Incarto n.
12.2021.120

Lugano

25 febbraio 2022/jh   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2018.13 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 15 maggio 2018 da

 

 

 AP 1 

patrocinato dall’avv.  PA 1 

 

 

 

contro

 

 

 

 

 AO 1 

patrocinato dall’avv.  PA 2

 

 

 

 

 

con cui l’attore - a quel momento identificatosi come __________ __________ Agenzia Generale AP 1, denominazione poi corretta d’ufficio dal Pretore aggiunto con la sentenza 2 luglio 2021 - ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 730'000.- oltre interessi di mora dal 15 dicembre 2015, dei quali fr. 630'000.- a titolo di pena convenzionale e fr. 100'000.- come risarcimento del danno per mancate provvigioni, con protesta di spese e ripetibili;

 

domanda avversata dalla controparte, che con la propria risposta di causa ha postulato la reiezione della petizione, formulando contestualmente anche una domanda riconvenzionale che è stata evasa con decisione di stralcio del 28 gennaio 2020;

 

preso atto che il Pretore aggiunto, dopo aver emanato la disposizione ordinatoria 12 marzo 2021 volta a limitare il procedimento a singole questioni (art. 125 lit. a CPC), con decisione 2 luglio 2021 ha respinto la petizione, condannando l’attore a farsi carico delle spese processuali di fr. 22'000.- e a corrispondere al convenuto fr. 36'000.- a titolo di ripetibili;

 

appellante l’attore che con appello 30 agosto 2021 ha chiesto in via principale di annullare il querelato giudizio e rinviare gli atti al Pretore aggiunto affinché riprenda l’istruzione del procedimento laddove era stata interrotta e, in via subordinata, di riformarlo nel senso di accogliere la petizione e accertare di conseguenza l’efficacia, l’applicabilità alle parti e la portata della clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento di clientela contenuta nel doc. B, il tutto come esposto nei considerandi delle sue conclusioni; di accertare la violazione di tale clausola da parte del convenuto, responsabile d’aver sottratto numerosi clienti dell’attore inducendoli a credere che egli avrebbe continuato a gestire le loro pratiche a titolo indipendente, ma facendogli poi sottoscrivere un mandato in favore di __________ SA; di condannare AO 1 al pagamento di fr. 630'000.- a valere quale pena convenzionale e di fr. 100'000.- quale risarcimento del danno per mancate provvigioni, oltre interessi; il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

preso atto della risposta 13 ottobre 2021 del convenuto, con cui egli ha postulato la reiezione del gravame di parte avversa, pure con protesta di spese e di ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

1.    Di professione esperto assicurativo, AO 1 è stato dal 1999 assunto come agente generale alle dipendenze della compagnia di assicurazioni __________, divenuta in seguito __________ __________ SA. Nel 2003, sempre come dipendente, egli ha ricoperto il ruolo di responsabile di vendita per l’agenzia generale del Sopraceneri, per poi divenire, dal 2008, agente generale __________ __________ SA a __________, questa volta in qualità di indipendente. Nel 2013 il contratto di agenzia è stato rescisso e, in data 14/15 novembre 2013, AO 1 ha concluso con __________ __________ SA, che dal 2014 avrebbe gestito a titolo eccezionale in prima persona l’agenzia di __________, un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale collaboratore del servizio esterno. Tale contratto conteneva, per quanto qui d’interesse la seguente clausola

 

19. Divieto di concorrenza e di accaparramento di clientela

 

             Il collaboratore si impegna a non acquisire clienti esistenti o potenziali di __________ per un periodo di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

            

             In caso di mancato rispetto di questa disposizione, il collaboratore dovrà pagare al datore di lavoro una pena convenzionale di CHF 5'000.- per ciascun cliente accaparrato, più l’importo di un premio annuo dei contratti acquisiti. Il pagamento della pena convenzionale non esenta il collaboratore dal continuare a rispettare questo divieto di concorrenza e di accaparramento di clientela. In ogni caso, anche dopo il pagamento della pena convenzionale, il datore di lavoro e/o __________ hanno il diritto di pretendere il ripianamento della violazione del contratto e il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

 

             In caso di pensionamento per vecchiaia o invalidità, il collaboratore si impegna inoltre – come contropartita per le prestazioni versate a questo proposito dal datore di lavoro e da __________ – a evitare nella sua zona di competenza qualsiasi forma di concorrenza nei confronti di __________ fino alla cessazione del rapporto contrattuale e per i due anni successivi, con particolare riguardo anche all’avvio di un’attività diretta o indiretta di broker.”

 

                                         Un anno dopo, il 1° gennaio 2015, AP 1 è divenuto titolare indipendente dell’agenzia __________ di __________, iscritta a Registro di commercio come ditta individuale sotto la denominazione __________ Agenzia Generale AP 1 (poi divenuta, dal luglio 2018, __________ Agenzia Generale AP 1), ed è subentrato quale datore di lavoro nel contratto che legava AO 1 ad __________ __________ SA.

                                         Poco dopo, il 24 febbraio 2015, AO 1 ha comunicato la rescissione del contratto di lavoro a far tempo dal 31 maggio 2015, sottoscrivendo, il 20 aprile 2015, per accettazione una convenzione d’uscita che tra le altre cose stabiliva:

 

          6. Segreto professionale – protezione dei dati

 

             Le disposizioni del segreto professionale, nonché della protezione dei dati, riassunte nell’apposito formulario da lei sottoscritto […] rimangono in vigore anche dopo la sua uscita.

             Al momento dell’uscita la preghiamo di riconsegnare tutti i documenti, dati e supporti di dati elettronici in suo possesso.

             Il concetto di segreto professionale e protezione dati non è limitato comunque alla memorizzazione fisica dei dati […] ma alla conoscenza stessa dei dati relativi a clienti, danneggiati, assicurati, collaboratori, strutture e procedure della Società. Queste informazioni sono e rimangono di proprietà della società.

