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Incarto n. Rinvio TF |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudici: |
Fiscalini, presidente,
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vicecancelliere: |
Bettelini |
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2015.40 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 24 dicembre 2015 da
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AP 1 rappr. da PA 1 |
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contro |
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AO 1
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con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'104'525.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2008, domanda che il Pretore aggiunto con decisione 23 settembre 2016, accogliendo un’eccezione sollevata in via preliminare, ha respinto;
appellante l'attrice con appello 26 ottobre 2016, con cui ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto affinché procedesse con le proprie incombenze, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 9 dicembre 2016 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
ed ora in materia di spese e ripetibili della sede cantonale a seguito della sentenza 2C_371/2018 emanata il 19 febbraio 2021 dalla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, che, in accoglimento del ricorso in materia di diritto pubblico interposto dall’attrice, ha annullato la sentenza d’appello 12 marzo 2018 (inc. n. 12.2016.177);
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nell’ambito della causa (inc. n. OR.2015.40) promossa il 24 dicembre 2015 da AP 1 nei confronti della AO 1 e volta ad ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 15'104'525.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2008, con decisione 23 settembre 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, in accoglimento dell’eccezione di perenzione della pretesa attorea sollevata in via preliminare dalla convenuta (art. 125 lett. a CPC), ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 500.- a carico dell’attrice, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili;
che con appello 26 ottobre 2016, avversato dalla convenuta con risposta 9 dicembre 2016, l’attrice ha chiesto l’annullamento del querelato giudizio con rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto affinché procedesse con le proprie incombenze, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
che con decisione 12 marzo 2018 (inc. n. 12.2016.177) questa Camera ha respinto l’appello 26 ottobre 2016, ponendo le spese processuali di fr. 40'000.- a carico dell’appellante, obbligata altresì a rifondere alla controparte fr. 30'000.- per ripetibili;
che con sentenza 2C_371/2018 del 19 febbraio 2021 la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, adita su ricorso in materia di diritto pubblico dell’attrice, ha annullato il giudizio d’appello e ha rinviato la causa al Pretore aggiunto “affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi dopo aver esperito gli atti istruttori mancanti”, rinviando nel contempo la causa a questa Camera “affinché decida di nuovo su spese e ripetibili per la sede cantonale”;
che il rinvio dell’incarto al Pretore aggiunto per la completazione dell’istruttoria e l’emanazione di un nuovo giudizio sull’eccezione comporta necessariamente che la sua decisione 23 settembre 2016 sia ormai stata annullata e con ciò che l’appello 26 ottobre 2016, volto ad ottenere un tale esito, sia stato accolto;
che a questo punto si tratta dunque di decidere sulle spese giudiziarie della procedura d’appello, ritenuto che per la loro quantificazione fanno stato le tariffe cantonali (art. 105 cpv. 2 CPC), mentre che la loro ripartizione avviene, di regola, in base alla soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nel caso di specie, per la commisurazione delle spese giudiziarie della procedura di secondo grado si danno qui per riprodotte le considerazioni esposte al consid. 10 della decisione 12 marzo 2018, che possono essere qui confermate, in cui le spese processuali erano state quantificate in fr. 40'000.- e le ripetibili in fr. 30'000.-; visto l’esito dell’appello, ad essere integralmente soccombente è invece ora la convenuta;
che la presente decisione, non ponendo questioni di principio o di rilevante importanza, può essere emanata da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 segg. CPC, la LTG e il Rtar,
decide:
1. Le spese processuali della procedura d’appello (inc. n. 12.2016.177) di fr. 40'000.- sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 30'000.- per ripetibili.
2. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause patrimoniali di diritto pubblico nel campo della responsabilità dello Stato è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF).