Incarto n.
12.2020.86

Lugano

22 marzo 2021/lk

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.43 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 1° marzo 2018 da

 

 

 

 AP 1 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 __________

patrocinata dall’ __________  PA 2 

 

 

 

 

 

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di € 330'600.- oltre interessi del

5% dal 25 settembre 2017;

 

domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con decisione 9 giugno 2020 ha

respinto;

 

appellante l’attore con atto di appello 13 luglio 2020, con cui ha postulato la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili

di prima sede;

 

tenuto conto che l’appello non è stato notificato alla convenuta per la risposta;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.        Il 7 maggio 2013 AP 1 e sua moglie M__________ (nel frattempo deceduta) hanno aperto presso AO 1 la relazione bancaria n. __________, con diritto di firma individuale di ciascuno dei coniugi (doc. B-C). Contestualmente, essi hanno conferito a F__________, __________ (__________), una procura generale illimitata sul conto (doc. D). Il consulente bancario di riferimento era __________ D__________.

 

B.        Il 22 luglio 2013 e il successivo 14 agosto 2013 i titolari della relazione vi hanno accreditato, rispettivamente, € 210'000.- e € 120'000.- (doc. 15). Il 16 settembre 2013 F__________ ha stipulato con la banca, per conto di questi ultimi, un contratto di consulenza all'investimento (doc. E), poi annullato dal procuratore l’11 novembre 2013 (doc. 31 p. 2).

 

C.        Fra il 24 luglio 2013 e il 10 settembre 2015 il procuratore ha effettuato 15 prelevamenti in contanti dal conto in questione, per complessivi € 330'660.- (doc. 15-20 e 32), ciò che ha comportato lo svuotamento dello stesso, che è stato poi chiuso il 10 settembre 2015 (doc. 30).

 

D.        Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 1° marzo 2018 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulandone la condanna al pagamento di di € 330'600.- oltre interessi del 5% dal 25 settembre 2017 a titolo di risarcimento del danno. In sintesi, l’attore ha rimproverato alla convenuta una grave negligenza per aver permesso al procuratore F__________ di effettuare i suddetti molteplici, ravvicinati e ingenti prelievi e di svuotare il conto a insaputa sua e della moglie malgrado le suddette operazioni, del tutto anomale, avrebbero dovuto destare più di un sospetto sulla loro legittimità e indurre la banca a compiere maggiori verifiche. Di qui la violazione dell’obbligo di diligenza e informazione da parte della convenuta, che peraltro non avrebbe mai inviato ai clienti la pertinente documentazione bancaria.

 

E.        Con risposta 8 maggio 2018 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone l’integrale reiezione, contestando di avere commesso alcuna violazione contrattuale. Essa si sarebbe semplicemente limitata a eseguire le operazioni richieste da F__________ sulla base di una valida procura. Tali operazioni non generavano motivo di sospetto, tanto più che il suo consulente ha verificato presso i titolari (comunque regolarmente informati mediante l’invio di corrispondenza bancaria) che esse corrispondessero alla loro volontà. Questi ultimi dovrebbero pertanto assumersi la responsabilità per l’agire del loro procuratore.

 

F.        Con replica 21 agosto 2018 e duplica 24 ottobre 2018 le parti hanno ulteriormente sostanziato le proprie antitetiche posizioni. Dopo l’esperimento dell’istruttoria e la produzione degli allegati conclusivi scritti, con decisione 9 giugno 2020 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 8'650.- a carico dell’attore, pure condannato a versare alla controparte fr. 21'600.- per ripetibili.

 

G.       Con appello 13 luglio 2020 l’attore si è aggravato contro tale giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di prima sede.

 

E considerato

 

in diritto:

 

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 13 luglio 2020 contro la decisione 9 giugno 2020 (notificata il 12 giugno 2020) è tempestivo.

 

2.         Il gravame non è stato notificato alla parte appellata per la presentazione di una risposta, essendo le censure ivi contenute palesemente destinate all’insuccesso (art. 312 CPC).

 

3.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

 

4.         Con l’impugnata decisione, il Pretore ha evidenziato che l’esistenza del contratto di consulenza agli investimenti non ha alcuna attinenza con i prelievi a contanti e con il danno lamentato dall’attore. La questione non è tematizzata nel gravame e non necessita di essere esaminata.