             Azioni sistematiche di distoglimento di clienti verso un’azienda concorrente presuppongono la conoscenza e l’utilizzazione di dati della Società e quindi sono punibili ai sensi della Legge Federale sulla protezione dei dati.

             Eventuali infrazioni […] darebbero quindi adito ad un’azione legale di risarcimento nei suoi confronti.

 

          7. Obbligo di lealtà

 

             In tale contesto le facciamo espressamente presente che sino al 31.05.2015 lei rimane alle dipendenze della Società. Questo comporta il divieto assoluto di svolgere attività lavorative remunerate per conto proprio o di terzi, in particolar modo è vietato sottrarre alla Società clienti attuali o potenziali. Le infrazioni costituiscono una violazione del dovere di fedeltà e possono provocare nei suoi confronti un diritto al risarcimento dei danni.”

 

2.    AO 1 ha continuato a lavorare nel settore come broker assicurativo (ossia intermediario) indipendente quale collaboratore esterno della L__________ SA di __________, ditta sulla quale si basava essendo essa convenzionata direttamente con le varie compagnie assicurative e con la quale aveva concluso un contratto di collaborazione.

 

Con scritto 5 agosto 2015 AP 1 ha rimproverato a AO 1 d’aver violato il divieto di concorrenza e di accaparramento di clientela previsto dall’art. 19 del contratto di lavoro, per aver accolto sotto il cappello della propria ditta individuale agente in subdelega di L__________ SA, in soli due mesi, 70 clienti per un volume di premi di fr. 615'592.-, intimandogli di interrompere immediatamente le violazioni e annunciando la ferma intenzione di far rispettare le regole anche in sede legale.

Il 10 settembre 2015 il convenuto ha risposto sottolineando come il fatto che i clienti lo avessero seguito era una conseguenza del solido legame personale instauratosi con essi e puntualizzando che in ogni modo non vi era stato alcun danno per __________ __________ SA, non essendovi stata alcuna rescissione di contratti assicurativi conclusi con la compagnia, verso la quale egli ha dichiarato essere intenzionato a continuare a indirizzare potenziali assicurati.

 

In data 3 maggio 2016, __________ __________ Agenzia Generale AP 1 ha fatto spiccare dall’UE di Locarno nei confronti di AO 1 il precetto esecutivo (PE) n. __________5 per
fr. 1'600'000.- oltre interessi indicando quale titolo di credito “Credito riferito al danno conseguente alla sottrazione illecita di clientela del creditore da parte dell’escusso, al danno conseguente alla violazione dell’art. 19 del contratto di lavoro 14/15 novembre 2015 a suo tempo in vigore tra il creditore precedente e AO 1, al danno riferito alla violazione del divieto di acquisizione da parte dell’escusso di clientela esistente o potenziale del creditore, al danno conseguente alla pena convenzionale di fr. 5'000.- per ogni cliente sottratto più l’importo di un premio annuo dei contratti illecitamente acquisiti e al danno conseguente alle spese legali sofferte dal creditore”, al quale l’escusso ha prontamente interposto opposizione.

 

3.    Dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire in giudizio, con petizione 15 maggio 2018, AP 1, agendo come __________ __________ Agenzia Generale AP 1, ha convenuto in giudizio AO 1 postulandone la condanna al pagamento di fr. 630'000.- oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 2017 a valere quale pena convenzionale, e di
fr. 100'000.- oltre interessi al 5% dal 15 dicembre 2017 a titolo di risarcimento del danno conseguente alle mancate provvigioni annue di acquisizione e gestione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili.

 

Con risposta e domanda riconvenzionale 17 settembre 2018 il convenuto si è integralmente opposto alla petizione, chiedendone la reiezione e, in via riconvenzionale, preso atto che l’attore aveva lasciato trascorrere inosservato il termine di un anno di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF e che con l’azione principale non aveva chiesto il rigetto dell’opposizione del PE n. __________5 dell’UE di Locarno ha chiesto che venisse accertato che tale procedura esecutiva era priva d’oggetto e che fosse annullata e cancellata, con protesta di spese, tasse e ripetibili.

Con l’allegato di replica e risposta riconvenzionale 28 dicembre 2018, AP 1, oltre a riconfermarsi nelle proprie pretese, ha chiesto che la riconvenzionale venisse dichiarata irricevibile, essendo il PE in questione stato ritirato il 16 maggio 2018, fatto di cui AO 1 ha dichiarato di prendere atto con la sua duplica con replica riconvenzionale, con la quale ha quindi modificato il petitum nel senso di chiedere di stralciare dai ruoli la domanda riconvenzionale con protesta di tasse, spese e ripetibili, mentre con duplica riconvenzionale l’attore ha nuovamente ribadito la propria pretesa di dichiararla irricevibile con le debite conseguenze a livello di spese giudiziarie.

 

Con decisione 28 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha così stralciato dal ruolo la domanda riconvenzionale in quanto priva d’oggetto e ha posto le spese processuali di fr. 500.- a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

 

Con disposizione ordinatoria del 12 marzo 2021 il primo giudice ha poi deciso di limitare il procedimento a singole questioni ai sensi dell’art. 125 lit. a CPC e meglio di concentrarlo sulle seguenti problematiche: “efficacia, applicabilità e portata della clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento della clientela contenuta nel doc. B alla luce del trasferimento/subentro contrattuale doc. C”; “violazione, nel caso specifico, della clausola da parte del convenuto”; “apprezzamento e rilievo epistemologico delle prove finora raccolte in relazione alle suddette questioni”; “in definitiva, tutelabilità delle rivendicazioni dell’attore nel loro principio”.

