Incarto n.
12.2021.183

Lugano

31 maggio 2022/jh    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente,

Bozzini e Stefani

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.94 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 20 luglio 2020 da

 

 

 

 AP 1 

patrocinato dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

 

AO 1 

patrocinata dall’  PA 2 

 

 

 

 

 

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 436'215.- oltre interessi del 5% dal 21 luglio 2016;

 

pretesa avversata dalla convenuta, che ha inoltre sollevato l’eccezione di assente

legittimazione attiva dell’attore, e che il Pretore ha respinto con decisione 17 novembre

2021;

 

appellante l’attore con atto di appello del 20 dicembre 2021, con cui ha postulato

l’annullamento del citato giudizio e il rinvio dell’incarto al primo giudice per l’esperimento

dell’istruttoria, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;

 

mentre la convenuta con risposta 7 febbraio 2022 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

 

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

 

in fatto:

A.        Nel 2009 AP 1, L__________ e P__________ hanno conferito alla AO 1 di __________ (__________), nel cui consiglio d’amministrazione sedeva pure P__________, un incarico di progettazione e realizzazione di due immobili sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________, costituiti in proprietà per piani (PPP). Per quanto riguarda il secondo mappale, le relative PPP (dalla n. __________ alla n. __________) sono divenute di proprietà di AP 1 e/o L__________.

 

B.        Terminati i lavori e costatate delle infiltrazioni d’acqua nell’immobile di cui alla part. n. __________, AP 1 e L__________ hanno chiesto e ottenuto innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, l’allestimento di una perizia a futura memoria volta a stabilire l’esistenza e le cause di eventuali difetti, che è stata prodotta l’8 novembre 2018 (doc. B e inc. CA.2017.327).

 

C.        Previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, con petizione 20 luglio 2020 AP 1 ha convenuto la AO 1 innanzi alla medesima Pretura, postulando la sua condanna al pagamento di fr. 436'215.- oltre interessi del 5% dal 21 luglio 2016 a titolo di risarcimento dei danni per difetti all’immobile.

 

D.        Con risposta 11 dicembre 2020 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando la sua responsabilità e sollevando le eccezioni di prescrizione e di carente legittimazione attiva dell’attore in quanto la contestata pretesa di garanzia per difetti spetterebbe casomai alla società semplice composta da AP 1, L__________ e P__________, postulando un esame preliminare di queste due tematiche.

 

E.        Con replica 4 marzo 2021 e duplica 22 aprile 2021 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie antitetiche posizioni. Segnatamente, l’attore ha negato l’insorgere di una società semplice e subordinatamente ha evidenziato il suo avvenuto scioglimento, tenuto conto inoltre che se i difetti toccano esclusivamente una quota di PPP, è solo il relativo proprietario a essere legittimato ad agire in giudizio. La convenuta si è riconfermata nella sua posizione, ribadendo l’esistenza della società semplice e la necessità per i suoi soci di agire in litisconsorzio necessario stante la natura indivisa della pretesa, peraltro riguardante parti comuni dello stabile.

 

F.        Dopo l’udienza di prime arringhe, con ordinanza 18 agosto 2021 il Pretore ha invitato le parti a produrre delle conclusioni scritte limitatamente all’eccezione di carenza di legittimazione attiva, in quanto già matura per il giudizio. La convenuta ha presentato il suo allegato conclusivo in data 5 novembre 2021, l’attore in data 8 novembre 2021.

 

G.       Con decisione finale 17 novembre 2021 il Pretore ha accolto l’eccezione di carente legittimazione attiva dell’attore respingendo la sua petizione, con seguito di spese processuali (fr. 6'000.-) e ripetibili (fr. 20'000.-) a carico del medesimo.

 

H.        Con appello 20 dicembre 2021 l’attore si è aggravato contro la suddetta decisione, postulandone l’annullamento e il rinvio dell’incarto al primo giudice per l’esperimento dell’istruttoria, con protesta delle spese giudiziarie di seconda sede.

 

I.          Con risposta 7 febbraio 2022 la convenuta si è opposta al gravame, postulandone l’integrale reiezione, pure con protesta delle spese e delle ripetibili di secondo grado.

