Incarto n.
12.2021.182

Lugano

30 maggio 2022/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliere:

Bettelini

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2019.206 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15 ottobre 2019 da

 

 

 AO 1 

rappr. da  PA 2 

 

 

contro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di EUR 249'991.58 e di almeno CHF 8'226.60 oltre interessi e accessori;

 

ed ora sull’eccezione di prescrizione della pretesa attorea formulata dalla convenuta il 10 dicembre 2019, avversata dalla controparte, e che il Pretore con decisione 8 novembre 2021 ha respinto;

 

appellante la convenuta con appello 6 dicembre 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di prescrizione e con ciò di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

 

mentre l'attrice con risposta 11 gennaio 2022 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

1.    Nell’ottobre 2014 AO 1 ha trasferito sul conto clienti n. __________ intestato all’avv. __________ B__________ presso la succursale di __________ di AP 1 due importi di EUR 140'000.- e di 130'000.- con la menzione “acquisto azioni, partecipazioni societarie”, autorizzando nel contempo il fidanzato __________ Be__________ a dare ogni disposizione relativa a quegli averi (cfr. denuncia penale 11 novembre 2015 con i relativi giustificativi di cui al doc. AI 1 nel plico doc. I°).

Nel febbraio 2015 AO 1, alla quale in precedenza erano stati resi EUR 20'008.42, ha chiesto la restituzione anche delle somme rimanenti. Sennonché le stesse, a seguito di 23 operazioni avvenute su istruzioni di __________ Be__________, erano già state nel frattempo prelevate o bonificate a terze persone.

 

 

                                   2.   Dopo aver avviato, il 18 maggio 2019, l’obbligatoria procedura di conciliazione e aver ottenuto l’autorizzazione ad agire (doc. I), con petizione 15 ottobre 2019 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 249'991.58 e di almeno
CHF 8'226.60 oltre interessi e accessori, somme corrispondenti alla perdita finanziaria da lei subita e alle spese legali assunte nel procedimento penale di accusa privata contro l’avv. __________ B__________ e __________ Be__________. A suo dire, la controparte risponderebbe nei suoi confronti ex art. 55 CO per l’agire del suo ausiliario __________ P__________ (ed ex art. 55 CC per l’agire di eventuali suoi organi), il quale aveva commesso in complicità con l’avv. __________ B__________ i reati di amministrazione indebita (art. 138 CP) e/o di amministrazione infedele (art. 158 CP), rispettivamente, non avendo preso atto che l’avv. __________ B__________ aveva in precedenza rinunciato all’esercizio dell’avvocatura (doc. J), aveva violato le norme contro il riciclaggio di denaro (art. 3 cpv. 5, 4 cpv. 1 lett. c, 4 cpv. 4, 6 LRD, 305bis CP) e quelle che sanzionavano una carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 32 ORD-FINMA, 2 cpv. 2 lett. g e 3 cpv. 3 CDB 08, 11 LBVM, 305ter CP); non era per altro nemmeno da escludere una responsabilità penale diretta dell’istituto bancario in quei reati per carente organizzazione ex art. 102 CP.

                                         Con risposta 10 dicembre 2019 la convenuta ha tra le altre cose eccepito la prescrizione della pretesa attorea.

                                        

 

                                   3.   Limitato il procedimento ex art. 125 lett. a CPC all’esame dell’eccezione di prescrizione (cfr. decisione processuale ordinatoria 6 aprile 2020), esperita la relativa istruttoria e raccolti i rispettivi allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con la decisione 8 novembre 2021 qui oggetto di impugnativa, ha concluso per la sua reiezione, rinviando il giudizio sulle spese giudiziarie alla decisione finale.

 

 

                                   4.   Con l’appello 6 dicembre 2021 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 11 gennaio 2022, la convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di prescrizione e con ciò di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                     

 

                                   5.   Nella sede pretorile le parti si sono pacificamente date atto che l’eventuale responsabilità della convenuta nei confronti dell’attrice era di natura extracontrattuale (per l’attrice, cfr. petizione p. 1 e 4; per la convenuta, cfr. risposta p. 2 e 9), sicché il tema della prescrizione doveva essere risolto in base all’art. 60 vCO, disposizione che (nella versione in vigore prima del 1° gennaio 2020) disponeva, per quanto qui interessa, che l’azione di risarcimento o di riparazione per atto illecito si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona responsabile (cpv. 1), ritenuto però che se la detta azione deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisca una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile (cpv. 2).

