Incarto n.
12.2021.126

Lugano

16 maggio 2022/jh        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.237 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 12 dicembre 2016 da

 

 

 AO 1 

 AO 2 

 entrambi patrocinati dagli avv. PA 2,

 

 

 

contro

 

 

AP 1 

(già  )

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento in loro favore

di fr. 100'675.65 oltre interessi (cifra ridotta, in sede di conclusioni scritte, a fr. 90'335.65

oltre interessi) e di rigettare in via definitiva l’opposizione da lei interposta al PE n.

__________ dell'UE di Lugano;

 

pretese avversate dalla convenuta e che il Pretore ha parzialmente accolto nella misura

di fr. 88'778.65 oltre interessi con decisione 26 luglio 2021;

 

appellante la convenuta con atto di appello del 14 settembre 2021, con cui ha

postulato in via principale la riforma del giudizio nel senso di respingere la petizione e

porre le spese giudiziarie di prima sede a carico della controparte, e in via subordinata il

suo annullamento e il rinvio dell’incarto alla giurisdizione inferiore per il completamento

dell’istruttoria, il tutto con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede;

mentre gli attori con risposta 25 ottobre 2021 hanno postulato la reiezione del gravame,

pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.        In data 10 marzo 2008 / 10 maggio 2008 la A__________ SA (ora AP 1) da una parte e AO 1e AO 2 dall’altra hanno stipulato un contratto di mandato con il quale la prima, nella sua funzione di broker assicurativo, si impegnava a pianificare la situazione assicurativa dei secondi, segnatamente mediante un’analisi delle loro necessità e dei loro rischi e proposizione delle soluzioni assicurative più adeguate allo scopo (doc. D). Il consulente di riferimento è stato dapprima D__________, poi S__________ e successivamente F__________.

 

B.        Conseguentemente, AO 1 e AO 2 hanno stipulato un’assicurazione economia domestica + stabili presso la __________ SA (qui di seguito anche solo “__________”) relativa alla loro casa di vacanza di cui al fondo part. n. __________ RFD di __________ (doc. E, polizza n. 4.000.357.013; doc. U).

 

C.        In data 7 agosto 2013, in occasione di alcune forti precipitazioni, una parte del muro in sasso presente sulla proprietà di __________ è crollata (doc. I e 4). AO 1 e AO 2 hanno notificato il sinistro all’assicurazione, la quale ha tuttavia rifiutato la copertura, poiché la polizza non comprendeva i rischi particolari causati dai danni della natura ai beni siti all'esterno del fabbricato (doc. F, CC). I proprietari hanno dunque dovuto sopportare personalmente i costi della riparazione, ammontanti a fr. 96'978.80 (lavori eseguiti dall’Impresa costruzioni P__________ di __________ P__________), e della fornitura e posa di un parapetto ad opera di C__________, pari a fr. 3'696.85 (doc. H).

 

D.        Scontenti di tale situazione, in data 17 marzo 2016 AO 1 e AO 2 hanno disdetto con effetto immediato il mandato assicurativo conferito alla A__________ SA in relazione alla polizza di cui al doc. E (v. doc. O) e hanno in seguito stipulato autonomamente, dal 21 marzo 2016, una nuova polizza per la loro casa di vacanza, questa volta comprendente anche l’ambiente esterno (doc. P). Nel frattempo, i medesimi hanno altresì escusso la società mediante il PE n. __________ dell'UE di Lugano per l’importo di fr. 100'675.65 oltre interessi (doc. N).

 

E.        Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire (doc. B), con petizione 12 dicembre 2016 AO 1 e AO 2 hanno convenuto la A__________ SA innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al versamento di fr. 100'675.65 oltre interessi del 5% dal 22 aprile 2015, oltre che il rigetto in via definitiva dell’opposizione al predetto PE. Essi hanno in sintesi preteso il risarcimento del danno loro causato dal negligente adempimento del mandato da parte della convenuta, rilevato che l’incarico di consulenza a lei conferito mirava a ottenere una copertura assicurativa completa che li tutelasse da qualsiasi danno a fabbricati (interni ed esterni) della loro proprietà, compreso il muro di cui trattasi.

