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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2017.234 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15 dicembre 2017 da
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AO 1 __________patrocinata dall’ PA 2
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contro |
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AP 1 __________
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con cui l’attrice ha avanzato una domanda di rendiconto ex art. 400 CO nei confronti della convenuta;
pretesa avversata dalla convenuta, e che il Pretore ha parzialmente accolto con
decisione 11 ottobre 2021;
appellante la convenuta con atto di appello del 10 novembre 2021, con cui ha
postulato la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, porre a
carico della controparte le spese giudiziarie di prima sede e liberare in suo favore la
cauzione prestata da quest’ultima, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
mentre l’attrice con risposta 12 gennaio 2022 ha postulato la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
viste altresì la replica spontanea 21 gennaio 2022 dell’appellante e la duplica spontanea
7 febbraio 2022 dell’appellata;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’aprile 1999 la AO 1, avente sede a __________ e che già intratteneva con la AP 1 (qui di seguito anche solo “__________”) una relazione bancaria, ha aperto presso la medesima banca il nuovo conto n. __________-__________. S__________ __________ è stato indicato quale avente diritto economico, mentre l’avv. PA 2 quale destinatario di tutta la corrispondenza. Questi due, come pure M__________ e F__________, detenevano il diritto di firma sul conto (doc. 3).
B. Fra il 2005 e il 2006, allorché il consulente bancario di riferimento era __________ C__________, sulla relazione sono avvenute alcune particolari movimentazioni. Dapprima, in data 9 dicembre 2005, è stato addebitato l’importo di € 1'061'550.- in favore di un conto intestato alla società P__________ SA presso la banca __________ (doc. A). In seguito, in data 15 dicembre 2005 e 13 novembre 2006, sono stati accreditati due importi di rispettivi € 303'300.- e € 296'400.- provenienti dalla medesima società (doc. B e C).
C. Per quanto riguarda l’addebito di € 1'061'550.-, la banca ha ottenuto la dichiarazione di scarico di cui al doc. E, datata 10 aprile 2007, in cui la cliente confermava di aver impartito telefonicamente l’ordine, come risulta anche dal doc. 6.
D. Il 22 aprile 2016 la cliente ha contattato la banca esprimendo dei dubbi su queste operazioni, a suo dire scoperte casualmente solo nel 2015 durante un esame della documentazione finalizzato all’adesione alla procedura di voluntary disclosure nei confronti del fisco italiano (rientro in Italia dei capitali non dichiarati), mai autorizzate e riguardanti una società (P__________ SA) a lei ignota, e sulla relativa dichiarazione di scarico mostratale da __________ C__________. Essa ha espresso insoddisfazione per le relative spiegazioni ottenute dal suddetto consulente e dal rappresentante di P__________ SA in occasione di alcuni incontri avvenuti fra la fine del 2015 e l’inizio del 2016, postulando un nuovo chiarimento (doc. H1).
E. Con scritto del 10 agosto 2016, la banca ha segnalato alla cliente di averle regolarmente trasmesso tutta la corrispondenza legata al conto e che essa doveva dunque essere perfettamente a conoscenza delle operazioni in questione, che non aveva mai in precedenza contestato (doc. H2).
F. L’8 settembre 2016 la cliente ha reiterato le proprie richieste informative (doc. H3). Il 15 settembre 2016 la banca si è nuovamente opposta, invitando la cliente a rivolgersi direttamente a P__________ SA per ulteriori verifiche, esulanti dal rapporto contrattuale fra cliente e banca (doc. H4). La cliente da parte sua ha ribadito il suo diritto a ottenere informazioni dalla banca al fine di conoscere la destinazione del denaro oggetto del bonifico, la provenienza del denaro oggetto dei due accrediti e le soggiacenti motivazioni (doc. H5). Essa ha peraltro tentato di ottenere ragguagli anche presso la P__________ SA, la quale ha tuttavia rilevato, in sostanza, di non possedere le necessarie informazioni essendosi limitata a eseguire trasferimenti transfrontalieri di fondi sulla base delle istruzioni, risalenti a molti anni orsono, provenienti dalla cliente medesima o dalla banca (doc. I e M1-M4).
