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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.58 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15 marzo 2018 da
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AO 1 (IT)
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contro |
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AP 1
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con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 117'450.70
oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2016, e subordinatamente di fr. 70'000.- oltre
interessi del 5% dal 1° gennaio 2016;
pretese avversate dalla convenuta, che con risposta 18 giugno 2018 ha altresì sollevato
in via eventuale la compensazione del credito dell’attore con delle proprie contro-
pretese;
vista la decisione 14 giugno 2021 con cui il Pretore ha respinto la domanda principale,
ma ha accolto la domanda subordinata dell’attore;
appellante la convenuta con atto di appello 16 agosto 2021, con cui ha postulato in via
principale l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al Pretore per
il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di un nuovo giudizio nel merito ai sensi
dei considerandi, e in via subordinata la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere integralmente la petizione e modificare la ripartizione e quantificazione delle
spese giudiziarie di prima sede, il tutto in ogni caso con protesta di tasse, spese e
ripetibili di secondo grado;
mentre l’attore con risposta 8 ottobre 2021 ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. AP 1 è una società con sede a __________ e che gestisce il centro sportivo “__________” in via __________ a __________. AO 1 è stato presidente del Consiglio d’amministrazione sino al 30 novembre 2015, e sino a pochi mesi prima anche azionista della società. E meglio, con contratto 4 agosto 2015 AO 1 e V__________, nella veste di rappresentanti dell’azionariato di AP 1 (composto da AO 1, V__________, G__________ Srl e E__________) hanno venduto a R__________, C__________ e I__________ l’intero pacchetto azionario di AP 1 per l’importo di fr. 1'200'000.- (doc. C).
B.
Quanto al contenuto del contratto, al quale è stato allegato sub 1) il
bilancio societario provvisorio (“draft”) al 24 giugno 2015, le sue
premesse danno atto che “le parti hanno già dato corso alla verifica dei
valori contabili espressi nella situazione di cui in allegato sub 1) nonché di
tutta la documentazione contrattuale relativa ai rapporti attualmente in essere
per l’esercizio dell’attività” e che “la società AP 1 è venduta
nell’attuale stato di fatto e di diritto, con ogni accessione, dipendenza e
pertinenza, diritto, ragione, azione e servitù, attive e passive, come visti,
esaminati, accettati, salvo quanto qui espressamente escluso o precisato”.
All’art. 2 del contratto è stabilito che la parte acquirente sarebbe subentrata
in ogni eventuale credito vantato dai correntisti nei confronti della società
di cui all’allegato sub 1) ad eccezione di quanto indicato all’art. 7.1. Al
suddetto art. 7.1 le parti hanno indicato che: “Parte acquirente” prende
atto che la società AP 1 si è impegnata a liquidare la voce debiti verso
dipendenti (ovvero il sig. AO 1) a bilancio per CHF 117'450.70, concordando con
il medesimo un importo forfettario di
CHF 70'000.00 (settantamila) che verrà pagato il 31 dicembre 2015. All’art.
3 la parte cedente ha dichiarato e garantito alla parte acquirente che tutte le
voci attive e passive nella situazione di cui all’allegato sub. 1) sono vere e
reali e riferite all’intera attività della società ceduta, come pure che la
contabilità della società è tenuta regolarmente.
C.
A fronte del mancato pagamento del suddetto credito salariale alla
scadenza del 31 dicembre 2015 e previo ottenimento dell’autorizzazione ad
agire, con petizione 15 marzo 2018 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di
fr. 117'450.70 oltre interessi o subordinatamente di fr. 70'000.- oltre
interessi, e rilevando che il suddetto credito, risultante dal contratto doc.
C e dall’annesso bilancio provvisorio, deriva dalla sua attività di direttore
del centro “__________”.
D.