 

E considerato

 

in diritto:

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera la soglia testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 20 dicembre 2021 contro la decisione 17 novembre 2021 (notificata il giorno successivo) è tempestivo, così com’è tempestiva la risposta 7 febbraio 2022 dell’appellata.

 

2.         Con l’impugnata decisione, il giudice di prima sede ha evidenziato che nell’ambito di un contratto di appalto e in caso di difetti, i diritti di garanzia ex art. 367 seg. CO e la relativa legittimazione ad agire in giudizio spettano esclusivamente al committente dell’opera. Se la committenza è costituita da una società semplice, i suoi soci costituiscono un litisconsorzio necessario e devono pertanto agire congiuntamente (art. 70 CPC). Nel caso concreto, l’attore non ha contestato che l’incarico di edificazione sia stato conferito congiuntamente da lui, da L__________ e da P__________,

riunitisi per realizzare insieme un’operazione immobiliare nella quale il primo avrebbe messo a disposizione la liquidità, il secondo il terreno e il terzo i mezzi, le competenze, gli operai e gli artigiani, oltre a una parte di mezzi propri (replica, p. 4). La circostanza trova inoltre conferma nei doc. 2, 4, 5 e 6. Malgrado la mancata sottoscrizione del contratto di cui al doc. 3, è pertanto indubbio che essi abbiano costituito una società semplice ai sensi dell’art. 530 CO, successivamente sciolta (circostanza parimenti non contestata dall’attore). Lo dimostra inoltre l’accordo di liquidazione del 29 luglio 2016 pure contenuto nel plico doc. 3, sottoscritto anche dall’attore e riferito a entrambe le part. n. __________ e __________ RFD di __________. Tuttavia, nessuna clausola del documento regola le sorti dei diritti di garanzia derivanti dal contratto concluso con la AO 1, né la legge prevede, in caso di scioglimento societario, una loro suddivisione automatica fra i soci: i diritti sorti in seno alla società semplice rimangono di competenza della medesima fintanto che non viene deciso altrimenti. Mancando una liquidazione o un atto di cessione in favore di AP 1, il Pretore ha dunque concluso che egli non è legittimato ad agire da solo in giudizio.

 

3.         Con l’impugnativa, l’appellante non contesta l’insorgere della società semplice, né che essa sia stata sciolta e che in tale occasione i soci hanno unicamente regolato i loro rapporti interni, tralasciando di definire la questione riguardante eventuali diritti nei confronti di terzi. Piuttosto evidenzia che, pur essendo il contratto di appalto stato sottoscritto dalla società semplice, i difetti e i relativi diritti di garanzia (ancora sconosciuti al momento della liquidazione) sono sorti solo dopo il suo scioglimento. Sarebbe pertanto scorretto e impraticabile imporre ai soci di ricostituire la società semplice per poter agire quale litisconsorzio necessario. Ciò a maggior ragione nell’ipotesi in cui un socio venisse a mancare, oppure qualora un socio, come nel caso concreto, sia pure un organo della ditta terza contro la quale vengono fatti valere i diritti di garanzia. È pacifico che P__________ non aderirebbe a tale litisconsorzio e non sarebbe disposto a far valere un credito per opere difettose nei confronti della società che amministra. Per l’appellante, ne deriva che l’imposizione di un litisconsorzio necessario permetterebbe inammissibilmente a quest’ultimo di bloccare la causa giudiziaria e impedirebbe alla società semplice, dopo il suo scioglimento, di far valere dei propri diritti derivanti da accordi precedentemente stipulati, rispettivamente che l’eccezione di carente legittimazione attiva sollevata dalla convenuta al solo scopo di sfuggire ai propri obblighi contrattuali costituisce un abuso di diritto. D’altronde, l’azione giudiziaria qui in discussione non è volta a penalizzare gli ex-soci, bensì a tutelare i loro diritti.

4.         I diritti di garanzia sono di natura contrattuale e si fondano sul rapporto obbligazionale fra le parti, per cui legittimano e vincolano unicamente le medesime. Essi non seguono in automatico i rapporti di proprietà dell’opera, bensì vengono trasmessi per successione universale o individuale, ad esempio tramite cessione (DTF 114 II 239 consid. 5a e 5b).

