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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2015.2 della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 3 marzo 2015 da
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AO 1
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contro |
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AP 1
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chiedente la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di fr. 361’050.70 oltre interessi al 5% su fr. 287’956.20 dal 28 agosto 2013, al 5% su fr. 23’843.30 dal 9 settembre 2013 e su fr. 49’251.10 dal 29 gennaio 2014 o, in alternativa, dal 26 agosto 2014, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
richieste avversate
dalla convenuta con risposta 27 maggio 2015, con la quale ha pure presentato
una domanda riconvenzionale tendente alla condanna dell’attrice al pagamento
dell’importo di fr. 296’561.25 (ossia fr. 183’600.– + fr. 22’795.55 +
fr. 90’165.70) oltre interessi al 5% a far tempo dall’introduzione della
domanda riconvenzionale, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili;
pretese sulle quali il
Pretore ha statuito con decisione 10 novembre 2021, accogliendo parzialmente la
petizione e condannando la convenuta a versare all’attrice
fr. 177'764.05 oltre interessi al 5% su fr. 153'920.65 dal 28 agosto 2013 e su
fr. 23'843.40 dal 9 settembre 2013, con messa a carico della tassa di giustizia
di
fr. 14'600.- e delle spese di fr. 4'400.- in ragione di metà ciascuna alle
parti, compensate le ripetibili, nonché respingendo la domanda riconvenzionale
caricando la relativa tassa di giustizia di fr. 12'000.- e le spese di fr.
4'600.- a AP 1, condannata pure a corrispondere a AO 1 fr. 17'000.- per
ripetibili;
appellante la
convenuta con appello 7 dicembre 2021, con cui ha chiesto la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda
riconvenzionale condannando l’attrice a versarle fr. 224'201.25 (fr. 111'240.-
+
fr. 22'795.55 + fr. 90'165.70) oltre interessi al 5% a far tempo dal 27 maggio
2015, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con risposta 4 febbraio 2022 ha postulato in via principale la reiezione in ordine del gravame, e in via subordinata il suo rigetto nel merito, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. La presente vertenza trova origine nei rapporti contrattuali tra D__________ B__________ e le sue società R__________ G__________ prima e AO 1 poi, attive nell’acquisto, vendita e noleggio di elicotteri e di componenti di aeromobili, da una parte, e AP 1, società dalla sua fondazione riconducibile al suo amministratore unico G__________ F__________ pure attiva nello stesso settore, oltre che in quello dei trasporti aerei, dall’altra.
D__________ B__________, oltre alla sua professione principale, operava parallelamente a tempo parziale quale pilota di elicottero alle dipendenze di AP 1 stessa, attività che in data 29 giugno 2013 si è drammaticamente conclusa con un incidente di volo a __________ con un elicottero di quest’ultima nel quale, oltre a lui, hanno perso la vita anche altri tre passeggeri.
Per quanto qui concerne, R__________ G__________ era proprietaria del velivolo __________, che ha poi ceduto nel 2011 a AO 1, società che disponeva unicamente di questo aviomezzo, sul quale incentrava la sua attività di noleggio. Tale elicottero si è sempre trovato, già dai tempi in cui ne era titolare R__________ G__________ e sino al 29 gennaio 2014 quando è stato ritirato dalla nuova proprietaria, presso la sede di AP 1 a __________, che ne era l’esercente formalmente notificato all’Ufficio federale dell’aviazione civile __________. Tant’è che il 9 agosto 2011 essa stessa, in tale funzione, ha sostituito il set di pale del rotore principale dell’__________, senza riconsegnare quelle vecchie alla proprietaria.
2. La natura del rapporto contrattuale tra le parti concernente l’elicottero in questione e il suo sfruttamento è controversa. AO 1 sostiene che ve ne fosse uno di noleggio/locazione a un canone di fr. 19.-/min, mentre AP 1 nega sia il contratto che la fissazione di un simile importo orario.
Certo è che nel corso
degli anni dal 2011 al 2013 AP 1 ha corrisposto con regolarità dei versamenti
di denaro a AO 1 definendoli “acconti”, che in data 4 maggio 2012
quest’ultima ha emesso una fattura a carico di AP 1 per “Affitto Elicottero __________”
per
fr. 250'590.25 per 203 h e 32 min. di volo a fr. 19.-/min., cui sono poi stati
decurtati i vari “acconti” versati prima e dopo tale data, che il 17
ottobre 2012 ne ha emessa un’altra per 59 h di volo a fr. 19.-/min per
complessivi fr. 72'640.80, dalla quale sono pure stati dedotti gli acconti.
Parimenti è stato accertato che le parti, rappresentate da D__________ B__________ e G__________ F__________, hanno sottoscritto un contratto - non datato ma risalente al luglio 2012 - di noleggio “concernente il Motore __________ IIIB1, S/N 2484 Frizione, S/N FR 448” (doc. MM, erroneamente definito dalle parti doc. KK, verosimilmente per disguidi riconducibili alla gestione dell’incarto fisico da parte del magistrato allora in carica), di proprietà di AO 1 e concesso in uso a AP 1, che avrebbe dovuto, a sue spese, smontarlo dall’elicottero __________ e montarlo sulla “cellula __________”, per un canone di fr. 240.–/h per il motore e di fr. 15.–/h per la frizione, oltre all’assunzione dei costi di manutenzione, di riparazione nonché assicurativi (comprensivi di quelli per l’elicottero “in Hangar” da parte di AP 1). Nel documento veniva anche precisato che “AP 1 continuerà, come d’accordo, con il versamento regolare di acconti mensili (accordo tra il Signor B__________ e Signora K__________)”.
