Incarto n.
12.2021.166

Lugano

13 giugno 2022/jh        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Stefani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2014.43 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 28 novembre 2014 da

 

 

 

AO 1

patrocinata dall'PAT 2

 

 

 

contro

 

 

 

AP 1

AP 2

entrambi patrocinati dall'PAT 1

 

 

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 76'167.95 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2014 a titolo di mercede d’appalto;

 

domanda avversata dai convenuti, che con azione riconvenzionale hanno chiesto di condannare la controparte al pagamento in loro favore di fr. 64'174.40 (pretesa poi ridotta a fr. 2'974.40 in sede di conclusioni scritte) e che con contestuale azione di chiamata in causa hanno chiesto e ottenuto di poter presentare un’azione di regresso contro la PI 1, ora in liquidazione, in caso di loro soccombenza (cfr. separato inc. OR.2015.20);

 

vista la decisione 4 ottobre 2021 del Pretore aggiunto, che ha accolto integralmente l’azione principale e accolto parzialmente quella riconvenzionale limitatamente a fr. 2'974.40;

 

appellanti i convenuti con atto di appello del 3 novembre 2021, con cui hanno chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione avversa, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l’attrice con risposta 7 gennaio 2022 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

A.        Verso l’inizio del 2013 i coniugi AP 2 e AP 1 (qui di seguito anche: “committenti”) hanno appaltato alla N__________ SA le opere da capomastro per l’edificazione della loro nuova abitazione di __________, sulla base dell’offerta e capitolato d’appalto di cui al doc. A/2, che prevedeva una mercede di fr. 285'845.- (da cui dedurre uno sconto di
fr. 14'292.25 e a cui poi aggiungere fr. 21'724.22 a titolo di IVA all’8%, per complessivi fr. 293'276.97) e rinviava altresì alla Norma SIA 118 quale parte integrante del contratto. Le parti hanno successivamente concordato che la AO 1 subentrasse nel contratto in qualità di appaltatrice al posto della N__________ SA. La progettazione e la direzione lavori (DL) sono state affidate alla società PI 1 (ora in liquidazione), avente l’ing. R__________ quale amministratore unico.

 

B.        Dopo ultimazione dell’opera, con scritto 9 aprile 2014 (doc. B) la AO 1 ha trasmesso a AP 2 la fattura finale, attestante una mercede complessiva di
fr. 456’844.60 (già inclusiva di sconti del 5% e di un ulteriore 2% e dell’IVA all’8%) e un saldo residuo, dedotti gli acconti già pagati (fr. 390'000.-), di fr. 66'844.60. Con scritto 24 giugno 2014 (doc. C), la medesima ditta ha sollecitato il pagamento del saldo.

 

C.        Con scritto 2 luglio 2014 (doc. D) i committenti si sono opposti alla richiesta, contestando la liquidazione finale dell’impresa edile e l’importante superamento del preventivo nonché lamentando il mancato completamento dei lavori e l’esistenza di alcuni difetti.

 

D.        Non avendo le parti trovato un accordo e previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, con contestuale rilascio dell’autorizzazione ad agire, con petizione 28 novembre 2014 la AO 1 ha convenuto in giudizio AP 2 e AP 1, postulando la loro condanna al pagamento di fr. 76'167.95 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2014, corrispondente al saldo di cui al doc. B senza applicazione dello sconto supplementare del 2% (in quanto subordinato al pagamento senza indugio della fattura). In sintesi, l’attrice ha rilevato che l’aumento della mercede prevista nell’offerta era dovuto all’aumento dei quantitativi utilizzati (laddove i prezzi unitari indicati nel capitolato erano rimasti invariati), ritenuto oltretutto che la liquidazione finale era stata discussa e accettata dalla DL e dai committenti.