G. Previo rilascio dell’autorizzazione ad agire (doc. N), con petizione 15 dicembre 2017 AO 1 ha convenuto AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenere un ampio rendiconto in relazione alle operazioni summenzionate. E meglio, l’attrice ha innanzitutto rilevato che la “dichiarazione di scarico” di cui al doc. E sarebbe stata viziata da errore, poiché conteneva dati non corrispondenti a quelli reali, rispettivamente poiché S__________ l’aveva sottoscritta in assenza delle necessarie informazioni nella convinzione che l’importo di € 1'061'550.- fosse stato destinato alle operazioni in varie valute concordate con __________ C__________ nel 2005. Tale dichiarazione di scarico sarebbe stata il pretesto per la banca per non fornire le necessarie informazioni riguardanti le motivazioni soggiacenti alle contestate operazioni. Nulla si sarebbe saputo sul destinatario finale del bonifico, che sicuramente non sarebbe stato S__________. A mente dell’attrice, P__________ SA sarebbe stata una mandataria della banca e di__________ C__________, agente esclusivamente su loro istruzioni possibilmente per operare trasferimenti transfrontalieri di valuta non dichiarata, come a quel tempo d’uso nel settore. Essa ha conseguentemente chiesto:
a) la condanna della banca al rendiconto completo circa le tre operazioni in questione entro 30 giorni;
b) e in particolare la condanna della banca a fornirle entro 30 giorni la seguente documentazione:
ba) le note scritte interne, le registrazioni telefoniche o le loro trascrizioni, qualsiasi altra documentazione, concernenti:
i. i presunti ordini telefonici di S__________ in relazione al presunto ordine di bonifico dell’importo di € 1'061'550.-, avvenuto il 12.12.2005;
ii. le istruzioni date da __________ C__________ (o ev. da altro funzionario) a P__________ SA in relazione al bonifico di cui al punto precedente e alla quasi immediata "restituzione" dell'importo di € 303'300.-, avvenuta il 15.12.2005;
iii. le presunte istruzioni da parte di S__________ circa l'accredito di € 296'400.-, avvenuto il 10.11.2006;
iv. le istruzioni ricevute da P__________ SA in relazione alla provenienza e alla destinazione del bonifico di € 296'400.-, avvenuto il 10.11.2006;
bb) le disposizioni interne riguardanti le modalità di esecuzione del mandato conferito a P__________ SA;
bc) le disposizioni interne (vigenti negli anni 2005/2006) riguardanti il disciplinamento delle procedure aventi ad oggetto i bonifici transfrontalieri in contanti;
c) la condanna della banca a procurarsi da P__________ SA, sua mandataria, e a fornire all'attrice, entro 30 giorni, la seguente documentazione (in originale o in copia conforme):
ca) le note scritte interne, le registrazioni telefoniche o le loro trascrizioni, qualsiasi altra documentazione, concernenti:
i. le istruzioni ricevute da parte di __________ C__________ o di __________ in relazione al bonifico di € 1'061'550.-, avvenuto il 12.12.2005, e alla restituzione a __________, a favore del conto no. 7__________ di € 303'300.-, avvenuta il 15.12.2005;
ii. in particolare, le istruzioni ricevute da parte di __________ C__________ o di __________ circa il destinatario della somma di € 758’250.-;
iii. il nominativo della persona incaricata della
consegna dell'importo di
€ 758'250.- al destinatario della medesima; il nominativo del destinatario
della somma; il luogo (città, via) in cui è avvenuta la consegna della somma;
iv. le istruzioni ricevute da __________ C__________ o da __________ in relazione alla provenienza e alla destinazione del bonifico di € 296'400.- avvenuto il 10.11.2006;
v. il nominativo della persona che ha consegnato a P__________ SA la predetta somma di € 296'400.-; il nominativo della persona che ha preso in consegna tale somma; le istruzioni date dalla persona consegnante la somma;
cb) le registrazioni contabili riguardanti il bonifico di € 1'061'550.-, il "rimborso" di € 303’300.- e l'uscita di € 758’250.- nonché l'entrata e l'uscita di € 296'400.- con l'indicazione delle rispettive causali;
cc) le disposizioni interne (vigenti negli anni 2005/2006) riguardanti le operazioni di consegna e di presa in consegna di contanti destinati a, o provenienti da, clienti di AP 1 residenti in Italia;
cd) il nominativo delle persone che presso P__________ SA hanno curato le operazioni in oggetto.
H. Con risposta 14 agosto 2018 la convenuta si è opposta alla petizione. Essa ha in special modo rilevato che tutta la corrispondenza bancaria era sempre stata regolarmente trasmessa all’avv. PA 2 (v. doc. A, B e C, F, G, 4), il quale malgrado l’onere di verifica e di segnalazione tempestiva di qualsiasi irregolarità non aveva mai eccepito alcunché in relazione alle tre operazioni di cui trattasi, eseguite sulla base di specifiche istruzioni telefoniche della cliente, ritenuto che il bonifico in uscita era stato poi addirittura validamente ratificato con la dichiarazione doc. E. La banca non avrebbe avuto alcun legame con la P__________ SA, e avrebbe inoltre già fornito ulteriori spiegazioni in via epistolare (doc. 5) nonché in occasione di svariati incontri con la cliente. Con la procedura di rendiconto, quest’ultima starebbe cercando di scaricare sulla banca delle inesistenti colpe, non riuscendo a trovare per le tre operazioni delle plausibili giustificazioni agli occhi del fisco italiano. La pretesa di rendiconto sarebbe pertanto abusiva, priva di interesse degno di protezione (in quanto riferita a informazioni già rilasciate), eccessivamente estesa a documenti irrilevanti per la vertenza nonché a terze persone estranee alla banca, come pure prescritta.
