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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La seconda Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Bellotti |
sedente per statuire nell’azione di chiamata in causa - inc. n. OR.2012.246 della Pr
procedura che il Pretore ha stralciato dai ruoli con decisione 19 aprile 2021 con
aggravio delle spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili;
reclamante RE 1, che con reclamo 29 aprile 2021 ha postulato la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere l’azione di chiamata in causa, in ogni
caso di porre le spese processuali a carico della controparte, con obbligo per
quest’ultima di rifondergli fr. 135'000.- a titolo di ripetibili, o subordinatamente di
annullare la decisione e rinviare l’incarto alla giurisdizione inferiore per una nuova
ripartizione e quantificazione delle spese giudiziarie, con protesta di spese e ripetibili;
mentre CO 1 con risposta 24 giugno 2021 ha postulato la reiezione
del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
vista altresì la replica spontanea 5 luglio 2021 del reclamante;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto:
1. Con petizione 6 marzo 2012 P__________ ha convenuto CO 1 (qui di seguito anche “CO 1”) innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento di € 5'562'000.- oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2010 a titolo di risarcimento danni e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________ (inc. OR.2012.57). In sintesi, egli rivendicava la titolarità di determinati averi bancari intestati a PI 1 e a PI 2 e per i quali RE 1 figurava l’avente diritto economico nonché rimproverava la banca per averli messi a pegno e per avere successivamente escusso tali pegni a copertura delle operazioni finanziarie eseguite da RE 1 e dei derivanti debiti, ritenuto che quest’ultimo avrebbe agito illecitamente e a sua insaputa.
2. Contestualmente alla risposta di causa del 15 giugno 2012 CO 1 ha chiesto al Pretore l’autorizzazione a inoltrare un'azione di chiamata in causa ai sensi dell’art. 81 CPC nei confronti di RE 1, PI 1 e PI 2. Con decisione 30 ottobre 2012 il Pretore ha accolto l’istanza, assegnando alla banca un termine di 30 giorni per presentare la relativa azione, che questa ha inoltrato il 29 novembre 2012 (inc. OR.2012.246). Con la suddetta azione, la medesima ha postulato di condannare i chiamati in causa a versarle l’importo da lei eventualmente dovuto a P__________ in caso di sua soccombenza nella causa principale. Le due procedure sono state congiunte per l’esperimento della fase istruttoria.
3. Con decisione 2 agosto 2018 il Pretore ha respinto la petizione di P__________ di cui all’inc. OR.2012.57 per una questione pregiudiziale, e meglio non avendo questi dimostrato di essere l’avente diritto economico del denaro oggetto di causa. La decisione è stata confermata da questa Camera il 9 giugno 2020 (inc. 12.2018.120) ed è nel frattempo passata in giudicato.
4. Conseguentemente il Pretore, con decisione 19 aprile 2021, ha disposto lo stralcio dai ruoli della procedura di cui all’inc. OR.2012.246 siccome divenuta priva d’interesse (art. 242 CPC). Precisando che lo stralcio non era imputabile al comportamento processuale dell’attrice ma al dato oggettivo (essendo lei uscita vittoriosa dalla causa principale), egli ha posto le spese processuali, di complessivi fr. 1'000.-, a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC.
5.
RE 1 si è aggravato contro questa decisione con reclamo 29 aprile
2021, con cui ne ha postulato la riforma nel senso di respingere l’azione di
chiamata in causa (con derivante soccombenza di CO 1 ex art. 106 CPC) o
subordinatamente di stralciarla, ma in ogni caso con aggravio delle spese
processuali di fr. 1'000.- a carico della controparte e obbligo per
quest’ultima di rifondergli
fr. 135'000.- a titolo di ripetibili, e in via ancora più subordinata di
annullarla e rinviare l’incarto alla giurisdizione inferiore per la
quantificazione delle spese a carico della controparte, il tutto con protesta
di spese e ripetibili.
