Incarto n.
12.2020.80

Lugano

19 aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2014.19 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 24 giugno 2014 da

 

 

AO 1,  

patrocinata da PA 2 , 

 

 

 

contro

 

 

 

AP 1, 

patrocinata da PA 1 , 

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Euro 62'500.- (pari a fr. 76'425.15) oltre interessi al 5% dal 2 luglio 2013;

 

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 25 maggio 2020 ha accolto, condannando AP 1 al pagamento in favore di AO 1 di Euro 62'500.- oltre interessi del 5% dal 3 maggio 2013;

 

appellante la convenuta con appello 23 giugno 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di dichiarare in via principale irricevibile la petizione, rispettivamente, in via subordinata, di respingerla e, in via ancor più subordinata, di annullare la decisione 25 maggio 2020 e rinviare gli atti al Pretore per l’emanazione di una nuova sentenza dopo esperimento della necessaria istruttoria, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l’attrice con risposta 14 settembre 2020 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Nel gennaio 2013, come da conferma d’ordine 29 gennaio 2019, AP 1 ha acquistato da AO 1 dei pannelli fotovoltaici e il relativo kit di montaggio per complessivi Euro 343'334.- (doc. E), da ritirarsi presso la fabbrica (franco fabbrica, “ex works”).

 

                                         Fornitura e pagamento della merce sono stati effettuati come previsto. Con raccomandate del 30 maggio 2013 e 20 settembre 2013 AP 1 ha tuttavia notificato alla venditrice dei difetti della merce e meglio che 24 moduli presentavano dimensioni diverse da quelle previste e soprattutto che, in genere, i pannelli fotovoltaici non erano impermeabili (doc. 5 e 6).

 

                                         Nel frattempo, il 29 aprile 2013, AP 1 ha effettuato una seconda ordinazione di pannelli fotovoltaici con kit di montaggio a AO 1, per un valore di Euro 71'000.-, regolarmente forniti, ma per i quali, dopo il versamento dell’acconto di Euro 8'500.-, è rimasto scoperto il saldo di Euro 62'500.-.

 

                                         A seguito delle infiltrazioni d’acqua riscontrate nel proprio immobile di __________ (__________, Italia) sul quale erano stati collocati i pannelli fotovoltaici della prima fornitura, AP 1 ha istato presso il Tribunale civile di __________ l’esperimento di un Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 CPC-IT volto ad accertarne le cause e le conseguenze. Il perito incaricato, ing. P__________ M__________ L__________ ha allestito il proprio referto in data 20 febbraio 2014, con il quale ha concluso che la causa dell’inconveniente era il distacco dei lati contigui delle cornici che ne aveva compromesso l’impermeabilità, che se il tetto avesse avuto un’inclinazione maggiore ai 10° l’infiltrazione sarebbe stata sicuramente inferiore e probabilmente nulla e che i costi per una riparazione dell’opera ammontavano a Euro 62'281.16 oltre IVA (doc. 8 pag. 81).

                                        

                                   2.   Con petizione 24 giugno 2014 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AO 1innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud, per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 62'500.- (pari a fr. 76'425.15) oltre interessi al 5% dal 2 luglio 2013, rivendicando il saldo del prezzo stabilito a fronte del regolare adempimento del contratto di compravendita da parte sua.

                                         La convenuta si è opposta alla petizione contestando avantutto la competenza territoriale del tribunale ed eccependo in seguito il fatto che i pannelli acquistati con il primo contratto sarebbero stati difettosi in quanto, contrariamente alle garanzie fornite dalla venditrice e a quanto indicato nella scheda tecnica, non avrebbero garantito l’impermeabilizzazione della superficie sottostante con la conseguenza che all’interno del capannone sul quale erano stati installati si sono verificate serie infiltrazioni d’acqua, fatto che avrebbe comportato un minor valore della merce fornita pari ai costi necessari per sanare le non conformità, il cui corrispettivo, indicato in Euro 55'512.68 più IVA (fr. 67'725.45 più IVA) con riferimento all’esito dell’Accertamento tecnico preventivo (doc. 8, che a pag. 41 indicava effettivamente tale importo), è stato posto in compensazione con il credito rivendicato con la petizione.