In data 7 febbraio 2013
M__________ K__________, dipendente responsabile della fatturazione di AP 1, ha
firmato un documento allestito da D__________ B__________ e inviatole per
accettazione, con cui AP 1 riconosceva che entro la fine di quel mese avrebbe
ricevuto la fattura per il noleggio del motore e di diverse componenti
dell’elicottero __________ per fr. 90'150.- oltre IVA, pari a 79 ore al prezzo
di fr. 19.-/min e con cui AP 1 si impegnava a riprendere il versamento di acconti
sul conto di AO 1 di cui fr. 20'000.- entro l’8 marzo 2013 e fr. 20'000.- entro
il 5 aprile seguente e poi da aprile fr. 40'000.- entro il 5 del mese
successivo. La menzionata fattura è stata poi trasmessa a AP 1 il 6 marzo 2013,
mentre quest’ultima ha pagato fr. 20'000.- di acconto il 12 marzo 2013,
fr. 20'000.- il 4 aprile 2013, fr. 40'000.- in due tranches del 10 e 13 maggio
2013, fr. 40'000.- in altre due del 12 e 14 giugno 2013 e fr. 40'000.- in due
del 29 e 30 luglio 2013.
Dal canto suo AP 1, in data 25 aprile 2013, ha trasmesso alla controparte una fattura di fr. 183'600.- IVA inclusa per “pale rotore principale (3) numero di serie 10955/10937/6760”.
Il 28 giugno 2013 AO 1
ha a sua volta inviato a AP 1 una nuova fattura per “affitto elicottero __________
21.02-28-06.2013” di
fr. 277'143.10 IVA inclusa.
Nel mese di luglio seguente (tra il 9 e il 22) AP 1 ha sottoposto a AO 1 8 fatture per complessivi fr. 90'165.70, mentre in data 30 luglio 2013 le ha versato l’ultimo acconto, per fr. 10'000.-. Il mese seguente essa ha avanzato rivendicazioni per i danni sui premi assicurativi che l’incidente mortale che ha visto coinvolto D__________ B__________ le avrebbe cagionato: con scritto 20 agosto 2013, ha fatturato a AO 1 fr. 65'000.- a titolo di “rifatturazione franchigia __________ Incidente del 29 giugno 2013” e con separato scritto di medesima data fr. 27'722.55 a titolo “rifatturazione premio __________ dal 30 giugno 2013 al 30 novembre 2013 Incidente del 29 giugno 2013” (doc. N e O). Il 23 settembre 2013 AP 1 ha fatto pervenire a AO 1 un’ulteriore fattura per fr. 22'795.55 quale rifatturazione di varie ispezioni e interventi sull’elicottero __________.
Il 9 settembre 2013 AO 1
ha spedito a AP 1 una nuova fattura per l’affitto dell’elicottero, relativa al
periodo dal 29 giugno al 28 agosto 2013 per fr. 114'009.10 IVA inclusa (doc.
J), alla quale il giorno dopo ha fatto seguito una nuova fattura di AP 1 a AO 1
per
fr. 26'775.35 per “perdita bonus assicurazione __________ causa incidente
del 29 giugno 2013”.
3. A questo intenso scambio di fatture ne ha fatto seguito uno, più breve, di dichiarazioni di compensazione.
L’11 marzo 2014 M__________ K__________ a nome di AP 1 ha sottoposto a AO 1 uno scritto con il quale l’ha informata di avere proceduto a compensare i saldi delle fatture di quest’ultima del 6 marzo 2013, 28 giugno 2013 e 9 settembre 2013 con le sue fatture del 25 aprile 2013, 9, 12 e 22 luglio 2013, 20 agosto 2013, 2 e 10 settembre 2013, per complessivi fr. 401'965.30, sicché rimaneva scoperto unicamente il saldo a suo favore della fattura 10 settembre 2013 di fr. 23'256.10. Dichiarazione rifiutata da AO 1 con scritto del suo legale del 19 marzo 2014, con cui ha ribadito la contestazione delle fatture emesse da AP 1.
Il 26 febbraio 2015 AO 1 ha sollevato la compensazione dell’importo da essa riconosciuto alla controparte di fr. 90'165.70 relativo alle fatture del luglio 2013 con il credito della sua fattura a AP 1 del 9 settembre 2013 di fr. 114'009.10, il cui saldo a carico di quest’ultima si riduceva quindi a fr. 23'843.30.
Nel frattempo, nel 2014, AO 1 ha venduto l’elicottero __________, con le pale montate da AP 1, a R__________ T__________ per fr. 120'000.-.
4. Non essendo le
parti riuscite a trovare un accordo sulla liquidazione delle rispettive
pretese, dopo avere ottenuto la necessaria autorizzazione ad agire, AO 1 ha
convenuto AP 1 in giudizio di fronte alla Pretura di Riviera per ottenerne la
condanna al pagamento di
fr. 361’050.60 oltre accessori, importo composto dal saldo di fr. 10’813.10
relativo alla fattura 6 marzo 2013 (doc. G), da fr. 277’143.10 della fattura 28
giugno 2013, dal saldo di fr. 23’843.30 della fattura del 9 settembre 2013 dopo
compensazione e da fr. 49’251.10, pari alla differenza di valore fra le pale
del rotore principale asportate e quelle montate sull’elicottero __________ il
9 agosto 2011. In breve, a mente dell’attrice, tra le parti sarebbe sorto un
contratto di locazione o noleggio avente per oggetto l’elicottero __________
rispettivamente, per un tempo limitato, di alcune sue componenti, al prezzo di
fr. 19.-/min., per il pagamento delle cui pigioni la convenuta versava
regolarmente degli importi a titolo di acconti, che tuttavia non hanno
consentito di coprire tutte le prestazioni, lasciando scoperta la somma finale
rivendicata.
