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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini
e Stefani |
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vicecancelliere: |
Bettelini
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sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2016.209 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 3 novembre 2016 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 120'000.- oltre interessi al 5% dal 29 giugno 2015 a titolo di indennità per il furto del suo veicolo assicurato presso la convenuta, oltre a fr. 1'000.- quale rimborso di tasse e spese della procedura di conciliazione;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;
pretesa complessiva ridotta a fr. 101'000.- con le conclusioni del 30 settembre 2019, e sulla quale il Pretore ha statuito con decisione 27 gennaio 2020 respingendo la petizione e condannando l’attrice al pagamento della tassa di giustizia e alla rifusione di ripetibili;
appellante l'attrice con appello 18 febbraio 2020, con cui ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 100'000.- oltre interessi a titolo di liquidazione del sinistro e fr. 1'000.- quale indennizzo per spese di procedura, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; in via subordinata l’appellante ha postulato l’annullamento del giudizio e il rinvio degli atti al primo giudice per un nuovo giudizio;
mentre la convenuta con risposta 30 marzo 2020 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. In data 29
giugno 2015 __________ F__________, amministratore unico di AP 1, ha denunciato
alla questura di __________ il furto dell’autoveicolo Porsche __________ intestato
alla società, immatricolato in __________ e assicurato presso AO 1 (doc. 6).
Secondo le indicazioni fornite al verbalizzante, il veicolo era stato da lui
regolarmente parcheggiato “alle ore 7.30 circa” (recte: 19.30) di
quel giorno in uno stallo lungo una via di __________. Al rientro sul posto,
verso le 22.45, il denunciante si è accorto che il veicolo, malgrado
l’azionamento della chiusura centralizzata e dell’antifurto, sarebbe stato
rubato.
A seguito dell’annuncio di sinistro del 6 luglio 2015 (doc. 13) la compagnia
assicurativa ha richiesto all’assicurata di fornire alcuni chiarimenti,
rispondendo in modo preciso alle domande del formulario di dichiarazione di
sinistro, invitandola altresì a denunciare il furto presso il Comando della
Polizia Cantonale (doc. 17), come poi avvenuto il 13 luglio 2015 (doc. 5).
Il rappresentante dell’assicurata è stato successivamente convocato dalla
compagnia all’incontro del 10 dicembre 2015 per rispondere a una serie di
domande atte a precisare le circostanze del sinistro (doc. 4).
Raccolti ulteriori elementi tramite l’audizione di __________ B__________, che
aveva quel giorno accompagnato __________ F__________ a __________ (doc. 12), e
la verifica delle chiavi del veicolo presso un laboratorio specializzato (doc.
11), la compagnia assicurativa ha sottoposto una proposta di liquidazione del
sinistro per un importo transattivo di fr. 43'950.- (doc. F), rifiutata
dall’assicurata.
2. Ottenuta
l’autorizzazione ad agire (inc. CM.2016.625), con petizione 3 novembre 2016 AP
1 ha convenuto in giudizio AO 1 per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 120'000.-,
oltre interessi al 5% dal 29 giugno 2015, a titolo di indennità per il furto
del veicolo, oltre a fr. 1'000.- quale rimborso di tasse e spese della
procedura di conciliazione.
Con risposta 25 gennaio 2017 la convenuta si è integralmente opposta alla
petizione e ha chiesto, in via subordinata, di riconoscere la pretesa
limitatamente a fr. 43'950.-.
Con replica 14 marzo 2017 e duplica 4 maggio 2017 le parti si sono determinate
e confermate nelle reciproche tesi e domande, ribadite al termine
dell’istruttoria con le conclusioni 30 settembre e 18 ottobre 2019, in
occasioni delle quali l’attrice ha ridotto la pretesa a fr. 101'000.-.
3. Con la decisione 27
gennaio 2020 qui impugnata, il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 7’000.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a
rifondere alla controparte fr. 9’500.- per ripetibili.
Il primo giudice ha
anzitutto rievocato le circostanze della stipulazione della polizza
assicurativa in questione ed esposto la cronologia dei fatti, dall’annuncio di
sinistro fino ai successivi accertamenti sulle circostanze da parte della
compagnia assicurativa.