 

                                         Con replica 10 febbraio 2015 l’attrice, confermandosi nelle proprie pretese, ha contestato quella posta in compensazione, osservando come le lamentate infiltrazioni sarebbero state dovute all’errato montaggio dei pannelli, e meglio al mancato ossequio delle indicazioni sulla pendenza e sulla complanarità della struttura portante su cui dovevano essere adagiati i moduli contenute nelle istruzioni di montaggio, così come per la mancata posa della prescritta membrana anti-vapore. Essendo queste omissioni ascrivibili unicamente all’acquirente ed essendo la merce stata consegnata scevra di difetti, non sarebbe sussistito alcun minor valore della stessa. Con duplica 16 marzo 2015 la convenuta ha ribadito le proprie allegazioni e contestato che fossero stati commessi errori nella posa dei pannelli, che la membrana anti vapore sarebbe stata inutile per il tipo di infiltrazioni riscontrate e asserito che la pendenza scelta non era mai stata oggetto di indicazioni o riserve da parte dei tecnici della venditrice che avevano ispezionato i luoghi prima della posa.

 

                                   3.   Con decisione incidentale 3 agosto 2015 il primo giudice ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale della convenuta, ritenuto che il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, vista la modalità di spedizione prevista “franco fabbrica”, era la sede dell’azienda produttrice, ovvero __________ (art. 5 cifra 1 lett. b CLug).

 

                                         Esperita l’istruttoria e preso atto delle arringhe finali delle parti, il Pretore, con decisione 25 maggio 2020, ha accolto la petizione, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 18'000.- e le spese di conciliazione di fr. 1’000.- a carico della convenuta, chiamata altresì a rifondere alla controparte fr. 10'000.- per ripetibili.

                                         Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la pretesa attorea fosse fondata e che non vi fossero le basi per riconoscere il credito della convenuta posto in compensazione, avendo egli escluso, sulla scorta della perizia giudiziaria (giudicata più concludente e convincente dell’accertamento tecnico preventivo di cui al doc. 8) e delle altre prove assunte, l’esistenza di difetti nei pannelli fotovoltaici venduti, sicché se fossero stati montati correttamente avrebbero offerto l’impermeabilità promessa. Di conseguenza non vi era spazio per l’applicazione dell’art. 35 segg. CVIM (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci)

 

                                   4.   Con l’appello 23 giugno 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 14 settembre 2020, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di, in via principale, dichiarare irricevibile la petizione, rispettivamente, in via subordinata, di respingerla e, in via ancor più subordinata, di annullare la decisione 25 maggio 2020 e rinviare gli atti al Pretore, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

 

                                         Essa ha rimproverato al Pretore di non aver tenuto da un lato conto del reale valore probatorio dell’Accertamento tecnico preventivo, al quale “probabilmente” non è stata riconosciuta la rilevanza ufficiale di cui gode, e di avere dall’altro lato giudicato valida una perizia giudiziaria che risulterebbe invece essere confusa, poco tecnica e contraddittoria. In realtà AP 1 avrebbe fornito la prova piena della non conformità della merce vendutale da AO 1.

 

                                   5.   Quale prima considerazione, per evadere subito la questione, va osservato come, nonostante in via principale abbia chiesto di dichiarare la petizione 24 giugno 2014 irricevibile, l’appellante non solo non ha motivato tale richiesta, ma neppure vi ha fatto il minimo cenno nei considerandi del suo allegato ricorsuale.

                                         La carente motivazione rende pertanto questa richiesta del tutto irricevibile (art. 310 e 311 CPC).