 

E.        Con risposta 15 gennaio 2015 i convenuti si sono opposti alla petizione postulandone l’integrale reiezione, contestando in sintesi la liquidazione finale prodotta dall’attrice (mai approvata) e un inammissibile superamento di preventivo. Con contestuale azione riconvenzionale hanno chiesto di condannare la controparte al pagamento di fr. 64'174.40 a titolo di minor valore/costi di riparazione per difetti dell’opera. Infine, con azione di chiamata in causa di pari data, essi hanno pure chiesto che, nella denegata ipotesi di un accoglimento anche solo parziale della petizione avversa, la PI 1 fosse condannata a rifondere loro quanto eventualmente dovuto alla AO 1, fino a un massimo di fr. 76'167.95 oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2014 (art. 82 CPC), ciò a fronte della sua asserita carente gestione del cantiere (negligenze nel controllo delle prestazioni nonché nella valutazione e verifica dei costi). Quest’ultima istanza è stata accolta dal Pretore aggiunto con decisione 6 maggio 2015 con assegnazione di un termine di 30 giorni per promuovere la causa, sicché AP 2 e AP 1 hanno presentato la petizione 1° giugno 2015 avverso la PI 1 (successivamente sciolta per decisione assembleare e tutt’ora in fase di liquidazione), rubricata al separato incarto OR.2015.20.

 

F.        Nel frattempo, la procedura che qui interessa (OR.2014.43) è proseguita con la produzione della replica e risposta riconvenzionale 17 marzo 2015, della duplica e replica riconvenzionale 5 maggio 2015 e della duplica riconvenzionale 5 giugno 2015.

 

 

G.       Dopo l’esperimento dell’istruttoria (avvenuta congiuntamente con quella dell’inc. OR.2015.20 per quanto riguarda le prove comuni), le parti hanno prodotto il 23 gennaio 2020 i propri allegati conclusivi scritti; in particolare i committenti hanno rilevato di aver accettato, in corso d’opera e a fronte di lavori aggiuntivi o sottostimati nell’offerta iniziale, un innalzamento della mercede, ma solo fino a fr. 311'000.- IVA esclusa (doc. 4) e, alla luce della perizia allestita dall’arch. J__________, hanno ridotto la propria pretesa riconvenzionale a fr. 2'974.40; l’appaltatrice da parte sua vi ha aderito per soli fr. 2'000.-.

 

H.        Con decisione 4 ottobre 2021 il Pretore aggiunto ha accolto integralmente la petizione, ponendo la tassa di giustizia di
fr. 2'740.- e le spese di fr. 5’460.- a carico dei convenuti in solido fra loro, pure condannati, con uguale vincolo di solidarietà, a versare alla controparte fr. 7’000.- per ripetibili. Contestualmente lo stesso giudice ha parzialmente accolto l’azione riconvenzionale nella misura di fr. 2'974.40, con aggravio delle spese processuali (complessivi fr. 2’000.-) e delle ripetibili (fr. 3'500.-) a carico degli attori riconvenzionali in solido fra loro.

 

I.          Con appello 3 novembre 2021 i committenti si sono aggravati contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione avversa, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.

 

J.         Con risposta 7 gennaio 2022 l’appaltatrice si è opposta al gravame postulandone la reiezione, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.

 

E considerato

 

in diritto:

 

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2).

Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata (art. 94 cpv. 1 CPC). I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 3 novembre 2021 contro la decisione 4 ottobre 2021 è tempestivo, così come è tempestiva la risposta 7 gennaio 2022 dell’appellata (tenuto conto delle ferie giudiziarie).

 

 

2.         L’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime. Si può già a questo punto anticipare che svariati passaggi del gravame non soddisfano queste condizioni. In particolare, non saranno considerate affermazioni generiche prive di raffronto con il giudizio pretorile, prive di conclusioni che mostrino in che misura esso debba essere modificato, oppure prive di qualsivoglia spiegazione o rinvio concreto agli atti.

 

