Incarto n.
12.2020.72

Lugano

22 settembre 2020/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.144 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con petizione 17 aprile 2019 da

 

 

AP 1 

rappr. dallo studio legale PA 1 

 

 

contro

 

 

  AO 1 

  AO 2 

  AO 3 

tutti rappr. dall’avv.  PA 2 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto di accertare la nullità della disdetta del contratto di locazione significatale il 21 novembre (recte: dicembre) 2018;

 

domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 20 aprile 2020 ha respinto, accertando la validità della disdetta;

 

appellante l'attrice con appello 2 giugno 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre i convenuti con osservazioni (recte: risposta) 6 luglio 2020 hanno postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

che con lettera 6 agosto 2020 il rappresentante degli appellati ha segnalato alla scrivente Camera che il 4/5 agosto 2020 l’appellante aveva provveduto alla riconsegna dell’ente locato oggetto della causa di contestazione della disdetta da lei promossa e qui pendente, che dunque non avrebbe avuto più ragione d’essere, ribadendo, stante la desistenza della controparte, la richiesta di attribuzione di spese e ripetibili;

 

che, a fronte di questa comunicazione, con scritto 26 agosto 2020 il rappresentante dell’appellante ha dichiarato di ritirare l’appello 2 giugno 2020, auspicando che “considerato il minimo intervento di controparte, … codesto lodevole Tribunale vorrà prescindere dal porre a carico della spettabile AP 1 spese e tassa di giustizia, compensate le ripetibili, quantificandole nella minor misura possibile”;

 

che il ritiro dell’appello da parte dell’appellante senza ulteriori spiegazioni, per altro riconducibile a una circostanza a lei stessa imputabile e meglio all’incontestata riconsegna da parte sua dell’ente locato oggetto della causa di contestazione della disdetta da lei promossa, va considerato un atto di desistenza e comporta lo stralcio del rimedio giuridico in applicazione dell’art. 241 CPC;

 

che in caso di desistenza le spese giudiziarie devono essere poste a carico della parte desistente (art. 106 cpv. 1 CPC), in concreto dunque dell’appellante;

 

che, tenuto conto che la causa termina senza una decisione, le spese processuali, da fissare in proporzione degli atti compiuti (art. 21 LTG), possono essere contenute in fr. 200.-;

 

che, avendo gli appellati presentato una risposta all’appello protestando le ripetibili, l’indennità ripetibile a loro favore, calcolata in base al valore litigioso di almeno fr. 240'000.- indicato dal Pretore, deve essere quantificata in fr. 3'000.- (art. 11 e 13 RTar);

 

che, terminando la procedura con lo stralcio del gravame, il presente giudizio va reso da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG).

 

 

 

Per questi motivi

 

 

decide:                       

 

                                   1.   L’appello 2 giugno 2020 di AP 1 è stralciato dai ruoli.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

- studio legale   

- avv.    

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).