6. Con risposta 24 giugno 2021 CO 1 ha postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili. Con replica spontanea 5 luglio 2021 il reclamante ha ulteriormente approfondito le proprie tesi. La resistente non ha presentato una duplica spontanea.
7. Una decisione di stralcio per perdita dell’interesse ai sensi dell’art. 242 CPC costituisce una decisione processuale sui generis. Essa non è di semplice natura dichiarativa e deve essere impugnabile (a differenza di quella pronunciata a seguito di desistenza, acquiescenza o transazione giudiziaria ex art. 241 CPC, contestabile unicamente sul tema delle spese giudiziarie o per mezzo della revisione, cfr. DTF 139 III 133, consid. 1.2 e STF 5A_327/2015 del 17 giugno 2015, consid. 1.1). A seconda delle opinioni dottrinali, ciò può avvenire mediante appello (nel caso di adempimento delle condizioni dell’art. 308 CPC) o esclusivamente mediante reclamo, in presenza di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC). In alcune sue decisioni, il Tribunale federale ha aderito a questa seconda soluzione (cfr. STF 4A_131/2013 del 3 settembre 2013, consid. 2.2.2.2 e 4D_80/2017 del 21 marzo 2018; v. però anche la STF 4A_137/2013 del 7 novembre 2013, consid. 7.2 e 7.3). In ogni caso, ritenuto che il ricorrente ha un interesse degno di protezione all’impugnazione dello stralcio, avendo ciò un’influenza sulla soccombenza e sulla ripartizione delle spese giudiziarie, il suo reclamo dev’essere dichiarato ammissibile.
Secondo l’art. 321 CPC il reclamo dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata, mentre se è impugnata una decisione pronunciata in procedura sommaria o una disposizione ordinatoria processuale, il termine di reclamo è di dieci giorni. Non essendo la procedura in esame di natura sommaria, né avendo la decisione una mera natura ordinatoria, il termine di reclamo di 10 giorni indicato in calce alla decisione impugnata appare errato. Comunque sia, il reclamo è stato proposto entro il suddetto termine ed è pertanto senz’altro tempestivo. Parimenti tempestive sono la risposta 24 giugno 2021 della resistente e la replica spontanea 5 luglio 2021 del reclamante. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
8. Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l'applicazione errata del diritto e l'accertamento manifestamente errato dei fatti. L’atto deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC).
9.
Il reclamante lamenta un’applicazione errata del diritto da parte
del primo giudice, e segnatamente degli art. 81 seg., 106 cpv. 1, 107 e 242
CPC, poiché questi avrebbe dovuto respingere nel merito l’azione di chiamata in
causa e non stralciarla per perdita dell’interesse, nonché ripartire le spese
secondo il principio della soccombenza (art. 106 CPC) e non secondo l’art. 107
cpv. 1 lett. e CPC. La controparte dovrebbe dunque sopportare le spese
processuali di
fr. 1'000.- nonché versargli un’indennità per ripetibili che quantifica in fr.
135'000.- alla luce dell’art. 11 RTar, rispettivamente del valore litigioso, della
laboriosità della procedura e delle ripetibili assegnate a CO 1 nella controversia
principale.
10. La resistente da parte sua, opponendosi all’impugnativa, riassume dapprima l’oggetto della controversia principale, il ruolo avuto dalla controparte e la responsabilità di quest’ultima qualora le allegazioni di P__________ fossero risultate fondate (cfr. sopra, consid. A). Rileva nel seguito che la decisione di stralcio è corretta e che in ogni caso RE 1 non avrebbe diritto ad alcuna indennità ripetibile, poiché avrebbe lui stesso determinato l’inoltro dell’azione di chiamata in causa nonché la necessità di una serie di chiarimenti per la situazione di incertezza da lui creata in relazione alla titolarità degli averi in questione e per l’atteggiamento biasimevole nonché ambiguo tenuto nel corso della causa (che avrebbe addirittura lasciato supporre il buon fondamento della posizione di P__________). La resistente ridimensiona inoltre il coinvolgimento della controparte nell’istruttoria e il suo conseguente dispendio, sottolineando pure l’avvenuta limitazione del procedimento al tema pregiudiziale a sapere se P__________ fosse l'avente diritto economico del denaro oggetto di causa (fase istruttoria alla quale a suo dire RE 1 neppure era tenuto a partecipare, e che a fronte del suo esito non ha imposto a quest’ultimo di difendere il suo agire nei confronti della banca). La resistente invoca pertanto l’applicazione degli art. 107 cpv. 1 lett. b e f nonché 108 CPC, rilevando che il reclamante dovrebbe essere tenuto a rispondere delle spese (inutili) da lui causate e che comunque la cifra rivendicata a titolo di ripetibili sarebbe palesemente eccessiva per rapporto agli atti compiuti.