Il Pretore ha quindi rilevato come il rifiuto delle prestazioni sia stato da
quest’ultima motivato sulla base degli art. 39 e 40 LCA, a fronte di un mancato
chiarimento delle circostanze da parte dell’assicurata, a suo parere rimanendone
troppe non chiarite, o risultando inverosimili, rispettivamente essendo atte a
suscitare dubbi.
La sentenza pretorile ha preliminarmente respinto la richiesta dell’attrice di
riconoscere come abusiva, ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC, la contestazione di
sinistro da parte della convenuta. Il primo giudice non ha rilevato nel
comportamento della compagnia assicurativa alcuna violazione del principio
della buona fede o un abuso di diritto, ritenendo ingiustificato il rimprovero
di essersi tardivamente sottratta ai suoi obblighi dopo aver riconosciuto il
fondamento della pretesa dell’assicurato in occasione della proposta di
liquidazione (doc. F). Il Pretore ha infatti ritenuto che i dubbi sulle
circostanze del furto siano stati manifestati dalla compagnia assicuratrice già
al momento della ricezione dell’annuncio, il formulario essendo stato compilato
in modo generico, così come in occasione delle varie successive richieste di
precisazione indirizzate all’assicurata.
Dal comportamento tenuto dalla compagnia, prima e in occasione della proposta
di liquidazione transattiva, il Pretore non ha inoltre ritenuto di poter
dedurre un’ammissione delle circostanze o una rinuncia a sollevare in causa
contestazioni a tal proposito.
Ribadita dottrina e giurisprudenza in merito all’onere della prova riguardo
all’esistenza di un evento assicurato, con specifico riferimento alle
difficoltà probatorie in caso di furto, il giudizio pretorile ha concluso che
la parte attrice è venuta meno al suo onere, non avendo allegato, sostanziato e
provato, con un grado di verosimiglianza preponderante, le circostanze e le
modalità con le quali il furto del veicolo sarebbe avvenuto. L’attrice si
sarebbe limitata a formulare delle pure ipotesi, senza alcuna dimostrazione del
loro carattere preponderante rispetto ai fondati dubbi sollevati dalla
convenuta.
Il Pretore ha in particolare rilevato come, al momento dell’inoltro della
petizione, l’attrice avrebbe “omesso di fornire il benché minimo dettaglio
riguardo al luogo, alle circostanze e alle modalità del sinistro”,
presupponendo erroneamente il riconoscimento di un caso assicurato da parte
della convenuta (sentenza pag. 9 consid. 17). Ricordate le indicazioni esposte
dall’attrice con l’allegato di replica, il giudice di prime cure ne ha dedotto
che essa ha omesso di spiegare, ancor prima che provare, le circostanze che
avrebbero reso possibile eludere i sistemi di allarme e di bloccaggio di cui
era dotato il veicolo, rispettivamente come l’auto abbia potuto essere caricata
su un automezzo senza che questi si attivassero. L’attrice neppure avrebbe
preso adeguatamente posizione in merito all’accertata esistenza di una chiave
supplementare con un codice identificativo non rilevabile dal produttore, ciò
che fa presumere l’esistenza di un duplicato ottenuto tramite vie non ufficiali
e rende verosimile il possesso di una chiave da parte di terzi.
Respingendo la petizione già per questo motivo, il giudizio pretorile ha quindi
lasciato indecise le contestazioni relative all’applicabilità degli art. 39 e
40 LCA e alla questione dell’ammontare dell’indennizzo assicurativo.
4. Con l’appello 18 febbraio 2020, avversato dalla convenuta con risposta 30 marzo 2020, l'attrice ha chiesto in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, per un importo di fr. 100'000.- oltre interessi a titolo di liquidazione del sinistro e ulteriori fr. 1'000.- quale indennizzo per spese di procedura, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. In via subordinata, essa ha postulato l’annullamento del giudizio e il rinvio degli atti al primo giudice per nuova decisione.
5. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 18 febbraio 2020 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 30 marzo 2020 dell’appellata.
