizzero, l’onorario in questione essendo basato su un illecito e comunque non comprovato pactum de quota litis, ovvero sull’accordo che la retribuzione dell’avvocato sarebbe corrisposta a una determinata percentuale di quanto da lui ottenuto nella pratica successoria (nel caso concreto: il 20% di quanto accreditato sul conto in questione, importo in quel momento ancora sconosciuto). In tal contesto, l’avvocato gli avrebbe fatto credere che i suoi servigi fossero indispensabili per permettere il trapasso del conto. Avvenuto ciò e appurato che su di esso erano accreditati più di 3 milioni di Euro, egli avrebbe preteso l’esagerata somma di € 650'000.-, palesemente sproporzionata rispetto alle prestazioni eseguite (siccome equivalente, anche a una tariffa oraria di € 400.-, a più di 1444 ore di lavoro). Il resistente si oppone alla censura, contestando l’asserita contrarietà all’ordine pubblico svizzero ed evidenziando l’ammissibilità dell’accordo ai sensi del diritto greco (cfr. doc. E prodotto con la risposta al reclamo) nonché la sua tutela da parte del Tribunale di prima istanza di __________.
13. Lo scopo delle norme sul riconoscimento e sull'esecuzione è di agevolare la circolazione delle sentenze in materia civile e commerciale (DTF 127 III 186, consid. 4). Aderendo a un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e l'esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all'estero, il legislatore ha dunque accettato l'eventualità che certe decisioni straniere possano essere diverse da quelle che sarebbero state adottate da un giudice svizzero. Non ci si può pertanto richiamare all'ordine pubblico svizzero ogni qualvolta la legge straniera diverga - quand'anche in misura importante, nel merito o per la procedura seguita - dal diritto svizzero. In altre parole, nell'ambito del riconoscimento e dell'esecuzione di sentenze di tribunali esteri la riserva dell’ordine pubblico ha una portata più limitata che nell'applicazione diretta del diritto straniero: di carattere eccezionale, essa va interpretata restrittivamente (DTF 126 III 101, consid. 3b; DTF 126 III 534, consid. 2c; STF 4A_145/2010 del 5 ottobre 2010, consid. 5.1). In definitiva, il giudizio estero deve contrastare in modo talmente eclatante con i principi dell'ordine giuridico svizzero e con il concetto di giustizia che ne sta alla base da risultare assolutamente incompatibile con i medesimi; in quest'ottica, il suo riconoscimento deve apparire insostenibile (STF 5A_248/2015 del 6 aprile 2016, consid. 3.3.1). Questa eccezione deve essere applicata ancora con maggior riserbo quando il legame della fattispecie con la Svizzera è tenue o casuale (DTF 126 III 101, consid. 3b; STF 5A_409/2014 del 15 settembre 2014, consid. 7.2.1; STF 5P.128/2005 dell’11 luglio 2005, consid. 2.1).
14. Per ammettere l’incompatibilità di una decisione estera con l’ordine pubblico materiale svizzero, occorre che la stessa - e ciò sia nella motivazione che nell’esito - urti in maniera scioccante quei valori essenziali e largamente riconosciuti che, secondo la concezione predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico, ritenuto che tra i principi fondamentali tutelati vi sono in particolare quelli della lealtà contrattuale (pacta sunt servanda) e della buona fede, il divieto dell’abuso di diritto e di discriminazione, il divieto dell’espropriazione senza indennità, la protezione di una persona incapace di discernimento, la culpa in contrahendo, la condanna al pagamento di bustarelle o di punitives damages esorbitanti (DTF 132 III 389, consid. 2.2.1; STF 4A_125/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.2.1; STF 5A_409/2014 del 15 settembre 2014, consid. 7.2.1; STF 4P.146/2005 del 10 ottobre 2005, consid. 3.1 e 7.2.1, pubbl. in: RtiD II-2006 n. 34c; IICCA del 1° luglio 2019, inc. 12.2019.51, consid. 8.3; Schuler, op. cit., n. 14 seg. ad art. 34 CLug).
