Incarto n.
12.2020.56

Lugano

31 marzo 2021/lk

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.71 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 10 aprile 2018 da

 

 

AO 1 

rappr. da  PA 2  

 

 

contro

 

 

 AP 1 

  AP 2 

tutti rappr. da  PA 1  

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 43'200.-, somma poi ridotta con la replica a fr. 38'880.-, oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2017, domanda avversata dalle controparti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 10 aprile 2020 ha accolto;

 

appellanti i convenuti con appello 13 maggio 2020, con cui hanno chiesto in via principale l’annullamento del querelato giudizio, in via subordinata la sua riforma nel senso di respingere la petizione e in via ancor più subordinata la sua riforma nel senso di essere condannati, in parziale accoglimento della petizione, al pagamento in solido di soli fr. 10'800.-, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice con osservazioni (recte: risposta) 9 giugno 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

                                   1.   Il 21 settembre 2016 AP 1 e AP 2 hanno conferito a AO 1 un mandato esclusivo di vendita immobiliare, valido fino al 1° ottobre 2017, avente per oggetto la villa di cui alla part. n. __________ RFD di __________ (doc. A) di loro proprietà (doc. C).

                                         Il 23 / 28 giugno 2017 il fondo in questione è stato venduto per un prezzo di fr. 1'800'000.- a M__________ __________ (doc. 3), segnalata dall’agenzia immobiliare E__________ __________, che in precedenza e sino al 30 marzo 2016 era a sua volta stata posta al beneficio di un contratto di mediazione in esclusiva (doc. 2).

                                        

 

                                   2.   Dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire, con petizione 10 aprile 2018 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la loro condanna al pagamento in solido di una somma poi ridotta con la replica dagli iniziali fr. 43'200.- a fr. 38'880.- oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2017. Essa, in estrema sintesi, ha preteso il versamento della mercede concordata contrattualmente per l’evenienza in cui “l’oggetto venisse venduto durante il periodo di validità del presente contratto ad un cliente non segnalato dal mandatario”, pari al 2% del prezzo di vendita oltre all’IVA dell’8%, aggiungendo che quella mercede sarebbe stata in ogni caso dovuta anche “qualora il mandato dovesse venire disdetto per qualsiasi motivo durante il periodo di validità pattuito”.

                                         I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.

 

 

                                   3.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 10 aprile 2020, ha accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'800.- e le spese, incluse quelle della procedura di conciliazione (di fr. 500.-), a carico dei convenuti in solido, obbligati altresì a rifondere alla controparte fr. 6’800.- per ripetibili.

 

 

                                   4.   Con l’appello 13 maggio 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 9 giugno 2020, i convenuti hanno chiesto in via principale l’annullamento del querelato giudizio, in via subordinata la sua riforma nel senso di respingere la petizione e in via ancor più subordinata la sua riforma nel senso di essere condannati, in parziale accoglimento della petizione, al pagamento in solido di soli fr. 10'800.-, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

 

 

                                   5.   I convenuti, con la loro domanda in via principale, hanno auspicato l’annullamento della decisione 10 aprile 2020, rimproverando al giudice di prime cure di non aver notificato immediatamente, in violazione del loro diritto di essere sentiti, l’allegato 8 aprile 2020 dell’attrice denominato “osservazioni alla memoria di conclusioni scritte (duplica)” (in altre parole la “triplica spontanea alle loro conclusioni”), pervenutogli l’indomani, e di aver poi provveduto a notificarglielo solo contestualmente alla sua decisione finale (appello p. 3 seg.).

 

 

                               5.1.   Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale (art. 29 cpv. 2 Cost.) formale, la cui violazione implica in linea di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito del ricorso inoltrato.

                                         Il diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Comprende segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito (cosiddetto “diritto di replica”), indipendentemente dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Prima della pronuncia della sua decisione, il giudice deve pertanto comunicare alle parti ogni presa di posizione o documento versato agli atti per permettere loro di decidere se vogliono o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (cfr. TF 5A_685/2013 del 6 novembre 2013 consid. 2.2).

                                         Per giurisprudenza invalsa una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto. La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (cfr. TF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2). 

 

 

                               5.2.   Nel caso di specie è incontestabile che il giudice di prime cure, non avendo notificato ai convenuti, se non contestualmente alla sua decisione, l’allegato 8 aprile 2020 dell’attrice, abbia effettivamente violato il loro diritto di essere sentiti.

                                         È tuttavia parimenti incontestabile che la violazione del loro diritto di essere sentiti sia senz’altro stata sanata innanzi alla scrivente Camera, autorità di ricorso dotata di pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.6). Innanzitutto si osserva che nell’occasione la violazione del diritto di essere sentiti non risultava particolarmente grave, atteso che la presa di posizione della controparte in concreto non notificata ai convenuti era - come detto - la “triplica spontanea alle loro conclusioni”, il che ovviamente significava che essi, oltre ad aver già presentato il loro allegato conclusivo 10 gennaio 2020,  avevano comunque già avuto modo di esprimersi, almeno una volta, e meglio con l’allegato 3 aprile 2020 denominato “memoria di conclusioni scritte (duplica)”, sull’allegato 15 gennaio 2020 dell’attrice denominato “conclusioni (replica)” (in altre parola sulla “replica spontanea alle loro conclusioni”).