 

                                         Conclusa l’istruttoria di causa sugli aspetti ritenuti necessari alla decisione, con conclusioni 14 maggio 2021 l’attore ha chiesto di giudicare, in ordine, che l’ordinanza 12 marzo 2021 fosse annullata e l’istruttoria ripresa dal punto in cui era stata arrestata e, nel merito, di accogliere la petizione e accertare di conseguenza l’efficacia, l’applicabilità alle parti e la portata della clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento di clientela contenuta nel doc. B; di accertare la violazione nel caso concreto di tale clausola da parte del convenuto, responsabile di aver sottratto numerosi clienti all’attore inducendoli a credere che egli avrebbe continuato a gestire le loro pratiche a titolo indipendente, ma facendogli poi sottoscrivere un mandato in favore di L__________ SA; di ritenere che era dato il fondamento dell’azione di responsabilità promossa dall’attore e per la quale AO 1 doveva essere condannato al pagamento a suo favore di fr. 630'000.- a valere quale pena convenzionale, oltre interessi al tasso legale del 5% dal 15 dicembre 2017, e di
fr. 100'000.- quale risarcimento del danno conseguente alle mancate provvigioni annue di acquisizione e di gestione, oltre interessi al 5% dal 17 dicembre 2017, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

                                         Il convenuto, dal canto suo, con conclusioni 31 maggio 2021 ha postulato la reiezione della petizione, pure con protesta di spese, tasse e ripetibili.

 

4.    Con la decisione 2 luglio 2021 qui impugnata il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, ponendo le spese processuali di
fr. 22’000.- a carico dell’attore - che ha d’ufficio decretato essere AP 1 quale titolare della ditta individuale - tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 36'000.- a titolo di ripetibili. Egli ha in sostanza escluso una responsabilità contrattuale di AO 1 per i comportamenti rimproveratigli dall’attore, dopo aver stabilito che il divieto di concorrenza e accaparramento stipulato originariamente tra lui e __________ __________ SA non poteva essere interpretato come l’interdizione a suo carico, valida anche dopo il suo passaggio alle dipendenze del nuovo agente generale AP 1, di assumere la gestione degli assicurati amministrati da quest’ultimo sotto il cappello dell’agenzia __________ di __________. Inoltre, per il primo giudice, il divieto di accaparramento non rispettava le condizioni dell’art. 340 cpv. 2 CO ed era pertanto nullo. Infine, egli ha ritenuto di non dover approfondire, in via subordinata, la tematica di una violazione da parte di AO 1 della LCSl in quanto non debitamente allegata dalla controparte.

Essendo la causa, sulla scorta di questi accertamenti fondamentali, matura per la decisione finale ai sensi dell’art. 236 CPC, il primo giudice ha pertanto deciso per la reiezione integrale dell’azione con le menzionate conseguenze a livello di spese giudiziarie.

 

                                   5.   Con appello 30 agosto 2021, avversato dalla convenuta con risposta 13 ottobre 2021, l’attore ha come detto in entrata rivendicato in via principale l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per la ripresa del procedimento e, in via subordinata, la riforma della sentenza nel senso di accogliere la petizione e di conseguenza: accertare di conseguenza l’efficacia, l’applicabilità alle parti e la portata della clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento di clientela contenuta nel doc. B, il tutto come esposto nei considerandi precedenti; accertare la violazione di tale clausola da parte del convenuto, responsabile di aver sottratto numerosi clienti dell’attore inducendoli a credere che egli avrebbe continuato a gestire le loro pratiche a titolo indipendente, ma facendogli poi sottoscrivere un mandato in favore di L__________ SA; condannare AO 1 al pagamento di fr. 630'000.- a valere quale pena convenzionale e di fr. 100'000.- quale risarcimento del danno per mancate provvigioni, oltre interessi; il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                     

                                   6.   L’art. 308 cpv. 1 lit. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza relative a controversie patrimoniali con un valore litigioso di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2), entro il termine di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 30 agosto 2021 contro la decisione 2 luglio 2021 non pone problemi di sorta ritenuto che essa è stata ritirata il 5 luglio 2021 e tenuto conto della sospensione per le ferie giudiziarie estive.

Tempestiva è pure la risposta all’appello 13 ottobre 2021 che ha fatto seguito alla fissazione del relativo termine di 30 giorni, notificatale il 14 settembre 2021.

 

                                   7.   L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.

 

                                         L’appello di AP 1 verrà analizzato unicamente nei limiti in cui rispetta tali requisiti (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; STF 5A_517/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.1).

 

                                         Nullità della clausola

 

                                   8.   Giacché la conferma di questo punto, da sola, comporterebbe la reiezione dell’appello e la convalida della sentenza impugnata, appare opportuno procedere come prima cosa alla disamina della questione della validità della clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento di clientela.

 

                               8.1.   Chinandosi sulla questione dell’efficacia del divieto di accaparramento, il Pretore aggiunto, dopo aver illustrato i principi relativi all’applicazione dell’art. 340 cpv. 2 CO, ha ritenuto che anche per un consulente assicurativo possa valere senza particolari ostacoli la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale per la mansione di consulente bancario, in base alla quale l’imprescindibile nesso di causalità tra la conoscenza della clientela e la probabilità di un pregiudizio notevole per il datore di lavoro viene interrotto dalle peculiarità del mestiere, poiché anche per questa professione la componente personale riveste un ruolo talmente importante nel rapporto con la clientela da relegare in secondo piano l’identità del datore di lavoro e inficiare quindi il divieto di concorrenza stipulato.

                                         La valenza di questo principio, per il primo giudice, è stata convalidata dalle risultanze istruttorie, avendo la pressoché totalità degli assicurati __________ sentiti come testi dichiarato di avere trasferito la gestione del loro pacchetto assicurativo a AO 1 in virtù delle sue qualità personali e professionali maturate prima e durante la sua attività alle dipendenze dell’attore.

