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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.33 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 19 ottobre 2020 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 14'582.81
lordi oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2017 a titolo di pretese salariali;
domanda avversata dalla convenuta, che ne ha postulato l’integrale reiezione, e che il
Pretore aggiunto ha parzialmente accolto con decisione 26 luglio 2021;
appellante l’attrice con atto di appello 27 agosto 2021, con cui postula in via principale
la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e
adeguare conseguentemente la ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede, e in
via subordinata il suo annullamento e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto affinché
completi l'istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, in ogni caso con protesta di spese e
ripetibili di secondo grado;
mentre la convenuta con risposta 1° ottobre 2021 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto,
in fatto:
A. Con contratto di lavoro del 17 maggio 2016 la società AP 1, che gestisce una stazione di benzina a __________ con annesso negozio e snack bar, ha assunto alle sue dipendenze AP 1 a partire dal 18 maggio 2016 in qualità di venditrice, cameriera e ausiliaria di cucina al 100% per un salario lordo mensile di fr. 3'100.- (doc. A).
B. Dopo esperimento del tentativo di conciliazione, con petizione 19 ottobre 2020 AP 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, postulando che essa fosse condannata a versarle fr. 14'582.81 lordi oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2017 quale differenza fra quanto effettivamente percepito a titolo di salario nel periodo di impiego 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2018 e quanto avrebbe a suo dire dovuto percepire nel suddetto periodo in virtù del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (qui di seguito CCNL), e meglio fr. 7'090.83 quale differenza tra il salario percepito e il salario minimo previsto dal CCNL, fr. 4'009.55 a titolo di tredicesima, fr. 1'582.95 quale retribuzione di una settimana in più di vacanza rispetto alle quattro annue previste nel contratto e fr. 1'899.48 per giorni festivi non goduti.
C. Con risposta 25 gennaio 2021 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando in particolare l’applicabilità del CCNL, in quanto lo snack bar avrebbe una ricettività media annua inferiore ai 50 posti a sedere e la controparte non avrebbe principalmente fornito una prestazione “nell’ambito del servizio di ristorazione”.
D. Con replica 15 febbraio 2020 e duplica 19 aprile 2021 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni, contestando quelle avverse.
E.
In occasione del dibattimento
del 21 maggio 2021 l’attrice ha rilevato di aver ricevuto, in corso di causa,
un pagamento di
fr. 1'924.25 netti (ovvero fr. 2'162.10 lordi) da parte della convenuta. Ha
conseguentemente ridotto la propria pretesa a fr. 12'420.71 lordi.
F. Con decisione 26 luglio 2021 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione nella misura di fr. 1'015.05 lordi oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2019 al 21 maggio 2021 su fr. 3'177.15, e dal 22 maggio 2021 su fr. 1'015.05, condannando l’attrice a versare alla convenuta fr. 1'200.- per ripetibili parziali. In sintesi, egli ha negato l’applicabilità alla fattispecie del CCNL giacché l’esercizio pubblico di cui trattasi è escluso dal suo campo di applicazione in virtù dei suoi limitati posti a sedere (inferiori a 50). Per contro, il giudice ha evidenziato l’assoggettamento dell’azienda, per gli undici mesi decorrenti dal 1° febbraio al 31 dicembre 2018, al Contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio (CCL, in vigore dal 1° febbraio 2018). Questo CCL non stabilisce, per il Canton Ticino, alcun salario minimo, ma conferisce per contro dei diritti quanto a giorni di vacanza, giorni festivi e tredicesima, non rispettati dalla datrice di lavoro. Ha dunque stabilito che la dipendente ha diritto a fr. 275.50 lordi quale indennità per giorni di vacanza non goduti, a fr. 60.- lordi quale indennità per giorni festivi e a fr. 2'841.65 lordi a titolo di tredicesima, da cui dedurre i fr. 2'162.10 lordi nel frattempo da lei ricevuti.
G. Con appello 27 agosto 2021 AP 1 è insorta contro tale giudizio, chiedendone in via principale la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione e adeguare di conseguenza la ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede, e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto affinché completi l'istruttoria ed emetta un nuovo giudizio, in ogni caso con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
H. Con risposta 1° ottobre 2021 AO 1 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
I. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto qui di rilievo, nei considerandi di diritto.
E considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 27 agosto 2021 contro la decisione 26 luglio 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 1° ottobre 2021 dell’appellata.
