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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Fiscalini, presidente,
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vicecancelliera: |
Ceschi Corecco |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.177 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 16 settembre 2019 da
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AP 1
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contro |
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AO 1
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con cui l’attore ha chiesto di accertare l’inesistenza del debito di fr. 152'100.- oltre interessi di mora del 5% dal 3 novembre 2014 di cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore ha parzialmente accolto limitatamente alla decorrenza degli interessi di mora, confermando pertanto l’esistenza del debito di fr. 152'100.- oltre interessi dal 1° gennaio 2017 e rigettando in via definitiva il PE menzionato per tale importo;
appellante l’attore con appello 6 ottobre 2021 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere la petizione e, in via subordinata, di ordinare al Pretore di accoglierla, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 18 novembre 2021 il convenuto postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 5 novembre 2014 AO 1 ha concesso a AO 1 un mutuo di € 130'000.-, da remunerare a un tasso d’interesse annuo del 2% e da rimborsare entro il 31 dicembre 2016 (doc. 3).
2. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 aprile 2018 dall’UE di Lugano, AO 1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr. 152'100.- (pari a € 130'000.- al tasso di cambio del 29 marzo 2018 [1 € = fr. 1.17]), oltre interessi di mora del 5% dal 3 novembre 2014, indicando come titolo di credito il contratto di mutuo (doc. E in inc. SO.2019.1066). Avverso questo precetto esecutivo l’escusso ha interposto tempestiva opposizione, rigettata in via provvisoria dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione 20 agosto 2019 (doc. B).
3. Con petizione 19
settembre 2019 AP 1 ha quindi convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di accertare l’inesistenza del
debito di fr. 152'100.- oltre interessi di mora del 5% dal 3 novembre 2014 di
cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano. A sostegno della sua richiesta
l’attore ha addotto di avere lavorato alle dipendenze della società __________
SA (di seguito: I__________), nei cui confronti egli vanterebbe un credito
fr. 53'515.- a titolo di salari e tredicesima per il periodo giugno – agosto
2016 e di cui il convenuto sarebbe il “dominus” nonché “deus ex
machina”. Quest’ultimo si identificherebbe completamente con la predetta
società, avendone sempre determinato da solo l’attività, confondendola con
quella personale, e finanziato direttamente nonché tratto benefici da tale
struttura. Alla pretesa del convenuto di rimborso del mutuo, da correggere in
ogni caso in fr. 139'386.-, egli ha quindi posto in compensazione il suo
credito.
4. Con risposta 10 ottobre 2019 AO 1 si è integralmente opposto alla pretesa della controparte, contestando in particolare che tra lui e la menzionata società vi sarebbe identità. Egli non avrebbe alcun rapporto con la I__________, di cui non sarebbe né organo né avrebbe potere decisionale, lo stesso essendo dei suoi figli.
5. Esperita
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con
sentenza 2 settembre 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione
limitatamente alla decorrenza degli interessi di mora, confermando pertanto
l’esistenza del debito di
fr. 152'100.- oltre interessi dal 1° gennaio 2017 e rigettando in via
definitiva il PE n. __________ dell’UE di Lugano per tale importo. In estrema
sintesi e per quanto in questa sede necessario, il primo giudice, premesso che
l’attore, a cui incombeva l’onere della prova, non era riuscito a dimostrare i
presupposti necessari per applicare al caso concreto il principio della
trasparenza, ha concluso che il convenuto non poteva essere considerato
debitore delle spettanze salariali poste in compensazione da AP 1. Il Pretore,
rilevando altresì a titolo abbondanziale l’assenza di prova in merito
all’esistenza del credito salariale, ha pertanto respinto l’obiezione di
compensazione. Ritenuto che contrattualmente la somma mutuata doveva essere
restituita entro il 31 dicembre 2016, il primo giudice ha riconosciuto a AO 1
gli interessi di mora dal 1° gennaio 2017, e non dal 3 novembre 2014,
rigettando quindi in via definitiva l’opposizione al PE menzionato per
l’importo di fr. 152'100.- oltre interessi al 5% dalla data riconosciuta.