Con risposta 18 giugno 2018 AP 1 si è opposta alla petizione,
contestando la validità della clausola contrattuale 7.1 e l’esistenza del
soggiacente credito (segnatamente per l’assenza di un valido contratto di
lavoro, di un rapporto di subordinazione fra l’attore e la società e di una
relativa prestazione lavorativa). In via subordinata, la medesima ha opposto in
compensazione alla pretesa attorea svariati suoi asseriti crediti, e meglio: uno
di fr. 28'482.70 derivante da un prestito concesso a AO 1 rispettivamente dagli
importi da lui prelevati dai conti societari (“credito correntista”); uno di almeno
€ 110'000.- a titolo di risarcimento dei danni da lui causati alla società a
causa dell’impossibilità di incassare un credito figurante a bilancio nei
confronti della O__________ Srl, nel frattempo già liquidata e cancellata dallo
stesso AO 1; uno di fr. 9'342.95 per i danni da lui causati al veicolo
aziendale; uno di
fr. 95'904.- derivante dall’utilizzo non autorizzato del suddetto veicolo
aziendale; e infine uno di almeno fr. 1'096.35 e € 4'656.08 per una serie di
multe notificate alla società ma derivanti da infrazioni alle norme della
circolazione stradale commesse dall’attore alla guida del veicolo aziendale.
E. Con replica 24 ottobre 2018 e duplica 17 dicembre 2018 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche tesi, contestando quelle avverse. In particolare, l’attore ha contestato i crediti compensanti della convenuta; quest’ultima ha sollevato l’eccezione della prescrizione della pretesa attorea e ha ridotto il proprio asserito credito correntista a fr. 22'561.10.
F. Con ordinanza 20 marzo 2019 il Pretore si è espresso sulle prove respingendo una buona parte di quelle proposte dalla convenuta a causa della violazione dei suoi oneri di allegazione e specificazione. Conseguentemente l’audizione dei testi S__________ e C__________ e le deposizioni di AO 1 e I__________, hanno avuto per oggetto solo i temi indicati nella suddetta ordinanza.
G. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti, il Pretore ha respinto l’azione principale dell’attore ma ha accolto la sua domanda subordinata, condannando la convenuta a versargli fr. 70'000.- oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2016, ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'500.- e le spese di fr. 40.- (oltre a quelle della procedura di conciliazione di fr. 250.-) a carico dell’attore per il 40% e della convenuta per il 60% e condannando quest’ultima a versare alla controparte fr. 6'000.- a titolo di ripetibili. In sintesi, il Pretore ha stabilito che la convenuta è vincolata al riconoscimento di debito di cui all’art. 7.1 del contratto doc. C (non avendo essa sufficientemente allegato e sostanziato un vizio di volontà) e che d’altra parte AO 1 ha contrattualmente riconosciuto una riduzione del suo credito a fr. 70'000.- rispetto ai fr. 117'450.70 inizialmente dovuti, né ha dimostrato la rinascita della pretesa originaria. Quanto alle pretese compensatorie della convenuta, il Pretore ha ritenuto ammissibili e sufficientemente allegate unicamente quelle riferite al veicolo aziendale, ritenendole tuttavia infondate.
H. Con appello 16 agosto 2021 la convenuta si è aggravata contro tale giudizio, postulandone in via principale l’annullamento e il rinvio dell’incarto al Pretore per il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di un nuovo giudizio nel merito e in via subordinata la sua riforma nel senso di respingere integralmente la petizione e modificare la ripartizione e quantificazione delle spese giudiziarie di prima sede, il tutto in ogni caso con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.
I. Con risposta 8 ottobre 2021 l’attore ha postulato l’integrale reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.
E considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 16 agosto 2021 contro la decisione 14 giugno 2021 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come è tempestiva la risposta all’appello inoltrata l’8 ottobre 2021.
