Incarto n.
12.2021.148

Lugano

24 marzo 2022/jh     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2020.21 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 gennaio 2020 da

 

 

 

AP 1 __________

patrocinata dall’avv.  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

 AO 1 

patrocinato dall’avv.  PA 2 

 

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 27'140.- oltre

interessi a titolo di rimborso dei contributi sociali da questi dovuti per lo svolgimento di

attività dipendente;

 

domanda avversata dal convenuto, che con osservazioni 17 aprile 2020 ha anche

sollevato una domanda riconvenzionale in via eventuale, e meglio chiedendo che in

caso di accoglimento della pretesa attorea, questa sia compensata con un suo credito

parziale di fr. 30'000.- con contestuale condanna della controparte al pagamento del

residuo in suo favore;

 

vista la decisione 30 agosto 2021 con cui il Pretore ha respinto la domanda principale,

non entrando pertanto nel merito della riconvenzionale;

 

 

appellante l’attrice con atto di appello 22 settembre 2021, con cui ha postulato in via

principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione,

respingere l’azione riconvenzionale di AO 1, porre a carico di quest’ultimo le

spese giudiziarie di prima sede e liberare in suo favore la cauzione da questi versata, e

in via subordinata il suo annullamento con conseguente rinvio della causa alla Pretura

per una nuova decisione nel senso dei considerandi, il tutto con protesta di spese e

ripetibili di seconda sede;

 

mentre il convenuto con risposta 11 novembre 2021 ha postulato in via principale la

reiezione del gravame e in via subordinata l’esame e accoglimento della sua domanda

riconvenzionale di fr. 30'000.- oltre interessi, con compensazione con l’importo dovuto

alla controparte e versamento della differenza, pure con protesta di tasse, spese e

ripetibili di secondo grado;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.        Nel periodo 2013-2014 AP 1, società con sede a __________ avente un’attività di levabolli e riparazione di ammaccature a veicoli e motocicli, ha affidato a AO 1, residente in Italia, una serie di incarichi di riparazione (definiti di “subappalto”, cfr. doc. F), remunerandolo con complessivi fr. 122'145.- (fr. 53'676.- per il 2013 e fr. 68'649.- per il 2014, cfr. doc. G1-G8).AO 1

B.        Con decisione del 27 novembre 2015, confermata dalla decisione su opposizione del 16 gennaio 2017, la Cassa cantonale di compensazione ha deciso che l’attività svolta da AO 1 era di carattere dipendente. La decisione è stata confermata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) il 17 luglio 2017 (inc. 30.2017.8, v. anche doc. A).

 

C.        Conseguentemente, con la decisione (tassazione d’ufficio) del 24 ottobre 2018, rettificata il 3 dicembre seguente, la Cassa ha preteso da AP 1 il pagamento dei relativi contributi sociali (della datrice di lavoro e del dipendente) per gli anni 2013-2014 (doc. H e I).

 

D.        Previo inoltro di infruttuosi solleciti (doc. D e L) e dell’istanza di conciliazione 29 agosto 2019 e l’ottenimento della relativa autorizzazione ad agire del 22 ottobre 2019 (doc. E), con petizione 14 gennaio 2020 AP 1 ha convenuto AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 27'140.- oltre interessi del 5% dal 20 dicembre 2018 (cfr. anche doc. B e C), ovvero della somma da lei anticipata a titolo di deduzioni salariali da effettuare retroattivamente a fronte della qualifica a posteriori del rapporto fra le parti quale contratto di lavoro (che in realtà le parti non avrebbero mai inteso concludere).

 

E.        Con osservazioni 17 aprile 2020 AO 1 si è opposto alla petizione, sollevando l’eccezione di prescrizione della pretesa avversa (in quanto fondata sull’indebito arricchimento e dunque sottoposta al termine di prescrizione di 1 anno di cui all’art. 67 vCO) e contestandola nel merito (anche perché non sostanziata nella sua composizione). Inoltre, premesso che le parti non hanno mai inteso creare un rapporto di subordinazione e che la qualifica giuridica operata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni non è vincolante per il giudice civile, in via eventuale (ovvero in caso di riconoscimento della pretesa attorea) vi ha opposto in compensazione un suo parziale credito pari a fr. 30'000.- oltre interessi del 5% dal 17 luglio 2017 (a titolo di indennità per vacanze non godute e utilizzo degli attrezzi di lavoro, tredicesima, rimborso delle spese di trasferta e di altri costi nonché qualsiasi altra spettanza da lavoro subordinato), chiedendo mediante azione riconvenzionale di condannare la controparte al pagamento del residuo. Ha altresì chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella sua forma completa.

