Incarto n.
12.2020.74

Lugano

27 gennaio 2021/lk

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.81 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 8 aprile 2016 da

 

 

 

AO 1, __________

patrocinato dall’ PA 1, __________

 

 

contro

 

 

 

AP 1, __________

patrocinata dall’ PA 2, __________

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di complessivi fr.

198'761.20 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2014 su fr. 118'127.36 e dal 28

settembre 2015 su fr. 80'633.84 a titolo di restituzione di importi pagati in eccesso e

refusione di spese legali, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta

dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di __________;

 

pretesa avversata dalla convenuta, che ha inoltre sollevato l’eccezione di prescrizione e

con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento in

suo favore di fr. 13'140.45 oltre interessi del 5% dal 17 marzo 2014;

 

vista la decisione incidentale 29 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto

l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta;

 

 

 

appellante la convenuta con atto di appello del 5 giugno 2020, con cui ha chiesto

di accogliere l’eccezione di prescrizione, annullare il giudizio incidentale e

ritornare gli atti al Pretore aggiunto affinché si pronunci nel merito delle pretese

non prescritte, con protesta di spese e ripetibili;

 

mentre l’attore con risposta 27 agosto 2020 ha postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.        In vista della realizzazione di un complesso immobiliare denominato “__________” sulla part. n. __________ RFD di __________ di sua proprietà, AO 1 ha incaricato AP 1 di occuparsi della comunicazione e della promozione relative al progetto, sottoscrivendo l’offerta 17 ottobre 2011 per un importo complessivo di fr. 118'000.- IVA inclusa (doc. C), da versare per il 50% entro 15 giorni dalla firma del contratto (che in realtà non è mai avvenuta) e per il restante 50% entro 15 giorni dalla conclusione del progetto. L’offerta illustrava le prestazioni incluse, quali ad esempio la creazione di un sito internet, di un video e di una brochure di presentazione, e precisava quali attività e servizi fossero invece esclusi e da retribuire separatamente. Una seconda offerta del 19 aprile 2012, denominata “integrazione lavori extra”, prevedeva ulteriori prestazioni per un totale di fr. 29'411.64 IVA inclusa, con analoghi termini di pagamento (doc. D). La mercede totale di cui alle due offerte ammontava pertanto a fr. 147'411.64.

 

B.        Fra il novembre 2011 e il giugno 2013 AP 1 ha trasmesso a AO 1 sei richieste di pagamento (doc. E-L), per un totale di fr. 304'411.64 (IVA inclusa), regolarmente saldate. La richiesta di pagamento di cui al doc. E, per complessivi fr. 59'000.-, era denominata “Acconto 50% Attività di comunicazione __________”, quella di cui al doc. F “Integrazione Lavori Extra Completati”, mentre gli altri documenti (doc. G, H, I e L) erano contrassegnati dalla dicitura “Acconto lavori in corso” e contenevano la distinta degli acconti già versati, nonché un resoconto delle prestazioni di AP 1.

 

C.        Nell’agosto 2013 la società ha trasmesso a AO 1 una nota di credito per fr. 21'600.-, da porre in deduzione alle sue spettanze (doc. M), nonché una settima richiesta di pagamento (“acconto”) per fr. 12'816.47 (doc. N), che quest’ultimo si è tuttavia rifiutato di pagare, interrompendo i rapporti contrattuali. Con scritto 5 maggio 2014 il medesimo ha successivamente domandato alla controparte l’allestimento di una liquidazione finale corredata da un dettagliato e completo resoconto di tutte le attività svolte che potesse giustificare quanto preteso e tutti gli acconti già versati (doc. O). La richiesta è stata reiterata con gli scritti doc. Z e AA.

 

D.        Con PE n. __________ dell’UE di __________ del 1° ottobre 2014 (doc. CC) AO 1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr. 118'127.36 oltre interessi a titolo di rimborso degli acconti a suo dire versati in eccesso e di risarcimento dei danni per le spese legali sostenute. L’escussa ha interposto opposizione.

 

E.        Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 8 aprile 2016 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di almeno fr. 198'761.20 oltre interessi del 5% dal 1° ottobre 2014 su fr. 118'127.36 e dal 28 settembre 2015 su fr. 80'633.84 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al predetto PE n. __________. In sintesi, l’attore ha sostenuto di avere versato alla convenuta ingenti importi a titolo di acconto poi rivelatisi ingiustificati alla luce delle prestazioni svolte, ritenuto che quest’ultima ha fatturato prestazioni mai concordate (ad esempio di project management) o mai svolte, rispettivamente ha preteso importi eccessivi e ben maggiori di quelli originariamente pattuiti nelle offerte doc. C e D. Nello specifico, l’attore ha chiesto il pagamento di fr. 157'000.- per acconti versati in eccedenza rispetto alla mercede pattuita per iscritto (fr. 304'411.64 - fr. 147'411.64), di ulteriori fr. 30'000.- per il video previsto nell’offerta doc. C e dunque compreso nella mercede pattuita, ma a suo dire mai consegnato, e di fr. 11'761.20 per spese legali (doc. P).