 

                                         Trattandosi di presupposto processuale (art. 59 CPC) da esaminare d’ufficio (art. 60 CPC), va comunque sia precisato che le conclusioni cui è giunto il Pretore sono corrette: in applicazione dell’art. 5 cifra 1 lett. b CLug è data la competenza della Pretura di Mendrisio-Sud, essendo __________ il luogo d’adempimento del contratto in oggetto. In effetti con la clausola (incoterm) della consegna della merce “franco fabbrica” (EXW, “ex works”, “ab Werk”) le parti hanno concordato che quale luogo d’esecuzione della prestazione caratteristica del negozio giuridico debba valere proprio la sede del venditore (Wittwer, Zehn Jahren neuer Erfüllungsortgerichtsstand im Europäischen Prozessrecht, AJP 2012, pag. 679 segg.; DTF 140 III 418 consid. 4.4.1).

 

                                   6.   Pure da sottolineare prima dell’analisi delle singole critiche alla sentenza, è che con l’appello sono stati evocati fatti nuovi, mai richiamati in precedenza, che risultano così irricevibili ai sensi dell’art. 317 CPC.

 

                                         In particolare, per quanto qui di rilevanza, seppure già con la duplica la convenuta abbia accennato al fatto che i tecnici dell’attrice avessero ripetutamente ispezionato lo stato dei luoghi prima della posa in opera senza impartire alcune prescrizione o sconsigliarne l’installazione, negli allegati introduttivi non è mai stato indicato che in tali sopralluoghi si fosse discusso dell’angolo di inclinazione della copertura, che l’incaricato di AO 1 avesse mostrato ai rappresentanti di AP 1 il manuale tecnico dicendo che l’inclinazione di almeno 10° era solo consigliata e che quella esistente andava bene seppure ampiamente inferiore a tale limite (appello, consid. 15 pag. 5). Tantomeno compare, se non nelle conclusioni e dunque tardivamente, il nome del tecnico __________ M__________, asseritamente ritenuto legato all’attrice, che avrebbe esaminato e supervisionato i progetti di realizzazione dell’edificio, nonostante il suo nominativo fosse già contenuto nello scritto di contestazione di AP 1 del 20 settembre 2019 (doc. 6).

 

                                   7.   Venendo al merito, nel caso concreto è pacifico e incontestato che le parti siano legate da un rapporto contrattuale retto dalla già menzionata Convenzione delle Nazioni unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CVIM, RS 0.221.211.1), avendo esse sede in Svizzera, rispettivamente in Italia, nazioni che ne sono parte (la prima dal 1° marzo 1991 e la seconda dal 1° gennaio 1988).

 

                                         La procedura è per contro retta dal diritto elvetico.

 

                                   8.   Il Pretore, constatato che l’appellante non ha mai negato di essere debitrice del credito residuo di Euro 62'500.- relativo al contratto di compravendita del 29 aprile 2013, limitandosi a opporvi in compensazione una propria contropretesa per minor valore della merce vendutale con la precedente fornitura, ha fondato il suo giudizio sulle conclusioni contenute nel referto del perito giudiziario da lui incaricato, ing. __________ D__________ B__________, considerandolo un lavoro qualitativamente apprezzabile, completo, motivato e condivisibile, al punto da poterlo ritenere, secondo il principio del libero apprezzamento delle prove di cui all’art. 157 CPC, più concludente e convincente dell’accertamento tecnico preventivo. A maggior ragione se considerato che il primo si era confrontato con i contenuti del secondo, confermandolo tuttavia soltanto per quanto atteneva al mancato rispetto dell’inclinazione minima.