6. Per
sua natura, l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui
quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L‘appellante
deve pertanto confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando
per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da
riformare (Reetz/Theiler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; sentenza TF 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 consid. 4;
sentenza II CCA del 18 aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti). Gli argomenti
esposti dall’appellante non contengono, in vari passaggi, delle critiche
puntuali al giudizio di prima istanza, ma ripropongono le motivazioni addotte
in prima sede, limitandosi nel contempo a fornire una propria tesi e una
propria lettura dei fatti.
L’appello viene quindi esaminato solo nella misura in cui rispetta i principi
sopraindicati ed espone critiche circostanziate al giudizio pretorile, mentre
non verranno analizzati, poiché irricevibili, quei passaggi che non contengono
alcuna critica al giudizio impugnato.
7. Riepilogati i fatti
e riproposti ampi stralci della sentenza impugnata, l’appellante rileva
dapprima come non possa trovare tutela il rimprovero mossole dal Pretore di non
aver dimostrato le modalità che renderebbero possibile eludere i sistemi di
allarme e di sicurezza del veicolo. Si tratterebbe infatti di “questioni
tecniche che non sono certamente alla portata di AP 1 né di
qualsiasi altro assicurato. La prova di un simile fatto è circostanza che
trascende il dovere di dimostrare secondo la verosimiglianza
preponderante che l’auto in questione è stata rubata” (appello pag.
7 n. 5). Il Pretore si sarebbe a torto preoccupato di accertare le modalità
tecniche dell’esecuzione del furto, bastando invece la dimostrazione che questo
sia avvenuto.
La censura va respinta e la conclusione pretorile a questo riguardo merita
conferma già solo alla luce del comportamento processuale adottato
dall’attrice.
Come correttamente rilevato dal Pretore, la petizione non ha infatti dedicato
la minima attenzione alla questione del furto, al quale è stata riservata una
sola laconica frase: “In data 29 giugno 2015 il veicolo Porsche __________ è
stato oggetto di un furto e non è più stato ritrovato” (petizione pag. 3
n.4).
Tutto l’allegato di causa si è infatti limitato a illustrare tesi e domande
relative alle questioni assicurative, segnatamente al valore venale del
veicolo, al valore assicurato in caso di sinistro e alla nullità delle clausole
contrattuali inusuali contenute nelle CGA.
Con la risposta la convenuta ha anzitutto rilevato l’esigenza di chiarire le
circostanze alla base del sinistro, siccome non sufficientemente illustrare
dall’assicurata, chiedendo al Pretore di limitare la prima fase istruttoria
all’approfondimento di questo specifico aspetto (risposta pag. 2 n. II). La
convenuta ha infatti esposto seri dubbi sull’effettività del furto (riferiti
alla dinamica, al luogo e alle circostanze dello stesso) e sollevato in
particolare la questione dell’esistenza di chiavi supplementari che avrebbero
permesso ad un terzo di accedere indisturbato al veicolo, in una zona frequentata
del centro cittadino, essendo questo l’unico sistema per impadronirsene senza
far scattare i sofisticati sistemi di allarme di cui era dotato.
Contestando tutte le circostanze invocate dalla compagnia, con la replica
l’attrice ha preteso che mai in precedenza il furto del veicolo fosse stato
messo in dubbio, rilevando quindi la pretestuosità delle tesi difensive della
convenuta, che avrebbe sollevato dubbi per la prima volta in sede giudiziaria
(risposta pag. 6 n 4).
Con le conclusioni di causa l’attrice ha sostanzialmente concentrato la sua
attenzione sulle questioni dell’abuso di diritto e della determinazione del
valore assicurato in caso di sinistro (da pag. 2 a 10 delle conclusioni)
limitandosi a brevemente ribadire come la compagnia non avrebbe in precedenza
messo in discussione l’esistenza del furto, la proposta di liquidazione
costituendo a suo parere un’ammissione e un riconoscimento di questa
circostanza. Asserito apoditticamente, senza spiegarne i motivi, che “il
doc. 7 e la deposizione del teste __________ B__________ (verbale udienza 4
settembre 2017, pag. 1 / 2) hanno dimostrato il sinistro in questione al di là
della verosimiglianza elevata cui ha fatto riferimento la controparte”
(conclusioni a pag. 10 n. 8 secondo paragrafo), le conclusioni di causa
dell’attrice si sono quindi limitate a rimproverare carenze probatorie alla
controparte, che non avrebbe apportato alcuna prova risolutiva in merito al
numero di chiavi esistenti e all’inviolabilità del veicolo in questione.