 

 

                               5.1.   Per il giudice di prime cure, che invero sul tema non ha speso alcuna parola, nel caso di specie l’applicazione dell’art. 60 cpv. 2 vCO non entrava assolutamente in considerazione.

                                        

 

                            5.1.1.   In questa sede l’attrice ha obiettato, almeno implicitamente, che l’art. 60 cpv. 2 vCO sarebbe invece stato applicabile e ciò in quanto la convenuta rispondeva indirettamente ex art. 55 CO e 55 CC per l’agire penalmente reprensibile dei suoi ausiliari e organi, rispettivamente siccome era “non … da escludere” (cfr. petizione p. 8, risposta all’appello p. 13; in tal senso, pure, replica p. 9) una sua responsabilità penale diretta, per carente organizzazione ex art. 102 CP, nei reati a lei rimproverati, ossia quelli di amministrazione indebita (art. 138 CP), di amministrazione infedele (art. 158 CP), di violazione delle norme contro il riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP).

 

                                        

                            5.1.2.   Nel caso di specie, contrariamente a quanto preteso dall’attrice, le condizioni per applicare la prescrizione più lunga prevista dal diritto penale giusta l’art. 60 cpv. 2 vCO non sono date.

                                         È innanzitutto a torto che l’attrice ha preteso che una tale prescrizione sarebbe stata in concreto applicabile siccome la convenuta rispondeva indirettamente per l’agire penalmente reprensibile dei suoi ausiliari e organi (art. 55 CO e 55 CC). Essa non ha in effetti spiegato né provato quali sarebbero stati gli organi della convenuta che si sarebbero resi responsabili penalmente nei suoi confronti, l’unica persona da lei menzionata quale possibile responsabile penalmente essendo il consulente della controparte __________ P__________ (cfr. petizione p. 10 segg., replica p. 5 e 9, conclusioni p. 2 segg., risposta all’appello p. 2 segg.), sennonché in una tale evenienza, potendosi al più configurare a carico della convenuta una responsabilità per l’agire illecito di un ausiliario ex art. 55 CO, l’applicazione dell’art. 60 cpv. 2 vCO nei confronti della stessa era giuridicamente esclusa (cfr. DTF 122 III 225 consid. 5, 133 III 6 consid. 5.1, 147 V 417 consid. 7.1).

                                         È pure a torto che l’attrice ha sostenuto che la prescrizione più lunga prevista dal diritto penale sarebbe stata comunque applicabile in quanto alla convenuta andava attribuita una responsabilità penale diretta ex art. 102 CP nei reati a lei rimproverati, quelli di amministrazione indebita (art. 138 CP), di amministrazione infedele (art. 158 CP), di violazione delle norme contro il riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter CP). Una responsabilità penale diretta della convenuta in quei reati non può invero essere ammessa già per il fatto che nella causa l’attrice non si era prevalsa di una tale responsabilità in modo categorico, ma si era limitata a sostenere che la stessa sarebbe stata “non … da escludere”. Ad ogni buon conto, anche laddove si volesse ammettere che una tale responsabilità fosse stata addotta validamente, si osserva che, affinché l'art. 60 cpv. 2 vCO sia applicabile, è necessario che il comportamento all'origine del danno realizzi gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi di un atto punibile secondo il diritto cantonale o federale, ritenuto che il giudice civile a tale proposito è vincolato da quanto deciso dal giudice penale (cfr. DTF 136 III 502 consid. 6.1, 137 III 481 consid. 2.4; TF 4A_148/2015 del 4 aprile 2016 consid. 3). Ebbene, nel caso di specie, tali condizioni non sono state adempiute. Da una parte la Corte delle Assise correzionali di Bellinzona aveva in effetti prosciolto l’avv. __________ B__________ per i reati di amministrazione indebita di cui all’art. 138 CP e/o di amministrazione infedele di cui all’art. 158 CP (doc. 5 e 6), di modo che, per quei reati, di cui per altro la convenuta negli allegati preliminari aveva contestato l’adempimento delle circostanze oggettive e soggettive (cfr. risposta p. 11 e 17), che non risultano comunque essere state provate, una responsabilità diretta della stessa, per complicità con costui, non poteva ovviamente più entrare in linea di conto. D’altra parte l’attrice nemmeno ha provato le circostanze oggettive e soggettive, sempre contestate dalla controparte negli allegati preliminari (cfr. risposta p. 11 e 17), dalle quali si doveva concludere che i reati di cui agli art. 305bis CP e 305ter CP (invero l’eventuale adempimento di quest’ultimo reato, non costitutivo di un atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO, neppure necessiterebbe di essere esaminato) erano stati concretamente adempiuti, né le circostanze, a loro volta contestate dalla controparte negli allegati preliminari (cfr. risposta p. 17 e 18), dalle quali si doveva concludere che per quei reati la convenuta era incorsa in una responsabilità penale diretta ex art. 102 CP, la quale presupponeva, tra le altre cose, l’esistenza di una carente organizzazione interna tale da non permettere l’identificazione della persona fisica a cui andavano ascritti quei reati (cpv. 1), rispettivamente la mancata adozione di misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire quei reati (cpv. 2), tema sul quale nulla di concreto è stato detto o comunque provato.