                                         In particolare egli, premesso che le parti concordavano sul fatto che la responsabilità della venditrice fosse limitata alla fornitura della merce, non essendo stato previsto alcun obbligo di procedere al relativo montaggio, ha tenuto conto che dalla perizia giudiziaria era emerso che: i) i pannelli forniti avevano le caratteristiche descritte nelle istruzioni di montaggio e nel documento “la tecnologia del sistema capillary comb”; ii) gli stessi, se installati correttamente, garantivano l’impermeabilizzazione del tetto sotto la loro proiezione sul piano orizzontale; iii) la copertura realizzata da AP 1 denotava una non complanarità dei moduli, un’irregolarità dell’allineamento degli stessi secondo l’asse colmo-gronda di circa 10-15 mm e dei “sormonti sghembi”; iv) nella copertura realizzata non erano stati posati i moduli rispettando nei punti di sormonto il preciso allineamento con la linea di fede incisa in ognuno di essi; v) la copertura realizzata aveva un’inclinazione di soli 5°, mentre l’angolo minimo consigliato nelle istruzioni di montaggio era di 10°; vi) le infiltrazioni d’acqua piovana erano da imputare all’inclinazione della falda, oltre che alle diverse non conformità rispetto alle prescrizioni d’installazione (sentenza impugnata consid. 3.1-3.3), concludendo che dal referto peritale emergeva con chiarezza che le lamentate problematiche di infiltrazione d’acqua erano integralmente imputabili a errori nel montaggio dei pannelli forniti, i quali, come tali, non presentavano alcuna difformità rispetto alle qualità promesse, per cui, se installati correttamente, essi garantivano l’impermeabilità, di modo che non era provata una loro non conformità ai sensi dell’art. 35 segg. CVIM.

                                         Sull’altro fronte il primo giudice, con riferimento all’Accertamento tecnico preventivo (doc.8), dopo aver puntualizzato come esso riconoscesse quale concausa delle infiltrazioni anche l’insufficiente inclinazione dei pannelli rispetto al piano orizzontale, ha ritenuto che non bastasse a rimettere in discussione le conclusioni del perito giudiziario in punto all’assenza di difetti della merce fornita. A suo dire, pur avendone l’esperto che lo aveva redatto confermato i contenuti in occasione della sua audizione testimoniale per rogatoria, non andava trascurato il fatto che esso era stato allestito in una fase preliminare della procedura e non dopo un completo scambio di allegati tra le parti in causa, per cui esso aveva un valore parificabile a quello di una perizia assunta in via cautelare (art. 158 CPC) e si inseriva su un oggetto litigioso non ancora completamente cristallizzato, tanto che la stessa procedura italiana ne ammette una riassunzione nel contesto della procedura di merito.

 

                               8.1.   Per l’appellante, innanzitutto, “probabilmente” l’accertamento tecnico preventivo non è stato valutato attribuendogli l’importanza ufficiale che ha. Esso non avrebbe la valenza di una perizia assunta ai sensi dell’art. 158 CPC, ma sarebbe un procedimento cautelare finalizzato sia a far verificare prima del giudizio lo stato dei luoghi o la qualità e la condizione delle cose, sia a fare delle valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica, così che costituirebbe una valutazione dello status quo ante volta a fornire al giudice gli elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere ad aiutare il suo convincimento in ordine alla fondatezza delle pretese avanzate. Lo scopo sarebbe quindi quello di impedire la dispersione degli elementi probatori a seguito delle modifiche che potrebbero insorgere con il passare del tempo e di preservare determinati accertamenti di fatto; in altri termini, a suo dire, sarebbe uno strumento mirante a costituire una prova prima del processo e in vista del processo. Nella fattispecie, inoltre, l’accertamento tecnico preventivo sarebbe stato svolto nel rispetto del diritto al contraddittorio. Infine, la perizia tecnica dell’ing. P__________ M__________ L__________ sarebbe lineare, logica e coerente nelle sue conclusioni e non deve essere confusa con una perizia di parte per cui le sue seguenti conclusioni sarebbero da considerarsi affidabili: i) l’istallazione sarebbe avvenuta a regola d’arte e a causare le infiltrazione è stato il fatto che le alette laterali dei pannelli non si incastravano alla perfezione, determinando delle fessure, mentre non sarebbero stati riscontrati danneggiamenti e il loro posizionamento sarebbe stato giudicato corretto; ii) l’angolo di pendenza tra i 10° e i 90° avrebbe costituito un mero consiglio e non una prescrizione obbligatoria, laddove per angoli inferiori il manuale di montaggio indicava la necessità di rivolgersi all’ufficio tecnico del produttore; iii) la membrana anti-vapore, atta eventualmente a risolvere i problemi di condensa, sarebbe stata inidonea a garantire l’impermeabilizzazione ed evitare le infiltrazioni.