 

F.        Con risposta 25 agosto 2016 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone la reiezione (nella misura in cui ricevibile), rilevando che l’offerta iniziale era fondata su una stima dei costi superata e modificata da nuovi accordi fra le parti, rispettivamente dall’ampliamento delle prestazioni richieste da AO 1, laddove i lavori effettuati erano ben evincibili dai resoconti trasmessi. A suo dire, tutte le opere commissionate e fatturate sono state diligentemente eseguite, terminate e consegnate all’attore. Subordinatamente, la convenuta ha sollevato l’eccezione di prescrizione (limitatamente alla pretesa restituzione delle somme versate dall’attore in relazione alla project management fee”), poiché a suo modo di vedere la restituzione degli importi pagati in eccesso sarebbe soggetta alle norme sull’indebito arricchimento (art. 62 seg. CO) e dunque al termine di prescrizione di un anno (art. 67 CO), nel frattempo scaduto. Con contestuale domanda riconvenzionale, la medesima ha altresì chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 13'140.45 oltre interessi del 5% dal 17 marzo 2014, e meglio fr. 12'816.45 per il pagamento del saldo di cui al doc. N e fr. 324.- per servizio di hosting.

 

G.       Con replica e risposta riconvenzionale 9 gennaio 2017, duplica e replica riconvenzionale 15 maggio 2017 e duplica riconvenzionale 17 agosto 2017 le parti hanno approfondito le proprie antitetiche posizioni, contestando le pretese avverse. L’attore ha in particolare contestato che le proprie pretese siano prescritte. Esse sarebbero difatti di natura contrattuale e pertanto sottoposte alla prescrizione decennale di cui all’art. 127 CO, ritenuto che i vari pagamenti effettuati sono da considerare degli acconti versati nell’ambito di un unico, ampio contratto ancora da verificare sulla base di una liquidazione finale, con specifica indicazione di tutte le attività svolte dalla convenuta e relativo saldo dei rapporti di dare ed avere. La prescrizione non avrebbe neppure cominciato a decorrere, non avendo egli ancora conoscenza dell’ammontare della sua pretesa di rimborso, in mancanza della liquidazione finale richiesta. La convenuta da parte sua ha esteso l’eccezione di prescrizione a tutte le pretese di restituzione della controparte e ha ribadito che a suo modo di vedere quest’ultima già possedeva i necessari resoconti, che gli importi versati dovrebbero essere intesi quali pagamenti incondizionati di fatture parziali e che la loro (contestata) ripetizione sarebbe pertanto sottoposta alla prescrizione annuale di cui all’art. 67 CO.

                                     

H.        Nell’ambito dell’udienza di prime arringhe dell’11 ottobre 2017, le parti hanno concordato di limitare l’istruttoria alla qualifica giuridica dei versamenti effettuati dall’attore e alla relativa eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

 

I.          Dopo la produzione degli allegati conclusivi scritti, con decisione incidentale 29 aprile 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’eccezione di prescrizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, a carico della convenuta, pure condannata a rifondere alla controparte fr. 5’000.- per ripetibili.

 

J.         Con appello 5 giugno 2020 la convenuta si è aggravata contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere l’eccezione di prescrizione e ritornare gli atti al primo giudice affinché si pronunci nel merito delle pretese non prescritte.

 

K.        Con risposta 27 agosto 2020 l’attore si è opposto al gravame, postulandone l’integrale reiezione.

 

E considerato

 

in diritto:

 

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 5 giugno 2020 contro la decisione incidentale 29 aprile 2020, notificata all’appellante il 6 maggio 2020, è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 27 agosto 2020 dell’appellato (tenuto conto delle ferie giudiziarie).

 

2.         Con l’impugnata decisione, il giudice di prime cure ha dapprima osservato che malgrado l’attore abbia in diversi momenti incaricato la convenuta di eseguire prestazioni e opere varie, la relazione intercorsa tra le parti dev’essere qualificata come un contratto unico di appalto ex art. 363 seg. CO. Difatti, il doc. C riservava espressamente l’esecuzione di numerose prestazioni supplementari (poi pattuite e almeno in parte svolte), e tutte erano finalizzate alla promozione del progetto immobiliare. Questi accertamenti non sono contestati nel gravame.