                                         L’unica prova che si è discostata da questa linea, ossia la deposizione di A__________ P__________, che ha dichiarato di essersi affidato al convenuto per altri motivi, è stata giudicata ininfluente poiché si è trattato di un episodio circoscritto e perché era emerso che AO 1 aveva raggiunto il potenziale cliente in questione tramite l’invio di un semplice scritto con cui annunciava di avere avviato a titolo indipendente un’attività di broker assicurativo, nulla più, sicché in definitiva si poteva concludere che egli gli si era rivolto sfruttandone solo il nominativo, senza allettarlo con offerte assicurative ritagliate sulle sue esigenze, premessa alle “cognizioni della clientela” richieste dall’art. 340 cpv. 2 CO.

                                         Avendo quindi appurato la predominanza della componente personale sviluppata dal convenuto prima e durante la sua attività alle dipendenze dell’attore, sarebbe stato per il Pretore aggiunto sproporzionato limitarsi a un singolo e specifico caso per sorreggere l’efficacia del divieto da lui pattuito.

 

                                         D’altro canto, ha precisato, conclusiva per l’analisi dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 340 cpv. 2 CO era la predisposizione generale sviluppata dal dipendente nei confronti della clientela e l’acquisizione di un cliente che si discosta occasionalmente da questo paradigma non bastava per arrecare al datore di lavoro un pregiudizio considerevole, che è ben diverso da un pregiudizio occasionale.

                                         Peraltro, ha concluso sul tema il Pretore aggiunto, dal tenore della norma non sembrerebbe esserci spazio per invalidare un divieto di concorrenza, salvo poi riesumarlo a causa di un’unica relazione d’affari che è sorta e si è caratterizzata solo dopo la fine del rapporto di lavoro e quindi al di fuori del lasso temporale decisivo per l’esame dei presupposti della norma, non essendo il periodo successivo all’inizio della nuova occupazione determinante.

 

                                         Pertanto, per il primo giudice, la clausola litigiosa sarebbe in ogni caso “intaccata di nullità”.

 

                               8.2.   L’appellante contesta fermamente tale conclusione.

                                         Innanzitutto, a suo dire, il fatto che il Pretore aggiunto abbia ritenuto che la pressoché totalità degli assicurati avrebbe confermato di avere trasferito la gestione del loro pacchetto assicurativo a AO 1 in virtù delle sue qualità personali e professionali, sarebbe insufficiente poiché la “pressoché totalità” non corrisponde alla totalità e già solo la sottrazione di un cliente comporterebbe il riconoscimento della responsabilità dell’appellato e il diritto a un indennizzo. Si tratterebbe dunque di una generalizzazione inammissibile. Il primo giudice avrebbe in effetti misconosciuto il senso dell’art. 340 cpv. 2 CO laddove ha ritenuto che per la relativa analisi conta la predisposizione generale sviluppata dal dipendente nei confronti della clientela, poiché sarebbe invece necessario circostanziare la situazione per ogni singolo cliente visto che, come nel caso di A__________ P__________, non tutti hanno seguito AO 1 per le sue qualità personali ma in seguito a un suo agire attivo con il quale non ha esitato a promettere riduzioni dei costi e a escluderne un aumento.

 

                                         Avendo inoltre i clienti sottratti sottoscritto un mandato con L__________ SA sarebbe errato concludere che essi hanno voluto seguire AO 1 per le sue capacità. Semmai essi sarebbero stati ingannati, credendo di continuare a essere seguiti da lui, mentre, come confermato da G__________ P__________ (presidente di L__________ SA), i contatti con le compagnie assicurative sono curati esclusivamente dalla L__________ SA e i collaboratori esterni come AO 1 non hanno alcuna indipendenza rispetto alla società, ma ne sono interamente subordinati.

 

                                         Per di più, il giudizio impugnato nemmeno spiegherebbe perché un consulente assicurativo godrebbe di una situazione analoga a quella di un consulente bancario.

 

                               8.3.   Secondo l'art. 340 cpv. 2 CO, il divieto di concorrenza è valido solo se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di venire a conoscenza della clientela del datore di lavoro o di segreti di fabbricazione o d'affari e se l'uso di queste informazioni può causare al datore di lavoro un danno significativo. È necessario che ci sia un adeguato rapporto di causalità tra le conoscenze acquisite e il rischio di causare un pregiudizio materiale all'ex datore di lavoro (STF 4A_466/2012 del 12 novembre 2012, consid. 3.2 e 4.1). Quando il dipendente fornisce al cliente un servizio che si caratterizza soprattutto per le sue capacità personali, in modo che quest'ultimo attribuisca più importanza a esse che all'identità del datore di lavoro, un patto di non concorrenza basato sulla conoscenza del cliente non è valido (DTF 138 III 67 consid. 2.2.1; STF 4A_116/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.1; 4A_286 del 1 novembre 2017 consid. 2.1). In una tale evenienza infatti, se il cliente si allontana dal datore di lavoro per seguire il dipendente, il pregiudizio per il primo deriva dalle capacità personali del lavoratore e non semplicemente dal fatto che questi sia stato messo a conoscenza dei nomi dei clienti. Partendo dal presupposto che per ogni tipo di professione le prerogative personali giocano comunque sempre un ruolo più o meno importante, per ammettere una simile situazione - che esclude la clausola di divieto di concorrenza - è necessario che il dipendente fornisca al cliente un servizio caratterizzato da una forte componente personale che risulta decisiva per quest’ultimo.