 

                                         Per contro, secondo l’appellante, il perito giudiziario ing. D__________ B__________ avrebbe reso un referto con varie incongruenze che lo renderebbero poco attendibile. In particolare: i) avendo asserito che nella realizzazione della copertura la sequenza di montaggio era stata rispettata e i punti di incrocio risultavano corretti, confermando così l’esatto assemblamento da parte della convenuta; ii) accertando che la pendenza dei pannelli era tra i 5° e gli 8° avrebbe confermato che l’indicazione del rispetto di un’inclinazione di almeno 10° era un mero consiglio di installazione; iii) avendo dichiarato che la membrana anti-vapore fosse adatta a garantire l’evacuazione dell’acqua piovana in caso di rottura di uno o più moduli ma non a fungere da impermeabilizzazione, per poi contraddirsi dicendo che essa era “sufficiente ad impedire le infiltrazioni di acqua piovana”; iv) avendo parlato del mancato allineamento con la linea di fede incisa sulla cornice di ogni modulo, che avrebbe causato sormonti sghembi, per poi asserire che le indicazioni di montaggio non riportavano nulla in proposito; v) esprimendosi in maniera contraddittoria sulla complanarità e sull’allineamento dei moduli secondo l’asse colmo-gronda.

 

                               8.2.   Una perizia giudiziaria è soggetta, come ogni mezzo di prova, al libero apprezzamento del giudice (art. 157 CPC), che può di principio distanziarsene soltanto per motivi convincenti, ovvero se in base alle altre prove assunte e alle argomentazioni delle parti emergono serie obiezioni circa la valenza degli accertamenti peritali (DTF 138 III 193 consid. 4.3.1). In virtù delle conoscenze professionali specifiche del perito, il giudice può dunque scostarsi dal referto solo per motivi importanti, che deve indicare, quali per esempio quando esso risulta contraddittorio o attribuisce un senso e una portata inesatti ai documenti o alle dichiarazioni cui si richiama (STF 4A_300/2019 del 17 aprile 2020 consid. 2.1); egli è pure tenuto a raccogliere prove complementari allorquando le conclusioni della perizia giudiziaria di rivelano dubbie su elementi essenziali (DTF 141 IV 369 consid. 6.1; STF 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 1.2).

 

                                         Di fronte a una perizia giudiziaria, che viene allestita proprio per il fatto che il giudice non dispone delle necessarie competenze nella materia (DTF 132 III 83 consid. 3.5), quest’ultimo è obbligato a esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni (II CCA 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25 gennaio 2017 inc. n. 12.2015.25). Cionondimeno, se egli decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza (II CCA 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25 gennaio 2017 inc. n. 12.2015.25), ritenuto invece che se intende distanziarsene, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve spiegare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto (II CCA 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25 gennaio 2017 inc. n. 12.2015.25), illustrando in particolare, alla luce degli argomenti della parte che la contesta, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali della scienza o dell’arte che entrano in considerazione (II CCA 28 agosto 2012 inc. n. 12.2010.221, 11 marzo 2013 inc. n. 12.2011.101), fermo restando che l’adduzione di mere congetture o considerazioni soggettive di tale parte non è sufficiente (II CCA 28 gennaio 2016 inc. n. 12.2014.175, 25 gennaio 2017 inc. n. 12.2015.25). 