 

 

                               5.2.   Per il giudice di prime cure, nel caso di specie il termine annuale di prescrizione dell’art. 60 cpv. 1 vCO era stato senz’altro rispettato. A fronte di un dies a quo che, come sostenuto dall’attrice, risaliva al 10 ottobre 2017 (doc. C2), quando cioè essa e meglio il suo patrocinatore d’allora avv. __________ H__________ aveva ricevuto dal Tribunale penale cantonale le fotocopie degli estratti delle operazioni bancarie eseguite sul conto dell’avv. __________ B__________ di cui al doc. D2 (contenute nel doc. AI 11 del plico doc. I°), il dies ad quem andava in effetti individuato al 4 ottobre 2018 (doc. B3), data in cui era stato emesso il PE n. __________ dell’UE di Lugano all’indirizzo della convenuta.

 

 

                            5.2.1.   In questa sede la convenuta ha ribadito che il termine di prescrizione annuale dell’art. 60 cpv. 1 vCO non era invece stato ossequiato, evidenziando come il dies a quo risalisse al 22 dicembre 2015 (doc. O nel plico doc. II° = AI 16 nel plico doc. I°), cioè al momento in cui l’avv. __________ H__________ aveva esaminato una prima volta gli atti penali del procedimento penale nei confronti dell’avv. __________ B__________ e di __________ Be__________ presso il Ministero pubblico, al 1° marzo 2016 (cfr. AI 42 nel plico doc. I°), cioè al momento in cui all’avv. __________ H__________ era stato trasmesso il verbale d’interrogatorio penale del 18 febbraio 2016 dell’avv. __________ B__________ di cui ai doc. P e Q nel plico doc. II° (= AI 24 nel plico doc. I°), al 10 ottobre 2016 (doc. AI 232 nel plico doc. I°), cioè al momento in cui all’avv. __________ H__________ era stato inviato il verbale d’interrogatorio penale del 10 ottobre 2016 dell’avv. __________ B__________ di cui al doc. AI 231 (nel plico doc. I°), al 30 dicembre 2016 (nel plico doc. I°), cioè al momento in cui era stato emesso l’atto d’accusa nei confronti dell’avv. __________ B__________ e di __________ Be__________, o comunque, al più tardi, al 26 settembre 2017 (doc. C1), cioè al momento in cui l’avv. __________ H__________ aveva chiesto al Tribunale penale cantonale di fornirgli tutta una serie di fotocopie, tra le quali quelle degli estratti delle operazioni bancarie eseguite sul conto dell’avv. __________ B__________ di cui al doc. D2.

 

 

                            5.2.2.   Per poter evadere la questione con cognizione di causa, è opportuno rammentare brevemente i principi che reggono la prescrizione dell’azione di risarcimento o di riparazione per atto illecito di cui all’art. 60 cpv. 1 vCO, che - come detto - si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato conobbe cumulativamente la persona responsabile e il danno.

                                         La conoscenza della persona responsabile è acquisita non dal momento in cui il creditore presume che quella persona potrebbe essere tenuta a risarcire il danno, ma solo allorché conosce gli elementi necessari a fondare e motivare una domanda in giustizia contro di lei, poco importando se egli sia già allora a conoscenza del fondamento giuridico di quell’azione. La nozione di “conoscenza” non dipende, in sé, dall’esistenza di un mezzo di prova (cfr. DTF 82 II 43 consid. 1a, 131 III 61 consid. 3.1.2).