 

F.        Con risposta 20 marzo 2017 la convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando in sintesi l’assenza di sue negligenze, la mancata collaborazione dei clienti nella definizione delle loro esigenze assicurative, rispettivamente che le piogge non sarebbero state la causa diretta del crollo del muro (il quale era vetusto e instabile), e che una polizza estesa all’ambiente esterno non avrebbe pertanto coperto il sinistro, contestando altresì la quantificazione del danno.

 

G.       Con replica 6 giugno 2017 e duplica 7 settembre 2017 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, contestando quelle avverse.

 

H.        Esperita l’istruttoria (ivi compresa la perizia giudiziaria 26 luglio 2018 dell’ing. __________ B__________, relativa agli aspetti tecnici del muro, del suo crollo e della sua ricostruzione, e la perizia orale 27 maggio 2020 di __________ R__________, relativa alla copertura assicurativa e all’ammontare di un eventuale risarcimento) le parti hanno prodotto i propri rispettivi allegati conclusivi scritti. In particolare, gli attori hanno ridotto la propria pretesa a fr. 90'335.65 oltre interessi. In costanza di procedura, la convenuta ha modificato la propria ragione sociale in AP 1.

 

I.          Con decisione 26 luglio 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione per l’importo di fr. 88'778.65 oltre interessi del 5% dal 22 aprile 2015, rigettando in via definitiva, in tale misura, l’opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano, ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 9'940.-, a carico degli attori per il 12% e della convenuta per l'88% e condannando quest’ultima a versare alla controparte fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.

 

J.         Con appello 14 settembre 2021 la convenuta si è aggravata contro tale giudizio, chiedendone in via principale la riforma nel senso di respingere la petizione e porre le spese giudiziarie di prima sede a carico della controparte, e in via subordinata il suo annullamento e il rinvio dell’incarto alla giurisdizione inferiore per il completamento dell’istruttoria (delucidazione e completamento della perizia giudiziaria), il tutto in ogni caso con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede.

 

K.        Con risposta 25 ottobre 2021 gli attori ha postulato l’integrale reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.

 

E considerato

 

in diritto:

 

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 14 settembre 2021 contro la decisione 26 luglio 2021, notificata il giorno successivo, è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come è tempestiva la risposta all’appello inoltrata il 25 ottobre 2021.

 

2.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l’irricevibilità delle medesime.

 

3.         Con la decisione impugnata il Pretore, fondandosi sui documenti agli atti, sulle audizioni testimoniali e gli interrogatori, sulla perizia giudiziaria dell’ing. __________ B__________ e sulla perizia orale di __________ R__________, ha in sintesi accertato una negligenza dei consulenti della convenuta nell’adempimento del proprio mandato, l’insorgere di un danno per gli attori pari a fr. 88'778.65 complessivi (mancata copertura assicurativa) e l’esistenza di un nesso causale fra la negligenza della mandataria e il danno, con conseguente dovere per la convenuta di risarcire gli attori sulla base degli art. 97, 101, 321 e cpv. 2 e 398 cpv. 1 CO.

 

4.         Una prima censura dell’appellante è volta a confutare la valenza probatoria della perizia giudiziaria dell’ing. __________ B__________, da lei ritenuta lacunosa, poco chiara e inconcludente, in quanto il perito non ha esaminato lo stato del muro prima del crollo o prima della ricostruzione e non ha adeguatamente suffragato (mediante motivazioni e riscontri oggettivi) le sue conclusioni in particolare in relazione ai seguenti punti: a) stato di concepimento "a gravità" del muro ceduto; b) eventuali effetti della corona in calcestruzzo posta alla sommità del muro; c) confronto fra il muro nuovo e quello ceduto rispettivamente accertamenti relativi alla fedeltà del muro ricostruito a quello crollato e al riutilizzo di tutte le pietre (malgrado non vi fossero i mezzi per valutare lo stato di fatto del vecchio manufatto e le sue eventuali lacune costruttive); d) assenza di spiegazioni sui motivi che lo hanno indotto ad accertare la corretta esecuzione dei lavori di ricostruzione e la congruità della relativa fattura; e) possibilità di ricondurre il crollo alle piogge e all’accumulo di acqua malgrado l’impossibilità di esaminare la struttura originaria. L’appellante rileva che dette carenze sono state prontamente segnalate in occasione della sua istanza di delucidazione e completamento, e che la stessa è stata a torto respinta, in violazione del suo diritto di essere sentita.