11. Ora, l’azione principale e quella di chiamata in causa sono due procedure indipendenti. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è l’azione di chiamata in causa a essere condizionata, bensì unicamente l’azione di regresso ivi contenuta. Con la reiezione dell’azione principale, l’azione di chiamata in causa inoltrata dalla parte convenuta non diviene priva d’oggetto, bensì dev’essere respinta (DTF 143 III 106, consid. 5.2 e 5.3 e 142 III 102, consid. 5.3.2; Frei in: Basler Kommentar ZPO, 3a ed. 2017, n. 11 seg. e 57 seg. ad art. 81; contrario: Schwander in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3a ed. 2016, n. 22 seg. ad art. 81 e n. 36 ad art. 82). Pertanto, non vi è neppure spazio per l’applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC. Di più, per l’Alta Corte in simili casi non si giustifica neppure l’applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC (ripartizione delle spese secondo equità nel caso in cui una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio), nel senso che la parte che decide volontariamente di inoltrare, agli stadi iniziali della controversia, un’azione di chiamata in causa malgrado l’esito del processo principale sia ancora del tutto incerto, deve assumersi i relativi rischi. Ne consegue che la ripartizione delle spese giudiziarie deve di principio avvenire secondo il principio della soccombenza (DTF 143 III 106, consid. 5.2 e 5.3; Frei, op. cit., n. 63 seg. ad art. 81).
12. Nel caso concreto, ciò comporta che il giudice di prima sede ha errato a stralciare la procedura e ad applicare l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC. L’azione di chiamata in causa sarebbe stata piuttosto da respingere nel merito, ciò che comporta l’accoglimento del reclamo a tal proposito. Potendo nella fattispecie il comportamento delle parti (e in particolare di RE 1), il loro agire processuale, nonché le tappe e le peculiarità della procedura di prima sede giocare un determinante influsso sulla decisione relativa alle spese, si giustifica di annullare l’impugnato giudizio e di rinviarlo al Pretore affinché disponga la reiezione dell’azione di chiamata in causa e si pronunci nuovamente sulla ripartizione e sulla quantificazione delle spese giudiziarie. In particolare il primo giudice dovrà valutare se, compatibilmente con la giurisprudenza federale summenzionata, sussistono comunque nella fattispecie dei validi motivi per discostarsi dal principio della soccombenza ai sensi degli art. 107 e 108 CPC e in quale misura, oppure se le spese devono essere integralmente poste a carico di CO 1, con quantificazione delle ripetibili dovute a RE 1.
13. Le spese giudiziarie per la procedura di seconda sede seguono la soccombenza della resistente (art. 106 CPC).
Le spese processuali sono calcolate seguendo i dettami degli art. 2 e 14 LTG, le ripetibili secondo gli art. 12 e 14 RTar, tenuto conto del tema limitato della presente decisione, degli atti compiuti, delle spese e dell’IVA.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 81, 106 seg. e 242 CPC, la LTG e il RTar,
decide:
I. Il reclamo 29 aprile 2021 di RE 1 è accolto. Di conseguenza, la decisione 19 aprile 2021 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, è annullata, e l’incarto è ritornato alla giurisdizione inferiore per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
II. Le spese
processuali per la procedura di reclamo, pari a
fr. 2'000.-, sono a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 2'000.- a titolo
di ripetibili di seconda sede.
III. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).