 

5.         La pertinente giurisprudenza applicabile al caso concreto è già stata esposta dal giudice di prime cure senza che l’appellante vi opponga delle contestazioni. Si può comunque qui ricordare che quando i poteri di rappresentanza sono comunicati per iscritto a un terzo dal rappresentato, questi è di principio vincolato dagli atti giuridici del rappresentante che rientrano, perlomeno astrattamente e oggettivamente, nei limiti stabiliti dalla procura scritta (STF 4A_504/2018 del 10 dicembre 2019, consid. 3.2.3). La persona che affida a un terzo i propri beni, accordandogli una procura, deve assumersi il rischio di un eventuale abuso. La banca non deve intromettersi in tale relazione né è tenuta a sorvegliare le operazioni compiute dal procuratore, a meno che delle circostanze particolari facciano emergere un comportamento scorretto o abusivo di quest’ultimo. In altre parole, la banca non può prevalersi della sua buona fede se non ha fatto prova dell’attenzione e della diligenza da lei esigibili in considerazione delle circostanze concrete (STF 4C.397/2006 del 5 giugno 2007, consid. 4; STF 4A_504/2018 del 10 dicembre 2019, consid. 3.2.3).

 

6.         In relazione alla procura conferita da AP 1 e M__________, il Pretore ha accertato che essa era una procura generale conferente al titolare un potere assai ampio sulla relazione bancaria in questione, che comprendeva anche quello di effettuare dei prelevamenti in qualsiasi forma. I clienti della banca dovevano essere consapevoli della sua estensione, non solo a fronte del testo molto chiaro del documento (doc. D), ma anche poiché informati al riguardo dal loro consulente (teste __________ D__________).

 

7.         L’appellante non contesta che il testo della procura è chiaro e che esso indica gli ampi poteri conferiti a F__________ (fra cui ad esempio quello di effettuare prelievi o disposizioni in suo favore, investire e chiedere la chiusura del conto). A suo dire, il primo giudice avrebbe trascurato quanto da lui osservato alla p. 4 della petizione, alle p. 3-4 della replica e alla p. 9 delle conclusioni, ma laddove non espone o approfondisce le suddette argomentazioni, la censura è di dubbia ricevibilità. La loro considerazione ad ogni modo non può mutare l’esito del giudizio. Non si vede difatti quale rilevanza dovrebbe avere il fatto che sulle due pagine della procura doc. D vi siano due codici a barre differenti (né l’appellante lo spiega). L’indicazione, alla voce “potere di firma in caso di più procuratori”, che ciascun procuratore era autorizzato ad agire individualmente non era atta a indurre i clienti in errore sul significato della procura, palesemente conferita a un’unica persona con potere di firma individuale. Nemmeno può avere miglior sorte la censura secondo cui i clienti non avrebbero letto la procura in questione e non sarebbero stati consapevoli della sua portata. A tal riguardo, l’appellante osserva che solo la seconda pagina del documento è firmata (e non la prima, ovvero quella che specificava i poteri del procuratore), che è notorio che le condizioni generali e la copiosa documentazione di apertura di un conto vengono sottoscritte senza previa lettura e che tali documenti sono stati sottoposti a lui e alla moglie in occasione di un pranzo loro offerto dalla banca (come emergerebbe dalla testimonianza di __________ D__________ e dall’interrogatorio di AP 1). Tuttavia, premesso che l’apposizione della firma equivale di principio ad accettazione e che la procura in esame non è assimilabile a una clausola insolita contenuta nelle condizioni generali di un contratto, bensì è un documento di due pagine dal testo ben chiaro allestito su richiesta dei clienti stessi, anche la testimonianza di __________ D__________ è in contrasto con le tesi dell’attore. Egli non solo non ha mai sostenuto di aver sottoposto ai clienti la documentazione durante il pranzo in questione (il quale, secondo quanto riferito dall’attore alle p. 3-4, 6 e 15-16 della petizione, è stato comunque preceduto da un incontro negli uffici della banca), ma ha confermato di avere discusso con i clienti del contenuto della procura. L’appellante vi oppone contestazioni insufficienti e una propria visione soggettiva, limitandosi ad affermare che il teste non avrebbe specificato le informazioni fornite o che lui e la moglie non sarebbero stati resi attenti sulla portata illimitata della procura e non avrebbero compreso il suo significato e la differenza fra questa e una procura amministrativa, ciò che non può bastare. Lo stesso dicasi ove l’appellante rileva genericamente che, essendo la procura stata conferita a causa dei gravi problemi di salute di sua moglie, dei suoi relativi doveri di assistenza e della conseguente necessità di incaricare una persona che potesse agire in loro vece e nel loro interesse, essi pensavano che la procura fosse di tipo amministrativo e dalla portata limitata: trattasi ancora una volta di opinioni prive di riscontri oggettivi, rispettivamente supportate unicamente dall’interrogatorio dell’attore, che non possono sovvertire il giudizio impugnato.