I. Le parti hanno ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni con la replica 11 ottobre 2018 e la duplica 7 gennaio 2019.
J. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti delle parti, con decisione 11 ottobre 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione con la comminatoria dell’art. 292 CPS, e meglio ammettendo tutte le richieste a eccezione di quella al punto a) nonché limitando quella di cui al punto c) con motivazioni di cui si dirà nella parte in diritto. Il Pretore ha posto la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 3'500.-, a carico dell’attrice per 1/5 e a carico della convenuta per 4/5, condannando la seconda a versare alla prima fr. 8'000.- per ripetibili, con contestuale restituzione all’attrice della cauzione da lei versata, pari a fr. 10'000.-.
K.
Con appello 10 novembre 2021 la convenuta si è aggravata
contro la suddetta decisione, postulandone la riforma nel senso di respingere
la petizione, porre a carico della controparte le spese processuali di fr.
3'500.-, e condannare la medesima a rifonderle
fr. 10'000.- per ripetibili e dunque liberare in suo favore la relativa cauzione,
con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede.
L. Con risposta 12 gennaio 2022 l’attrice si è opposta al gravame, postulandone l’integrale reiezione o subordinatamente di procedere perlomeno all’audizione del teste __________ C__________ (a suo dire erroneamente respinta dal primo giudice), pure con protesta delle spese e delle ripetibili di secondo grado.
M. Con replica spontanea 21 gennaio 2022 e duplica spontanea 7 febbraio 2022 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie posizioni.
E considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera la soglia testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 10 novembre 2021 contro la decisione 11 ottobre 2021 è tempestivo, così come sono tempestive la risposta all’appello 12 gennaio 2022, la replica spontanea 21 gennaio 2022 e la duplica spontanea 7 febbraio 2022.
2. Con l’impugnata decisione, il Pretore ha innanzitutto esposto pertinente giurisprudenza in relazione al diritto al rendiconto (art. 400 CO), evidenziando in sintesi che la mandante può esercitarlo, senza dover giustificare alcun interesse legittimo, al fine di controllare la mandataria con riguardo alla sua attività, e che essa a determinate condizioni può anche ottenere accesso a documenti interni. L’azione di rendiconto può essere respinta solo qualora la mandante sia priva d’interesse degno di protezione o agisca in malafede (abuso di diritto). Il giudice di prima sede ha ritenuto che ciò non è il caso nella fattispecie, poiché l’attrice ha un interesse nell’ottenere le postulate informazioni onde chiarire i contorni delle tre operazioni in questione (a lei asseritamente sconosciute) e un suo eventuale errore nella sottoscrizione della dichiarazione di scarico nonché “sottomurare” un’eventuale futura pretesa di merito. Per contro, le circostanze sollevate dalla convenuta (la mancata contestazione della corrispondenza bancaria, la valenza dello scarico, l’assenza di un vizio di volontà o la sua tardiva impugnazione ex art. 31 CO) non riguardano la richiesta di rendiconto, ma casomai un’eventuale futura azione condannatoria in denaro. Il Pretore ha anche osservato che la pretesa di rendiconto non può ritenersi prescritta, che la banca non l’ha pienamente soddisfatta alla luce delle informazioni ancora mancanti e richieste dall’attrice, che esse potenzialmente rientrano nel perimetro del contratto qui in oggetto e che non si può escludere che la banca ne sia in possesso. In particolare, l’istruttoria ha evidenziato un legame fra la banca e P__________ SA, anche se non è possibile concludere che fra queste vi fosse un rapporto di mandato. Il Pretore ha pertanto respinto solamente le domande attoree a), in quanto eccessivamente generica, e c) nella misura in cui riferita a documenti non in possesso della banca stessa, nel senso che alla medesima non può essere imposto di procurarsi tali documenti presso una ditta terza (P__________ SA).
3. Avverso tale decisione, l’appellante propone svariate censure. Essa innanzitutto ribadisce che la controparte non avrebbe alcun interesse legittimo ad avanzare la sua azione, poiché non potrebbe vantare alcuna pretesa nei confronti della banca, avrebbe già ricevuto un sufficiente rendiconto e sarebbe già in possesso delle necessarie informazioni. Inoltre, la sua pretesa informativa sarebbe stata menzionata per la prima volta ben 10 anni dopo le operazioni di cui trattasi e sarebbe nel frattempo prescritta. Il giudice di prima sede, senza tener conto della concreta natura del contratto, avrebbe inoltre eccessivamente esteso la portata del rendiconto, imponendo alla banca la produzione di documentazione che travalica il mandato o che non riguarda la banca, bensì casomai la relazione fra la cliente e P__________ SA.