 

                                         Come tutte le prove, anche la perizia può essere assunta a titolo cautelare (art. 158 CPC). Pur essendo il valore probatorio di un simile referto per il merito parificabile a quello di quella giudiziaria (DTF 142 III 40 consid. 3.1.3; 140 III consid. 3.3.3), non si può omettere di considerare che esso è caratterizzato dalla particolarità che il tema litigioso posto a suo fondamento è principalmente quello indicato dall’istante e non è stato necessariamente approfondito in tutti i suoi aspetti, fatto che può comportare il suo recesso di fronte a risultanze probatorie di segno divergente acquisite nella causa di merito giusta l’art. 231 CPC, compresa la sua riassunzione (Trezzini, Commentario pratico al CPC, II ed., Vol.1, n. 94 ad art. 158).

 

                               8.3.   La decisione pretorile di concedere maggior pregio probatorio alla perizia giudiziaria rispetto all’Accertamento tecnico preventivo deve essere confermata, non riuscendo le critiche dell’appellante a rimetterne in discussione la fondatezza.

 

                            8.3.1.   Non corrisponde al vero quanto sostenuto da AP 1 in merito al fatto che l’importanza dell’istituto italiano dell’Accertamento tecnico preventivo sia stata sottovalutata dal Pretore. Dalla sentenza emerge in effetti che il primo giudice ha debitamente considerato il contesto in cui è stata richiesta e allestita la prova e non ha commesso nessun errore a parificarla (non quindi a ritenerla identica ma analoga) a una perizia assunta in via cautelare ai sensi dell’art. 158 CPC. È lo stesso art. 692 CPC-IT, cui rimanda l’art. 696 CPC-IT, a parlare espressamente di prova “a futura memoria” ed è quest’ultima norma a chiarire che si tratta di un istituto da assumere in situazioni d’urgenza, così come è stata la stessa parte istante AP 1 a motivare la propria richiesta di procedere all’assunzione di un accertamento tecnico giudiziale ai sensi dell’art. 396 CPC in quanto aveva la “necessità di procedere urgentemente all’accertamento tecnico dei vizi oggetto di contestazione al fine di poter dare corso senza ulteriore indugio agli occorrenti interventi di sostituzione-riparazione” (doc. 7, pag. 3).

                                         A confermare l’assimilabilità dell’Accertamento tecnico preventivo a una prova assunta a titolo cautelare secondo la legge elvetica contribuisce poi, come rettamente sottolineato nella sentenza impugnata, il fatto che lo stesso diritto procedurale italiano ne consenta la riassunzione nel giudizio di merito (art. 698 CPC-IT).

 

                                         Non è dunque errato ritenere che si sia trattato di una prova assunta “in una fase preliminare della procedura e non a seguito di un completo scambio di allegati tra le parti in causa” e che “si inserisce su di un oggetto litigioso non ancora completamente cristallizzato” (sentenza consid. 3.6 pag. 4).

 

                                         Le delucidazioni (rimaste alla fase di allegazione di parte, quindi non sostanziate almeno con rinvii a disposizioni di legge o a giurisprudenza) in merito alla procedura applicabile per l’Accertamento tecnico preventivo su cui si è soffermata AP 1 non destituiscono di valenza la posizione del Pretore, poiché da nessuna parte egli ha asserito che la prova sia stata assunta in assenza di contraddittorio (come sembrerebbe sostenere l’appellante) o in violazione dei diritti di una delle parti, né tanto meno l’ha considerata una semplice perizia di parte.

                                         Che la perizia in questione - prima di essere giudicata insufficiente per invalidare quella giudiziaria - sia stata considerata una valida prova e come tale debitamente ponderata è confermato pure dal fatto che il primo giudice ha espressamente sottolineato nella sentenza che il referto italiano era stato confermato nei suoi contenuti e nelle sue conclusioni con un’ulteriore prova assunta nell’ambito del presente procedimento, ossia con l’audizione rogatoriale 25 luglio 2016 del tecnico che lo aveva allestito.

 

                                         Abbondanzialmente si rileva che anche l’appellante stessa ha, per atti concludenti, riconosciuto che il contesto nel quale era stato assunto l’Accertamento tecnico preventivo era diverso da quello della procedura di merito, avendo essa stessa inserito tra le prove notificate alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud la perizia giudiziaria (verbale di udienza 30 aprile 2015).