                                         Ha per contro sufficiente conoscenza del danno il creditore che apprende la realizzazione dell'evento pregiudizievole nonché la natura e l'entità approssimativa del danno subito, e viene così messo nella situazione di poter adeguatamente fondare e motivare un'azione in giudizio (cfr. DTF 131 III 61 consid. 3.1.1, 136 III 322 consid. 4.1), - in parole semplici - quando sono noti gli elementi essenziali del danno (cfr. TF 5A_86/2017 del 13 giugno 2018 consid. 2.3). Se da un lato, considerata la brevità del termine, il suo rispetto non deve essere esaminato in modo eccessivamente restrittivo, d'altro lato la sicurezza del diritto richiede che la parte lesa non tardi ad agire in giudizio, rischiando in tal modo di farsi rimproverare un comportamento in mala fede (cfr. TF 5A_86/2017 del 13 giugno 2018 consid. 2.3). In particolare non è necessaria una determinazione assolutamente esatta dell'ammontare del danno, tanto più che può essere richiesto anche il risarcimento di un danno futuro, e che quest'ultimo può essere stimato in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO (cfr. DTF 111 II 55 consid. 3a, 131 III 61 consid. 3.1.1; TF 5A_86/2017 del 13 giugno 2018 consid. 2.3). Nella misura in cui il danneggiato è già stato edotto degli elementi essenziali della pretesa, si può esigere da lui che si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per promuovere una causa (cfr. DTF 109 II 433 consid. 2; TF 2C.3/2005 del 10 gennaio 2007 consid. 5.1, 4A_454/2010 del 6 gennaio 2011 consid. 3.1).

 

 

                            5.2.3.   Ciò premesso, nel caso di specie è incontestabile che giusta l’art. 60 cpv. 1 vCO la pretesa attorea debba essere considerata prescritta, visto e considerato che gli atti di causa avevano permesso di accertare che a fronte di un dies ad quem, che andava pacificamente individuato al 4 ottobre 2018, il dies a quo risaliva già al 26 settembre 2017, ossia oltre un anno prima.