4. Dette censure verranno affrontate nel dettaglio nel prosieguo della presente decisione. Preliminarmente, e malgrado quanto già esposto dal primo giudice nella decisione impugnata, sul diritto al rendiconto si possono ribadire le seguenti considerazioni.
4.1 L'art. 400 CO obbliga il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, a render conto del suo operato e a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. Il diritto di rendiconto mira a permettere al mandante di verificare la corretta esecuzione del mandato e se del caso fornire le necessarie istruzioni, adeguare il mandato alle mutate circostanze o terminarlo, come pure di disporre di tutte le informazioni necessarie per comprendere la situazione giuridica e decidere con cognizione di causa sull’esercizio dei suoi diritti (IICCA del 4 novembre 2019, inc. 12.2018.46, consid. 6; DTF 144 IV 294 consid. 3.3, 141 III 564 consid. 4.2.1). La dottrina interpreta in modo ampio il concetto di rendiconto, che si estende a tutte le informazioni utili al mandante, purché riferite agli affari curati e alle misure intraprese dal mandatario, dai suoi ausiliari o dai suoi sostituti nell’interesse del mandante (DTF 143 III 348 consid. 5.3.1, 139 III 49 consid. 4.1.3; Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, n. 8 e 31 ad art. 400 CO; Oser/Weber in: Basler Kommentar, 7a ed., n. 4 ad art. 400 CO). L'estensione delle informazioni esigibili dipende essenzialmente dalle richieste del mandante, il quale può anche solo limitarsi a sollecitare semplici risposte su singole questioni oppure pretendere l'allestimento di un rapporto completo con spiegazione dei singoli fatti (IICCA del 4 novembre 2019, inc. 12.2018.46, consid. 6; Fellmann, op. cit., n. 9 e 23 ad art. 400 CO). I documenti interni, pur non essendo soggetti all’obbligo di consegna, possono essere oggetto di rendiconto se necessari al mandante per esercitare un efficace controllo. Essi, laddove l’interesse del mandante prevalga su quello del mandatario alla loro segretezza, devono essere portati a sua conoscenza in una forma appropriata (ad esempio mediante copia, estratto oppure consultazione; cfr. DTF 143 III 348 consid. 5.3.1, 139 III 49 consid. 4.1.3, 122 IV 322 consid. 3c/aa).
4.2 Il mandante non deve di principio giustificare un interesse particolare al rendiconto, né tantomeno rendere verosimile una sua pretesa di merito avverso il mandante. I limiti dell'obbligo di rendiconto si determinano piuttosto alla luce della natura del contratto (giacché il rendiconto può estendersi unicamente a questioni connesse al mandato concretamente in discussione, cfr. DTF 139 III 49 consid. 4.1.3) e del principio della buona fede (IICCA del 26 gennaio 2015 inc. 12.2014.147, consid. 6.2). La domanda di rendiconto non può trovare accoglimento se il mandatario ha già ossequiato in precedenza alle richieste del mandante oppure se non poggia su alcun interesse legittimo di quest’ultimo e appare in particolare priva di scopo, vessatoria o inopportuna, ciò che è segnatamente il caso se il mandante dispone già delle informazioni necessarie o se è comunque in grado di ottenerle consultando la propria documentazione, mentre invece il mandatario per fornirle andrebbe incontro alle più grandi difficoltà (IICCA del 1° marzo 2021, inc. 12.2020.43, consid. 7; IICCA del 4 novembre 2019, inc. 12.2018.46, consid. 6, DTF 139 III 49 consid. 4.5.2). Nel verificare la ragionevolezza della domanda, occorre soppesare gli interessi contrapposti delle parti. Comunque sia un abuso di diritto, stante il suo carattere eccezionale, dev’essere ammesso con cautela (Fellmann, op. cit., n. 79 e 87 ad art. 400 CO). Il semplice trascorrere del tempo fra l’attività del mandatario e la richiesta di rendiconto del mandante non basta per ammettere un abuso; occorre piuttosto che quest’ultimo, pur consapevole di una necessità di chiarimento, abbia senza motivo atteso oltre il dovuto prima di pretenderlo, ad esempio comportandosi in maniera contraddittoria o cercando di trarne un indebito vantaggio; la richiesta di rendiconto può nondimeno essere esaminata in modo più severo se, a causa del lungo tempo trascorso, la mandataria può reperire le informazioni richieste solo con notevoli difficoltà (STF 4A_353/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4; Fellmann, op. cit., n. 83 e 100 ad art. 400 CO). Secondo l’art. 400 CO la mandante può pretendere il rendiconto per tutta la durata del rapporto contrattuale (“jederzeit”, “en tout temps”), e tale diritto perdura anche dopo la sua conclusione (IICCA del 4 novembre 2019, inc. 12.2018.46, consid. 6; Fellmann, op. cit., n. 63 seg. ad art. 400 CO). Di principio, la pretesa di rendiconto si prescrive 10 anni dopo il termine del mandato (STF 5C.305/2005 del 18 aprile 2006 consid. 2.2; Fellmann, op. cit., n. 99 ad art. 400 CO; Oser/Weber, op. cit., n. 23 ad art. 400 CO).