Con risposta e domanda
riconvenzionale 27 maggio 2015 la convenuta, oltre a opporsi alla petizione
contestando ogni fatto esposto da controparte e negandone la dimostrazione, ha
chiesto in via riconvenzionale la condanna di AO 1 al pagamento a suo favore di
fr. 296'561.25, somma composta da fr. 183'600.- relativi al costo delle pale
montate l’8 agosto 2011 sull’__________, fr. 22'795.55 della fattura 2
settembre 2013 e
fr. 90'165.70 del credito a suo favore riconosciuto dall’attrice.
AO 1 si è integralmente opposta a tale domanda con allegato del 15 settembre 2015.
Con i loro seguenti atti di causa le parti hanno ulteriormente esposto le proprie argomentazioni per poi, esperita l’istruttoria, riconfermarsi integralmente nelle rispettive allegazioni e domande di causa con conclusioni del 23 marzo 2021 e 25 marzo 2021.
5. Con decisione 10 novembre 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione condannando AP 1 a versare a AO 1 fr. 177'764.05 oltre interessi al 5% su fr. 153'920.65 dal 28 agosto 2013 e su fr. 23'843.40 dal 9 settembre 2013, caricando la tassa di giustizia di fr. 14'600.- e le spese di fr. 4'400.- alle parti in ragione di ½ ciascuna, compensate le ripetibili, ed ha respinto l’azione riconvenzionale, caricando la tassa di giustizia di fr. 12'000.- e le spese di fr. 4'600.- a AP 1, condannata pure a rifondere a AO 1 fr. 17'000.- per ripetibili.
In sostanza, da un lato il primo giudice ha concluso che, sulla scorta delle allegazioni e delle prove addotte dall’attrice, non sufficientemente contestate, le pretese avanzate con la petizione potevano essere considerate dimostrate e il credito di fr. 401'965.30 vantato da AO 1 accertato sicché, dedotta la somma di fr. 90'165.70 riconosciuta da questa come dovuta a AP 1, il saldo derivante a favore della procedente ammontava a fr. 311'799.60. Parimenti, egli ha respinto l’eccezione di prescrizione di tale credito, essendo stato il termine quinquennale interrotto al più tardi con l’introduzione della causa, oltre che dai versamenti dei singoli acconti.
Sull’altro fronte il
Pretore ha riconosciuto come dovuta la pretesa di
fr. 22'795.55 di cui alla fattura 2 settembre 2013 di AP 1 e quella di fr.
111'240.- (IVA inclusa) di controvalore delle pale da essa montate
sull’elicottero __________.
Calcolato poi che il saldo tra le pretese attoree e quelle della riconvenzionale era di fr. 177'764.05 oltre interessi, egli ha concluso per l’accoglimento in tale misura della domanda principale e per la contemporanea reiezione dell’azione riconvenzionale.
6. Con appello 7 dicembre 2021 AP 1 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale, condannando di conseguenza AO 1 a versarle fr. 224'201.25 oltre interessi, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Con risposta 4 febbraio 2022 AO 1 si è opposta al gravame, chiedendone la reiezione in ordine e, in via sussidiaria, nel merito, con conferma della decisione impugnata e protesta di tasse, spese e ripetibili.
7. L’art. 308
cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni
finali di prima istanza, posto che il valore litigioso secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno
fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale presupposto è sicuramente
realizzato.
In merito al rispetto dei termini (art. 311 e 312 CPC), l’appello 7 dicembre 2021 contro la decisione 10 novembre 2021 è tempestivo, così come tempestiva è la relativa risposta presentata il 7 febbraio 2022 (art. 145 cpv. 1 CPC).
8. L’atto d’appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Egli non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l’irricevibilità delle medesime.
L’appello di AP 1 verrà analizzato unicamente nei limiti in cui rispetta tali requisiti (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; STF 5A_517/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.1).
9. L’appellante critica fondamentalmente il Pretore per averle imputato il mancato rispetto dei suoi doveri di contestazione delle allegazioni attoree e aver fatto cadere a suo discapito le relative conseguenze probatorie.
Con il querelato giudizio il Pretore ha reputato che in assenza di motivate contestazioni, le allegazioni e le prove addotte dall’attrice erano sufficienti a dimostrare quanto da questa allegato in causa. A suo modo di vedere AO 1 aveva allegato con precisione che fra le parti era venuto in essere un contratto in base al quale essa aveva dato in uso l’elicottero __________ per fr. 19.-/min di volo pagabili tramite acconti mensili regolari da AP 1 che, dal canto suo, non aveva mai contestato le fatture ricevute negli anni e aveva regolarmente versato gli acconti pattuiti, con cui erano state man mano saldate le fatture emesse, senza obiezione. Pur rilevando che la convenuta aveva unicamente riconosciuto il versamento di acconti mentre aveva contestato i fatti addotti dalla controparte, il primo giudice ha precisato che essa lo aveva fatto limitandosi a sostenere che AO 1 non avrebbe provato quanto da essa sostenuto, senza tuttavia fornire alcuna specifica spiegazione alle proprie contestazioni.