Secondo la medesima logica, alla convenuta è stata altresì rimproverata
l’assenza di una perizia atta a confermare le indicazioni del documento di
parte (prodotto dalla convenuta quale doc. 11), ovvero di uno scritto privato
con il quale il laboratorio di analisi incaricato ha rilevato come una delle
due chiavi in possesso dell’assicurata sarebbe una chiave supplementare
(duplicato) con un codice identificativo non rilevabile dal produttore
(conclusioni a pag. 11 n. 8 penultimo paragrafo).
Una tale condotta processuale dell’attrice è frutto di un errore di valutazione
in merito agli oneri probatori incombenti alle parti, nell’erronea convinzione
che spettasse alla convenuta dimostrare che il furto non si sia verificato.
Nelle comparse in prima sede l’attrice non ha infatti considerato che sarebbe
stato sufficiente per la convenuta evidenziare le circostanze atte a porre
seriamente in dubbio l’esattezza dei fatti considerati presunti (secondo dottrina
e giurisprudenza citata dallo stesso appellante e qui di seguito menzionata,
cfr. consid. 8).
Significativo in merito alla sottovalutazione dell’onere probatorio che le
incombeva a proposito delle circostanze del furto e del chiarimento dei dubbi
sorti a tal proposito, risulta anche l’atteggiamento dell’attrice in occasione
dell’udienza di prime arringhe (verbale 13 giugno 2017, Atto V). Richieste
unicamente prove in relazione alla stipulazione della polizza assicurativa,
l’attrice si è sistematicamente opposta ai richiami finalizzati a chiarire la
linearità delle deposizioni rese dinanzi alle autorità penali sulle circostanze
del furto, all’edizione di documenti dal fabbricante e dall’importatore (per
chiarire la questione delle chiavi duplicate), all’audizione dei testi __________
R__________ (per chiarire il contenuto della sua dichiarazione doc. 18 relativa
ai sistemi di allarme di cui era dotato il veicolo) e D__________ (per chiarire
i contenuti del doc. N ed esprimersi sul sistema di allarme del veicolo).
Ne consegue che, a giusta ragione, il Pretore ha fatto sopportare all’attrice
il mancato sforzo allegatorio e probatorio in merito alle circostanze che, a
fronte di un indizio di furto, avrebbero potuto farlo ritenere provato con
probabilità elevata (verosimiglianza preponderante), permettendole di
contrapporsi efficacemente, con elementi di fatto preponderanti, ai fondati
dubbi sollevati dalla convenuta.
Una tale conseguenza per l’attrice è il risultato, prima ancora che del mancato
adempimento dell’onere probatorio (art. 8 CC), dell’applicazione del principio
processuale codificato dagli art. 55 cpv. 1 e 150 CPC, che le impone di far
fronte all’onere di allegazione e specificazione, pena non essere nemmeno
ammessa a provare le circostanze non adeguatamente allegate. Già per questo
motivo, il giudizio impugnato merita quindi conferma.
8. Abbondanzialmente va
rilevato come, se anche si volessero considerare le circostanze tardivamente
invocate in questa sede dall’appellante (cfr. consid. 9 – 12), queste non
sarebbero comunque atte a inibire la portata dei dubbi sollevati dalla
compagnia assicurativa in merito all’esistenza del sinistro.
In base agli art. 8 CC e 39 LCA, la prova del sinistro spetta di principio
all'assicurato, mentre l'assicuratore deve provare i fatti che gli permettono
di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale (DTF 130 III 321 consid.
3.1; TF 4A_191/2016 dell’8 agosto 2016 consid. 3.1; 5C.261/2003 del 25 febbraio
2004 consid. 3.2). Atteso che, con riferimento al verificarsi dell'evento
assicurato - segnatamente nell'ambito dell'assicurazione contro i furti - una
prova rigorosa non può di regola essere apportata, rispettivamente non può
essere ragionevolmente esatta, la giurisprudenza ritiene giustificata una
facilitazione della prova (DTF 130 III 321 consid. 3.2; sentenza del Tribunale
federale 25 febbraio 2004 5C.261/2003 consid. 3.2). Il grado della prova
richiesta all'avente diritto è pertanto ridotto alla verosimiglianza
preponderante, da valutarsi in base all'andamento generale delle cose e alla
comune esperienza della vita (cfr. TF 4A_61/2011 del 26 aprile 2011 consid.