 

8.         Con la sentenza di primo grado, il Pretore ha osservato che i prelevamenti in esame sono stati fatti dal procuratore generale di AP 1 e M__________, persona di loro fiducia. In ogni caso il 16 settembre 2013, dopo il terzo prelevamento disposto dal procuratore per un importo consistente (fr. 50'000.-), il consulente bancario ha telefonato a M__________ per accertarsi che i titolari della relazione ne fossero al corrente e che ciò corrispondesse alla loro volontà, ottenendo risposta positiva (v. doc. 31 e la testimonianza di __________ D__________, la cui valenza non può essere inficiata dalla semplice confusione del teste sulla data della telefonata). A fronte di questa dichiarazione di consenso, alla banca non può pertanto essere rimproverato alcunché con riferimento ai prelevamenti precedenti e a quelli successivi, spettando casomai ai clienti il dovere di revocare la procura qualora l’agire di F__________ non fosse stato conforme alle loro volontà.

 

9.         Con l’impugnativa, l’appellante non contesta che il procuratore fosse una persona di fiducia (cfr. anche doc. 31 p. 3). Egli sostiene che la telefonata non sarebbe mai avvenuta in quanto nessuna prova certa sussisterebbe a tal riguardo, non potendo più M__________ (deceduta il 15 febbraio 2016) riferire a tal riguardo e mancando agli atti i tabulati telefonici. Egli non si confronta tuttavia con il contenuto del doc. 31 (attestante alle p. 2-3 la telefonata “alla titolare” del 16 settembre 2013 a fronte dei tre precedenti prelievi per complessivi 80'000.- e della nuova richiesta di prelievo di 50'000.- da parte di F__________, nonché la sua approvazione e conoscenza dell’operazione), né oppone sufficienti censure alla testimonianza di __________ D__________ (non più alle dipendenze della convenuta e che ha confermato l’avvenuta telefonata a M__________). Il fatto che né il teste, né la banca abbiano specificato il numero telefonico da loro chiamato o che sulla documentazione bancaria di apertura del conto non siano indicate specifiche utenze telefoniche (che comunque la banca avrebbe potuto procurarsi in altro modo) non basta per rendere la testimonianza inattendibile. D’altronde, a tal proposito l’appellante assume posizioni contraddittorie, giacché nella petizione (p. 15 e 18) e in un diverso passaggio dell’appello (p. 12) rimprovera alla banca di non aver mai telefonato malgrado essi fossero raggiungibili su varie utenze telefoniche, rispettivamente di non aver telefonato anche a lui, oltre che alla moglie. Parimenti insufficiente, come da accertamento del primo giudice al quale l’appellante si limita a opporre la propria opinione soggettiva (ciò che non adempie al suo onere di motivazione) è che il teste abbia confuso le date, menzionando dapprima il 24 luglio 2013 ma confermando in seguito la data del 16 settembre 2013 e l’avvenuta telefonata (verbale del 25 marzo 2019, p. 3-5).

In considerazione della procura generale conferita, del ruolo di F__________ quale persona di fiducia dei clienti e della telefonata fatta dal consulente a M__________ per accertare l’accordo dei titolari della relazione ai prelievi fino a quel momento effettuati/richiesti dal procuratore (complessivamente 4 per un ammontare totale di 130'000.- sull’arco di 3 mesi), anche le ulteriori argomentazioni dell’appellante risultano inadatte a mutare l’esito del giudizio di prima sede. E meglio, quando l’appellante osserva che lo scopo del conto era il mantenimento e l’accrescimento dei propri risparmi e che la frenetica attività del procuratore, consistente unicamente in molteplici prelievi di grosse somme entro brevi lassi di tempo (come ad esempio il prelevamento, nel solo mese di dicembre 2013, di 142'000.-), avrebbe dovuto apparire palesemente abusiva e non autorizzata agli occhi della banca, egli oppone alla sentenza impugnata una propria personale interpretazione dei fatti, peraltro anche imprecisa nella misura in cui il procuratore, oltre a effettuare i prelievi, aveva altresì dato ordini d’investimento (doc. E, 15-17 e 31; teste __________ D__________, verbale del 25 marzo 2019, p. 2). Abbondanzialmente, dal doc. 31 emerge che in occasione di almeno due ulteriori prelievi la banca aveva ricevuto delle relative giustificazioni da parte del procuratore (cfr. le registrazioni del 9 settembre e dell’11 novembre 2013).

 

10.      In ogni caso, il giudice di prime cure ha osservato che l’attore e sua moglie, con la sottoscrizione dei documenti di apertura della relazione e accettazione delle relative condizioni generali, hanno indicato l’indirizzo al quale la banca avrebbe dovuto inviare tutte le comunicazioni (cfr. doc. F), ovvero presso il domicilio di M__________, in via __________ a __________ (__________), senza mai notificare un cambio di indirizzo, e hanno al contempo acconsentito che una mancata tempestiva contestazione dei rendiconti ricevuti avrebbe comportato la tacita ratifica delle operazioni ivi esposte. Giusta gli accertamenti pretorili, l’istruttoria ha confermato la trasmissione di svariati estratti conto al suddetto indirizzo (pure indicanti la finzione di ratifica in caso di mancata contestazione entro 4 settimane dalla loro ricezione): ciò risulta dalla testimonianza di __________ R__________ e dalla sigla “VS” (ovvero “Versand”, cfr. doc. 13) apposta sugli estratti conto versati agli atti. Non avendo i clienti mai sollevato obiezioni a tal riguardo, essi hanno pertanto tacitamente ratificato le operazioni eseguite dal loro procuratore.

