Incarto n.
12.2021.159

Lugano

21 dicembre 2021/jh    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Fiscalini, presidente

 

 

vicecancelliera:

Federspiel Peer

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2021.86 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del 10 maggio 2021 da

 

 

CO 1 

rappr. da  PA 2 

 

 

contro

 

 

 RE 1  (I)

 RE 2  (I)

 RE 3  (I)

rappr. dall’  PA 1 

 

 

 

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna delle controparti al pagamento, in solido, di fr. 55'335.- oltre interessi del 5% a decorrere dal 22 marzo 2021,

 

domanda sulla quale non si sono espressi i convenuti che hanno omesso di presentare la risposta di causa nel termine assegnato loro dal Pretore con ordinanza dell’11 maggio 2021 e nemmeno l’hanno inoltrata entro il termine suppletorio assegnato con ordinanza del 15 luglio 2021,

 

pretesa su cui il Pretore ha statuito con sentenza del 23 settembre 2021 accogliendo integralmente la petizione,

 

insorgenti i convenuti che con reclamo di data 22 ottobre 2021 chiedono, previa concessione dell’effetto sospensivo, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e, in via subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore, protestate tasse, spese e ripetibili,

 

l’impugnazione non è stata notificata alla controparte,

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto e in diritto:

 

1.      In data 9 novembre 2015RE 1 e i di lei figli RE 2 e RE 3 hanno concluso un contratto di mandato con CO 1 - società attiva in ambito fiduciario e fiscale - avente per oggetto la costituzione, la domiciliazione, l’amministrazione, il segretariato e la tenuta della contabilità della loro società lussemburghese Pa__________ SA (doc. B), contratto che, di fatto, continuava l’accordo sottoscritto in data 28 giugno 2002 da RE 1 e il di lei defunto marito Gi__________ (doc. C).

Nell’ambito dell’accordo doc. B i mandanti si sono obbligati a corrispondere alla mandataria un importo annuo di fr. 11'000.- per le prestazioni da essa effettuate (cfr. per i dettagli pto. 2 allegato 1 al contratto doc. B).

 

A più riprese CO 1 ha scritto ai mandanti sollecitando il pagamento di diverse fatture relative ai propri onorari rimaste scoperte (doc. E); richieste a cui gli stessi non hanno dato seguito.

 

 

2.      In data 1° maggio 2021 CO 1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 2, chiedendo la condanna di RE 1, RE 2 e RE 3 al pagamento, in solido, di fr. 55'335.- oltre interessi del 5% a decorrere dal 22 marzo 2021. In breve, l’attrice ha lamentato il mancato pagamento dei propri onorari per le prestazioni effettuate in relazione al mandato citato per il periodo da febbraio 2014 a febbraio 2019.

 

3.      I convenuti dal canto loro non hanno presentato la risposta di causa né nel termine assegnato loro dal Pretore con ordinanza dell’11 maggio 2021 né entro il termine suppletorio assegnato con ordinanza del 15 luglio 2021 con la comminatoria delle conseguenze previste dall’art. 223 cpv. 2 CPC.

 

 

4.      Il Pretore con decisione del 23 settembre 2021 ha integralmente accolto la petizione. Il giudice di prime cure dopo aver ricordato che giusta l’art. 150 cpv. 1 CPC i fatti non contestati non devono neppure essere provati e che pertanto la pretesa dell’attrice avrebbe dovuto già di primo acchito essere accolta, ha comunque analizzato i documenti agli atti giungendo alla conclusione che il credito fosse dovuto. Egli ha inoltre posto le spese e le ripetibili a carico dei convenuti.

 

5.      Con reclamo di data 22 ottobre 2021 i convenuti hanno chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e, in via subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore, protestate tasse, spese e ripetibili.

 

L’atto di impugnazione non è stato notificato alla controparte.

6.      Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione pretorile è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC), innanzi alla seconda Camera civile (art. 48 lett. b cifra 1 LOG), entro il termine di 30 giorni.