In particolare, il Pretore ha stabilito che l’attrice aveva dimostrato - senza che controparte fosse stata in grado di debitamente metterne in dubbio la fondatezza - l’esistenza di un contratto di locazione dell’elicottero a fr. 19.-/min di volo, dopo aver accertato che G__________ F__________ con scritto 8 giugno 2010 aveva riconosciuto l’esistenza di un noleggio dell’aviomezzo da pagare con anticipi di fr. 40'000.-, che per tale velivolo AP 1 si era annunciata all’UFAC quale nuovo operatore il 21 luglio 2005, confermandosi in tale veste anche dopo il passaggio di proprietà a AO 1 nel 2011, che AP 1 non aveva mai sostenuto d’avere disdetto tale contratto dopo questo evento, che dal libro di volo emergeva che AP 1 aveva effettivamente utilizzato __________, che quest’ultima aveva stipulato contratti di manutenzione per lo stesso, come confermato dalle audizioni di A__________ R__________, M__________ G__________, R__________ L__________ e P__________ B__________. Pure pacifico, per il primo giudice, era che ciò fosse avvenuto a titolo oneroso e al prezzo menzionato, canone applicato alla fatturazione e mai contestato prima della causa da AP 1. Dagli atti risultava pure che questa aveva versato gli acconti per il “noleggio di motore e di diversi componenti dell’elicottero __________ (montati su RD)”, rispettando le condizioni proposte con scritto 7 febbraio 2013 da D__________ B__________, e che non aveva contestato la ricezione della fattura 6 marzo 2013 per 79 ore di volo a fr. 19.-/min..
Per il Pretore, l’e-mail di G__________ F__________ del 18 settembre 2013 non poteva essere considerato una contestazione delle fatture emesse (soprattutto nel 2011 e 2012), avendo egli unicamente voluto rinviare a una prossima discussione la definizione dei rapporti di dare e avere tra le parti.
Infine, pur essendo vero che con lo scritto dell’avv. T__________ R__________ del 27 agosto 2013 AO 1 sembrerebbe avere negato l’esistenza di un contratto di noleggio dell’elicottero, era pure vero, per il primo giudice, che dal tenore dello stesso si capiva che era proprio G__________ F__________ ad aver fatto valere l’esistenza di quel contratto.
A conferma dell’esistenza di tale rapporto giuridico contribuiva poi la dichiarazione di compensazione sottoscritta per AP 1 da M__________ K__________ l’11 marzo 2014, alla quale G__________ F__________ aveva, in base agli accertamenti pretorili, delegato la gestione delle rispettive fatturazioni AO 1/AP 1, di modo che ella poteva validamente impegnare la convenuta nei confronti dell’attrice, terzo in buona fede che, in ogni modo, date le circostanze, poteva dedurre un simile potere di rappresentanza. D’altronde nemmeno risultava che l’avv. PA 1, rappresentante legale di AP 1 cui quel documento era stato inviato in copia, avesse messo in discussione tale potere di rappresentanza.
Avendo AP 1 dichiarato la compensazione prima dell’insorgere della causa e non come eccezione nell’ambito della stessa, il credito di cui alle fatture del 6 marzo (saldo), 28 giugno e 9 settembre 2013 per complessivi fr. 401'965.30 è stato giudicato dal Pretore come riconosciuto. Da esso sono poi stati dedotti i fr. 90'165.70 a loro volta accettati da AO 1, per raggiungere la somma a saldo di fr. 311'799.60.
10. A detta di AP 1, essa avrebbe invece sufficientemente contestato le allegazioni della parte avversa, alla quale incombeva peraltro l’onere di dimostrare l’esistenza di accordi relativi all’elicottero e le loro specificità.
In particolare, essa avrebbe contestato l'esistenza del contratto, il possesso da parte sua dell'elicottero di proprietà dell'appellata, nonché le fatture scoperte fatte valere in causa dalla AO 1, le ore volate e la retribuzione oraria pretesa, così come avrebbe eccepito il fatto che l'elicottero non fosse neppure in condizione di volare siccome privato del motore e altre parti essenziali. Inoltre, con riferimento al versamento di acconti, essa avrebbe sempre affermato che questi, proprio in quanto anticipi, non avrebbero potuto dimostrare l'accettazione di alcunché.
A torto, inoltre, il Pretore avrebbe posto a sfavore della convenuta, cui non incombeva l’onere della prova, circostanze non determinanti, che di per sé nemmeno sarebbero state atte a chiarire la natura del contratto o l’entità della retribuzione, e meglio il fatto che AP 1 non avrebbe dimostrato a che titolo avrebbe versato gli acconti all’attrice, per quale motivo non avrebbe contestato le fatture emesse in precedenza alle stesse condizioni di quelle fatte valere in causa, per quale motivo si sarebbe attestata quale operatore del velivolo all'UFAC, per quale motivo avrebbe stipulato dei contratti di manutenzione e per quale motivo sarebbe stata lei a possedere e ad aggiornare il quaderno di volo dell'elicottero __________.
In aggiunta, il giudizio impugnato non si sarebbe neppure chinato sulle motivazioni addotte da AP 1, ossia sul fatto che dagli allegati di causa sarebbe emerso che le parti avevano sottoscritto il contratto di cui al doc. KK (recte: MM), avente per oggetto il noleggio del motore e della frizione dell’elicottero __________ a fr. 4.-/min., mentre la fattura del doc. G avrebbe applicato per queste prestazioni un prezzo di fr. 19.-/min.: questa discrepanza non sarebbe stata in alcun modo spiegata dall’attrice, né tanto meno il giudizio avrebbe illustrato per quale motivo fosse stato adottato un prezzo di 5 volte maggiore agli accordi.
Il Pretore avrebbe pure sbagliato a negare sufficienti contestazioni tenuto conto che l’appellante avrebbe allegato e provato che nei mesi oggetto delle fatture I e J l’elicottero era privo di motore e parti essenziali, ritenuto che il contratto doc. KK (recte: MM) e la successiva fattura doc. G del 6 marzo 2013, erano riferiti al noleggio di motore e componenti diverse che pertanto, logica vuole, mancavano all’elicottero __________ che dunque era impossibilitato a volare.