 

3.         Quanto ai pagamenti di cui ai doc. E-L, secondo quanto appurato dal Pretore aggiunto, AO 1 ha specificato sin dall’insorgere della controversia che essi erano dei meri acconti nell’attesa di effettuare il conteggio a saldo, mentre nulla induce a ritenere che essi fossero pagamenti (incondizionati) di fatture parziali, come sostenuto dalla convenuta: non solo non è stato dimostrato un accordo fra le parti a procedere in tal senso, ma ciò neppure trova un riscontro nel “contratto” di base (doc. C e D, che prevedevano diverse modalità di pagamento), né nelle restanti risultanze istruttorie. Solo i doc. C, D ed E recano in calce l’espressione di rito “eventuali contestazioni vanno inoltrate entro il termine di…”, mentre le richieste di pagamento di cui ai doc. G-N indicano chiaramente, quale loro oggetto, “acconto lavori in corso” e definiscono quali acconti tutti i precedenti versamenti effettuati da AO 1. Pertanto, la dicitura “invoice” (ovvero fattura) apposta talvolta sui documenti non può essere determinante, ritenuto che la convenuta riservava tale dicitura pure alle offerte (v. doc. D). Anche i testi __________ A__________ e __________ L__________, rispettivamente organo e collaboratore della convenuta, hanno ripetutamente parlato di richieste di acconto con saldo a conclusione dei lavori, rispettivamente di fatture anche per prestazioni incomplete (aspetto peraltro problematico alla luce dell’art. 372 CO) o per singole posizioni indicanti degli importi frutto di mera stima. Il primo giudice ne ha concluso che i pagamenti dell’attore sono avvenuti a saldo di richieste di acconto, con (quantomeno) implicita riserva di una verifica completa alla fine dei lavori e della retrocessione di un eventuale saldo a suo favore per quanto pagato in esubero. La sua pretesa in rimborso ha pertanto natura contrattuale e soggiace al termine di prescrizione decennale (art. 127 CO), pacificamente non ancora scaduto, tenuto anche conto degli atti interruttivi (PE del 1° ottobre 2014 per l’importo di fr. 118'127.36 e istanza di conciliazione 28 settembre 2015 per l’integralità del credito).

 

4.         Con il gravame, l’appellante osserva che secondo una vecchia giurisprudenza del Tribunale federale, anche nel caso del versamento di acconti con la riserva di una liquidazione finale, la pretesa di restituzione di importi pagati in eccesso sottostava alle norme sull’indebito arricchimento (DTF 25 II 869, consid. 3; DTF 32 II 630, consid. 4; DTF 42 II 674, consid. 2a; DTF 107 II 220, consid. 3). Rileva altresì che, anche sulla base di decisioni più recenti - ad esempio le DTF 126 II (recte: III) 119 e 133 III 356 - alla richiesta di restituzione si debba applicare il diritto contrattuale unicamente se le parti hanno pattuito una liquidazione finale basata su acconti di carattere provvisorio, rispettivamente se i pagamenti sono stati eseguiti “sotto riserva”, laddove invece secondo un’asserita dottrina maggioritaria neppure una simile riserva basterebbe per giustificare l’applicazione del diritto contrattuale (v. Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5. ed. 2016, pti. 4062 e 4064). Da un’ulteriore sentenza dell’Alta Corte essa deriva il presunto principio secondo cui, una volta effettuato il bilancio dei costi, l’eventuale correzione dei pagamenti già eseguiti e dunque la restituzione di importi sarebbe possibile unicamente sulla base dell’indebito arricchimento (DTF 133 III 356, consid. 3.2.2). Ne vorrebbe pertanto concludere che dal momento in cui AO 1 ha ricevuto il bilancio dei conti di cui al doc. N, le pretese di restituzione di quest’ultimo sarebbero soggette al termine di prescrizione annuale di cui all’art. 67 CO.

 

5.         Siccome l’appellante menziona la “dottrina maggioritaria”, ma poi si limita a indicare un solo contributo (riferito all’art. 375 CO e dunque al sorpasso di un preventivo precedentemente concordato e ancora attuale) ed espone giurisprudenza in parte datata e superata da più recenti decisioni, occorre fare le seguenti precisazioni.

 

5.1    Giusta l’art. 127 CO, si prescrivono col decorso di dieci anni tutte le azioni per le quali il diritto civile federale non dispone diversamente. Secondo l’art. 67 CO, nella versione in vigore al momento dell’avvio della controversia, l’azione di indebito arricchimento si prescriveva invece in un anno (dal 1° gennaio 2020: 3 anni), decorrente dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione e in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui è sorto tale diritto.

Il giudice di primo grado ha già esposto pertinente dottrina in merito ai termini di prescrizione applicabili alle pretese di rimborso (p. 5 e 6 dell’impugnato giudizio, alle quali si rinvia). Si può comunque qui precisare che esse possono, a dipendenza delle circostanze, essere fondate su un contratto, su un atto illecito o su un indebito arricchimento, ritenuto che non tutte le prestazioni effettuate in un contesto contrattuale trovano il loro fondamento nel contratto e possono essere rimborsate su tale base (DTF 114 II 152, consid. 2 c/aa; DTF 127 III 421, consid. 3; DTF 133 III 356, consid. 3.2.1).