3.         Con la decisione impugnata il Pretore aggiunto, dopo aver evidenziato che l’attrice è pacificamente subentrata alla N__________ SA nel capitolato di cui al doc. A e che il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del contratto di appalto e dalla Norma SIA 118 (per esplicito rinvio contrattuale), ha esposto i possibili tipi di mercede in favore dell’appaltatore. Ha poi stabilito che i committenti hanno pacificamente commissionato all’impresa edile (direttamente o per il tramite della loro DL) delle opere supplementari. Essi hanno unicamente rilevato che i bollettini delle suddette opere (fatturate a regia) non sono stati controfirmati né da loro né dalla DL ed evidenziato che, qualora fossero stati messi a conoscenza del superamento del preventivo, avrebbero rinunciato almeno in parte alle opere supplementari. Sennonché da un lato secondo gli accertamenti peritali, l’aumento dei costi è derivato dalla lacunosità tecnica del capitolato allestito dalla PI 1, le opere esposte nella liquidazione attorea erano corrette ed effettivamente prestate e l’aumento dei costi era pertanto tecnicamente giustificato. Dall’altro, l’impresa edile ha regolarmente segnalato alla PI 1 (incaricata anche della verifica e accettazione delle liquidazioni), mediante redazione e consegna delle situazioni e liquidazioni parziali, ivi compresi i bollettini a regia, nonché della liquidazione finale, queste discrepanze, facilmente evincibili per la DL da una semplice lettura dei documenti. Quest’ultima, in occasione delle relative verifiche, non ha mai sollevato contestazioni e anzi ha preavvisato favorevolmente detti costi all’indirizzo dei committenti, avallandoli di conseguenza (conformemente d’altronde a quanto previsto dall’accordo da lei raggiunto con l’impresa, cfr. doc. 26 e teste I__________, collaboratore della PI 1). Nell’uno e nell’altro caso, la responsabilità ricade dunque sulla PI 1 quale ausiliaria e rappresentante dei committenti abilitata a ricevere e accettare le comunicazioni dell’imprenditore (art. 33.2 Norma SIA 118) e, di riflesso, sui committenti stessi. Aggiungasi che i medesimi, occupandosi personalmente del pagamento degli acconti e inviando alla banca gli ordini di pagamento vidimati dalla DL, avrebbero in ogni caso potuto accorgersi del superamento del preventivo quantomeno alla fine del 2013, allorché gli acconti da loro pagati ammontavano già a
fr. 350'000.-. Nonostante ciò, essi non hanno inizialmente mosso contestazioni nei confronti dell’appaltatrice, versandole un ulteriore acconto di fr. 40'000.- e sollevando piuttosto delle rimostranze nei confronti della DL (doc. CC e FFFF). Di qui la conferma dell’importo fatturato nel doc. B meno lo sconto del 2% (condizionato al suo pagamento entro il termine di 10 giorni) e l’accoglimento dell’azione principale. Quanto all’azione riconvenzionale, il Pretore aggiunto l’ha accolta limitatamente a
fr. 2'974.40 sulla base dei difetti accertati dal perito e/o riconosciuti dalle parti.

 

4.         La pretesa riconvenzionale non è più controversa in questa sede. Gli appellanti si oppongono piuttosto all’accoglimento dell’azione principale della controparte, contestando che la PI 1 fosse stata incaricata di eseguire le liquidazioni (piuttosto di loro personale competenza) e che la AO 1 abbia debitamente segnalato l’importante superamento di preventivo. Essi rilevano che se fossero stati informati al riguardo, avrebbero rinunciato all’esecuzione di determinate opere supplementari risparmiando notevoli costi e che ciò costituirebbe pertanto un danno da loro subito, per cui la controparte non potrebbe più pretendere alcunché in aggiunta agli acconti già ricevuti. Gli appellanti rilevano altresì di non avere mai approvato l’aumento dei costi e la liquidazione finale (direttamente o per il tramite della DL). Infine, pretendono che, nella denegata ipotesi dell’esistenza di un saldo ancora dovuto alla controparte, sull'importo dovrebbe essere comunque riconosciuto l’ulteriore sconto promesso del 2%.

 

5.         Nella fattispecie, è pacifico che i costi per le opere da capomastro inizialmente prospettati ai committenti sono aumentati in maniera importante, superando sia l’importo stimato nel capitolato e modulo d’offerta di cui al doc. A (allestito dalla PI 1) sia l’importo successivamente quantificato dalla DL (fr. 311'000.-, cfr. doc. 4). Neppure è più controverso che tale aumento sia da ricondurre in parte alle erronee cifre riportate nel preventivo della DL (che sottostimava le opere e i quantitativi necessari per la realizzazione dell’immobile), e in parte all’esecuzione di opere supplementari ordinate dai committenti.