                                        

                                         Detto in altri termini, fermo restando che nel mondo degli affari la clientela ha importanza capitale per cui è naturale che il datore di lavoro voglia assicurarsene la fedeltà, possono tuttavia essere protetti legalmente unicamente quei rapporti con i clienti che il dipendente può allontanare solo grazie alle conoscenze particolari che ha acquisito presso il datore di lavoro (STF 4A_468/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 3.1. e 3.3). Le informazioni concretamente ottenute sul rapporto con la clientela devono quindi essere decisive per la possibilità dell’insorgenza di un danno. Pertanto, non si può parlare di un possibile danno dovuto all'uso delle informazioni acquisite se le relazioni con i clienti sono caratterizzate principalmente dalle qualità e dalle abilità personali del dipendente e non dal suo accesso alle unicità dell'impresa. Se i clienti seguono il dipendente per le sue prerogative personali, sono state proprio queste caratteristiche e non la sua conoscenza della clientela a essere decisive, per cui non sussiste nemmeno un abuso dei dati sui clienti. In simili situazioni, vista l’assenza di un legame causale, una clausola di non concorrenza non è ammissibile e l’attività del dipendente per i precedenti clienti del datore di lavoro deve essere tollerata.

                                         Il dipendente ha il diritto di poter sfruttare le sue capacità e conoscenze personali, indipendentemente da dove le ha acquisite, con un nuovo datore di lavoro anche a scapito del suo vecchio datore di lavoro.

 

                               8.4.   L’appellante non si confronta innanzitutto debitamente con l’accertamento pretorile - comprensibile nonostante un’esposizione concisa - secondo il quale, alla stessa stregua di un consulente bancario, quello assicurativo ha un rapporto con la clientela fondato in maniera preponderante sulle sue qualità personali, ritenuto che il suo successo professionale dipende in particolare da come si approccia con essa e dalla conquista della sua fiducia, per cui non sono nemmeno necessari particolari approfondimenti.

                                         Limitandosi a contestare che le prove testimoniali assunte in tal senso siano adeguate a fornirne la dimostrazione, AP 1 non spiega perché sarebbe errata la conclusione del primo giudice e non si avvede nemmeno che i riferimenti alle risultanze istruttorie sono stati effettuati a titolo abbondanziale per rafforzare con elementi concreti il riferimento alla giurisprudenza, come confermato dall’uso della locuzione “del resto”.

                                         Già questo è sufficiente a dichiarare la doglianza irricevibile e a confermare la deduzione pretorile.

                                        

                               8.5.   Pure irricevibile per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC), poiché sommaria e non sostanziata, è la critica al primo giudice di aver generalizzato in maniera inammissibile le risultanze probatorie fondandosi sulla quasi totalità ma non la totalità delle testimonianze assunte. Il suo ragionamento è infatti strutturato e spiega nel dettaglio perché la deposizione di A__________ P__________ non è stata considerata atta a stravolgere quanto dichiarato in maniera convergente da tutti gli altri testimoni. Con riferimento a quest’ultima prova, inoltre, la critica mossa alla valutazione effettuata al Pretore aggiunto non va oltre la presentazione della propria tesi con inevitabili connotazioni soggettive dei fatti, senza sostanziarla e senza raffrontarla con quanto scritto nella sentenza impugnata.

 

                               8.6.   Ciò posto, anche nel merito non vi è spazio per ribaltare la conclusione pretorile. In effetti, come emerge in maniera chiara dalla sentenza del Tribunale federale STF 4A_116/2018 del 28 marzo 2019, se un consulente alla clientela - in quel caso bancaria, nel nostro assicurativa - fornisce un servizio al cliente che si connota principalmente per le sue capacità personali e il cliente conferisce maggiore importanza a queste che all’identità del datore di lavoro (banca o, nella fattispecie, agente generale assicurativo), una clausola che vieta la concorrenza fondata sulla conoscenza del cliente è nulla.

                                         Essendo le prestazioni fornite dai consulenti alla clientela, indipendentemente dal settore in cui sono attivi, sempre caratterizzate dal fatto che essi hanno una relazione personale con il cliente e nel contempo vendono loro prodotti o servizi sviluppati internamente da o con il datore di lavoro, è così determinante stabilire, secondo il ragionamento seguito dall’Alta Corte federale, la misura in cui questi clienti differenziano tra il consulente alla clientela e l'organizzazione dietro di lui, che diventa evidente al più tardi quando questi cambia datore di lavoro: quelli che sono fedeli all'azienda rimangono, mentre quelli che ritengono determinante il rapporto di fiducia instauratosi con il loro consulente lo seguono.

 

                                         Come rettamente rilevato dal primo giudice, nel caso di un consulente assicurativo come AO 1, la conquista della fiducia dell’assicurato e la creazione di una relazione personale con esso sono elementi cardine dell’attività lavorativa e, semmai ve ne fosse bisogno, se ne trova attestazione nelle deposizioni di tutti i testi assunti, suffragate, come giustamente ritenuto dal Pretore aggiunto, dalle dichiarazioni scritte di numerosi altri clienti di cui ai doc. 8-65, che, pur non assurgendo a prove ai sensi dell’art. 168 CPC, costituiscono degli indizi degni di essere menzionati.

 

                                         Come esposto nella sentenza, il caso di A__________ P__________, sul quale l’appellante ha fatto leva, è ininfluente rispetto a queste valutazioni, non essendo egli stato acquisito grazie alle “cognizioni della clientela” così come intese dall’art. 340 cpv. 2 CO, ritenuto che il convenuto non si è rivolto a lui allettandolo con offerte assicurative personalizzate in base alle sue esigenze ma tramite un annuncio pubblicitario generico di apertura in proprio dell’attività, sfruttandone unicamente il nominativo.

 

                                         Su questo aspetto l’appello, nei limiti della sua ricevibilità, deve quindi essere respinto e la conclusione di prima sede per la quale la clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento è nulla deve essere confermata, con conseguente omologazione della reiezione della petizione.