6. Con appello 6 ottobre 2021 AP 1, cui si è opposto il convenuto con risposta 18 novembre 2021, è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento nel senso di accogliere integralmente la petizione, eventualmente di ordinare al Pretore di farlo.
7. L’art.
308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le
decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie
patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione
finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-.
Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’impugnata decisione è stata
recapitata all’appellante il 6 settembre 2021 (v. tracciamento dell’invio inc.
OR.2019.177), per cui l’appello 6 ottobre 2021 è tempestivo, così come lo è la
risposta inoltrata dal convenuto nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 312
cpv. 2 CPC.
8. Con l’appello AP 1 produce i documenti da A a G. A prescindere dai doc. A – C (procura, copia della decisione impugnata e tracciamento dell’invio) i documenti D – G e la richiesta di edizione della dichiarazione delle imposte del convenuto per il periodo 2016 – 2018 sono inammissibili, non essendo adempiute le condizioni poste dall’art. 317 cpv. 1 CPC. Le prove richieste erano già esistenti in prima sede. L’appellante omette tuttavia di spiegare le ragioni per cui esse dovrebbero essere assunte ora e perché non avrebbero potuto essere prodotte e richieste già in prima sede.
9. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenza del TF 5A_517/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.1).
In concreto l’appellante, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), si è limitato a proporre una propria versione dei fatti e una soggettiva interpretazione delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni del Pretore e spiegare per quali ragioni di fatto e di diritto esse sarebbero errate. In questa sede egli fonda inoltre parzialmente la propria tesi su circostanze mai addotte in prima sede, e quindi inammissibili siccome tardive (art. 317 cpv. 1 CPC), producendo e chiedendo irritualmente l’assunzione di nuove prove. Ne deriva che l’appello di AP 1 deve essere dichiarato irricevibile.
10. Per completezza vale la pena di aggiungere che la decisione del Pretore in merito all’assenza di prova in relazione ai presupposti necessari per applicare al caso concreto il principio della trasparenza deve essere confermata. La censura dell’appellante, secondo cui il Pretore non poteva privilegiare le dichiarazioni del convenuto rispetto a quelle del teste __________ G__________, non è infatti sufficiente per intaccare la conclusione pretorile. Essa è innanzitutto irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), limitandosi ad affermare in termini del tutto generici che la testimonianza menzionata avrebbe una valenza probatoria maggiore, senza spiegare i motivi per cui le argomentazioni formulate dal primo giudice in merito all’attendibilità del teste __________ G__________ sarebbero errate e con ciò da riformare. La stessa è in ogni caso infondata. L’interrogatorio di una parte ai sensi dell’art. 191 CPC costituisce un mezzo di prova (cfr. art. 168 CPC) su cui il giudice può fondarsi per emanare il suo giudizio (Weibel/Walz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª ed., n. 5 ad art. 191/192 CPC; TF 3 febbraio 2015 4A_498/2014 consid. 3.3, 3 luglio 2015 5A_113/2015 consid. 3.2) e nulla permette di concludere che la sua valenza probatoria sia ridotta rispetto ad altre prove, rispettivamente che le sue risultanze siano da ritenere solo qualora abbiano trovato conferma in altre prove (Weibel/Walz, op. cit., ibidem). D’altro canto dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di rimarcare come una testimonianza non goda di nessun credito aprioristico di veridicità o di concludenza probatoria (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed., Vol. I, n.1, 91, 95-96 e 101 ad art. 157 CPC con riferimenti). Ne discende che in assenza di altri elementi oggettivi, nemmeno menzionati dall’appellante, la decisione del primo giudice deve essere confermata.
11. Ne discende che
l’appello dell’attore dev’essere dichiarato irricevibile. Le spese processuali
e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore
litigioso complessivo di
fr. 152'100.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Il valore litigioso ai
fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è superiore
ai fr. 30'000.- previsti dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
12. Non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 6 ottobre 2021 di AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 4'000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).