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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Fiscalini, presidente,
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa inc. n. CM.2020.17 della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza di conciliazione 18 febbraio 2020 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’istante ha proposto di condannare il convenuto al pagamento di fr. 37'893.- a
titolo di risarcimento danni e riparazione morale, oltre a spese esecutive aggiuntive;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore ha stralciato dai ruoli con
Decreto del 9 luglio 2020 per mancato versamento dell’anticipo;
appellante l’istante con appello 20 luglio 2020 con cui chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al Decreto di stralcio e del gratuito patrocinio per la procedura di seconda istanza, la riforma del querelato giudizio nel senso che le sia riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di conciliazione e che di conseguenza le sia rilasciata l’autorizzazione ad agire;
letti ed esaminati gli atti,
considerato,
in fatto e in diritto:
che con istanza di
conciliazione del 18 febbraio 2020 AP 1 si è rivolta alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud al fine di ottenere la condanna del AO 1 al pagamento di fr.
37'893.- a titolo di risarcimento danni e riparazione morale, oltre a spese
esecutive aggiuntive, a seguito della cancellazione d’ufficio della sua residenza
in quel comune a partire dal 22 luglio 2018 operata dall’Ufficio controllo
abitanti; questa cancellazione le aveva infatti impedito di accedere allo
sportello Laps per beneficiare delle prestazioni erogate dall’Ufficio del
sostegno sociale e dell’inserimento;
che in occasione
dell’udienza del 12 maggio 2020 la parte istante si è riconfermata nelle sue
pretese, mentre il convenuto vi si è integralmente opposto. Constatata la
mancanza di un accordo il Pretore aggiunto supplente ha fissato all’istante un
termine di 10 giorni per procedere al versamento di un anticipo delle
presumibili spese processuali pari a fr. 300.-, con la comminatoria che in caso
di mancato pagamento anche entro un ulteriore termine suppletorio non si
sarebbe entrati nel merito della procedura;
che con reclamo 19 maggio
2020 contro la richiesta di anticipo AP 1 è insorta alla terza Camera civile
del Tribunale d’appello (qui di seguito IIICCA), postulandone, previa
concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento, non disponendo di mezzi
sufficienti per farvi fronte (inc. n. 13.2020.49/50);
che con ordinanza 25
maggio 2020, constatato il mancato versamento dell’anticipo nei 10 giorni
previamente fissati, il Pretore aggiunto supplente ha fissato un termine
suppletorio di 5 giorni per permettere all’istante di versare fr. 300.-, con la
comminatoria che in caso di mancato pagamento non si sarebbe entrati nel merito
della procedura;
che con decisione dell’8
luglio 2020 la IIICCA ha integralmente respinto il reclamo interposto da AP 1,
rilevando innanzitutto che rientra anche nelle competenze dell’autorità di
conciliazione richiedere il versamento di un anticipo delle spese, mentre
l’asserita precarietà della reclamante non permetteva di trarre una diversa
conclusione, dato che per poter essere esente dal versamento dell’anticipo era
necessario presentare una domanda di gratuito patrocinio (art. 117 CPC), nella
fattispecie non prodotta;
che con decreto del 9
luglio 2020 il Pretore, constatato il mancato versamento dell’anticipo spese
entro la scadenza del termine suppletorio, ha dunque stralciato la procedura
dai ruoli (art. 101 cpv. 3 CPC);
che con atto di appello del
20 luglio 2020 contro il Decreto di stralcio AP 1 è insorta a questa Camera
postulando, previa concessione dell’effetto sospensivo e l’accoglimento della
sua domanda di gratuito patrocinio per la procedura di seconda istanza, la
riforma del querelato giudizio, nel senso che le venga riconosciuto il gratuito
patrocinio per la procedura di conciliazione e che le sia rilasciata
l’autorizzazione ad agire;
che un Decreto di
stralcio come quello in esame per il mancato versamento dell’anticipo (art. 101
cpv. 3 CPC) è pronunciabile anche durante la procedura di conciliazione, dato
che per quanto concerne le spese sono applicabili i principi generali degli
art. 95 seg. CPC (Trezzini,
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a
ed., Vol. 2, n. 1 ad art. 207). La dottrina è concorde nel ritenere che uno
stralcio pronunciato sulla base dell’art. 101 cpv. 3 CPC non rientra nella
fattispecie prevista dall’art. 103 CPC, ma è piuttosto una decisione finale ai
sensi dell’art. 236 CPC che è dunque impugnabile tramite appello o reclamo, in
funzione del valore litigioso (Tappy,
Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 14 ad art. 103; Trezzini, op. cit., Vol. 1, n. 2 ad art.