 

F.        Con osservazioni 20 maggio 2020 AP 1 ha contestato le richieste della controparte, postulando che la medesima fosse astretta al versamento di una cauzione processuale di fr. 4'500.- per l’azione riconvenzionale. Con osservazioni 19 giugno 2020, AO 1 si è opposto all’istanza di cauzione.

 

G.       Con sentenza 23 giugno 2020, passata in giudicato, il Pretore ha respinto l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria. Hai poi accolto l’istanza di cauzione con sentenza 4 agosto 2020, nel seguito annullata dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello (IIICCA) con decisione 15 gennaio 2021 (inc. 13.2020.77).

 

H.        In occasione dell’udienza del 26 aprile 2021, le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni e domande.

 

I.          Con decisione 29 aprile 2021 il Pretore ha respinto tutte le prove notificate dalle parti (a eccezione di quelle documentali già agli atti e del richiamo all’incarto di conciliazione), dichiarando chiusa l’istruttoria.

 

J.         Raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti, con decisione 30 agosto 2021 il Pretore ha respinto la petizione a seguito di prescrizione senza la necessità di entrare nel merito della domanda riconvenzionale eventuale (dispositivo n. 1), con seguito di spese (complessivi fr. 2’000.-) e di ripetibili (fr. 4’500.-) a carico dell’attrice (dispositivo n. 2.1). Il Pretore ha altresì ordinato che la cauzione di fr. 4'500.- nel frattempo versata da AO 1 gli fosse restituita alla crescita in giudicato della decisione (dispositivo n. 2.2).

 

K.        Con appello 22 settembre 2021 AP 1 si è aggravata contro la predetta decisione, chiedendone in via principale la riforma nel senso di accogliere la petizione, respingere l’azione riconvenzionale di AO 1, porre a carico di quest’ultimo le spese giudiziarie di prima sede e liberare in suo favore la cauzione da questi versata, e in via subordinata il suo annullamento con conseguente rinvio della causa alla Pretura per una nuova decisione nel senso dei considerandi, il tutto in ogni caso con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.

 

L.        Con risposta 11 novembre 2021 AO 1 ha postulato in via principale la reiezione del gravame, e in via subordinata l’esame e l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale di fr. 30'000.- oltre interessi, con successiva compensazione con l’eventuale importo dovuto alla controparte e versamento della differenza, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di secondo grado.

 

E considerato

 

in diritto:

 

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 22 settembre 2021 contro la decisione 30 agosto 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta all’appello inoltrata l’11 novembre 2021.

2.         Con l’impugnata decisione il Pretore ha innanzitutto premesso che malgrado la qualifica giuridica del lavoro svolto da AO 1 quale attività dipendente da parte delle autorità competenti nel campo delle assicurazioni sociali non vincoli il giudice civile (e viceversa), nel caso concreto un esame della tematica è superfluo alla luce della prescrizione della pretesa attorea. E meglio, dopo aver osservato che nei confronti degli istituti sociali l’unico debitore dei contributi è il datore di lavoro (che deduce dal salario del proprio dipendente la quota di contributi dovuti da quest’ultimo), il Pretore ha rilevato che i rapporti tra il datore di lavoro e l’assicurato (e dunque le reciproche pretese relative a contributi sociali non trattenuti o trattenuti a torto) sottostanno al diritto privato. Il caso concreto riguarda la mancata deduzione dei contributi sociali dalla remunerazione di AO 1 e dunque un indebito arricchimento di quest’ultimo, soggiacente agli art. 62 seg. CO. Di qui l’applicazione del termine di prescrizione di un anno cui all’art. 67 cpv. 1 vCO (v. anche l’art. 49 del Titolo finale CC), decorrente dal momento in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione. Il giudice di prima sede ha fatto risalire questo momento al più tardi al passaggio in giudicato della decisione 17 luglio 2017 del TCA (grazie alla quale AP 1 disponeva di tutti gli elementi per calcolare il suo danno). Ne discende che il termine annuale di prescrizione è giunto a scadenza al più tardi nel mese di agosto 2018, ovvero precedentemente al primo atto interruttivo della prescrizione (introduzione dell’istanza di conciliazione del 29 agosto 2019).