                                         Nella sede pretorile l’attrice aveva sempre sostenuto che il dies a quo andava individuato al 10 ottobre 2017 (doc. C2; cfr. petizione p. 13, replica p. 3 e 7 seg., conclusioni p. 5), allorché l’avv. __________ H__________ aveva ricevuto dal Tribunale penale cantonale le fotocopie degli estratti delle operazioni bancarie eseguite sul conto dell’avv. __________ B__________ di cui al doc. D2 (cfr. replica p. 7 seg., secondo cui “né l’attrice, né il suo diligente patrocinatore penale avv. H__________, fino al giorno in cui poterono visionare gli estratti delle operazioni bancarie di cui al doc. D2, potevano avere il sospetto che gli unici averi confluiti su quel conto, poi “ripulito”, erano di provenienza della signora AO 1 … Di conseguenza l’attrice e il suo legale non avevano alcuna contezza sulla responsabilità della convenuta per totale assenza di vigilanza sulla gestione delittuosa di quel conto, che funse da strumentario dell’operazione truffaldina. Erano infatti ragionevolmente convinti che tutta la responsabilità era di ordine penale a carico del B__________ e del Be__________ in associazione fra loro, senza alcuna neppure remota partecipazione della Banca convenuta. La realtà dei fatti si manifestò in tutta la sua gravità quando finalmente l’attrice e il suo patrocinatore lessero l’estratto bancario al doc. D2”; conclusioni p. 4 e risposta all’appello p. 4 seg., secondo cui “gli atti istruttori menzionati non provano affatto che l’avv. H__________ avrebbe potuto acquisire una conoscenza effettiva degli elementi essenziali del danno prima dell’esame della documentazione inviatagli il 10 ottobre 2017 dal Tribunale penale (doc. C1): occorreva infatti fare dei collegamenti (in specie fra i prelevamenti di B__________ “leciti” sul suo conto, ma in realtà illeciti in quanto di pertinenza dell’AO 1, e la possibile complicità per dolo eventuale del funzionario della Banca, siccome i formulari R erano fasulli) che l’avv. H__________ per tutta la durata dell’istruttoria penale non poteva fare, concentrato come era sulle responsabilità penali esclusive di Be__________ e B__________”), mentre che la convenuta aveva obiettato che il dies a quo era ben precedente e, come meglio precisato in questa sede, risaliva al più tardi al 26 settembre 2017 (doc. C1), quando l’avv. __________ H__________ aveva chiesto al Tribunale penale cantonale di fornirgli le fotocopie degli estratti delle operazioni bancarie eseguite sul conto dell’avv. __________ B__________. L’assunto della convenuta può essere condiviso. L’attrice ha in effetti ammesso che il 26 settembre 2017 l’avv. __________ H__________ aveva esaminato (e pertanto letto), almeno sommariamente, la documentazione acquisita presso il Tribunale penale cantonale (cfr. replica p. 3, secondo cui “soltanto il 26 settembre 2017 l’avv. H__________ ebbe modo di ottenere dal Tribunale penale cantonale la facoltà di leggere la documentazione prodotta in petizione [N.d.R.: doc. D1-D2, E, F1-F6, G e H] e pertanto quel giorno stesso, dopo il primo sommario esame della documentazione davanti al Tribunale penale cantonale, chiese il rilascio delle fotocopie (doc. C1) che poté ritirare il 10 ottobre 2017 (doc. C2)”), nella quale erano contenuti anche gli estratti bancari, da lei ritenuti decisivi sul tema della prescrizione, poi oggetto del doc. D2 (contenuti nel doc. AI 11 del plico doc. I°). Oltretutto nel formulario denominato “richiesta di rilascio fotocopie”, allestito sempre il 26 settembre 2017 (doc. C1), l’avv. __________ H__________ era stato in grado di elencare in dettaglio i singoli documenti di cui voleva farsi rilasciare le fotocopie (e meglio il verbale d’interrogatorio dell’avv. __________ B__________ del 3 marzo 2016 nel classatore rosso AI 1-55 [N.d.R.: prodotto quale doc. E], rispettivamente il formulario di apertura relazione n. __________ dell’avv. __________ B__________ [N.d.R.: prodotto quale doc. F2-F6], il formulario R del 21 ottobre 2014 [N.d.R.: prodotto quale doc. G], il formulario R del 16 giugno 2011 [N.d.R.: prodotto quale doc. F1], l’estratto conto della rubrica clienti del 31 dicembre 2014 relativo al semestre luglio-dicembre 2014 [N.d.R.: prodotto quale doc. D2], tutti allegati all’AI 11, atto istruttorio concernente l’esito dell’ordine di perquisizione e sequestro presso la convenuta, evaso già il 2 dicembre 2015, nel classatore rosso), il che ovviamente significava, visto che quell’elenco era in definitiva il risultato di una cernita precisa e accurata da parte sua (il classatore rosso AI 1-55 e soprattutto il classatore rosso AI 11 comprendevano in effetti tutta una serie di altri documenti [riferiti anche alle società __________, __________ e __________] e di altri estratti conto della rubrica clienti, cfr. plico doc. I°), che a quel momento egli aveva già visionato, letto ed esaminato, tutti quei documenti, tanto da averli reputati rilevanti e con ciò meritevoli di una consegna fisica. Stando così le cose, si può ritenere che già da allora l’attrice, tramite l’avv. __________ H__________, conosceva gli elementi necessari a fondare e motivare una domanda in giustizia contro la convenuta, poco importando invece se le fotocopie di quei documenti, ossia il relativo mezzo di prova, le siano state consegnate solo dopo o ancora se l’attrice, come da lei sostenuto per la prima volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale (art. 229 CPC) senza per altro averlo provato, abbia fatto i necessari “collegamenti” solo al ricevimento dei documenti fotocopiati.  

 

 

                                   6.   Con un’argomentazione abbondanziale, il giudice di prime cure ha ritenuto che tra le parti fosse in realtà venuta in essere una relazione contrattuale nella forma di un “Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten eines Dritten”, sicché alla pretesa attorea risultava in ogni caso applicabile il termine di prescrizione decennale dell’art. 127 CO, pacificamente non ancora scaduto.

                                        

 

                               6.1.   In questa sede la convenuta ha obiettato che il primo giudice non avrebbe potuto prevalersi dell’esistenza di un “Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten eines Dritten”, che per altro, oltre a non essere mai stata evocata dalla controparte e ad essere stata addotta in modo del tutto sorprendente - per altro con una motivazione del tutto insufficiente - dal magistrato, non poteva assolutamente essere ammessa, anche perché le circostanze alla base della stessa non erano state provate.