2. La decisione impugnata dev’essere letta unitamente all’ordinanza sulle prove 20 marzo 2019, alla quale fa esplicito riferimento. In sostanza, il Pretore ha osservato che il doc. C rappresenta un riconoscimento di debito per quanto concerne la pretesa creditoria dell’attore (art. 17 CO), con il conseguente rovesciamento dell’onere probatorio. AP 1 doveva dunque dimostrare l’errore, e non altre questioni come l’origine del credito, l’effettiva esistenza di un rapporto di subordinazione o un’attività quale dipendente, che sono irrilevanti e non possono essere oggetto di prova (ciò che ha condotto alla reiezione dei mezzi di prova proposti dalla convenuta al riguardo). E meglio, la società era gravata dal duplice onere di dimostrare l’asserito errore di base (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO) nonché il rispetto del termine di un anno previsto dall’art. 31 CO, allegando e sostanziando debitamente l’adempimento dei relativi presupposti. Sennonché essa non l’ha fatto: malgrado abbia effettivamente invocato il dolo e l’errore, le sue affermazioni sono state del tutto generiche in quanto non supportate da alcuna specifica o proposizione di mezzi di prova. Il suddetto riconoscimento resta pertanto vincolante, per lei come per AO 1, e fonda il diritto di quest’ultimo a ottenere fr. 70'000.-. Quanto alle pretese compensatorie avanzate da AP 1, il primo giudice ha osservato che esse riguardano voci del bilancio allegato al contratto doc. C ma non vi figurano, per cui per rivendicarle successivamente, la convenuta doveva spiegare i motivi della loro assenza nel bilancio (come un vizio di volontà, delle lacune o una modifica delle circostanze). Per il Pretore, la convenuta non l’ha fatto, omettendo di confrontarsi con il contratto e con il bilancio allegato. Il primo giudice le ha inoltre rimproverato di aver proposto delle pretese compensanti di importi assai superiori rispetto a quella dell’attore, ciò che non è ammissibile (in assenza di una domanda riconvenzionale), come pure di non avere proposto una struttura al cumulo delle obiezioni di compensazione, per cui manca la specificazione necessaria per comprendere quali di queste pretese, e per quali importi, sarebbero comprese nel valore litigioso della pretesa attorea. Il Pretore ha dunque ritenuto inammissibili sia quella riferita al credito correntista, sia quella riferita alla società O__________ Srl, con conseguente reiezione delle relative prove offerte da AP 1. Ha per contro ritenuto sufficientemente allegate quelle relative al veicolo aziendale, che ha dunque esaminato e poi respinto nel merito siccome infondate e non comprovate.
3. Con il gravame, l’appellante contesta in primo luogo di essere vincolata al contratto doc. C, in quanto non vi è parte. Rileva in secondo luogo di avere comunque validamente eccepito, allegato e sostanziato il vizio di volontà, l’inattendibilità dei bilanci (in quanto falsi) e i motivi per cui il credito salariale della controparte sarebbe inesistente. Avrebbe parimenti sufficientemente allegato le sue pretese compensanti. Conseguentemente, il Pretore avrebbe dovuto approfondire tutte queste questioni e ammettere le prove da lei offerte al riguardo (testimonianze e interrogatori), che sarebbero state rilevanti ai fini del giudizio in quanto avevano lo scopo di dimostrare il vizio di volontà, il ruolo avuto da AO 1 in seno a AP 1, il prestito a lui erogato e il danno riguardante la O__________ Srl. Non facendolo, il giudice di prime cure sarebbe incorso in un apprezzamento erroneo e incompleto dei fatti e la sentenza risulterebbe dunque arbitraria e lesiva del diritto di essere sentito e del diritto di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento. Infine, il primo giudice avrebbe pure errato nel respingere le sue pretese relative al veicolo aziendale.
4. Le censure di natura formale dell’appellante, attinenti alla violazione del diritto di essere sentito e che, se fondate, implicano l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito, vanno trattate preliminarmente. Il diritto di essere sentito comprende il diritto a ottenere una decisione motivata, ovvero che si confronti con tutti i temi rilevanti per il giudizio, che faccia comprendere in modo sufficientemente chiaro le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice a decidere in un modo piuttosto che in un altro, e che permetta alla parte interessata di impugnarla con cognizione di causa. Comprende anche il diritto alla prova, che è espressamente codificato all’art. 152 CPC e sancisce in particolare che ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte (IICCA dell’8 luglio 2016, inc. 12.2015.192, consid. 2). Ciò presuppone una corretta allegazione dei fatti e un onere di specificazione delle pertinenti prove, nel senso che la parte deve associare correttamente fatti e prove, indicando i mezzi di prova riferiti a ogni fatto sui quali poggia le proprie domande (art. 55 e 221 cpv. 1 lett. e CPC; v. anche IICCA del 19 dicembre 2019, inc. 12.2018.71, consid. 11). Un ulteriore limite al diritto alla prova è l’apprezzamento anticipato da parte del giudice, che gli consente di rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo.
5. Sulla vincolatività del contratto, del riconoscimento di debito e del bilancio l’appellante, pur non lamentando esplicitamente una carente motivazione della decisione pretorile, rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto che essa non è parte al contratto di cessione delle azioni (censura già sollevata in prima sede e meglio nella sua duplica, a p. 3 e nelle conclusioni, a p. 7). Contesta altresì che il bilancio possa valere, nei suoi confronti, quale dichiarazione di volontà o mezzo di prova, in quanto falso (tant’è che conterrebbe attivi non esigibili, come il credito verso la O__________ Srl) nonché redatto e confermato da AO 1 malgrado l’esistenza di un palese conflitto d’interessi. Rileva inoltre l’esistenza di un’inchiesta penale a carico di quest’ultimo e di C__________ __________ per i reati di truffa, amministrazione infedele e falsità in documenti proprio in relazione ai fatti oggetto di causa, producendo al riguardo i doc. C-E.