La notifica ai convenuti della sentenza 23 settembre 2021 è avvenuta il giorno successivo e l’impugnativa 22 ottobre 2021 è pertanto tempestiva e ricevibile da questo punto di vista.

 

7.      Gli insorgenti hanno denominato reclamo l’atto con il quale hanno impugnato la sentenza pretorile, hanno formulato la domanda di giudizio nel senso di chiedere che “il reclamo è accolto”, hanno denominato se stessi quali “i reclamanti” e precisato come essi formulassero “dichiarazione di reclamo” nonché identificato la controparte come “la reclamata”. Così facendo essi hanno chiaramente scelto di inoltrare un rimedio di diritto diverso da quello corretto, che avrebbe quindi dovuto essere un appello anziché un reclamo, e questa Camera non può far altro che dichiararlo inammissibile, non ricorrendo le circostanze atte a eccezionalmente permetterne una conversione.

 

In questa procedura i convenuti sono infatti rappresentati da un avvocato e non possono invocare una semplice svista per aver scientemente scelto di introdurre un reclamo in luogo del rimedio giuridico esperibile contro la decisione emessa (art. 308 e 311 CPC). In effetti, come già indicato al considerando che precede, l’appellabilità del giudizio è data allorquando il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC), ciò che è palesemente il caso nella concreta fattispecie.

 

Va altresì evidenziato come l’errore in cui sono incorsi gli insorgenti è verosimilmente stato indotto da un’indicazione sbagliata da parte del Pretore, il quale sotto il cappello “RIMEDI GIURIDICI” ha indicato che “La presente decisione può essere impugnata mediante reclamo da inoltrare al Tribunale di appello, Lugano, entro 30 giorni dalla sua notificazione (art. 308, 314 CPC) (…)”. (sentenza cit., pag. 2 in fine).

In circostanze come quelle in esame, non trattandosi di un’inavvertenza manifesta degli insorgenti e non ricorrendo l’ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico corretto fosse difficilmente riconoscibile, la giurisprudenza dell’Alta Corte considera che, pur di fronte a un’indicazione fuorviante del primo giudice, l’introduzione del mezzo di impugnazione errato costituisce una violazione del dovere di diligenza (Prozesssorgfalt) da parte del rappresentante legale (avvocato o in genere rappresentante che agisce a titolo professionale), ciò che esclude la possibilità di una conversione (cfr. sentenze IICCA del 23 marzo 2021 inc. 12.2012.9 consid. 7, del 15 gennaio 2021 inc. 12.2020.65 consid. 6 e del 28 agosto 2019, inc. 12.2019.123 consid. 9; CCR 15 aprile 2019, inc. 16.2017.21, consid. 2, con rinvio a DTF 5A_221/2018 del 4 giugno 2018). Per quanto criticata e ritenuta troppo rigorosa e formalista da una parte della dottrina, questa Camera non ha motivo per discostarsi da tale prassi giurisprudenziale e ritiene che, nel caso in questione, la riconversione dell’atto debba pertanto essere negata senza con ciò contravvenire al divieto di formalismo eccessivo.

 

8.      Ne consegue che il reclamo dev’essere dichiarato irricevibile. Le spese processuali sono a carico della parte soccombente; nella loro fissazione (sotto i limiti tariffali) si è tenuto conto della particolarità della fattispecie. Non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale l’impugnazione non è stata notificata.

Il valore litigioso determinante ai fini di un’eventuale impugnazione dinanzi al Tribunale federale è superiore a fr. 30'000.-.

 

9.      La presente decisione viene presa dalla Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b cpv. 1 lett. b cfr. 3 LOG.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 cpv. 1 CPC e la LTG,

 

 

decide:

                                     

                                   1.   Il reclamo 22 ottobre 2021 di RE 1, RE 2 eRE 3 è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali, pari a fr. 1'000.-, seguono la soccombenza. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    

-    

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).