 

3.         Con il gravame, l’appellante contesta che nella fattispecie si sia realizzata l’ipotesi di un indebito arricchimento, in quanto essa non ha pagato l’importo di cui trattasi (fr. 27'140.-) a AO 1 bensì ha anticipato tale somma per conto di quest’ultimo alla Cassa Cantonale di compensazione, e ciò non per errore o senza valida causa, ma sulla base di un suo specifico obbligo imposto dalle normative vigenti in ambito delle assicurazioni sociali. Ricordato che le parti non avevano inteso concludere un contratto di lavoro e che detta qualifica avrebbe imposto un completamento del contratto prevedendo in particolare le opportune deduzioni salariali (questione sulla quale il Pretore non si è chinato), l’appellante rileva inoltre che gli oneri paritetici di cui trattasi derivano dal rapporto contrattuale fra le parti, nonché che l'azione di indebito arricchimento è di natura sussidiaria e non è proponibile in presenza di una pretesa contrattuale (DTF 133 III 356 consid. 3.2.1), per cui sarebbe casomai applicabile la prescrizione decennale di cui all’art. 127 CO o al limite quinquennale di cui all’art. 128 CO (a cui è soggetto il contratto di lavoro). In ogni caso, anche nella denegata ipotesi dell’applicazione dell’art. 67 vCO, il termine di prescrizione non poteva decorrere già dal momento del passaggio in giudicato della decisione del TCA: in quel momento, non solo l’appellante non aveva ancora versato alcunché e non aveva pertanto alcun credito o titolo per procedere alla richiesta di rimborso nei confronti della controparte, ma neppure era ancora noto l’ammontare dei contributi (tant’è che la stessa Cassa Cantonale di compensazione ha dovuto rivedere i suoi primi conteggi). Il decorso del termine sarebbe piuttosto iniziato con l'inoltro a AP 1 del conteggio della Cassa e della relativa richiesta di pagamento, ossia in data 24 ottobre 2018, rispettivamente 3 dicembre 2018 (cfr. doc. H e I). L’eccezione di prescrizione sarebbe pertanto infondata.

4.         Preliminarmente, quanto alla composizione dell’importo azionato di fr. 27'140.-, le allegazioni di AP 1 e i doc. B, C e D suggeriscono che si tratti segnatamente dei contributi AVS, AI, IPG, AD, LPP e del prelievo dell’imposta alla fonte. Negli atti non risultano tuttavia giustificativi attestanti l’avvenuto pagamento, né tantomeno l’affiliazione a una Cassa pensioni o l’imposizione fiscale retroattiva (ritenuto che nulla si sa sulla posizione assunta dall’autorità fiscale). Detto altrimenti, la decisione della Cassa di compensazione riguarda essenzialmente i contributi AVS/AI/IPG e AD e non si esprime sulle restanti questioni. D’altronde, non era a lei che spettava la determinazione dell’aliquota fiscale o la fissazione dei contributi previdenziali, che peraltro non sono quantificati per legge bensì dipendono dall’Istituto di previdenza scelto. Dovendo tutti questi aspetti essere chiariti, è pertanto dubbio che il termine di prescrizione per la pretesa di rimborso complessiva possa aver iniziato il suo decorso già dal passaggio in giudicato della decisione 17 luglio 2017 (ritenuto d’altra parte che una soluzione differenziata per ciascuna deduzione salariale appare poco praticabile).