 

4.1    Una perizia giudiziaria è soggetta, come ogni mezzo di prova, al libero apprezzamento del giudice (art. 157 CPC). Di fronte a una perizia giudiziaria, che viene allestita proprio per il fatto che il giudice non dispone delle necessarie competenze nella materia, quest’ultimo è obbligato a esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni. Cionondimeno, se egli decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Per contro, in virtù delle conoscenze professionali specifiche del perito, il giudice può scostarsi dal referto solo per motivi importanti, ovvero se in base alle altre prove assunte e alle argomentazioni delle parti emergono serie obiezioni circa la valenza degli accertamenti peritali, rispettivamente se esso risulta contraddittorio o attribuisce un senso e una portata inesatti ai documenti o alle dichiarazioni cui si richiama. In tale caso, il giudice deve spiegare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, illustrando in particolare, alla luce degli argomenti della parte che la contesta, l’inconcludenza di determinate sue affermazioni oppure la loro contraddittorietà con elementi di fatto o con principi fondamentali della scienza o dell’arte che entrano in considerazione, fermo restando che l’adduzione di mere congetture o considerazioni soggettive di tale parte non è sufficiente. Egli è pure tenuto a raccogliere prove complementari allorquando le conclusioni della perizia giudiziaria si rivelano dubbie su elementi essenziali (IICCA del 22 aprile 2021, inc. 12.2020.80, consid. 8.2; IICCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2020.61, consid. 5.3; STF 4A_300/2019 del 17 aprile 2020 consid. 2.1 e 4A_535/2018 del 3 giugno 2019 consid. 1.2; DTF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Di principio, non è compito del giudice di esaminare la correttezza scientifica delle argomentazioni del perito, ricorrendo alla letteratura specializzata. Piuttosto, il giudice può partire dall'assunto che il perito si è basato sul livello attuale della scienza (STF 4A_48/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5.1.2).

 

4.2     Nel caso concreto, la censura appellatoria è già irricevibile per carenza di motivazione nella misura in cui non si confronta in alcun modo con le motivazioni che hanno indotto il Pretore a respingere l’istanza di delucidazione (cfr. decisione del 25 ottobre 2018, ove il primo giudice ha evidenziato che le domande poste non erano volte a chiarire delle risposte parziali e incomplete, bensì a completare, inammissibilmente, l’estensione tematica della perizia). L’appellante nemmeno evidenzia contraddizioni o ambiguità della perizia, né spiega perché i punti a) e b) sopra evidenziati possano essere determinanti ai fini del giudizio. Comunque sia, la perizia risulta chiara e completa per rapporto ai quesiti posti. L’esperto ha indicato gli elementi sui quali ha basato le proprie valutazioni, ovvero il sopralluogo effettuato il 19 giugno 2018 (rilevato che una porzione di muratura originale era ancora presente ed è stata semplicemente sistemata, cfr. perizia p. 1 e 4) e gli atti processuali (comprendenti segnatamente i rilievi fotografici del muro prima e dopo il crollo di cui ai doc. I, V e 4, la liquidazione finale dei lavori di riparazione di cui al doc. H e le informazioni meteorologiche al momento del sinistro), esponendo conclusioni e deduzioni sulla base delle relative costatazioni e delle proprie conoscenze tecniche. Egli ha in particolare indicato quali conclusioni è stato in grado di trarre sullo stato del vecchio muro, sulle caratteristiche della corona in calcestruzzo, sulle cause del crollo, sulla fedeltà del nuovo muro all’originale e sulla congruità dei relativi costi di ricostruzione, segnalando quali informazioni erano mancanti e quali approfondimenti non sono stati possibili (v. ad esempio perizia, p. 4-5). La censura dell’appellante, oltre che carente nella motivazione, è pertanto anche infondata. Sulla valenza delle conclusioni peritali si dirà ancora nel proseguo della presente decisione.