5. Con l’impugnativa, l’appellante torna a ribadire che la controparte non potrebbe avanzare nei suoi confronti alcuna contestazione in relazione alle operazioni in questione, poiché la medesima le avrebbe ratificate omettendo di contestare tempestivamente, secondo quanto previsto dall’art. 3 delle Condizioni generali di contratto (CG, v. doc. 3), i relativi giustificativi bancari (ove la diminuzione di patrimonio era evidente), regolarmente trasmessile per il tramite del suo rappresentante designato (PA 2). La cliente avrebbe inoltre espressamente e validamente approvato l’addebito mediante sottoscrizione della dichiarazione di scarico di cui al doc. E (pure attestante che S__________ impartiva comunemente ordini telefonici). Le argomentazioni attoree relative a un presunto vizio di volontà sarebbero rimaste allo stadio di una mera tesi soggettiva non supportata da elementi concreti e in contrasto con i riscontri documentali, attestanti che l’addebito è avvenuto su istruzione di S__________. Peraltro l’attrice, gravata dall’onere della prova, non avrebbe neppure dimostrato di avere scoperto l’errore solo nel 2015 e di averlo tempestivamente sollevato ai sensi dell’art. 31 CO. Essa avrebbe peraltro già potuto accorgersene con la trasmissione della pertinente documentazione o perlomeno nel 2009, allorché è ricorsa a uno scudo fiscale parziale che imponeva l’esame della consistenza, struttura ed evoluzione del proprio patrimonio. Pertanto la segnalazione dell’errore formulata per la prima volta (e in maniera eccessivamente generica) solo nel doc. H3 sarebbe tardiva. Per l’appellante, queste circostanze non possono essere semplicemente rinviate a un’eventuale procedura di merito, come fatto dal Pretore, bensì sarebbero decisive nella determinazione dei limiti posti dal principio della buona fede, in quanto attestanti un’assenza di interesse degno di protezione da parte dell’attrice. Quest’ultima sarebbe in malafede anche per l’eccessivo tempo trascorso fra le operazioni di cui trattasi (con relativa novazione a chiusura e riconoscimento del saldo) e le prime contestazioni, che avrebbe del resto comportato la prescrizione della pretesa di rendiconto. Per l’appellante, il relativo termine di 10 anni (art. 127 CO) ha iniziato il suo decorso non dalla scoperta del presunto errore (circostanza rilevante solo per l’applicazione dell’art. 31 CO e che non incombeva alla convenuta di dimostrare, differentemente da quanto osservato dal primo giudice), bensì dalla data delle contestate operazioni o dal momento in cui la relativa esecuzione è stata notificata alla cliente (fine 2005/inizio 2006). La prescrizione dell’azione di rendiconto sarebbe dunque intervenuta al più tardi a fine 2015 o inizio 2016 e non sarebbe stata interrotta dai due precetti esecutivi fatti emettere dall’attrice nei confronti della banca nel dicembre 2015 e nel novembre 2016, siccome riguardanti una pretesa in denaro.
5.1 Il caso concreto, come già evidenziato dal Pretore, ha una pura natura informativa fondata direttamente sull’art. 400 CO. Tutte le problematiche sollevate dall’appellante, che potrebbero casomai ostacolare un’eventuale futura causa risarcitoria nei confronti della banca, non permettono di escludere un interesse per l’attrice all’ottenimento del rendiconto; la medesima ha presentato una serie di richieste volte a chiarire i contorni, le motivazioni e le modalità di esecuzione di tre operazioni che non riesce a comprendere, la sorte del denaro in questione e di valutare pertanto la situazione. Trattasi di un suo diritto fondato sul rapporto contrattuale. Non è pertanto possibile concludere che, a tal riguardo, la sua richiesta sia in malafede.
5.2 Nemmeno sul tema del trascorrere del tempo, le censure appellatorie
permettono di sovvertire il giudizio di primo grado. Come detto, la mandante ha
diritto di ottenere ragguagli sulle attività svolte dalla mandataria per tutta
la durata del mandato e oltre la sua conclusione, entro i termini di prescrizione.