 

5.2    Non si può di regola ritenere che una pretesa di restituzione trovi il suo fondamento nel contratto se essa riguarda il pagamento incondizionato e senza riserve di una fattura (che ha condotto all’adempimento definitivo del contratto), o il pagamento di importi derivanti da un contratto invalidato ex tunc per vizio di forma o vizio di volontà o da un contratto mai sorto (ad esempio perché una relativa condizione sospensiva non si è realizzata), oppure ancora una prestazione assicurativa indebitamente percepita in assenza di riserve riguardanti un conteggio finale (DTF 127 III 421, consid. 3 e 3c bb; DTF 129 III 264, consid. 3.2.2 e 4.1; DTF 137 III 243, consid. 4.4.3- 4.4.7; DTF 133 III 356, consid. 3.2.1; STF 4A_197/2018 del 13 dicembre 2018, consid. 3.2). Lo stesso dicasi per l’azione di ripetizione connessa con la revoca del contratto ex art. 40f CO (fattispecie prossima ai vizi di volontà) o con l’estinzione di un’obbligazione per impossibilità di adempimento giusta l’art. 119 cpv. 2 CO (DTF 137 III 243, consid. 4.4.7 e 4.5). In tutti questi casi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’azione di ripetizione soggiace alle norme sull’indebito arricchimento e al termine di prescrizione di cui all’art. 67 CO.  La DTF 133 III 356 citata dall’appellante, riferita a un rapporto di conto corrente, sottopone parimenti alle norme sull’indebito arricchimento una pretesa di restituzione successiva al riconoscimento del saldo (v. anche STF 4C.264/1993 del 23 dicembre 1993, consid. 4a/bb, pubbl. in: SJ 1994, p. 269 seg.), ritenuto che il riconoscimento o il versamento definitivo di un saldo non può essere paragonato alla ricezione di una richiesta di pagamento (come quella di cui al doc. N) mai ottemperata dall’attore.

 

5.3    Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, l’esistenza di una pretesa contrattuale esclude quella fondata sull’indebito arricchimento. Difatti, laddove venga fornita una prestazione dovuta contrattualmente, il contratto costituisce la causa della transazione, per cui il suo destinatario non si è indebitamente arricchito senza causa legittima (DTF 126 III 119, consid. 3a; DTF 114 II 152, consid. 2 c aa; DTF 127 III 421, consid. 3; DTF 137 III 243, consid. 4.4.1). Vi è peraltro la tendenza a fondare sempre di più le pretese su una base contrattuale piuttosto che sull’arricchimento indebito qualora esse possano essere ricondotte a un contratto mediante interpretazione o, nel caso di una lacuna, completamento del medesimo (DTF 126 III 119, consid. 3c; DTF 137 III 243, consid. 4.4.1; DTF 129 III 264, consid. 4.1).

 

5.4    Ad esempio, secondo la giurisprudenza, il concetto di “acconto” allude chiaramente alla natura provvisoria di un relativo pagamento e presuppone una liquidazione finale in occasione della quale verranno determinati i concreti rapporti di dare e avere fra le parti, e meglio verranno confrontati i versamenti già effettuati e le spettanze della creditrice, compensando l’eventuale differenza.

Ne discende che la pattuizione di acconti include, secondo un’interpretazione oggettiva e il principio della buona fede (art. 2 CC) anche il tacito accordo secondo cui il debitore, al momento della liquidazione, dovrà ancora pagare alla controparte un saldo se avrà versato acconti insufficienti, ma potrà pretendere un rimborso se avrà versato acconti eccessivi. In altre parole, il pagamento di acconti avviene di principio, anche senza un’esplicita pattuizione contrattuale (differentemente da quanto sembra sostenere l’appellante), con la riserva di una liquidazione finale e della restituzione di un’eventuale eccedenza, pretesa che ha il suo fondamento nel contratto e soggiace pertanto ai termini di prescrizione di cui all’art. 127 seg. CO (STF 4A_89/2012 del 17 luglio 2012, consid. 3.2.3; DTF 126 III 119, consid. 2b e 3d; DTF 127 III 421, consid. 3c bb e cc; DTF 133 III 356, consid. 3.2.2). Secondo l’Alta Corte, lo stesso dicasi qualora in un contratto di compravendita, di locazione o di appalto la retribuzione dovuta sia diminuita a causa di difetti onde ristabilire l’equilibrio contrattuale, o qualora un’esecuzione carente del mandato conduca a una riduzione o decadenza della mercede dovuta, a prescindere che il mandante abbia versato degli acconti oppure l’onorario in un ammontare già prestabilito (STF 4A_89/2012 del 17 luglio 2012, consid. 3.2.3; DTF 130 III 504, consid. 6.5 e 6.6). Anche le pretese di restituzione derivanti dal recesso dal contratto sulla base dell’art. 109 CO sono state assoggettate all’art. 127 CO (DTF 114 II 152, consid. 2c e 2d; DTF 127 III 421, consid. 3c bb; DTF 137 III 243, consid. 4.4.2 e 4.4.7).