2.1.1.; 4A_445/2010 del 1. dicembre 2010 consid. 2.3; 5C.79/2000
del 8 gennaio 2001; 5C.240/1995 del 1° febbraio 1996; JdT 1997 I 811; RUA XVIII
n. 31; II CCA sentenza inc. no. 12.98.185 del 7 gennaio 1999; Nef, Kommentar zum schweizerisches
Privatrecht, VGG 2001, no. 21 ad art. 39 LCA e n. 56 ad art. 40 LCA; Suter, L'assurance des choses, Zurigo
1984, pag. 178; Hauswirth/Suter,
Sachversicherung, Berna 1990, pag. 271). Quest'ultima, che non deve essere
confusa con la semplice verosimiglianza, non esclude la possibilità che un
fatto si sia realizzato in modo diverso o solo parziale o non si sia del tutto
prodotto; tuttavia la possibilità di un diverso svolgimento dei fatti non deve
entrare ragionevolmente in linea di conto (DTF 130 III 321 consid. 3.3; TF 5C.261/2003
del 25 febbraio 2004 consid. 3.2). Il Tribunale federale ha però esplicitamente
rifiutato l'applicazione di un cosiddetto grado della prova variabile, giusta
il quale le esigenze da porre alla prova di un fatto diverrebbero tanto più
elevate quanto più inverosimile appaia la versione dell'assicurato (DTF 130 III
321 consid. 3.3 cpv. 3 e 3.4; TF 5C.261/2003 del 25 febbraio 2004 consid. 3.2).
Va infine rilevato che l'art. 8 CC include anche il diritto alla controprova
dell'assicuratore: a quest'ultimo deve essere permesso di apportare prove su
circostanze atte a suscitare notevoli dubbi sulla versione fornita dall'avente
diritto, in modo da impedire che tale versione venga considerata come
preponderantemente verosimile (DTF 130 III 321 consid. 3.4; TF 4A_191/2016
dell’8 agosto 2016 consid. 3.1; 5C.261/2003 del 25 febbraio 2004 consid. 3.2).
9. Nel caso in
questione, dai documenti agli atti, suffragati dalle deposizioni
testimoniali, il Pretore ha correttamente dedotto l’esistenza di almeno una
chiave oltre alle due in possesso dell’attrice al momento dell’asserito furto.
Un chiarimento tramite una perizia giudiziaria (non richiesta dall’attrice) avrebbe
anche potuto fornire elementi supplementari, teoricamente atti a contrapporsi
efficacemente alla circostanza, rimasta sostanzialmente non adeguatamente
contestata, che oltre alle due chiavi originarie (di fabbrica) sia stata messa
in circolazione almeno una chiave aggiuntiva, poi risultata essere una delle
due in possesso dell’assicurato. Questo fatto, non confutato, permette quindi
di ritenere che un terzo potesse essere in possesso di una chiave originale.
A torto l’appellante rimprovera al Pretore d’avere applicato in maniera
scorretta le regole probatorie del diritto federale in merito al verificarsi dell’evento
assicurato, in special modo d’avere giudicato erroneamente comprovate
circostanze atte a mettere seriamente in dubbio la sua versione e di aver così
negato la qualifica di preponderantemente verosimile al furto in disamina.
10. L’appellante prosegue
affermando di aver fornito all’assicurazione tutte le informazioni necessarie
sul sinistro. A sostegno del suo ragionamento invoca la proposta transattiva
sottopostale, con effetto vincolante, a comprova del riconoscimento del
sinistro e dell’adeguatezza dei chiarimenti forniti. A questa si aggiunge
l’assenza di una messa in mora, con specifica diffida scritta e comminatoria
delle conseguenze in caso di inadempienza, come imporrebbe l’art. 39 LCA. Al
giudice viene quindi rimproverato di non aver ravvisato l’abuso di diritto
della convenuta, che sarebbe venuta contra factum proprium (appello pag.
