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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2016.14 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 25 aprile 2016 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 AP 2
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con cui l’attore ha chiesto di fare ordine all’ufficiale del Registro fondiario di Bellinzona di iscrivere a suo favore un diritto di abitazione vita natural durante sulla PPP n. __________ di cui alla part. n. __________ RFD di __________, appartamento 17, di proprietà di AP 2, sulla base di un accordo stipulato con AP 1 il 24 luglio/28 settembre 2015, come pure l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio;
domanda avversata dai convenuti, che con azione riconvenzionale hanno postulato di accertare la nullità dell’accordo (rispettivamente di annullarlo) o subordinatamente di dichiararlo decaduto, e di conseguentemente condannare AO 1, già in via cautelare e anche nel merito, a lasciare l’appartamento, pure con richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio;
richiamata la decisione 13 giugno 2018 con cui il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di sfratto cautelare, confermata da questa Camera con sentenza 7 marzo 2019 (inc. 12.2018.92);
vista la decisione 16 dicembre 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto sia l’azione principale, sia quella riconvenzionale;
appellanti i convenuti con atto di appello del 1° febbraio 2021, con cui hanno chiesto in via preliminare l’assunzione agli atti di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (art. 317 CPC) e in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’azione riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda sede;
mentre l’attore con risposta 19 aprile 2021 ha postulato la reiezione del gravame e l’ammissione all’assistenza giudiziaria, pure con protesta di spese e ripetibili;
considerate altresì la replica spontanea 7 maggio 2021 degli appellanti e la duplica spontanea 31 maggio 2021 dell’appellato;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Fra AP 1 e AO 1 sono sorti, nel corso degli anni, dei violenti contrasti alla luce di vicendevoli recriminazioni e accuse a livello professionale e personale, da cui sono scaturite reciproche e contestate pretese di natura economica a vario titolo, ingiurie e minacce (che hanno richiesto l’intervento della polizia a protezione di AP 1) nonché l’apertura di svariati procedimenti penali.
B. In occasione di alcuni incontri conciliativi dinanzi alla procuratrice pubblica avv. __________ __________, le parti hanno raggiunto un accordo, formalizzato il 24 luglio/28 settembre 2015 (doc. 2, doc. C, doc. M). Esso conferiva a AO 1 (all’epoca 63enne) il diritto di abitare vita natural durante, per una pigione mensile di fr. 1.-, in un appartamento di 2 ½ locali al quarto piano, interno n. __________, nel condominio “__________ __________” in via __________, __________ di proprietà di AP 2, di cui AP 1 è azionista e amministratore unico (doc. C/2, punto 2). L’accordo prevedeva pure l’annotazione a RF di tale rapporto di locazione, la corresponsione rateale, in favore di AO 1, di complessivi fr. 90'000.- (doc. C/2, punto 1), e imponeva alle parti, al relativo punto 3, di mantenere nei reciproci confronti un atteggiamento corretto e rispettoso, “astenendosi in particolare da ogni e qualsiasi iniziativa suscettibile di ledere la reputazione personale e/o professionale”. Il punto 3.1 sanciva che “nel caso di comprovata violazione dell’obbligo di cui al punto 3 da parte di AO 1, gli obblighi di cui ai punti 1 (versamento finanziario) e 2 (messa a disposizione dell’appartamento) vengono immediatamente e definitivamente a cadere”. Per il resto, la convenzione tacitava ogni pretesa vantata da una parte nei confronti dell’altra.
C. Con petizione 25 aprile 2016, previo rilascio dell’autorizzazione ad agire, AO 1 ha convenuto AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Bellinzona, chiedendo che fosse fatto ordine all’Ufficiale del Registro Fondiario di __________ di iscrivere nel registro il suo diritto di abitazione nonché l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
D. Con risposta 20 giugno 2016, i convenuti si sono opposti alla petizione, chiedendone la reiezione integrale. In via riconvenzionale, essi hanno postulato l’accertamento della nullità della convenzione per la presunta incapacità di discernimento di AO 1, il suo annullamento per vizio di volontà (timore) e lesione (sproporzione), rispettivamente il suo decadimento a causa della violazione del relativo punto 3 da parte di AO 1 (che avrebbe reiterato comportamenti scorretti e contrari agli accordi, fra cui l’esternazione di ingiurie e minacce nei confronti di AP 1 e dei suoi famigliari), e la conseguente espulsione del medesimo dall’appartamento, pure chiesta in via cautelare. Anch’essi hanno inoltre postulato l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
E. Con replica e risposta riconvenzionale 19 settembre 2016 e duplica e replica riconvenzionale 16 gennaio 2017, le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni e richieste, contestando quelle avverse.
F. Con decisione 13 giugno 2018, confermata da questa Camera con sentenza 7 marzo 2019 (inc. 12.2018.92), il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta cautelare degli attori riconvenzionali.
G. Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi scritti, con decisione 16 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha respinto sia la petizione (dispositivo n. 1) che l’azione riconvenzionale (dispositivo n. 2), ponendo le rispettive spese processuali a carico della parte soccombente, compensate le ripetibili (dispositivo n. 3) e rinviando a una separata decisione la sua pronuncia sulle istanze di assistenza giudiziaria. In sintesi, il Pretore aggiunto ha dapprima rilevato che l’accordo 24 luglio/28 settembre 2015 ha fatto sorgere un diritto di abitazione di natura obbligazionaria (contratto di locazione) e non un diritto di abitazione di natura reale ai sensi dell’art. 776 CC (per assenza del necessario atto pubblico, cfr. art. 776 cpv. 3, 746 cpv. 2 e 657 cpv. 1 CC), per cui l’attore principale non poteva pretendere l’iscrizione nel Registro fondiario di una servitù, bensì soltanto l’annotazione del contratto nel registro (ciò che tuttavia non ha validamente richiesto). Quanto alla riconvenzionale, dopo aver dichiarato inammissibile la domanda di espulsione, ha accertato che l’accordo non poteva essere considerato né nullo per una presunta e non dimostrata incapacità di discernimento di AO 1 (art. 18 CC), né annullabile per timore (art. 29 CO) o sproporzione (art. 21 CO), né decaduto.
H. Con appello 1° febbraio 2021 AP 1 e AP 2 si sono aggravati contro tale decisione, chiedendo preliminarmente l’assunzione agli atti di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova ex art. 317 CPC (doc. C-E) e nel merito la riforma dei dispositivi n. 2 e 3 della decisione pretorile nel senso di accogliere l’azione riconvenzionale, accertando in via principale la nullità (o meglio: l’annullamento) dell’accordo 24 luglio/28 settembre 2015 per dolo, timore e lesione (sproporzione) e in via subordinata la sua decadenza, in ogni caso con aggravio delle spese giudiziarie di prima sede integralmente a carico della controparte, il tutto con protesta di spese e ripetibili di seconda sede.
I. Con risposta 19 aprile 2021 l’appellato ha postulato l’integrale reiezione del gravame nonché l’ammissione all’assistenza giudiziaria per la procedura di cui all’inc. OR.2016.14, formulata nel 2016 innanzi al giudice di prime cure e da questi non ancora decisa (cfr. decisione impugnata, consid. 8), pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
J. Con replica spontanea 7 maggio 2021 e duplica spontanea 31 maggio 2021 le parti hanno ulteriormente approfondito le proprie argomentazioni.
e considerato
in diritto:
1. L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie, l’appello 1° febbraio 2021 contro la decisione 16 dicembre 2020 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie), così come sono tempestivi la risposta 19 aprile 2021 dell’appellato e gli ulteriori scritti spontanei delle parti.
2. A questo stadio della procedura rimangono controverse unicamente le domande riconvenzionali di AP 1 e AP 2 tendenti all’accertamento della nullità rispettivamente della decadenza dell’accordo. Prima di chinarsi sulle medesime, occorre tuttavia verificarne l’ammissibilità ai sensi dell’art. 224 CPC, giacché l’adempimento dei presupposti processuali va verificato d’ufficio ad ogni stadio della causa (art. 59 e 60 CPC), laddove essi sono la premessa essenziale per poter emettere un giudizio di merito. Giusta l’art. 224 CPC, nella risposta, il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa addotta è giudicabile secondo la procedura applicabile all’azione principale. In caso contrario, l’azione riconvenzionale è inammissibile.
3. Nella fattispecie, con petizione 25 aprile 2016 AO 1 ha introdotto un’azione giudicabile nella procedura ordinaria. Occorre dunque valutare se alle pretese riconvenzionali sia applicabile la medesima procedura.
4. Già nell’ambito della decisione 7 marzo 2019 (inc. 12.2018.92), relativa alla richiesta cautelare di espulsione degli attori riconvenzionali, la scrivente Camera aveva precisato al considerando 6 che le controversie in materia di “protezione dalla disdetta” rientranti nel campo di applicazione della procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. c CPC) vanno interpretate in modo esteso, e non riguardano solamente la contestazione della disdetta, bensì tutte le procedure nelle quali il giudice deve pronunciarsi sulla fine del rapporto di locazione e sull’espulsione del conduttore, sia che ciò avvenga per disdetta ordinaria, straordinaria, scadenza di un contratto di durata determinata, inesistenza o nullità del contratto di locazione (DTF 142 III 690, consid. 3.1; STF 4A_359/2017 del 16 maggio 2018, consid. 4.3; 4A_636/2015 del 21 giugno 2016, consid. 2 seg.; Dietschy-Martenet, Bail à loyer et procédure civile, 2018, p. 136-137).