 

6.         A mente dell’appellante, il Pretore aggiunto avrebbe errato nell’osservare che la qualifica degli importi in questione quali pagamenti incondizionati di fatture parziali non trova riscontro nel contratto, innanzitutto perché non ne è mai stato formalmente stipulato uno e i doc. C e D costituiscono delle semplici offerte. Inoltre, esse sono state successivamente modificate nel senso che i relativi importi e termini di pagamento hanno perso di attualità, poiché i servizi a lei richiesti sono stati considerevolmente ampliati (v. doc. 40, che espone tutti i servizi aggiuntivi inizialmente non preventivati). Solo l’11 novembre 2011, in ossequio a quanto pattuito inizialmente, AO 1 le ha versato fr. 59'000.- (doc. E, ovvero il 50% della mercede di cui al doc. C), mentre tutti i successivi pagamenti non sono compatibili con gli accordi iniziali, a partire da quello di cui al doc. F, ove sono stati fatturati e pagati separatamente i primi servizi addizionali richiesti. È pertanto ovvio che le sue tesi non trovino un riscontro nei doc. C e D, poiché successivamente le modalità di pagamento inizialmente pattuite sono state integralmente modificate.

 

7.         Il ragionamento dell’appellante è inadatto a indebolire il giudizio di prima sede, poiché il Pretore aggiunto ha accertato l’ampliamento delle prestazioni di AP 1 (v. giudizio impugnato, p. 4 e 5) e ha esaminato se la tesi di quest’ultima relativa ai pagamenti parziali incondizionati trovasse un riscontro nelle risultanze istruttorie, concludendo a ragione che le parti non hanno mai formalizzato un simile sistema di pagamento, tant’è che nemmeno i doc. C e D lo prevedevano.

 

8.         Nel seguito del gravame, l’appellante rileva che, proprio in seguito alla modifica delle prestazioni da effettuare, ha concordato con AO 1 che i pagamenti venissero eseguiti dietro presentazione di regolari rendiconti delle attività svolte e del bilancio dei conti, senza mai pattuire, né esplicitamente né tacitamente, una clausola di rimborso (non desumibile dalla mera interpretazione grammaticale della dicitura “acconto” o “acconti” presente su alcuni documenti), quanto piuttosto il pagamento definitivo e incondizionato di prestazioni parziali regolarmente fatturate e dettagliate nei resoconti di cui ai doc. G-N e dunque l’esclusione di una clausola di rimborso. Ciò si evincerebbe dall’interpretazione delle circostanze concrete, e in particolare dalle richieste di pagamento, dai comportamenti e dalle volontà delle parti secondo il principio della buona fede. Le (contestate) pretese della controparte sarebbero pertanto fondate sulle norme dell’arricchimento indebito e soggette al termine di prescrizione annuale, che tuttavia non sarebbe stato tempestivamente salvaguardato.

 

8.1    In primo luogo, l’appellante rimprovera al primo giudice di aver trascurato che anche i doc. M e N stabilivano chiaramente che

Eventuali reclamazioni vanno inoltrate entro 15 giorni dalla presente fattura” e che i doc. G-N esplicitavano altresì che “Resoconto lavori, budget e fatture emesse sono disponibili nella tabella allegata” ed erano denominati “fatture” (“invoice”). Inoltre, differentemente da quanto egli accertato, il doc. D non era denominato “invoice”, bensì “estimate”.

 

8.2    Ora, che la dicitura relativa al termine per sollevare contestazioni fosse inclusa anche nei doc. M e N non può influire ai fini del giudizio. Il doc. M altro non è che una nota di credito in favore di AO 1 (e dunque non una richiesta di pagamento), mentre il doc. N non è mai stato saldato né riconosciuto da quest’ultimo. Anzi, proprio il fatto che tale scritta sia stata inopportunamente inserita in documenti nei quali non avrebbe dovuto comparire, come un’offerta (doc. C e D) o una nota di credito (doc. M), attesta che la sua presenza non può essere risolutiva e determinante per qualificare i pagamenti in questione. Lo stesso vale per il termine “fattura” (in effetti pure contenuto nell’offerta doc. D, non nella sua intestazione ma in calce al documento), che peraltro non stride con il concetto di acconto. L’utilizzo del termine “acconto” è stato per contro ben più consistente e coerente: non solo i doc. E, G-L e N sono così definiti, ma tutte le distinte dei pagamenti già effettuati dal committente definiscono i medesimi, dal primo all’ultimo, quali acconti. Malgrado l’appellante sostenga che l’interpretazione grammaticale non può essere determinante (mentre lo sarebbe laddove figura il termine “invoice”), essa è comunque un chiaro punto di partenza per l’interpretazione della fattispecie e un concreto elemento in favore della tesi attorea, ritenuto che nel seguito della presente decisione si esamineranno le ulteriori circostanze.