 

5.         La società semplice è un contratto col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune (art. 530 cpv. 1 CO) ed è caratterizzata (a meno di una diversa regolamentazione nel contratto sociale) da un agire concorde dei soci e dalla comunione dei beni (art. 534 e 544 CO). Essa non dispone di personalità giuridica e non ha dunque capacità di essere parte e capacità processuale. Giusta l’art. 544 cpv. 1 CO gli oggetti, i diritti reali e i crediti trasferiti alla società semplice o acquistati per essa appartengono ai singoli soci in comune, a norma del contratto di società. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno dedotto che in assenza di una convenzione contraria, si deve concludere che i beni della società semplice appartengono, nella forma della proprietà comune (art. 652 ff. CC), a tutti i soci, che dunque possono disporne solo insieme (DTF 142 III 782 consid. 3.1.1, 137 III 455 consid. 3.4). Questa regola vale per tutti i crediti di spettanza della società semplice, siano essi di natura contrattuale o extracontrattuale. In altre parole, tali crediti appartengono in comune e in maniera indivisa all’insieme dei soci. Facendo parte di un rapporto giuridico sul quale può essere statuito solo mediante un’unica decisione e un unico effetto, essi devono far valere queste pretese congiuntamente e costituiscono pertanto un litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 70 CPC (STF 4A_217/2017 del 4 agosto 2017 consid. 3.3.2 e 3.3.3, 4A_465/2013 del 3 marzo 2014 consid. 2.2.2). Si tratta di una questione di diritto materiale e non di procedura. Se i soci non procedono tutti assieme, quelli che hanno inoltrato l’azione non hanno la legittimazione attiva, ciò che deve comportare la reiezione della domanda e non la sua irricevibilità (DTF 142 III 782 consid. 3.1.2 e 3.1.4, 137 III 455 consid. 3.5; IICCA del 25 novembre 2019, inc. 12.2018.83, consid. 7.1; IICCA del 31 maggio 2021, inc. 12.2020.142, consid. 6.3; Gabellon/ Tedjani, La fin de la société simple [2/2] - La liquidation et quelques aspects de procédure, in SJ 2016 II p. 272 seg.).

 

6.         Tale regola non è assoluta. Innanzitutto, la situazione è diversa laddove taluni soci, con un atto di cessione (art. 165 cpv. 1 CO), abbiano ceduto la pretesa ai soci che hanno inoltrato l’azione oppure laddove, nell’ambito della liquidazione della società semplice (art. 548 e 549 CO), quell’attivo sia stato attribuito a questi ultimi (DTF 142 III 782 consid. 3.1.2 e 137 III 455 consid. 3.6; IICCA del 25 novembre 2019, inc. 12.2018.83, consid. 7.1; Gabellon/Tedjani, op. cit., p. 273). Segnatamente, per il tramite di una liquidazione totale o parziale, uno o più litisconsorti possono escludersi dalla comunione, rinunciando ai propri diritti in favore dei rimanenti (DTF 116 Ib 447 consid. 2a). Inoltre, anche qualora sussista un litisconsorzio necessario, possono vigere delle eccezioni. In aggiunta a quanto previsto dall’art. 70 cpv. 2 CPC si possono citare il caso dell’urgenza, ove una singola persona è temporaneamente autorizzata ad agire da sola (DTF 142 III 782 consid. 3.1.2, 125 III 219 consid. 1a), oppure particolari necessità di tutela dei diritti e dell’accesso alla giustizia di un singolo, ad esempio in caso di conflitti d’interesse. E meglio, in svariate decisioni attinenti la locazione e il diritto successorio, ove i membri di un litisconsorzio necessario avevano assunto posizioni contrastanti, il Tribunale federale ha ritenuto sufficiente che essi venissero coinvolti nel processo, quali parti attrici o convenute, in modo da garantire che tutti loro fossero vincolati dal relativo risultato (STF 4A_157/2019 del 21 aprile 2020 consid. 2.2 e 4A_570/2018 del 31 luglio 2019 consid. 3.1, non pubblicato in: DTF 145 III 281; DTF 140 III 598 consid. 3.2, 130 III 550 consid. 2.1.1, 121 III 118 consid. 3, 100 II 440 consid. 1). La giurisprudenza ha pure concesso, in determinati casi, che non tutti i litisconsorti partecipino al processo, purché essi accettino anticipatamente di sottoporsi al suo esito o aderiscano formalmente alle richieste di giudizio (DTF 136 III 123 consid. 4.4.1, 112 II 308, 86 II 451 consid. 3).