Non vi sono elementi concreti per ritenere che la cliente abbia avuto i primi
dubbi già prima del 2015 e che abbia abusivamente atteso prima di sollevarli. In
particolare, non basta sostenere che essa fosse già in possesso di svariati
documenti o avesse nel 2009 aderito a uno scudo fiscale parziale (che non
forzatamente imponeva l’esame approfondito di tutta la documentazione). Il
fatto che la cliente abbia a suo tempo ricevuto gli estratti conto o abbia
firmato una dichiarazione di scarico relativa a una lista di ordini che
comprendeva, senza particolari spiegazioni, anche l’addebito di
€ 1'061'550.- (ma non gli accrediti), non significa che essa non possa ora
voler approfondire determinati aspetti dell’operazione. L’appellante d’altronde
non pretende che il tempo trascorso renda impossibile o ostacoli eccessivamente
il reperimento delle informazioni. La scoperta di un possibile errore nel 2015,
in occasione della procedura di voluntary disclosure, risulta plausibile
e trova riscontro negli sforzi profusi dalla cliente, a partire da quel
momento, onde ottenere presso la banca e presso P__________ SA le necessarie
informazioni (cfr. doc. H1-H5, I, M1-M4). Quanto al tema della prescrizione,
non è controverso che la relazione bancaria è stata chiusa nel 2016 (al termine
della procedura di voluntary disclosure), e che il mandato ha
conseguentemente preso fine in quel frangente. Di conseguenza, l’azione qui in
esame non può ritenersi prescritta ai sensi della summenzionata dottrina e
giurisprudenza, né può la novazione citata dall’appellante influirvi,
riguardando la stessa casomai le pretese pecuniarie derivanti dal rapporto di
conto corrente.
6. L’appellante nel seguito ritiene che la controparte sarebbe in malafede anche perché disporrebbe già delle informazioni necessarie alla luce del rapporto contrattuale fra le parti. E meglio, il Pretore avrebbe genericamente citato il contratto di mandato, per poi menzionare impropriamente il mandato di gestione patrimoniale, il mandato di patrocinio legale e il contratto di credito lombardo o di appello di margini (irrilevanti nella fattispecie), omettendo di commisurare il rendiconto al concreto contratto in essere fra le parti; per l’appellante, trattavasi di un mero rapporto di conto corrente (cfr. doc. 3 e 4), che le imponeva unicamente di consegnare gli estratti conto e i relativi giustificativi (STF 4A_596/2013 del 18 marzo 2014 consid. 3.2). Essa avrebbe pertanto già adempiuto al rendiconto trasmettendo alla cliente i doc. 3 (documentazione di apertura del conto), A, B, C, 4 (estratti conto e relativi giustificativi), 6 (ordine di pagamento 9 dicembre 2005), E (dichiarazione di scarico), F e G (bilanci patrimoniali), H2, H4 e 5 (ulteriori informazioni e spiegazioni), i quali attestano chiaramente le operazioni eseguite, i relativi importi/valute, le date di esecuzione, il beneficiario e l’ordinante. A mente dell’appellante, queste informazioni sarebbero sufficienti per permettere all’appellata di comprendere le operazioni eseguite, verificare il rispetto delle istruzioni date, scoprire eventuali errori ed esercitare i propri diritti, come peraltro ha fatto sollevando la tesi dell’errore. Le richieste informative contenute nella petizione e accolte dal Pretore travalicherebbero invece l’obbligo di rendiconto e riguarderebbero aspetti rientranti nell’esclusiva responsabilità e sfera di competenza della cliente. Peraltro, il Pretore stesso ha evidenziato che l’attrice non ha dimostrato l’esistenza di un mandato fra la banca e P__________ SA, per cui non avrebbe dovuto ammettere le richieste di rendiconto ivi riferite. L’attrice, conoscendo già il nominativo della suddetta società (eventualmente qualificabile quale sostituta ex art. 399 CO), dovrebbe rivolgersi direttamente alla medesima e non potrebbe più pretendere alcunché nei confronti della banca.
6.1 Colui che apre un conto bancario conclude un contratto di conto corrente e, nella misura in cui l'incarico concerne altresì l'esecuzione del traffico dei pagamenti, di giro bancario, che come tale soggiace alle norme sul mandato ai sensi degli art. 394 e seg. CO (IICCA del 29 dicembre 2010, inc. 10.2002.19, consid. 2.1; DTF 110 II 283 consid. 1, 100 II 368 consid. 3b; BJM 1994, p. 237). Comunque sia, premesso che nella sentenza citata dall’appellante (STF 4A_596/2013 del 18 marzo 2014 consid. 3.2) il Tribunale federale non esclude che il relativo rendiconto possa riferirsi anche ad altra documentazione, nel caso concreto la qualifica del contratto non è cristallina, né la decisione impugnata contiene delle conclusioni al riguardo, limitandosi a offrire degli esempi giurisprudenziali. È comunque dubbio che lo stesso fosse limitato a un semplice rapporto di conto corrente, avendo l’attrice rilevato nella sua petizione che il consulente bancario le forniva consigli d’investimento (petizione p. 4 e replica p. 5, circostanza non chiaramente contestata dalla convenuta negli allegati introduttivi) e attestando il doc. 4 l’esecuzione di numerose operazioni finanziarie sul conto (operazioni in divise, acquisto di azioni e prodotti strutturati, fondi d’investimento, investimenti fiduciari, crediti lombard).