 

                            8.3.2.   Fondamentali per la valutazione della fondatezza delle pretese d’appello sono, più che le osservazioni favorevoli all’Accertamento tecnico preventivo, le critiche mosse alla perizia giudiziaria su cui si è poggiato il Pretore, che presenterebbe una serie di incongruenze tali da renderne dubbia l’attendibilità.

                                         A detta di AP 1 tali contraddizioni consisterebbero nell’aver constatato le copiose infiltrazioni nella copertura del capannone di __________; nel poi aver confermato l’esatto assemblamento e montaggio dell’impianto; nell’aver sostenuto che la pendenza minima di 10° era un mero consiglio di installazione; nell’aver dichiarato che la barriera anti-vapore non era atta a garantire l’impermeabilizzazione della copertura sottostante i pannelli fotovoltaici, ma solo a garantire l’evacuazione dell’acqua piovana in caso di rottura di uno o più moduli, per poi asserire più oltre che essa era sufficiente a impedire le infiltrazioni di acqua piovana; nell’aver risposto affermativamente alla domanda sul mancato allineamento con la linea di fede incisa sulla cornice di ogni singolo modulo, che avrebbe determinato i sormonti sghembi, ritenuto che le istruzioni di montaggio non riportavano nulla in proposito; nell’avere scritto di non condividere le osservazioni del tecnico di parte P__________ F__________ P__________ secondo cui la mancanza di complanarità costituiva una non corretta installazione dei moduli e per il quale un dislivello di 2-3 cm su una lunghezza di una falda di oltre 14 metri, pari a un dislivello di circa lo 0.02%, fosse da considerare un forte dislivello e nell’avere osservato che l’allineamento dei moduli secondo l’asse colmo gronda su una lunghezza di 15 m corrispondeva a una non conformità dello 0.1% e che la dilatazione totale si assestava a 24 mm circa.

 

                                         Premesso che delle imprecisioni o contraddizioni di per sé non sono motivo per destituire di fondamento una perizia che nel suo complesso, ad un esame approfondito, si rivela coerente e scientificamente sostenibile, ma hanno il mero effetto di imporre eventualmente al giudice di sciogliere i nodi che esse pongono, sempre che le relative questioni siano d’importanza per il giudizio, va rilevato che nessuna delle critiche avanzate dall’appellante al referto dell’ing. __________ D__________ B__________ è oggettivamente atta a consentire di concludere che la scelta del Pretore di affidarsi ad essa sia stata errata.

                                         In effetti si tratta di obiezioni fondate su interpretazioni soggettive dell’appellante di quanto scritto dal perito giudiziario, che in alcuni casi nemmeno è dato a comprendere perché costituirebbero delle contraddizioni.

                                         Nel dettaglio si può osservare che: i) l’esistenza di infiltrazioni non è mai stata contestata; semplicemente in occasione del sopralluogo per la prima parte del referto non era stato possibile simulare la pioggia e dunque accertarle; ii) il perito ha effettivamente sostenuto che l’angolo minimo di 10° era consigliato nelle istruzioni, come effettivamente era, ma ha pure indicato che per deroghe a queste disposizioni era necessario rivolgersi all’Ufficio tecnico della casa produttrice, il che significa che per pendenze inferiori si doveva valutare con quest’ultimo se adottare delle misure per evitare inconvenienti, cosa che non è mai stato allegato essere avvenuta; iii) se effettivamente nel referto del 25 maggio 2018 si può leggere dapprima che la barriera anti-vapore “è sufficiente ad impedire le infiltrazioni di acqua piovana” (allegato 2 R5), più oltre il perito non si è contraddetto ma ha precisato l’affermazione scrivendo che “precisiamo inoltre che lo scopo della membrana anti-vapore, così come indicata nelle istruzioni di montaggio, è quella di garantire l’evacuazione dell’acqua piovana in caso di rottura/difetto di uno o più moduli e non quella di fungere da impermeabilizzatore” (allegato 2 R8 i.f.), per poi chiarire definitivamente con il referto di complemento 30 aprile 2019 reso dopo il secondo sopralluogo che tale barriera “non garantisce l’impermeabilizzazione se non per poche gocce d’acqua”; iv) il perito ha accertato quale sia stato il dislivello dei pannelli e non si vede nulla di contraddittorio nel non averlo considerato “forte”, anzi; v) il perito ha parlato di corretta esecuzione dei moduli con preciso riferimento alla non corretta “esecuzione delle sovrapposizioni dei moduli in corrispondenza dei nodi” e alla mancata complanarità (referto 25 maggio 2018 allegato 1 R10), fatto che non contrasta con le constatazioni precedenti con cui ha accertato che i moduli non erano stati posati rispettando, nei punti di sormonto, il preciso allineamento con la linea di fede incisa in ognuno di essi e che sussistevano sormonti sghembi, rispettivamente che vi era un’irregolarità nell’allineamento dei moduli secondo l’asse colmo-gronda di circa 10-15 mm.