15. Malgrado gli accordi secondo cui l’onorario di un avvocato è dovuto solo nel caso di un risultato favorevole, rispettivamente secondo cui l’onorario consiste in una quota-parte del risultato (pactum de quota litis), siano proibiti in Svizzera, ciò non significa che essi siano contrari all’ordine pubblico svizzero. Neppure è determinante che il calcolo dell’onorario sulla base del diritto straniero sia corretto e adeguato per rapporto alle prestazioni dell’avvocato. È piuttosto decisivo esaminare se l’onorario risulti manifestamente incompatibile con il sentimento di giustizia interno. Il Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di stabilire, in svariati casi, che il semplice fatto che l’onorario finale ammontasse al 2%, al 6.5%, e finanche al 30% del valore di causa o del guadagno processuale non permetteva di rifiutare l’esecuzione della decisione straniera (STF 5A_409/2014 del 15 settembre 2014, consid. 7.2.2.2; STF 4A_125/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.2.3; STF 5P.128/2005 dell’11 luglio 2005, consid. 2.2 e 2.3).
16. Nella procedura in esame non vi è margine per verificare la correttezza della decisione greca. Giusta quanto ivi accertato RE 1, agendo in proprio conto ma anche per conto di sua madre, nel maggio 2007 ha conferito a CO 1 il mandato di “investigare i loro diritti ereditari sul conto bancario n. __________ tenuto dal loro defunto parente consanguineo […] presso la banca svizzera __________”, “di procedere a tutti gli atti, azioni e attività necessarie in via sia giudiziale che extragiudiziale […] in modo che essi possano essere riconosciuti come unici eredi ab intestat del loro parente defunto e successivamente […] provvedere alla riscossione di tale somma”. Il suddetto giudice ha altresì rilevato che la somma, malgrado fosse sconosciuta, era reputata ingente, e che secondo le pattuizioni l’onorario sarebbe ammontato al 20% del saldo del conto, con conseguente rinuncia all’onorario in caso di esito sfavorevole della procedura o saldo zero del conto (doc. C nella versione italiana, p. 13-14). Egli ha altresì esposto, alle p. 15-18 della sua decisione, le numerose e variegate azioni (giudiziali ed extragiudiziali) intraprese dall’avvocato e accertato il buon fondamento delle pretese pecuniarie di quest’ultimo. D’altro canto, il reclamante non propone elementi oggettivi per diversamente valutare l’entità del lavoro svolto dall’avvocato in relazione alla pratica successoria, se non limitandosi ad allegare, senza specificazioni o riscontri oggettivi, che l’attività del legale sarebbe quantificabile in un massimo di 200 ore. Tenuto pure conto che la presente vertenza ha per oggetto l’exequatur di una decisione greca relativa a una controversia fra cittadini greci, originata dalla successione di un cittadino greco e da un contratto fondato sul diritto greco (laddove l’unica connessione con la Svizzera deriva dalla situazione della relazione bancaria, per cui la riserva dell’ordre public ha un carattere ancor più eccezionale), nel caso di specie non vi è ragione di scostarsi dalla suesposta giurisprudenza e rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di cui trattasi. Anche su questo punto, il reclamo non merita accoglimento.
17. Nel seguito dell’impugnativa, il reclamante sostiene che la decisione estera sarebbe silente su numerosi aspetti da lui sollevati e lesiva del suo diritto a ottenere una decisione motivata. Nella misura in cui il reclamante non approfondisce la questione né spiega quale motivo di diniego ai sensi della Convenzione di Lugano sarebbe adempiuto, e ricordato il divieto di un riesame di merito (art. 36 CLug), la censura non può impedire l’exequatur e può essere al massimo esaminata nel seguito della presente decisione in relazione alla richiesta sospensione del procedimento durante i tempi di evasione del ricorso da lui promosso innanzi alla Corte di Appello di __________.
