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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2018.69 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 9 ottobre 2018 da
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AP 1patrocinata dall’avv. PA 2 |
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contro |
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AP 1,
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chiedente la condanna della convenuta al pagamento di USD 8'137.70, CHF 4'015.15
(importo poi ridotto a CHF 3'344.94 in sede di replica spontanea), EUR 8'540.- e GBP
288.-, tutti con interessi moratori del 5% dall’11 aprile 2018;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto
con decisione 23 dicembre 2020;
appellante la convenuta con atto di appello 1° febbraio 2021, con cui ha postulato la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 10 marzo 2021 ha postulato la reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili;
viste altresì la replica spontanea 22 marzo 2021 dell’appellante e la duplica spontanea
31 marzo 2021 dell’appellata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Sino a fine 2017, AO 1 è stata titolare presso la AP 1 (qui di seguito anche “AP 1”) di due relazioni bancarie “Risparmio e investimento” n. __________ e n. __________ con sottostanti conti correnti in CHF, EUR, GBP e USD (doc. D, E, F e G). Inizialmente, la cliente era seguita dal consulente A__________. Per le spese bancarie, a partire dall’ottobre 2015 veniva applicata una tariffa “all-inclusive” (“all in fee”) dello 0.5% annuale da calcolarsi sull’ammontare totale degli averi depositati, ovvero un importo forfettario che includeva sia le spese di custodia, sia le commissioni per la compravendita di titoli (doc. 5).
B. Nell’anno 2016 è sorto un contenzioso fra la cliente e la banca relativo alle perdite subite dalla prima in seguito all’acquisto di titoli obbligazionari __________. In conseguenza di ciò, la cliente è stata affiancata da un nuovo consulente nella persona di T__________. Dal dicembre 2016, la medesima ha chiesto la modifica delle tariffe bancarie, e meglio l’applicazione del regime tariffale ordinario con un prezzo di tenuta titoli dello 0.24% e addebito separato delle commissioni di trading a dipendenza delle operazioni effettuate (doc. 6 e 7). Successivamente, le trattative fra le parti volte alla risoluzione del contenzioso di cui si è appena detto hanno condotto, nel febbraio 2017, alla stipulazione di un accordo transattivo che prevedeva in particolare il versamento a AO 1 di fr. 30'000.- a titolo di risarcimento (doc. 2 e 3).
C. Dal luglio 2017, avendo T__________ lasciato AP 1, alla cliente è stato assegnato il nuovo consulente R__________. Nel seguito, la medesima ha iniziato a esprimere perplessità e contestazioni in relazione alle condizioni applicate dalla banca e segnatamente a determinate spese di brokeraggio addebitatele, sostenendo che nell’ambito dell’accordo raggiunto con la banca e secondo quanto promesso da T__________, ella sarebbe stata esonerata per un determinato periodo dal pagamento di commissioni per le operazioni di borsa eseguite (doc. 9).
D. Il 2 ottobre 2017 AO 1 ha dato ordine a AP 1di chiudere le sue due relazioni e trasferire tutti i valori patrimoniali (titoli e liquidità) presso un’altra banca, ma di rinnovare per ulteriori due settimane il contratto di credito “L__________” di fr. 1'000'000.- già in essere e in scadenza al 4 ottobre 2017 e di coordinarsi nel seguito con i nuovi consulenti terzi per la ripresa del credito. Contestualmente, ha anche chiesto di ottenere, per il tramite di T__________ (ora suo consulente finanziario attivo in una fiduciaria di __________), “un estratto conto di tutte le valute, per il periodo dal 1 gennaio fino alla chiusura dei conti, e le contabili di trasferimento titoli” (doc. F e G).
E. Il 29 dicembre 2017 AP 1 ha trasmesso a AO 1 dei CD contenenti i conteggi di borsa, gli estratti conti correnti trimestrali e gli estratti patrimoniali trimestrali dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017 relativi alle due relazioni (doc. H e I).
F. In un successivo scambio di corrispondenza AO 1 ha contestato l’addebito a suo carico, da parte di AP 1, di svariate commissioni per operazioni di borsa, di spese amministrative di fr. 1'000.- per la disdetta del credito “L__________” e di ulteriori spese di fr. 600.- complessivi per la trasmissione della suesposta documentazione, a suo dire mai richiesta (doc. L, M e N). La banca da parte sua ha osservato come gli addebiti in questione fossero invece pienamente giustificati (doc. O).