 

8.3    L’appellante prosegue osservando che le norme sul contratto di appalto non impongono un obbligo di liquidazione finale, a suo dire nemmeno necessaria nel caso in esame, poiché la stessa avrebbe chiaramente fatturato le prestazioni eseguite. I pagamenti della controparte non erano degli anticipi, bensì sono avvenuti dietro presentazione di regolari resoconti, e ciò a partire dal doc. G, ove già veniva esposto un costo totale del progetto di fr. 273'091.04 e richiesto il pagamento (seppur parziale) di tutte le opere e i servizi ivi dettagliati, e poi con le richieste doc. H, I, L, M e N. I suddetti rendiconti contengono il bilancio dei conti, e meglio i servizi svolti, il loro costo, i pagamenti già ricevuti e il rimanente saldo, laddove il doc. N chiedeva un saldo finale di fr. 12'816.47.

A tal riguardo, l’appellante produce in questa sede il doc. C, ovvero una tabella di raffronto fra i servizi e i costi fatturati nel resoconto doc. H e nel resoconto doc. N, per mostrare che sono identici, tranne che per un lavoro commissionato successivamente. In aggiunta a ciò, l’appellante sostiene che la richiesta di pagamento doc. H già “comprendeva il pagamento per opere già eseguite, consegnate e mai contestate” (appello, p. 19), e che il doc. N è stato allestito in un momento in cui tutte le opere e i servizi erano già stati consegnati e fatturati. Ciò sarebbe a suo dire desumibile dalla cronologia da lei esposta in sede di risposta (pti. 146-154) e duplica (pti. 25-26, 32 e 95), che la controparte non avrebbe debitamente contestato, e che è stata ripresa nel doc. D, pure prodotto con l’impugnativa. I resoconti sono stati pacificamente ricevuti da AO 1, il quale ha dichiarato nel suo interrogatorio (verbale 13 dicembre 2017, p. 2) di avere letto i relativi dettagli perlomeno nel luglio 2013 con la ricezione del doc. L. Nel medesimo frangente egli ha altresì dichiarato che, per quanto aveva compreso, i resoconti contenevano tutte le prestazioni svolte sino a quel momento e che riteneva dovuti gli acconti richiesti. Secondo l’appellante, egli era conseguentemente in grado di verificare quanto eseguito e ha addirittura approvato fatture e resoconti, apponendovi la sua firma e il suo timbro (v. doc. I), riconoscendo dunque gli importi ivi esposti, senza mai esprimere (né durante, né dopo la consegna dei lavori, né alla ricezione del saldo doc. N) perplessità, lamentare manchevolezze o chiedere chiarimenti sulle varie voci e sul calcolo del fatturato (malgrado l’obbligo di sollevare reclamazioni entro 15 giorni, v. doc. M e N). A torto il Pretore aggiunto avrebbe dunque osservato, senza riferimento a riscontri oggettivi, che il committente ha immediatamente segnalato, dopo i primi contrasti, di ritenere i pagamenti effettuati quali semplici acconti in attesa di effettuare il conteggio a saldo: egli lo ha fatto solamente il 5 maggio 2014 (quasi 9 mesi più tardi), sollevando in mala fede le tardive e generiche contestazioni di cui al doc. O e chiedendo una liquidazione finale. Se davvero avesse confidato in un tacito accordo in tal senso, oppure nelle offerte iniziali e nella pattuizione di importi forfettari, avrebbe dovuto reagire ben prima. D’altronde lo stesso teste __________ A__________ (verbale del 13 dicembre 2017, p. 4) ha osservato che secondo lui AO 1 non ha chiesto una liquidazione finale poiché già disponeva dei rendiconti allegati alle diverse fatture e contenenti nel dettaglio i servizi prestati dalla società. Per il resto, né lui né __________ L__________ avrebbero mai ripetutamente parlato di richieste di acconto, con saldo a conclusione dei lavori, considerato in particolare che il primo ha parlato di “fatture”. Ne conseguirebbe che i pagamenti non sono avvenuti in attesa di effettuare il conteggio a saldo, bensì senza alcuna riserva sulla base di fatture incondizionate e prestazioni fornite, il cui costo fisso era già stato convenuto.