 

6.         Gli appellanti non contestano esplicitamente che la PI 1 dovesse essere considerata quale sua rappresentante e ausiliaria e che pertanto le sue mancanze e il suo comportamento siano loro imputabili. Contestano però in ogni caso che la medesima fosse incaricata delle liquidazioni e che le informazioni a lei fornite dall’impresa edile potessero soddisfare l’onere di segnalazione che incombeva a quest’ultima nei confronti della committenza. Tanto più che l’impresa edile è subentrata alla ditta N__________ SA dopo aver esaminato e accettato il capitolato d’appalto e il modulo d'offerta, per cui era a conoscenza dei prezzi unitari e delle quantità indicate nonché della portata dei lavori che sarebbe stata chiamata ad eseguire, e pertanto, secondo loro, aveva l’esperienza necessaria per capire se gli importi indicati nel capitolato fossero realistici o ampiamente sottovalutati (come si sono poi rivelati, essendo stato il superamento particolarmente importante). Gli appellanti osservano poi che lo stesso perito ha sottolineato l’obbligo per l’impresa edile di segnalare esplicitamente, alla DL e/o ai committenti, che i quantitativi esposti nel preventivo erano sottostimati, e che essa non l’ha mai fatto (cfr. perizia p. 16, complemento peritale p. 3, e audizione di R__________, verbale del 5 maggio 2017, p. 29). Ora, se da una parte non emerge dagli atti un esplicito avvertimento dell’attrice, all’indirizzo della DL o della committenza, sulle carenze del preventivo, tutte queste censure non possono tuttavia sovvertire il giudizio di primo grado.

 

6.1    In primo luogo, gli appellanti non possono essere seguiti quando affermano che l’ing. R__________ era un semplice consulente non incaricato di effettuare le liquidazioni e che erano invece loro medesimi a costituire le persone di riferimento al riguardo. Essi innanzitutto non si confrontano minimamente con le prove di segno contrario indicate dal Pretore aggiunto, ovvero i loro stessi interrogatori (verbale del 2 dicembre 2019), il doc. 5 e l’audizione di R__________ (verbale del 31 agosto 2016), per cui la censura è irricevibile per carente motivazione (art. 310 e 311 CPC). Ad ogni modo gli appellanti avevano chiaramente indicato, nella loro risposta, azione riconvenzionale e azione di chiamata in causa del 15 gennaio 2015 (p. 6 e 13) che alla DL incombeva anche la gestione finanziaria del cantiere, fra cui il controllo delle fatture e l’allestimento di rapporti periodici sui costi. Ciò trova riscontro anche nella perizia (p. 16), nel doc. EEEE, come pure nelle audizioni di I__________ (verbale del 24 novembre 2016, p. 12) e del direttore dell’attrice N__________ (verbale del 7 febbraio 2017, p. 18-19). Tutti questi congruenti elementi non possono essere smentiti dai documenti citati dagli appellanti (doc. I-M, doc. 13-15, 17-19, 24, 30) e dai loro interrogatori (verbale del 2 dicembre 2019, p. 31, 32, 35), semplicemente attestanti che i medesimi erano coinvolti nel controllo dei costi nel senso che chiedevano chiarimenti sia alla DL che all’impresa edile. Nemmeno il doc. UU conferma la tesi degli appellanti secondo cui l’ing. R__________ non aveva competenze nell’ambito delle liquidazioni e si limitava a formulare delle proposte; peraltro tale scritto non riguarda la verifica e approvazione dei costi in corso d’opera, ma soltanto le discussioni relative alla liquidazione finale. Ne discende che a conferma del giudizio di primo grado, la DL dev’essere considerata quale ausiliaria e rappresentante dei committenti, i quali devono pertanto lasciarsi imputare le sue conoscenze e i suoi comportamenti (DTF 130 III 591 consid. 5.5.1, 95 II 43 consid. 4c).