 

                                   9.   Per completezza di motivazione, nonostante sarebbe superfluo approfondire le ulteriori argomentazioni d’appello, vale la pena chinarvisi brevemente. In primis sulla questione della portata e dell’applicabilità del divieto di accaparramento.

 

                               9.1.   Il Pretore aggiunto, partendo dall’obbligo di ricorrere alla forma scritta per il divieto di concorrenza (e anche per quello di accaparramento) ai sensi dell’art. 340 cpv. 1 CO, stabilendo che per procedere all’interpretazione della clausola n. 19 del contratto di lavoro non ci si poteva discostare dalla formulazione del testo essendo improponibile qualsiasi tipo di interpretazione estensiva e dovendosi eventuali incertezze ripercuotersi sul datore di lavoro, ha appurato che le espressioni “__________” e “datore di lavoro” non erano equivalenti, essendo esse state usate sia nel secondo paragrafo della clausola in disamina, sia in molti altri passaggi del doc. B con significati diversi e non quali sinonimi per indicare la stessa entità.

                                         Del resto il documento in questione ricalcava la formulazione utilizzata nei contratti conclusi tra gli agenti generali e i loro collaboratori, così che il riferimento ad __________ aveva una portata autonoma rispetto a quello al datore di lavoro. Tant’è che con il subingresso nel rapporto di lavoro formalizzato con il relativo contratto del 18/20 novembre 2014 (doc. C), l’attore ha “ereditato” unicamente il ruolo di datore di lavoro e non anche quello di assicuratore di __________.

 

                                         Di conseguenza - ricordato che tra l’assicurato e l’agente assicurativo non si instaura alcun rapporto contrattuale poiché questi agisce quale ausiliario o rappresentante della compagnia assicurativa (art. 1 cpv. 3 LCA) anche quando offre servizi di consulenza agli assicurati (art. 418c cpv. 1 CO) - l’espressione “clienti esistenti o potenziali di __________” non poteva per il primo giudice che essere intesa come riferita ad assicurati (esistenti o potenziali) presso la compagnia assicurativa __________ __________ SA. Pertanto, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro 14/15 novembre 2013, AO 1 poteva in buona fede interpretare il divieto come proibizione di convincere degli assicurati a rescindere o a non stipulare nuove polizze con __________ e a sottoscriverle con un’altra impresa di assicurazioni. La situazione non è cambiata nemmeno con quanto avvenuto in seguito, poiché l’accordo 18/20 novembre 2015 di trasferimento del rapporto di lavoro a AP 1 non conteneva alcun accenno al divieto di accaparramento, tale da suggerire al lavoratore l’opportunità di adattarne l’interpretazione alle mutate circostanze.

                                         In tal modo, il primo giudice ha stabilito che la clausola in oggetto non era idonea a sanzionare il comportamento rimproverato a AO 1, ovvero l’acquisizione della gestione degli assicurati __________ e la loro conseguente fuoriuscita dal portafoglio dell’attore. A suo avviso il testo, formulato in modo insoddisfacente, non permetteva di accollare al lavoratore l’obbligo di risarcimento che, data la sua incisività in termini economici, avrebbe richiesto maggior chiarezza, precisione e linearità espressiva.

                                     

                               9.2.   Per l’appellante, il fatto che nel contratto di lavoro ci si sia riferiti ad “__________” e al “datore di lavoro” non costituirebbe una differenziazione di diritti e/o doveri in relazione a queste parti. Assodato che al momento della sottoscrizione del contratto __________ __________ SA era sia il datore di lavoro di AO 1 che l’assicuratore dei clienti, una differenziazione non avrebbe avuto alcun senso e non sarebbe stata necessaria. Ne sarebbe conferma anche il fatto che con il contratto di subentro a quello di lavoro in vigore tra __________ __________ SA e AO 1 cui al doc. C, AP 1 sia appunto succeduto ad __________ __________ SA nei suoi diritti quale datore di lavoro di AO 1. Di conseguenza l’appellante sarebbe diventato anche beneficiario della clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento di clientela senza limitazioni e senza riserve. Sarebbe dunque irrilevante che tale documento non avesse previsto alcun adattamento o ridefinizione del divieto di accaparramento riportato nel contratto originario di lavoro, come sostenuto dal Pretore aggiunto.

                                         AP 1 sarebbe quindi subentrato ad __________ __________ SA come beneficiario del divieto fatto all’appellato di “acquisire clienti esistenti o potenziali di __________ per un periodo di 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”, ove per tali clienti si dovrebbero intendere quelli che componevano il portafoglio clienti di __________ __________ Agenzia Generale AP 1, come sarebbe stato peraltro confermato anche dal teste G__________ T__________.

 

                                         A questo andrebbe aggiunto che l’accertamento che tra assicurato e agente assicurativo non si instaurerebbe alcun rapporto contrattuale sarebbe una conclusione manifestamente errata e del tutto fuorviante che misconoscerebbe i riscontri fattuali e la stessa giurisprudenza cui il Pretore aggiunto ha fatto riferimento. La clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento di clientela svilupperebbe infatti la sua portata anche sui diversi rapporti contrattuali esistenti tra agente generale e clienti da lui gestiti, nonché tra agente generale e __________ __________ SA. In effetti, AO 1 non avrebbe mai potuto conseguire al posto di __________ __________ SA il rapporto assicurativo esistente tra essa e i clienti, poiché egli non era e non è un assicuratore. Pertanto non era questo il legame contrattuale che la clausola in questione intendeva proteggere. Egli avrebbe invece potuto sottrarre questi assicurati ad __________ __________ SA come consulente assicurativo indipendente o avrebbe potuto favorirne l’acquisizione da parte di terzi (broker) agendo come procacciatore di clienti già assicurati. Il Pretore avrebbe quindi sbagliato a concludere che il termine “clienti” cui fa riferimento la clausola fosse da riferire unicamente ad assicurati esistenti presso __________ __________ SA e non a clienti di AP 1. Ne sarebbe ulteriore conferma il fatto che al momento della sottoscrizione sia del doc. B che del doc. C gli unici clienti esistenti o potenziali di __________ erano quelli che gestiva l’agenzia; inoltre AO 1 era stato agente generale e ben conosceva la struttura della clientela e l’interesse che l’appellante poteva avere a impedire che l’appellato mettesse in atto una sottrazione di clienti dell’agenzia generale, considerato che parte del reddito di quest’ultimo proveniva dalle provvigioni di acquisizione e di rinnovo della clientela.

