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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Fiscalini, presidente, |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.59 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa il 29 aprile 2020 da
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RE 1 P |
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contro |
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CO 1
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azione che il Pretore ha dichiarato inammissibile con decisione 4 febbraio 2021 in
quanto proposta da P__________ __________ e che ha stralciato con decreto 30 aprile 2021 per
quanto riguarda RE 1;
reclamante RE 1 con atto del 2 giugno 2021;
visto anche il suo ulteriore scritto del 23 giugno 2021;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con scritto 29 aprile 2020, P__________ __________ e RE 1 hanno convenuto in giudizio CO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2;
che con ordinanza 30 aprile 2020 il Pretore, ritenuto il suddetto atto per larghi tratti incomprensibile, ha assegnato agli attori un termine di 30 giorni per correggerlo, rendendolo conforme ai requisiti minimi del codice di rito (previo eventuale consulto con il curatore di P__________ __________, avv. __________ C__________, o con un altro legale), ritenuto che dalla scadenza infruttuosa del termine si sarebbe dedotto il ritiro dell’azione giudiziaria;
che la predetta decisione è stata invano impugnata dagli attori sino al Tribunale federale (cfr. inc. 13.2020.47 della terza Camera civile del Tribunale d’appello e inc. 4A_500/2020 del Tribunale federale);
che il 19 maggio 2020 gli attori hanno trasmesso al Pretore uno scritto denominato “sospensione art 126 CPC del dispositivo OR 2020.59 e sollecito accertamento gestione procedurali degli atti presso la Sezione 2 della Pretura Civile di Lugano”;
che non colmando questo scritto le lacune dell’atto introduttivo 29 aprile 2020 e ritenuti gli attori manifestamente non in grado di condurre la propria causa, con ordinanza 22 maggio 2020 il Pretore ha assegnato loro un termine di 20 giorni per munirsi di un patrocinatore, pena la designazione di un rappresentante d’ufficio;
che con successiva ordinanza 16 giugno 2020 il Pretore ha assegnato all’avv. __________ C__________ un termine di 20 giorni per indicare se egli intendesse ratificare l’atto introduttivo di causa inoltrato dal suo curatelato, e valutare la sua disponibilità a patrocinare RE 1;
che il curatore non ha ratificato l’atto in quanto introdotto da P__________ __________;
che RE 1 ha rifiutato il patrocinio dell’avv. __________ C__________ e non si è munita di un diverso patrocinatore;
che i medesimi il 22 luglio 2020 e il 3 febbraio 2021 hanno inoltrato alla Pretura ulteriori scritti contenenti varie lagnanze e richieste;
che con decisione processuale 4 febbraio 2021 il Pretore ha dichiarato inammissibile l’atto introdotto da P__________ __________, ha nominato per RE 1 un patrocinatore d’ufficio (avv. __________ G__________) e ha impartito a quest’ultima un termine di 60 giorni per chiarire le sue domande di causa, presentando una petizione che contenesse gli elementi minimi necessari di cui all’art. 221 CPC, ritenuto che la scadenza infruttuosa del termine avrebbe comportato la sua desistenza e lo stralcio del procedimento dal ruolo senza ulteriori formalità;
che su richiesta del patrocinatore d’ufficio, impossibilitato a svolgere il proprio mandato per l’assente cooperazione di RE 1, con ordinanza 1° aprile 2021 il Pretore ha revocato l’incarico conferitogli, ricordando all’attrice la possibilità di nominare un legale di sua fiducia nonché la validità e la decorrenza del termine assegnatole il 4 febbraio 2021;
che il 12 aprile 2021 RE 1 ha trasmesso alla Pretura uno scritto intitolato “sospensione procedurale dispositivo OR 2020.59 Pretore Matteo Pedrotti”;
che con decreto del 30 aprile 2021 il Pretore, costatata la scadenza infruttuosa del termine impartito all’attrice per emendare il suo atto (che non poteva essere sanato dal confuso scritto del 12 aprile 2021), ha stralciato il procedimento dal ruolo, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.-, senza assegnazione di ripetibili o indennità;
che riferendosi alla suddetta decisione, con reclamo 2 giugno 2021 RE 1 ha presentato un “reclamo al diniego procedurale del dispositivo incidentale di ricusazione del Pretore Matteo Pedrotti e annullamento ordinanze OR 2020.59 della Pretura civile di Lugano Sezione 2 per violazioni alle norme di diritto procedurale e costituzionale”, allegando svariata documentazione;
che il 23 giugno 2021 la reclamante ha presentato un ulteriore scritto denominato “sollecito indicazione composizione corte e ricusazione del Presidente Antonio Fiscalini dispositivo 12.2021.100”;
che per prassi costante questa Camera non fa precedere le decisioni da una comunicazione circa la sua composizione, neppure quando queste sono prese da un giudice unico;
che l’invito all’astensione del giudice Antonio Fiscalini è inammissibile poiché formulato senza sostanziare alcuno dei motivi di cui all’art. 47 CPC, nonché di primo acchito privo di ogni fondamento;
che con il reclamo possono essere censurati l'errata applicazione del diritto e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 CPC); il reclamo dev’essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), ritenuto che non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC);
che ci si potrebbe chiedere se il Pretore, in applicazione dell’art. 132 CPC, avrebbe dovuto dichiarare l’azione irricevibile, piuttosto che stralciarla (STF 4A_55/2021 del 2 marzo 2021, consid. 4.1, 4.2 e 5; Bohnet in: Commentaire romand CPC, 2a ed., n. 30 ad art. 132); la distinzione nondimeno è priva di portata pratica e ininfluente alla luce dell’esito del presente giudizio;