                                         Ma se anche così non fosse e la violazione del loro diritto di essere sentiti dovesse invece essere ritenuta particolarmente grave, si osserva che in ogni caso i convenuti hanno avuto modo di esprimersi compiutamente sulla “triplica spontanea alle loro conclusioni” nell’ambito della loro attuale impugnativa, in cui hanno ulteriormente provveduto ad approfondire le loro ragioni di fatto e di diritto sul tema - a quel momento in discussione - della carente legittimazione attiva dell’attrice (appello p. 5 segg.). 

                                                      In tali circostanze l’annullamento della decisione pretorile costituirebbe un inutile formalismo e condurrebbe a ritardi superflui, non compatibili con l' (almeno equivalente) interesse dei convenuti a una celere trattazione della procedura di merito.

 

 

                                   6.   I convenuti, con la loro richiesta in via subordinata, hanno postulato la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, adducendo due diversi argomenti.

 

 

                               6.1.   Essi hanno dapprima rilevato che l’attrice non disporrebbe della necessaria legittimazione attiva, visto che il mandato esclusivo di vendita immobiliare di cui al doc. A, che in diritto costituiva un contratto di mediazione ex art. 412 segg. CO, era stato firmato da due persone non meglio precisate e comunque non autorizzate a vincolarla (__________ F__________, __________ o __________), le quali avevano oltretutto apposto la loro firma sotto l’indicazione “mandatario (F__________ __________) fiduciario”, che così risultava essere la loro effettiva controparte.

 

 

                            6.1.1.   La legittimazione delle parti - attiva dell'attore, passiva del convenuto - è una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di diritto materiale che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento. Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve tuttavia basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati, senza andare d'ufficio alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di allegare. Incombe alle parti indicare al giudice i fatti sui quali esse fondano le loro pretese, rispettivamente le loro eccezioni. Dottrina e giurisprudenza ammettono nondimeno l'esistenza di fatti impliciti, che si possono dare per scontati fino al momento in cui non venga affermato il contrario. Fra questi vi è, proprio, la legittimazione attiva. L'onere della parte attrice di allegazione e di prova della propria legittimazione attiva sorge pertanto solo con la sua contestazione da parte del convenuto (cfr. TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 7.3.1 e 7.3.2).

                                         In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, la legittimazione attiva è di regola data qualora l’attrice sia parte del contratto in base al quale procede in giudizio (per tante: cfr. II CCA 22 gennaio 2013 inc. n. 12.2012.70, 5 giugno 2020 inc. n. 12.2019.89).

 

 

                            6.1.2.   La censura è già irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che i convenuti non si sono confrontati criticamente con tutte le argomentazioni (riassunte qui di seguito) che avevano indotto il giudice di prime cure a disattendere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva.

                                         Essa sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito. È in effetti a ragione che il primo giudice ha rilevato che le circostanze di fatto poste alla base dell’eccezione, non addotte negli allegati preliminari (cfr. pure appello p. 4), e con ciò anche quest’ultima, erano state allegate irritualmente (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC). Ed è pure a ragione che egli ha aggiunto che l’eccezione sarebbe stata in ogni caso infondata, visto che a prescindere da chi tra __________ F__________, __________ o __________ avesse effettivamente firmato il contratto di cui al doc. A, tutti e tre disponevano a quel tempo di un diritto di firma individuale regolarmente iscritto a RC e con ciò potevano vincolare l’attrice (cfr. doc. B, la cui valenza probatoria è stata contestata dai convenuti, in quanto documento non ufficiale, per la prima volta, e con ciò in modo irrito [art. 317 cpv. 1 CPC], solo in questa sede). Per il resto, atteso che all’inizio del contratto di cui al doc. A le parti avevano indicato che l’attrice sarebbe stata più avanti definita con il termine “mandatario” (“AO 1 … in seguito mandatario”), è incontestabile che dal solo fatto che le due firme fossero state apposte sotto l’indicazione “mandatario (F__________ __________) fiduciario”, non si possa concludere che quest’ultimo, che era il gerente dell’attrice ed era al beneficio di un diritto di firma individuale regolarmente iscritto a RC (cfr. doc. B), fosse divenuto l’effettiva controparte dei convenuti. Non va per altro scordato che negli allegati preliminari i convenuti avevano pacificamente ammesso che il contratto di cui al doc. A era sorto con l’attrice e vincolava le parti (risposta p. 3, duplica p. 3).