G. Esperito il tentativo di conciliazione e ottenuta l’autorizzazione ad agire il 20 agosto 2018 (doc. C), con petizione 9 ottobre 2018 AO 1 ha convenuto la AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, postulando la sua condanna al pagamento di CHF 4'015.15, USD 8'137.70, EUR 8'540.- e GBP 288.- oltre interessi moratori del 5% dall’11 aprile 2018, quale restituzione degli importi posti a suo carico a titolo di commissioni di borsa contestualmente all’esecuzione di 14 diverse operazioni o addirittura in via retroattiva (6 ulteriori avvisi di addebito del 21 novembre 2017, cfr. doc. D ed E) nonché a titolo di spese per la trasmissione della documentazione e per la disdetta del credito “L__________”, come evidenziato nelle tabelle doc. M e N.
H. Con osservazioni 21 novembre 2018 la convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando la legittimità degli addebiti effettuati e sottolineando in particolare che nessun accordo sull’esonero dalle commissioni di borsa si è mai perfezionato fra le parti.
I. Con replica spontanea 5 dicembre 2018 l’attrice ha ridotto la sua pretesa di CHF 4'015.15 a CHF 3'344.94, essendo quattro delle commissioni riportate nei doc. M e N in realtà dovute (ovvero quelle di CHF 118.59, 160.12, 123.75 e 266.75). La convenuta, con la sua duplica spontanea 19 dicembre 2018, si è riconfermata nelle proprie tesi.
J. Esperita l’istruttoria e prodotti gli allegati conclusivi scritti, con decisione 23 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a versare all’attrice
USD 8'019.11, CHF 1'864.50, EUR 8'540.- e GBP 288.- oltre interessi del 5% dall’11 aprile 2018. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 2'400.-, sono state poste a carico dell’attrice in ragione di fr. 240.- e a carico della convenuta per fr. 2'160.-, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla controparte fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.
K. Con atto di appello 1° febbraio 2021 la convenuta si è aggravata contro il citato giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione.
L. Con risposta 10 marzo 2021 l’attrice ha invece postulato la reiezione dell’appello e la conseguente conferma del giudizio di prima sede.
M. Con replica spontanea 22 marzo 2021 e duplica spontanea 31 marzo 2021 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie posizioni.
E considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 1° febbraio 2021 contro la decisione 23 dicembre 2020 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come sono tempestivi la risposta all’appello 10 marzo 2021 e gli ulteriori scritti spontanei delle parti.
2. L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
3. Con l’impugnata decisione il Pretore aggiunto, rilevato che l’onere di dimostrare la propria pretesa gravava l’attrice, ha osservato che T__________ le aveva effettivamente promesso l’esonero dalle spese di compravendita dei titoli per un anno al fine di convincerla ad accettare la proposta di risarcimento della banca (teste T__________, verbale del 27 marzo 2019, p. 8), ciò che del resto trova conferma nella deposizione dell’attrice, nella testimonianza del di lei marito D__________ e negli estratti conto doc. D ed E attestanti ben 118 operazioni esenti dalle commissioni eseguite sotto la supervisione del suddetto consulente. Ha inoltre accertato che anche il nuovo consulente R__________, dopo aver in un primo periodo prelevato delle commissioni e aver ricevuto delle relative lamentele da parte della cliente, l’ha successivamente esentata da simili addebiti per tutte le operazioni effettuate nel mese di settembre 2017. Il giudice di prime cure ha poi osservato che, indipendentemente dal fatto che il consulente avesse o meno la competenza di concordare gli esoneri di spesa, rispettivamente abbia o meno seguito le direttive interne, la banca deve lasciarsi imputare il comportamento del proprio ausiliario (art. 101 CO) e non poteva pertanto dipartirsi dagli accordi da questi raggiunti (addebitando talvolta addirittura delle commissioni in via retroattiva). Posto che la cliente riceveva gli estratti conto a scadenza trimestrale, che secondo l’art. 2 delle Condizioni generali di contratto (CG) essi dovevano essere contestati entro il termine di 30 giorni dalla loro ricezione (pena l’accettazione delle transazioni ivi esposte), nonché che la prima contestazione della cliente risale all’8 agosto 2017 e copre pertanto tutti gli addebiti successivi al 1° aprile 2017, il giudice di prime cure ne ha derivato il diritto della medesima a pretendere la rifusione delle commissioni elencate nei doc. M e N a eccezione di quelle da lei già stralciate nell’ambito della replica spontanea (riduzione dell’azione, cfr. sopra consid. I), poiché addebitate nel gennaio 2017 e tacitamente accettate. Rettificando i calcoli dell’attrice, il primo giudice ha precisato che uno dei suddetti importi stralciati (118.59) è espresso in USD e deve dunque essere sottratto dalla pretesa attorea in quella valuta, e non da quella in franchi, e ha poi conseguentemente accolto le pretese dell’attrice nella misura di USD 8'019.11 (USD 8'137.70 - USD 118.59), CHF 1'864.50 (CHF 2'415.15 - CHF 160.12 - CHF 123.75 - CHF 266.75), EUR 8'540.- e GBP 288.-. Il primo giudice ha per contro respinto le pretese dell’attrice volte alla restituzione delle spese addebitatele per la disdetta del credito “L__________” (fr. 1'000.-) e per la trasmissione della documentazione (fr. 600.-) poiché correttamente calcolate secondo le direttive bancarie in essere e conformi al contratto.