 

5.         Sul tema del carente espletamento del mandato da parte della convenuta il giudice di prima sede, dopo aver esposto pertinente dottrina e giurisprudenza sulla diligenza che incombe al mandatario ex art. 398 CO e sull’onere di collaborazione del mandante (cfr. p. 3 e 4 della decisione impugnata, a cui si rinvia), ha rilevato che gli attori desideravano una copertura assicurativa totale per l’ambiente interno ed esterno del proprio fondo. Spettava al consulente, agente a titolo professionale e dietro remunerazione (retrocessioni), di informarsi al riguardo, appurando le loro esigenze, valutando il rischio, verificando la situazione concreta del fondo (mediante un sopralluogo) nonché le polizze già esistenti e le eventuali lacune assicurative, e spiegando loro le varie possibilità, ivi compresa quella di includere nella polizza una copertura assicurativa per l’ambiente esterno (doc. D, testi A__________, procuratore della convenuta, e S__________). Quanto al cliente, soprattutto se laico (come nella fattispecie), collaborare significa reagire alle richieste di spiegazioni e documentazione e prendere una decisione sulle proposte fatte, e non suggerire le coperture assicurative necessarie, censurare o correggere eventuali lacune, trattandosi dei compiti che egli affida per l’appunto al professionista. Nel caso concreto, il Pretore ha respinto la tesi della convenuta di una carente collaborazione degli attori, in quanto non è dimostrato che essi fossero stati sollecitati al riguardo; in particolare, non è dimostrato che la convenuta abbia inviato loro un documento analogo al doc. 3 (richiesta di informazioni), essendo le dichiarazioni di D__________ del tutto inattendibili al riguardo e in contrasto non solo con le testimonianze di S__________ e F__________, ma anche con l’assenza di qualsiasi documento attestante un invio o un relativo sollecito, che D__________ neppure ricorda di aver fatto. Quest’ultimo si è limitato a riprendere le polizze già esistenti presso un’altra assicurazione e a farle confluire nella nuova polizza doc. E, senza operare verifiche o fornire consulenza; attività neppure svolte dai successivi consulenti, i quali hanno ciascuno cercato di esimersi dalle proprie responsabilità riversandole su qualcun altro.

 

5.1    L’appellante non contesta quali fossero i suoi compiti o le esigenze dei clienti, né che i propri collaboratori non abbiano mai svolto un sopralluogo. Piuttosto, premesso che la sostituzione del sopralluogo con l’ottenimento di informazioni scritte è usuale in ambito assicurativo (testi A__________, S__________ e T__________, agente generale di __________), ribadisce la carente cooperazione degli attori nella definizione delle loro esigenze. A suo dire, i medesimi avrebbero difatti omesso di dare riscontro alle sue richieste e di indicare l’esistenza del muro esterno in tre diverse occasioni.

 

5.2    L’appellante non può tuttavia sovvertire il giudizio di prima sede rinviando alla clausola n. 4 del contratto doc. D: detta clausola si limita ad affermare in modo generico che l’analisi dei rischi e delle necessità avviene con la collaborazione dei mandanti e che questi devono compilare la scheda riassuntiva dei loro dati personali nonché consegnare al broker copia di tutte le loro polizze assicurative e l’eventuale ultimo certificato del secondo pilastro; ciò non corrisponde evidentemente a una concreta e specifica richiesta di informazioni in relazione all’oggetto da assicurare e in particolare all’esistenza di manufatti esterni.

 