Sulla sospensione della procedura di exequatur
18. A tal proposito, il reclamante rileva di aver impugnato la decisione estera con 5 motivazioni differenti, lamentando la mancata considerazione di prove testimoniali agli atti, la nullità del pactum de quota litis e l’assenza di un accordo in tal senso, la nullità dell’accordo sulla base degli art. 178 e 179 del Codice civile greco (per l’inesperienza del reclamante, la fiducia che riponeva nella controparte e la sproporzione fra l’onorario e l’attività da svolgere), l’avvenuta remunerazione dell’avvocato per quanto da lui svolto e l’esercizio abusivo della pretesa azionata giusta l’art. 281 del Codice civile greco. Produce in questa sede il suddetto appello quale doc. 4 (che costituisce un ammissibile novum), rilevando che lo stesso avrebbe ottime probabilità di successo.
19. Giusta gli art. 37 cifra 1 e 46 cifra 1 CLug, il giudice davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 43 CLug può, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata impugnata, nello Stato d’origine, con un mezzo ordinario.
Il concetto di “rimedio di diritto ordinario” deve essere interpretato in modo autonomo ed esteso. Rappresenta in sostanza un mezzo di diritto “ordinario” ogni strumento atto a comportare l'annullamento o la modifica della decisione da riconoscere e da eseguire e che, a questo scopo, deve ossequiare un termine legale che decorre dalla sua notifica (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 22 seg. ad art. 46; IICCA del 14 giugno 2012, inc. 12.2012.55, consid. 5.2). Per valutare l’opportunità di una sospensione, il giudice deve esaminare le probabilità di successo del suddetto rimedio sulla base dei motivi invocati, laddove tali motivi devono riferirsi alla procedura pendente nello Stato d’origine, siccome è precisamente il rischio che questi possano ribaltare la decisione delibata che giustifica la sospensione della procedura di riconoscimento e d’exequatur in attesa della crescita in giudicato della decisione estera. Occorre in definitiva che vi siano seri dubbi circa l’esito definitivo della causa all’estero oppure che la decisione da riconoscere e da dichiarare esecutiva sia riconoscibilmente carente (IICCA del 1° luglio 2019, inc. 12.2019.51, consid. 7; IICCA del 27 marzo 2017, inc. n. 12.2016.147, consid. 6.1; IICCA del 16 febbraio 2016, inc. n. 12.2015.69, consid. 7). Anche in considerazione del fatto che, nell’ambito della procedura di ricorso ai sensi dell’art. 43 CLug, la decisione straniera non può formare oggetto di un riesame nel merito, la giurisprudenza ha inoltre avuto modo di precisare che la sospensione dell'exequatur, che costituisce una misura eccezionale, può essere decretata dal tribunale adito solo sulla base di motivi “nuovi”, dunque non sulla base di motivi che sono già stati sottoposti o avrebbero potuto essere sottoposti al giudice straniero (DTF 137 III 261, consid. 3.2 e 3.3; IICCA del 1° luglio 2019, inc. 12.2019.51, consid. 7; IICCA del 14 giugno 2012, inc. 12.2012.55, consid. 5.2; IICCA dell’8 luglio 2011, inc. n. 12.2009.216, consid. 7.1; Kropholler/Von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht, 9ª ed., n. 5 ad art. 46 EuGVO).
20. Premesso che il giudice greco ha rilevato la necessità di un’esecutività immediata della sua decisione per l’importo di € 200'000.- a fronte delle peculiarità della fattispecie (tempo trascorso, natura della pretesa, spese sostenute dall’attore, cfr. doc. C p. 25), il ricorrente non spiega quali prove testimoniali già agli atti siano state trascurate. Di più, come rettamente evidenzia il resistente, egli nel suo gravame ripropone delle censure che a ben vedere sono state già diffusamente affrontate nel giudizio estero e non costituiscono dunque un elemento di novità: alle p. 3-5 e 10 del doc. C viene esaminata l’ammissibilità del pactum de quota litis alla luce del diritto greco, alle p. 12 seg. vengono indicate ed esaminate le prove disponibili, alle p. 13-20 e 23-25 è accertata l’esistenza di un valido accordo nonché scartata l’ipotesi di una nullità per contrarietà ai buoni costumi o per inesperienza/sconsideratezza del qui reclamante (p. 20-21), alle p. 21-22 sono stati considerati gli eventuali importi già pagati da quest’ultimo per determinare il saldo (ritenuto che secondo il suddetto giudizio, i presunti versamenti indicati dal medesimo non sono stati comprovati), e alla p. 24 viene esclusa l’ipotesi di un esercizio abusivo della pretesa ex art. 281 del Codice civile greco. Del resto, alla luce di tutto ciò, le generiche argomentazioni contenute nell’impugnativa non permettono di accertare una riconoscibile carenza della decisione estera e la presenza di motivi giustificanti la sospensione dell’esecuzione ai sensi della summenzionata giurisprudenza. Ne discende la reiezione della relativa richiesta.