4. Con l’impugnativa, l’appellante parrebbe censurare una carente motivazione della decisione di primo grado, non avendo il Pretore aggiunto a suo dire spiegato i motivi per i quali ha respinto la sua tesi relativa all’applicazione delle norme sulla rappresentanza (art. 32 seg. CO) e alla qualifica del consulente T__________ quale falsus procurator. Essa non lamenta tuttavia una violazione del suo diritto di essere sentita né postula l’annullamento del giudizio e il rinvio dell’incarto alla Pretura. Comunque sia, la sua censura non può trovare accoglimento, poiché il Pretore aggiunto ha fornito una motivazione, rilevando che alla luce del rapporto fra la banca e il consulente e alla sua qualifica quale ausiliario, l’art. 101 CO può bastare a fondare la responsabilità della banca indipendentemente dai poteri di rappresentanza e dalle competenze del suo dipendente. La convenuta è in altre parole stata posta nella condizione di comprendere i motivi soggiacenti la decisione pretorile e di censurarli con cognizione di causa.
5. Quanto alle censure di merito, l’appellante sostiene in sintesi che, contrariamente a quanto accertato dal giudice di prime cure, la controparte non è riuscita a provare la valida esistenza degli obblighi contrattuali che ritiene siano stati violati, e meglio l’esistenza di un accordo annuale di esonero delle spese di brokeraggio né tantomeno una valida volontà della banca di sottoscriverlo. Contesta altresì di essere vincolata dalle eventuali promesse del suo consulente, come pure che la cliente abbia tempestivamente contestato tutti gli addebiti in questione.
6. Quale prima censura, l’appellante critica il primo giudice per avere ammesso l’esistenza di un accordo fra cliente e consulente sull’esonero dalle suddette spese, fondandosi su dichiarazioni a suo dire inattendibili o perlomeno da apprezzare con particolare prudenza. Difatti, l’attrice aveva evidentemente ogni interesse a confermare le proprie tesi di parte. T__________ è un teste a lei vicino in quanto suo attuale gestore patrimoniale, è direttamente coinvolto nella fattispecie da provare, potrebbe essere chiamato a rispondere del danno e ha motivi di inimicizia con i dirigenti di AP 1 che hanno decretato il suo licenziamento (e in particolare con il Direttore generale __________ G__________). D__________ è invece l’ex-marito dell’attrice e quasi sempre presente in occasione delle sue visite in banca malgrado il suo domicilio si trovasse nel Canton Grigioni, per cui potrebbe aver da lei ricevuto una remunerazione oppure vantare dei diritti sugli averi in questione. Per contro, il Pretore aggiunto avrebbe trascurato senza motivo le dichiarazioni dei testi presentati dalla banca (C__________, F__________, L__________ e R__________), secondo i quali l’accordo in questione non sarebbe mai esistito. A mente dell’appellante, il primo giudice avrebbe anche omesso di considerare che non vi è traccia del contestato esonero né nell’accordo transattivo sottoscritto nel febbraio 2017 (doc. 3), né nei sistemi informatici o cartacei della banca; ciò malgrado la concessione duratura di esoneri dalle spese (secondo la prassi e le direttive della banca) imponesse una registrazione nel sistema e una relativa procedura di approvazione da parte dei superiori nonché una menzione nei rapporti del consulente.