5.3    Anche la censura appellatoria relativa all’invio a tutti i clienti, e quindi asseritamente anche agli attori, di una circolare come quella di cui al doc. 3 (con allegato il “formulario valutazione stabili", ivi compresa una check-list ove indicare i dati essenziali del proprio immobile) è destituita di fondamento. L’appellante si limita difatti a sottolineare che il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 157 CPC) osta a una gerarchia dei mezzi di prova e a privilegiare i documenti rispetto alle testimonianze, per poi riproporre la propria visione secondo cui la ricezione del documento da parte degli attori sarebbe confermata dalle dichiarazioni di D__________ e non potrebbe essere smentita dalle testimonianze di S__________ e F__________. Essa però trascura che D__________ è stato sentito nella forma dell’interrogatorio (art. 159 CPC) quale direttore della convenuta iscritto a RC con diritto di firma collettiva a due (organo materiale; v. il rinvio all’art. 306 CPC contenuto nel suo verbale del 5 febbraio 2018 e il verbale di prime arringhe dell’8 novembre 2017; sul tema v. anche DTF 141 III 80 consid. 1.3 e 141 III 159). Le sue dichiarazioni avevano pertanto una valenza probatoria limitata, oltretutto se si considera che egli aveva un interesse a sottrarsi a una responsabilità quale primo referente degli attori. L’appellante non si confronta poi con il rilievo pretorile secondo cui il suddetto direttore (ora presidente del suo CdA) si è limitato a presumere un invio, per poi derivarne una certezza, senza però ricordare di avere mai indirizzato un sollecito ai clienti. D’altronde, egli ha dichiarato di non aver mai fatto sopralluoghi o richiesto documentazione (verbale del 5 febbraio 2018, p. 7), e l’assenza di documenti che comprovino l’invio agli attori del doc. 3 o di un documento simile alimenta ulteriormente i dubbi sulla fedefacenza delle sue affermazioni. Ciò a maggior ragione se si considerano le testimonianze di segno opposto di F__________ e S__________. L’appellante le ritiene inattendibili, poiché il primo teste nutriva a suo dire una grande inimicizia nei suoi confronti (essendo stato licenziato in tronco per comportamenti sfociati in una condanna penale) e il secondo si è limitato a presumere una mancata trasmissione del documento, senza potersi esprimere con certezza. Ciononostante, essa in prima sede non si era opposta alla loro assunzione (cfr. verbale di prime arringhe dell’8 novembre 2017) e omette ora di considerare che entrambi, per motivare la mancata trasmissione del documento, hanno non solo rilevato che esso non è stato reperito nella documentazione della società (teste F__________, verbale del 9 settembre 2019, p. 7), ma anche che il documento, nonché la cessazione della collaborazione fra la società e M__________ (referente indicato in quello scritto) sono antecedenti alla stipulazione del contratto qui in discussione (testi S__________ e F__________, verbale del 9 settembre 2019, p. 3 e 7). Trattasi di argomentazioni già esposte dal primo giudice, con le quali l’appellante non si confronta. In definitiva, l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore è esente da critica.

 

5.4    L’appellante neppure può essere seguita quanto afferma che i clienti hanno omesso di collaborare allorché hanno ricevuto la nuova polizza con il dettaglio delle coperture assicurative prescelte e l’invito a verificare che esse fossero adeguate alle loro esigenze (doc. E, p. 1). Incontestato che un’opportuna consulenza (anche in merito all’ambiente esterno dello stabile) e la valutazione della situazione di fatto mediante richieste di informazioni o sopralluoghi si sarebbero imposte (teste A__________, verbale del 5 febbraio 2018, p. 3-4; teste S__________, verbale del 9 settembre 2019, p. 2-3; teste T__________, verbale del 9 settembre 2019, p. 4-5; perizia orale 27 maggio 2020 di __________ R__________, p. 2) e acclarato che nessuno dei consulenti vi ha ottemperato (cfr. teste D__________, verbale del 5 febbraio 2018, p. 7; testi S__________ e F__________, verbale del 9 settembre 2019, p. 2 e 7), limitandosi ad accorpare in un’unica polizza le precedenti assicurazioni dei clienti senza verificare eventuali lacune assicurative, l’appellante non può pretendere che tali lacune fossero identificate e segnalate dai medesimi. Ovvero non può pretendere che essi svolgessero il compito che lei medesima, nella sua veste professionale, era stata incaricata di effettuare. D’altronde l’appellante neppure spiega perché AO 1, per il semplice fatto di essere stato per molti anni perito bancario e dirigente di una fiduciaria, dovesse possedere anche competenze assicurative, valutare autonomamente la portata della polizza e indicarle come procedere, rispettivamente perché in tale caso egli avrebbe fatto capo ai suoi servigi.

5.5    In sintesi, l’appellante non può sfuggire alla propria responsabilità sostenendo di essere stata legittimata ad agire in base agli atti a sua disposizione, né può giustificarsi osservando che la copertura assicurativa prescelta era analoga a quella delle precedenti polizze, poiché ciò non corrisponde a una diligente esecuzione del mandato conferitole. Sul tema, la decisione pretorile merita conferma.