6.2 Ad ogni modo, nella presente fattispecie risulta decisivo valutare se le informazioni richieste siano in connessione con il mandato e utili per la mandante. Ora, l’appellante non pretende che i documenti trasmessi già diano una risposta alle richieste informative poste dall’attrice con la sua petizione (segnatamente: ulteriori ragguagli sui presunti ordini telefonici o sulle istruzioni fornite da S__________ istruzioni ricevute o fornite da __________ C__________ in relazione a tali operazioni e relative causali, dettagli della collaborazione con P__________ SA nell’esecuzione degli ordini, destinatario finale dell’addebito/provenienza degli accrediti). Queste informazioni possono senz’altro risultare utili per la mandante e sono connesse al mandato, riguardando operazioni eseguite nel suo contesto. Come evidenziato dal Pretore, non si può escludere che la banca le possegga, e l’appellante non si è puntualmente confrontata con questo assunto, né lo ha smentito in maniera definitiva, né ha sollevato particolari difficoltà o si è richiamata alla tutela del segreto bancario o della sfera privata di terze persone. In particolare, malgrado la mancata dimostrazione di un rapporto di mandato diretto fra la banca e P__________ SA, l’istruttoria ha comunque fatto emergere l’esistenza di un legame fra le medesime e meglio: che la banca conosceva la società; che questa si occupava (anche) del trasferimento transfrontaliero di valuta (non dichiarata); che la banca segnalava ai clienti, a seconda delle loro necessità, simili vettori. Secondo il teste A__________, i funzionari bancari di regola si limitavano a mettere in contatto i clienti con queste società; egli non ha saputo però riferire in merito all’operato di __________ C__________ (verbale del 10 ottobre 2019, p. 3). I doc. M1 e M4 lasciano trasparire un maggiore coinvolgimento del suddetto consulente, nel senso di un suo ruolo di intermediario fra cliente e società, incaricato di trasmettere istruzioni e confermare la regolarità delle operazioni. Anche su questi aspetti, il giudizio impugnato resiste pertanto alla critica.
6.3 Alcune richieste della mandante accolte dal primo giudice fanno eccezione a quanto appena detto.
Ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 CPC, il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, ma può, in assenza di acquiescenza da parte della convenuta, riconoscerle di meno (principio “a maiore ad minus”), ovvero limitare le domande di giudizio nel senso di un parziale accoglimento delle medesime, anche mediante una rielaborazione del petitum (cfr. IICCA del 24 maggio 2007, inc. 12.2006.101, consid. 6, STF 4A_246/2007 dell’8 febbraio 2008 consid. 5.3.1 e 4A_520/2013 del 17 febbraio 2014 consid. 4). Nel caso concreto, si impongono le seguenti attenuazioni e/o precisazioni del dispositivo impugnato.
In primo luogo i documenti interni (note, registrazioni telefoniche o simili), pur essendo come detto sottoposti a rendiconto, non sono soggetti all’obbligo di consegna. Ciò deve trovare un riscontro nel dispositivo, ovvero i punti n. 1 e 2 sono da modificare nel senso che laddove il rendiconto è riferito a documenti interni, la convenuta dovrà portarli a conoscenza dell’attrice in un modo adeguato, segnatamente tramite la consegna di copie, estratti o l’accesso agli atti.
In secondo luogo, come a ragione rilevato dall’appellante, l’esistenza di un contratto di mandato fra P__________ SA e la banca non è dimostrato: il dispositivo n. 1 bb) deve dunque essere riformulato nel senso che l’informazione dovrà riguardare le eventuali disposizioni interne riguardanti la concreta collaborazione fra la banca e P__________ SA. Coprendo già detto punto, unitamente ai punti 2 ca) iii e v e 2 cd) le necessità informative della mandante in relazione alla fattispecie, le aggiuntive richieste n. 1 bc) e 2 cc), ovvero quelle relative alle disposizioni interne della banca (vigenti negli anni 2005/2006) riguardanti il disciplinamento delle procedure relative ai bonifici transfrontalieri in contanti come pure le operazioni di consegna e di presa in consegna di contanti destinati a/provenienti da clienti di __________ residenti in Italia, eccessivamente generiche in quanto non puntualmente riferite al mandato qui in discussione, devono essere respinte.
Inoltre, le richieste riprese e confermate dal dispositivo pretorile al punto 1 sono riferite alle eventuali istruzioni date o ricevute dalla banca, mentre quelle di cui al punto 2 riguardano (in parte) le eventuali istruzioni date e ricevute da P__________ SA, che tuttavia, come già stabilito nella decisione impugnata, non devono essere procurate dalla banca. I punti 2 ca) i e ii (istruzioni che P__________ SA ha ricevuto dalla banca in relazione all’addebito e al primo accredito), speculari al punto 1 ba) ii (relative istruzioni impartite dalla banca, con la puntualizzazione che ciò include evidentemente anche la destinazione finale del denaro) non possono dunque trovare accoglimento. Il punto 1 ba) iv riguarda le eventuali istruzioni che la banca ha ricevuto da P__________ SA in relazione all’accredito di € 296'400.-. Il corrispondente punto 2 ca) iv non può, per i medesimi motivi suindicati, riferirsi alle istruzioni ricevute sul tema da P__________ SA (in possesso della suddetta società, e che quindi non riguardano l’onere informativo della banca), ma unicamente alle eventuali istruzioni impartite dalla banca sul tema, ciò che impone una precisazione del dispositivo.