Sulla garanzia
21. Infine, il reclamante postula ancora più in subordine che l’esecuzione della decisione sia subordinata alla costituzione di una garanzia di € 200'000.-/fr. 220'000.-, osservando che le condizioni per la sua concessione sono meno restrittive rispetto alla sospensione dell’esecuzione, che il suo ricorso presso la Corte di Appello di __________ ha ottime possibilità di successo e che già di primo acchito l’accordo sull’onorario risulterebbe nullo.
22. Giusta l’art. 46 cifra 3 CLug, iI giudice può subordinare l’esecuzione di una decisione estera alla costituzione di una garanzia a carico della parte creditrice. Le relative condizioni sono meno restrittive di quelle per la sospensione della procedura di exequatur, ritenuto che in tal caso il tribunale adito deve apprezzare tutte le circostanze del caso concreto, in particolare le probabilità di accoglimento di un rimedio di diritto all'estero (senza la limitazione dei motivi che giustificherebbero una sospensione del procedimento), la capacità finanziaria e la solvibilità del creditore e tutti gli eventuali altri impedimenti che potrebbero opporsi a un'eventuale restituzione della somma nel frattempo posta in esecuzione (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 116 seg. ad art. 46; Kropholler/Von Hein, op. cit., n. 7 ad art. 46 EuGVO; IICCA del 1° luglio 2019, inc. 12.2019.51, consid. 9; IICCA del 27 marzo 2017, inc. 12.2016.147, consid. 6.2; IICCA del 16 febbraio 2016, inc. n. 12.2015.69, consid. 9; IICCA del 14 giugno 2012, inc. 12.2012.55, consid. 9.1).
23. Nel caso concreto, ribadito che le possibilità di successo del rimedio di diritto estero non sono state sufficientemente sostanziate (v. sopra consid. 20), il reclamante non ha evidenziato particolari impedimenti all’eventuale restituzione della somma posta in esecuzione. Non ha in special modo allegato alcunché in relazione alla solvibilità della parte avversa, ritenuto che quest’ultima ha per contro prodotto con la risposta al reclamo il doc. F, ovvero una sua dichiarazione d’imposta del 2019 attestante l’esistenza di proprietà immobiliari per un valore fiscale di € 237'960.67. D’altronde, in mancanza di migliori spiegazioni nemmeno si può ammettere che la procedura di recupero della somma in questione possa essere particolarmente onerosa, visto che entrambe le parti sono domiciliate nel medesimo Stato. Di qui la reiezione pure di quest’ultima richiesta.
Sulle spese giudiziarie
24. Ne consegue che il reclamo 5 febbraio 2020 di RE 1 dev’essere respinto. Le spese processuali e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo conto di quanto stabilito dagli art. 52 CLug e 14 LTG, seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), fermo restando che nella commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto dell’art. 13 cpv. 1 RTar e dei criteri enunciati all’art. 11 cpv. 5 RTar, segnatamente dell’importanza della lite, delle sue difficoltà e dell’ampiezza del lavoro richiesto per la procedura di reclamo. Il valore litigioso della presente procedura, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a € 200'000.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
1. Il reclamo 5 febbraio 2020 di RE 1 è respinto.
2. Le spese processuali di seconda sede, pari a fr. 2’000.-, sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).