 

6.         In relazione alla causalità fra la violazione contrattuale e il danno, il giudice di primo grado ha evidenziato che se la convenuta (per il tramite dei suoi collaboratori) avesse svolto le opportune verifiche e sollecitato la collaborazione dei clienti, l’assicurazione sugli oggetti esterni sarebbe stata conclusa. Il Pretore ha in particolare rigettato la tesi attorea secondo cui l’assicurazione non avrebbe accettato la stipulazione della polizza a causa della vetustà e difettosità del muro: trattasi di un ragionamento del tutto teorico, considerato che il muro ha resistito intatto per oltre 50 anni, presentava un logorio normale per la sua età e non mostrava segni premonitori di un crollo (perizia, p. 4), che comunque più il rischio è alto, più le somme assicurate sono importanti, e che gli attori (se così richiesto) avrebbero potuto facilmente posare dei drenaggi. Detta polizza avrebbe coperto il sinistro (in quanto causato da un evento naturale, ovvero dalle forti piogge e dall’accumulo dell’acqua), evitando l’insorgere del danno (perizia, p. 5; teste peritale __________ P__________; perizia orale di __________ R__________, teste T__________).

 

6.1    Con l’impugnativa, l’appellante non contesta che l’assicurazione avrebbe accettato di stipulare la polizza per l’ambiente esterno. Ribadisce tuttavia che essa non avrebbe coperto il sinistro in questione, non essendo dimostrato che la causa del crollo sia riconducibile a un evento naturale piuttosto che alla difettosità del muro e a un suo conseguente cedimento strutturale o a un cedimento del terreno (cause che non sono coperte dall'assicurazione ma necessitano di polizze speciali, cfr. doc. 6). Il perito non ha potuto svolgere accertamenti sullo stato del muro originario e valutare se vi fossero difetti o carente manutenzione (perizia p. 5). È poi incontestabile che lo stesso fosse vetusto (oltre 50 anni). Per il resto, sulle cause del crollo il perito ha potuto formulare solamente delle caute ipotesi, da cui non si può derivare con certezza che le piogge siano state il fattore scatenante (“conditio sine qua non”). Peraltro, le informazioni meteorologiche ottenute dall’Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera non permettono di determinare con chiarezza l’intensità delle precipitazioni e indicano che il quantitativo d’acqua abbattutosi nell’area non è di natura eccezionale, in quanto ciò si verifica all’incirca ogni 10 anni.

 

6.2    Ora, l’appellante sostiene che il crollo possa essere avvenuto per un cedimento del terreno, ma senza renderlo neppure plausibile o dimostrarlo in alcun modo. Rileva poi che il muro potesse essere difettoso o carente nella manutenzione, ma non fornisce alcun elemento concreto atto a supporlo, se non con riferimento alla sua vetustà. Evidentemente, essendo il crollo avvenuto in maniera repentina, una precedente valutazione non è stata possibile. Il perito ha comunque potuto basare il suo esame dello stato originario del muro non solo sulle foto agli atti, ma anche sul suo sopralluogo, ritenuto che una parte della muratura originale era rimasta intatta. Sulla base di questi riscontri, pur non potendo verificare se vi fossero lacune costruttive nel basamento e non conoscendo i dettagli sulla tipologia di fondazione del muro, ha osservato che non vi erano difetti visibili che avrebbero potuto indicare il rischio di un collasso, che esso era senz’altro adeguato e funzionale e, data l’età della muratura, ha retto perfettamente e conformemente alla sua funzione per un periodo non trascurabile di 50 anni (perizia, p. 1-2 e 4-6). È pacifico che il giorno del sinistro, nella zona, si siano verificate precipitazioni importanti e inusuali (definite dal perito __________ R__________ “bombe di pioggia”) con forti accumuli di acqua soprattutto in __________ (circa 150 mm), che anche nei giorni precedenti vi erano state consistenti piogge che avevano già impregnato il terreno di acqua (sull’arco di 2 giorni, circa 280 mm) e che esse generavano il rischio di danni (perizia, p. 5; perizia orale p. 2-3; informazioni scritte dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia). Il perito giudiziario ha poi rilevato che il crollo, con alta probabilità, è da ricondurre alle forti piogge e all’accumulo di acqua nel suolo e verosimilmente dietro alla muratura e a uno scivolamento (come anche evincibile dalla posizione del muro crollato), escludendo una rottura del muro stesso o della sua fondazione (perizia, p. 5). L’appellante trascura poi il riferimento fatto dal primo giudice a __________ P__________, che sulla questione si è espresso quale testimone perito (art. 175 CPC) e che pure ha confermato la conclusione del perito giudiziario. Il medesimo, occupandosi del rifacimento del muro e incaricato da AO 1 di comprendere le dinamiche del sinistro, ha potuto costatare la situazione subito dopo il crollo, osservando che a suo parere il muro ha subito un cedimento improvviso (scivolamento) attribuibile alle piogge e all’accumulo di acqua (verbale del 6 marzo 2018, p. 2). Ne discende che la conclusione pretorile che ha ricondotto il crollo a un evento naturale è perfettamente condivisibile. L’appellante non contesta che, in una simile circostanza, una polizza relativa all’ambiente esterno dello stabile avrebbe coperto il danno (come confermato dal teste T__________, verbale del 9 settembre 2019, p. 5, e dalla perizia orale di __________ R__________, p. 2-3). Il doc. 6, del tutto generico, non può dunque sovvertire queste conclusioni.