 

6.2    In secondo luogo, a mente degli appellanti, l’appaltatrice avrebbe approfittato dell’“assoluta latitanza” della DL (che non teneva una tabella con il confronto fra i costi preventivati e fatturati) nel controllo finanziario del cantiere, onde ottenere ingiustificabili e arbitrari aumenti di costo. Trattasi di una censura eccessivamente generica e non confrontata con le considerazioni del primo giudice, il quale ha stabilito che l’appaltatrice ha sempre trasmesso alla DL tutte le situazioni e liquidazioni parziali e i bollettini a regia, che questi documenti erano facilmente comprensibili per la professionista (v. anche perizia p. 17 e doc. 26), permettevano di comprendere agevolmente il superamento dei costi e venivano regolarmente verificati e approvati (come si dirà ancora nel seguito). Il rinvio degli appellanti al doc. 30 non può soccorrerli: in esso, ove chiedevano all’impresa edile un dettaglio di alcuni costi fatturati nel doc. B, quest’ultima si è limitata a sottolineare che l’estrapolazione dei costi delle singole opere al termine dei lavori sulla base delle liquidazioni allestite era molto dispendioso a livello di tempo e che avrebbe dovuto occuparsene la DL.

 

6.3    Aggiungasi che gli appellanti non si confrontano neppure con l’assunto pretorile (cfr. consid. 6, p. 6 dell’impugnato giudizio) secondo cui essi, occupandosi del traffico dei pagamenti e pagando regolarmente le richieste di acconto dopo ogni situazione parziale, conoscevano i movimenti con i saldi del credito di costruzione e avrebbero dovuto accorgersi dell’evidente superamento del preventivo già dalla seconda liquidazione o al più tardi alla fine del 2013, quando hanno pagato l’acconto che ha portato il totale degli stessi a fr. 350'000.-; consapevolezza che peraltro traspare anche dalla corrispondenza e-mail fra i medesimi e la DL (doc. 17-26) e dai loro interrogatori (verbale del 2 dicembre 2019, p. 31 e 35-36).

 

7.         Gli appellanti contestano altresì la conclusione pretorile secondo cui essi avrebbero approvato gli aumenti, le opere supplementari e la liquidazione finale. Sostengono che i costi sono aumentati a causa di opere mai richieste né approvate, e che essi hanno poi immediatamente reagito alla liquidazione attorea contestando l'enorme e inaspettato superamento del preventivo (doc. 17-27). Aggiungono che se il committente non ha ricevuto una debita informazione, l’appaltatore deve risarcirgli il danno causatogli dalla mancata possibilità di esercitare il suo diritto al recesso del contratto (art. 375 CO) o di intraprendere altre misure per contenere i costi (STF 4A_302/2014 del 6 febbraio 2015 consid. 3.1) e che essi, nel concreto, avrebbero rinunciato all’esecuzione di determinate opere supplementari onde contenere i costi di costruzione e rimanere nel proprio budget di spesa.

 

7.1    La medesima decisione dell’Alta Corte citata dagli appellanti evidenzia che il committente non può prevalersi di un superamento del preventivo in maniera contraria alla buona fede, soprattutto in caso di accettazione tacita di detto superamento (ad esempio quando, pur conoscendolo, paga senza riserve delle fatture oltrepassanti il limite di tolleranza, generalmente fissato al 10% del preventivo).

 

7.2    Già al precedente considerando n. 6.3 si è detto che i committenti, per il tramite delle informazioni trasmesse alla DL e direttamente attraverso i propri pagamenti, dovevano essere consapevoli del superamento del preventivo. Malgrado ciò essi non risultano avere, in corso d’opera, sollevato contestazioni nei confronti dell’impresa edile, come già accertato dal giudice di prima sede. Nei doc. 13-26 essi avevano espresso l’intenzione di fare alcuni controlli, rispettivamente esternato delle perplessità, ma solo all’indirizzo della propria DL. Nei doc. I-M hanno solo chiesto all’appaltatrice alcune informazioni per poter effettuare un controllo dei costi. Gli appellanti neppure si confrontano con il giudizio impugnato nella misura in cui non contestano che dopo aver pagato, alla fine del 2013, acconti già ben superiori agli importi preventivati, hanno ancora versato un ulteriore acconto di fr. 40'000.-, e che anche dopo l’emissione della fattura finale non hanno contestato esplicitamente i costi esposti dall’impresa edile (cfr. decisione impugnata, consid. 6 p. 6 e doc. CC ed EE, ove emerge la loro intenzione di pagarli).