Premesso ciò, il primo giudice avrebbe pure sbagliato a considerare sufficienti le allegazioni e prove presentate dall’attrice, che al contrario non avrebbe dimostrato né la natura del contratto esistente tra le parti, né l’entità della retribuzione a lei eventualmente spettante, né tanto meno l’uso dell’elicottero __________.
Scendendo poi nel dettaglio, AP 1 ribadisce che, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, con l’e-mail dell’8 giugno 2010 G__________ F__________ non avrebbe riconosciuto l’esistenza di un noleggio dell’__________ da pagare con anticipi mensili di almeno fr. 40'000.-, essendo i riferimenti fatti in quello scritto del tutto ininfluenti per la presente causa, concernendo accordi con R__________ G__________ e non con AO 1 che a quel momento nemmeno esisteva, così come sarebbe irrilevante il fatto che AP 1 si sia annunciata all’UFAC quale nuovo operatore il 21 luglio 2005 e che tale ditta non abbia preteso di avere disdetto il contratto di noleggio del velivolo dopo il passaggio di proprietà tra le due società di D__________ B__________, soprattutto tenuto conto che spettava all’attrice dimostrare l’esistenza del contratto. Errato sarebbe pure sostenere che il doc. DD proverebbe che AP 1 si era confermata quale operatore anche nel 2011, poiché tale documento non dimostrerebbe l’esistenza di un accordo di natura privata tra le parti.
Le deposizioni testimoniali citate nella sentenza non sarebbero concludenti, non essendosi tali testimoni minimamente espressi sulla natura del contratto, né sull’entità della remunerazione pattuita, né sulle ore volate o risultanti dal libretto di volo, ma solo sulla tipologia dei lavori eseguiti all’aeromobile.
Irrilevante sarebbe pure che il canone di fr. 19.-/min. non sia stato contestato prima della causa, avendo la convenuta versato dei semplici acconti che, come tali, non comportano il riconoscimento della pretesa nel suo quantum. Inoltre andava tenuto in considerazione che G__________ F__________ aveva, il 18 settembre 2013, deciso di rinviare a una prossima discussione la definizione dei rispettivi rapporti di dare e avere tra le parti, fatto che implicherebbe che esse non avevano ancora a quel momento liquidato le pretese di AO 1.
Infine, l’appellante biasima le conclusioni del Pretore sul ruolo di M__________ K__________ e sulla valenza delle sue dichiarazioni, sostenendo che non vi sarebbe prova che ella sia intervenuta in rappresentanza della società vincolandola a titolo contrattuale o riconoscendo in suo nome crediti, rispettivamente operando compensazioni. Il fatto che lei facesse parte dell’amministrazione di AP 1 con “unicamente funzioni di segretariato” e fosse incaricata della fatturazione, non permetterebbe di concludere per un suo potere di rappresentanza della società. La dichiarazione di compensazione 11 marzo 2014 non dimostrerebbe quindi alcunché e la sottoscrizione dei documenti destinati all’UFAC sarebbe irrilevante poiché riferita esclusivamente a una notifica di natura amministrativa, così come la sottoscrizione per accordo dello scritto e-mail del 7 febbraio 2013 allestito da D__________ B__________ non sarebbe un elemento utile alla tesi attorea perché “lo scritto in questione ha come base contrattuale il doc. KK (recte:MM), ovvero il contratto convenuto tra AP 1 e AO 1 relativo al motore (…) e alla frizione (…)”, contratto che “non è però stato sottoscritto da M__________ K__________, ma da G__________ F__________” cosa che detta altrimenti “quando si trattava di decidere la nascita di diritti o doveri, era unicamente G__________ F__________ a impegnare la società” (appello, pto n. 6.6).
11. Nessuna delle obiezioni sollevate dall’appellante è atta a rimettere in discussione gli accertamenti e le conclusioni del Pretore in proposito.
11.1. In primo luogo va ricordato che l’onere di allegazione e quello di contestazione sono fra loro speculari, ovvero che il grado di precisione e approfondimento delle allegazioni attoree influisce sulle esigenze più o meno elevate della relativa contestazione, e viceversa (STF 4A_36/2021 del 1. novembre 2021, consid. 5.1.2). Nondimeno, qualora il creditore adduca ritualmente, nei suoi allegati introduttivi, l'ammontare complessivo di una fattura (o di un conteggio) e rinvii per il dettaglio a una specifica delle sue prestazioni chiara e completa, la controparte deve concretizzare la sua censura indicando con precisione le posizioni della stessa che contesta. In caso contrario, essa si considera ammessa e non deve essere provata (DTF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 e 5.2.2.3; IICCA del 28 aprile 2022, inc. n. 12.2022.16, consid. 7.1; IICCA del 26 novembre 2020, inc. 12.2020.71, consid. 10). Una contestazione generica o globale è quindi insufficiente (STF 4A_36/2021 del 1. novembre 2021, consid. 5.1.2). Essa deve essere sufficientemente concreta e specifica, in modo da permettere alla controparte di capire quali fatti sono contestati, approfondirli ulteriormente e offrire le prove atte a dimostrarli (DTF 141 III 433 consid. 2.6).