6.1 Ora, pur sottolineando a ragione l’appellante che l’interrogatorio di una parte e le testimonianze delle persone a lei vicine o interessate alla causa devono essere apprezzate con particolare riserbo, va innanzitutto osservato che essa, in occasione dell’udienza del 8 febbraio 2019, non si è opposta ai mezzi di prova ora da lei contestati, e che i dubbi esposti in relazione a D__________ si riducono a mere speculazioni prive di riscontri oggettivi (ritenuto che secondo il medesimo teste e quanto dichiarato dall’attrice, quest’ultima richiedeva spesso il suo supporto in quanto persona più cognita in materia, cfr. verbali del 21 ottobre 2019, p. 25-26 e del 28 novembre 2019, p. 29). Inoltre, la prudenza invocata dall’appellante deve valere anche in relazione ai suoi stessi mezzi di prova, giacché tutte le dichiarazioni citate nell’impugnativa provengono da persone a lei vicine, ovvero da suoi collaboratori e/o dirigenti.
6.2 In effetti, quanto dichiarato dall’attrice, da T__________ e da D__________ risulta coerente e lineare, nonché trova un riscontro in ulteriori elementi istruttori. E meglio, è emerso che fra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 l’attrice, dopo la perdita subita con i titoli obbligazionari di cui si è detto, stava valutando se lasciare la banca e desiderava mantenere le spese al minimo nonché congelare le operazioni d’investimento in attesa di chiarire la situazione (ciò che ha condotto alla modifica del regime tariffale). È in tal contesto che il consulente le ha offerto l’esonero dalle spese in aggiunta alla proposta di risarcimento di fr. 30'000.-, al fine di convincerla a rimanere cliente della banca (teste T__________, verbale del 27 marzo 2019, p. 7-8 e 11; teste D__________, verbale del 21 ottobre 2019, p. 25-26; interrogatorio dell’attrice, verbale del 28 novembre 2019, p. 29). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, ciò non solo non è sconfessato, ma è al contrario suffragato dalla testimonianza di F__________ (avvocato impiegato presso l’ufficio legale della banca), il quale ha riferito che T__________ era coinvolto nelle discussioni tendenti al raggiungimento di un accordo transattivo e che la concessione di uno sconto delle spese bancarie per un determinato periodo rientrava fra le ipotesi vagliate in detto frangente (verbale del 27 marzo 2019, p. 4). A torto l’appellante sostiene poi che l’accordo non troverebbe conferme negli atti: esso traspare sia dal doc. 11, sia dai doc. D-E, dai quali emerge la sua implementazione mediante l’esonero dalle spese per ben 118 operazioni (documenti con i quali l’appellante omette di confrontarsi malgrado l’esplicito rinvio effettuato dal primo giudice).
6.3 È stato peraltro appurato che il consulente, invece di seguire la procedura prevista dalle direttive interne per gli esoneri automatici e duraturi dalle spese (registrazione della richiesta e avvallo dei superiori, cfr. doc. 8, p. 5 e teste L__________, verbale del 12 luglio 2019, p. 15-17), ha optato per degli esoneri “una tantum ex ante”, ovvero inserendo manualmente di volta in volta l’esonero dalle spese per ogni singola operazione (teste T__________, verbale del 27 marzo 2019, p. 11). Il fatto che egli non abbia registrato o annotato questa pattuizione, o che non l’abbia comunicata ai suoi superiori, non può pertanto condurre all’adesione alla tesi dell’appellante, ritenuto che i testi da lei citati, non presenti al momento dei colloqui fra il consulente, la cliente e il suo ex-marito, non hanno potuto confermare l’inesistenza di una simile promessa da parte del consulente, bensì si sono limitati a osservare di non esserne stati messi al corrente.
6.4 In sintesi, l’esistenza di un accordo fra il consulente e la cliente sull’esonero dalle spese bancarie non viene scalfita dalle censure appellatorie ed è confermata dai riscontri istruttori.