Per il resto, le ulteriori richieste possono essere integralmente confermate, anche per l’assenza di contestazioni puntuali e specifiche dell’appellante al riguardo. A questo stadio della causa e alla luce di quanto appena detto l’audizione di __________ C__________ (prova nuovamente menzionata dalla parte appellata malgrado abbia omesso di richiederla all’udienza di prime arringhe, cfr. anche l’ordinanza 10 luglio 2019 del primo giudice) non rientra in discussione. Tutti questi elementi impongono di apportare alcune modifiche alla decisione impugnata, evidenziate nel nuovo dispositivo.
7. Per questi motivi, l’appello dev’essere parzialmente accolto, con conseguente riforma parziale della decisione di prima sede. Le lievi alterazioni apportate (escluse quelle che costituiscono una mera precisazione del dispositivo pretorile) inducono a modificare il grado di soccombenza dell’attrice in 3/10, e quello della convenuta in 7/10 (art. 106 cpv. 2 CPC). La seconda verserà alla prima fr. 5'500.- a titolo di ripetibili parziali.
8.
Il valore litigioso della controversia
accertato dal Pretore, pari a
€ 461'850.-
(€ 1'061'550.-
/ € 303'300.-
./. €
296'400.-) e non contestato dalle parti, può essere confermato anche in questa
sede (v. anche IICCA del 4
novembre 2019, inc.12.2018.46, consid. 11,
DTF 126 III 445 consid. 3b, STF 4A_343/2014
del 17 dicembre 2014 consid. 1).
9. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC), che può essere assegnata per 8/10 all’appellante, e per 2/10 all’appellata (tenuto conto che gran parte delle censure sollevate nel gravame, ivi compresa quella centrale sul buon fondamento del rendiconto, sono state rigettate, eccezion fatta per le modifiche summenzionate). Considerata la natura della presente procedura, limitata al rendiconto, le spese processuali ammontano a fr. 6’000.- (art. 2, 7 e 13 LTG). Le ripetibili parziali dovute all’appellata sono quantificate in fr. 4’500.- (art. 11 e 13 RTar).
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 10 novembre 2021 di AP 1 è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 11 ottobre 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, è così modificata:
1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza, AP 1 è condannata, con la comminatoria dell'art. 292 CPS, a fornire all'attrice, entro 30 giorni, la seguente documentazione (in originale o in copia conforme) o rispettivamente, trattandosi di documenti interni, a metterle a disposizione una copia, un estratto, un riassunto o permetterle la consultazione, entro 30 giorni, della seguente documentazione:
ba) le note scritte interne, le registrazioni telefoniche o le loro trascrizioni, qualsiasi altra documentazione, concernenti:
i. invariato;
ii. le
istruzioni date da __________ C__________ (o ev. da altro funzionario) a P__________
SA in relazione al bonifico di cui al punto precedente e alla quasi immediata
"restituzione" dell'importo di € 303'300.--, avvenuta il 15.12.2005, ivi
compreso il destinatario finale della somma di
€ 758'250.-;
iii. invariato;
iv. invariato;
bb) le disposizioni interne riguardanti le modalità di collaborazione fra AP 1 e P__________ SA;
bc) annullato.
2. Inoltre, AP 1 è condannata, con comminatoria dell'art. 292 CPS, a fornire all'attrice, entro 30 giorni, la seguente documentazione (in originale o in copia conforme) o rispettivamente, trattandosi di documenti interni, a metterle a disposizione una copia, un estratto, un riassunto o permetterle la consultazione, entro 30 giorni, della seguente documentazione:
ca) le note scritte interne, le registrazioni telefoniche o le loro trascrizioni, qualsiasi altra documentazione, concernenti:
i. annullato;
ii. annullato;
iii. invariato;
iv. le istruzioni impartite da __________ C__________ o da AP 1 in relazione alla provenienza e alla destinazione del bonifico di € 296'400.- avvenuto il 10.11.2006;
v. invariato;
cb) invariato;
cc) annullato;
cd) invariato.
3. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 3'500.-, sono poste a carico dell'attrice per 3/10 e della convenuta per 7/10. La convenuta è condannata a pagare all'attrice l'importo di fr. 5'500.- a titolo di ripetibili.
4. Invariato.
5. Invariato.
6. Invariato.
2. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 6’000.-, sono a carico dell’appellante per 8/10, e dell’appellata per 2/10. La prima rifonderà alla seconda fr. 4’500.- per ripetibili parziali di seconda sede.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).