Incarto n.
12.2021.152

Lugano

20 dicembre 2021/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

 

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) - inc. n. SO.2021.2913 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 18 giugno 2021 da

 

 

 AO 1

rappr. dall’avv.  PA 2 

 

 

contro

 

 

 

 AP 1 

rappr. dall’avv.  PA 1 

 

 

 

 

con cui l’istante ha chiesto di condannare il convenuto, oltre a una multa di fr. 200.- ai sensi dell’art. 292 CP per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a trasmetterle entro 15 giorni tutta la documentazione relativa al mandato assunto, in particolare un rapporto dettagliato e completo delle attività svolte a suo favore per l’assolvimento del mandato, l’insieme dei documenti e/o file informatici in suo possesso in relazione con la locazione dell’immobile amministrato, segnatamente il contratto stipulato con i signori C__________ e H__________ S__________ e i relativi annessi, il verbale di entrata, la documentazione inerente al deposito di garanzia e alla polizza responsabilità civile stipulata dall’inquilino, la notificazione scritta della disdetta, il verbale di uscita, ogni attività di ricerca di un nuovo inquilino e i dossier di candidature ricevuti in forza del mandato;

 

domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore aggiunto con decisione 20 settembre 2021 ha accolto, facendo ordine al convenuto, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 2’000.- in caso di inadempimento, di trasmettere entro 15 giorni, a titolo di rendiconto, un rapporto dettagliato e completo delle attività svolte a favore dell’istante per l’assolvimento del mandato, corredato da tutti i documenti e/o file informatici in suo possesso - che non fossero già stati versati agli atti di questa procedura - in relazione alla locazione dell’immobile amministrato, segnatamente il contratto stipulato con i signori C__________ e H__________ S__________ e i relativi annessi, la documentazione inerente al deposito di garanzia e alla polizza responsabilità civile stipulata dall’inquilino, la notificazione scritta della disdetta, il verbale di uscita, ogni attività di ricerca di un nuovo inquilino e i dossier di candidature ricevuti in forza del mandato;

 

appellante il convenuto con appello 1° ottobre 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, in via principale in ordine e in via subordinata nel merito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'istante con osservazioni (recte: risposta) 22 ottobre 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

 

richiamata la decisione 6 ottobre 2021 con cui questa Camera ha accolto la domanda del convenuto volta al conferimento dell’effetto sospensivo all’appello;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                   1.   Il 16 luglio 2010 (doc. C) AO 1 ha incaricato la Fiduciaria __________ di occuparsi della locazione e dell’amministrazione della casa unifamiliare in __________ a __________, che è poi stata presa in locazione, dal 1° novembre 2010 al 29 settembre 2020, da C__________ e H__________ S__________.

                                         Il 15 aprile 2021 (doc. F) essa, rimproverando alla controparte un cattivo adempimento del contratto, segnatamente di non averla informata della fine del contratto di locazione con i signori S__________ e di non essersi attivamente adoperata nella ricerca di un nuovo conduttore per la casa unifamiliare, rimasta sfitta da oltre 6 mesi, ha disdetto il mandato con effetto immediato.

 

 

                                   2.   Con istanza 18 giugno 2021, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, titolare della Fiduciaria __________ (doc. B), innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la sua condanna, oltre a una multa ai sensi dell’art. 292 CP di
fr. 200.- per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a trasmetterle entro 15 giorni tutta la documentazione relativa al mandato assunto, in particolare un rapporto dettagliato e completo delle attività svolte a suo favore per l’assolvimento del mandato, l’insieme dei documenti e/o file informatici in suo possesso in relazione con la locazione dell’immobile amministrato, segnatamente il contratto stipulato con i signori S__________ e i relativi annessi, il verbale di entrata, la documentazione inerente al deposito di garanzia e alla polizza responsabilità civile stipulata dall’inquilino, la notificazione scritta della disdetta, il verbale di uscita, ogni attività di ricerca di un nuovo inquilino e i dossier di candidature ricevuti in forza del mandato.

                                         Il convenuto si è integralmente opposto all’istanza.

 

 

                                   3.   Con decisione 20 settembre 2021 il Pretore aggiunto ha (sostanzialmente) accolto l’istanza, riformulandola però nel senso che al convenuto è stato fatto ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 2’000.- in caso di inadempimento, di trasmettere entro 15 giorni, a titolo di rendiconto, un rapporto dettagliato e completo delle attività svolte a favore dell’istante per l’assolvimento del mandato, corredato da tutti i documenti e/o file informatici in suo possesso - che non fossero già stati versati agli atti di questa procedura - in relazione alla locazione dell’immobile amministrato, segnatamente il contratto stipulato con i signori S__________ e i relativi annessi, il verbale di entrata (ancorché menzionato solo nei considerandi), la documentazione inerente al deposito di garanzia e alla polizza responsabilità civile stipulata dall’inquilino, la notificazione scritta della disdetta, il verbale di uscita, ogni attività di ricerca di un nuovo inquilino e i dossier di candidature ricevuti in forza del mandato; e ha posto le spese processuali di fr. 800.- a carico del convenuto, obbligato altresì a rifondere alla controparte fr. 1'000.- per ripetibili.