7. A mente dell’appellante, anche nella denegata ipotesi in cui T__________ avesse promesso alla cliente il suddetto esonero, ciò non sarebbe imputabile alla banca. A tal riguardo, il primo giudice avrebbe lapidariamente e a torto respinto la sua tesi secondo cui il consulente ha agito quale falsus procurator, misconoscendo inoltre la figura dell’ausiliario e la portata del relativo art. 101 CO. E meglio, nella presente fattispecie, coerentemente a quanto esposto dalla dottrina, troverebbero applicazione le norme sulla rappresentanza (art. 32 CO seg.), riguardanti l’imputazione di atti giuridici, e non l’art. 101 CO, che regola unicamente le conseguenze di un agire concreto e fattuale dell’ausiliario; ciò perché la pretesa dell’attrice non deriva da un carente adempimento o da un inadempimento, da parte del consulente, del contratto in essere e degli obblighi di AP 1, bensì da un suo agire giuridico: egli ha modificato le condizioni contrattuali in vigore con la cliente per conto della banca senza esservi autorizzato. Non avendo la banca mai ratificato tale agire (addebitando al contrario le commissioni dovute come da contratto del 19 dicembre 2016), essa non può pertanto esservi vincolata (art. 38 CO). Per l’appellante, la mancata autorizzazione del consulente a concludere con la cliente un accordo duraturo sull’esonero completo dalle spese di brokeraggio (che necessitava dell’avvallo dei suoi superiori) è confermata dalle direttive bancarie di cui al doc. 8 (note al consulente) nonché dalle testimonianze di L__________ (verbale del 12 luglio 2019, p. 16), R__________ (verbale del 12 luglio 2019, p. 20) e C__________ (verbale del 21 ottobre 2019, p. 24). Il consulente peraltro disponeva unicamente di un diritto di firma collettiva a due ai sensi dell’art. 460 cpv. 2 CO, ciò di cui la cliente doveva essere consapevole a fronte non solo della relativa iscrizione nel Registro di commercio, ma anche del pregresso accordo raggiunto nel dicembre 2016 sulla modifica delle condizioni tariffali (cfr. doc. 5), sottoscritto da due funzionari della Banca (fra cui un membro della Direzione). Ella pertanto non potrebbe neppure avvalersi di una sua buona fede ex art. 459 cpv. 1 CO.
7.1 Quale premessa, si può sottolineare che anche qualora l’accordo raggiunto dal consulente con la cliente non fosse stato comunicato ai suoi superiori, non corrispondesse alla volontà della banca o violasse le sue regolamentazioni interne, ciò ancora non comporterebbe automaticamente che la stessa non vi sia vincolata e che la cliente non possa farvi affidamento.
7.2 Per quanto riguarda la rappresentanza commerciale, effettivamente T__________ era iscritto nel Registro di commercio quale procuratore con firma collettiva a due per la succursale di __________ di AP 1 (art. 458 e 460 cpv. 2 CO), per cui egli non poteva vincolare autonomamente la banca in virtù di tale ruolo.
Corrisponde inoltre al vero che, secondo la dottrina, gli art. 32 seg. CO regolano l’imputazione degli atti giuridici del rappresentante (creazione, abolizione o modifica di diritti o di obblighi), nel senso che gli effetti del suo agire si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. Per contro, l’imputazione delle azioni di fatto è prevista dall’art. 101 CO, secondo cui chiunque affida a un terzo (ausiliario) l’espletamento di attività previste da un contratto, deve rispondere del comportamento da questi tenuto nell’adempimento delle sue incombenze come se fosse il proprio (Von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Band I, 3a ed. 1984, p. 352; Schwenzer/ Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8a ed. 2020, n. 40.10; Zäch/Künzler in: Berner Kommentar, OR, 2a ed. 2014, Vorbemerkungen zu Art. 32-40, n. 15-16 e n. 113-114; Weber/Emmenegger in: Berner Kommentar, OR, 2a ed. 2020, n. 59 ad art. 101; Chappuis e Thévenoz in: Commentaire Romand CO I, 2a ed. 2012, n. 6 ad art. 32, rispettivamente n. 18 ad art. 101; Klein in: Zürcher Kommentar, OR, 3a ed. 2020, Allgemeine Einleitung zu den Art. 32-40, n. 150). Applicando tale distinzione alla fattispecie, ove T__________ ha promesso e applicato in favore della cliente delle condizioni contrattuali più favorevoli, ne deriva che le pretese qui in discussione hanno avuto origine da un suo agire più giuridico che fattuale.