 

 

                               6.2.   La censura della convenuta è anche in questo caso fondata.

                                         Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni che verranno esposte qui di seguito, non occorre invero decidere se il giudice di prime cure, ritenendo che tra le parti fosse venuto in essere un “Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten eines Dritten” senza aver dato alla convenuta la possibilità di esprimersi sul tema, abbia effettivamente fatto capo a un’argomentazione giuridica sorprendente (cfr. DTF 130 III 35 consid. 5; TF 4A_165/2008 dell’11 novembre 2008 consid. 7.1 e 7.4, che di principio avrebbe giustificato l’annullamento del giudizio pretorile e il rinvio dell’incarto a quel magistrato per rimediare a tale carenza).

                                         Nella sede pretorile l’attrice non aveva in effetti mai preteso che tra le parti potesse essere venuta in essere una relazione contrattuale, tanto meno in quella particolare forma (ed anzi aveva pacificamente dato atto del contrario), e soprattutto nemmeno aveva addotto né tanto meno provato le circostanze alla base di una tale eventualità (da lei invece esposte per la prima volta, e con ciò irritualmente [art. 317 cpv. 1 CPC], solo in questa sede), che dunque non poteva entrare in linea di conto.

                                         Ad ogni buon conto, le condizioni per eventualmente far capo nel caso concreto alla figura giuridica del contratto con effetto protettivo verso terzi (“Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter”) - esistente nel diritto germanico, già evocata dal Tribunale federale in alcune sentenze (cfr. DTF 117 II 315, 130 III 345; cfr. pure TF 4C.194/1999 del 18 gennaio 2000), ma sinora mai applicata (cfr. TF 4A_226/2010 del 28 luglio 2010 consid. 3.2.1) - non erano assolutamente date. In base alla giurisprudenza (cfr. TF 4C.194/1999 del 18 gennaio 2000 consid. 4, 4A_226/2010 del 28 luglio 2010 consid. 3.2.1), lo scopo di questa estensione della responsabilità contrattuale è in effetti quello di garantire le pretese di risarcimento di terzi suscettibili di essere pregiudicati nei loro diritti nel quadro dell'adempimento di un contratto di cui non sono (però) parte, ritenuto che in linea di massima, per poterne beneficiare, il terzo dev'essere direttamente toccato dall'esecuzione della prestazione pattuita contrattualmente, deve intrattenere una relazione particolare con il creditore principale della prestazione - in virtù della quale quest'ultimo è tenuto a proteggere gli interessi del terzo - e questa relazione dev'essere chiaramente riconoscibile agli occhi del debitore. Sennonché, non si vede proprio come questa costruzione giuridica possa trovare applicazione nel caso in esame, in presenza di semplici trasferimenti di denaro, da parte di una persona sino ad allora sconosciuta alla banca, sul conto clienti di un avvocato con la menzione “acquisto azioni, partecipazioni societarie”.

 

           

                                   7.   Ne discende, in accoglimento dell’appello della convenuta, che l’eccezione di prescrizione deve essere accolta e di conseguenza la petizione deve essere respinta.

Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, comprese dunque quelle della procedura di prima istanza il cui giudizio era stato rinviato alla decisione finale (art. 318 cpv. 3 CPC; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 5a ad art. 104 CPC; Schmid/Jent-Sörensen, ZPO - Kurzkommentar, 3ª ed., n. 3 ad art. 104; Stoudmann, CPC - Petit Commentaire, n. 11 ad art. 104), calcolate sulla base del valore litigioso di EUR 249'991.58 e di CHF 8'226.60, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106 CPC, la LTG e il RTar,

 

 

decide:

 

 

                                    I.   L’appello 6 dicembre 2021 di AP 1 è accolto.

                                         Di conseguenza la decisione 8 novembre 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

 

1.      La petizione è respinta.

2.      La tassa di giustizia e le spese, di complessivi CHF 8’000.-, sono poste a carico dell’attrice, che rifonderà alla convenuta
CHF 15’000.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   II.   Le spese processuali della procedura d’appello, di CHF 8’000.-, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante
CHF 6’000.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                  III.   Notificazione:

 

-   

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a CHF 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).