103);
che nella fattispecie in
esame il valore litigioso supera di gran lunga la soglia dei fr. 10'000.-, per
cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 2 CPC); inoltre l’atto di
appello è stato interposto il 20 luglio 2020, dunque entro il termine di 30
giorni che l’istante aveva a disposizione (art. 311 CPC), rivelandosi così
tempestivo;
che il Pretore ha
erroneamente indicato il termine di 10 giorni per interporre il rimedio
dell’appello; tuttavia l’erronea indicazione fornita non ha creato pregiudizi
all’interessata;
che per ciò che concerne
la domanda dell’appellante di concedere alla decisione pretorile del 9 luglio
2020 effetto sospensivo, non vi è motivo di entrare nel merito della questione,
dato che l’appello ha già per sua natura effetto sospensivo (art. 315 CPC);
che l’istante rimprovera
al Pretore una violazione del suo diritto di essere sentita laddove non ha
preso in considerazione la sua domanda di gratuito patrocinio “avanzata
verbalmente dalla ricorrente in sede di udienza di conciliazione”,
ritenendo che “ben poteva esaminare lo stato di indigenza della ricorrente
al fine di esonerarla dall’anticipo spese” (v. appello pag. 7);
che la censura in
questione si rivela infondata dato che la semplice richiesta di poter
beneficiare del gratuito patrocinio non è sufficiente: la legge prevede
chiaramente che l’istante deve esporre la sua situazione reddituale e
patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende
proporre (art. 119 cpv. 2 CPC);
che la IIICCA nella sua
decisione sopra citata ha d’altronde già rilevato che AP 1 non aveva presentato
alcuna richiesta di gratuito patrocinio in sede di conciliazione e in effetti
il verbale dell’udienza del 12 maggio 2020 è silente al riguardo;
che l’istante nemmeno può
essere seguita laddove sostiene di aver sufficientemente motivato la sua
richiesta di gratuito patrocinio in sede di appello, dato che i fatti e i mezzi
di prova atti a dimostrare il fondamento della richiesta andavano allegati in
tempo utile (art. 152 cpv. 1 CPC), in concreto durante l’udienza di
conciliazione;
che, ancora una volta, la
parte istante non può essere seguita laddove afferma che non spettava
all’autorità di conciliazione giudicare la vertenza nel merito; difatti una
delle condizioni per l’ottenimento del gratuito patrocinio è che la causa non
appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC); questo
evidentemente implica che l’autorità in questione, anche se in modo sommario,
esamini il contenuto della vertenza;
che l’appellante
rimprovera infine al Pretore di non aver sospeso i termini per il versamento
dell’anticipo alla luce dell’inoltro del reclamo presso la IIICCA (art. 126
CPC);
che l’art. 126 cpv. 1 CPC
prevede che il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità
lo richiedono, in particolare se la decisione in questione dipende dall’esito
di un altro procedimento;
che nella fattispecie
l’istante, nel suo reclamo alla IIICCA, sosteneva che nella procedura di
conciliazione non si potesse richiedere un anticipo delle spese processuali e
che l’autorità di conciliazione non dovesse pronunciarsi sul merito della
vertenza;
che già si è detto della possibilità
anche per l’autorità di conciliazione di richiedere un anticipo sulle spese
processuali, come pure che una delle condizioni che permettono di beneficiare
del gratuito patrocinio è che la causa non appaia priva di probabilità di
successo;
che in virtù di quanto precede non è dato sapere, e l’istante nemmeno spiega, perché la procedura di conciliazione dipendesse dall’esito della procedura di reclamo di cui all’inc. n. 13.2020.49/50 e in ogni modo nessuna norma impediva la fissazione del termine suppletorio di cui all’art. 101 cpv. 3 CPC in costanza di reclamo;
che il reclamo non preclude l’efficacia e l’esecutività della
decisione impugnata e non ha dunque effetto sospensivo, a meno che questo venga
eccezionalmente concesso (art. 325 CPC), ciò che nel caso concreto non è
avvenuto;
che l’appellante ha di
fatto nondimeno beneficiato di una sospensione, il Pretore avendo atteso
l’esito del reclamo prima di emanare la sua decisione; anche l’ultima critica
dell’appellante va così respinta con conseguente conferma del giudizio
impugnato;
che le spese processuali
seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma, date le circostanze, si
ritiene opportuno rinunciarvi (art. 107 cpv. 1 lit. f CPC), di conseguenza la
domanda di gratuito patrocinio per questa sede diviene priva d’oggetto,
l’appellante non avendo peraltro fatto ricorso a un rappresentante
professionale;
che non si assegnano ripetibili alla controparte, a cui non è stato notificato l’appello;
che la presente decisione viene presa da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG.
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 20
luglio 2020 di AP 1 è respinto.
2. Non si
prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).