È pure altamente verosimile che il consulente abbia oltrepassato le sue competenze, ritenuto che egli non si è limitato a qualche sconto o esonero puntuale dalle spese (ciò che rientrava nella sua autonomia decisionale e corrispondeva a una prassi usuale della banca, applicata anche da altri consulenti), bensì ha agito in maniera sistematica per un gran numero di operazioni, senza seguire la procedura di registrazione e autorizzazione prevista per gli esoneri automatici e duraturi, ma procedendo piuttosto manualmente di volta in volta a rimuovere le spese per le operazioni effettuate dalla cliente, ciò che potrebbe costituire un aggiramento delle direttive interne della banca (cfr. doc. 8, p. 5; doc. 11; teste T__________, verbale del 27 marzo 2019, p. 7-8; testi L__________ e R__________, verbale del 12 luglio 2019, p. 15-17 e 19-20; teste C__________, verbale del 21 ottobre 2019, p. 23).
7.3 Nel caso concreto, anche applicando gli art. 32 seg. CO o le norme del mandato commerciale (art. 462 seg. CO), si può comunque concludere che, indipendentemente dai poteri internamente attribuiti dalla banca al consulente (“Vertretungsbefugnis”), quest’ultimo l’abbia comunque vincolata, a livello esterno, tramite il suo agire (“Vertretungsmacht”). Ciò se si considera che la banca, conferendo al consulente una certa autonomia nell’offrire degli sconti e degli esoneri, coinvolgendolo nell’ambito delle trattative volte al raggiungimento dell’accordo transattivo e lasciando che questi applicasse poi concretamente gli esoneri promessi per 118 diverse operazioni, ha indotto la cliente, in buona fede e ignara del contenuto delle direttive di cui al doc. 8, a ritenere che la stipulazione di un simile accordo (di durata comunque limitata) fosse autorizzata e/o rientrasse nelle competenze del suo consulente, che peraltro l’aveva espressamente rassicurata a tal riguardo (teste D__________, verbale del 21 ottobre 2019, p. 26; v. al proposito ad esempio STF 4A_504/2018 del 10 dicembre 2019, consid. 3.2.1 seg. e 4A_710/2014 del 3 luglio 2015, consid. 4.1, DTF 120 II 197, consid. 2 b bb e IICCA del 18 agosto 2015, inc. 12.2014.227, consid. 6.1).
Ci si potrebbe pure chiedere se la banca, con il suo atteggiamento precedente al novembre 2017, non abbia suscitato nell’attrice l’impressione di una ratifica dell’accordo per atti concludenti (art. 38 CO), nella misura in cui anche successivamente alle contestazioni dell’agosto 2017 essa (denotando un comportamento poco trasparente) non si è fermamente opposta agli esoneri, bensì nel settembre 2017 ha permesso a R__________ di effettuarne degli altri senza apparentemente specificare che essi avrebbero potuto essere revocati retroattivamente, ciò che è poi successo dopo che la cliente ha deciso di lasciare la banca (teste R__________, verbale del 12 luglio 2019, p. 18; teste C__________, verbale del 21 ottobre 2019, p. 23-24).
7.4 Ma se anche così non fosse, e il comportamento del consulente non risulti vincolante secondo l’art. 39 CO, la fattispecie non può essere ridotta a un mero rapporto di rappresentanza: egli era un dipendente di AP 1che ha agito per suo conto e nell’espletamento delle sue funzioni, allo scopo di favorire le trattative bonali con l’attrice e mantenerla come cliente, risultando peraltro determinante in tal senso (testi T__________ e F__________, verbale del 27 marzo 2019, p. 4 e 7-8; interrogatorio dell’attrice, verbale del 28 novembre 2019, p. 29). In altre parole, avendo la banca affidatogli il compito di fornire i servizi da lei dovuti e di gestire la relazione contrattuale in essere, la stessa deve assumersi la relativa responsabilità e i derivanti rischi, rispondendo del comportamento del suo ausiliario, rispettivamente del danno da questi causato quale falsus procurator in caso di invalidità dell’accordo (a tal riguardo cfr. anche Weber/Emmenegger, op. cit., n. 49 ad art. 101; Chappuis, op. cit., n. 2 ad art. 39; Klein, op. cit., Allgemeine Einleitung zu den Art. 32-40, n. 150 e n. 60 seg. ad art. 39; Spiro, Die Haftung für Erfüllungsgehilfen, 1984, p. 386-390; Watter in: Basler Kommentar, OR I, 7a ed. 2019, n. 12 ad art. 39; DTF 108 II 419, consid. 5). In siffatte circostanze, invocare la differenza fra atti fattuali e giuridici per sottrarsi alla responsabilità è contrario alla buona fede (art. 2 CC) e non può essere tutelato, e l’art. 101 CO deve trovare applicazione perlomeno in via analogica.