                                         Egli ha in sostanza stabilito: che alla luce del contenuto del contratto l’oggetto della pretesa, fondata sull’art. 400 cpv. 1 CO, era sufficientemente determinato da poter essere tutelato con la procedura per i casi manifesti; che la situazione giuridica tra le parti era chiara e liquida; e che il convenuto non aveva addotto alcuna valida contestazione che potesse inficiare la richiesta dell’istante e non aveva reso verosimile di avere già trasmesso la documentazione sopra menzionata relativa al predetto rapporto di locazione o che la pretesa della controparte fosse abusiva, la gran parte dei suoi motivi di contestazione entrando prematuramente nel merito di come il mandato era stato svolto ed essendo quindi irrilevanti nella presente procedura.

 

 

                                   4.   Con l’appello 1° ottobre 2021, che qui ci occupa, avversato dall’istante con risposta 22 ottobre 2021, il convenuto ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, in via principale in ordine e in via subordinata nel merito, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                         A suo dire, il mandato tra le parti, per il suo particolare contenuto, non costituiva un titolo talmente liquido e chiaro da giustificare nell’ambito della procedura sommaria per i casi manifesti il rendiconto postulato dall’istante, che in ogni caso non poteva essere ammesso in quanto egli, prima dell’inoltro della causa e comunque nelle more della stessa (cfr. doc. E, G, L, M, N, O, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), aveva già provveduto a trasmettere alla controparte tutta la documentazione relativa al mandato, oltre alla quale non vi era più nulla da consegnare.

 

 

                                   5.   Giusta l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).

                                         I fatti sono “incontestati” se non sono contestati dal convenuto, mentre i fatti sono “immediatamente comprovabili” quando il loro accertamento non causa ritardo e non richiede oneri eccessivi, posto che comunque in procedura sommaria le prove vanno di principio addotte mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC) e il grado di prova resta quello della prova piena e non della verosimiglianza. Se la parte convenuta solleva obiezioni e eccezioni motivate e stringenti, che non possono essere immediatamente smentite e che per loro natura sono suscettibili di far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti è inapplicabile e la relativa richiesta, inammissibile (DTF 144 III 462 consid. 3.1; TF 5A_166/2020 del 13 luglio 2021 consid. 2.1).

                                         La situazione giuridica è “chiara” quando l'applicazione della norma al caso di specie si impone con evidenza in considerazione del testo legale o sulla base di comprovate dottrina e giurisprudenza. Ciò non è di regola il caso se l'applicazione di una norma comporta l'esercizio del potere di apprezzamento da parte del giudice o se il medesimo è chiamato a decidere in equità, tenendo conto delle circostanze del caso di specie (DTF 144 III 462 consid. 3.1; TF 5A_166/2020 del 13 luglio 2021 consid. 2.1).

                                     

 

                                   6.   Nel caso di specie, come si vedrà, le condizioni affinché l’istante possa ottenere tutela giurisdizionale in procedura sommaria nei casi manifesti non sono adempiute.

 

 

                               6.1.   In base all’art. 400 cpv. 1 CO, il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a rendere conto del suo operato e a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. I limiti dell’obbligo di rendiconto si determinano alla luce della natura del contratto e del principio della buona fede, ritenuto che il mandatario deve fornire solo le informazioni che si riferiscono al contratto (Fellmann, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 400 CO; II CCA 26 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.147).

                                         La dottrina e la giurisprudenza hanno tuttavia già avuto modo di stabilire che la domanda di rendiconto non può essere accolta se il mandatario ha già ossequiato alle richieste del mandante (Fellmann, op. cit., n. 71 e 96 ad art. 400 CO), oppure se la richiesta di quest’ultimo non poggia su alcun interesse legittimo e appare in particolare vessatoria o inopportuna, ciò che è segnatamente il caso se egli dispone già delle informazioni necessarie o se è comunque in grado di ottenerle consultando la propria documentazione, mentre che invece il mandatario per fornirle andrebbe incontro alle più grandi difficoltà (Fellmann, op. cit., n. 78 e 82 ad art. 400 CO; DTF 139 III 49 consid. 4.5.2; TF 4C.206/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 4.3.1; II CCA 4 novembre 2019 inc. n. 12.2018.46/50, 1° marzo 2020 inc. n. 12.2020.43).