 

7.3    Di più, gli appellanti non censurano la conclusione del primo giudice secondo cui la DL ha sempre verificato e accettato (eventualmente dopo aver apportato o richiesto alcune correzioni), per loro conto, tutte le liquidazioni e i bollettini trasmessi, confermando la validità e la correttezza dei quantitativi e degli importi esposti, ciò che è attestato da svariate prove (perizia, p. 16-17; audizioni di R__________, verbale del 31 agosto 2016, p. 6, e di I__________, verbale del 24 novembre 2016, p. 12; interrogatorio di AP 2, verbale del 2 dicembre 2019, p. 32 e 34). Anche la liquidazione finale risulta essere stata discussa e accettata dalla DL (doc. EEEE; v. anche audizioni di R__________, verbale del 31 agosto 2016, p. 7 e di N__________, verbale del 7 febbraio 2017, p. 18), dopo che questa aveva chiesto la correzione di alcune posizioni (doc. 27). Gli appellanti neppure si confrontano con la conclusione pretorile (p. 5 in alto), fondata sulla perizia (v. p. 16-17) secondo cui tutte le opere eseguite erano corrette ed effettivamente prestate e l’aumento dei costi era tecnicamente giustificato.

 

7.4    Ne consegue che le censure contenute nel gravame sono inadatte a mutare l’esito del giudizio. Comunque sia, anche con riguardo al calcolo del danno (definito “Vertrauensschaden”), l’impugnativa non convince; gli appellanti non pretendono che, con una maggiore informazione sull’aumento dei costi, avrebbero optato per un recesso dal contratto, né indicano quali disposizioni avrebbero intrapreso nell’ottica del contenimento dei costi, se non la rinuncia a determinate opere supplementari ordinate (ad esempio la cantinetta per i vini o la piscina in calcestruzzo), con conseguente risparmio di costi (questione neppure chiaramente sollevata negli scritti introduttivi di prima sede). Il calcolo contenuto a p. 12 del gravame risulta inoltre confuso, dal momento che gli appellanti indicano dapprima minori costi per fr. 54'422.15 (importo comunque inferiore alla pretesa dell’attrice e che quindi comporterebbe un saldo in suo favore), e nel seguito quantificano singole spese supplementari, rilevando che nulla sarebbe più dovuto alla controparte. Peraltro, nel caso concreto il calcolo del danno non avrebbe potuto limitarsi al maggiore costo, poiché i committenti dovrebbero in ogni caso dapprima lasciarsi imputare il maggior valore della costruzione dovuto alle opere supplementari, nella misura in cui le stesse abbiano per loro un’utilità soggettiva (DTF 122 III 61 consid. 2a, 2c/aa; STF 4C.424/2004 del 15 marzo 2005 consid. 3.1 e 5.1.1; IICCA del 20 dicembre 2019, inc. 12.2018.71, consid. 10).

 

 

8.         Riassumendo, l’impugnativa non riesce a smentire che la PI 1 era ausiliaria e rappresentante dei committenti, che la stessa, oltre ad aver allestito un capitolato inadeguato, ha ricevuto dall’impresa edile tutte le informazioni che permettevano di accertare un superamento dei costi, che malgrado ciò, le liquidazioni e i bollettini attestanti i costi delle opere eseguite (ritenuti corretti e congrui anche dal perito) non sono stati oggetto di contestazione e anzi sono stati approvati dalla DL, e che i committenti, peraltro a loro volta consapevoli dell’aumento dei costi, devono lasciarsi imputare queste circostanze e versare all’impresa edile il saldo della sua mercede.

 

9.         Infine, per quanto riguarda il postulato sconto del 2%, la censura appellatoria è carente nella motivazione e pertanto irricevibile, dal momento che non offre alcuna spiegazione e alcun concreto rinvio agli atti di causae non confuta l’accertamento pretorile secondo cui tale sconto era condizionato al pagamento dell’importo fatturato entro 10 giorni (decisione impugnata, consid. 7).

 

10.      Visto quanto sopra, l’appello dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con conseguente conferma della decisione impugnata.

 

11.      Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 76'167.95 (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC), e vengono calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG e all’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar. Le spese processuali ammontano dunque a fr. 5'000.-, le ripetibili a fr. 4’000.-.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

decide:

 

                                   1.   L’appello 3 novembre 2021 di AP 2 e AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 5’000.-, sono a carico degli appellanti in solido fra loro, che rifonderanno alla controparte, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 4’000.- per ripetibili di seconda sede.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-     

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).