5. Ora, come detto la suddetta decisione aveva quale tema l’espulsione del conduttore, che evidentemente presupponeva l’esame del soggiacente rapporto giuridico, ovvero del contratto di locazione. Tale contratto è contenuto nell’accordo del 24 luglio/28 settembre 2015 e costituisce una parte preponderante non solo del medesimo (in virtù del suo elevato valore capitalizzato per la durata di 20 anni), ma dell’intera azione riconvenzionale. Non solo perché il punto 1 dell’accordo (corresponsione a AO 1 dell’importo di fr. 90'000.-, che non è mai stato versato) non è stato oggetto di particolari discussioni, ma anche perché l’annullamento o decadenza dell’accordo avrebbero sancito la fine del diritto di abitazione obbligazionario stabilito al punto 2 e l’obbligo di AO 1 di lasciare l’abitazione. In altre parole, con l’azione riconvenzionale il giudice di primo grado è stato chiamato a statuire sulla validità o sull’eventuale fine del contratto di locazione, aspetto che ricade per sua natura (e indipendentemente dal valore litigioso) nel campo di applicazione della procedura semplificata e della massima inquisitoria sociale (art. 247 cpv. 2 lett. a CPC). Ne consegue che essa non poteva essere presentata nell’ambito della procedura ordinaria avviata da AO 1 (art. 224 cpv. 1 CPC) e che il primo giudice avrebbe dovuto dichiararla irricevibile, prescindendo da un suo esame di merito (cfr. in particolare Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed., Vol. II, n. 21 seg. ad art. 224; Killias in: Hausheer/Walter [ed.], Berner Kommentar ZPO, Band. 2, n. 25-26 ad art. 224; Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3a ed., n. 14 ad art. 224; Willisegger in: Spühler/Tenchio/Infanger [ed.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3a ed., n. 41 seg. ad art. 224; Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander [ed.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, 2a ed., n. 15 seg. ad art. 224).
6. In definitiva l’appello 1° febbraio 2021 non può essere esaminato nel merito per l’inammissibilità delle soggiacenti richieste, e dev’essere evaso nel senso che in parziale riforma del giudizio di prima sede, l’azione riconvenzionale 20 giugno 2016 di AP 1 e AP 2 dev’essere dichiarata irricevibile, invariati gli ulteriori dispositivi (tenuto conto del fatto che la tassa di giustizia fissata dal Pretore aggiunto già si situa ai limiti inferiori della tariffa). Il valore litigioso della controversia è stato fissato dal Pretore aggiunto in almeno fr. 90'000.-, cifra rimasta incontestata e stimata al ribasso, ritenuto che il canone di locazione per l’appartamento in questione ammontava in precedenza a fr. 1'100.- (cfr. doc. 23) e che una relativa capitalizzazione per la durata di 20 anni condurrebbe piuttosto a un importo di fr. 264'000.-. Le spese giudiziarie di seconda sede vanno poste a carico degli appellanti, che devono essere considerati integralmente soccombenti (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali sono calcolate sulla base degli art. 2, 7 e 13 LTG (tenuto conto che la trattazione del gravame non ha imposto l’approfondimento delle censure ivi contenute), le ripetibili sulla base degli art. 11 e 13 RTar. Pertanto, le spese processuali vengono fissate in fr. 2'000.-, e le ripetibili in fr. 3'000.-.
7. Per quanto riguarda la domanda dell’appellato di ammissione all’assistenza giudiziaria in relazione alla procedura di prima sede, la stessa non può essere accolta (per assente competenza di questa Camera). Laddove il Pretore aggiunto non si sia ancora espresso sul tema, incomberà a AO 1 sollecitare una sua decisione e se del caso impugnarne l’esito, rispettivamente sollevare un reclamo per denegata giustizia in caso di mancata pronuncia. Per la procedura di seconda sede l’istanza dell’appellato, uscito vittorioso e sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 CPC) può invece essere accolta. Risultando egli vincente, non dovrà pagare alcuna spesa processuale, mentre la remunerazione del suo patrocinatore, avv. PA 2 (che non ha presentato una nota d’onorario), è di principio già coperta dall’indennità ripetibile di fr. 3'000.- in suo favore posta a carico della controparte (v. sopra consid. 6). Il patrocinatore d’ufficio potrà essere adeguatamente remunerato dal Cantone qualora renda verosimile la difficoltà o l’impossibilità di incassare l’indennità ripetibile di fr. 3'000.- presso AP 1 (art. 122 cpv. 2 CPC), previa presentazione della sua nota professionale, che sarà soggetta a tassazione sulla base dei criteri previsti dal RTar (art. 1-6). In tal caso, a pagamento avvenuto, la pretesa passerà al Cantone (art. 122 cpv. 2 in fine CPC).
8. Nella fattispecie il valore litigioso supera la soglia prevista dall’art. 74 LTF.
Per questi motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
I. L’appello 1° febbraio 2021 di AP 1 e AP 2 è evaso ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza, la decisione 16 dicembre 2020 della Pretura del Distretto di Bellinzona (inc. OR.2016.14) è così riformata:
1. Invariato.
2. L’azione riconvenzionale 20 giugno 2016 è inammissibile.
3. Invariato.
4. Invariato.
II. Le spese processuali della procedura d’appello, pari a fr. 2’000.-, sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno all’appellato, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 3’000.- per ripetibili di seconda sede. Il maggiore anticipo versato dagli appellanti sarà loro restituito.
III. La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria 19 aprile 2021 di AO 1 è accolta ai sensi dei considerandi. Quale suo patrocinatore d’ufficio è designato l’avv. PA 2.
IV. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della stessa (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).