 

                                         Ne deriva che la perizia giudiziaria, che non ha constatato difetti dei pannelli e che ha identificato principalmente nel mancato ossequio della pendenza minima di 10° la causa delle infiltrazioni risulta anche a questa Camera lineare, completa e tecnicamente affidabile, oltre che in sintonia con i contenuti delle deposizioni dei testi sentiti.

                                         A tal proposito va abbondanzialmente aggiunto che AP 1 nemmeno indica quali sarebbero i difetti dei pannelli che sarebbero stati trascurati dal Pretore e che a suo avviso sarebbero all’origine del danno.

 

                            8.3.3.   Da ultimo va puntualizzato, seppur non necessario al giudizio, che anche l’Accertamento tecnico preventivo ha individuato quale concausa dell’infiltrazione la scarsa inclinazione dei pannelli che avrebbe provocato l’infiltrazione nel distacco tra i lati contigui (non riscontrato dal perito giudiziario) delle cornici di un’ampiezza variabile tra 0 (sic!) e 3 mm: “causa dell’inconveniente è il distacco tra i lati contigui delle cornici che risulta avere un’ampiezza variabile tra 0 e 3 o più millimetri ed è tale da permettere l’infiltrazione in quasi tutti i punti dove si incontrano quattro pannelli; se il tetto avesse avuto un’inclinazione maggiore di 10° l’infiltrazione sarebbe stata sicuramente inferiore e probabilmente nulla” (pag. 81). Invero, proprio dalla parte conclusiva della citazione si potrebbe persino intendere che anche per il tecnico italiano più che una concausa l’errato montaggio sarebbe la causa predominante, visto che se la pendenza fosse stata corretta l’acqua non sarebbe passata.

                                         Inoltre, e non è fatto trascurabile, in questo accertamento peritale da nessuna parte viene indicato che questo distacco tra i lati costituisce una difformità rispetto a quanto descritto nei manuali, rispettivamente quanto promesso.

 

                                   9.   Ciò posto, non vi è dunque motivo per rivedere la decisione del Pretore di considerare più affidabile la perizia giudiziaria e quindi non vi è spazio alcuno per l’accoglimento dell’appello. La sentenza di impugnata deve pertanto essere confermata.

                                         L’incongruenza sulla data d’inizio del calcolo degli interessi di mora tra quanto richiesto dall’attrice (2 luglio 2013) e quanto riconosciutole da giudice (3 maggio 2013) non è stata oggetto di contestazione nonostante quest’ultimo sia andato ultra petita.

                                         Le spese giudiziarie della procedura di secondo grado, calcolate sulla base del valore litigioso di Euro 62'500.-, pari a ca. fr. 69'150.- seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

 

decide:

 

 

                                   1.   L’appello 23 giugno 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 4’000.- sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF 3’500.- per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-     ;

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 .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).