2. Preliminarmente, si può precisare che l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.
3. Le censure contenute nell’impugnativa sono volte a imporre l’applicazione del CCNL alla fattispecie. Al riguardo, il giudice di prime cure ha osservato che l’art. 2 cifra 1 del CCNL esclude dall’assoggettamento quegli “esercizi di ristorazione che hanno fino a 50 posti a sedere i cui locali sono collegati a negozi del commercio al dettaglio, che costituiscono con il negozio un’unità aziendale e praticano gli stessi orari di apertura”. Acclarato e pacifico che lo snack bar della stazione di servizio della convenuta costituisce un esercizio di ristorazione collegato funzionalmente e fisicamente al negozio e che ha degli identici orari di apertura, il primo giudice ha osservato che esso dispone teoricamente di 53 posti a sedere complessivi (23 interni e 30 esterni, cfr. l’attestazione municipale d’idoneità dei locali di cui al doc. C). Sennonché, nell’ottica dell’assoggettamento al CCNL, non è questo numero ad essere determinante. Da un sopralluogo e da una relativa valutazione effettuati nel mese di febbraio 2019 dall’Ufficio di controllo per l’applicazione del CCNL (e meglio dall’ispettore __________ F__________), è emerso che i posti a sedere della terrazza esterna, “vista la struttura presente (terrazza aperta su due lati), non possono venire utilizzati in modo usuale nei mesi invernali da novembre a febbraio” e che pertanto il calcolo dei posti deve basarsi sulla media annuale. Di qui un risultato di 42 posti a sedere, e la conseguente inapplicabilità del CCNL (cfr. scritto del 19 maggio 2020 di cui al doc. 2). Il Pretore aggiunto ha osservato di non aver motivi per dubitare di questo calcolo o di discostarsi dal relativo criterio di valutazione della media annua, peraltro adottato anche dal Contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio (CCL). Ciò anche perché l’attrice non ha mai preteso che a febbraio 2019 vigesse una situazione diversa da quella esistente nel periodo qui in esame (2017-2018). Per il primo giudice, queste considerazioni non possono essere smentite dal successivo scritto 15 marzo 2021 dell’Ufficio di controllo (doc. L), limitandosi lo stesso ad attestare che l’esercizio pubblico fino al 31 dicembre 2018 è stato assoggettato al CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione, e dal 1° gennaio 2019 al CCL dei negozi delle stazioni di servizio, senza però spiegare i motivi, i criteri o i parametri determinanti per l’iniziale assoggettamento e per il successivo cambiamento (sicuramente non dipeso dall’entrata in vigore del CCL, che era stato dichiarato d’obbligatorietà generale già a partire dal 1° febbraio 2018). Peraltro, lo scritto non smentisce quanto appurato nel sopralluogo del febbraio 2019, il criterio di calcolo utilizzato e il relativo risultato, e per il resto è poco chiaro nella misura in cui si riferisce a un incontro dell’Ufficio di controllo con il sindacato __________ senza illustrare l’oggetto delle discussioni (ritenuto che neppure l’attrice ha fornito spiegazioni al riguardo). Il primo giudice ha dunque stabilito l’inapplicabilità del CCNL, con la conseguenza che le prove notificate dalle parti al dibattimento del 21 maggio 2021 non necessitano di essere amministrate in quanto ininfluenti.
4. In opposizione a quanto sopra l’attrice ribadisce che, a suo modo di vedere, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto ammettere l’assoggettamento dell’esercizio pubblico al CCNL nel periodo che qui interessa. Ciò innanzitutto poiché lo stesso proprietario della controparte, E__________, ha ammesso che il medesimo disponeva di più di 50 posti a sedere (cfr. verbale 28 marzo 2019 e conclusioni scritte 7 febbraio 2020 negli inc. SE.2019.11/12, prodotti con i doc. D-E). Inoltre, dopo la ricezione dello scritto 19 maggio 2020 di cui al doc. 2 (basato peraltro su un solo sopralluogo), e i reclami avanzati dal sindacato __________ con gli scritti 22 giugno 2020, 13 luglio 2020 e 11 settembre 2020 (doc. G, H, I), l’Ufficio di controllo (ovvero l’ufficio competente a stabilire sulla questione secondo l’art. 35 CCNL) avrebbe ritrattato il contenuto del doc. 2 mediante la “decisione” del 15 marzo 2021 (doc. L), non impugnata dalla datrice di lavoro. L’appellante rimprovera inoltre il Pretore aggiunto per non aver ascoltato i testi da lei richiesti in prima sede, ovvero N__________, V__________, A__________, S__________, __________ R__________, __________ G__________ e M__________ (colleghe di lavoro di AP 1) e la sindacalista C__________, che avrebbero potuto riferire sull’effettiva ricettività dell’esercizio pubblico e dunque sul numero dei posti a sedere.
5. Ora, la competenza a dirimere la presente controversia, ove l’attrice ha sollevato pretese derivanti da un contratto collettivo di lavoro che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, attengono al diritto privato, incombe al giudice civile (DTF 98 II 205, consid. 1 e 118 II 528, consid. 2a; STF 4A_300/2007 del 6 maggio 2008, consid. 1, non pubblicato in: DTF 134 III 399). Il giudice fonda il suo esame sulle richieste delle parti, sulle loro allegazioni, motivazioni e contestazioni tempestivamente presentate nel corso della procedura e su tutte le prove agli atti (art. 55 e 58 CPC), fra cui evidentemente gli accertamenti del preposto ufficio di controllo rivestono una particolare rilevanza.
