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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Fiscalini, presidente |
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.240 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 – promossa con petizione 16 dicembre 2016 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 79'400.- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2019;
domanda alla quale si è opposta la controparte e che il Pretore con decisione 5 febbraio 2020 ha respinto;
appellante l’attore con appello 12 marzo 2020, con cui chiede l’annullamento del querelato giudizio nel senso di accertare l’esistenza del suo credito nei confronti della convenuta e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’autorità inferiore affinché completi l’istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, protestando le spese processuali e le ripetibili di entrambe le sedi;
considerato che il gravame non è stato notificato alla convenuta per la risposta;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con un “accordo di prestazione di consulenza ERP e EDP in organizzazione e gestione aziendale” di data 3 aprile 2007 AO 1 e I__________ __________ SA hanno incaricato AP 1 di eseguire una serie di compiti, elencati ai punti n. 1 – 17 della premessa del contratto, da realizzare nel termine di 24 mesi dalla firma dell’accordo (doc. C).
Con un nuovo mandato datato 21 luglio 2008 AO 1 e I__________ __________ SA, unitamente ad altre due società facenti capo alla famiglia G__________-__________, hanno incaricato AP 1 di eseguire tutta una serie di operazioni, descritte al punto 2 dell’accordo, mentre al punto 1 le parti hanno dato atto “che i lavori oggetto del precedente mandato sottoscritto il 03.04.2007 sono stati ultimati e consegnati a piena soddisfazione della parte mandante. A saldo di ogni e qualsiasi pretesa inerente la chiusura del precedente contratto…AO 1 verserà la somma di fr. 15'000.- il giorno 15 ottobre 2008” (doc. D).
La collaborazione tra le parti è terminata di comune accordo per il 30 settembre 2009 (doc. F).
Il 25 marzo 2010 AP 1 ha inviato a AO 1, I__________ __________ SA e ai loro titolari una nota d’onorario per prestazioni “extra mandato” per l’importo complessivo di fr. 183'700.-, di cui fr. 79'400.- a carico di AO 1 (doc. I). Le società hanno quindi interposto opposizione ai PE fatti loro notificare.
2. Con petizione 16 dicembre 2016 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (inc. CM.2016.512), ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 79'400.-, oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2009, a titolo di onorario per “lavori extra contratto effettuati tra aprile 2007 e settembre 2009”.
3. Con risposta 23 febbraio 2017 la convenuta si è opposta alla pretesa dell’attore, osservando che tutti i rapporti di dare e avere tra le parti erano stati liquidati e contestando l’esecuzione di qualsiasi lavoro “extra contrattuale”. Essa ha altresì posto in compensazione un suo credito di fr. 173'667.- quale risarcimento dei danni che l’attore le avrebbe cagionato nell’adempimento dei compiti.
4. Nell’ulteriore scambio di allegati scritti le parti hanno confermato le loro posizioni, l’attore eccependo in replica la falsità del doc. 2 (dichiarazione di saldo per prestazioni fino a fine maggio 2009) prodotto dalla controparte. Dopo avere assunto i testi offerti dalle parti in sede di prime arringhe, il Pretore, con decisione 2 agosto 2018, ha respinto l’eccezione di falsità del doc. 2, ammettendolo agli atti, mentre con decisione 7 agosto 2019 ha respinto la domanda di edizione dell’attore rivolta all’AVS, all’Ufficio imposte alla fonte e all’Ispettorato del lavoro.
5. Con sentenza 5 febbraio 2020 il Pretore ha respinto la petizione, osservando che l’attore non aveva fatto fronte né al suo onere di allegare i fatti a sostegno della sua richiesta di retribuzione, né a quello di comprovare i medesimi e la congruità della pretesa nonché di avere adempiuto correttamente al mandato. In particolare il primo giudice, accertato che l’attore era stato tacitato per tutte le sue pretese derivanti dai contratti doc. C e D, ha rilevato che i documenti da lui prodotti a comprova dello svolgimento di attività esulanti dai menzionati contratti (doc. E e Q) non fossero suscettibili di dimostrare alcunché. Il Pretore ha inoltre evidenziato che l’attore, in violazione del suo obbligo di allegazione, non aveva spiegato, se non in maniera generica, in che cosa sarebbero consistite precisamente le prestazioni “extra contratto”, ritenendo insufficiente allo scopo il rinvio alla fattura doc. I, posto che egli non aveva fornito spiegazione alcuna al riguardo e non aveva indicato il dettaglio delle prestazioni, del tempo impiegato e delle modalità con cui era stato calcolato l’onorario.
6. Con appello 12 marzo 2020 l’attore è insorto contro il giudizio menzionato, postulandone l’annullamento nel senso di accertare il suo credito e, in via subordinata, di rinviare la causa all’autorità inferiore per il completamento dell’istruttoria e per nuovo giudizio, lamentando, in sintesi, un errato accertamento dei fatti e un’errata valutazione delle prove. Il gravame non è stato notificato alla controparte (art. 312 cpv. 1 CPC).
7. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione 5 febbraio 2020 è stata ritirata dall’appellante l’11 febbraio seguente (v. tracciamento dell’invio agli atti), per cui l’appello 12 marzo 2020 è tempestivo.
8. Con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC); l’obbligo di motivazione previsto comporta che l’atto di appello deve criticare compiutamente la motivazione del giudizio di prima istanza spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto sarebbe errato e con ciò da riformare. In concreto il gravame non soddisfa le esigenze di motivazione citate, atteso che l’appellante non si confronta compiutamente con la motivazione del Pretore concernente la violazione dell’obbligo di allegare e specificare i fatti e di provarli, a lui incombente, non bastando al riguardo il semplice e generico rinvio ad alcune risultanze istruttorie e la soggettiva valutazione delle stesse, di modo che l’appello è irricevibile.
9. Giova rilevare, a titolo abbondanziale, che l'onere di allegazione e di specificazione ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 CPC va osservato per principio nei memoriali di causa e, di regola, un rimando globale agli inserti del processo non basta; non spetta infatti al giudice né alla controparte ricavare da tali inserti l'esposizione dei fatti o passare questi ultimi al vaglio per individuare elementi utili. Un rinvio a un determinato atto può, eccezionalmente, soddisfare gli obblighi di specificazione solo se i fatti sono stati addotti nei loro tratti o contorni essenziali nei memoriali di causa, non essendo sufficiente che negli inserti figurino in qualche forma le informazioni richieste. Il rimando nell'allegato di causa deve menzionare uno specifico atto e da tale rimando devono evincersi chiaramente gli elementi dell'inserto che assurgono ad allegazione di parte (sentenze del Tribunale federale 4A_443/2017 del 30 aprile 2018, consid. 2.2.1 e 2.2.2, 6 febbraio 2017 4A_502/2016 consid. 5.2), ciò che non si avvera nella fattispecie.
10. Da ultimo, sempre a titolo abbondanziale, si rileva che a nulla valgono le generiche lamentele in merito alla mancata assunzione delle prove respinte dal Pretore con decisione 7 agosto 2019, posto che le stesse non avrebbero comunque potuto ovviare alle carenze allegatorie, o quelle, confuse, in merito al doc. 2, documento nemmeno considerato dal Pretore.
11. Ne discende che l’appello dell’attore deve essere dichiarato irricevibile. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte, a cui l’appello non è stato intimato.
Il valore di causa supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- prevista all’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale.
12. Visto l’esito del gravame, il presente giudizio può essere emanato dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cfr. 2 LOG).
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 95 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 12 marzo 2020 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 4'000.- sono poste a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).