                                         Se le parti avessero voluto vietare il trasferimento dei clienti presso un’altra compagnia di assicurazione avrebbero dovuto formulare il divieto in maniera diversa.

 

                               9.3.   Le argomentazioni dell’appellante non sono atte a stravolgere le conclusioni del Pretore aggiunto.

                                         La semplice lettura del contratto di lavoro consente di desumere che “datore di lavoro” e “__________” non sono stati usati come sinonimi ma con il preciso intento di distinguere i due ruoli, anche se a quel momento ricoperti dalla stessa persona giuridica. In effetti già dall’introduzione è possibile comprendere che lo scopo dell’accordo era di regolare il periodo di interinato sino all’individuazione del nuovo agente generale, per poi essere trasferito “nella sua integralità” a quest’ultimo, per cui vi era un interesse a mantenere distinti i due ruoli anche a livello di regolamentazione dei diritti e doveri del lavoratore. La mancata equivalenza dei termini emerge poi con ancor maggiore evidenza, come giustamente scritto dal primo giudice (cfr. sentenza impugnata consid. 3.6. pag. 7), dalla lettura del primo capoverso della clausola n. 19 in relazione ai due paragrafi seguenti che recitano: “(…) In ogni caso (…) il datore di lavoro e/o __________ hanno il diritto di pretendere il ripianamento della violazione del contratto e il risarcimento degli ulteriori danni subiti” e “(…) il collaboratore si impegna inoltre – come contropartita per le prestazioni versate a questo proposito dal datore di lavoro e da __________ – a evitare (…)”, così come da quella di numerosi altri segmenti del documento, come ad esempio la clausola n. 7 citata dal Pretore aggiunto (“il collaboratore non può impegnare nei confronti di terzi né il datore di lavoro né __________”, cfr. sentenza impugnata ibidem) oppure anche la clausola n. 17.3., ancor più chiara in merito: “in caso di risoluzione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e __________ (…)”.

 

                                         AP 1, d’altronde, non spiega in maniera sufficiente perché sarebbe erroneo l’approccio pretorile che ha considerato fondamentale, vista l’estendibilità dell’obbligo della forma scritta sancito dall’art. 340 cpv. 1 CO anche al divieto di accaparramento, fondarsi sull’interpretazione letterale del testo della clausola in oggetto e, più genericamente, del contratto nel quale è stata inserita e ha giudicato impossibile far dipendere la coerenza di un divieto ambiguo formalizzato con un testo lacunoso come quello della clausola controversa da un’interpretazione estensiva e creativa. Così come non ha chiarito per quale motivo eventuali incertezze interpretative non dovrebbero essere sciolte a favore del lavoratore come rettamente sottolineato dal Pretore aggiunto (e come stabilito dalla giurisprudenza, cfr. DTF 145 III 365 consid. 3). Pertanto le giustificazioni da lui addotte per sostenere che i due termini debbano essere interpretati come sinonimi costituiscono delle mere tesi a favore della bontà della propria lettura dei fatti e, oltre che non essere convincenti, non adempiono neppure i criteri di motivazione imposti dagli art. 310 e 311 CPC, indispensabili per la loro ricevibilità.

 

                                         D’altronde, come emerge dal querelato giudizio, vista l’importanza della posta in gioco, se le intenzioni di __________ __________ SA fossero state quelle sostenute dall’appellante, essa, prima, e quest’ultimo, poi, avrebbero dovuto formulare con maggior cura il testo dei contratti, in modo che non vi fossero ambiguità. Con però il rischio, evidentemente, che il lavoratore non vi aderisse.

 

                               9.4.   Questa conclusione renderebbe inutile la critica all’affermazione pretorile (formulata al consid. n. 3.7) secondo la quale tra l’assicurato e l’agente assicurativo non si instaurerebbe alcun rapporto contrattuale. Tuttavia non ci si può esimere dal rilevare come l’appellante non distingua, nelle sue disquisizioni, i ruoli di agente assicurativo e di broker assicurativo, mentre in realtà essi sono ben differenti, ritenuto che l’agente assicurativo è l’intermediario di vendita (vendita della copertura assicurativa) legato all’assicuratore, mentre il broker assicurativo (Versicherungsmäkler) agisce nell’interesse del potenziale assicurato quale mediatore (DTF 124 III 481 consid. 4; STF 2C_562/2020 del 21 maggio 2021 consid. 5.3.1).

                                         La giurisprudenza in merito citata dal primo giudice e dall’appellante, DTF 142 III 657 consid. 4.1, chiarisce che nel triangolo tra assicurato, assicuratore e agente assicurativo (o broker), sorgono vari rapporti giuridici tra le diverse parti contraenti (si parla di contratti combinati o interconnessi che danno luogo a reti contrattuali multilaterali, DTF 136 III 65 consid. 2.4.1.), quindi da un lato tra assicurato e broker e dall’altro tra intermediario e compagnia assicurativa, oltre a quello diretto di assicurazione tra quest’ultima e l’assicurato. Essa non tratta per contro i rapporti tra agente generale e assicurato.

 

                                         L’affermazione in base alla quale AO 1 non avrebbe mai potuto acquisire il rapporto assicurativo tra i clienti e __________ __________ SA perché non era e non è un assicuratore non si confronta con la tesi pretorile in base alla quale la clausola vietava a AO 1 di deviare i clienti __________ verso altri assicuratori, non di acquisirli in proprio.