6. In effetti, il giudice di prima sede ha ritenuto il vincolo pacifico, omettendo però di fornire delle spiegazioni. Per imputare alla AP 1 il riconoscimento di debito e le relative conseguenze, occorreva dapprima valutare quali fossero le parti del contratto e chi potesse validamente rappresentare la società nella sottoscrizione di atti giuridici. A tal proposito, a torto l’attore ha preteso (alle p. 5-6 della replica e ancora alle p. 7, 8 e 10 della risposta all’appello) che la AP 1 sarebbe legata al contratto per il tramite della sottoscrizione di I__________ __________: in quel frangente (agosto 2015) egli, giusta quanto emerge dall’estratto RC societario, ancora non disponeva del potere di firma. La rappresentanza incombeva piuttosto a AO 1, laddove le sue eventuali dichiarazioni per conto della società sollevano pure il tema di un possibile conflitto d’interessi. Ciò induce alla prudenza anche nella valutazione della valenza del bilancio nei confronti di AP 1, tenuto conto che la sua verifica e accettazione parrebbe essere stata espressa dagli acquirenti a titolo personale (peraltro non tanto senza riserve, quanto piuttosto sulla base delle rassicurazioni di AO 1, v. sopra consid. B) e che esso aveva natura provvisoria, rispettivamente che con tale strumento la società intendeva non tanto vincolarsi nei confronti dei debitori o creditori, quanto piuttosto informare i nuovi azionisti sulla sua situazione finanziaria (STF 6B_459/2016 del 25 novembre 2016, consid. 6.4.2). Un giudizio di questa Camera sull’argomento e sui nuovi documenti prodotti risulta in ogni caso superfluo e prematuro dal momento che, come si vedrà, l’incarto dev’essere in ogni caso rinviato al primo giudice.
7. In relazione alle prove respinte dal Pretore, si può preliminarmente rilevare che l’appellante deve ritenersi legittimata a contestare l’ordinanza del 20 marzo 2019 unitamente alla decisione finale. Difatti, per costante giurisprudenza della terza Camera civile del Tribunale d’appello (IIICCA), di regola le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale, poiché fino al momento dell’emanazione di questa decisione non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (IIICCA del 25 febbraio 2020, inc. 13.2019.83, consid. 2.1, 2.2 e 4.1; IIICCA del 18 agosto 2020, inc. 13.2020.67, consid. 4.2).
8. L’appellante ritiene di avere debitamente allegato e sostanziato l’esistenza di un vizio di volontà (segnatamente sulla regolarità delle voci di bilancio) e il momento in cui l’ha scoperto (ovvero dopo l’attivazione della presente causa), rinviando alle considerazioni esposte sul tema negli allegati introduttivi di prima sede. Trattasi in realtà di allegazioni brevi e generiche che non si confrontano puntualmente con i presupposti di cui agli art. 23 seg. CO (segnatamente, per quanto riguarda l’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO: errore su una determinata circostanza di fatto, essenziale dal punto di vista oggettivo e soggettivo, riconoscibilità per la controparte, impugnazione entro l’anno). Comunque sia, l’appellante non si confronta con il rimprovero del Pretore di non aver sufficientemente corredato le sue allegazioni con dei mezzi di prova, limitandosi a indicare genericamente che le prove richieste sarebbero state rilevanti anche su questo tema, senza ulteriori precisazioni. Peraltro, è innegabile che i pertinenti e scarni passaggi contenuti nella risposta (v. p. 8) e nella duplica (v. p. 4) non contengono riferimenti a richieste probatorie. Il mancato approfondimento da parte del giudice non può pertanto ritenersi errato. Nondimeno, l’appello può essere accolto per altri motivi, come si vedrà qui di seguito.