 

7.         Quanto all’ammontare del danno, il primo giudice ha innanzitutto ricordato che esso va definito quale perdita patrimoniale causata dalla mancata copertura del sinistro e dunque dal mancato risarcimento da parte dell’assicurazione, che sarebbe corrisposto al costo a nuovo del medesimo oggetto (cfr. perizia orale di __________ R__________, p. 3), sicché il valore corrispondente all’ottenimento di un muro nuovo al posto di quello vetusto non è detraibile dalla quantificazione; ha poi rilevato che i costi di riparazione di fr. 96'978.80 + fr. 3'696.- sono stati confermati, oltre che dal teste __________ P__________, anche dal perito giudiziario (perizia, p. 7, ad. 5 e 7), che il muro è stato ricostruito fedelmente rispetto all’originale (riutilizzando le pietre del vecchio muro, v. perizia giudiziaria e teste __________ P__________), che l’unica miglioria da tenere in considerazione e da porre in deduzione (cfr. doc. EE pto A18) è il costo per la posa di una condotta di drenaggio prima non presente (fr. 780.-), e che le altre due posizioni indicate nella perizia giudiziaria non costituiscono vere e proprie migliorie, bensì modalità costruttive moderne e sicure. Difatti secondo il perito non vi erano alternative migliori o più economiche per effettuare la ricostruzione (perizia giudiziaria, p. 6). Infine, il Pretore ha dedotto dai costi complessivi anche la franchigia pari al 10% (fr. 10'067.-, v. anche perizia orale, p. 3) e il maggior premio che gli attori avrebbero dovuto pagare in caso di copertura assicurativa dell’ambiente esterno (fr. 600.- annui per 21 mesi, ovvero fr. 1'050.-; v. perizia orale, p. 4). Di qui un danno pari a fr. 88'778.65 (fr. 100'675.65 - fr. 780.- - fr.10'067.- - fr. 1'050.-), a cui aggiungere interessi di mora del 5% dal 22 aprile 2015.

 

7.1    Le deduzioni operate dal Pretore a titolo di franchigia, posa di una condotta di drenaggio e maggior premio, come pure il decorso degli interessi di mora, non sono oggetto di censura. L’appellante sostiene che gli attori, gravati dall’onere di prova piena, non avrebbero comprovato il danno da loro patito, in quanto hanno proceduto con la ricostruzione del muro senza accertare lo stato e il valore di quello originario (accertamenti assenti nella perizia giudiziaria e in quella orale) e senza condividere con lei alcunché in merito ai costi di ricostruzione. Essa evidenzia che il muro era vetusto e potenzialmente difettoso e che non è in alcun modo dimostrato che il suo valore ammontasse effettivamente ai
fr. 100'675.65 fatturati per la riparazione. L’appellante ritiene questi costi esorbitanti e confermati dal perito senza una sufficiente motivazione. Parimenti non sarebbe dimostrato che è stato scelto il metodo di ricostruzione più economico. In assenza dei necessari dati, neppure sarebbe possibile stabilire che il nuovo muro sia identico al precedente. Oltre a essere nuovo, lo stesso ha una struttura molto più solida, un basamento, un bordo superiore e un sistema di drenaggio dell'acqua che il precedente muro non aveva. Trattasi pertanto, per l’appellante, di un muro sostanzialmente e strutturalmente diverso da quello crollato, e non di una semplice ricostruzione con le tecniche moderne.