Ciò che è richiesto è una chiara dichiarazione che metta in discussione la veridicità di un'affermazione di parte avversa specifica e concreta (DTF 141 III 433 consid. 2.6). Una contestazione sufficiente consente alla parte su cui grava l'onere di allegazione di individuare quali affermazioni devono essere ulteriormente sostanziate e quali essa deve dimostrare. Per contro, la parte non gravata dall’onere della prova non è generalmente obbligata a spiegare perché un'affermazione contestata è errata (cfr. DTF 117 II 113 consid. 2; STF 4A_350/2020 del 12 marzo 2021 consid. 6.2.1). L'obbligo di motivare la contestazione non significa quindi che le posizioni sulle quali la parte esentata dal fornire prove non ha potuto sollevare alcuna obiezione concreta debbano essere considerate accettate, poiché questo equivarrebbe a un'inversione dell'onere dell'asserzione e della prova (STF 4A_350/2020 del 12 marzo 2021 consid. 6.2.1).
Nel caso che ci occupa, la convenuta ha contestato distintamente con la risposta ogni singola affermazione di controparte e sostenuto, sempre elencandole una alla volta, che nessuna di essa era stata provata. Di conseguenza, di principio, le allegazioni dell’attrice andavano da essa dimostrate. Il Pretore, come visto, ha ritenuto che ciò sia avvenuto, poiché gli elementi proposti da AO 1 a sostegno delle sue posizioni sono apparsi sufficienti e poiché le obiezioni mosse dalla convenuta sono rimaste a un tale livello di genericità e superficialità da non avere fornito elementi validi per rimetterne in discussione la valenza. Invero, volendo respingere ogni e qualsiasi tesi di controparte, AP 1 è arrivata addirittura a mettere in dubbio fatti che poco oltre ha ammesso, contraddicendosi.
Non è pertanto per mera carente contestazione che i crediti vantati con la petizione sono stati riconosciuti, quanto piuttosto per il fatto che gli elementi portati a loro supporto sono stati reputati idonei e sufficienti per ammetterli. Sostenere ora in maniera astratta di avere quindi confutato l’esistenza di un contratto di locazione/noleggio, la pattuizione di un prezzo di fr. 19.-/min., l’avere avuto in possesso l’elicottero in questione, l’averlo usato, così come gli altri fatti posti alla base delle pretese attoree non consente quindi di intaccare in alcun modo le conclusioni del Pretore.
Così come insufficiente per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) è affermare senza esporne il perché che le circostanze ritenute dal primo giudice rilevanti per l’accertamento di un contratto tra le parti secondo gli estremi indicati da AO 1, non sarebbero in realtà determinanti e non consentirebbero di chiarirne la natura e gli estremi.
Ciò posto, nemmeno per i seguenti ulteriori motivi le argomentazioni d’appello, laddove ricevibili, sono idonee a ribaltare il giudizio di primo grado come preteso.
11.2. Criticando il fatto che né l’attrice né il Pretore abbiano spiegato perché la fattura 6 marzo 2013 di AO 1 abbia utilizzato per il noleggio del “motore e componenti diversi __________ montati su elicottero __________” un importo di fr. 19.-/min. quando il contratto di cui al doc. MM ne prevedeva uno 5 volte inferiore per il motore e la frizione, l’appellante non si confronta con la sentenza impugnata che per tale fattura ha considerato determinante il fatto che l’applicazione di tale canone alla fatturazione in questione non sia stata contestata né da G__________ F__________, né da M__________ K__________.
A tal
proposito l’appellante nemmeno si confronta debitamente con la motivazione
pretorile in base alla quale l’accettazione di un prezzo di
fr. 19.-/min per il noleggio del motore e di varie componenti dell’elicottero __________
(quindi non solo della frizione) può essere desunta anche dal fatto che AP 1 ha
rispettato quanto proposto da D__________ B__________ con il suo e-mail del 7
febbraio 2013 inviato a M__________ K__________ (doc. E), avendo essa proceduto
al suo pagamento tramite acconti alle scadenze e negli importi ivi indicati.
Acconti che tra l’altro, va rilevato a titolo abbondanziale, la stessa M__________ K__________ ha registrato sulla fattura del 6 marzo 2013 ponendoli a deduzione dell’importo dovuto (doc. G), il cui scoperto si è infine attestato ai fr. 10'813.10 che ella ha poi ripreso nel suo resoconto di compensazione (doc. F) e che fanno d’altro canto anche parte del credito qui rivendicato in giudizio.
Avendo rettamente considerato riconosciuto nel suo ammontare e nelle modalità di calcolo il credito per il noleggio del motore e delle altre componenti dell’elicottero di cui a tale fattura, risulta ininfluente approfondirne la congruenza con il contenuto del contratto di noleggio per motore e frizione firmato da G__________ F__________ e D__________ B__________ precedente alla stessa.
11.3. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non vi sono elementi per accertare che nel periodo coperto dalle fatture di noleggio dell’intero elicottero del 28 giugno 2013 e 9 settembre 2013 (doc. I e J) l’uso dello stesso fosse stato reso impossibile dal fatto che il motore e altre componenti erano stati asportati e montati su un altro aviomezzo. In effetti la fattura per il noleggio di tali parti data 6 marzo 2013 ed era già stata preannunciata con il menzionato e-mail del 7 febbraio 2013 (doc. E) per cui, inevitabilmente, copriva il periodo precedente, mentre le altre due riguardano il lasso di tempo dal 21 febbraio al 28 giugno 2013, rispettivamente dal 29 giugno al 27 agosto 2013. La critica è pertanto errata e priva di qualsiasi fondamento.
11.4. L’appellante sembra non voler capire che il ragionamento del Pretore, in assenza di una prova diretta dell’esistenza del contratto di noleggio dell’elicottero, interseca i vari elementi probatori a disposizione per poi fare una valutazione complessiva degli stessi e si limita a tentare di screditarli uno ad uno, isolandoli, senza confrontarsi con tale approccio e spiegare perché sarebbe errato. Già per questo solo le sue argomentazioni andrebbero ritenute irricevibili.