5.         In merito alla natura della pretesa di AP 1 (pretesa della datrice di lavoro di rimborso delle deduzioni salariali a carico della controparte) e ai termini di prescrizione conseguentemente applicabili, la questione non appare di immediata risoluzione, rientrando in considerazione gli art. 127 seg. CO (pretese contrattuali), l’art. 67 CO (indebito arricchimento) come pure le pertinenti normative in materia di assicurazioni sociali.

 

6.         Nella fattispecie, indipendentemente dalla sua natura, è indubbio che fra le parti vigesse un rapporto contrattuale e che la remunerazione versata da AP 1 si fondi su di esso. Parimenti incontestato è che gli importi di cui trattasi erano dovuti contrattualmente, laddove la richiesta di rimborso qui in oggetto deriva esclusivamente da una decisione delle autorità in materia di assicurazioni sociali.

 

7.         Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, l’esistenza di una pretesa contrattuale esclude quella fondata sull’indebito arricchimento. Difatti, laddove venga fornita una prestazione dovuta contrattualmente, il contratto costituisce la causa della transazione, per cui il suo destinatario non si è indebitamente arricchito senza causa legittima (DTF 126 III 119 consid. 3a, 114 II 152 consid. 2 c aa, 127 III 421 consid. 3, 137 III 243 consid. 4.4.1). Vi è peraltro la tendenza a fondare sempre di più le pretese su una base contrattuale piuttosto che sull’arricchimento indebito qualora esse possano essere ricondotte a un contratto mediante interpretazione o, nel caso di una lacuna, completamento del medesimo (DTF 126 III 119 consid. 3c, 137 III 243 consid. 4.4.1, 129 III 264 consid. 4.1; STF 4A_224/2012 del 3 dicembre 2012 consid. 5.2). In svariati casi riguardanti il pagamento di importi fondati su base contrattuale e risultati a posteriori eccessivi (es. riduzione della pigione per difetti o della mercede per esecuzione carente), il Tribunale federale ha osservato che la pretesa di restituzione dell’eccedenza ha il suo fondamento nel contratto e soggiace pertanto ai termini di prescrizione di cui agli art. 127 seg. CO (STF 4A_89/2012 del 17 luglio 2012 consid. 3.2.3; DTF 130 III 504 consid. 6.5 e 6.6; v. anche IICCA del 27 gennaio 2021, inc. 12.2020.74, consid. 3 seg.). Segnatamente l’art. 128 CO, applicabile nell’ambito del rapporto di lavoro come pure nel caso di prestazioni periodiche e lavori d’artigiani, prevede un termine di 5 anni. Per quelle pretese di natura contrattuale per cui manca una regolamentazione specifica, il termine è invece di dieci anni (art. 127 CO).

 

8.         Nell’ambito di controversie fra datrice di lavoro e dipendenti riguardanti il pagamento o il rimborso dei contributi destinati alla previdenza professionale (LPP) e non dedotti dal salario, il Tribunale federale delle assicurazioni ha in due diverse decisioni sottoposto tali pretese al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 41 cpv. 1 vLPP (decisioni B 1/04 del 1° settembre 2006 consid. 4.1 in: SVR 2007 BVG n. 17 p. 57 e B 26/99 del 9 agosto 2001 consid. 2b in: SZS 2002 p. 510). Sempre in materia previdenziale, nel 2002 il Tribunale federale ha osservato che la pretesa della datrice di lavoro avente per oggetto dei contributi non dedotti dal salario del dipendente riguarda il pagamento di salari eccessivi ed è qualificabile quale azione di ripetizione dell’indebito sottoposta all’art. 67 CO (DTF 128 V 224 consid. 3). L’Alta Corte ha tuttavia modificato tale giurisprudenza nel 2016: statuendo su un litigio riguardante un salariato affiliato retroattivamente a un istituto di previdenza, ha rilevato che la richiesta della datrice di lavoro di ottenere dal dipendente il pagamento dei contributi periodici che non erano stati dedotti dal suo salario si fonda direttamente sull’art. 66 cpv. 3 LPP (secondo cui il datore di lavoro deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza) ed è sottoposta al termine quinquennale di prescrizione dell’art. 41 cpv. 2 LPP e non a quello dell’art. 67 CO; ciò oltretutto tenuto conto che il tenore dell’art. 41 LPP non limita la sua applicazione ai rapporti fra l’istituto di previdenza e la datrice di lavoro (sola debitrice dei contributi) e che non si giustifica di porre quest’ultima in una situazione più sfavorevole, per quanto riguarda la prescrizione, rispetto all’istituto di previdenza stesso (DTF 142 V 118 consid. 4-6).