9. Pur volendo ammettere l’esistenza di un riconoscimento di debito vincolante per AP 1, esso ha una natura causale e non incide sull’esistenza materiale dell’obbligazione del debitore, bensì comporta semplicemente un’inversione dell’onere della prova (DTF 131 III 268, consid. 3.2). Il debitore, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ha pertanto il diritto di contestare non solo il riconoscimento in quanto tale (ad esempio per incapacità o vizio di volontà), ma anche il soggiacente rapporto giuridico, ovvero il contratto di lavoro (in quanto inesistente, nullo, invalidato o simulato) o il derivante credito, ad esempio per inesecuzione, estinzione, remissione o prescrizione (DTF 131 III 268, consid. 3.2; IICCA del 21 dicembre 2018, inc. 12.2016.195, consid. 7; v. anche Müller in: Berner Kommentar OR, 2018, n. 64-68 ad art. 17), e di proporre conseguentemente le relative prove. Il riconoscimento di debito può altresì comprendere una rinuncia del debitore a sollevare determinate obiezioni. Ciononostante una simile rinuncia, alla luce della sua portata, non deve essere ammessa facilmente e dev’essere chiara (STF 4A_604/2011 del 22 maggio 2012, consid. 5.1).
10. Nel caso concreto, dalla decisione impugnata non risultano riferimenti alla rinuncia a obiezioni da parte di AP 1. Segnatamente, il Pretore ha sottolineato l’importanza del bilancio verificato dalle parti e allegato al contratto, senza però pretendere che ciò comporterebbe un impegno, da parte di AP 1, a non mettere più in discussione delle relative voci. Egli avrebbe conseguentemente dovuto trattare le contestazioni sollevate dalla società in prima sede avverso il rapporto giuridico di base (contratto di lavoro), in quanto nullo e inefficace (per contrarietà alle leggi, abusività, simulazione, violazione del divieto di contrarre con sé stessi e conflitto d’interessi) nonché avverso il derivante credito salariale, in quanto inesistente (assenza di un rapporto di subordinazione e di una prestazione lavorativa) o comunque prescritto (cfr. risposta, p. 4-8, e duplica, p. 4-5) e valutare di conseguenza la relativa offerta di prove (svariati documenti, le testimonianze di F__________, L__________ e A__________ e l’interrogatorio di I__________). Ciò comporta l’annullamento del giudizio di prima sede e il rinvio dell’incarto al Pretore, affinché si pronunci nuovamente dal punto di vista istruttorio e nel merito.
11. Con riferimento alle pretese poste in compensazione e riferite al credito correntista e alla O__________ Srl, l’appellante contesta che esse siano da considerare insufficientemente allegate e irricevibili. Il suo rinvio all’ammissibilità di una compensazione eventuale (“Eventualverrechnung”) è privo di portata pratica, poiché il giudizio di prima sede non si fonda su tale aspetto. Essa ha però ragione nel sottolineare che una parte può opporre in compensazione alla pretesa avversa degli importi superiori. Semplicemente, in assenza di una domanda riconvenzionale, la compensazione esplicherà i suoi effetti sino a concorrenza dell’importo più basso (STF 4A_23/2011 del 23 marzo 2011, consid. 3.1), e il giudice non potrà pronunciarsi sul residuo. Quanto alle “carenze strutturali” menzionate nella decisione impugnata (v. sopra, consid. 2), il ragionamento pretorile è privo di riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Giacché la parte convenuta ha presentato un cumulo di pretese compensanti, si può comunque osservare che nell’ambito del cumulo di azioni (art. 90 CPC), la parte può chiedere al giudice di esaminarle tutte, oppure può presentare una domanda principale e una o più domande subordinate (conclusioni eventuali), indicando in quale successione esse debbano essere affrontate. Per contro, di principio essa non può avanzare più pretese alternative e lasciare al giudice di stabilire su quali di queste pronunciarsi, poiché ciò condurrebbe all’indeterminatezza (“Unbestimmtheit”) e all’insufficiente individualizzazione della domanda di giudizio, che la giurisprudenza ritiene inammissibile (cfr. DTF 142 III 683, consid. 5.3.2, poi superata, sul tema del cumulo di pretese parziali, dalla DTF 144 III 452). Inoltre, uno dei presupposti della dichiarazione di compensazione (art. 124 CO) è che essa indichi chiaramente quali pretese vi partecipino (STF 4A_549/2010 del 17 febbraio 2011, consid. 3.3; STF 4A_82/2009 del 7 aprile 2009, consid. 2; STF 4C.25/2005 del 15 agosto 2005, consid. 4.1).