Insufficiente è quindi limitarsi a sostenere che sia irrilevante il fatto che G__________ F__________ aveva fatto riferimento al contratto di noleggio __________ e al pagamento tramite anticipi mensili di almeno fr. 40'000.- con lo scritto dell’8 giugno 2010 poiché si tratterebbe di accordi presi con R__________ G__________ e non con AO 1, così come che lo sarebbe il fatto che D__________ B__________ fosse il titolare e organo di entrambe perché a quel momento la seconda ditta non esisteva ancora. Così argomentando AP 1 non fa altro che evocare particolarità delle quali il primo giudice, come emerge chiaramente dalla decisione impugnata, ha tenuto perfettamente conto nella sua valutazione, senza aggiungere nulla e senza fornire elementi che consentano di rilevare una pecca nelle deduzioni tratte.
D’altronde mal si comprende come in una situazione del genere, nella quale nell’arco del periodo che qui interessa l’unica mutazione nei rapporti tra le parti è stato il veicolo societario al quale il proprietario di fatto dell’elicottero, ossia D__________ B__________, aveva intestato l’aviogetto, non si dovrebbe tenere in considerazione quanto concordato quando tale funzione di intestataria era stata accollata a R__________ G__________. E’ indubbio che la titolarità convergente delle due società sia un elemento cardine nell’accertamento dei fatti.
Così come di rilievo è il fatto che la parte convenuta non abbia mai preteso di avere disdetto il contratto dopo il passaggio di proprietà tra le due società.
11.5. Definire le notifiche all’UFAC di AP 1 quale operatore dell’elicottero in oggetto come insignificanti perché la prima era stata fatta quando ancora non esisteva l’attrice, mentre la seconda non attesterebbe un accordo tra le parti in merito al suo noleggio (a titolo oneroso), è temerario. In una ponderazione delle prove sapere chi fosse ufficialmente registrato come suo gerente, “exploitant”, è in effetti determinante, poiché consente di stabilire chi, verso le autorità e dunque anche nei fatti, fosse autorizzato a utilizzarlo. Si tratta di una prova che, unita alle altre, consente di ricostruire i tasselli del contratto concluso.
11.6. Non corrisponde al vero che i testi menzionati dal Pretore non si siano espressi sulle ore volate da AP 1 con l’elicottero __________: a titolo esemplificativo basti rilevare che A__________ R__________ ha in effetti chiarito, dopo aver esaminato il libretto di volo, che nella sua qualità di esercente “AP 1 aveva utilizzato l’elicottero” poiché solo l’esercente può allestire tale documento (verbale 17 maggio 2016, pag. 5), così come lo hanno fatto M__________ G__________ (verbale 18 maggio 2016, pag. 3) e P__________ B__________ (verbale 22 giugno 2016, pag. 7) e, indirettamente, R__________ L__________ (verbale 22 giugno 2016).
Inoltre i libretti di volo di cui ai doc. NN e OO (doc. 38 e 39) attestano in maniera inequivocabile, come ben rilevato nel querelato giudizio, l’utilizzo regolare e intenso dell’elicottero in questione da parte della convenuta. Pretendendo di negare valenza a tale inconfutabile prova, la cui affidabilità è stata confermata dai testi sentiti, con generiche e superficiali contestazioni, l’appellante non fornisce alcun serio elemento per poter criticare il primo giudice che l’ha per contro, rettamente, considerata di rilievo.
A titolo abbondanziale, va rilevato come il contestato utilizzo dell’elicottero sia dimostrato anche dal fatto che AP 1 ne abbia sostituito le pale del rotore, operazione che non avrebbe avuto alcun senso per un velivolo di proprietà di terze persone fermo in un hangar.
11.7. Con le sue obiezioni, l’appellante non contesta che M__________ K__________ facesse parte dell’amministrazione della società e fosse responsabile della fatturazione o meglio, come scritto dal Pretore, della gestione delle fatture e la referente verso terzi per tali questioni, pur non essendo iscritta a Registro di commercio con poteri di firma.
AP 1 nemmeno contesta debitamente l’accertamento pretorile per il quale, in ogni modo, AO 1 era da considerarsi quale terzo in buona fede, che poteva dedurre dalle circostanze del caso, e quindi dalle modalità di gestione delle questioni contabili tramite M__________ K__________, che ella godesse di un potere di rappresentanza. Essa, nonostante l’esplicita citazione della giurisprudenza cantonale in materia, non spiega quindi perché sarebbe errato aver riconosciuto nel caso concreto l’esistenza della cosiddetta procura esterna apparente (STF 4A_562/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1.2.; 4C.270/2000 del 26 gennaio 2001 consid. 2a) quale forma di comunicazione tacita, per atti concludenti, del potere di rappresentanza ai sensi dell’art. 33 cpv. 3 CO.