 

8.4    Come accennato, l’appellante produce con la sua impugnativa i doc. C e D (confronto fra doc. H e doc. N, cronologia delle prestazioni effettuate), senza tuttavia argomentare sulla base dell’art. 317 CPC, spiegando perché gli stessi sarebbero ammissibili. Qualora contenenti elementi di novità già proponibili in prima sede, i medesimi sarebbero irricevibili. Secondo quanto illustrato dall’appellante essi sarebbero piuttosto una riproposizione schematica di informazioni già contenute in altri documenti e negli allegati introduttivi. In ogni caso, essi non sono determinanti ai fini della presente vertenza, per i motivi che seguiranno.

                   

8.5    Al presente stadio della procedura, limitata al tema della prescrizione, determinare nel dettaglio se e quando le singole prestazioni sono state eseguite e consegnate non è risolutivo. Difatti, la trasmissione di rendiconti da parte di AP 1 non si pone in contrasto con il versamento di acconti. A differenza degli anticipi, che vengono di principio corrisposti prima dell’esecuzione delle relative prestazioni, gli acconti vengono richiesti e versati sulla base delle prestazioni già svolte e di relativi rapporti sullo stato dell’avanzamento dei lavori (“SAL”), e sono dunque di regola proporzionati alle attività effettuate o in fase di svolgimento. Il fatto che per le prestazioni elencate nei resoconti vi fosse eventualmente già un prezzo fisso concordato fra le parti, rispettivamente che AO 1 abbia o meno riconosciuto il prezzo finale da pagare per ciascuna prestazione, è una questione di merito che non riguarda la qualifica dei pagamenti effettuati, che oltre a essere sempre stati, a livello documentale, definiti quali acconti (v. sopra, consid. 8.2), non risultano puntualmente riferiti a specifiche e ben circoscritte prestazioni (tant’è che né l’appellante, né i testi o gli interrogati lo hanno illustrato e dimostrato), bensì all’insieme delle attività esposte nei rendiconti, che nemmeno risultavano integralmente terminate: come già giustamente evidenziato dal primo giudice e non contestato dall’appellante (ciò che rende le sue censure di dubbia ricevibilità, v. art. 310 e 311 CPC), ciò è ben evidente dalle dichiarazioni di __________ A__________ e __________ L__________, i quali oltre a parlare più volte di “acconti”, hanno ammesso che i rendiconti riguardavano anche prestazioni “in corso d’opera” e “voci in via di sviluppo” (v. interrogatorio di __________ A__________, verbale del 13 dicembre 2017, p. 4; teste __________ L__________, verbale del 4 aprile 2019, p. 3-4). Il primo ha altresì dichiarato (p. 5 del verbale) che gli importi richiesti nei doc. G e H costituivano unicamente una stima del lavoro già svolto. Riassumendo, le richieste non riguardano il pagamento puntuale, circoscritto e definitivo di tutto quanto già eseguito, bensì piuttosto il pagamento regolare di importi durante la fase di esecuzione dei lavori sulla base di stime e di prestazioni concluse, in corso e future.

 

8.6    A fronte di tutte queste circostanze, il semplice fatto che il primo scritto agli atti riguardante la richiesta di una liquidazione finale sia il doc. O non basta per sovvertire il giudizio di primo grado. Per il resto, già si è detto che l’asserita pattuizione del prezzo delle varie prestazioni non ostacola l’esistenza di un sistema di acconti. Neanche la presenza di firme e timbri di AO 1 sulle richieste di pagamento e parzialmente anche sui resoconti, o l’assenza di sue contestazioni in corso d’opera, possono dimostrare la natura definitiva e incondizionata degli importi versati. In primo luogo perché non risulta che il committente abbia potuto completamente verificarli per rapporto alle prestazioni svolte e al loro valore (tant’è che essi non sono riconducibili a puntuali servizi, i rendiconti contengono pure prestazioni incomplete e in fase di svolgimento e il sistema di acconti presuppone per l’appunto una liquidazione finale). In secondo luogo perché le sottoscrizioni apposte sulle richieste di pagamento, piuttosto che dichiarazioni definitive nei confronti di AP 1, devono essere interpretate quali ordini di pagamento nei confronti della banca, laddove un committente che accetta di pagare degli acconti non rinuncia per questo a una liquidazione finale.