 

7.2    L’appellante non contesta che la quantificazione del danno è fondata sulla teoria della differenza nel senso che i danneggiati devono essere posti nell’ipotetica situazione in cui si troverebbero in caso di corretto adempimento contrattuale (interesse positivo). Trattasi in altre parole di determinare l’ammontare del risarcimento che l’assicurazione avrebbe loro versato. Già il Pretore ha evidenziato che esso sarebbe equivalso al costo a nuovo di un identico manufatto, escludendo le migliorie (aggiunte o modifiche del muro, come un cambiamento di materiale) che avrebbero reso la ricostruzione più costosa (perizia orale di __________ R__________, p. 3). Sono solo questo costo e la relativa dimostrazione a essere di rilievo.

In merito alle censure suddette, l’appellante non spiega perché gli attori avrebbero dovuto coinvolgerla nella ricostruzione o perché ciò avrebbe un’influenza sull’esito del giudizio. Sugli accertamenti peritali dello stato e delle caratteristiche del vecchio muro già si è detto sopra (consid. 6.2; v. anche perizia, p. 1-2 e 4-6). Il perito ha inoltre illustrato per quale motivo il muro dev’essere considerato una fedelissima ricostruzione dell’originale, riferendosi al suo sopralluogo e alle fotografie e segnatamente al riutilizzo delle pietre del muro crollato (evincibile anche dalla testimonianza di __________ P__________, verbale del 6 marzo 2018, p. 1-2), rispettivamente a un punto di vista estetico e paesaggistico, tenuto pure conto della porzione di vecchio muro rimasta intatta e integrata con le parti nuove (perizia, p. 2-3 e 7). La perizia orale non mirava invece a simili accertamenti tecnici, bensì a valutazioni puramente assicurative. Quanto alle presunte differenze fra vecchio e nuovo muro, l’appellante non correda le proprie affermazioni con opportuni riferimenti istruttori e si limita a riproporre la propria posizione in opposizione agli accertamenti pretorili, per cui le sue censure sono insufficientemente motivate. Comunque sia, il costo per la posa di una condotta di drenaggio è già stato posto in deduzione dal primo giudice. In relazione al bordo superiore del muro, l’appellante non fornisce specificazioni. Qualora essa intendesse riferirsi al nuovo cordolo in calcestruzzo (corona), secondo quanto emerso in sede istruttoria anche il precedente muro ne era provvisto ed era costituito almeno in parte da piode larghe invece che di calcestruzzo; la relativa ricostruzione era necessaria ai fini della finitura e dell’ancoraggio del parapetto, ma non poteva più essere fatta con piode larghe; in ogni caso, il prezzo sarebbe stato simile (teste __________ P__________, verbale del 6 marzo 2018, p. 2-3; perizia, p. 2-3 e 7). Non si sa invece se il vecchio muro avesse un basamento. Secondo quanto dichiarato da __________ P__________, un chiarimento non è stato possibile a causa del crollo, ritenuto in ogni caso che esso poggiava in parte sulla terra e in parte sulla roccia, mentre quello nuovo è stato ancorato alla roccia (verbale del 6 marzo 2018, p. 4). Il suddetto teste e il perito giudiziario hanno comunque confermato che, per rapporto al risultato che si doveva ottenere, non vi sarebbero state modalità più economiche o razionali per una ricostruzione fedele, solida e stabile nel tempo, e che quella messa in atto è stata la meno costosa possibile. Il perito ha inoltre esaminato i lavori eseguiti, giudicandoli tecnicamente ineccepibili, nonché il dettaglio di liquidazione doc. H, ritenendo la fatturazione del tutto congrua (perizia, p. 3-4 e 6-7; teste __________ P__________, verbale del 6 marzo 2018, p. 1-3). Dette valutazioni specialistiche, fondate su sapere tecnico, non viziate da incongruenze né smentite da concreti elementi di segno opposto, portano a concludere che, a conferma del giudizio impugnato, l’accresciuta stabilità del muro è da ricondurre all’applicazione di tecniche di costruzione moderne e non può essere considerata un maggiore costo da porre in deduzione al postulato risarcimento.

 

8.         Per tutti questi motivi, l’appello dev’essere respinto. Il valore litigioso della presente controversia (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) ammonta a fr. 88'778.65.

9.         Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr. 7’000.- (art. 2, 7 e 13 LTG), le ripetibili (comprensive di spese e di IVA) in fr. 5’000.- (art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

 

      1.   L’appello 14 settembre 2021 di AP 1 è respinto.

      2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 7’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 5’000.- per ripetibili di seconda sede.

                                   3.   Notificazione:

 

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                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).