Ma anche se avesse sollevato nelle dovute forme obiezioni a tale conclusione, non vi sarebbero stati motivi per discostarsi dalla posizione pretorile, considerato come da tutte le prove agli atti emerga un comportamento da parte della convenuta (soprattutto nella persona del suo amministratore unico) tale da indurre chiunque avesse a che fare con la società a ritenere in buona fede che M__________ K__________ avesse la facoltà di rappresentarla (e dunque impegnarla) verso l’esterno, sia per quanto concerne l’emanazione di fatture della ditta, sia per quanto concerne l’accettazione di quelle provenienti dai partner contrattuali e la loro eventuale compensazione. G__________ F__________ ha infatti, con il suo comportamento che nella più sfavorevole delle ipotesi può essere definito passivo, accettato l’agire di M__________ K__________ sino al momento della nascita del conflitto giudiziario e ha, in ogni modo, omesso d’intervenire per precisare i limiti dei suoi poteri di rappresentanza (ibidem e DTF 120 II 197 consid. 2b/bb). Certamente non può essere considerato una presa di distanza lo scritto di G__________ F__________ con il quale, invece di contestare le fatture di AO 1, ha preteso di rinviare a un secondo momento la liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e avere; soprattutto tenuto conto che a quel momento quella per il noleggio del motore, che ora è additata come palesemente errata, era stata da tempo emessa, senza che la convenuta avesse mai preteso che il suo amministratore unico ne fosse rimasto all’oscuro. Per di più, come si legge giustamente nella sentenza impugnata (consid. 3 pag. 14), è indubbiamente indiziante in tal senso che G__________ F__________ abbia avallato - il testo non lascia spazio a interpretazioni – gli accordi tra D__________ B__________ e M__________ K__________ in merito al versamento regolare di acconti mensili in occasione della stipulazione del contratto di noleggio di motore e frizione del luglio 2012 (doc. MM).
Corretto è pure che il ruolo attivo e vincolante di M__________ K__________ sia attestato dalla firma dei documenti inviati all’UFAC, autorità con ruolo fondamentale per chi opera nel ramo. E’ evidente che tali documenti sono estranei ai rapporti di dare e avere propriamente detti, ma è pure evidente che essi provano chi nel periodo che qui interessa fosse l’operatore del velivolo, sicché non sono irrilevanti come AP 1 pretende che siano.
Di conseguenza, come ben ha dedotto il Pretore, tutti i documenti agli atti sottoscritti da M__________ K__________ contribuiscono alla ricostruzione dei fatti e all’accertamento dell’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti così come descritto dall’attrice e ritenuto nel querelato giudizio.
Sempre
su queste basi, appare corretta anche la conclusione del Pretore in merito alla
validità della dichiarazione di compensazione allestita dalla dipendente della
convenuta l’11 marzo 2014. Non essendo state oggetto di critica da parte
dell’appellante le conseguenze tratte da questi fatti, in particolare
l’applicabilità dell’art. 124 cpv. 2 CO e le modalità di attuazione della
compensazione, tenuto conto che tale dichiarazione era stata effettuata prima
dell’insorgere della causa giudiziaria, deve essere confermato il calcolo con
cui egli è giunto al saldo a favore dell’attrice di
fr. 311'799.60.
12. L’appellante
ha mosso infine due rimproveri al primo giudice anche in merito alla
trattazione della sua domanda riconvenzionale, per non avere tenuto conto degli
interessi di mora sulla somma di fr. 90'165.70 riconosciuta da AO 1 a AP 1 come
da doc. AA, che invece avrebbero dovuto essere computati in misura del 5% dal
27 maggio 2015, e per non avere accolto formalmente la domanda riconvenzionale
stessa, respinta dal Pretore, nonostante avesse riconosciuto le pretese di AP 1
per complessivi fr. 224'201.25 (fr. 90'165.70 + fr. 22'795.55 +
fr. 111'240.-).
Come accennato pocanzi, l’importo di fr. 90'165.70 è stato compensato dal Pretore - senza che ciò sia stato efficacemente rimesso in discussione in questa sede - con la pretesa principale a far tempo dal giorno della dichiarazione 11 marzo 2014. A giusta ragione non ha quindi computato interessi di mora a partire dal 27 maggio 2015, ossia oltre un anno dopo, come pretende ora AP 1, essendo a quella scadenza il credito già estinto (art. 124 cpv. 2 CO). L’obiezione è finanche irricevibile per carente motivazione (art. 311 CPC).
Corretta sarebbe invece la censura concernente le modalità di riconoscimento nel dispositivo delle altre pretese riconvenzionali, in quanto per esse AP 1 non ha, nell’ambito della presente causa (e nemmeno in precedenza), validamente chiesto alcuna compensazione con quelle di parte attrice. Pertanto la petizione avrebbe dovuto essere considerata parzialmente accolta in misura di fr. 311'799.60 oltre interessi di mora, e la domanda riconvenzionale parzialmente accolta per fr. 134'035.55 oltre interessi al 5% dal 27 maggio 2015. Una simile modifica della decisione comporterebbe tuttavia un peggioramento della situazione dell’appellante dal punto di vista del pagamento degli oneri processuali, ritenuto che il calcolo che farebbe seguito condurrebbe a un sensibile maggior aggravio a suo sfavore.
In assenza di un appello incidentale sulla tematica, non è pertanto possibile procedere alla correzione del dispositivo del querelato giudizio, che si tradurrebbe in una inammissibile reformatio in peius.
13. Per questi motivi, l’appello deve essere respinto, nei limiti della sua ricevibilità.
Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e devono essere accollate interamente a AP 1.
Le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7 e 13 LTG per un valore di causa di fr. 401'965.30 (fr. 177'764.05 + fr. 224'201.25, art. 94 cpv. 2 CPC) ammontano a fr. 18'000.-. Le ripetibili sono calcolate in applicazione dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. A e cpv. 5 RTar e ammontano, tenuto conto delle spese e dell’IVA, a fr. 18'000.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1. L’appello 7 dicembre 2021 di AP 1 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
della procedura d’appello di complessivi
fr. 18'000.- sono poste a carico di AP 1. Quest’ultima rifonderà alla
controparte fr. 18’000.- per ripetibili di seconda sede.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).