che il reclamo si riferisce alla decisione pretorile 30 aprile 2021 di cui all’inc. OR.2020.59, ma da esso non risultano comprensibili censure confrontate con il contenuto della medesima, rispettivamente che permettano di accertare che le lacune dell’atto introduttivo di causa siano state tempestivamente sanate;
che in effetti nel prolisso gravame, confuso e di difficile lettura, s’intrecciano in maniera inestricabile considerazioni di carattere generale, citazioni astratte e improprie di leggi, dottrina e giurisprudenza, critiche (anche ingiuriose) all’operato di varie Autorità e persone nonché all’organizzazione della giustizia e riferimenti a diverse procedure e decisioni, per cui esso riveste carattere querulomane e abusivo;
che non è compito della scrivente Camera individuare in questo coacervo di lamentele, che sfuggono all’esame, quali siano gli argomenti a sostegno dell’impugnativa;
che ad ogni modo un ripristino del termine per sanare l’azione è inammissibile, in primo luogo perché non richiesto secondo i dettami dell’art. 148 CPC e in secondo luogo poiché inutile alla luce dell’atteggiamento processuale della reclamante, considerato che ella potrà se del caso ripresentare l’atto, purché nel rispetto delle esigenze stabilite dal CPC;
che tutti i rimproveri mossi all’agire del Pretore Matteo Pedrotti o del Pretore Franca Galfetti Soldini per la mancata ricusa del primo sono irricevibili, in quanto non concernono la decisione impugnata; peraltro, dal gravame neppure è possibile stabilire che la reclamante abbia presentato un’istanza di ricusa nelle debite forme e con i debiti contenuti ai sensi degli art. 47 seg. CPC, né che la procedura di cui all’inc. OR.2020.59 avrebbe dovuto per questo o altri motivi essere sospesa;
che pure irricevibili sono i rinvii ad altre procedure (fra cui agli inc. SO.2019.5038 e CM.2015.695, alla curatela istituita per P__________ __________ e al condono di spese riguardanti altre cause), di cui non è data comprendere l’attinenza con la decisione impugnata;
che la stessa sorte tocca ai riferimenti della reclamante al gratuito patrocinio, estranei al tema della presente procedura, ritenuto oltretutto che il primo giudice le ha assegnato un patrocinatore d’ufficio fondandosi non sugli art. 117 seg. CPC e sulle probabilità di successo della causa (inesistenti in assenza di un atto introduttivo debitamente motivato e corredato da chiare richieste di giudizio), bensì sulla base dell’art. 69 CPC vista la manifesta incapacità della medesima di condurre la causa;
che il gravame è altresì privo di pertinenti e comprensibili richieste ai sensi degli art. 117-119 o 121 CPC;
che in questa sede non vi era motivo di prescindere dalla richiesta di anticipo delle spese ex art. 98 CPC (contenuta a soli fr. 200.-), ritenuto che la reclamante non ha addotto motivi a sostegno del contrario né ha formulato una richiesta di assistenza giudiziaria, e ha poi provveduto al pagamento dell’importo;
che la richiesta di sostituzione dell’avv. __________ G__________ andava casomai richiesta dopo l’emanazione dell’ordinanza pretorile di nomina del 4 febbraio 2021 o di quella di revoca del 1° aprile 2021, oppure nell’ambito di un reclamo avverso le medesime secondo le forme e i contenuti previsti dal CPC, ritenuto che il comportamento tenuto dalla reclamante rendeva un vuoto esercizio l’eventuale nomina d’ufficio di un nuovo legale e che nulla le impediva di designarne uno di propria fiducia;
che più in generale, la reclamante non può criticare ulteriori decisioni emanate nell’inc. OR.2020.59 se non nell’ambito dei mezzi d’impugnazione a disposizione per le medesime e nel rispetto dei termini ivi previsti;
che le critiche della reclamante all’agire dell’avv. __________ C__________ o di altri legali sono prive di pregio nonché irrilevanti per l’esito del presente giudizio;
che questa Camera non è l’autorità disciplinare o di vigilanza sulle istanze inferiori o sugli avvocati;
che avendo avuto la reclamante ampie possibilità di prendere posizione e rimediare alle lacune del suo atto e tenuto conto che i suoi scritti non soddisfano i requisiti minimi del CPC, l’esito della presente procedura non costituisce in alcun modo un formalismo eccessivo né una violazione del suo diritto di essere sentita o di accesso alla giustizia;
che pure le richieste di risarcimento e rimborso spese avanzate dalla reclamante in questa sede sono irricevibili e prive di fondamento;
che, per tutti questi motivi, il reclamo è manifestamente e integralmente inammissibile, per cui il medesimo non è neppure stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC);
che le spese processuali, fissate in applicazione dell’art. 14 LTG in complessivi fr. 200.-, seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), non essendo peraltro dati dei motivi di deroga ai sensi dell’art. 107 CPC;
che non si assegnano ripetibili o indennità alla controparte, che non ha dovuto inoltrare osservazioni;
che siccome manifestamente inammissibile, il reclamo può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
che alla luce della reiterata presentazione a questa Camera di scritti dal tenore inammissibile e inappropriato, si segnala alla reclamante che il perseverare della sua condotta querulomane potrà in futuro essere sanzionata con una multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 CPC.
Per questi motivi,
decide:
1. Il reclamo 2 giugno 2021 di RE 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali della procedura di seconda sede, di complessivi fr. 200.-, sono a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili o indennità.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).