10 n. 6).
La censura non è atta a sovvertire l’esito del giudizio. Come sopra indicato,
una carente allegazione in causa del fondamento della pretesa già basta a
giustificarne il diniego, in accoglimento della relativa censura della
convenuta, a prescindere dal motivo per il quale questa si sia rifiutata o si
rifiuti di riconoscere la pretesa. Risulta pertanto irrilevante esaminare se la
compagnia abbia o meno proceduto a diffidare l’assicurato prima di rifiutare il
risarcimento in applicazione degli art. 39 e 40 LCA, non essendo tale
circostanza comunque atta a migliorare la posizione processuale della parte,
alla quale il Pretore ha rimproverato, a ragione, una carente allegazione e una
violazione dell’art. 150 CPC.
11. L’appellante espone
ampie considerazioni nell’intento di sostenere che gli elementi a favore della
tesi del furto sarebbero chiari e convergenti, non risultando discordanze,
incongruenze o contraddizioni (appello pag. 11-14 n. 8) e riproponendo il
rimprovero alla convenuta di non aver fatto fronte all’onere probatorio che le
incombeva (appello pag. 14-15 n. 9).
La tesi è irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC), limitandosi a esporre una
valutazione soggettiva delle circostanze ritenute rilevanti, con il supporto di
ampie citazioni della deposizione resa dal teste __________ B__________, senza
un adeguato confronto con il giudizio pretorile che, a ben vedere, è censurato
solamente in modo indiretto.
12. L’appello prosegue con
considerazioni relative alla dinamica del furto e al sistema di sicurezza di cui
era dotato il veicolo, di per sé irricevibili (art. 311 cpv. 1 CPC)
contrapponendo valutazioni soggettive alle conclusioni pretorili non
adeguatamente contestate.
Le stesse sarebbero comunque destinate all’insuccesso. Infatti, il giudizio
pretorile ha indicato i limitati elementi a favore della tesi del furto, a
fronte di vari fattori che indeboliscono la verosimiglianza che gli eventi si
siano svolti come sostenuto dall’assicurata.
Le circostanze della sparizione dell’automobile sono atipiche. Come rettamente ritenuto dal primo giudice, il fatto che un veicolo di lusso sia stato prelevato senza che il sofisticato sistema d’allarme sia entrato in funzione, già scalfisce la tesi del furto. Il Pretore ha ritenuto di poter dedurre dagli atti che il veicolo era pure dotato di un sistema antirimozione, che si sarebbe innescato anche solo con un semplice spostamento. La presenza di questo tipo di protezione, la cui entrata in funzione avrebbe comportato l’attivazione delle sirene, rende quindi difficilmente ipotizzabile la commissione del furto tramite caricamento del veicolo su un altro mezzo, quale ad esempio un carro attrezzi, considerato che questo sarebbe dovuto avvenire in una via frequentata, in orario serale, in contesto cittadino. Ne consegue che l’attrice non è comunque riuscita a dimostrare, con un grado di verosimiglianza preponderante come quello richiesto dalla giurisprudenza per i casi di furto, la sottrazione illecita del veicolo, essendo la prova, al limite, riuscita solo al livello di mera verosimiglianza.
13. Il giudizio pretorile trovando conferma già per quanto sopra esposto, risulta superfluo l’esame delle ulteriori censure dell’appellante relative all’accertamento della somma di liquidazione del sinistro e all’applicazione delle condizioni generali della polizza in oggetto.
14. Per tutto quanto precede, è dunque a ragione che il giudice di prime cure ha considerato che le circostanze di fatto, prese nel loro insieme, sono atte ad intaccare a tal punto la prova principale concernente l’avvenuto furto (DTF 130 III 321 consid. 3.4) da non far più apparire la versione fornita dall’assicurata come preponderantemente verosimile ai sensi degli art. 8 CC e 39 LCA, riducendola semmai al grado di semplice verosimiglianza, entrando ragionevolmente in linea di conto la possibilità che vi sia stata una simulazione del furto.
15. Ne discende che l’appello dell’attrice deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 101'000.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). L’appellante rifonderà all’appellata congrue ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 18 febbraio 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 7’000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 7'000.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-.