 

7.         Nel caso concreto, contrariamente a quanto pretende l’appellante, non si tratta di ricostituire la società semplice, bensì unicamente di determinare a chi spetti la legittimazione attiva a sollevare i diritti di garanzia derivanti dal contratto di appalto. Indipendentemente dal momento in cui sono insorti i difetti di cui trattasi (ritenuto che l’appellante non indica prove al riguardo e aveva in prima sede dichiarato di averli già segnalati nel 2014, dunque ben prima dello scioglimento societario, v. replica p. 3 e doc. V, W e X), la committente e titolare dei suddetti diritti era la società semplice. È incontestato che essi non sono stati oggetto di una liquidazione o di cessione e che appartengono pertanto tutt’ora, in proprietà comune, ai tre ex-soci. Il coinvolgimento dei medesimi nel procedimento non costituisce una mera formalità, ma una necessità affinché la controversia possa essere decisa con effetto vincolante per tutti.

 

 

8.         La fattispecie non riguarda la morte di un socio, ritenuto che in tale caso, i suoi diritti (anche quelli indivisi) passerebbero ai suoi eredi per il tramite della successione universale. È pur vero che P__________ (attualmente non più organo, ma solo procuratore della AO 1) può trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi, rispettivamente che i suoi interessi possono collidere con quelli degli altri due ex-soci e ostacolare la rivendicazione di un risarcimento danni nei confronti della ditta appaltatrice. In ogni caso, la problematica ha a questo stadio della causa una natura astratta, dal momento che nulla è noto sulle sue intenzioni, né l’appellante ha prodotto prove a tal riguardo. Peraltro, la natura stessa della società semplice, caratterizzata come detto, in difetto di pattuizioni contrarie, dal principio dell’unanimità e della comunione dei beni comporta il rischio che la posizione contrastante di un singolo socio, per qualsivoglia motivo, possa ostacolarne l’attività o addirittura condurre a un suo forzato scioglimento (v. art. 545 cpv. 1 cifra 1 CO, DTF 110 II 287 consid. 2c, Handschin in: Basler Kommentar OR II, 5a ed., n. 3 ad art. 534; Fellmann/Müller in: Berner Kommentar OR, n. 146 ad art. 534).

 

9.         Ora, indipendentemente da quanto appena detto, l’appellante trascura del tutto la posizione di L__________, che pure avrebbe dovuto essere coinvolto nella causa quale litisconsorte necessario. Già solo per questo motivo, il gravame è destinato all’insuccesso. Aggiungasi che, come già summenzionato, vi erano svariate possibilità per sormontare il problema di un ipotetico agire oppositivo di P__________: una sua rinuncia e cessione dei diritti di garanzia (rispettivamente dei derivanti crediti pecuniari), la liquidazione della comunione (eventualmente imponibile a livello giudiziario), o un suo assoggettamento all’esito della procedura. In assenza di ciò, il gravame non può sovvertire il giudizio di primo grado, che deve pertanto essere confermato.

 

10.      Per questi motivi, l’appello deve essere respinto. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto non solo di un valore litigioso di fr. 436'215.-, ma altresì della circoscritta natura della presente decisione e del limitato dispendio causato al patrocinatore della parte appellata, le spese processuali sono quantificate in fr. 3'000.- (art. 2, 7 e 13 LTG), le ripetibili in fr. 4'000.- (art. 11 e 13 RTar).

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

 

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

 

decide:

                                   1.   L’appello 20 dicembre 2021 di AP 1 è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 3’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 4'000.- per ripetibili di seconda sede.

 

                                   3.   Notificazione:

 

-    

 

-     

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

 

 

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).