                                     

                                     

                               6.2.   Essi hanno quindi ribadito che l’attrice, nonostante la clausola contrattuale secondo cui nel caso in cui “l’oggetto venisse venduto durante il periodo di validità del presente contratto ad un cliente non segnalato dal mandatario sarebbe stata dovuta metà della provvigione, non avrebbe in realtà potuto pretendere alcunché, siccome l’acquirente del fondo M__________ __________ non sarebbe stata reperita da E__________ __________ nel periodo di validità del contratto di cui al doc. A, ma in precedenza.

                                         La censura è infondata. A parte che i convenuti non hanno addotto alcun elemento di fatto o di diritto atto a dimostrare che la clausola in questione dovesse essere intesa nel senso da loro auspicato, per altro nemmeno suffragato dal suo chiaro tenore letterale (sulla validità di una clausola come quella di cui si è qui prevalsa l’attrice, cfr. TF 4A_449/2019 del 16 aprile 2020 consid. 5.2; II CCA 5 marzo 2012 inc. n. 12.2010.141), si osserva che neppure è risultato che l’acquirente del fondo M__________ __________ fosse stata reperita da E__________ __________ prima che il contratto di cui al doc. A fosse entrato in vigore, ossia prima del 21 settembre 2016, essa avendo al contrario dichiarato, smentendo di fatto quanto E__________ __________ aveva sostenuto nel doc. 6, di essersi rivolta a quest’ultima per la prima volta verosimilmente nel gennaio 2017, aggiungendo che tra il primo contatto e l’acquisto dell’abitazione, avvenuto il 23 / 28 giugno 2017, erano trascorsi sei mesi (verbale 9 settembre 2019 p. 2).

 

 

                                   7.   I convenuti, con la loro domanda in via ancor più subordinata, hanno chiesto di riformare la pronuncia pretorile nel senso di ridurre a fr. 10'800.- la somma da loro dovuta, rilevando come a un certo momento le parti si fossero accordate di risolvere consensualmente il contratto di cui al doc. A previo versamento di tale somma, da loro mai rifiutato. A torto.

                                         La censura è irricevibile, essendo stata formulata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 e 2 e contrario e 232 CPC; II CCA 15 novembre 2018 inc. n. 12.2017.94, 14 maggio 2020 inc. n. 12.2018.151), ritenuto che negli allegati preliminari i convenuti avevano invece sostenuto che tra il 15 maggio e il 30 giugno 2017 l’attrice aveva proposto loro di risolvere la questione dapprima con il pagamento di una penale dello 0.5% più IVA e in seguito con la firma di una convenzione che prevedeva il versamento di un importo di fr. 10'800.- (risposta p. 8, duplica p. 8), richieste queste a cui avevano però fatto seguito le loro sdegnate “rimostranze” (duplica p. 4).

                                         Essa sarebbe comunque stata da respingere anche nel merito. L’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che l’attrice, preso atto della volontà dei convenuti di rescindere consensualmente il contratto espressa con e-mail 9 maggio 2017 (doc. F) e forte della clausola contrattuale secondo cui anche nel caso in cui “il mandato dovesse venire disdetto per qualsiasi motivo durante il periodo di validità pattuito” sarebbe stata dovuta metà della provvigione, con e-mail 15 maggio 2017 (doc. G) si era detta disposta “ad accettare una penale dello 0.50% del prezzo di vendita, oltre IVA” e con e-mail 30 giugno 2017 (doc. O) aveva trasmesso “la nostra proposta per il proscioglimento del nostro mandato” che prevedeva il versamento di un importo di fr. 10'800.- (doc. P), aggiungendo, in entrambi gli scritti, di rimanere in “attesa di un … riscontro” (doc. G e O): sennonché non risulta che i convenuti, che al ricevimento del doc. G avevano dichiarato di voler esaminare “il contenuto del suo odierno e-mail” (doc. H), abbiano poi provveduto ad accettare una delle due proposte. Stando così le cose, in applicazione dell’art. 5 cpv. 1 CO si deve ritenere che quelle proposte, che andavano oltre “la ripetizione delle spese vive … sostenute” che i convenuti si erano detti disposti a riconoscere con e-mail 9 maggio 2017 (doc. F) e con e-mail 30 maggio 2017 (doc. N), non erano state accettate.

 

 

                                   8.   I convenuti hanno infine rimproverato al giudice di prime cure di non essersi espresso sulle “richieste di cancellazione di alcune espressioni offensive usate dalla difesa della parte appellata”, che sono dunque state riproposte in questa sede (appello p. 7).

                                         La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto che i convenuti non hanno qui indicato quali sarebbero state le espressioni offensive della controparte nei loro confronti di cui era stata pretesa l’intersecazione.

 

 

                                   9.   Ne discende che l’appello dei convenuti dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                         Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 38'880.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

 

 

decide:

 

                                    I.   L’appello 13 maggio 2020 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

 

                                   II.   Le spese processuali di fr. 3’500.- sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all’appellata, sempre in solido, fr. 2'500.- per ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-     ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).