 

9.         Non si vede perché le suddette riflessioni non dovrebbero valere anche per le restanti deduzioni salariali. Anche le altre leggi in materia di assicurazioni sociali prevedono difatti l’obbligo del datore di lavoro di pagare i contributi e di operare le relative deduzioni dal salario dei dipendenti (art. 14 cpv. 1 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG e art. 5 cpv. 1 LADI) e stabiliscono una prescrizione (o meglio perenzione) quinquennale (art. 16 LAVS, art. 3 cpv. 2 LAI, art. 27 cpv. 3 LIPG, art. 6 LADI), seppure con regole diverse quanto al decorso dei termini. Ad esempio, l’art. 16 cpv. 1 LAVS prevede che l’importo dovuto a titolo di contributi dev’essere fissato mediante decisione formale entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti. Il credito così fissato si estingue cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la decisione è passata in giudicato (art. 16 cpv. 1 LAVS). Tenuto conto delle allegazioni dell’appellante riferite all’imposta alla fonte, si può altresì osservare che anche gli art. 193-194 LT e 120-121 LIFD prevedono un termine quinquennale di prescrizione. Comunque sia nel caso concreto, come già accennato, si impone non tanto un esame separato di ciascun contributo, quanto una soluzione unitaria per la definizione del termine di prescrizione della pretesa complessiva di rimborso.

 

10.      Tutto considerato, tenuto conto della presunta composizione dell’importo azionato (v. sopra consid. 4), che la remunerazione versata da AP 1 (e a posteriori risultata eccessiva in virtù della summenzionata decisione del TCA) era integralmente fondata su base contrattuale, e che anche il versamento asseritamente effettuato da quest’ultima di fr. 27'140.- (presunta quota a carico di AO 1) non è avvenuto senza giusta causa, bensì alla luce degli obblighi imposti da norme di diritto pubblico, la pretesa attorea non può ritenersi prescritta.

 

11.      Stante che il primo giudice non si è pronunciato sulle rimanenti questioni (fra cui la composizione e dimostrazione della pretesa attorea, la qualifica del contratto a livello civile e la domanda riconvenzionale eventuale di AO 1) e ha respinto tutte le prove non già agli atti proprio in virtù della sua decisione sul tema della prescrizione, si giustifica di annullare il querelato giudizio limitatamente ai dispositivi n. 1 e 2.1 e di ritornare l’incarto al Pretore per una nuova valutazione istruttoria e una nuova decisione. Il dispositivo n. 2.2 dev’essere mantenuto per ossequiare l’esito della decisione 15 gennaio 2021 (inc. 13.2020.77) con cui la IIICCA ha accolto il reclamo di AO 1 negando il suo obbligo di prestare la cauzione (che nel frattempo era stata versata per la mancata concessione dell’effetto sospensivo al reclamo).

 

12.      In conclusione, l’appello dev’essere accolto ai sensi dei considerandi. Il valore litigioso della presente controversia ammonta a fr. 27'140.-. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza della parte appellata (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono fissate in fr. 3'000.- (art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG), le ripetibili in fr. 2’000.- (art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar).

13.      La decisione che accerta l’assenza di prescrizione di una pretesa è di natura incidentale ai sensi dell’art. 93 LTF.

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

      1.   L’appello 22 settembre 2021 di AP 1 è accolto ai sensi dei considerandi.

       §   Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2.1 della decisione 30 agosto 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 (inc. SE.2020.21) sono annullati e l’incarto è ritornato al Pretore per l’eventuale completamento dell’istruttoria e un nuovo giudizio.

      2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 3’000.-, sono a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 2’000.- per ripetibili di seconda sede.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    

 

-      

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Rimedi giuridici

 

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- in materia di contratto di lavoro o di locazione, oppure con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.- in tutti gli altri casi, è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).