 

                                10.   AP 1 critica in seguito il Pretore aggiunto per aver giudicato ininfluente la convenzione d’uscita.

 

                             10.1.   Per il primo giudice la clausola n. 7 di tale convenzione configura un promemoria degli obblighi disciplinati dall’art. 321a cpv. 1 CO piuttosto che costituire l’espressione di un divieto postcontrattuale di concorrenza e di accaparramento. In ogni caso, condividendo quanto asserisce una parte della dottrina che invoca l’applicazione per analogia dell’art. 341 cpv. 1 CO, la pattuizione (o l’ampliamento) senza corrispettivo di un divieto contestuale o successiva alla rescissione del contratto di lavoro è nulla perché un simile accordo comprometterebbe il futuro economico del lavoratore nel periodo di protezione che l’art. 341 CO estende fino ad un mese dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

 

                             10.2.   L’appellante è dell’opinione che il Pretore aggiunto sarebbe incorso in un errore non dando il giusto valore alla convenzione d’uscita. Essa avrebbe in realtà portata propria e costituirebbe un accordo d’uscita pattuito tra appellante e appellato, redatto a seguito delle dimissioni di quest’ultimo. __________ __________ SA non avrebbe invece ricoperto alcun ruolo nella stessa e non ne sarebbe firmataria. Pertanto per “società” in tale contratto avrebbe dovuto essere intesa __________ __________ Agenzia Generale AP 1, della quale l’appellato era dipendente.

                                         Il doc. F - che contiene la precisazione che AO 1 sarebbe rimasto alle dipendenze della società sino al 31 maggio 2015 e che gli sarebbe stato vietato di svolgere attività lavorative remunerate per conto proprio o terzi così come di sottrarre alla società clienti attuali o potenziali, nonché che tali infrazioni avrebbero costituito una violazione dei doveri di fedeltà - non sarebbe quindi un semplice promemoria degli obblighi del dipendente come ritenuto dal giudice. Tale atto sarebbe una ratifica di quanto già pattuito nel doc. B e non di una pattuizione successiva alla rescissione del contratto di lavoro, che a livello probatorio permetterebbe di confermare il fatto che erano i clienti dell’appellante a essere oggetto del divieto di accaparramento.

 

                             10.3.   Le argomentazioni che precedono sono viziate innanzitutto da una contraddizione di fondo che l’appellante non ha ritenuto di dover sciogliere, ossia quella consistente nell’affermare che la convenzione d’uscita redatta in seguito alle dimissioni di AO 1 da un lato avrebbe portata propria e dall’altro riprenderebbe il contenuto della clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento per cui costituirebbe una conferma di quanto già pattuito nel contratto di lavoro iniziale di cui al doc. B.

                                         Qualunque sia l’interpretazione che le si voglia dare, nel primo caso essa sarebbe nulla poiché, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, manca il corrispettivo al divieto, mentre nel secondo non troverebbe applicazione alla fattispecie poiché avrebbe per oggetto, in base all’interpretazione di cui si è detto, il divieto di sottrarre clienti alla compagnia di assicurazioni, non all’agente generale.

                                     

                                         AP 1, inoltre, non contesta debitamente che la validità della clausola n. 7 della convenzione d’uscita era limitata alla durata del rapporto di lavoro, quindi sino a fine maggio 2015.

 

                                11.   Il Pretore aggiunto ha poi esaminato se vi sia stata una violazione del divieto di accaparramento inteso secondo il significato attribuibile alla clausola n. 19 del contratto di lavoro, concludendo per la negativa dopo aver appurato che per tutte le polizze __________ in vigore il 10 aprile 2015, nei due anni successivi alla conclusione del rapporto lavorativo tra le parti, gli assicurati del campione selezionato con la disposizione ordinatoria del 10 giugno 2020, avevano continuato a versare i premi assicurativi e che nessuno di quelli tra loro chiamati a deporre aveva rescisso in quei 24 mesi polizze __________ né era stato consigliato in tal senso.

 

                                         L’appellante non contesta questi accertamenti, ma si limita a ribadire la propria versione secondo la quale AO 1 sarebbe stato sottoposto al divieto di spossessarlo di parte della clientela che componeva il suo portafoglio d’agente generale. Essendo il tema già stato abbondantemente trattato e respinto, non occorre ribadire quanto già detto per rigettare anche questa argomentazione, sempre nei, grossi, limiti della sua ricevibilità.

 

                                12.   AP 1, nella discussione d’appello sulla nullità della clausola controversa, ha accennato al fatto che la sottrazione di 120 suoi clienti sarebbe perseguibile a prescindere dalla clausola di divieto di concorrenza e di accaparramento, non essendo contestato che questi 120 clienti erano gestiti da lui e che il convenuto ha operato in maniera attiva per permettere che essi trasferissero il mandato alla L__________ SA, così che AO 1 avrebbe quindi operato sia contrariamente agli accordi formali presi, sia contrariamente al dovere di fedeltà sancito dall’art. 321a cpv. 1 CO.

 

                                         Trattandosi di motivazioni solamente accennate, senza riferimenti alla decisione impugnata, né alle risultanze probatorie, esse sono irricevibili per carente motivazione.

 

 

                                13.   In conclusione, l’appello deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                                         Le spese giudiziarie del procedimento di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che le stesse sono state calcolate sulla base del valore litigioso di fr. 730'000.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

    Le spese processuali, calcolate secondo quanto prescritto dagli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 30’000.-. Le ripetibili, quantificate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lit. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a
fr. 18’000.-.

 

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

 

decide:

 

                                   1.   L’appello 30 agosto 2021 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 30'000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 18'000.- per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).