 

 

                               6.2.   Nel caso concreto l’istruttoria ha permesso di accertare che l’istante, quando aveva inoltrato l’istanza volta all’ottenimento di “tutta la documentazione relativa al mandato assunto” (l’ulteriore menzione nell’istanza di alcune tipologie di documenti che dovevano rientrare nella richiesta essendo stata formulata solo a titolo esemplificativo [“in particolare …”]), era già in possesso di diversa documentazione trasmessale dal convenuto e inerente il mandato, segnatamente - per sua ammissione (cfr. istanza p. 3 e 7, replica spontanea p. 3, 4 e 5, risposta all’appello p. 4 e 9; doc. P) - dei conteggi annuali al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 30 aprile 2021, in tutti i casi con i relativi allegati (cfr. pure doc. G, M, N, O, 2 [salvo le prime due pagine, relative alle schede contabili] e 5), nonché di alcuni risultati dell’attività di ricerca di un nuovo inquilino (cfr. doc. M e 6).

                                         Stando così le cose, è innanzitutto incontestabile che una domanda di rendiconto di quel tenore, avente per oggetto “tutta la documentazione relativa al mandato” oltre che concettualmente errata in virtù di quanto precede, non risultava essere sufficientemente precisa e dettagliata da poter essere accolta nell’ambito di una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Nell’ambito di un’azione di rendiconto i documenti che il mandatario è tenuto a fornire alla controparte devono in effetti essere chiaramente identificabili e, se ciò non è possibile, devono almeno essere descritti in modo da poter essere determinati, così da permettere da un lato al mandatario di conoscere quali documenti sia tenuto a fornire e dall’altro al giudice dell’esecuzione di stabilire se l’ordine di consegna impartito sia stato rispettato (TF 4A_686/2014 del 3 giugno 2015 consid. 4.3.2; II CCA 15 settembre 2016 inc. n. 12.2016.3), ciò che non è il caso per la richiesta in questione, che non aveva (o comunque non aveva solo) per oggetto documenti ben precisi e definiti o documenti descritti in modo sufficiente da poter essere determinati oggettivamente dal destinatario del provvedimento e dal giudice dell’esecuzione (e del resto il giudice di prime cure aveva ritenuto di dover riformulare il diritto al rendiconto dell’istante proprio “affinché possa essere reso esecutivo”). Oltretutto l’istante nemmeno ha sufficientemente provato l’effettiva esistenza di tutti i documenti da lei richiesti a titolo esemplificativo nell’istanza, segnatamente del verbale di entrata e del verbale di uscita, di cui essa aveva dapprima dichiarato di ignorare l’allestimento (cfr. istanza p. 6), salvo aver in seguito sostenuto che “sembrerebbe che non sia stato redatto un verbale di uscita” (cfr. replica spontanea p. 7).

                                         Ma, soprattutto, quella richiesta neppure avrebbe potuto trovare accoglimento integrale, in quanto l’istante non aveva fatto distinzione tra la documentazione relativa al contratto alla quale non avrebbe avuto diritto, ossia quella che in precedenza le era già stata trasmessa dal convenuto rispettivamente quella non esistente, e la documentazione che invece avrebbe potuto pretendere, ossia la rimanente: essendo così confrontati con una fattispecie in cui il giudice avrebbe dovuto compiere una cernita fra le conclusioni che meritavano accoglimento e quelle che dovevano essere respinte, l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti risultava improponibile anche per questa ragione (TF 5A_768/2012 del 17 maggio 2013 consid. 4.3, in SJ 2014 I p. 27, 5A_166/2020 del 13 luglio 2021 consid. 2.1 e 3.1.2 con rif. a DTF 141 III 23 consid. 3.4; II CCA 15 settembre 2016 inc. n. 12.2016.3 e inc. n. 12.2016.58, 1° dicembre 2016 inc. n. 12.2015.184, secondo cui le conclusioni devono in tal caso poter essere accolte integralmente, pena la loro irricevibilità).

                                     

 

                                   7.   Ne discende, in accoglimento dell’appello, che l’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti in esame è irricevibile.

                                         Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso pacificamente stabilito in fr. 10'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

                                   8.   Atteso che l’appello è stato presentato contro una decisione adottata in procedura sommaria e che la causa non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza, la presente decisione può essere resa dalla scrivente Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 LOG).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 1° ottobre 2021 di AP 1 è accolto e di conseguenza la decisione 20 settembre 2021 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

 

                                         1. L’istanza 18 giugno 2021 è irricevibile. 

                                         2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.- sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 1'000.- per ripetibili.

 

 

                                   II.   Le spese processuali di complessivi fr. 800.- sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 700.- per ripetibili.

 

 

 

 

 

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

 

-     

-      

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).