6. In relazione alle presunte ammissioni della parte convenuta, occorre precisare che nei passaggi di rilievo di cui ai doc. D/E, comunque riguardanti diverse procedure, AO 1 rileva che lo snack bar dispone di più di 50 posti, tra interni ed esterni (ciò che nessuno mette in discussione ed emerge anche dal doc. C), senza però affermare alcunché in relazione al loro utilizzo o utilizzabilità nel periodo invernale; sicché tale circostanza dev’essere valutata unicamente sulla base delle allegazioni e degli elementi a disposizione nella presente procedura (ove la convenuta si è avvalsa del doc. 2 per sostenere un calcolo dei posti fondato sulla media annuale).
7. L’appellante sottolinea che lo scritto doc. 2 è fondato su un solo sopralluogo avvenuto nel mese di febbraio 2019, ma non contesta che esso riporta la reale situazione dell’esercizio quanto alle caratteristiche della veranda e all’inutilizzabilità dei posti esterni nei mesi invernali, né pretende che in passato la situazione fosse diversa. L’appellante nemmeno mette in discussione il criterio di calcolo fondato sulla media annuale, o il relativo risultato. Rileva che il sindacato __________ aveva sollevato delle perplessità (doc. G, H e I), ma non approfondisce la questione, ciò che non assurge a sufficiente motivazione. Comunque sia, con il doc. G il sindacato si limitava a chiedere all’Ufficio di controllo se il sopralluogo fosse attendibile (avendo AO 1 ammesso che lo snack bar disponeva di 53 posti a sedere). L’attrice omette di produrre la risposta dell’Ufficio, che da quanto si deduce dal doc. H è però giunta e non ha smentito l’esito del sopralluogo, tant’è che il sindacato lo ha nuovamente messo in discussione rilevando la contraddittorietà fra lo stesso e le precedenti dichiarazioni della datrice di lavoro. Anche lo scritto di cui al doc. I non dimostra alcunché se non che il sindacato ha continuato a richiedere all’Ufficio di controllo dei chiarimenti. Per il resto, sulle asserite ammissioni della parte convenuta si è già detto al precedente considerando.
8. L’appellante non spiega perché lo scritto 15 marzo 2021 di cui al doc. L (indirizzato unicamente al sindacato) dovrebbe essere considerato una decisione né chiarisce (malgrado i dubbi esposti dal Pretore aggiunto) il contesto in cui è stato allestito, o il suo scopo. Nemmeno a tal proposito il gravame si confronta con la decisione impugnata, e spiega quali parametri fondassero un assoggettamento al CCNL sino al 31 dicembre 2018, e quali mutamenti siano in seguito avvenuti per giustificare l’applicazione di un diverso contratto collettivo. In effetti, lo scritto del 15 marzo 2021 afferma solamente che prima dell’ispezione in questione, ovvero sino al 31 dicembre 2018, l’esercizio pubblico è stato assoggettato al CCNL, ma nulla dice sulla bontà di questo assoggettamento (che alla luce del successivo esame poteva ritenersi errato), né smentisce quanto emerso in seguito al sopralluogo e il calcolo eseguito dall’ispettore. A tal riguardo, la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.
9. Infine, i testi citati dall’appellante sono stati da lei richiesti in prima sede non per riferire sulla ricettività dell’esercizio, ma per dimostrare che ella veniva prevalentemente occupata in qualità di addetta al servizio di ristorazione (cfr. replica 15 febbraio 2020, p. 3). Esame che tuttavia diventa superfluo allorché si esclude l’applicazione del CCNL per il numero di posti a sedere. Peraltro, l’appellante neppure pretende che i testi in questione potrebbero sconfessare gli accertamenti dell’ispettore circa l’utilizzo dei posti esterni, né spiega come la loro audizione potrebbe altrimenti influenzare l’esito del giudizio. Anche su questo aspetto, i suoi rimproveri cadono pertanto nel vuoto.
10. In definitiva, l’impugnativa non riesce a sovvertire la conclusione del Pretore aggiunto concernente l’inapplicabilità del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione. Per il resto, l’appellante non contesta le riflessioni fatte dal primo giudice sull’applicabilità del Contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio, sugli scaturenti diritti della dipendente e sui relativi calcoli (p. 6-10 del giudizio impugnato). Ne discende la reiezione dell’appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, e la conseguente conferma integrale della decisione di primo grado.
11. Vertendo la presente procedura su una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non vengono addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili della procedura di seconda sede, calcolate sulla base dell’art. 11 RTar, seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono quantificate in fr. 800.-. Il valore litigioso della presente controversia, pari a fr. 13'567.76 (fr. 14'582.81 – fr. 1'015.05) non raggiunge la soglia di fr. 15’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95 e 106 CPC e 11 RTar,
decide:
1. L’appello 27 agosto 2021 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. L’appellante rifonderà all’appellata fr. 800.- a titolo di ripetibili di secondo grado.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).