Nella fattispecie, la convenuta ha postulato un giudizio su tutte le pretese compensanti per un valore complessivo superiore a quella dell’attore, senza tuttavia indicare quale o quali di esse, e per quale importo, dovrebbero conseguentemente estinguersi. In assenza di questa specificazione, occorre chiedersi se il giudice possa applicare dei propri criteri di imputazione e segnatamente, per via analogica, quelli previsti dagli art. 86 seg. CO, come sostenuto dalla vetusta DTF 58 III 21, p. 24 e da alcuni autori (es. Koller, Die Verrechnung nach schweizerischem Recht, in: recht 3/2007, p. 111; del medesimo autore v. anche Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 4a ed. 2017, § 66 n. 86 e riferimenti) oppure ritenere l’obiezione di compensazione inammissibile (cfr. Aepli, in: Zürcher Kommentar OR, n. 61-62 ad art. 124; Zellweger-Gutknecht, in: Berner Kommentar OR AT, 2012, n. 48 seg. ad art. 124).
12. Nella presente procedura, si potrebbe ipotizzare che il primo giudice abbia inteso riferirsi a questa seconda opinione, sennonché in tale caso egli avrebbe dovuto ritenere inammissibili tutte le pretese compensanti, anziché esaminarne alcune nel merito. Visto il rinvio, il medesimo dovrà in ogni caso chiarire la questione. Ciò oltretutto se si considera che sul tema della carente allegazione del credito correntista e di quello riferito a O__________ Srl, alcune critiche contenute nel gravame risultano fondate: richiamati i dubbi sopra esposti circa la vincolatività del bilancio per AP 1 (v. consid. 6), l’appellante sottolinea a ragione di avere evidenziato, nei propri allegati introduttivi (cfr. risposta, p. 9 e 11-12 e duplica, p. 6 e 8-11), che il credito correntista risultava effettivamente a bilancio (contrariamente a quanto evidenziato nel giudizio di prima sede) nonché spiegato perché invece quello relativo al danno per la fattura non incassata non vi figurava: ovvero poiché la suddetta fattura risultava ancora negli attivi societari malgrado la O__________ Srl fosse stata già da tempo liquidata e cancellata dallo stesso AO 1, ritenuto che l’impossibilità di recuperare il credito sarebbe stata scoperta il 17 maggio 2018 con la trasmissione della visura camerale di quest’ultima società. Anche in questo caso, la convenuta aveva proposto delle relative prove documentali, come pure richiesto l’audizione di S__________ e la deposizione di I__________. Pertanto, qualora il cumulo di pretese compensanti proposto dalla convenuta dovesse risultare ammissibile, ciò imporrebbe un riesame anche di questi due aspetti sulla base dell’esposizione dei fatti di AP 1 e delle contestazioni di AO 1, con conseguente istruttoria sui fatti debitamente allegati.
13. Riassumendo, nel caso concreto si impone l’annullamento del giudizio impugnato e il rinvio dell’incarto al primo giudice. Questi dovrà innanzitutto confrontarsi con la censura di AP 1 relativa alla vincolatività del contratto e del riconoscimento di debito (con le relative conseguenze quanto all’onere della prova), e in ogni caso chinarsi sulle sue contestazioni riguardanti il rapporto di lavoro fra AP 1 e AO 1 e il derivante credito salariale previa assunzione delle prove utili per decidere al riguardo. Il primo giudice dovrà poi motivare l’ammissibilità o inammissibilità del cumulo di pretese compensanti della convenuta sulla base di quanto esposto ai precedenti consid. 11 e 12 e, solo laddove ammissibile, riesaminare le pretese relative al credito correntista e a quello riferito a O__________ Srl nonché effettuare una nuova valutazione sull’opportunità di assumere le prove offerte a tal proposito.
Visto l’esito del giudizio, non occorre qui esaminare i ragionamenti pretorili in merito al veicolo aziendale e le censure appellatorie ivi riferite.
14. In conclusione, l’appello dev’essere accolto ai sensi dei considerandi. Le spese giudiziarie della procedura di appello, avente un valore litigioso di fr. 70'000.-, seguono la soccombenza della parte appellata (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr. 5’500.- (art. 2, 7 e 13 LTG) e le ripetibili in fr. 3'000.- (art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 16 agosto 2021 di AP 1 è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 14 giugno 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nell’inc. OR. 2018.58 è annullata e l’incarto è rinviato alla giurisdizione inferiore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 5’500.-, sono a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).