 

11.      Il riferimento dell’appellante alla DTF 132 III 449 (o piuttosto, visto il testo citato, alla DTF 112 II 450) nonché agli art. 4 CC e 100 cpv. 2 e 3 CO è destituito di fondamento. Egli, per quanto è dato capire, afferma che il giudice può ritenere nulla una clausola che pone a carico del cliente il rischio dell’esecuzione di una prestazione da parte di una persona non autorizzata anche in caso di colpa leggera della banca e procedere a una ripartizione del rischio secondo il diritto ed equità, tenendo in considerazione il bisogno di protezione del cliente in caso di condizioni generali pre-formulate che nella pratica non vengono discusse. Egli non si avvede tuttavia che la clausola relativa alla tacita ratifica non riguarda il trasferimento del rischio e che il caso in esame non ha per oggetto l’esecuzione di ordini impartiti da una persona non autorizzata, bensì delle operazioni effettuate da un rappresentante autorizzato e coperte dalla procura generale di cui al doc. D, per cui la giurisprudenza citata è inconferente al caso in esame.

 

12.      L’appellante non contesta la correttezza dell’indirizzo di cui al doc. F né la testimonianza di __________ R__________, né che sugli estratti conto di cui ai doc. 14-20 figuri la sigla “VS”, e neppure che secondo il doc. 13 ciò significa che il documento è stato inviato per posta. Egli nemmeno contesta che le Condizioni generali prevedessero la finzione di ratifica (doc. 12, art. 10), che gli estratti conto ribadissero la necessità di sollevare contestazioni entro 4 settimane e che la banca non ha ricevuto alcuna contestazione nei termini previsti. Piuttosto, egli ripropone la sua tesi di prima sede secondo cui lui e la moglie non avrebbero mai ricevuto la suddetta documentazione, come da lui confermato in sede di interrogatorio e a suo dire non sconfessato dalle ulteriori prove agli atti. L’appellante rileva al riguardo che non esiste una conferma ufficiale attestante l’invio postale (che nemmeno si sa con quale cadenza avvenisse) e la relativa ricezione (come succede in particolare per gli invii raccomandati), che il doc. 13 è un documento interno della parte convenuta inadatto a dimostrare l’invio e che la banca avrebbe potuto comunicare via fax, ovvero tramite un mezzo di comunicazione previsto nel doc. B/36 a p. 4 che i clienti utilizzavano quotidianamente. Trattasi tuttavia ancora una volta di considerazioni generiche inadatte a contrastare gli elementi probatori citati dal Pretore a fondamento della sua decisione, che nel loro insieme permettono di accertare l’avvenuto invio della documentazione secondo le modalità espressamente pattuite con i clienti al doc. F (invio postale) e la loro mancata tempestiva contestazione. In considerazione di ciò l’appellante non può scalfire il giudizio di primo grado lamentando il mancato invio di raccomandate (senza del resto pretendere che tale mezzo fosse contrattualmente previsto per la trasmissione di semplici resoconti bancari) o il mancato utilizzo di uno strumento di comunicazione alternativo, oppure ancora riferendosi alla cadenza degli invii (trimestrale, come evincibile dalla testimonianza di __________ D__________ e dalle date di cui agli estratti conto doc. 14-20).

Ne deriva che la decisione del primo giudice di ammettere la tacita ratifica dei prelevamenti esposti negli estratti conto doc. 14-20 dev’essere confermata.

 

13.      In conclusione, gli accertamenti pretorili relativi all’estensione della procura generale conferita a F__________, all’assenza di circostanze particolari atte a palesare un comportamento illecito del procuratore (anche in considerazione dell’approvazione espressa da M__________ in occasione della telefonata del 16 settembre 2013) e alla tacita ratifica delle sue operazioni da parte dei clienti devono essere confermati. Ne discende che l’appello, manifestamente infondato e che non si è sufficientemente confrontato con la decisione di prima sede, deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile.

 

14.      Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 330'600.- (determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale), seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 7'000.-. In assenza di una riposta dell’appellata, non si assegnano ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG,

 

decide:

 

                                   1.   L’appello 13 luglio 2020 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 7'000.-, sono a carico dell’appellante. Il maggiore anticipo versato verrà restituito. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-     ;

-      .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

          

 

 

 

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).