 

8.7    Nemmeno si può concludere, sulla base delle argomentazioni appellatorie, che il committente abbia confermato la consegna o il corretto svolgimento di tutte le attività concordate approvando il saldo di cui al doc. N. Ciò è in contrasto non solo con le sue dichiarazioni (verbale del 13 dicembre 2017, p. 2-3), ma anche con la sospensione dei pagamenti successivi a quello di cui al doc. L, rispettivamente con il rifiuto di versare quanto richiesto nel doc. N. Quanto al suo onere di contestazione nell’ambito degli allegati introduttivi, egli ha pur sempre sostenuto che alcune prestazioni fatturate non sono mai state concordate, contestando in particolare di dovere una “project management fee” (petizione, p. 5, replica, p. 20 seg.), ha sottolineato di ritenere i prezzi eccessivi per rapporto al lavoro eseguito e a quanto inizialmente pattuito, ha lamentato carenze (ad esempio per quanto riguarda il sito internet) nonché la mancata ultimazione e consegna del video (petizione, p. 5-7, p. 55 e 60 replica), rilevando come l’onere della prova relativo alla consegna delle opere incombesse alla controparte. La questione in ogni caso, nonché quella della presenza di difetti, della loro tempestiva notifica e dell’ammontare della mercede, non influiscono sulla natura dei pagamenti, e dovranno invece essere chiarite nell’ambito della decisione di merito.

 

8.8    Ne consegue che nessuna delle censure appellatorie permette di sovvertire il giudizio di primo grado. In altre parole, gli importi richiesti sono da considerare quali acconti, e meglio dei regolari pagamenti a parziale copertura di un insieme di prestazioni già svolte o in corso d’opera con implicita riserva di una liquidazione finale. Ciò deve valere per tutti i versamenti, compreso quello di cui al doc. F, in primo luogo perché l’appellante non espone considerazioni sufficientemente precise a tal riguardo né tantomeno specifiche richieste, in secondo luogo perché anch’esso viene definito quale acconto nei documenti successivi e inoltre perché, tenuto conto del principio della buona fede, è opportuno considerare tutti i versamenti nell’ambito di un unico contesto, e meglio di un mutevole rapporto contrattuale in costante divenire che sarà da liquidare sulla base di una contrapposizione fra i pagamenti del committente e le spettanze dell’appaltatrice. L’eventuale restituzione di importi versati in eccesso soggiace pertanto al diritto contrattuale e al termine di prescrizione decennale (v. sopra consid. 5.4), chiaramente salvaguardato con l’inoltro dell’azione qui in oggetto.

 

9.         Visto l’esito del giudizio, non è necessario esaminare la contestazione dell’appellato relativa all’asserita tardività dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte (poiché proposta in maniera frammentata, rispettivamente estesa a tutte le pretese attoree solamente con la duplica).

 

10.      Benché esuli dal tema della presente decisione, l’appellante censura altresì alcune considerazioni del primo giudice in relazione all’onere della prova, a suo dire prematuramente ed erroneamente ripartito. A torto il giudice di prima sede avrebbe difatti rilevato, a p. 6 dell’impugnato giudizio, che il committente dovrà dimostrare l’ammontare degli acconti versati e l’appaltatrice la sua mercede, rispettivamente che gli acconti ricevuti non sono eccessivi. Per l’appellante spetterebbe difatti a AO 1, il quale ha avviato un’azione fondata sull’indebito arricchimento, dimostrare la sua pretesa. Anche nella denegata ipotesi in cui la natura della sua pretesa fosse ritenuta di tipo contrattuale, l’onere della prova sarebbe comunque a suo carico a fronte della sua accettazione senza riserve degli importi pretesi/delle prestazioni ricevute (inversione dell’onere della prova).

 

11.      La questione attiene come detto al merito della pretesa attorea e non deve essere qui risolta. Ad ogni modo, la pretesa di restituzione in esame è di natura contrattuale e riguarda l’ammontare della mercede. Simili controversie prevedono di principio l’onere per l’appaltatrice di dimostrare quanto eseguito e l’onere per il committente di dimostrare, oltre agli importi versati, anche le eventuali carenze del lavoro svolto. Spetterà poi al Pretore aggiunto verificare se nella fattispecie si possa ammettere l’accettazione, da parte di AO 1, delle varie prestazioni o del loro costo.

 

12.      In conclusione, l’appello deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Tenuto conto del tema limitato della presente decisione (art. 237 CPC in connessione con l’art. 104 cpv. 2 CPC), e di un valore litigioso di fr. 187'000.- (fr. 157'000.- + fr. 30'000.-) le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 4'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 5’000.-.

 

13.      La decisione che accerta l’assenza di prescrizione di una pretesa è una decisione incidentale ai sensi dell’art. 93 LTF, che può essere impugnata innanzi al Tribunale federale tramite il rimedio di diritto previsto per l'azione di merito (STF 2C_396/2015 del 12 maggio 2015, consid. 2.1 e 2.2; DTF 137 III 261, consid. 1.4). Nel concreto, il valore litigioso della presente controversia raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

decide:

                                   1.   L’appello 5 giugno 2020 di AP 1, __________, è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 4’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 5'000.- per ripetibili di seconda sede.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-      ;

-     .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).