7.5 Conseguentemente, gli accertamenti pretorili relativi all’imputazione alla banca dell’agire del suo consulente resistono alla critica.
8. L’appellante si oppone altresì al ragionamento del Pretore aggiunto relativo alla tempestiva contestazione degli addebiti in questione. Evidenzia che durante il periodo gennaio-luglio 2017 (e meglio il 10 gennaio, il 3 febbraio, il 17 marzo, il 31 marzo, il 7 aprile, il 17 maggio, il 26 giugno e il 6 luglio) l’attrice si è più volte recata in banca per prendere atto della sua situazione patrimoniale (cfr. interrogatorio dell’attrice, verbale del 28 novembre 2019, p. 30 e doc. 4, 7, 9, 21 e 22). In ciascuna di queste date ella avrebbe potuto manifestare eventuali rimostranze in merito agli addebiti, preferendo tuttavia attendere sino all’8 agosto 2017. Per l’appellante, ne conseguirebbe che tutte le operazioni precedenti all'8 agosto 2017 o all’8 luglio 2017 (volendo tener conto del termine di contestazione di 30 giorni) sono da considerarsi come accettate, e che la decisione pretorile di ammettere una valida contestazione con effetto retroattivo al 1º aprile 2017 sarebbe erronea e arbitraria.
8.1 La censura trova invero solo un parziale riscontro negli allegati introduttivi di prima sede, ove la convenuta aveva opposto l’art. 2 delle CG alle pretese dell’attrice, ma senza operare gli approfondimenti ora contenuti nel gravame, che appaiono tardivi. Ad ogni modo, si possono fare le seguenti considerazioni.
8.2 L’art. 2 delle Condizioni Generali della banca (doc. 15) prevede che le comunicazioni e gli estratti inviati sono ritenuti approvati in mancanza di una relativa contestazione, da formulare al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione. Secondo la regola generale di cui all’art. 8 CC la parte convenuta, se oppone alla pretesa attorea un simile accordo relativo alla finzione di accettazione delle operazioni figuranti sui resoconti e non tempestivamente contestate (cosiddetta “Genehmigungsfiktion”), deve apportarne la prova. Deve pertanto dimostrare di avere avvisato la cliente degli addebiti in questione, e il momento in cui la cliente ha ricevuto tale avviso.
8.3 L’appellante non contesta che gli estratti conto venivano allestiti e inviati trimestralmente verso l’inizio del mese successivo al periodo di riferimento, come d’altronde figura dai doc. D ed E. Inoltre, dagli atti non si evince né che essi venissero sottoposti alla cliente già in occasione delle sue visite, né che gli estratti patrimoniali a lei mostrati in tali occasioni pure contenessero i dettagli delle spese addebitatele, né che ella potesse in altro modo già verificarle compiutamente. La medesima ha unicamente riferito che le sue visite in banca avevano lo scopo di controllare la sua situazione patrimoniale, ciò che può voler semplicemente significare la verifica dell’andamento degli investimenti o la fissazione di una strategia d’investimento (v. anche doc. 4, 7, 19-23).
8.4 Ne deriva che le conseguenze della mancata dimostrazione devono essere poste a carico della convenuta, e che anche su questo punto le censure appellatorie sono inadatte a sovvertire il giudizio pretorile.
9. In conclusione, l’appello deve essere respinto. Il valore litigioso della presente controversia, convertito in franchi al tasso di cambio in vigore al momento dell’introduzione dell’appello (1° febbraio 2021) ammonta a CHF1'864.50 + CHF 7'193.15 (USD 8'019.11 x 0.8970) + CHF 9'240.30 (EUR 8'540.- x 1.0820) + CHF 353.20 (GBP 288.- x 1.2263), ovvero a CHF 18'651.15 complessivi, e non raggiunge pertanto la soglia di fr. 30'000.- prevista dall’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG, ammontano a fr. 2’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono quantificate in fr. 2’700.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 1° febbraio 2021 della AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 2’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’700.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).